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Document 52025DC0430

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/1031 sull'applicazione di tale regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del medesimo regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi

COM/2025/430 final

Bruxelles, 30.7.2025

COM(2025) 430 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/1031 sull'applicazione di tale regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del medesimo regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi


Il regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI) 1 ("regolamento IPI") è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 giugno 2022 ed è entrato il vigore il 29 agosto 2022.

L'articolo 13 del regolamento IPI impone alla Commissione europea ("Commissione") di presentare, entro il 30 agosto 2025 e successivamente almeno ogni due anni, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del medesimo regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. La presente relazione deve essere resa pubblica dalla Commissione.

Il regolamento IPI incarica inoltre la Commissione di istituire determinati strumenti volti a facilitare l'applicazione del regolamento. La Commissione si è conformata a tali prescrizioni e la sezione 1 illustra le misure corrispondenti adottate. Dall'entrata in vigore del regolamento IPI, la Commissione ha avviato e concluso un'indagine IPI relativa a misure e pratiche della Repubblica popolare cinese ("RPC") nel mercato degli appalti pubblici per i dispositivi medici 2 . Questa prima indagine IPI è presentata nella sezione 2. Infine, la sezione 3 delinea le conclusioni della Commissione sulla base della sua esperienza nell'applicazione del regolamento IPI fino alla data della presente relazione.

 

1.Strumenti per facilitare l'applicazione del regolamento IPI

La Commissione ha messo a disposizione di tutti i portatori di interessi pertinenti una serie di strumenti volti a facilitare l'applicazione del regolamento IPI, sotto forma di orientamenti operativi, linee guida e due strumenti online: uno strumento per le denunce destinato alle parti potenzialmente interessate da restrizioni agli appalti all'estero e uno strumento esplicativo volto a facilitare l'attuazione delle misure IPI da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dell'Unione.

1.1. Orientamenti della Commissione per facilitare l'applicazione del regolamento IPI da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici

L'articolo 12 del regolamento IPI impone alla Commissione di emanare orientamenti operativi volti a facilitare l'applicazione del regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, nonché da parte degli operatori economici, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. La Commissione ha rispettato tale obbligo pubblicando detti orientamenti il 21 febbraio 2023 ("orientamenti") 3 .

Gli orientamenti forniscono linee guida alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori al fine di determinare l'origine degli operatori economici, dei beni e dei servizi. Per gli operatori economici, il criterio è il luogo di costituzione e gli orientamenti forniscono una spiegazione della nozione di "attività commerciale sostanziale", introdotta al fine di evitare l'elusione del regolamento IPI attraverso il ricorso a società di comodo. Nel caso dei beni, l'origine è stabilita conformemente a norme di origine non preferenziale previste dal codice doganale dell'Unione 4 . Per quanto concerne i servizi, l'origine è determinata da quella del prestatore di servizi.

Infine gli orientamenti chiariscono le norme per l'applicazione delle misure IPI da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, comprese le norme di valutazione destinate a stabilire se il valore dell'appalto è inferiore o superiore alle soglie per l'applicazione delle misure IPI ai sensi dell'articolo 6 del regolamento IPI. Tali orientamenti stabiliscono obblighi in materia di trasparenza nelle procedure di appalto pubblico per l'applicazione delle misure IPI (misure di adeguamento del punteggio ed esclusioni) e spiegano le norme relative all'applicazione di misure IPI a contratti specifici quali i contratti quadro.

1.2. Lo strumento online per le denunce

L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento IPI impone alla Commissione di mettere a disposizione sul suo sito web uno strumento online che consenta alle parti interessate dell'Unione e agli Stati membri di presentare formalmente una denuncia motivata, che può indurre la Commissione ad avviare un'indagine in merito a una presunta misura o pratica di un paese terzo. La Commissione ha ottemperato a tale obbligo mettendo a disposizione uno strumento online per le denunce 5 . Tale strumento contiene campi obbligatori quali l'identità del denunciante, informazioni sulla denuncia, una descrizione fattuale della misura e/o della pratica del paese terzo e campi facoltativi (ad esempio impatto economico o sistemico della misura, esperienza in materia di offerte e azioni già intraprese o pianificate). La Commissione ha introdotto solide garanzie volte ad assicurare un livello molto elevato di riservatezza e anonimato nella gestione delle denunce. Ad oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia motivata attraverso tale strumento online per le denunce. Nel contempo alla stessa sono pervenute, attraverso altri canali, diverse denunce informali riguardanti ostacoli agli appalti pubblici presenti in paesi terzi.

