COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.7.2025
COM(2025) 433 final
ALLEGATI
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
ALLEGATO 1
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COMITATO DEI MINISTRI
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Documenti CM
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CM(2025)52-final
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del 14 maggio 2025
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134a sessione del Comitato dei ministri
(Lussemburgo, 13-14 maggio 2025)
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
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Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente convenzione,
richiamando la dichiarazione di Reykjavik, adottata in occasione del quarto vertice dei capi di Stato o di governo del Consiglio d'Europa (Reykjavik, 16-17 maggio 2023), in cui i capi di Stato o di governo del Consiglio d'Europa hanno dichiarato il loro impegno a rafforzare il lavoro del Consiglio d'Europa sugli aspetti dei diritti umani connessi all'ambiente, a individuare le sfide poste ai diritti umani dalla triplice crisi planetaria dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e a contribuire all'elaborazione di risposte comuni al riguardo;
richiamando la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979, ETS n. 104) e la convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (2000, ETS n. 176);
visti la convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24) e i suoi protocolli, la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n. 30) e i suoi protocolli, la convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (1970, ETS n. 70), la convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali (1972, ETS n. 73), la convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173), la convenzione sulla criminalità informatica (2001, ETS n. 185) e i suoi protocolli e la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198);
visti la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (1981, ETS n. 108) e il protocollo che modifica la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (2018, CETS n. 223);
richiamando le raccomandazioni seguenti del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: raccomandazione n. R (88) 18 relativa alla responsabilità delle imprese dotate di personalità giuridica per i reati commessi nell'esercizio delle loro attività, raccomandazione n. R (96) 8 sulla politica in materia di criminalità in Europa in un periodo di cambiamento, raccomandazione Rec(2001)11 relativa ai principi guida per la lotta alla criminalità organizzata, raccomandazione CM/Rec(2014)7 sulla protezione degli informatori, raccomandazione CM/Rec(2022)9 sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia e raccomandazione CM/Rec(2022)20 sui diritti umani e la protezione dell'ambiente;
richiamando la risoluzione (77) 28 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente;
richiamando la risoluzione 2398 (2021) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la raccomandazione 2213 (2021) "Affrontare le questioni della responsabilità penale e civile nel contesto dei cambiamenti climatici", la risoluzione 2477 (2023) e la raccomandazione 2246 (2023) "Impatto ambientale dei conflitti armati" e la raccomandazione 2272 (2024) "Integrazione del diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile con il processo di Reykjavik", che chiedono il riconoscimento dell'ecocidio, già disciplinato dal diritto di alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa ed oggetto di discussione a livello internazionale;
tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce norme importanti in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente;
tenendo presente la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE;
tenendo presenti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992) e la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1998);
tenendo presenti la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003);
tenendo presenti la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (1973) e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (1992);
tenendo presenti la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL, 1973) e i suoi protocolli, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS, 1974), la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982), la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (1992) e la convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (2009);
tenendo presenti la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e la sua modifica (1979), la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (1979), il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (1987), la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989), la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (1991), la convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (1997), la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001) e la convenzione di Minamata sul mercurio (2013);
richiamando i principi della dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (1972) e la dichiarazione di Rio delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (1992);
richiamando l'accordo di Parigi, adottato alla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) il 12 dicembre 2015 e aperto alla firma il 22 aprile 2016, il patto di Glasgow per il clima, adottato alla COP 26, l'esito del primo bilancio mondiale adottato alla COP 28 e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, adottato dalle parti della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica il 18 dicembre 2022;
