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Document 52025PC0433

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

COM/2025/433 final

Bruxelles, 29.7.2025

COM(2025) 433 final

2025/0243(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale


RELAZIONE

La presente proposta riguarda la firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (di seguito denominata "convenzione").

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La criminalità ambientale causa notevoli danni all'ambiente, alla salute umana e alle economie ed è motivo di crescente preoccupazione per l'UE e il mondo intero. La criminalità ambientale è la quarta più grande attività criminale organizzata al mondo dopo il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la contraffazione. Ha una crescita annua compresa tra il 5 e il 7 % 1 . Reati quali la deforestazione illegale, l'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, il traffico di sostanze che riducono lo strato di ozono, il bracconaggio e altri illeciti penali danneggiano gravemente la biodiversità, pregiudicano la salute umana e distruggono interi ecosistemi. Le ripercussioni globali dei danni e del degrado che ne derivano, che spesso coinvolgono la criminalità organizzata su scala transnazionale, richiedono un'azione risoluta, una forte cooperazione internazionale basata su una comprensione comune delle categorie di reati ambientali e delle sanzioni e una cooperazione transfrontaliera.

Negli ultimi decenni l'UE ha gradualmente intensificato gli sforzi per regolamentare i comportamenti dannosi per l'ambiente. Attualmente, un numero significativo di strumenti legislativi dell'UE, principalmente direttive, stabilisce norme e limiti pertinenti in svariati settori ambientali e prevede obblighi correlati per i soggetti incaricati. Per rafforzare ulteriormente la tutela dell'ambiente e rendere più efficace la lotta contro la criminalità ambientale, l'UE ha adottato la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente stabilisce norme minime comuni per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione. La direttiva è entrata in vigore il 20 maggio 2024 e impone agli Stati membri di adottare le necessarie misure di recepimento entro il 20 maggio 2026.

Anche il Consiglio d'Europa, l'istituzione che ha adottato il primo strumento internazionale per combattere la criminalità ambientale, ossia la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale 2 (di seguito denominata "convenzione del 1998"), riconosce la necessità di un approccio internazionale rafforzato per combattere tali reati.

La convenzione del 1998 non è mai entrata in vigore in quanto non è stato raggiunto il numero minimo necessario di ratifiche o adesioni.

Il comitato direttivo del Consiglio d'Europa per la supervisione e il coordinamento delle attività nel settore della prevenzione e del controllo della criminalità (il Comitato europeo per i problemi criminali, "CDPC") ha pertanto istituito un gruppo di lavoro di esperti sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale ("CDPC-EC"), al fine di valutare, nel contesto di uno studio di fattibilità 3 , se l'elaborazione di una nuova convenzione in sostituzione della convenzione del 1998 potesse costituire una via da seguire fattibile e appropriata; nel giugno 2022 il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che lo fosse.

Il 23 novembre 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il mandato di un nuovo Comitato di esperti per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale ("PCENV") 4 . Il PC-ENV è stato istituito e incaricato, sotto l'autorità del Comitato dei ministri e del CDPC, di elaborare una nuova convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

L'Unione ha negoziato la convenzione sulla base della quarta alternativa prevista all'articolo 216, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), secondo cui l'Unione può negoziare e concludere un accordo internazionale qualora tale accordo "(...) possa incidere su norme comuni o alterarne la portata".

La Commissione europea ha rappresentato l'Unione durante i negoziati della convenzione, conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE e sulla base della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare 5 .

L'Unione ha partecipato attivamente ai negoziati e ha perseguito l'obiettivo di garantire la compatibilità della convenzione con il diritto dell'Unione, la coerenza con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la qualità e il valore aggiunto della convenzione a livello internazionale.

Dopo diversi cicli negoziali 6 , il PC-ENV ha concordato il testo della nuova convenzione in occasione della sua quarta riunione, tenutasi dal 4 al 7 giugno 2024.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione il [...] e l'ha aperta alla firma il [...] a [...].

La presente proposta è intesa ad avviare il processo di firma della convenzione da parte dell'Unione ai fini della successiva conclusione, proponendo al Consiglio di adottare una decisione che autorizzi l'Unione a firmare la convenzione, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

La convenzione è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione in generale, e con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente in particolare, e promuoverà concetti chiave dell'approccio dell'Unione alla criminalità ambientale a livello mondiale tra gli altri membri del Consiglio d'Europa e i principali partner internazionali che possono diventare parti della convenzione.

·Contenuto della convenzione

L'obiettivo della convenzione è prevenire e contrastare efficacemente la criminalità ambientale, promuovere e rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale e stabilire norme minime per orientare gli Stati nella loro legislazione nazionale.

La convenzione si applica alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati, nonché alle relative sanzioni penali, e definisce i termini "illecito", "acque", "ecosistema" e "rifiuti". Tali definizioni sono pienamente in linea con le definizioni e i concetti pertinenti ai sensi del diritto dell'UE.

La convenzione impegna le parti ad adottare le misure necessarie per adottare le disposizioni in essa contenute. La convenzione contempla misure volte a qualificare come reato nella legge interna le condotte illecite oggetto della convenzione e a prevedere sanzioni pertinenti, nonché diverse misure atte a garantire una lotta efficace alla criminalità ambientale, anche per quanto riguarda le risorse, la formazione, la cooperazione e gli approcci strategici.

Il capo relativo al diritto penale sostanziale si riferisce ai reati intenzionali connessi all'inquinamento, all'immissione sul mercato di prodotti in violazione delle prescrizioni ambientali, ai reati relativi a sostanze chimiche, sostanze o materiali radioattivi, mercurio, sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati a effetto serra, ai reati relativi a rifiuti, impianti, navi, nonché all'estrazione illecita di acque superficiali o sotterranee, al commercio di legname di provenienza illecita, all'attività mineraria illecita e all'uccisione, distruzione, prelievo e possesso illeciti di fauna o flora selvatiche protette, al commercio di fauna o flora selvatiche protette, al deterioramento illecito degli habitat all'interno di un sito protetto e ai reati connessi alle specie esotiche invasive.

La convenzione prevede inoltre che i reati in essa contemplati siano considerati reati particolarmente gravi se commessi intenzionalmente e qualora comportino danni particolarmente gravi o distruzioni.

In una sezione dedicata alle disposizioni generali di diritto penale figurano disposizioni in materia di istigazione, favoreggiamento, concorso, tentativo, competenza giurisdizionale, responsabilità delle persone giuridiche, sanzioni e misure, circostanze aggravanti e presa in considerazione di precedenti condanne pronunciate da un'altra parte. Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero includere la reclusione e possono comprendere anche sanzioni pecuniarie. Le sanzioni per le persone giuridiche dovrebbero includere sanzioni pecuniarie, di natura penale o non penale, e potrebbero comprendere altre misure, quali l'interdizione dall'esercizio di un'attività commerciale, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, o dall'accesso ai finanziamenti pubblici, e l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria. Le parti dovrebbero inoltre consentire il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni strumentali e dei proventi derivanti dai reati stabiliti conformemente alla convenzione.

L'indagine e il perseguimento dei reati non dovrebbero essere subordinati a denuncia. Le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente dovrebbero avere il diritto di partecipare ai procedimenti penali nella misura in cui tali diritti esistono nella parte nel quadro di procedimenti relativi ad altri reati.

La convenzione impegna le parti a cooperare e coordinarsi tra loro conformemente alla convenzione stessa e mediante l'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali di cooperazione in materia penale. Essa consente inoltre lo scambio di informazioni tra le parti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

La convenzione prevede anche misure di protezione delle vittime e dei testimoni o delle persone che segnalano reati o collaborano con la giustizia in altro modo.

Sarà istituito un comitato delle parti, composto dai rappresentanti delle parti, che, attraverso un meccanismo di monitoraggio, monitorerà l'attuazione della convenzione e favorirà la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra le parti.

La convenzione fornisce inoltre alle parti una base per avvalersi di determinate riserve, tra cui la possibilità per le organizzazioni di integrazione regionale di specificare l'ambito di applicazione di determinate nozioni presenti nella convenzione sulla base del loro diritto armonizzato.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La convenzione è stata negoziata tenendo conto delle direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio, insieme all'autorizzazione a negoziare, il 28 settembre 2023.