1.3. Orientamenti rivolti alle parti interessate ai fini della presentazione delle informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento IPI

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento IPI, l'avviso di apertura e l'indagine IPI invitano le parti interessate e gli Stati membri a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti entro un termine specificato. Al fine di informare le parti interessate su come manifestarsi, nonché per strutturare la raccolta di informazioni presso le parti interessate e gli Stati membri, la Commissione ha pubblicato orientamenti rivolti alle parti interessate in merito alla presentazione di informazioni 6 .

1.4. Strumento online "Procurement4Buyers"

Sebbene non sia richiesto dal regolamento IPI, la Commissione ha messo a disposizione del pubblico sul proprio sito web uno strumento per gli appalti che, tra l'altro, informa le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dei casi in cui devono limitare la partecipazione di offerenti esteri conformemente alle misure IPI. Al fine di verificare in modo rapido e affidabile quali offerenti di paesi terzi dispongano di un accesso garantito per legge alle offerte per un appalto previsto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono utilizzare lo strumento "Procurement4Buyers" 7 che è stato messo a disposizione sul sito web "Acces2Markets" della DG Commercio. È sufficiente indicare l'identità dell'ente aggiudicatore, l'oggetto e il valore stimato dell'appalto previsto (codice CPV 8 ) e, se necessario, rispondere ad alcune domande di seguito. Lo strumento fornirà quindi all'utente un elenco positivo dei paesi i cui offerenti sono autorizzati a partecipare all'appalto, nonché un elenco negativo dei paesi le cui imprese sono escluse dalla possibilità di presentare offerte. Quest'ultimo elenco rispecchierà gli esiti delle procedure decisionali in materia di IPI 9 .

2.L'indagine IPI concernente le misure e le pratiche della RPC nel mercato degli appalti pubblici per i dispositivi medici

Il 24 aprile 2024 la Commissione europea ha avviato, di propria iniziativa, un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento IPI riguardante misure e pratiche della RPC che danno luogo a gravi e ricorrenti restrizioni dell'accesso degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici di dispositivi medici della RPC. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento IPI, dal 24 al 26 luglio 2024 si sono svolte consultazioni con la RPC a Pechino. Le consultazioni non hanno portato a una soluzione soddisfacente delle restrizioni in materia di appalti individuate nel corso dell'indagine.

Il 14 gennaio 2025, al termine dell'indagine e delle consultazioni con la RPC, la Commissione ha pubblicato una relazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento IPI, che illustra le conclusioni della sua indagine e le misure proposte 10 ("relazione di indagine"). La Commissione ha presentato la relazione di indagine al Parlamento europeo e al Consiglio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento IPI, rispettivamente il 29 e il 30 gennaio 2025.

L'indagine è stata particolarmente difficile a causa della mancanza di trasparenza del mercato cinese degli appalti pubblici. La discriminazione nei confronti dei fornitori esteri non deriva unicamente da disposizioni di legge, ma anche da una moltitudine di misure amministrative, orientamenti interni e istruzioni emanate a vari livelli dell'amministrazione. Una delle principali difficoltà è stata la raccolta di un ampio campione di contratti di appalto dalla RPC in un formato che consentisse di valutare in modo significativo l'esistenza di misure restrittive ai danni di imprese dell'Unione nella documentazione di accompagnamento e nelle condizioni di gara. Tali ostacoli hanno richiesto l'impiego di risorse molto consistenti. Grazie a un ampio sforzo analitico e alla cooperazione con portatori di interessi, la Commissione è stata in grado, in ultima analisi, di superare tali sfide e di delineare un quadro dettagliato degli ostacoli sistemici esistenti.

