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Document 52025AP0135

P10_TA(2025)0135 — Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

GU C, C/2025/6280, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6280/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6280/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6280

19.12.2025

P10_TA(2025)0135

Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2025/6280)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell' Unione.

(1)

Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , fanno parte della politica agricola comune dell'Unione e il loro benessere dovrebbe essere tutelato . Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. Pertanto , in considerazione delle scoperte sugli animali, che riconoscono la loro capacità di provare emozioni e dolore, nonché di interagire socialmente, è necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti che sono allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell' Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

L'assenza di disposizioni dell'Unione in materia di benessere per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti, e la divergenza delle norme nazionali, laddove presenti, molto spesso hanno fatto sì che tali animali nascessero, fossero allevati e venduti o adottati gratuitamente in circostanze dannose per il loro benessere. La concorrenza tra allevatori commerciali di cani e gatti in diversi Stati membri non avviene in condizioni di parità, in quanto le condizioni di benessere degli animali sono uno degli elementi principali della competitività di tali operatori e variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza la concorrenza è falsata, in particolare per gli allevatori e i detentori che rispettano norme di livello elevato, che non riescono a monetizzare i propri investimenti nel benessere degli animali quando effettuano scambi transfrontalieri, in quanto devono confrontarsi con operatori che traggono vantaggio da condizioni di benessere degli animali inferiori alla norma per esercitare pressione concorrenziale, far scendere i prezzi e abbassare gli standard.

(2)

I cani e i gatti, con le loro esigenze biologiche e comportamentali uniche, sono commercializzati e detenuti come animali da compagnia nell'Unione. L'assenza di disposizioni dell'Unione in materia di benessere per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti, e la divergenza delle norme nazionali, laddove presenti, hanno a volte fatto sì che tali animali nascessero, fossero allevati e venduti o adottati gratuitamente in circostanze che potrebbero avere gravi conseguenze per il loro benessere. La concorrenza tra allevatori commerciali di cani e gatti in diversi Stati membri non avviene in condizioni di parità, in quanto le condizioni di benessere degli animali sono uno degli elementi principali della competitività di tali operatori e variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza la concorrenza è falsata, in particolare per gli allevatori e i detentori che rispettano norme di livello elevato, che non riescono a monetizzare i propri investimenti nel benessere degli animali quando effettuano scambi transfrontalieri, in quanto devono confrontarsi con operatori che traggono vantaggio da condizioni di benessere degli animali inferiori alla norma per esercitare pressione concorrenziale, far scendere i prezzi e abbassare gli standard.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Inoltre i consumatori non godono di sufficiente protezione in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito.

(3)

Inoltre i consumatori non godono di sufficiente protezione in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito. Per sostenere scelte informate da parte dei consumatori e promuovere il rispetto delle norme dell'Unione, è essenziale informare il pubblico e sensibilizzare in merito alla differenza tra pratiche di allevamento responsabili e pratiche non conformi o illegali.

Emendamenti 280 e 307

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Benché numerosi Stati membri abbiano già introdotto elenchi positivi su scala nazionale allo scopo di regolamentare la proprietà privata di animali, l'assenza di un quadro comune a livello dell'Unione che definisca le disposizioni in materia di benessere per quanto concerne l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di specie di animali da compagnia diverse da cani e gatti, unitamente alle divergenze esistenti tra le norme nazionali, genera incoerenze, lacune nell'attuazione e confusione per i consumatori e spesso provoca gravi conseguenze per il benessere delle specie che non risultano adatte a essere tenute come animali da compagnia, oltre che rischi per la biodiversità, la salute e la sicurezza umana e la conservazione della natura.