La convenzione è pienamente in linea con l'obiettivo dell'Unione di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 191 TFUE.

La convenzione riflette fedelmente l'ambito di applicazione, la struttura e il contenuto della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, con riguardo alle materie di competenza dell'Unione, quali definite dai trattati.

Le definizioni giuridiche e la terminologia della convenzione sono in linea con le definizioni e i concetti giuridici pertinenti del diritto dell'UE, ad esempio la definizione di "ecosistema" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e all'articolo 3, lettera c), della convenzione. Le categorie di reati previste dalla convenzione corrispondono ai reati stabiliti ai sensi della direttiva, nonché alle disposizioni in materia di responsabilità delle persone e sanzioni; diritti procedurali e cooperazione; misure preventive e partecipazione della società civile.

I reati ambientali contenuti nella convenzione e il loro ambito di applicazione sono chiaramente definiti e compatibili con il diritto dell'UE, in particolare con l'elenco dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. L'elenco dei reati contemplati dalla convenzione comprende le condotte intenzionali e illecite ed è pienamente in linea con i reati stabiliti ai sensi della direttiva. Il reato di "pesca illecita", che figurava nel progetto iniziale del Consiglio d'Europa, non è incluso nel testo concordato a livello di esperti in quanto le parti non hanno raggiunto un accordo. Non è stato raggiunto un accordo neanche in merito all'ambito di applicazione e alla definizione del reato di "estrazione e traffico illeciti di minerali e metalli", come proposto nel progetto iniziale del Consiglio d'Europa. La disposizione pertinente è stata riformulata e riguarda ora solo le attività minerarie intraprese senza l'autorizzazione prevista per legge, il che è in linea con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Inoltre, analogamente a detta direttiva, la convenzione qualifica un reato come "particolarmente grave" in caso di distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli, di un habitat all'interno di un sito protetto o della qualità dell'aria, del suolo o delle acque, o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, agli stessi.

Le disposizioni contenute nel progetto iniziale di convenzione del Consiglio d'Europa relative agli obblighi degli Stati e al dovere di diligenza, alle organizzazioni non governative e alla società civile, all'istruzione, alla partecipazione del settore privato e dei media, e alla valutazione delle asserzioni ambientali sono state soppresse e non sono mantenute nel testo finale della convenzione.

Le disposizioni della convenzione in materia di prevenzione e sensibilizzazione, formazione dei professionisti e raccolta dei dati sono state modificate e sostanzialmente allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (ad esempio l'articolo 16 e l'articolo 18 della direttiva).

Le disposizioni generali di diritto penale, quali quelle relative all'istigazione, al favoreggiamento, al concorso e al tentativo, alla competenza giurisdizionale, alla responsabilità delle persone giuridiche, alle sanzioni e alle misure, al congelamento e alla confisca e alle circostanze aggravanti, incluse nella convenzione, sono ampiamente allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva. Oltre a ciò, tali disposizioni si riflettono anche in altri strumenti di diritto penale dell'UE, quali la direttiva (UE) 2024/1226 (direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione) o la direttiva (UE) 2017/1371 (direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) e la direttiva (UE) 2024/1260 (direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni).

La responsabilità delle persone giuridiche di cui all'articolo 34 della convenzione è pienamente in linea con le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, in quanto questi due articoli fissano le stesse condizioni e utilizzano la stessa formulazione. Inoltre anche l'articolo 33 della convenzione relativo alla competenza giurisdizionale è in linea con le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, in quanto entrambi prevedono criteri obbligatori analoghi per stabilire la competenza giurisdizionale; la disposizione relativa alle dichiarazioni di competenza giurisdizionale da parte di più parti della convenzione corrisponde, per contenuto e natura, alla disposizione della direttiva.

Le disposizioni della convenzione relative alle sanzioni per le persone fisiche impongono alle parti di garantire che i reati ai sensi della convenzione siano punibili con la reclusione (senza tuttavia stabilire prescrizioni minime specifiche per la reclusione massima, che la direttiva invece prevede). Le parti possono anche introdurre sanzioni pecuniarie. Tali disposizioni sulle sanzioni per le persone fisiche sono in linea con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e sono presenti anche in altri strumenti di diritto penale dell'UE, come ad esempio la direttiva (UE) 2024/1226. Entrambi i quadri giuridici prevedono sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche nonché sanzioni o misure accessorie, quali l'interdizione dall'esercizio di un'attività commerciale, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Tutte le tipologie di sanzioni e misure previste dalla convenzione figurano anche nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, e sono in linea con altri strumenti giuridici in materia penale dell'UE, quali l'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e l'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226.

Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reati ambientali stabiliti nel rispettivo quadro giuridico sono previsti all'articolo 35, paragrafo 3, della convenzione e all'articolo 10 della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Inoltre il concetto di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, della convenzione è in linea con la direttiva (UE) 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni e il regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Disposizioni analoghe in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi sono contenute anche nell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1226 e nell'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1371.

Entrambi i quadri giuridici prevedono circostanze aggravanti: la convenzione all'articolo 36 e la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente all'articolo 8. Sebbene la convenzione preveda le stesse circostanze aggravanti della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, quest'ultima va oltre, elencando altre circostanze aggravanti, quali la distruzione di prove o la minaccia di testimoni o denuncianti da parte dell'autore del reato. Inoltre le circostanze aggravanti di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1226 rispecchiano quasi pienamente quelle della convenzione.

L'importanza del diritto di partecipare ai procedimenti per le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché per le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, è sottolineata all'articolo 39 della convenzione e all'articolo 15 della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

Mentre la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente si applicherà ai reati ambientali nell'Unione, la convenzione ha una portata geografica più ampia che comprende i membri del Consiglio d'Europa e gli Stati terzi di tutto il mondo che possono diventare parti della convenzione. La convenzione rappresenta pertanto un'opportunità unica per promuovere la protezione dell'ambiente al di fuori dell'Unione nel quadro di un trattato internazionale giuridicamente vincolante.

In base alle direttive di negoziato, è opportuno che la convenzione sia compatibile con l'acquis dell'Unione, in modo da contribuire al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e riflettere il più possibile l'ambito di applicazione della nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Una riserva che specifichi il significato e la portata dei termini di cui all'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione costituisce uno strumento per garantire che quest'ultima sia in linea con l'acquis dell'Unione, in particolare con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La convenzione è pienamente coerente con le altre normative dell'UE e non richiederà all'UE di modificare i propri regolamenti, norme o standard in alcun settore regolamentato.

La convenzione condivide inoltre obiettivi comuni con altre politiche e normative dell'Unione volte ad attuare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare il principio di non discriminazione sancito dalla convenzione è pienamente coerente con la legislazione dell'Unione in materia di non discriminazione e farà sì che l'attuazione della convenzione avvenga nel rispetto dell'uguaglianza.

La convenzione è inoltre coerente con la parte terza, titolo V, TFUE che conferisce all'Unione europea competenze nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Oltre alla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, l'Unione europea ha adottato una serie completa di strumenti giuridici per combattere, tra gli altri reati, la criminalità ambientale. Fanno parte di questo quadro giuridico i seguenti strumenti giuridici:

·direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;

·direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

·direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni;

·regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio;

·regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

·direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

·decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

La convenzione è inoltre coerente con l'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, tra cui il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 7 e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie 8 . Inoltre la convenzione è coerente con il corpus completo di diritto ambientale dell'Unione in vigore o attualmente in fase di revisione che rientra nell'ambito di applicazione della nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente in quanto strumento orizzontale. Il diritto ambientale dell'Unione e la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente interagiscono tra loro, nella misura in cui la definizione di reato ai sensi della direttiva richiede una condotta illecita, vale a dire una violazione degli obblighi definiti nel diritto ambientale dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta di decisione che autorizza la firma della convenzione a nome dell'Unione è presentata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE prevede una decisione "che autorizza la firma dell'accordo". Poiché lo scopo della proposta è ricevere un'autorizzazione a firmare la convenzione, la base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

La base giuridica sostanziale dipende principalmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto. Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante.

La convenzione coincide in larga misura con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Dato che l'obiettivo principale della convenzione è stabilire norme minime relative alla definizione dei reati pertinenti, alle sanzioni e ad altre misure volte a contrastare la criminalità ambientale con maggiore efficacia, la base giuridica della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, ossia l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, costituisce anche la base giuridica sostanziale per la conclusione della convenzione.