Nella relazione di indagine la Commissione ha concluso che la RPC ha istituito un sistema completo che favorisce sistematicamente i dispositivi medici nazionali rispetto a quelli esteri attraverso disposizioni giuridicamente vincolanti che impongono agli enti pubblici di preferire prodotti nazionali ogniqualvolta sia disponibile un'alternativa locale, rafforzate da onerose procedure di approvazione per le merci importate così come da misure settoriali specifiche e da contingenti mirati per gli ospedali per l'acquisto di prodotti nazionali. Tale sistema discriminatorio completo si applica a tutte le categorie di dispositivi medici e nell'intero territorio della RPC, indipendentemente dal valore dei contratti di appalto in questione. La Commissione ha inoltre constatato che l'organizzazione di appalti basati sul volume nella RPC incentiva i fornitori a offrire prezzi estremamente bassi per aggiudicarsi contratti di grandi dimensioni ed esclude di fatto le società orientate al profitto che non ricevono sovvenzioni statali. La Commissione ha riscontrato elementi di prova di pratiche discriminatorie ed esclusive nell'87 % dei contratti di appalto che è riuscita a esaminare. La Commissione ha concluso che tali misure e pratiche comportano gravi e ricorrenti restrizioni dell'accesso degli operatori economici dell'Unione e dei dispositivi medici fabbricati nell'Unione al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici della RPC. Si tratta pertanto di misure o pratiche di un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento IPI. Per quanto concerne l'esito delle consultazioni, nella relazione di indagine la Commissione indica che il governo della Cina ("governo della RPC") ha affermato che non avrebbe aperto unilateralmente il suo mercato degli appalti in relazione ai dispositivi medici e non ha proposto azioni correttive specifiche per porre rimedio a tale grave e ricorrente restrizione dell'accesso.

Su tale base la Commissione ha valutato le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento IPI in vista dell'adozione di una misura IPI ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento IPI. La valutazione della Commissione si è concentrata: i) sulla proporzionalità e sull'adeguatezza di eventuali misure IPI rispetto alle misure e alle pratiche individuate; ii) sulla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative; e iii) sull'interesse dell'Unione (l'interesse economico dei produttori dell'Unione; il possibile impatto sulle amministrazioni aggiudicatrici e sugli enti aggiudicatori dell'Unione e gli effetti complessivi della misura IPI sull'economia dell'Unione).

A seguito di tale valutazione, la Commissione ha previsto di imporre una misura IPI sotto forma di esclusione delle offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della RPC per tutte le procedure di appalto pubblico nell'Unione aventi come oggetto appalti di dispositivi medici rientranti nel vocabolario comune per gli appalti pubblici (codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 11 ) e con un valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA. Si tratta della misura più completa che l'Unione può imporre nel settore dei dispositivi medici nel quadro del regolamento IPI, che non consente misure che si applicherebbero alle procedure di appalto con un valore stimato inferiore. Il suo ambito di applicazione rimane tuttavia più ristretto rispetto a quello delle misure e delle pratiche discriminatorie individuate nella RPC. Mentre il sistema cinese si applica in ampia misura a tutti i contratti di appalto pubblico, indipendentemente dal valore, la misura IPI riguarda soltanto i contratti aventi un valore stimato superiore a 5 milioni di EUR. La misura IPI consente inoltre agli aggiudicatari di rifornirsi presso la RPC per fino al 50 % dei dispositivi medici utilizzati per l'esecuzione dei contratti, il che permette comunque una presenza sostanziale di dispositivi medici di origine cinese nei mercati degli appalti dell'Unione. Tali limitazioni costituiscono una conseguenza diretta delle soglie e delle condizioni integrate nel regolamento IPI stesso.

Il 19 giugno 2025 la Commissione ha adottato la misura IPI con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione, del 19 giugno 2025 12 , secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento IPI in seno al comitato sugli ostacoli agli scambi. La misura è entrata in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per una durata di cinque anni. Il 6 luglio 2025 il governo della RPC ha adottato misure di ritorsione nei confronti di società, beni e servizi dell'UE.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare l'accesso da parte degli operatori economici dell'Unione e dei dispositivi medici fabbricati nell'Unione al mercato degli appalti pubblici della RPC per i dispositivi medici, e nonostante i numerosi scambi con il governo della RPC, tale processo IPI non ha ancora portato alla rimozione, da parte del governo della RPC, delle misure e delle pratiche individuate. Le consultazioni con il governo della RPC sono state tuttavia utili per comprendere meglio le misure e le pratiche restrittive in essere nella RPC e per individuare le misure necessarie per la loro completa eliminazione. La Commissione mantiene il proprio impegno a portare avanti il dialogo con il governo della RPC, che può proseguire fino a che non saranno abolite le misure e le pratiche individuate. A tale proposito, l'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento IPI prevede la possibilità per la Commissione di sospendere o revocare una misura IPI qualora il paese terzo interessato adotti misure correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le restrizioni all'accesso di operatori economici, beni o servizi dell'Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni di tale paese terzo, migliorando in tal modo tale accesso. La Commissione garantirà un monitoraggio attento dell'applicazione della misura IPI da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori dell'UE, comprese le eccezioni all'applicazione della misura IPI. A tale proposito, la Commissione si riserva la facoltà di chiedere informazioni agli Stati membri conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento IPI.