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

In più occasioni è già stata richiesta l'introduzione a livello dell'Unione di un elenco, fondato su dati scientifici, di animali che si ritiene siano idonei a essere tenuti come animali da compagnia, in condizioni di benessere adeguate, senza danneggiare le popolazioni di specie selvatiche, e quindi la biodiversità europea, né la salute e la sicurezza umane. In tal senso, è essenziale garantire una valutazione dell'impatto sugli animali, che comprenda il loro benessere, il loro comportamento, le esigenze alimentari e le cure veterinarie, al fine di evitare situazioni che potrebbero comportare sofferenze inutili, condizioni di vita inadeguate o pericoli per le specie.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Bisognerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di individuare gli stabilimenti di allevamento illegali, smantellare le reti associate e garantire l'efficace applicazione delle norme applicabili. Il rafforzamento della collaborazione transfrontaliera, dello scambio di informazioni e delle ispezioni coordinate è essenziale per affrontare la natura transnazionale di talune attività illegali e proteggere il benessere degli animali e gli interessi dei consumatori in tutta l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Il numero di animali da compagnia nell'Unione è aumentato notevolmente negli ultimi anni, il che riflette il forte sentimento dei cittadini dell'Unione a favore del benessere di cani e gatti. Alla luce degli sviluppi scientifici in materia di benessere degli animali, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere un approccio giuridico che rifletta non solo lo status degli animali come proprietà, ma anche la responsabilità etica degli esseri umani rispetto al loro benessere e alla loro protezione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Il commercio illegale di cani e gatti si è sviluppato in parte a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali al fine di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a sofferenze di cani e gatti soggetti a pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda la fornitura di cani e gatti senza mezzi affidabili per risalire all'origine degli animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri prima che siano forniti per la prima volta nell' Unione, nonché ogni volta che avviene un trasferimento di proprietà degli animali.

(6)

Il commercio illegale di cani e gatti si è sviluppato in parte a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali al fine di risalire alla cucciolata originaria , nonché per via dell'entusiasmo dei consumatori nei confronti di tali animali, il tutto facilitato dallo sviluppo degli acquisti online . A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a sofferenze di cani e gatti soggetti a pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda l'immissione sul mercato di cani e gatti senza mezzi affidabili per risalire all'origine degli animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri prima che siano immessi per la prima volta sul mercato dell' Unione, nonché ogni volta che avviene un trasferimento di proprietà degli animali.

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Il presente regolamento introduce la registrazione obbligatoria, un rafforzamento dei controlli delle vendite online e una migliore tracciabilità di cani e gatti e prevede periodi di transizione fino a 10 anni, così da permettere alle autorità competenti di prepararsi. Sottolinea inoltre l'importanza dell'introduzione a livello dell'Unione di norme in materia di allevamento responsabile, allo scopo di prevenire ripercussioni negative sulla salute e sul benessere di cani e gatti. Il presente regolamento affronta tali questioni stabilendo requisiti chiari in materia di benessere e garantendo che le pratiche di allevamento rispettino le norme più rigorose.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.

(7)

Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale. Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari o le persone responsabili di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Le disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica), conformemente all'approccio «One Health».

(8)

Le disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica e altre che si trasmettono alla fauna selvatica ), conformemente all'approccio «One Health».

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina le malattie animali trasmissibili al fine di evitare la diffusione di tali malattie nell'Unione. La salute degli animali rappresenta uno dei cinque domini del benessere degli animali ed è pertanto oggetto del presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non tratta le malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429, ma piuttosto lo stato di salute di cani e gatti quale determinato da malattie non trasmissibili (ad esempio lesioni) o da malattie non presenti nell'elenco (ad esempio determinati parassiti). Le norme stabilite nel presente regolamento integrano pertanto il regolamento (UE) 2016/429 e non si sovrappongono alle norme stabilite in detto regolamento, né le duplicano.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Il regolamento (UE) 2016/429 impone l'identificazione di cani e gatti mediante un trasponditore, ma solo se sono oggetto di movimenti tra Stati membri una volta entrati nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti forniti sul mercato dell'Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò agevolerà la ricerca di informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali.

