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Document 52025AP0135
P10_TA(2025)0135 – Welfare of dogs and cats and their traceability – Amendments adopted by the European Parliament on 19 June 2025 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the welfare of dogs and cats and their traceability (COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0135 — Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P10_TA(2025)0135 — Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2025/6280, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6280/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/6280 |
19.12.2025 |
P10_TA(2025)0135
Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2025/6280)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamenti 280 e 307
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 308
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 309
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 41
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 43
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 44 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 46
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 47
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 48
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 52 – trattino 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 52 – trattino 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 55
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamenti 282 e 311
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione. |
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché al loro ingresso nell'Unione. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici. |
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici o di sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari . |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
2 bis. Il presente regolamento non si applica: |
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Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 ter. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le prescrizioni relative all'identificazione e alla registrazione di cui all'articolo 17 si applicano a tutti i cani e gatti tenuti sotto la responsabilità di persone fisiche. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti: |
Fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti: |
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Principi generali in materia di benessere |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento: |
Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali applicano i principi in materia di benessere seguenti per quanto riguarda i cani o i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento: |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Prescrizioni generali in materia di benessere di cani e gatti |
Obblighi generali in materia di benessere |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi sono responsabili del benessere di cani e gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali. |
1. Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali sono responsabili del benessere di cani o gatti detenuti nei loro stabilimenti e sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali. |
|
|
Nel caso delle case affidatarie la responsabilità incombe all'operatore per conto del quale sono detenuti i cani o i gatti. Tali operatori forniscono alla famiglia affidataria informazioni adeguate sulle prescrizioni e sugli obblighi in materia di benessere degli animali, come pure sulle esigenze individuali dei cani o dei gatti, nonché garantiscono e verificano che nelle case affidatarie siano rispettati i pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Gli operatori non sottopongono cani o gatti a crudeltà, abusi o maltrattamenti, né li allevano, addestrano o medicano per partecipare ad attività che comportino crudeltà, abusi o maltrattamenti nei loro confronti o nei confronti di altri cani e gatti, compresi i combattimenti tra cani. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 ter. Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali non abbandonano cani o gatti. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi con effetti nocivi sul benessere di cani e gatti o dei loro discendenti. |
soppresso |
|
Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti. |
|
|
Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere. |
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, economici e ambientali. |
soppresso |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 6 bis |
|
|
Obblighi in materia di strategie di riproduzione |
|
|
1. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le loro strategie di riproduzione diano priorità alla salute e al benessere dell'animale e riducano al minimo il rischio di produrre cani o gatti con genotipi o fenotipi associati a effetti nocivi sul loro benessere. |
|
|
2. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali cani o gatti o della loro progenie. |
|
|
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento fissando le caratteristiche dei genotipi e dei fenotipi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i tratti conformazionali eccessivi di cui al paragrafo 2 dello stesso che sono esclusi dalla riproduzione, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli impatti sociali ed economici. Gli atti delegati relativi ai tratti conformazionali eccessivi sono adottati entro il 1o luglio 2030. |
|
|
4. Salvo approvazione dell'autorità competente sulla base di una necessità specifica di preservare le razze locali con un pool genetico limitato, nella gestione della riproduzione di cani e gatti è vietata la riproduzione tra genitori e relativa prole, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Obbligo di notificare l'allevamento o la detenzione di cani e gatti negli stabilimenti |
Notifica e registrazione degli stabilimenti |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti: |
Gli operatori notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo almeno le informazioni seguenti: |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Gli operatori notificano all'autorità competente: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
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|
Fatte salve le informazioni supplementari richieste a norma del presente articolo, gli operatori non sono tenuti a notificare nuovamente le informazioni già trasmesse conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429. |
||
|
|
L'autorità competente tiene un registro degli stabilimenti e può utilizzare a tal fine il registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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Articolo 7 bis |
|
|
Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento |
|
|