3.Indicazioni tratte dall'applicazione del regolamento IPI

Durante il periodo in esame la Commissione ha raccolto informazioni su presunte misure e pratiche restrittive in paesi terzi utilizzando le proprie risorse investigative e attraverso contatti con i rappresentanti dell'industria dell'Unione in diversi settori. Le restrizioni individuate spaziano in genere dall'esclusione degli operatori economici e/o dei beni e/o servizi dell'Unione dalle procedure di appalto a obblighi in ordine all'ubicazione e a preferenze nazionali come le compensazioni, che spesso comportano l'esclusione di fatto.

La Commissione ha raccolto informazioni, le quali suggeriscono che alcune di tali misure e pratiche potrebbero compromettere gravemente l'accesso dell'industria dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi e comportare la perdita di opportunità per gli operatori economici dell'Unione.

Nonostante l'indicazione di questo notevole pregiudizio economico, l'industria dell'Unione non si è avvalsa della possibilità di presentare una denuncia IPI formale a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento IPI in relazione a nessuna delle misure o pratiche individuate. L'unica indagine IPI durante il periodo di riferimento è stata quindi avviata d'ufficio. La Commissione ritiene che molteplici fattori possano spiegare l'assenza di denunce IPI formali.

Innanzitutto, nei mercati degli appalti pubblici, gli operatori economici attivi (offerenti) sono spesso fortemente dipendenti dall'acquirente (l'autorità pubblica). Sebbene la Commissione abbia messo in atto una rigorosa politica in materia di riservatezza basata sugli standard più elevati per la protezione delle informazioni riservate nella gestione delle denunce, gli operatori economici di diversi settori e attivi in diversi mercati di paesi terzi riferiscono il timore di subire ritorsioni mirate e trattamenti sfavorevoli da parte del paese terzo interessato in caso di presentazione di una denuncia formale.

In secondo luogo, le imprese dell'UE attualmente attive nei mercati degli appalti di paesi terzi hanno, in alcune occasioni, un interesse limitato a chiudere il mercato dell'Unione per ottenere un effetto leva e avviare discussioni con il paese interessato. La valutazione dell'interesse generale al momento della decisione in merito all'apertura di un'indagine deve essere ben calibrata, tenendo conto dell'interesse economico di tutte le società dell'Unione.

Al fine di sostenere un uso efficace del regolamento IPI, la Commissione ha sviluppato strumenti e orientamenti per facilitarne l'applicazione da parte dei portatori di interessi in tutti i settori, se del caso.

L'indagine concernente le misure e le pratiche della RPC nel mercato degli appalti pubblici per i dispositivi medici è stata fondata su elementi di prova concreti. Ha tuttavia evidenziato alcune lacune per quanto concerne i dati disponibili sui flussi internazionali di appalti pubblici. Tali carenze riguardano la difficoltà di accedere a dati sugli appalti pubblici necessari ai fini della valutazione della partecipazione degli offerenti dell'Unione agli appalti pubblici di paesi terzi, nonché l'impatto degli attuali ostacoli agli appalti di paesi terzi nei confronti di offerenti dell'Unione. Vi sono inoltre alcune lacune nei dati nel mercato degli appalti dell'Unione che rendono piuttosto difficile la valutazione dell'impatto delle potenziali misure IPI nell'Unione. Ad esempio, gli attuali dati sui contratti di appalto pubblico disponibili nella banca dati Tender Electronic Daily ("TED") indicano l'origine dell'aggiudicatario, ma non forniscono informazioni sull'origine dei beni e servizi appaltati. Vi sono inoltre informazioni limitate sul subappalto a operatori di paesi terzi e sulla proprietà finale degli aggiudicatari. Arricchire la banca dati TED con tali informazioni, in particolare l'origine dei beni e dei servizi appaltati, faciliterebbe tanto lo svolgimento delle indagini IPI quanto l'attuazione e il monitoraggio ex post delle misure IPI.