richiamando le risoluzioni seguenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: A/RES/75/196, del 16 dicembre 2020, dal titolo "Rafforzare il programma delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, in particolare la sua capacità di cooperazione tecnica"; A/RES/76/185, del 16 dicembre 2021, dal titolo "Prevenire e combattere i reati che hanno ripercussioni sull'ambiente"; A/RES/76/300, del 28 luglio 2022, dal titolo "Il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile"; e A/RES/77/325, del 25 agosto 2023, dal titolo "Lotta al traffico illecito di specie selvatiche";
richiamando le risoluzioni seguenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite: risoluzione 2013/40, del 25 luglio 2013, sulle misure di prevenzione della criminalità e le risposte della giustizia penale in relazione al traffico illecito di specie protette di fauna e flora selvatiche, risoluzione 2008/25, del 24 luglio 2008, sulla cooperazione internazionale nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito internazionale di prodotti forestali, compresi il legname, le specie selvatiche e altre risorse biologiche forestali e la risoluzione 1996/10, del 23 luglio 1996, sul ruolo del diritto penale nella protezione dell'ambiente;
richiamando la dichiarazione di Kyoto "Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata dal quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, tenutosi a Kyoto, Giappone, dal 7 al 12 marzo 2021;
richiamando le risoluzioni seguenti della conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale: risoluzione 11/3, dell'ottobre 2022, sui risultati della discussione tematica congiunta del gruppo di lavoro di esperti governativi sull'assistenza tecnica e del gruppo di lavoro sulla cooperazione internazionale sull'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale che ha ripercussioni sull'ambiente, la risoluzione 31/1, del maggio 2022, della commissione per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale sul rafforzamento del quadro giuridico internazionale per la cooperazione internazionale per prevenire e combattere il traffico illecito di specie selvatiche e la risoluzione 10/6, dell'ottobre 2020, sulla prevenzione e la lotta ai reati che si ripercuotono sull'ambiente e rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;
riconoscendo il ruolo e la responsabilità primari degli Stati nella definizione delle loro politiche e strategie per prevenire e combattere la criminalità ambientale;
tenuto conto delle ricerche esistenti sul costo della criminalità ambientale;
riconoscendo che le attività della criminalità ambientale organizzata ostacolano e compromettono gli sforzi intrapresi dagli Stati per proteggere l'ambiente, promuovere lo Stato di diritto e conseguire uno sviluppo sostenibile;
riconoscendo che la criminalità ambientale ha un impatto negativo sulle economie, la salute pubblica, la sicurezza umana, la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza e gli habitat;
riconoscendo il ruolo fondamentale di un'efficace cooperazione internazionale nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità ambientale e, a tal fine, riconoscendo l'importanza di affrontare, contrastare e rispondere efficacemente alle sfide e agli ostacoli internazionali che impediscono tale cooperazione;
riconoscendo anche gli importanti contributi di altri portatori di interessi pertinenti, tra cui il settore privato, la società civile, le organizzazioni non governative, i media, il mondo accademico e la comunità scientifica, nella prevenzione e nella lotta alla criminalità ambientale;
riconoscendo inoltre che, nel settore della protezione ambientale, la società civile, comprese le organizzazioni non governative ambientaliste, svolge un ruolo importante nel contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali e nella prevenzione e individuazione dei reati ambientali;
riconoscendo l'importanza del dovere di diligenza delle persone giuridiche al fine di garantire la protezione dell'ambiente e prevenire i reati ambientali;
riconoscendo che la criminalità ambientale ha sempre più effetti extraterritoriali e assume la forma di traffico internazionale che, insieme all'accelerazione dei fenomeni di degrado (cambiamenti climatici, erosione della biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, distruzione degli habitat ecc.), rende necessaria l'introduzione di norme minime generali nel diritto penale nell'ambito di un quadro internazionale comune e collaborativo;
riconoscendo che la criminalità ambientale può assumere molte forme, che la legge deve identificare, definire e configurare come reato in modo chiaro, effettivo e proporzionato, nel pieno rispetto del principio di legalità;
riconoscendo che alcune condotte intenzionali contemplate dalla presente convenzione possono causare danni particolarmente gravi all'ambiente e che è opportuno considerarle reati particolarmente gravi,
hanno convenuto quanto segue:
Capo I – Finalità, ambito di applicazione, definizioni e non discriminazione
Articolo 1 – Finalità della convenzione
1.Le finalità della presente convenzione sono:
(a)prevenire e contrastare efficacemente la criminalità ambientale;
(b)promuovere e rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale contro la criminalità ambientale;
(c)stabilire norme minime per orientare gli Stati nella loro legislazione interna;
e così promuovere e rafforzare la protezione dell'ambiente.
2.Per garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni, la presente convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.
Articolo 2 – Ambito di applicazione della convenzione
1.La presente convenzione si applica alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine, al perseguimento e alle sanzioni dei reati stabiliti in conformità della medesima.