(10)

Il regolamento (UE) 2016/429 impone l'identificazione di cani e gatti mediante un trasponditore, ma solo se sono oggetto di movimenti tra Stati membri una volta entrati nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò agevolerà la ricerca di informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

La fornitura di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento, nei negozi di animali da compagnia o nei rifugi per animali.

(11)

L'immissione sul mercato di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento e di vendita , nelle case affidatarie di animali da compagnia o nei rifugi per animali. I servizi militari, di polizia o doganali che allevano o detengono cani ad uso dei servizi stessi non rientrano in tale situazione in quanto non svolgono le loro attività di allevamento o detenzione per il mercato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

La fornitura occasionale di cuccioli di cane e di gatto da parte dei loro proprietari, che detengono cani o gatti per piacere personale o familiare e per compagnia, senza alcun intento o scopo commerciale, non ha un impatto significativo sul mercato interno e l'esclusione di tali attività di fornitura dall'ambito di applicazione del presente regolamento è pertanto giustificata.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati a fini scientifici dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(13)

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina le sperimentazioni cliniche dei medicinali veterinari che prevedono l'utilizzo di animali, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati o utilizzati a fini scientifici e cani e gatti utilizzati in sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o per l'immissione sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare da determinati obblighi i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato.

(14)

Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o siano utilizzati a fini agricoli, come la pastorizia, la guardia del bestiame e la protezione delle aziende agricole, o per l'immissione sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato. I gatti randagi che vivono in libertà e tengono sotto controllo le popolazioni di roditori sono da tempo parte di questo equilibrio rurale e svolgono un ruolo funzionale e simbiotico per le aziende agricole. È opportuno tenere debitamente conto delle zone rurali e remote, in cui l'accesso ai servizi veterinari e alle infrastrutture di conformità può essere limitato, nonché della necessità di evitare di imporre un onere sproporzionato agli agricoltori e ai piccoli allevatori.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono forniti da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano negozi di animali da compagnia che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. Dato che i negozi di animali da compagnia sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.

(17)

Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono immessi sul mercato da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano stabilimenti di vendita che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. Dato che gli stabilimenti di vendita sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Nonostante le differenze nelle attività svolte dagli allevatori commerciali e dai negozi di animali da compagnia , da un lato, e dai rifugi per animali, dall'altro, tutti forniscono cani e gatti sul mercato dell'Unione ed è presente una certa sovrapposizione, in particolare a livello della domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto di un animale da un allevatore (direttamente o tramite un negozio di animali da compagnia o un intermediario) o l'adozione di un animale da un rifugio. L'acquisizione di cani o gatti direttamente dai proprietari di animali da compagnia è marginale. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito dai possibili problemi comportamentali o di altro tipo che l'animale può presentare per essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che possono ridurre la sua idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che l'animale sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento commerciale, in un negozio di animali da compagnia o in un rifugio. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, i consumatori potrebbero non sapere prima di acquistare un cane o un gatto se l'animale proviene da un rifugio, da un allevatore o da un negozio di animali da compagnia . Vi sono prove del fatto che un significativo numero di animali forniti al mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare per quanto riguarda i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che i rifugi in alcuni Stati membri forniscono animali a potenziali proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi vendano animali a titolo oneroso o forniscano animali solo gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi differiscono da quelle di altri operatori e possono svolgere una funzione di interesse pubblico, ai rifugi dovrebbero applicarsi solo alcune delle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l'alloggiamento, l'alimentazione e l'abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.

(19)