·Competenza dell'Unione

La natura degli accordi internazionali ("solo UE" o "misti") dipende dalle competenze dell'Unione con riguardo alla materia specifica.

L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva "per la conclusione di accordi internazionali (...) nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata". In particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l'"accertamento di tale rischio [di incidere o modificare le norme dell'UE mediante impegni internazionali] non presuppone una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell'UE" ma che "tali impegni possono incidere sulla portata delle norme comuni dell'UE o modificarla anche qualora questi ultimi rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da tali norme" 9 . L'analisi della natura della competenza dell'Unione deve tener conto dei settori disciplinati dalle norme dell'UE e dalle disposizioni dell'accordo previsto, della loro prevedibile evoluzione futura nonché della natura e del contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di determinare se l'accordo sia idoneo a pregiudicare l'applicazione uniforme e coerente delle norme dell'UE nonché il buon funzionamento del sistema da esse istituito 10 .

Poiché l'ambito di applicazione della convenzione coincide in larga misura con quello della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, la conclusione della convenzione può incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

La nuova convenzione riflette fedelmente la struttura, la natura, il contenuto e l'ambito di applicazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Entrambe contengono disposizioni in linea tra loro relative alla finalità e all'ambito di applicazione, alla terminologia e alle definizioni, ai reati, alla responsabilità delle persone giuridiche, alla competenza giurisdizionale, alle sanzioni e ad altre misure, alle circostanze aggravanti, ai diritti procedurali e alla cooperazione, alle misure preventive e alla partecipazione della società civile. Inoltre, durante i negoziati, diverse disposizioni contenute nel progetto iniziale di convenzione proposto dal PC-ENV sono state eliminate, determinando un allineamento ancora maggiore del testo della convenzione alla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. A titolo esemplificativo, le disposizioni soppresse riguardavano gli obblighi degli Stati e il dovere di diligenza, le organizzazioni non governative e la società civile, l'istruzione, la partecipazione del settore privato e dei media, la valutazione delle asserzioni ambientali, la pesca illecita, l'istituzione di un gruppo di esperti per la protezione dell'ambiente e il contrasto alla criminalità ambientale, la partecipazione parlamentare al monitoraggio, nonché la validità e il riesame delle riserve. Diverse disposizioni sono state inoltre oggetto di modifiche significative rispetto al progetto iniziale, ad esempio la definizione del termine "illecito" e il reato particolarmente grave (precedentemente denominato "ecocidio"), e riflettono ora fedelmente il contenuto della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

Inoltre le norme dell'Unione in materia di criminalità ambientale sono in vigore dal 2008 e, data l'importanza e l'impatto crescenti di tali reati, esse continueranno a rappresentare una priorità importante ed evolveranno a livello dell'Unione.

Di conseguenza, poiché la convenzione rientra in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell'UE, l'Unione dovrebbe avere competenza esterna esclusiva per firmare la convenzione per l'Unione in quanto accordo "solo UE".

La convenzione prevede l'apertura alla firma dell'Unione europea (articolo 53, paragrafo 1). Contiene inoltre disposizioni sulle riserve che consentono di specificare, mediante una dichiarazione, la portata del termine "illecito" e delle nozioni di "legislazione interna", "disposizioni interne", "protetto" e "prescrizione" utilizzate nella definizione di alcuni reati nell'ambito della convenzione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente.

Proporzionalità

La convenzione si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici volti a combattere efficacemente la criminalità ambientale ed è pertanto conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE. L'Unione ha già esercitato la competenza interna in questo settore con l'adozione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

Le considerazioni che si applicano alla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente si applicano anche alla convenzione, in quanto l'impatto dei reati ambientali e l'importanza della protezione dell'ambiente vanno al di là delle frontiere e richiedono un approccio internazionale. La convenzione definisce la portata dei reati per contemplare ogni condotta pertinente, limitando al contempo tale portata a quanto necessario e proporzionato. Sia i reati che le sanzioni previsti dalla convenzione si limitano alle violazioni gravi del diritto ambientale e rispettano pertanto la proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE prevede che la Commissione o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentino proposte al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza la firma di un accordo internazionale. Tenuto conto dell'oggetto dell'accordo previsto, è opportuno che la Commissione presenti una proposta in tal senso.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione europea non ha condotto una consultazione specifica dei portatori di interessi in merito alla presente proposta.

L'elaborazione della convenzione è il risultato di uno sforzo collaborativo del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che ha coinvolto gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli Stati osservatori, compresa la Santa Sede.

Conformemente all'impegno del Consiglio d'Europa a dialogare con diversi portatori di interessi, l'elaborazione della convenzione ha visto anche il contributo dei rappresentanti della società civile e di altre organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l'iniziativa globale volta a porre fine ai reati contro le specie selvatiche, Wild Legal e la Wildlife Justice Commission.

Assunzione e uso di perizie

Le posizioni negoziali dell'Unione relative alla convenzione sono state preparate in consultazione con il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) del Consiglio.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La convenzione mira a migliorare l'ambiente, oggetto all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e pertanto anche il benessere dei cittadini, influendo positivamente sul diritto alla vita (articolo 2 della Carta), sul diritto all'integrità della persona (articolo 3), sulle cure e il benessere dei minori (articolo 24), sul diritto a condizioni di lavoro sane (articolo 31) e sul diritto di accesso alla prevenzione sanitaria (articolo 35).

La convenzione garantisce la necessità e la proporzionalità di qualsiasi interferenza con la protezione dei dati personali, assicurando l'applicazione di adeguate garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali trasferiti di cui all'articolo 42 della convenzione stessa, in linea con la legislazione applicabile e gli accordi internazionali.

La Convenzione riguarda i diritti fondamentali che seguono:

la libertà d'impresa, in quanto all'articolo 34 stabilisce la responsabilità delle persone giuridiche e determina chiaramente i casi in cui una persona giuridica sarà ritenuta responsabile di reati ambientali; all'articolo 35, paragrafo 2, prevede sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, garantendo in tal modo la necessità e la proporzionalità di qualsiasi ingerenza nella libertà d'impresa;

i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49 della Carta), in quanto all'articolo 35 prevede misure effettive, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato; all'articolo 31 stabilisce i casi di reato particolarmente grave; e all'articolo 36 definisce le circostanze aggravanti;

il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della Carta, ne bis in idem), in quanto all'articolo 37 prevede la possibilità di tenere conto delle condanne definitive pronunciate da un'altra parte;

e dovrebbe essere attuata e applicata dalle parti nel debito rispetto di tali diritti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La convenzione prevede contributi finanziari di Stati terzi alle attività del comitato delle parti. Tutti i membri del Consiglio d'Europa contribuiranno attraverso il bilancio ordinario del Consiglio d'Europa conformemente allo statuto del Consiglio d'Europa, mentre le parti che non sono membri apporteranno contributi fuori bilancio. Il contributo di un paese non membro del Consiglio d'Europa è stabilito congiuntamente dal Comitato dei ministri e da tale paese.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La convenzione prevede un meccanismo di monitoraggio mediante il quale il comitato delle parti, composto dai rappresentanti delle stesse, monitorerà l'attuazione della convenzione. Il comitato delle parti inoltre favorirà la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra le parti, e, se del caso, l'uso e l'attuazione efficaci della convenzione, ed esprimerà un parere in merito a qualsiasi questione relativa alla sua applicazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 illustra la finalità della convenzione.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della convenzione.

L'articolo 3 contiene le definizioni di importanti termini della convenzione.

L'articolo 4 stabilisce l'applicazione del principio di non discriminazione per la convenzione.

L'articolo 5 prevede politiche globali e coordinate per le parti della convenzione.

L'articolo 6 prevede l'elaborazione e la pubblicazione di una strategia nazionale.

L'articolo 7 prevede che le parti assegnino risorse finanziarie e umane.

L'articolo 8 prevede che le parti provvedano alla formazione dei professionisti.

L'articolo 9 definisce l'ambito di applicazione della raccolta dei dati e della ricerca.

L'articolo 10 stabilisce gli obblighi generali, ai sensi della convenzione, relativi all'adozione delle misure legislative o di altro tipo necessarie per prevenire i reati stabiliti dalla convenzione stessa.