2.La presente convenzione si applica in tempo di pace e in situazioni di conflitto armato, guerra o occupazione.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti:
(a)"illecito": violazione della legislazione interna, di un regolamento, di una disposizione amministrativa o di una decisione adottata da un'autorità competente volta a proteggere l'ambiente. Una condotta è considerata illecita anche se posta in essere su autorizzazione di un'autorità competente di una parte, se l'autorizzazione è stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;
(b)"acque": tutte le categorie di acque superficiali, compresi fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere, tutti i corpi idrici sotterranei e tutte le acque marine, compresi gli oceani e i mari;
(c)"ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;
(d)"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
Articolo 4 – Principio di non discriminazione
Le parti garantiscono di attuare le disposizioni della presente convenzione senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, l'età, la religione, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità o qualsiasi altra condizione.
Capo II – Politiche integrate e raccolta dei dati
Articolo 5 – Politiche globali e coordinate
1.Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a predisporre e attuare politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti misure adeguate a prevenire e combattere la commissione di qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione.
2.Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati stabiliti in conformità della presente convenzione. Tali meccanismi perseguono gli obiettivi seguenti:
(a)garantire un'interpretazione comune del rapporto tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo e garantire l'adozione di priorità e pratiche comuni;
(b)lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi entro i limiti del diritto interno, comprese le norme sulla protezione dei dati; e
(c)lo scambio di buone pratiche.
3.Le parti valutano se designare o istituire uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere la commissione di qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione, tenendo conto delle tradizioni costituzionali, degli ordinamenti giuridici e del contesto nazionale di ciascuna parte.
4.Le misure adottate a norma del presente articolo concernono tutti gli attori pertinenti, quali organismi pubblici, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, compresi la magistratura, le procure, le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni non governative e altre organizzazioni ed enti pertinenti.
5.Le parti valutano se affidare a unità investigative specializzate, procuratori e giudici l'incarico di prevenire, indagare, perseguire e giudicare i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, tenendo conto delle tradizioni costituzionali, degli ordinamenti giuridici e del contesto nazionale di ciascuna parte e nel debito rispetto delle norme che disciplinano lo status e le funzioni dei professionisti della giustizia.
Articolo 6 – Strategia nazionale
Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a elaborare e pubblicare una strategia nazionale per prevenire e combattere i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, che contempli:
(a)gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia;
(b)il ruolo e le responsabilità delle autorità competenti;
(c)le risorse necessarie e le modalità di sostegno alla specializzazione dei professionisti preposti all'azione di contrasto;
(d)le modalità per la valutazione periodica del conseguimento degli obiettivi della strategia nazionale; e
(e)l'assistenza delle reti internazionali che si occupano di questioni direttamente pertinenti alla prevenzione e alla lotta contro i reati stabiliti in conformità della presente convenzione e relative violazioni.
Articolo 7 – Risorse
Le parti assegnano risorse finanziarie e umane adeguate a prevenire e combattere la commissione di qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione.
Articolo 8 – Formazione dei professionisti
1.Le parti provvedono affinché sia fornita periodicamente un'adeguata formazione multidisciplinare, tecnica e giuridica ai professionisti che si occupano di prevenire, accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, nel debito rispetto delle norme che disciplinano lo status e le funzioni dei professionisti della giustizia.
2.Le parti incoraggiano a impartire formazione, nel contesto di cui al paragrafo 1, anche in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione.
Articolo 9 – Raccolta dei dati e ricerca
1.Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le parti accettano di:
(a)raccogliere a intervalli regolari i dati statistici sui casi relativi ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione; e
(b)promuovere la ricerca nel settore della criminalità ambientale, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, le incidenze e i tassi di condanna, come pure l'efficacia delle misure adottate per attuare la presente convenzione.
2.Le parti trasmettono al comitato delle parti di cui all'articolo 46 della presente convenzione le informazioni raccolte a norma del presente articolo.
3.Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte a norma del presente articolo.
Capo III - Prevenzione
Articolo 10 – Obblighi generali
Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a prevenire la commissione dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione, da parte di persone fisiche o giuridiche, se del caso in cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative.
Articolo 11 – Sensibilizzazione
1.Le parti adottano le misure necessarie a promuovere o organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e la lotta alla criminalità ambientale, se del caso, in cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative.