Nonostante le differenze nelle attività svolte dagli allevatori commerciali e dagli stabilimenti di vendita , da un lato, e dai rifugi per animali, dall'altro, tutti immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione ed è presente una certa sovrapposizione, in particolare a livello della domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto di un animale da un allevatore (direttamente o tramite uno stabilimento di vendita o un intermediario) o l'adozione di un animale da un rifugio. L'acquisizione di cani o gatti direttamente dai proprietari di animali da compagnia è marginale. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito dai possibili problemi comportamentali o di altro tipo che l'animale può presentare per essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che possono ridurre la sua idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che l'animale sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento commerciale, in uno stabilimento di vendita o in un rifugio. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, i consumatori potrebbero non sapere prima di acquistare un cane o un gatto se l'animale proviene da un rifugio, da un allevatore o da uno stabilimento di vendita. Tali informazioni potrebbero aiutare gli acquirenti a compiere scelte informate e responsabili . Vi sono prove del fatto che un significativo numero di animali immessi sul mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare per quanto riguarda i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che i rifugi in alcuni Stati membri immettono sul mercato animali destinati a potenziali proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi immettano cani o gatti sul mercato dell'Unione a titolo oneroso , gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi differiscono da quelle di altri operatori e possono svolgere una funzione di interesse pubblico, ai rifugi dovrebbero applicarsi solo alcune delle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l'alloggiamento, l'alimentazione e l'abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Gli Stati membri hanno osservato il crescente ricorso alle case affidatarie da parte degli operatori responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati. Dato che il numero di cani e gatti tenuti nelle case affidatarie può avere un impatto sul mercato degli stessi, è opportuno che tali case rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In questi casi gli operatori che collocano i cani o i gatti nelle case affidatarie dovrebbero essere responsabili di garantire che queste si conformino alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato, tra l'altro, attraverso la definizione di un rapporto contrattuale tra l'operatore e la famiglia affidataria.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Inoltre, dato il numero significativo di animali che i rifugi forniscono nell' Unione e la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento per quanto riguarda la tracciabilità e la prevenzione del commercio illegale, anche i rifugi dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento in materia di identificazione e registrazione di cani e gatti, indipendentemente dal fatto che la loro attività possa essere considerata di natura economica o meno.

(20)

Inoltre, dato il numero significativo di animali che i rifugi immettono sul mercato dell' Unione e la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento per quanto riguarda la tracciabilità e la prevenzione del commercio illegale, anche i rifugi dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento in materia di identificazione e registrazione di cani e gatti, indipendentemente dal fatto che la loro attività possa essere considerata di natura economica o meno. Gli operatori responsabili dei rifugi dovrebbero essere incoraggiati ad adottare misure adeguate per impedire la riproduzione dei cani o dei gatti ivi detenuti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti.

(23)

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti e che queste ultime mantengano un registro aggiornato di tali stabilimenti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare a tal fine le informazioni o i dati raccolti nel registro degli stabilimenti per cani e gatti a norma del regolamento (UE) 2016/429.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

La presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali. Le competenze in materia di benessere degli animali richiedono la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenza a cani e gatti, gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero avere le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e agli animali da essi trattati.

(24)

L'angoscia e la sofferenza di cani e gatti durante le attività di addestramento da parte di conduttori non formati o poco qualificati possono avere effetti dannosi sui modelli comportamentali di cani e gatti con possibili rischi per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente. Pertanto, la presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali , anche quando si allevano, detengono e manipolano cani destinati ai servizi militari, di polizia e doganali . Le competenze in materia di benessere degli animali richiedono la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenza a cani e gatti, gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero avere le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e agli animali da essi trattati. Gli addetti alla custodia degli animali e le autorità competenti, comprese le agenzie governative, dovrebbero aggiornare regolarmente le loro competenze attraverso programmi di formazione che promuovano metodi di formazione quali il «condizionamento operante», dando priorità al rinforzo positivo invece che a metodi basati sulla punizione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero pertanto ricevere visite regolari volte a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario.

(25)

Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono un numero di cani e gatti superiore a una determinata soglia dovrebbero pertanto ricevere una visita volta a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario entro il primo anno di applicazione del presente regolamento o entro il primo anno dalla notifica di un nuovo stabilimento; successivamente, le visite da parte di un veterinario hanno luogo quando opportuno, sulla base di un'analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti .

