COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.6.2025
COM(2025) 318 final
2025/0169(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona
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Document 52025PC0318
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Assembly of the Lisbon Special Union
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona
COM/2025/318 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.6.2025
COM(2025) 318 final
2025/0169(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Assemblea dell'Unione particolare dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("OMPI") in relazione alla prevista adozione di modifiche del regolamento di esecuzione comune a norma dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("regolamento di esecuzione comune").
2.Contesto della proposta
2.1.L'atto di Ginevra
L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche del 2015 ("atto di Ginevra") aggiorna e migliora l'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 1958 ("accordo di Lisbona"). Tale atto è entrato in vigore il 26 febbraio 2020. L'Unione europea è parte dell'atto di Ginevra 1 .
2.2.L'Assemblea dell'Unione particolare
L'Unione particolare, amministrata dall'OMPI, si compone delle parti contraenti dell'atto di Ginevra e degli Stati parte dell'accordo di Lisbona. L'articolo 22, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra stabilisce che l'Assemblea dell'Unione particolare tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione particolare nonché all'applicazione dell'atto di Ginevra e modifica il regolamento di esecuzione comune.
2.3.L'atto previsto dell'Unione particolare
Nel corso delle assemblee generali dell'OMPI che si terranno dall'8 al 17 luglio 2025, l'Assemblea dell'Unione particolare potrebbe adottare le modifiche del regolamento di esecuzione comune indicate di seguito.
La modifica proposta in relazione alla regola 1, paragrafo 1, aggiorna la definizione di "modulo ufficiale" di cui al punto vi) per includere un riferimento all'interfaccia elettronica (e‑Lisbon) che l'Ufficio internazionale ha messo a disposizione delle autorità competenti del sistema di Lisbona sul sito web dell'organizzazione.
Le modifiche proposte in relazione alla regola 8, paragrafo 9, aggiornano le disposizioni attuali chiarendo la data pertinente per determinare l'importo delle tasse da pagare nell'ambito del sistema di Lisbona, tenendo conto delle sue specificità.
La nuova lettera a) proposta in relazione alla regola 8, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione comune specifica che la data di deposito di una domanda di registrazione internazionale determina l'importo delle tasse da pagare a norma della regola 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione comune, vale a dire la tassa per una registrazione internazionale (regola 8, paragrafo 1, punto i), del regolamento di esecuzione comune) e qualsiasi altra tassa di cui alla regola 8 del medesimo regolamento.
La nuova lettera b) proposta in relazione alla regola 8, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione comune specifica che la data di deposito di una domanda di inserimento di una modifica determina l'importo delle tasse da pagare a norma della regola 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione comune, vale a dire la tassa per una o più modifiche (regola 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione comune).
La nuova lettera c) proposta in relazione alla regola 8, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione comune specifica che, in caso di adesione all'atto di Ginevra o di ratifica dello stesso da parte di uno Stato che è parte dell'atto del 1967, la data pertinente per determinare l'importo delle tasse da pagare, vale a dire qualsiasi tassa per una modifica (regola 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione comune) o qualsiasi tassa individuale (regola 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di esecuzione comune), è la data di entrata in vigore dell'atto di Ginevra per tale Stato.
La nuova lettera d) proposta specifica che le disposizioni dell'attuale versione della regola 8, paragrafo 9, continueranno ad applicarsi in tutti gli altri casi.
Le modifiche proposte in relazione alla regola 15, con cui si introducono i nuovi punti da vii) a ix) al paragrafo 1, ampliano l'elenco delle modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale, quali una modifica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, una modifica del prodotto o dei prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, o una modifica delle indicazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), o delle informazioni di cui alla regola 5, paragrafo 6, lettera a), punto vi). Il nuovo paragrafo 5 proposto in relazione alla regola 15 del regolamento di esecuzione comune introduce la possibilità per una parte contraente di notificare un rifiuto se non è in grado di garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica.
La modifica proposta all'articolo 18, paragrafo 4, allinea la formulazione di questa disposizione al nuovo paragrafo 5 proposto all'articolo 15.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione proposta è quella di aderire a un potenziale consenso su una decisione dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona relativa all'adozione di modifiche del regolamento di esecuzione comune o, in ogni caso, di votare a favore delle modifiche proposte a tale regolamento a norma dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali modifiche sono di natura tecnica e mirano a razionalizzare e semplificare la procedura nonché a migliorare la certezza del diritto nella gestione delle domande di registrazione e di modifica delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .
4.1.2.Applicazione al caso concreto
L'Assemblea dell'Unione particolare è un organo istituito da un accordo, ossia dall'atto di Ginevra.
L'atto che l'Assemblea dell'Unione particolare è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici e avrà carattere vincolante nel diritto internazionale.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2025/0169 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea è parte contraente dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("atto di Ginevra") 3 , entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Ai sensi dell'articolo 21 dell'atto di Ginevra, le parti contraenti sono membri dell'Assemblea dell'Unione particolare istituita dall'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine ("accordo di Lisbona") 4 .
(2)Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell'atto di Ginevra, spetta all'Assemblea dell'Unione particolare modificare il regolamento di esecuzione a norma dell'atto di Ginevra.