2.Le parti adottano le misure necessarie a garantire un'ampia diffusione tra il pubblico delle informazioni sulle misure disponibili per prevenire i reati stabiliti in conformità della presente convenzione.
Capo IV – Diritto penale sostanziale
Sezione 1 – Inquinamento, prodotti e sostanze
Articolo 12 – Reati connessi all'inquinamento illecito
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
Articolo 13 – Reati connessi all'immissione sul mercato di prodotti che violano le prescrizioni ambientali
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui uso comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora a seguito di un uso del prodotto su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero.
Articolo 14 – Reati connessi alle sostanze chimiche
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'uso di sostanze chimiche regolamentate, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, è vietata dalla legislazione interna a tutela dell'ambiente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.
Articolo 15 – Reati connessi a sostanze o materiali radioattivi
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'uso, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
Articolo 16 – Reati connessi al mercurio
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la fabbricazione, l'uso, lo stoccaggio, l'importazione o l'esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
Articolo 17 – Reati connessi alle sostanze che riducono lo strato di ozono
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione di prodotti e apparecchiature che le contengono o ne dipendono, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.
Articolo 18 – Reati connessi ai gas fluorurati a effetto serra
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, o l'immissione sul mercato o l'importazione di prodotti e apparecchiature che li contengono o ne dipendono, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.
Sezione 2 – Rifiuti
Articolo 19 – Reati connessi alla raccolta, al trattamento, al trasporto, al recupero, allo smaltimento o alla spedizione illeciti di rifiuti
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la raccolta, il trattamento, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se tale condotte è illecita, compiuta intenzionalmente e:
(a)riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti nella legislazione interna e comporta una quantità non trascurabile; oppure
(b)riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
2.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la spedizione transfrontaliera, se illecita e compiuta intenzionalmente, di una quantità non trascurabile rifiuti, in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse.
Sezione 3 – Impianti
Articolo 20 – Reati connessi all'esercizio o alla chiusura illeciti di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.
Articolo 21 – Reati connessi all'esercizio o alla chiusura illeciti di un impianto in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze pericolose
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 del presente articolo e notificarle al segretariato.
Sezione 4 – Navi
Articolo 22 - Reati connessi al riciclaggio illecito di navi
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna il mancato rispetto da parte dell'armatore dell'obbligo di riciclare una nave presso impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano le norme ambientali previste, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.
Articolo 23 – Reati connessi agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna lo scarico, se illecito e compiuto intenzionalmente, di sostanze inquinanti effettuato dalle navi, se tale condotta provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell'acqua o danni all'ambiente marino.
Sezione 5 – Risorse naturali
Articolo 24 – Reati connessi all'estrazione illecita di acque superficiali o sotterranee
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'estrazione di acque superficiali o sotterranee, se illecita e compiuta intenzionalmente, che provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.
Articolo 25 – Reati connessi al commercio di legname di provenienza illecita
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'immissione sul mercato, se illecita e compiuta intenzionalmente, di legname di provenienza illecita o di prodotti da esso derivati salvo se riguarda una quantità trascurabile.
Articolo 26 – Reati connessi all'attività mineraria illecita
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna le attività minerarie, se illecite e compiute intenzionalmente, che, soggette a valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura ambientale equivalente a norma della legislazione interna, sono intraprese senza un'autorizzazione prevista per legge per quanto riguarda gli aspetti ambientali stabiliti dalla legislazione interna e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.
Sezione 6 – Biodiversità
Articolo 27 – Reati connessi all'uccisione, alla distruzione, al prelievo e al possesso illeciti di specie animali o vegetali selvatiche protette
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di uno o più esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, compreso il prelievo o il possesso di parti o prodotti derivati degli esemplari, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, tranne se riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari, tenuto conto, se del caso, dello stato di conservazione della specie.
Articolo 28 – Reati connessi al commercio illecito di specie animali o vegetali selvatiche protette
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la vendita o l'offerta in vendita di uno o più esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, o di parti o prodotti derivati dagli esemplari, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, tranne se riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari, tenuto conto, se del caso, dello stato di conservazione della specie.
2.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna il commercio transfrontaliero di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, o di parti o prodotti derivati dagli esemplari, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, tranne se riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari, tenuto conto, se del caso, dello stato di conservazione della specie.