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Al fine di garantire un elevato livello di benessere degli animali, i veterinari mantengono un adeguato grado di indipendenza professionale rispetto all'operatore, nonché un'istruzione completa, e si sottopongono a una formazione continua per restare al passo con i progressi scientifici e professionali. Tale formazione può comprendere, se del caso, anche elementi relativi al riconoscimento dei casi di violenza e maltrattamento degli animali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)

Qualora, durante le visite volte a verificare la salute e il benessere degli animali, i veterinari riscontrino circostanze che potrebbero compromettere gravemente il benessere di cani o gatti, gli stessi sono incoraggiati, se del caso, a informare le autorità competenti o a prendere in considerazione la possibilità di effettuare una visita di follow-up per valutare la situazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quater)

La fine della vita di cani e gatti dovrebbe preferibilmente essere assistita da un veterinario che utilizzi metodi che riducano al minimo il dolore e l'angoscia. In casi eccezionali, ad esempio quando un cane da caccia o da guardiania è gravemente ferito in un luogo remoto in cui l'assistenza veterinaria non è accessibile, possono essere utilizzati altri metodi, a condizione che riducano la sofferenza nella misura più ampia possibile.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti.

(26)

Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti. In particolare, le strategie di riproduzione motivate da obiettivi di commercializzazione possono far sì che alcuni tipi di cani e gatti sviluppino «tratti conformazionali eccessivi». Dal momento che questi ultimi possono portare a problemi di salute significativi per i cani e i gatti interessati, gli allevatori dovrebbero escluderli dai programmi di riproduzione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Le mostre, le esposizioni e i concorsi di bellezza per cani o gatti hanno un impatto sulle loro opportunità di mercato e sul loro prezzo di vendita. Le mutilazioni e alcune strategie di riproduzione che comportano lo sviluppo di tratti conformazionali eccessivi nei cani o nei gatti possono essere vantaggiose per gli allevatori che partecipano a mostre, esposizioni e concorsi di bellezza destinati a tali animali. L'organizzazione dei suddetti eventi e la partecipazione agli stessi può essere determinata da fattori diversi dal benessere degli animali, come gli standard estetici, con l'obiettivo di pubblicizzare determinate razze e caratteristiche fisiche. Al fine di garantire che gli allevatori diano priorità al benessere dei cani e dei gatti che producono e, in particolare, che i cani e i gatti non sviluppino tratti conformazionali eccessivi e che gli allevatori non effettuino mutilazioni per conseguire standard estetici malsani, gli operatori degli stabilimenti di allevamento e di vendita e gli organizzatori di tali mostre, esposizioni e concorsi non dovrebbero utilizzare o includere cani o gatti con tratti conformazionali eccessivi o cani o gatti che sono stati mutilati per tali mostre, esposizioni o concorsi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha effetti negativi significativi sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti, compresi gli accoppiamenti di primo e secondo grado , in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti.

(27)

Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha effetti negativi significativi sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti tra genitori e relativa prole , tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti , in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti. La riproduzione in consanguineità dovrebbe comunque essere consentita nei casi in cui sia necessaria per preservare le razze locali con un patrimonio genetico limitato, a condizione che sia autorizzata per tale motivo dall'autorità competente.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)

I dati scientifici confermano che un accesso costante a un'alimentazione e a un'idratazione adeguate è fondamentale per il benessere di cani e gatti. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi per gli operatori al riguardo. Le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio dovrebbero essere mantenute pulite ed essere progettate, realizzate e installate in modo da garantire parità di accesso a tutti gli animali, riducendo così al minimo la concorrenza ed evitando comportamenti agonistici. Tali strutture dovrebbero inoltre essere progettate in modo da ridurre al minimo le fuoriuscite, impedire la contaminazione dei mangimi e dell'acqua con sostanze nocive ed evitare qualsiasi rischio di danno per cani e gatti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in gabbie . È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in gabbie .