1. Gli operatori di stabilimenti di allevamento immettono sul mercato cani o gatti solo dopo il riconoscimento del loro stabilimento da parte dell'autorità competente. |
|
|
2. L'autorità competente effettua ispezioni in loco per verificare che lo stabilimento soddisfi le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli Stati membri possono consentire lo svolgimento di tali ispezioni a distanza, a condizione che i mezzi di comunicazione a distanza utilizzati forniscano prove sufficienti affinché l'autorità competente effettui ispezioni affidabili. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento solo a uno stabilimento di allevamento che soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento. |
|
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3. Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti e lo rendono pubblico. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale da compagnia , comprese le informazioni sulla proprietà responsabile . |
1. Gli operatori comunicano all'acquirente di un cane o di un gatto le informazioni scritte necessarie per consentirgli di garantire il benessere dello stesso, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile e sulle esigenze specifiche del cane o del gatto in termini di alimentazione, cura, salute, alloggiamento e comportamento , nonché le informazioni sulla sua salute, compreso lo stato di vaccinazione . |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta , in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente: |
2. Quando gli operatori e le persone fisiche o giuridiche pubblicizzano l'immissione sul mercato di cani e gatti tramite piattaforme online, è riportata , in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, almeno l'avvertenza seguente: |
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente: |
2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente: |
|
«Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere.». |
«Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento delle sue esigenze in termini di salute e benessere. Prendersi cura di un animale richiede risorse finanziarie. Una volta preso sotto la propria custodia, è vietato abbandonare l'animale. ». |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli addetti alla custodia degli animali dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati: |
1. Gli addetti alla custodia degli animali , fatta eccezione per i volontari e i tirocinanti sotto supervisione, dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati: |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Visite di verifica del benessere degli animali |
Visite di consulenza sul benessere |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi : |
1. Gli operatori: |
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere degli animali . |
2. Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi per l'identificazione e la valutazione dei fattori di rischio da parte del veterinario durante le visite di consulenza sul benessere , anche in relazione alle azioni di follow-up . |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1, e possono, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale, adeguare le frequenze di alimentazione di cui all'allegato I, punto 1. |
1. Gli operatori garantiscono che cani o gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando: |
2. Gli operatori garantiscono che cani o gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando: |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano realizzate e installate in modo da: |
3. Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano tenute pulite e siano realizzate e installate in modo da: |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Su parere scritto di un veterinario, gli operatori possono adeguare le frequenze di alimentazione e abbeveraggio. Gli operatori tengono un registro del parere per tutta la durata in cui si applica secondo le indicazioni del veterinario. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2. |
1. Fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché: |
2. Gli operatori provvedono affinché: |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
È vietato tenere cani o gatti all'interno di contenitori. |
Gli operatori non devono tenere cani o gatti all'interno di contenitori. |
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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È vietato detenere o vendere cani o gatti in negozi di animali da compagnia. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto e l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti , a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme . |
A titolo di deroga, i contenitori possono essere utilizzati unicamente per il trasporto , l'isolamento a breve termine di singoli cani o gatti e durante la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi, per cuccioli di cane o di gatto con ridotta capacità di termoregolazione o cuccioli di cane o di gatto accompagnati dalle loro madri , a condizione che lo stress sia ridotto al minimo, che si evitino sofferenze e che i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiarsi in una posizione naturale . |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale. |
4. È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico , di esplorare e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
6 bis. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento e di vendita utilizzano, ove necessario, sistemi di riscaldamento o raffrescamento per mantenere una buona qualità dell'aria e una temperatura adeguata negli stabulari all'interno dei loro stabilimenti, nonché per rimuovere l'umidità eccessiva. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Gli operatori provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento. Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori forniscono illuminazione artificiale. |
7. Gli operatori provvedono affinché cani o gatti siano esposti alla luce e possano rimanere al buio per periodi sufficienti e ininterrotti al fine di mantenere un normale ritmo circadiano . |
|
|
Ai fini del primo comma, per «luce» si intende la luce naturale, integrata, se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, da luce artificiale. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8. Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
soppresso |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
8 bis. Il paragrafo 4 non si applica agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono addestrati per la pastorizia. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3. |
soppresso |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché: |
2. Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali provvedono affinché: |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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||
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|