Articolo 29 – Reati connessi al deterioramento illecito degli habitat all'interno di un sito protetto
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'atto di cagionare il deterioramento di un habitat o la perturbazione di specie animali protette all'interno di un sito protetto, quale definito nella legislazione interna, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e il deterioramento o la perturbazione sono significativi.
2.Le parti possono individuare gli habitat all'interno di un sito protetto e le specie animali protette che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.
Articolo 30 – Reati connessi alle specie esotiche invasive
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'introduzione nel territorio nazionale, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto, l'uso, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive definite nella legislazione interna quali specie preoccupanti per l'ambiente, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.
Sezione 7 – Reati particolarmente gravi
Articolo 31 – Reati particolarmente gravi
Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato particolarmente grave qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione, se commesso in modo intenzionale e se provoca distruzione o danni irreversibili, diffusi e rilevanti o provoca danni duraturi, diffusi e rilevanti a un ecosistema di dimensioni o valore ambientali considerevoli, a un habitat all'interno di un sito protetto o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.
Sezione 8 – Disposizioni generali di diritto penale
Articolo 32 – Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato l'istigazione o il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.
2.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato il tentativo di commettere i reati stabiliti in conformità degli articoli da 12 a 21, da 23 a 25, dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.
3.Le parti valutano se adottare le misure legislative necessarie a qualificare come reato il tentativo di commettere i reati stabiliti in conformità dell'articolo 27 e dell'articolo 28, paragrafo 1, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.
Articolo 33 – Giurisdizione
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a stabilire la propria giurisdizione per qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione e commesso:
(a)sul loro territorio;
(b)a bordo di una nave battente la loro bandiera;
(c)a bordo di un aeromobile immatricolato a norma della loro legislazione; oppure
(d)da uno dei loro cittadini.
2.Le parti valutano se adottare le misure legislative necessarie a stabilire la giurisdizione per qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione e commesso contro uno dei loro cittadini.
3.Le parti adottano le misure legislative necessarie a stabilire la giurisdizione per qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione se i presunti autori del reato si trovano sul loro territorio e non possono essere estradati in un altro Stato unicamente sulla base della loro cittadinanza.
4.Qualora più di una parte dichiari la giurisdizione per un presunto reato stabilito in conformità della presente convenzione, le parti interessate si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più appropriata per l'azione penale.
5.Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una parte conformemente alla propria legislazione interna.
Articolo 34 – Responsabilità delle persone giuridiche
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione, quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
(a)del potere di rappresentanza della persona giuridica;
(b)del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
(c)del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2.Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, le parti adottano le misure legislative necessarie affinché la persona giuridica possa essere dichiarata responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte della persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità della presente convenzione a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.
3.Subordinatamente ai principi giuridici della parte, la responsabilità della persona giuridica può essere di tipo penale, civile o amministrativo.
4.Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Articolo 35 – Sanzioni e misure
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, se commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che tengono conto della gravità del reato. Le sanzioni disponibili includono la reclusione e possono includere anche sanzioni pecuniarie.
2.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 34 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono includere quanto segue:
(a)l'interdizione dell'esercizio di un'attività commerciale;
(b)l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
(c)l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni;
(d)l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
(e)un provvedimento giudiziario di scioglimento;
(f)la sospensione, il ritiro o la cancellazione dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
(g)laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato ambientale, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata o di protezione dei dati; oppure
(h)l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali.
3.Le parti adottano, per quanto possibile nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, le misure legislative o di altro tipo eventualmente necessarie a consentire il congelamento, il sequestro e la confisca:
(a)dei beni strumentali, ossia qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati stabiliti in conformità della presente convenzione; e
(b)dei proventi di reato derivanti dai reati stabiliti in conformità della presente convenzione o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi.
4.Le parti valutano se adottare le misure legislative e di altro tipo, in conformità della legislazione interna, necessarie a includere il ripristino dell'ambiente tra le sanzioni e le misure applicabili alle persone fisiche e giuridiche, conformemente alle disposizioni seguenti:
(a)l'autorità competente può ordinare il ripristino dell'ambiente in relazione a un reato stabilito in conformità della presente convenzione, a determinate condizioni; e
(b)l'autorità competente può rendere esecutivo un ordine disatteso di ripristino dell'ambiente a spese del destinatario dell'ordine, oppure il destinatario può essere passibile di altre sanzioni penali o non penali, in aggiunta o in alternativa all'esecuzione forzata.