(30)

Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in contenitori per lunghi periodi di tempo . È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in contenitori per lunghi periodi di tempo, a meno che ciò non sia necessario per il trasporto e l'isolamento temporaneo a breve termine di singoli cani e gatti e durante la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi, per cuccioli di cane o di gatto con ridotta capacità di termoregolazione o cuccioli di cane o di gatto accompagnati dalle loro madri, a condizione di ridurre al minimo lo stress, evitare la sofferenza dovuta a temperature estreme e garantire che i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiarsi in una posizione naturale .

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere fatte riprodurre solo dopo il raggiungimento della maturità scheletrica e sessuale . Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze consecutive , seguite da un adeguato periodo di recupero. La riproduzione dovrebbe cessare gradualmente in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età.

(33)

Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici non dovrebbero essere fatte riprodurre prima del raggiungimento della maturità adeguata . Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre cucciolate in un periodo di due anni , seguite da un adeguato periodo di recupero , che non dovrebbe essere inferiore a un anno per le cagne e gatte fattrici che hanno partorito tre cucciolate, compresi i nati morti, nell'arco di due anni . La riproduzione dovrebbe cessare in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età , così come in cagne e gatte fattrici che hanno avuto due parti cesarei, dal momento che non è possibile escludere che un'ulteriore gravidanza abbia un effetto negativo sul loro benessere . Tutte le femmine utilizzate per la riproduzione dovrebbero essere monitorate regolarmente da un veterinario.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne i casi di abbandono di cani e gatti da parte degli operatori. Gli stabilimenti di allevamento che attuano pratiche abusive che compromettono il benessere degli animali dovrebbero, in particolare, essere soggetti a sanzioni severe e dissuasive. Bisognerebbe condannare tali pratiche in modo inequivocabile e impedire alle persone responsabili di proseguire le loro attività in qualsiasi Stato membro. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli animali detenuti in tali stabilimenti siano tempestivamente rimossi e ricevano un'assistenza e una protezione adeguate.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure dovrebbero essere consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici.

(36)

Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure possono essere consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici. Tuttavia, per talune razze, ad esempio i cani da caccia, tali procedure potrebbero essere consentite per motivi profilattici, diagnostici e/o terapeutici e solo se effettuate da un veterinario. In regioni e contesti specifici d'Europa, il taglio della coda può essere giustificato anche per prevenire lesioni alla coda, purché sia basato su una valutazione medica completa e approfondita.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

I cani utilizzati nei servizi militari, di polizia e doganali seguono generalmente un tipo di addestramento molto specifico che li prepara ai fini della sicurezza nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe per i cani detenuti in stabilimenti di allevamento o di vendita destinati a essere utilizzati nei servizi militari, di polizia o doganali, al fine di garantire che tali cani possano ricevere l'addestramento ritenuto più adeguato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato. È quindi importante che tali stabilimenti siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali acquirenti di verificare lo status dei loro fornitori. Poiché tutti gli stabilimenti dispongono di una proroga per l'applicazione delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute, è necessario che l'obbligo degli stabilimenti di allevamento di ottenere un riconoscimento inizi ad applicarsi nella stessa data delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute .

(37)

L'ispezione preliminare degli stabilimenti da parte di veterinari ufficiali o altri professionisti, nel caso in cui il compito di controllo ufficiale sia stato delegato, e il conseguente riconoscimento degli stabilimenti sono un modo efficace per garantire che questi ultimi si conformino alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, data la limitata disponibilità di veterinari ufficiali negli Stati membri, non risulta proporzionato richiedere ispezioni preliminari in loco e riconoscimenti per tutti gli stabilimenti, pertanto i veterinari ufficiali dovrebbero concentrarsi sugli stabilimenti che presentano un rischio più elevato dal punto di vista del benessere degli animali. Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano allevati, detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato , in particolare a causa delle conseguenze che le condizioni di scarso benessere degli animali in tenera età possono avere su cani e gatti . È quindi importante che tali stabilimenti siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali acquirenti di verificare lo status degli stabilimenti di allevamento e quindi rafforzare il controllo pubblico e la consapevolezza dei cittadini .