La lettera a) non si applica agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono utilizzati per la pastorizia o a fini di addestramento. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. È vietata l'eutanasia di un cane o di un gatto come soluzione per la gestione della popolazione nei rifugi per animali. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli operatori provvedono affinché: |
Gli operatori responsabili degli stabilimenti di allevamento e i loro addetti alla custodia provvedono affinché: |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera –a (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'operatore conserva la conferma scritta di cui alla lettera d) per un periodo di almeno tre anni dopo il decesso della cagna o gatta fattrice. |
soppresso |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, qualora siano in possesso dei risultati di test sanitari di un cane o di un gatto o di relazioni e diagnosi genetiche del padre o della madre dell'animale da compagnia in questione, condividono tali informazioni con l'acquirente dell'animale. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
soppresso |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 4. |
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani o gatti conformemente all'allegato I, punto 4. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti: |
2. È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione nel caso dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti: |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico. |
3. Tenere cani e gatti alla catena è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
5 bis. Gli operatori provvedono affinché l'arricchimento sia fornito e accessibile a tutti i cani o gatti, in modo da offrire un ambiente stimolante, consentire comportamenti specifici della specie e ridurre il loro senso di frustrazione. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
5 ter. Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 3 per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali che sono tenuti in stabilimenti di allevamento o di vendita. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda , l' amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un' indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata. |
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli o altra amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate su indicazione medica , che può implicare ragioni di profilassi, di diagnosi e/o di trattamento, al solo scopo di preservare o migliorare la salute di cani o gatti o prevenire lesioni . In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. L'indicazione medica alla mutilazione e i dettagli della procedura da effettuare sono documentati da un veterinario. Tale documento è conservato dall'operatore fino a quando il cane o il gatto, insieme a detto documento, non è trasferito a un altro stabilimento o proprietario. L'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto nel momento in cui la mutilazione è stata eseguita dal veterinario conserva una copia del documento per tre anni. |
|
|
A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell'ambito dei programmi di cattura-sterilizzazione. |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La sterilizzazione maschile e femminile è consentita solo se eseguita da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata. |
2. Gli operatori garantiscono che la sterilizzazione sia eseguita solo sotto anestesia e in analgesia prolungata da un veterinario . |
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|
I veterinari possono prendere in considerazione, se del caso, il ricorso alla sterilizzazione non chirurgica. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti: |
3. Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti che causano dolore o sofferenza : |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 3 per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Gare di bellezza, esposizioni e competizioni |
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1. Nelle gare di bellezza, nelle esposizioni e nelle competizioni per cani e gatti, gli operatori degli stabilimenti di allevamento o di vendita non utilizzano cani o gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche. |
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2. Gli organizzatori di gare di bellezza, esposizioni e competizioni per cani e gatti escludono da tali eventi cani e gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione , compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario. |
1. Tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti e tutti i cani e i gatti immessi sul mercato sono identificati individualmente mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario. Qualora ritenga che l'impianto di un microchip possa compromettere in modo significativo la salute del cane o del gatto, il veterinario ne può ritardare temporaneamente l'impianto fino a quando le preoccupazioni in merito alla salute dell'animale non possano essere risolte in modo adeguato. Nel caso in cui un cane o un gatto presenti reazioni avverse significative dopo l'impianto del microchip, il veterinario intraprende tutte le azioni necessarie, compresa la sua rimozione, per garantire la salute di tale animale. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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1 bis. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano identificati individualmente entro tre mesi dalla nascita e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli operatori di stabilimenti di vendita e rifugi e quelli responsabili di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati che entrano nei loro stabilimenti o sono sotto la loro responsabilità provvedono affinché tali cani e gatti siano identificati individualmente entro 30 giorni dal loro arrivo nello stabilimento e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Le persone fisiche o giuridiche diverse dagli operatori che immettono sul mercato cani o gatti provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente prima della data della loro immissione sul mercato. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. I cani e i gatti identificati individualmente mediante un trasponditore iniettabile contenente un microchip, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione prima del [data di applicazione del presente regolamento], si considerano rispondenti alle prescrizioni di cui al presente paragrafo, a condizione che il microchip sia leggibile. |
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 sexies. A decorrere dal … [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutti i cani detenuti sono identificati individualmente in conformità del paragrafo 1. |