L'articolo 11 prevede misure di sensibilizzazione.

L'articolo 12 stabilisce i reati connessi all'inquinamento illecito.

L'articolo 13 stabilisce i reati connessi all'immissione sul mercato di prodotti che violano le prescrizioni ambientali.

L'articolo 14 stabilisce i reati connessi alle sostanze chimiche.

L'articolo 15 stabilisce i reati connessi a sostanze o materiali radioattivi.

L'articolo 16 stabilisce i reati connessi al mercurio.

L'articolo 17 stabilisce i reati connessi alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'articolo 18 stabilisce i reati connessi ai gas fluorurati a effetto serra.

L'articolo 19 stabilisce i reati connessi alla raccolta, al trattamento, al trasporto, al recupero, allo smaltimento o alla spedizione illeciti di rifiuti.

L'articolo 20 stabilisce i reati connessi all'esercizio o alla chiusura illeciti di un impianto in relazione a un'attività pericolosa.

L'articolo 21 stabilisce i reati connessi all'esercizio o alla chiusura illeciti di un impianto in relazione a sostanze pericolose.

L'articolo 22 stabilisce i reati connessi al riciclaggio illecito di navi.

L'articolo 23 stabilisce i reati connessi agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi.

L'articolo 24 stabilisce i reati connessi all'estrazione illecita di acque superficiali o sotterranee.

L'articolo 25 stabilisce i reati connessi al commercio di legname di provenienza illecita.

L'articolo 26 stabilisce i reati connessi all'attività mineraria illecita.

L'articolo 27 stabilisce i reati connessi all'uccisione, distruzione, prelievo e possesso illeciti di fauna o flora selvatiche protette.

L'articolo 28 stabilisce i reati connessi al commercio illecito di fauna o flora selvatiche protette.

L'articolo 29 stabilisce i reati connessi al deterioramento illecito degli habitat all'interno di un sito protetto.

L'articolo 30 stabilisce i reati connessi alle specie esotiche invasive.

L'articolo 31 definisce i reati da considerare particolarmente gravi.

L'articolo 32 disciplina l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo.

L'articolo 33 precisa in quali casi le parti stabiliscono la propria giurisdizione per quanto riguarda la convenzione.

L'articolo 34 prevede la responsabilità delle persone giuridiche.

L'articolo 35 prevede sanzioni e misure.

L'articolo 36 prevede circostanze aggravanti.

L'articolo 37 prevede la possibilità di tenere conto di precedenti condanne pronunciate da un'altra parte.

L'articolo 38 disciplina l'avvio e la prosecuzione di un procedimento.

L'articolo 39 elenca i casi in cui le parti dovrebbero valutare la possibilità di conferire alle persone e alle organizzazioni non governative il diritto di partecipare a un procedimento.

L'articolo 40 disciplina la cooperazione internazionale in materia penale.

L'articolo 41 prevede la possibilità per le parti di trasmettere informazioni senza richiesta preventiva.

L'articolo 42 impone il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati contenute nella legislazione applicabile e negli accordi internazionali che disciplinano la protezione dei dati personali.

L'articolo 43 prevede la posizione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali.

L'articolo 44 prevede la protezione dei testimoni nell'ambito della convenzione.

L'articolo 45 prevede la protezione delle persone che segnalano reati o collaborano con la giustizia nell'ambito della convenzione.

L'articolo 46 stabilisce la composizione del comitato delle parti e le relative procedure interne.

L'articolo 47 elenca gli altri rappresentanti che sono o possono essere nominati in seno al comitato delle parti.

L'articolo 48 elenca le funzioni del comitato delle parti.

L'articolo 49 riguarda il rapporto con altre fonti del diritto internazionale.

L'articolo 50 riguarda le modifiche della convenzione

L'articolo 51 definisce gli effetti della convenzione.

L'articolo 52 disciplina il meccanismo di risoluzione delle controversie relative alla convenzione.

L'articolo 53 riguarda la firma e l'entrata in vigore della convenzione.

L'articolo 54 riguarda l'adesione alla convenzione.

L'articolo 55 riguarda l'applicazione territoriale della convenzione.

L'articolo 56 prevede la possibilità di formulare riserve su talune disposizioni della convenzione, in particolare la possibilità per le organizzazioni di integrazione regionale di specificare l'ambito di applicazione di determinate nozioni della convenzione sulla base del loro diritto armonizzato.

L'articolo 57 disciplina la denuncia della convenzione.

L'articolo 58 riguarda i casi in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa deve effettuare una notifica.

   Firma e testo della convenzione

Il testo della convenzione è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.

Il testo della riserva è presentato unitamente alla presente proposta.

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione provvedere alla firma della convenzione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

2025/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 settembre 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (di seguito denominata "convenzione") 11 .

(2)La convenzione è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il [...] e l'apertura alla firma è prevista per il [...].

(3)L'articolo 53 della convenzione dispone che la convenzione è aperta alla firma dell'Unione europea.

(4)La convenzione contiene disposizioni relative alla sua finalità e al suo ambito di applicazione, alle definizioni giuridiche e alla terminologia, ai reati, alla responsabilità delle persone giuridiche, alle sanzioni e altre misure, alle circostanze aggravanti e attenuanti, ai diritti procedurali e alla cooperazione, alle misure preventive e alla partecipazione della società civile in relazione alla criminalità ambientale.

(5)L'11 aprile 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, sulla base dell'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , ampiamente in linea con la convenzione.

(6)Poiché l'ambito di applicazione e le disposizioni sostanziali della convenzione coincidono in larga misura con quelli della direttiva (UE) 2024/1203, la conclusione della convenzione può incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Unione pertanto ha competenza esterna esclusiva per firmare la convenzione.

(7)Al fine di garantire la compatibilità tra la convenzione e la direttiva (UE) 2024/1203, l'Unione dovrebbe avvalersi della possibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione di specificare, mediante riserva, la portata del termine "illecito" e di altre nozioni utilizzate per definire i reati nell'ambito della convenzione.

(8)È pertanto opportuno che la convenzione sia firmata a nome dell'Unione e che la riserva sia approvata.

(9)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(10)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

(11)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il XXXX 14 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, con riserva della sua conclusione 15 .

Articolo 2

La riserva è approvata 16 .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […].

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    "UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment: The Rise of Environmental Crime", giugno 2016.
(2)    Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, STE n. 172, adottata il 4 novembre 1998.
(3)    Studio di fattibilità sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale "CDPC (2021) 9-Fin".
(4)    Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) - Mandato del Comitato di esperti per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (PC-ENV) CM(2022)148-add2final.
(5)    Decisione (UE) 2023/2170 del Consiglio, del 28 settembre 2023, che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa che sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172).
(6)    I cicli negoziali si sono svolti dal 16 al 18 ottobre 2023, dal 27 al 29 febbraio 2024 e dal 4 al 7 giugno 2024.
(7)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
(8)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
(9)    Causa C-114/12, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2151, punti 69 e 70.
(10)    Parere 1/13, del 14 ottobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303, punto 74.
(11)    Decisione (UE) 2023/2170 del Consiglio, del 28 settembre 2023, che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa che sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172) (GU L, 2023/2170, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2170/oj).
(12)    Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).
(13)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(14)    GU C […], […].
(15)    Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
(16)    La riserva è pubblicata nella GU L, [...].
Top

Bruxelles, 29.7.2025

COM(2025) 433 final

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale


ALLEGATO 1

COMITATO DEI MINISTRI

Documenti CM

CM(2025)52-final

del 14 maggio 2025

134a sessione del Comitato dei ministri

(Lussemburgo, 13-14 maggio 2025)