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Alcuni operatori che immettono sul mercato cani e gatti o rifugi che forniscono cani e gatti incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un animale da compagnia comporta. Altri operatori o rifugi insistono sulla responsabilità connessa alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita la loro capacità di vendere animali. Questa discrepanza negli approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquistano un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti i soggetti che forniscono cani e gatti sul mercato dell'Unione affinché siano usati come animali da compagnia informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora la fornitura di un cane o di un gatto sia agevolata da mezzi online, la pubblicità online dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio di proprietà responsabile.

(38)

Alcuni operatori che immettono sul mercato cani e gatti incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un animale da compagnia comporta. Altri operatori o rifugi insistono sulla responsabilità connessa alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita la loro capacità di vendere animali. Questa discrepanza negli approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquistano un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti gli operatori che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione affinché siano usati come animali da compagnia informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora l'immissione sul mercato di un cane o di un gatto sia agevolata da mezzi online, la pubblicità online dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio di proprietà responsabile.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale sia fornito per la prima volta nell'Unione . I fornitori di cani e gatti dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente, ad ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale , il fornitore deve fornire la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale in una delle banche dati. Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.

(39)

Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Le persone fisiche o giuridiche che immettono cani e gatti dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente, ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale dovrebbe essere registrato di conseguenza in una delle banche dati. Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

I fornitori di cani e gatti dovrebbero non solo fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nell'animale, ma anche la prova della registrazione di tale animale in una banca dati ufficiale. In tal modo è possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità.

(40)

Le persone fisiche o giuridiche che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione dovrebbero non solo fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nell'animale, ma anche la prova della registrazione di tale animale in una banca dati ufficiale. In tal modo è possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante annunci pubblicati su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ai loro annunci riguardanti cani e gatti affinché i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.

(41)

Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante pubblicità pubblicate su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative alle loro pubblicità riguardanti cani e gatti affinché le persone fisiche o giuridiche che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti immessi nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Per garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti , gli animali non dovrebbero solo essere marcati con un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri che ancora non dispongono di banche dati nazionali per cani e gatti dovrebbero istituire tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata . Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell' Unione , tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione .

(43)

Per garantire la loro tracciabilità , i cani e i gatti non dovrebbero solo essere identificati individualmente con un identificatore unico sotto forma di un trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione per garantire la tracciabilità di tali animali . È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò renderà più facile l'accesso alle informazioni su cani e gatti in tutta l' Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali. Al fine di agevolare l'interoperabilità tra le banche dati nazionali, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati indicizzata .

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)

Al fine di razionalizzare i movimenti transfrontalieri di cani e gatti identificati e registrati e di garantire che i veterinari abbiano un accesso tempestivo alle informazioni mediche pertinenti, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire un sistema di passaporto digitale. Tale documento digitale dovrebbe includere dati essenziali sull'identificazione e sullo stato vaccinale dell'animale, migliorando in tal modo sia la gestione della salute degli animali che l'efficienza amministrativa.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 ter)

La protezione dei dati in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 quater)

La protezione dei dati in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nei casi di cui al presente regolamento deve essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione dei dati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Le disposizioni di cui al considerando precedente dovrebbero essere applicate realizzando un elenco di paesi terzi autorizzati a fornire cani e gatti all' Unione sulla base di una valutazione della Commissione circa l'affidabilità dei loro controlli ufficiali intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o norme equivalenti, negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che forniscono o intendono fornire cani e gatti all' Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, seguendo un approccio basato sul rischio, dovrebbe condurre audit dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma del presente regolamento nonché di quelli che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento.