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A decorrere dal … [dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutti i gatti detenuti sono identificati individualmente in conformità del paragrafo 1. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario , o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento , la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi , la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio . Per le persone fisiche che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione , la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19. |
2. Entro due giorni lavorativi dalla loro identificazione, conformemente al paragrafo 1, i cani e i gatti sono registrati dal veterinario all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti, la registrazione è effettuata a nome dell'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto. Per le persone fisiche che immettono sul mercato un cane o un gatto, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. In caso di trasferimento di proprietà o di responsabilità, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o il gatto provvede affinché ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19 entro due settimane dalla data del trasferimento di proprietà o di responsabilità, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro competente . |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In caso di decesso di un cane o di un gatto detenuto in uno stabilimento, l'operatore provvede affinché il decesso sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro responsabile per tale banca dati. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri possono concedere deroghe ai paragrafi 2 e 2 bis per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali che sono tenuti in stabilimenti. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] prima di fornire un cane o un gatto nell'Unione, il fornitore fornisce all'acquirente dell'animale: |
Prima di immettere un cane o un gatto sul mercato, gli operatori o le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato il cane o il gatto forniscono all'acquirente dell'animale: |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione degli animali forniti mediante il sistema di cui al paragrafo 7. |
Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione dei cani o dei gatti immessi sul mercato mediante il sistema di cui al paragrafo 7. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ai fornitori di cani e gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6. |
I fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da facilitare gli operatori o le altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato cani o gatti ad adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2 , in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione del cane o del gatto attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il fornitore di cani e gatti è l'unico responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065. |
La persona fisica o giuridica che immette sul mercato cani o gatti è l'unica responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24. |
soppresso |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti forniti , mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti: |
6. La Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema online per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti immessi sul mercato , mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente , a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 . Il sistema soddisfa i criteri seguenti: |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6 : |
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono : |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 17 – comma 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) sono adottati entro... [data di applicazione del presente regolamento] e gli atti di esecuzione di cui alla lettera b) sono adottati entro... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis |
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Campagne nazionali di informazione sulla protezione degli animali randagi e sulla legislazione in materia di protezione degli animali randagi |
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1. Gli Stati membri sono incoraggiati ad avviare e attuare campagne nazionali di informazione sulla legislazione vigente in materia di protezione e benessere di cani e gatti. Queste campagne devono essere rivolte sia ai proprietari di animali che al pubblico in generale, al fine di sensibilizzare in merito agli obblighi giuridici e alle migliori pratiche nella cura degli animali. |
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2. Le autorità competenti possono condurre campagne di informazione in collaborazione con organizzazioni per la protezione degli animali, veterinari e altre entità pertinenti. Le informazioni comunicate comprendono: |
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3. Gli Stati membri possono fornire finanziamenti nazionali o regionali per tali campagne e incoraggiare la partecipazione dei mezzi di comunicazione di massa e degli istituti di insegnamento al fine di diffondere ulteriormente le informazioni. |
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4. La Commissione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 ter |
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Misure per prevenire l'abbandono e promuovere la sterilizzazione di cani e gatti |
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1. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure concrete per prevenire l'abbandono di cani e gatti, anche attraverso l'educazione del pubblico, la sensibilizzazione in merito alla proprietà responsabile e l'effettiva applicazione della legislazione vigente. |
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2. Per ridurre il numero di randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a individuare e utilizzare fonti di finanziamento nazionali e private per: |
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3. Gli Stati membri possono collaborare con organizzazioni non governative, cliniche veterinarie e autorità locali per attuare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e per facilitare l'accesso della popolazione ai programmi di sterilizzazione e identificazione. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip . |