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente convenzione,

richiamando la dichiarazione di Reykjavik, adottata in occasione del quarto vertice dei capi di Stato o di governo del Consiglio d'Europa (Reykjavik, 16-17 maggio 2023), in cui i capi di Stato o di governo del Consiglio d'Europa hanno dichiarato il loro impegno a rafforzare il lavoro del Consiglio d'Europa sugli aspetti dei diritti umani connessi all'ambiente, a individuare le sfide poste ai diritti umani dalla triplice crisi planetaria dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e a contribuire all'elaborazione di risposte comuni al riguardo;

richiamando la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979, ETS n. 104) e la convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (2000, ETS n. 176);

visti la convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24) e i suoi protocolli, la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n. 30) e i suoi protocolli, la convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (1970, ETS n. 70), la convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali (1972, ETS n. 73), la convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173), la convenzione sulla criminalità informatica (2001, ETS n. 185) e i suoi protocolli e la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198);

visti la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (1981, ETS n. 108) e il protocollo che modifica la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (2018, CETS n. 223);

richiamando le raccomandazioni seguenti del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: raccomandazione n. R (88) 18 relativa alla responsabilità delle imprese dotate di personalità giuridica per i reati commessi nell'esercizio delle loro attività, raccomandazione n. R (96) 8 sulla politica in materia di criminalità in Europa in un periodo di cambiamento, raccomandazione Rec(2001)11 relativa ai principi guida per la lotta alla criminalità organizzata, raccomandazione CM/Rec(2014)7 sulla protezione degli informatori, raccomandazione CM/Rec(2022)9 sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia e raccomandazione CM/Rec(2022)20 sui diritti umani e la protezione dell'ambiente;

richiamando la risoluzione (77) 28 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente;

richiamando la risoluzione 2398 (2021) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la raccomandazione 2213 (2021) "Affrontare le questioni della responsabilità penale e civile nel contesto dei cambiamenti climatici", la risoluzione 2477 (2023) e la raccomandazione 2246 (2023) "Impatto ambientale dei conflitti armati" e la raccomandazione 2272 (2024) "Integrazione del diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile con il processo di Reykjavik", che chiedono il riconoscimento dell'ecocidio, già disciplinato dal diritto di alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa ed oggetto di discussione a livello internazionale;

tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce norme importanti in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente;

tenendo presente la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE;

tenendo presenti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992) e la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1998);

tenendo presenti la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003);

tenendo presenti la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (1973) e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (1992);

tenendo presenti la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL, 1973) e i suoi protocolli, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS, 1974), la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982), la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (1992) e la convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (2009);

tenendo presenti la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e la sua modifica (1979), la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (1979), il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (1987), la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989), la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (1991), la convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (1997), la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001) e la convenzione di Minamata sul mercurio (2013);

richiamando i principi della dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (1972) e la dichiarazione di Rio delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (1992);

richiamando l'accordo di Parigi, adottato alla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) il 12 dicembre 2015 e aperto alla firma il 22 aprile 2016, il patto di Glasgow per il clima, adottato alla COP 26, l'esito del primo bilancio mondiale adottato alla COP 28 e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, adottato dalle parti della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica il 18 dicembre 2022;

richiamando le risoluzioni seguenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: A/RES/75/196, del 16 dicembre 2020, dal titolo "Rafforzare il programma delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, in particolare la sua capacità di cooperazione tecnica"; A/RES/76/185, del 16 dicembre 2021, dal titolo "Prevenire e combattere i reati che hanno ripercussioni sull'ambiente"; A/RES/76/300, del 28 luglio 2022, dal titolo "Il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile"; e A/RES/77/325, del 25 agosto 2023, dal titolo "Lotta al traffico illecito di specie selvatiche";

richiamando le risoluzioni seguenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite: risoluzione 2013/40, del 25 luglio 2013, sulle misure di prevenzione della criminalità e le risposte della giustizia penale in relazione al traffico illecito di specie protette di fauna e flora selvatiche, risoluzione 2008/25, del 24 luglio 2008, sulla cooperazione internazionale nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito internazionale di prodotti forestali, compresi il legname, le specie selvatiche e altre risorse biologiche forestali e la risoluzione 1996/10, del 23 luglio 1996, sul ruolo del diritto penale nella protezione dell'ambiente;

richiamando la dichiarazione di Kyoto "Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata dal quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, tenutosi a Kyoto, Giappone, dal 7 al 12 marzo 2021;

richiamando le risoluzioni seguenti della conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale: risoluzione 11/3, dell'ottobre 2022, sui risultati della discussione tematica congiunta del gruppo di lavoro di esperti governativi sull'assistenza tecnica e del gruppo di lavoro sulla cooperazione internazionale sull'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale che ha ripercussioni sull'ambiente, la risoluzione 31/1, del maggio 2022, della commissione per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale sul rafforzamento del quadro giuridico internazionale per la cooperazione internazionale per prevenire e combattere il traffico illecito di specie selvatiche e la risoluzione 10/6, dell'ottobre 2020, sulla prevenzione e la lotta ai reati che si ripercuotono sull'ambiente e rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

riconoscendo il ruolo e la responsabilità primari degli Stati nella definizione delle loro politiche e strategie per prevenire e combattere la criminalità ambientale;

tenuto conto delle ricerche esistenti sul costo della criminalità ambientale;

riconoscendo che le attività della criminalità ambientale organizzata ostacolano e compromettono gli sforzi intrapresi dagli Stati per proteggere l'ambiente, promuovere lo Stato di diritto e conseguire uno sviluppo sostenibile;

riconoscendo che la criminalità ambientale ha un impatto negativo sulle economie, la salute pubblica, la sicurezza umana, la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza e gli habitat;

riconoscendo il ruolo fondamentale di un'efficace cooperazione internazionale nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità ambientale e, a tal fine, riconoscendo l'importanza di affrontare, contrastare e rispondere efficacemente alle sfide e agli ostacoli internazionali che impediscono tale cooperazione;

riconoscendo anche gli importanti contributi di altri portatori di interessi pertinenti, tra cui il settore privato, la società civile, le organizzazioni non governative, i media, il mondo accademico e la comunità scientifica, nella prevenzione e nella lotta alla criminalità ambientale;

riconoscendo inoltre che, nel settore della protezione ambientale, la società civile, comprese le organizzazioni non governative ambientaliste, svolge un ruolo importante nel contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali e nella prevenzione e individuazione dei reati ambientali;

riconoscendo l'importanza del dovere di diligenza delle persone giuridiche al fine di garantire la protezione dell'ambiente e prevenire i reati ambientali;

riconoscendo che la criminalità ambientale ha sempre più effetti extraterritoriali e assume la forma di traffico internazionale che, insieme all'accelerazione dei fenomeni di degrado (cambiamenti climatici, erosione della biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, distruzione degli habitat ecc.), rende necessaria l'introduzione di norme minime generali nel diritto penale nell'ambito di un quadro internazionale comune e collaborativo;

riconoscendo che la criminalità ambientale può assumere molte forme, che la legge deve identificare, definire e configurare come reato in modo chiaro, effettivo e proporzionato, nel pieno rispetto del principio di legalità;

riconoscendo che alcune condotte intenzionali contemplate dalla presente convenzione possono causare danni particolarmente gravi all'ambiente e che è opportuno considerarle reati particolarmente gravi,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I – Finalità, ambito di applicazione, definizioni e non discriminazione

Articolo 1 – Finalità della convenzione

1.Le finalità della presente convenzione sono:

(a)prevenire e contrastare efficacemente la criminalità ambientale;

(b)promuovere e rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale contro la criminalità ambientale;

(c)stabilire norme minime per orientare gli Stati nella loro legislazione interna;

e così promuovere e rafforzare la protezione dell'ambiente.

2.Per garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni, la presente convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.

Articolo 2 – Ambito di applicazione della convenzione

1.La presente convenzione si applica alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine, al perseguimento e alle sanzioni dei reati stabiliti in conformità della medesima.

2.La presente convenzione si applica in tempo di pace e in situazioni di conflitto armato, guerra o occupazione.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti:

(a)"illecito": violazione della legislazione interna, di un regolamento, di una disposizione amministrativa o di una decisione adottata da un'autorità competente volta a proteggere l'ambiente. Una condotta è considerata illecita anche se posta in essere su autorizzazione di un'autorità competente di una parte, se l'autorizzazione è stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

(b)"acque": tutte le categorie di acque superficiali, compresi fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere, tutti i corpi idrici sotterranei e tutte le acque marine, compresi gli oceani e i mari;

(c)"ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;

(d)"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Articolo 4 – Principio di non discriminazione

Le parti garantiscono di attuare le disposizioni della presente convenzione senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, l'età, la religione, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità o qualsiasi altra condizione.

Capo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 5 – Politiche globali e coordinate

1.Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a predisporre e attuare politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti misure adeguate a prevenire e combattere la commissione di qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione.