(3)Nel corso delle assemblee generali dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("OMPI") che si terranno dall'8 al 17 luglio 2025, l'Assemblea dell'Unione particolare sarà invitata ad adottare modifiche del regolamento di esecuzione comune a norma dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra ("regolamento di esecuzione comune")
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Assemblea dell'Unione particolare, in quanto tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione.
(5)Nella sua sesta sessione, tenutasi a Ginevra dall'8 al 20 marzo 2025, il gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona ("gruppo di lavoro di Lisbona"), vale a dire il sistema internazionale di registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, ha raccomandato all'Assemblea dell'Unione particolare di adottare varie modifiche del regolamento di esecuzione comune, proposte dal segretariato dell'OMPI e modificate dal gruppo di lavoro di Lisbona.
(6)La modifica proposta in relazione alla regola 1, paragrafo 1, aggiorna la definizione di "modulo ufficiale" di cui al punto vi) per includere un riferimento all'interfaccia elettronica (e-Lisbon) che l'Ufficio internazionale ha messo a disposizione delle autorità competenti del sistema di Lisbona sul sito web dell'organizzazione.
(7)Le modifiche proposte alla regola 8, paragrafo 9, aggiornano le disposizioni attuali chiarendo la data pertinente per determinare l'importo delle tasse da pagare a norma della regola 5, paragrafo 2, lettera c), della regola 15, paragrafo 2, lettera a), e della regola 7, paragrafo 4, lettere a) e d), nonché tutti gli altri casi oggetto dell'attuale versione della regola 8, paragrafo 9, tenendo conto delle diverse specificità previste dal regolamento di esecuzione comune.
(8)Le modifiche proposte alla regola 15 che introducono i nuovi punti da vii) a ix) al paragrafo 1, ampliano l'elenco delle modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale. Il nuovo paragrafo 5 proposto in relazione alla regola 15 del regolamento di esecuzione comune introduce la possibilità per una parte contraente di notificare un rifiuto se non è in grado di garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica.
(9)La modifica proposta all'articolo 18, paragrafo 4, allinea la formulazione di questa disposizione al nuovo paragrafo 5 proposto all'articolo 15.
(10)L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'adozione di tali modifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione dell'Assemblea dell'Unione particolare nell'ambito dell'assemblea generale dell'OMPI che si terrà dall'8 al 17 luglio 2025 è di sostenere l'adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune di cui all'allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione possono inoltre approvare modifiche delle modifiche proposte, purché non si tratti di modifiche sostanziali.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.6.2025
COM(2025) 318 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona
ALLEGATO
MODIFICHE PROPOSTE
del
regolamento di esecuzione comune a norma dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
in base alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'OMPI per lo sviluppo del sistema di Lisbona in vista dell'adozione da parte dell'Unione di Lisbona nel quadro delle assemblee generali dell'OMPI del 2025.
1)Nell'intestazione, l'espressione "entrato in vigore l'8 dicembre 2021" è sostituita da "entrato in vigore il 1o luglio 2026".
2)Alla regola 1, paragrafo 1, (Espressioni abbreviate) il punto vi) è sostituito dal seguente:
""modulo ufficiale": un modulo redatto dall'Ufficio internazionale o un'interfaccia elettronica messa a disposizione dall'Ufficio internazionale sul sito web dell'organizzazione;".
3)La regola 8, paragrafo 9, (Modifica dell'importo delle tasse) è sostituita dalla seguente:
"a) Se l'importo delle tasse dovute per una domanda di cui alla regola 5, paragrafo 2, lettera c), è modificato tra la data di deposito della domanda e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data.
b) Se l'importo delle tasse dovute per una domanda di inserimento di una modifica di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettera a), è modificato tra la data di deposito della domanda e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data.
c) Se l'importo delle tasse dovute in relazione a una modifica o come tassa individuale, nel caso di cui alla regola 7, paragrafo 4, lettere a) e d), è modificato tra la data di entrata in vigore dell'atto di Ginevra per quanto riguarda uno Stato parte dell'atto del 1967 e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data.
d) In caso di modifica dell'importo di tasse diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), si applica l'importo valido alla data in cui la tassa è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale.".
4)Alla regola 15, paragrafo 1, (Modifiche autorizzate) sono aggiunti i punti seguenti:
"vii) una modifica relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica;
viii) una modifica relativa a un prodotto o a prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
ix) una modifica relativa alle indicazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), o alle
informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), punto vi).".
5)Alla regola 15 è aggiunto il nuovo paragrafo 5 seguente:
"5. a) Se la modifica riguarda la denominazione di origine o l'indicazione geografica o il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, l'autorità competente di una parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica. Tale autorità competente trasmette la dichiarazione all'Ufficio internazionale entro un anno dalla data di ricevimento della notifica della modifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole da 9 a 12 si applicano mutatis mutandis.
b) Se la modifica riguarda le indicazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), l'autorità competente di una parte contraente che ha effettuato la notifica a norma della regola 5, paragrafo 3, ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica. Tale autorità competente trasmette la dichiarazione all'Ufficio internazionale entro un anno dalla data di ricevimento della notifica della modifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole da 9 a 12 si applicano mutatis mutandis.".
Alla regola 18, paragrafo 4, la prima frase (Applicazione delle regole da 9 a 12) è sostituita dalla seguente:
"Se la rettifica di un errore riguarda la denominazione di origine o l'indicazione geografica o il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, l'autorità competente di una parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della rettifica.".