4.Conclusioni

In linea con i requisiti giuridici contenuti nel regolamento IPI, la Commissione ha messo in atto gli strumenti necessari per agevolare l'applicazione del regolamento IPI da parte degli operatori economici, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. La relazione sull'applicazione del regolamento IPI si basa anche sull'esperienza maturata finora dalla Commissione in relazione all'unica indagine IPI relativa alle misure e alle pratiche della RPC nel mercato degli appalti pubblici per i dispositivi medici.

Per quanto concerne l'esito a lungo termine di questa prima indagine e delle prime misure IPI, è prematuro trarre conclusioni sulla misura in cui lo strumento ha raggiunto l'obiettivo di aprire il mercato degli appalti pubblici in paesi terzi. Le misure IPI fungono da leva affinché l'Unione ottenga una tale apertura. In effetti, sebbene non sia stata trovata una soluzione soddisfacente durante il processo di consultazione con il governo della RPC, la Commissione rimane aperta all'impegno anche dopo l'istituzione della misura IPI, che potrebbe essere sospesa o revocata in caso di abrogazione da parte della RPC delle misure e delle pratiche individuate.

Infine è importante rilevare che la Commissione raccoglie informazioni esaustive sugli ostacoli agli appalti in paesi terzi, ma la decisione di avviare un'indagine richiede un'attenta considerazione, in ragione delle difficoltà intrinseche nel districarsi nel contesto di sistemi di appalti esteri. Tra tali sfide figurano l'interpretazione di quadri giuridici complessi, l'individuazione di pratiche discriminatorie che potrebbero non derivare da disposizioni giuridiche, bensì da misure e prassi amministrative, così come la comprensione del modo in cui tali sistemi si applicano nella pratica. Ciò comporta spesso l'esame di un ampio volume di contratti di appalto, spesso non disponibili al pubblico, o la mancanza della documentazione necessaria per una valutazione corretta. È pertanto essenziale una stretta cooperazione con l'industria sul campo. Mantenere aperti i canali di comunicazione e garantire la piena riservatezza degli scambi è fondamentale, un aspetto questo che la Commissione ha già garantito e al quale continua a dare priorità.

(1)

     GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1031/oj .

(2)

     Avviso di apertura di un'indagine a norma dello strumento per gli appalti internazionali riguardante misure e pratiche della Repubblica popolare cinese nel mercato degli appalti pubblici dei dispositivi medici (C/2024/2343) (GU C, C/2024/2973, 24.4.2024,

   ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2973/oj ).

(3)

     Comunicazione della Commissione, "Orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento IPI* da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici" (2023/C 64/04) (GU C 64 del 21.2.2023, pag. 7), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0221(02) .

(4)

4     Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)

      https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/contact-form?type=COMPL_IPI .

(6)

      https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/form-assets/IPI_interested_parties_guidance.pdf .

(7)

      https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/contact-form?type=COMPL_IPI .

(8)

     Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/2022-07-10 ).

(9)

      https://webgate.ec.europa.eu/procurementbuyers/#/procumementlocation .

(10)

     Relazione della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1031 sull'indagine a norma dello strumento per gli appalti internazionali riguardante misure e pratiche della Repubblica popolare cinese nel mercato degli appalti pubblici dei dispositivi medici (COM(2025) 5) e relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione "Factual findings of the IPI investigation on the procurement market for medical devices in the People's Republic of China accompanying the document Report from the Commission pursuant to Article 5(4) of Regulation (EU) 2022/1031 on the investigation under the International Procurement Instrument concerning measures and practices of the People's Republic of China in the public procurement market for medical devices" (SWD(2025) 2), ("documento di lavoro dei servizi della Commissione").

(11)

     Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/2022-07-10 ).

(12)

     Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione, del 19 giugno 2025, che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1197/oj .

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