2.Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati stabiliti in conformità della presente convenzione. Tali meccanismi perseguono gli obiettivi seguenti:

(a)garantire un'interpretazione comune del rapporto tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo e garantire l'adozione di priorità e pratiche comuni;

(b)lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi entro i limiti del diritto interno, comprese le norme sulla protezione dei dati; e

(c)lo scambio di buone pratiche.

3.Le parti valutano se designare o istituire uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere la commissione di qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione, tenendo conto delle tradizioni costituzionali, degli ordinamenti giuridici e del contesto nazionale di ciascuna parte.

4.Le misure adottate a norma del presente articolo concernono tutti gli attori pertinenti, quali organismi pubblici, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, compresi la magistratura, le procure, le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni non governative e altre organizzazioni ed enti pertinenti.

5.Le parti valutano se affidare a unità investigative specializzate, procuratori e giudici l'incarico di prevenire, indagare, perseguire e giudicare i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, tenendo conto delle tradizioni costituzionali, degli ordinamenti giuridici e del contesto nazionale di ciascuna parte e nel debito rispetto delle norme che disciplinano lo status e le funzioni dei professionisti della giustizia.

Articolo 6 – Strategia nazionale

Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a elaborare e pubblicare una strategia nazionale per prevenire e combattere i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, che contempli:

(a)gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia;

(b)il ruolo e le responsabilità delle autorità competenti;

(c)le risorse necessarie e le modalità di sostegno alla specializzazione dei professionisti preposti all'azione di contrasto;

(d)le modalità per la valutazione periodica del conseguimento degli obiettivi della strategia nazionale; e

(e)l'assistenza delle reti internazionali che si occupano di questioni direttamente pertinenti alla prevenzione e alla lotta contro i reati stabiliti in conformità della presente convenzione e relative violazioni. 

Articolo 7 – Risorse

Le parti assegnano risorse finanziarie e umane adeguate a prevenire e combattere la commissione di qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione.

Articolo 8 – Formazione dei professionisti

1.Le parti provvedono affinché sia fornita periodicamente un'adeguata formazione multidisciplinare, tecnica e giuridica ai professionisti che si occupano di prevenire, accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, nel debito rispetto delle norme che disciplinano lo status e le funzioni dei professionisti della giustizia.

2.Le parti incoraggiano a impartire formazione, nel contesto di cui al paragrafo 1, anche in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione.

Articolo 9 – Raccolta dei dati e ricerca

1.Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le parti accettano di:

(a)raccogliere a intervalli regolari i dati statistici sui casi relativi ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione; e

(b)promuovere la ricerca nel settore della criminalità ambientale, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, le incidenze e i tassi di condanna, come pure l'efficacia delle misure adottate per attuare la presente convenzione.

2.Le parti trasmettono al comitato delle parti di cui all'articolo 46 della presente convenzione le informazioni raccolte a norma del presente articolo.

3.Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte a norma del presente articolo.

Capo III - Prevenzione

Articolo 10 – Obblighi generali

Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a prevenire la commissione dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione, da parte di persone fisiche o giuridiche, se del caso in cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative.

Articolo 11 – Sensibilizzazione

1.Le parti adottano le misure necessarie a promuovere o organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e la lotta alla criminalità ambientale, se del caso, in cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative.

2.Le parti adottano le misure necessarie a garantire un'ampia diffusione tra il pubblico delle informazioni sulle misure disponibili per prevenire i reati stabiliti in conformità della presente convenzione.

Capo IV – Diritto penale sostanziale

Sezione 1 – Inquinamento, prodotti e sostanze

Articolo 12 – Reati connessi all'inquinamento illecito

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

Articolo 13 – Reati connessi all'immissione sul mercato di prodotti che violano le prescrizioni ambientali

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui uso comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora a seguito di un uso del prodotto su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero.

Articolo 14 – Reati connessi alle sostanze chimiche

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'uso di sostanze chimiche regolamentate, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, è vietata dalla legislazione interna a tutela dell'ambiente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.

Articolo 15 – Reati connessi a sostanze o materiali radioattivi

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'uso, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

Articolo 16 – Reati connessi al mercurio

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la fabbricazione, l'uso, lo stoccaggio, l'importazione o l'esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

Articolo 17 – Reati connessi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione di prodotti e apparecchiature che le contengono o ne dipendono, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.

Articolo 18 – Reati connessi ai gas fluorurati a effetto serra

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, o l'immissione sul mercato o l'importazione di prodotti e apparecchiature che li contengono o ne dipendono, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.

Sezione 2 – Rifiuti

Articolo 19 – Reati connessi alla raccolta, al trattamento, al trasporto, al recupero, allo smaltimento o alla spedizione illeciti di rifiuti

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la raccolta, il trattamento, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se tale condotte è illecita, compiuta intenzionalmente e:

(a)riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti nella legislazione interna e comporta una quantità non trascurabile; oppure

(b)riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

2.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la spedizione transfrontaliera, se illecita e compiuta intenzionalmente, di una quantità non trascurabile rifiuti, in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse.

Sezione 3 – Impianti

Articolo 20 – Reati connessi all'esercizio o alla chiusura illeciti di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.

Articolo 21 – Reati connessi all'esercizio o alla chiusura illeciti di un impianto in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze pericolose

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 del presente articolo e notificarle al segretariato.

Sezione 4 – Navi

Articolo 22 - Reati connessi al riciclaggio illecito di navi

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna il mancato rispetto da parte dell'armatore dell'obbligo di riciclare una nave presso impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano le norme ambientali previste, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.

Articolo 23 – Reati connessi agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna lo scarico, se illecito e compiuto intenzionalmente, di sostanze inquinanti effettuato dalle navi, se tale condotta provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell'acqua o danni all'ambiente marino.

Sezione 5 – Risorse naturali

Articolo 24 – Reati connessi all'estrazione illecita di acque superficiali o sotterranee

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'estrazione di acque superficiali o sotterranee, se illecita e compiuta intenzionalmente, che provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.

Articolo 25 – Reati connessi al commercio di legname di provenienza illecita

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'immissione sul mercato, se illecita e compiuta intenzionalmente, di legname di provenienza illecita o di prodotti da esso derivati salvo se riguarda una quantità trascurabile.

Articolo 26 – Reati connessi all'attività mineraria illecita

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna le attività minerarie, se illecite e compiute intenzionalmente, che, soggette a valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura ambientale equivalente a norma della legislazione interna, sono intraprese senza un'autorizzazione prevista per legge per quanto riguarda gli aspetti ambientali stabiliti dalla legislazione interna e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

2.Le parti possono individuare le disposizioni interne che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.

Sezione 6 – Biodiversità

Articolo 27 – Reati connessi all'uccisione, alla distruzione, al prelievo e al possesso illeciti di specie animali o vegetali selvatiche protette

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di uno o più esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, compreso il prelievo o il possesso di parti o prodotti derivati degli esemplari, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, tranne se riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari, tenuto conto, se del caso, dello stato di conservazione della specie.

Articolo 28 – Reati connessi al commercio illecito di specie animali o vegetali selvatiche protette

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna la vendita o l'offerta in vendita di uno o più esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, o di parti o prodotti derivati dagli esemplari, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, tranne se riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari, tenuto conto, se del caso, dello stato di conservazione della specie.

2.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna il commercio transfrontaliero di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, o di parti o prodotti derivati dagli esemplari, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente, tranne se riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari, tenuto conto, se del caso, dello stato di conservazione della specie.

Articolo 29 – Reati connessi al deterioramento illecito degli habitat all'interno di un sito protetto

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'atto di cagionare il deterioramento di un habitat o la perturbazione di specie animali protette all'interno di un sito protetto, quale definito nella legislazione interna, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e il deterioramento o la perturbazione sono significativi.

2.Le parti possono individuare gli habitat all'interno di un sito protetto e le specie animali protette che decidono di subordinare al paragrafo 1 e notificarle al segretariato.

Articolo 30 – Reati connessi alle specie esotiche invasive

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato nella legislazione interna l'introduzione nel territorio nazionale, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto, l'uso, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive definite nella legislazione interna quali specie preoccupanti per l'ambiente, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora.