1. Le autorità competenti istituiscono e mantengono banche dati per i cani e i gatti identificati e registrati conformemente all'articolo 17 e all'articolo 21, paragrafo 4 . |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri , in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano conformi alle prescrizioni stabilite dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettera b), per garantirne l'interoperabilità , in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione istituisce e mantiene una banca dati indicizzata contenente i numeri di identificazione dei microchip di cani e gatti e le banche dati nazionali in cui sono memorizzati i dati di identificazione, senza accedere ai dati personali. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale banca dati indicizzata a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri cooperano per istituire e mantenere una banca dati accessibile al pubblico degli stabilimenti di rifugio per animali in tutta l'Unione, garantendo la trasparenza e la responsabilità nel rispetto della normativa sul benessere degli animali. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 bis |
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Campagne nazionali di informazione sulla protezione degli animali randagi e la legislazione in materia |
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1. Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad avviare e attuare campagne nazionali di informazione sulla legislazione vigente in materia di protezione e benessere di cani e gatti. Tali campagne dovrebbero essere rivolte sia ai proprietari di animali che al pubblico in generale, al fine di sensibilizzare in merito agli obblighi di legge e alle buone pratiche in materia di cura degli animali. |
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2. Le campagne di informazione possono essere condotte dalle autorità competenti in collaborazione con le organizzazioni per la protezione degli animali, i veterinari e altri soggetti pertinenti. Le informazioni fornite devono comprendere: |
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3. Gli Stati membri possono fornire finanziamenti nazionali o regionali per queste campagne e possono incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa e gli istituti di istruzione a partecipare per una migliore diffusione delle informazioni. |
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4. La Commissione europea incoraggia la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 ter |
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Misure per prevenire l'abbandono e promuovere la sterilizzazione di cani e gatti |
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1. Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad adottare misure concrete per prevenire l'abbandono di cani e gatti, anche educando il pubblico, responsabilizzando i proprietari e applicando efficacemente la legislazione esistente. |
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2. Per ridurre il numero di animali randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a individuare e utilizzare fonti di finanziamento nazionali e private per: |
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3. Gli Stati membri possono collaborare con le organizzazioni non governative, le cliniche veterinarie e le autorità locali per attuare tali misure e facilitare l'accesso del pubblico ai programmi di sterilizzazione e identificazione. |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 quater |
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Protezione dei dati |
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1. Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 7, dell'articolo 7 bis e dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento. |
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La Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento. |
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È fatto divieto a qualsiasi persona che abbia accesso ai dati personali di cui al primo e al secondo comma di divulgare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni o per altra via contestualmente all'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto. |
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I dati personali raccolti a norma del primo e del secondo comma non sono utilizzati per fini diversi dal controllo ufficiale della conformità alle prescrizioni in materia di benessere e tracciabilità di cui al presente regolamento e dall'individuazione di pratiche fraudolente in vista dell'adozione di misure di controllo. |
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2. Tali dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conservati per i periodi seguenti: |
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Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono stati detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti : |
1. Cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato solo se sono state soddisfatte le condizioni indicate di seguito : |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a – punto i (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato o forniti purché provengano da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625. |
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Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. A decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + cinque anni] il certificato ufficiale che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 e conferma che i cani e i gatti provengono da uno stabilimento incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2 . |
2 . Il certificato ufficiale di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625, che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi per essere immessi sul mercato dell'Unione, contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 del presente articolo . |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692 (11), i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità . |
3 . Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692 (11), i cani e i gatti che entrano nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione sono identificati prima del loro ingresso da un veterinario mediante un microchip conformemente all'allegato II . L'importatore garantisce la registrazione di cani e gatti da parte di un veterinario in una banca dati nazionale di cui all'articolo 19 entro due giorni lavorativi dal loro ingresso nell'Unione. Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati. |
Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro 48 ore dall'arrivo . |
Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, essi sono registrati nella banca dati dello Stato membro di ingresso da un veterinario alla frontiera dell'Unione. La registrazione è effettuata a nome del proprietario o della persona responsabile dell'animale e registra lo stabilimento di origine elencato in conformità del paragrafo 2 . Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari purché dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati . |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. L'ingresso di cani e gatti nell'Unione nell'ambito di un movimento a carattere non commerciale, quale definito all'articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429, è notificato preventivamente dai loro proprietari in una banca dati online dell'Unione per animali da compagnia in viaggio almeno cinque giorni lavorativi prima dell'attraversamento della frontiera dell'Unione, ad eccezione dei casi seguenti: |