Articolo 36 – Circostanze aggravanti
1.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze, che non siano elementi costitutivi del reato, possano essere considerate, in base alle pertinenti disposizioni della legislazione interna, circostanze aggravanti ai fini della determinazione delle sanzioni con riferimento ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione, vale a dire:
(a)il reato ha provocato danni gravi e diffusi, oppure gravi e a lungo termine, oppure gravi e irreversibili a un ecosistema;
(b)il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale;
(c)il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato;
(d)il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
(e)l'autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati stabiliti in conformità della presente convenzione; oppure
(f)il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o che evitasse spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati.
2.La circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica al reato di cui all'articolo 31.
Articolo 37 – Precedenti sentenze pronunciate da un'altra parte
Le parti valutano se adottare le misure legislative necessarie a disporre la possibilità di tenere conto, nel determinare le sanzioni, delle sentenze definitive pronunciate da un'altra parte in relazione ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione.
Capo V – Indagini, azioni penali e diritto processuale
Articolo 38 – Avvio e prosecuzione di un procedimento
Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché le indagini o il perseguimento dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione non siano subordinati a denuncia e che il procedimento possa proseguire anche in caso di ritiro della denuncia.
Articolo 39 – Diritto di partecipare ai procedimenti
Le parti valutano se adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie, in conformità della legislazione interna, a concedere alle persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché alle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, il diritto di partecipare ai procedimenti penali relativi ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione, nella misura in cui i suddetti diritti procedurali esistono per tali persone e organizzazioni negli ordinamenti giuridici interni delle parti nel quadro di procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile.
Capo VI – Cooperazione internazionale
Articolo 40 – Cooperazione internazionale in materia penale
1.Le parti cooperano tra loro, conformemente alle disposizioni della presente convenzione e mediante l'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali di cooperazione in materia penale e degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
(a)prevenire, combattere e perseguire i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, compresi il congelamento, il sequestro e la confisca;
(b)proteggere e assistere i testimoni e le persone che segnalano i reati stabiliti in conformità della presente convenzione e collaborano con la giustizia;
(c)condurre indagini o procedere penalmente per i reati stabiliti in conformità della presente convenzione; e
(d)dare esecuzione alle sentenze penali pertinenti pronunciate dalle autorità giudiziarie delle parti.
2.La parte che subordini l'estradizione o la mutua assistenza giudiziaria in materia penale all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione o assistenza giudiziaria in materia penale da una parte con la quale non ha concluso un simile trattato può, nel pieno rispetto degli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale e alle condizioni previste dalla propria legislazione interna, considerare la presente convenzione come base giuridica per l'estradizione o la mutua assistenza giudiziaria in materia penale in relazione ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione e può applicare a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 e 18 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 41 – Informazioni
1.Una parte può, nei limiti del propria legislazione interna, senza previa richiesta, trasmettere ad un'altra parte le informazioni ottenute nel quadro delle proprie indagini qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la parte ricevente a prevenire i reati stabiliti in conformità della presente convenzione o ad avviare o svolgere indagini o procedimenti relativi a tali reati, o che tale divulgazione possa portare una richiesta di cooperazione a norma dell'articolo 40 della presente convenzione.
2.La parte che riceve informazioni in conformità del paragrafo 1 le trasmette alle proprie autorità competenti affinché possa essere avviato un procedimento, se ritenuto opportuno, o affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione nei pertinenti procedimenti civili e penali.
3.La parte trasmittente può, a norma della propria legislazione interna, imporre alla parte ricevente condizioni per l'uso di tali informazioni. La parte ricevente è vincolata da dette condizioni.
Articolo 42 – Protezione dei dati
La parte trasferisce i dati personali in conformità degli articoli 40 e 41 unicamente se sono rispettate le condizioni stabilite dalla legislazione applicabile e dagli accordi internazionali che disciplinano la protezione dei dati personali.