Sezione 7 – Reati particolarmente gravi

Articolo 31 – Reati particolarmente gravi

Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato particolarmente grave qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione, se commesso in modo intenzionale e se provoca distruzione o danni irreversibili, diffusi e rilevanti o provoca danni duraturi, diffusi e rilevanti a un ecosistema di dimensioni o valore ambientali considerevoli, a un habitat all'interno di un sito protetto o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

Sezione 8 – Disposizioni generali di diritto penale

Articolo 32 – Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato l'istigazione o il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.

2.Le parti adottano le misure legislative necessarie a qualificare come reato il tentativo di commettere i reati stabiliti in conformità degli articoli da 12 a 21, da 23 a 25, dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.

3.Le parti valutano se adottare le misure legislative necessarie a qualificare come reato il tentativo di commettere i reati stabiliti in conformità dell'articolo 27 e dell'articolo 28, paragrafo 1, se tale condotta è illecita e compiuta intenzionalmente.

Articolo 33 – Giurisdizione

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie a stabilire la propria giurisdizione per qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione e commesso:

(a)sul loro territorio;

(b)a bordo di una nave battente la loro bandiera;

(c)a bordo di un aeromobile immatricolato a norma della loro legislazione; oppure

(d)da uno dei loro cittadini.

2.Le parti valutano se adottare le misure legislative necessarie a stabilire la giurisdizione per qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione e commesso contro uno dei loro cittadini.

3.Le parti adottano le misure legislative necessarie a stabilire la giurisdizione per qualsiasi reato stabilito in conformità della presente convenzione se i presunti autori del reato si trovano sul loro territorio e non possono essere estradati in un altro Stato unicamente sulla base della loro cittadinanza.

4.Qualora più di una parte dichiari la giurisdizione per un presunto reato stabilito in conformità della presente convenzione, le parti interessate si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più appropriata per l'azione penale.

5.Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una parte conformemente alla propria legislazione interna.

Articolo 34 – Responsabilità delle persone giuridiche

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione, quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

(a)del potere di rappresentanza della persona giuridica;

(b)del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

(c)del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2.Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, le parti adottano le misure legislative necessarie affinché la persona giuridica possa essere dichiarata responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte della persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità della presente convenzione a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3.Subordinatamente ai principi giuridici della parte, la responsabilità della persona giuridica può essere di tipo penale, civile o amministrativo.

4.Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Articolo 35 – Sanzioni e misure

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, se commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che tengono conto della gravità del reato. Le sanzioni disponibili includono la reclusione e possono includere anche sanzioni pecuniarie.

2.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 34 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono includere quanto segue:

(a)l'interdizione dell'esercizio di un'attività commerciale;

(b)l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

(c)l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni;

(d)l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

(e)un provvedimento giudiziario di scioglimento;

(f)la sospensione, il ritiro o la cancellazione dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;

(g)laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato ambientale, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata o di protezione dei dati; oppure

(h)l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali.

3.Le parti adottano, per quanto possibile nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, le misure legislative o di altro tipo eventualmente necessarie a consentire il congelamento, il sequestro e la confisca:

(a)dei beni strumentali, ossia qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati stabiliti in conformità della presente convenzione; e

(b)dei proventi di reato derivanti dai reati stabiliti in conformità della presente convenzione o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi.

4.Le parti valutano se adottare le misure legislative e di altro tipo, in conformità della legislazione interna, necessarie a includere il ripristino dell'ambiente tra le sanzioni e le misure applicabili alle persone fisiche e giuridiche, conformemente alle disposizioni seguenti:

(a)l'autorità competente può ordinare il ripristino dell'ambiente in relazione a un reato stabilito in conformità della presente convenzione, a determinate condizioni; e

(b)l'autorità competente può rendere esecutivo un ordine disatteso di ripristino dell'ambiente a spese del destinatario dell'ordine, oppure il destinatario può essere passibile di altre sanzioni penali o non penali, in aggiunta o in alternativa all'esecuzione forzata.

Articolo 36 – Circostanze aggravanti

1.Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze, che non siano elementi costitutivi del reato, possano essere considerate, in base alle pertinenti disposizioni della legislazione interna, circostanze aggravanti ai fini della determinazione delle sanzioni con riferimento ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione, vale a dire:

(a)il reato ha provocato danni gravi e diffusi, oppure gravi e a lungo termine, oppure gravi e irreversibili a un ecosistema;

(b)il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale;

(c)il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato;

(d)il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

(e)l'autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati stabiliti in conformità della presente convenzione; oppure

(f)il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o che evitasse spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati.

2.La circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica al reato di cui all'articolo 31.

Articolo 37 – Precedenti sentenze pronunciate da un'altra parte

Le parti valutano se adottare le misure legislative necessarie a disporre la possibilità di tenere conto, nel determinare le sanzioni, delle sentenze definitive pronunciate da un'altra parte in relazione ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione.

Capo V – Indagini, azioni penali e diritto processuale

Articolo 38 – Avvio e prosecuzione di un procedimento

Le parti adottano le misure legislative necessarie affinché le indagini o il perseguimento dei reati stabiliti in conformità della presente convenzione non siano subordinati a denuncia e che il procedimento possa proseguire anche in caso di ritiro della denuncia.

Articolo 39 – Diritto di partecipare ai procedimenti

Le parti valutano se adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie, in conformità della legislazione interna, a concedere alle persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché alle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, il diritto di partecipare ai procedimenti penali relativi ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione, nella misura in cui i suddetti diritti procedurali esistono per tali persone e organizzazioni negli ordinamenti giuridici interni delle parti nel quadro di procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile.

Capo VI – Cooperazione internazionale

Articolo 40 – Cooperazione internazionale in materia penale

1.Le parti cooperano tra loro, conformemente alle disposizioni della presente convenzione e mediante l'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali di cooperazione in materia penale e degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

(a)prevenire, combattere e perseguire i reati stabiliti in conformità della presente convenzione, compresi il congelamento, il sequestro e la confisca;

(b)proteggere e assistere i testimoni e le persone che segnalano i reati stabiliti in conformità della presente convenzione e collaborano con la giustizia;

(c)condurre indagini o procedere penalmente per i reati stabiliti in conformità della presente convenzione; e

(d)dare esecuzione alle sentenze penali pertinenti pronunciate dalle autorità giudiziarie delle parti.

2.La parte che subordini l'estradizione o la mutua assistenza giudiziaria in materia penale all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione o assistenza giudiziaria in materia penale da una parte con la quale non ha concluso un simile trattato può, nel pieno rispetto degli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale e alle condizioni previste dalla propria legislazione interna, considerare la presente convenzione come base giuridica per l'estradizione o la mutua assistenza giudiziaria in materia penale in relazione ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione e può applicare a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 e 18 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 41 – Informazioni

1.Una parte può, nei limiti del propria legislazione interna, senza previa richiesta, trasmettere ad un'altra parte le informazioni ottenute nel quadro delle proprie indagini qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la parte ricevente a prevenire i reati stabiliti in conformità della presente convenzione o ad avviare o svolgere indagini o procedimenti relativi a tali reati, o che tale divulgazione possa portare una richiesta di cooperazione a norma dell'articolo 40 della presente convenzione.

2.La parte che riceve informazioni in conformità del paragrafo 1 le trasmette alle proprie autorità competenti affinché possa essere avviato un procedimento, se ritenuto opportuno, o affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione nei pertinenti procedimenti civili e penali.

3.La parte trasmittente può, a norma della propria legislazione interna, imporre alla parte ricevente condizioni per l'uso di tali informazioni. La parte ricevente è vincolata da dette condizioni.

Articolo 42 – Protezione dei dati

La parte trasferisce i dati personali in conformità degli articoli 40 e 41 unicamente se sono rispettate le condizioni stabilite dalla legislazione applicabile e dagli accordi internazionali che disciplinano la protezione dei dati personali.

Capo VII – Misure di protezione

Articolo 43 – Posizione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali

1.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, conformemente alla legislazione interna, in particolare:

(a)per informarle dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, su richiesta, del seguito dato alla loro denuncia, dei capi d'imputazione formulati e dell'andamento del procedimento penale, salvo in casi eccezionali in cui la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento, il loro ruolo e l'esito del caso;

(b)per offrire loro, in conformità delle procedure della loro legislazione interna, la possibilità di essere ascoltate, di fornire prove e di scegliere i mezzi per presentare e far prendere in considerazione lo loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario;

(c)per fornire loro un'adeguata assistenza in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione; e

(d)per garantire che siano disponibili misure per proteggere le vittime e i loro familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni.