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La Commissione istituisce e mantiene la banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio di cui al secondo comma e può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di questa banca dati a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'accesso a tale banca dati è limitato alle autorità competenti degli Stati membri. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione di condizioni equivalenti a norma del paragrafo 1, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24. |
soppresso |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell' EFSA , e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare , e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda: |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4 , all'articolo 10 , paragrafo 2 , e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ter , all'articolo 6 bis , paragrafo 3 , e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4 , all'articolo 10 , paragrafo 2 , e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ter , all'articolo 6 bis , paragrafo 3 , e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 , dell'articolo 10 , paragrafo 2 , e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 ter , dell'articolo 6 bis , paragrafo 3 , e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento , purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri. |
1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti e la relativa tracciabilità , purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri. |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali: |
soppresso |
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Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali prima della loro adozione. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri. |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono consentite solo a condizione che siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. |
soppresso |
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali. |
4. Gli Stati membri che dispongono di norme nazionali più rigorose di cui al paragrafo 1 non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali. |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione. |
1. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione. La relazione di monitoraggio valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza, l'impatto socioeconomico e il valore aggiunto dell'UE del presente regolamento nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione valuta in particolare: |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro il … [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta la possibilità di registrare i cani e i gatti, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, al loro ingresso nell'Unione e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Entro il [ 15 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
2. Entro il [ 12 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro il... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione: |
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Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento , nonché nei casi di violazione derivanti dall'abbandono di animali da compagnia, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché il livello delle sanzioni pecuniarie imposte per violazioni del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commesse anche mediante la frode o l'inganno, rispecchi, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore e sia abbastanza elevato da avere un effetto deterrente. Nei casi in cui le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento siano gravi e ripetute, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni comprendano il divieto di lavorare con gli animali e di possedere tali animali. |
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Considerando gli oneri amministrativi che gravano sui rifugi per animali e sulle organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni di cani e gatti randagi, che si sommano ai vincoli economici esistenti, gli Stati membri possono valutare la possibilità di razionalizzare le risorse recuperate dalle violazioni del presente regolamento per sostenere e coprire i costi amministrativi e operativi di tali rifugi per animali e organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni di cani e gatti randagi. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], salvo disposizione contraria del presente regolamento. |
Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], tranne: |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali prescrizioni non si applicano agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono utilizzati per la pastorizia. |
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 255
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 257
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Allegato I –punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 261
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 263
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 264
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – punto 2.3.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti in materia di spazio minimo disponibile di cui al punto 2.3.1 per i cani da caccia abituati a vivere in branco. |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – punto 3.2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 266
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – punto 3.3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 267
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – punto 3.4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 270
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – punto 4.1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 271
Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I trasponditori utilizzati per contrassegnare cani e gatti ai sensi dell'articolo 16 soddisfano i requisiti seguenti: |
I trasponditori utilizzati per identificare individualmente cani e gatti ai sensi degli articoli 17 e 21 soddisfano i requisiti seguenti: |
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 273
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 274
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 275
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0104/2025).
(4) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
(4) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
(11) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(11) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6280/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)