Capo VII – Misure di protezione
Articolo 43 – Posizione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali
1.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, conformemente alla legislazione interna, in particolare:
(a)per informarle dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, su richiesta, del seguito dato alla loro denuncia, dei capi d'imputazione formulati e dell'andamento del procedimento penale, salvo in casi eccezionali in cui la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento, il loro ruolo e l'esito del caso;
(b)per offrire loro, in conformità delle procedure della loro legislazione interna, la possibilità di essere ascoltate, di fornire prove e di scegliere i mezzi per presentare e far prendere in considerazione lo loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario;
(c)per fornire loro un'adeguata assistenza in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione; e
(d)per garantire che siano disponibili misure per proteggere le vittime e i loro familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni.
2.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie affinché le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui pertinenti procedimenti giudiziari e amministrativi.
3.Le parti garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dalla legislazione interna.
4.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie affinché le vittime di un reato stabilito in conformità della presente convenzione e perpetrato nel territorio di una parte diversa da quella in cui risiedono possano sporgere denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza qualora non siano state in grado di farlo nella parte in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi della legislazione interna di tale parte, qualora non abbiano desiderato farlo.
5.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a disporre la possibilità per i membri di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative o non governative di assistere e/o sostenere le vittime consenzienti nel corso del procedimento penale relativo ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione, salvo decisione motivata contraria.
Articolo 44 – Protezione dei testimoni
1.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a fornire una protezione effettiva e adeguata contro qualsiasi forma di potenziale ritorsione o intimidazione dei testimoni nei procedimenti penali relativi ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione e, se del caso, dei loro parenti e delle altre persone a loro prossime.
2.Il paragrafo 1 si applica anche alle vittime nella veste di testimoni.
Articolo 45 – Protezione delle persone che segnalano reati o collaborano con la giustizia
Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a offrire una protezione effettiva e adeguata a coloro che segnalano i reati stabiliti in conformità della presente convenzione o collaborano in altro modo con le autorità inquirenti o giudiziarie.
Capo VIII – Meccanismo di monitoraggio
Articolo 46 – Comitato delle parti
1.Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione.
2.Il comitato delle parti si riunisce su convocazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si tiene entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione a seguito della ratifica da parte del 10º firmatario. Successivamente si riunisce su richiesta di almeno un terzo delle parti o del Segretario generale.
3.Il comitato delle parti adotta il proprio regolamento interno.
4.Le parti che non sono membri del Consiglio d'Europa contribuiscono al finanziamento delle attività del comitato delle parti. Il contributo di un paese non membro del Consiglio d'Europa è stabilito congiuntamente dal Comitato dei ministri e da tale paese.
Articolo 47 – Altri rappresentanti
1.L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il commissario per i diritti umani, il comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio d'Europa nominano ciascuno un rappresentante in seno al comitato delle parti.
2.Il Comitato dei ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante in seno al comitato delle parti, previa consultazione di quest'ultimo.
3.I rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni non governative, possono essere ammessi al comitato delle parti in qualità di osservatori secondo la procedura stabilita dalle pertinenti norme del Consiglio d'Europa.
4.I rappresentanti nominati a norma dei paragrafi da 1 a 3 partecipano alle riunioni del comitato delle parti senza diritto di voto.
Articolo 48 – Funzioni del comitato delle parti
1.Il comitato delle parti monitora l'attuazione della presente convenzione. Il regolamento interno del comitato delle parti stabilisce la procedura secondo cui valutare l'attuazione della presente convenzione.
2.Il comitato delle parti favorisce la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorarne la capacità di proteggere l'ambiente attraverso il diritto penale.
3.Il comitato delle parti ha anche il compito di, se del caso:
(a)favorire l'uso e l'attuazione effettivi della presente convenzione, anche individuando eventuali problemi e gli effetti di eventuali dichiarazioni e riserve formulate in conformità della convenzione; e
(b)esprimere un parere in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente convenzione e favorire lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici o tecnologici di rilievo.
4.Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il comitato delle parti è assistito dal segretariato del Consiglio d'Europa.
5.Il CDPC è tenuto periodicamente informato in merito alle attività di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Capo IX – Rapporto con altre fonti del diritto internazionale
Articolo 49 – Rapporto con altre fonti del diritto internazionale
1.La presente convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario e da altre convenzioni internazionali di cui le parti della presente convenzione sono o diventano parti e che contengono disposizioni su materie disciplinate dalla presente convenzione.
2.Le parti della presente convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente convenzione, allo scopo di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di agevolare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
3.Nessuna disposizione della presente convenzione incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità degli Stati e degli individui in base al diritto internazionale.