2.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie affinché le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui pertinenti procedimenti giudiziari e amministrativi.

3.Le parti garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dalla legislazione interna.

4.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie affinché le vittime di un reato stabilito in conformità della presente convenzione e perpetrato nel territorio di una parte diversa da quella in cui risiedono possano sporgere denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza qualora non siano state in grado di farlo nella parte in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi della legislazione interna di tale parte, qualora non abbiano desiderato farlo.

5.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a disporre la possibilità per i membri di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative o non governative di assistere e/o sostenere le vittime consenzienti nel corso del procedimento penale relativo ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione, salvo decisione motivata contraria.

Articolo 44 – Protezione dei testimoni

1.Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a fornire una protezione effettiva e adeguata contro qualsiasi forma di potenziale ritorsione o intimidazione dei testimoni nei procedimenti penali relativi ai reati stabiliti in conformità della presente convenzione e, se del caso, dei loro parenti e delle altre persone a loro prossime.

2.Il paragrafo 1 si applica anche alle vittime nella veste di testimoni.

Articolo 45 – Protezione delle persone che segnalano reati o collaborano con la giustizia

Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie a offrire una protezione effettiva e adeguata a coloro che segnalano i reati stabiliti in conformità della presente convenzione o collaborano in altro modo con le autorità inquirenti o giudiziarie.

Capo VIII – Meccanismo di monitoraggio

Articolo 46 – Comitato delle parti

1.Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione.

2.Il comitato delle parti si riunisce su convocazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si tiene entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione a seguito della ratifica da parte del 10º firmatario. Successivamente si riunisce su richiesta di almeno un terzo delle parti o del Segretario generale.

3.Il comitato delle parti adotta il proprio regolamento interno.

4.Le parti che non sono membri del Consiglio d'Europa contribuiscono al finanziamento delle attività del comitato delle parti. Il contributo di un paese non membro del Consiglio d'Europa è stabilito congiuntamente dal Comitato dei ministri e da tale paese.

Articolo 47 – Altri rappresentanti

1.L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il commissario per i diritti umani, il comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio d'Europa nominano ciascuno un rappresentante in seno al comitato delle parti.

2.Il Comitato dei ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante in seno al comitato delle parti, previa consultazione di quest'ultimo.

3.I rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni non governative, possono essere ammessi al comitato delle parti in qualità di osservatori secondo la procedura stabilita dalle pertinenti norme del Consiglio d'Europa.

4.I rappresentanti nominati a norma dei paragrafi da 1 a 3 partecipano alle riunioni del comitato delle parti senza diritto di voto.

Articolo 48 – Funzioni del comitato delle parti

1.Il comitato delle parti monitora l'attuazione della presente convenzione. Il regolamento interno del comitato delle parti stabilisce la procedura secondo cui valutare l'attuazione della presente convenzione.

2.Il comitato delle parti favorisce la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorarne la capacità di proteggere l'ambiente attraverso il diritto penale.

3.Il comitato delle parti ha anche il compito di, se del caso:

(a)favorire l'uso e l'attuazione effettivi della presente convenzione, anche individuando eventuali problemi e gli effetti di eventuali dichiarazioni e riserve formulate in conformità della convenzione; e

(b)esprimere un parere in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente convenzione e favorire lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici o tecnologici di rilievo.

4.Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il comitato delle parti è assistito dal segretariato del Consiglio d'Europa.

5.Il CDPC è tenuto periodicamente informato in merito alle attività di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Capo IX – Rapporto con altre fonti del diritto internazionale

Articolo 49 – Rapporto con altre fonti del diritto internazionale

1.La presente convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario e da altre convenzioni internazionali di cui le parti della presente convenzione sono o diventano parti e che contengono disposizioni su materie disciplinate dalla presente convenzione.

2.Le parti della presente convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente convenzione, allo scopo di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di agevolare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

3.Nessuna disposizione della presente convenzione incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità degli Stati e degli individui in base al diritto internazionale.

Capo X – Emendamenti della convenzione

Articolo 50 – Emendamenti della convenzione

1.Eventuali proposte di emendamento della presente convenzione presentate da una parte sono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che le trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ai firmatari, alle parti, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 e agli Stati invitati ad aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 54.

2.Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa esamina gli emendamenti proposti e, previa consultazione delle parti della convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottarli con la maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa.

3.Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei ministri a norma del paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle parti per accettazione.

4.Gli emendamenti adottati a norma del paragrafo 2 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le parti hanno informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa della loro accettazione.

Capo XI – Disposizioni finali

Articolo 51 – Effetti della convenzione

1.Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le disposizioni della legislazione interna né degli strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che potrebbero entrare in vigore, in virtù dei quali alle persone sono o sarebbero riconosciuti diritti più favorevoli nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità ambientale.

2.Le parti che sono Stati membri dell'Unione europea applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme dell'Unione europea che disciplinano le materie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione. Ciò non pregiudica la piena applicazione della presente convenzione nelle loro relazioni con le altre parti.

Articolo 52 – Risoluzione delle controversie

1.In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, le parti si adoperano anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2.Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 53 – Firma ed entrata in vigore

1.La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2.La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3.La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a esserne vincolati conformemente al paragrafo 2.

4.Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla convenzione, essa entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 54 – Adesione alla convenzione

1.Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, previ consultazione e consenso unanime delle parti della presente convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della presente convenzione ad aderirvi mediante una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle parti aventi diritto di sedere nel Comitato dei ministri.

2.Riguardo agli Stati che hanno aderito, la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 – Applicazione territoriale

1.Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente convenzione.

2.Ogni parte può, in un momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente convenzione a ogni altro territorio specificato nella dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. Riguardo a tale territorio la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3.Qualsiasi dichiarazione effettuata in virtù dei due precedenti paragrafi può, riguardo ai territori indicati nella medesima, essere revocata mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca prende effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 56 – Riserve

1.Nei confronti delle disposizioni della presente convenzione non può essere formulata nessuna riserva, ad eccezione di quelle previste ai paragrafi 2 e 3o.

2.Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, precisare mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o circostanze particolari le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d). 

3.Sulla base della sua legislazione armonizzata, un'organizzazione di integrazione regionale e gli Stati membri dell'organizzazione possono, al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, specificare:

(a)l'ambito di applicazione del termine "illecito" di cui all'articolo 3, lettera a), della presente convenzione; e

(b)l'ambito di applicazione delle nozioni di "legislazione interna", "disposizioni interne", "protetto" e "prescrizione" utilizzate per definire i reati ai sensi degli articoli 13 e 14, da 19 a 22 e da 26 a 30 della presente convenzione.

4.Ogni parte può ritirare una riserva integralmente o parzialmente mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La dichiarazione prende effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario generale.

Articolo 57 – Denuncia

1.Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2.La denuncia prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 58 – Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, ai firmatari, alle parti, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione:

(a)le firme;

(b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

(c)ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 53 e 54;

(d)ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 50 e la data della sua entrata in vigore;

(e)ogni riserva e ogni revoca di una riserva espresse a norma dell'articolo 56;

(f)ogni denuncia presentata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 57; oppure

(g)ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a …, il … [202x], in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.

ALLEGATO 2

Riserva relativa alla definizione di taluni termini nell'ambito della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

Conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (di seguito denominata "convenzione"), l'Unione europea dichiara che, per l'Unione europea, la nozione di "legislazione interna" utilizzata per definire il termine "illecito" di cui all'articolo 3, lettera a), della convenzione designa un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa di uno Stato membro dell'Unione europea o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla pertinente legislazione dell'Unione. Lo stesso significato si applica alle nozioni di "legislazione interna" e di "disposizioni interne" utilizzate per definire la condotta pertinente ai sensi degli articoli 14, 19, 20, 21, 26, 29 e 30 della convenzione. Inoltre, le nozioni di "protetto" e "prescrizione" utilizzate ai fini della definizione della condotta pertinente ai sensi degli articoli 13, 22, 27, 28 e 29 della convenzione devono essere interpretate conformemente alla legislazione interna, come sopra definita.

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