Capo X – Emendamenti della convenzione
Articolo 50 – Emendamenti della convenzione
1.Eventuali proposte di emendamento della presente convenzione presentate da una parte sono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che le trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ai firmatari, alle parti, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 e agli Stati invitati ad aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 54.
2.Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa esamina gli emendamenti proposti e, previa consultazione delle parti della convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottarli con la maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa.
3.Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei ministri a norma del paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle parti per accettazione.
4.Gli emendamenti adottati a norma del paragrafo 2 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le parti hanno informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa della loro accettazione.
Capo XI – Disposizioni finali
Articolo 51 – Effetti della convenzione
1.Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le disposizioni della legislazione interna né degli strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che potrebbero entrare in vigore, in virtù dei quali alle persone sono o sarebbero riconosciuti diritti più favorevoli nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità ambientale.
2.Le parti che sono Stati membri dell'Unione europea applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme dell'Unione europea che disciplinano le materie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione. Ciò non pregiudica la piena applicazione della presente convenzione nelle loro relazioni con le altre parti.
Articolo 52 – Risoluzione delle controversie
1.In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, le parti si adoperano anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2.Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.
Articolo 53 – Firma ed entrata in vigore
1.La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
2.La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3.La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a esserne vincolati conformemente al paragrafo 2.
4.Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla convenzione, essa entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 54 – Adesione alla convenzione
1.Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, previ consultazione e consenso unanime delle parti della presente convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della presente convenzione ad aderirvi mediante una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle parti aventi diritto di sedere nel Comitato dei ministri.
2.Riguardo agli Stati che hanno aderito, la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 55 – Applicazione territoriale
1.Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente convenzione.
2.Ogni parte può, in un momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente convenzione a ogni altro territorio specificato nella dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. Riguardo a tale territorio la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3.Qualsiasi dichiarazione effettuata in virtù dei due precedenti paragrafi può, riguardo ai territori indicati nella medesima, essere revocata mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca prende effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 56 – Riserve
1.Nei confronti delle disposizioni della presente convenzione non può essere formulata nessuna riserva, ad eccezione di quelle previste ai paragrafi 2 e 3o.
2.Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, precisare mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o circostanze particolari le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d).
3.Sulla base della sua legislazione armonizzata, un'organizzazione di integrazione regionale e gli Stati membri dell'organizzazione possono, al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, specificare:
(a)l'ambito di applicazione del termine "illecito" di cui all'articolo 3, lettera a), della presente convenzione; e
(b)l'ambito di applicazione delle nozioni di "legislazione interna", "disposizioni interne", "protetto" e "prescrizione" utilizzate per definire i reati ai sensi degli articoli 13 e 14, da 19 a 22 e da 26 a 30 della presente convenzione.
4.Ogni parte può ritirare una riserva integralmente o parzialmente mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La dichiarazione prende effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario generale.
Articolo 57 – Denuncia
1.Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2.La denuncia prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 58 – Notifica
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, ai firmatari, alle parti, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione:
(a)le firme;
(b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
(c)ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 53 e 54;
(d)ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 50 e la data della sua entrata in vigore;
(e)ogni riserva e ogni revoca di una riserva espresse a norma dell'articolo 56;
(f)ogni denuncia presentata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 57; oppure
(g)ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a …, il … [202x], in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.
ALLEGATO 2
Riserva relativa alla definizione di taluni termini nell'ambito della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
Conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (di seguito denominata "convenzione"), l'Unione europea dichiara che, per l'Unione europea, la nozione di "legislazione interna" utilizzata per definire il termine "illecito" di cui all'articolo 3, lettera a), della convenzione designa un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa di uno Stato membro dell'Unione europea o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla pertinente legislazione dell'Unione. Lo stesso significato si applica alle nozioni di "legislazione interna" e di "disposizioni interne" utilizzate per definire la condotta pertinente ai sensi degli articoli 14, 19, 20, 21, 26, 29 e 30 della convenzione. Inoltre, le nozioni di "protetto" e "prescrizione" utilizzate ai fini della definizione della condotta pertinente ai sensi degli articoli 13, 22, 27, 28 e 29 della convenzione devono essere interpretate conformemente alla legislazione interna, come sopra definita.