(46)

L'applicazione delle norme in materia di importazione dovrebbe essere garantita realizzando un elenco di paesi terzi autorizzati a immettere cani e gatti sul mercato dell' Unione sulla base di una valutazione della Commissione circa l'affidabilità dei loro controlli ufficiali intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o riconosciute dall'Unione come norme equivalenti, negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che esportano o intendono esportare cani e gatti nel mercato dell' Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, seguendo un approccio basato sul rischio, dovrebbe condurre audit dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma del presente regolamento nonché di quelli che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento. Infine, la conformità alle norme pertinenti del presente regolamento o alle norme riconosciute dall'Unione come norme equivalenti dovrebbe essere certificata nel certificato sanitario pertinente utilizzato per tali esportazioni. A tal fine, la Commissione dovrebbe adoperarsi per modificare il modello di certificato ufficiale pertinente così da includere il corrispondente attestato relativo al benessere degli animali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)

Al fine di migliorare la protezione dei consumatori e garantire un'adeguata tracciabilità delle importazioni di cani e gatti nell'Unione, è opportuno esigere che tali animali siano identificati prima del loro ingresso e che gli importatori ne garantiscano la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri. Ciò determinerà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali. Inoltre, l'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti condotta nel 2022 e nel 2023 ha dimostrato che una delle pratiche fraudolente comuni associate al commercio di cani e gatti consiste nell'importare nell'Unione cani e gatti a fini commerciali, sostenendo che tali movimenti sono movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità animale, ossia movimenti di cani e gatti che accompagnano i loro proprietari o una persona autorizzata dagli stessi senza l'intenzione di trasferire la proprietà. Al fine di fornire agli Stati membri gli strumenti per effettuare controlli basati sul rischio rivolti a questa pratica fraudolenta, è essenziale che l'ingresso di cani e gatti a carattere non commerciale sia notificato preventivamente attraverso un'apposita banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio. Tale banca dati dovrebbe raccogliere le notifiche di tutti questi ingressi nell'Unione, indipendentemente dal punto di ingresso, affinché gli Stati membri abbiano la necessaria visione d'insieme e individuino movimenti sospetti. Per questo motivo è opportuno che la Commissione istituisca e mantenga tale banca dati, in modo che gli Stati membri abbiano accesso a tutte le informazioni disponibili per i loro controlli.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)

A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando precedente dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.

(47)

A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando 46 dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)

Al fine di rintracciare efficacemente l'origine del cane o del gatto nel paese terzo e far fronte alle importazioni illegali nell'Unione e alle pratiche fraudolente condotte con il pretesto di movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità animale, è importante che cani e gatti siano importati da paesi terzi in conformità del presente regolamento per quanto riguarda la loro registrazione in una banca dati di uno Stato membro entro due giorni lavorativi dal loro ingresso nell'Unione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'articolo 6 del presente regolamento in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi che hanno effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti.

(48)

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, in particolare dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare l'articolo 6  bis del presente regolamento per definire le caratteristiche dei genotipi, dei fenotipi e dei tratti conformazionali eccessivi che bisognerebbe escludere dalla riproduzione, in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi che hanno effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti. Nel contesto delle mostre, delle esposizioni e dei concorsi di bellezza, dopo aver preso in considerazione sia il parere scientifico dell'EFSA sia le circostanze sociali ed economiche specifiche del settore, gli atti delegati dovrebbero riflettere un approccio progressivo ed equilibrato, al fine di garantire un'attuazione proporzionata e realizzabile nella pratica.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 52 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

articolo 17, paragrafo 5, per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti, sia che siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi;

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 52 – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

articolo 21, paragrafo 5, al fine di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione dell'equivalenza delle condizioni di allevamento e detenzione di cani e gatti all'interno di stabilimenti di un paese terzo che intende esportare animali nell'Unione con le disposizioni del presente regolamento relative agli stabilimenti.

soppresso

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 bis)

Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di sensibilizzare in merito al benessere degli animali e alla cura responsabile degli animali.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)

È essenziale che la legislazione dell'Unione sia soggetta a monitoraggio e valutazione periodici in modo da poter essere adeguata per conseguire gli effetti previsti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione.

(55)

È essenziale che la legislazione dell'Unione sia soggetta a monitoraggio e valutazione periodici in modo da poter essere adeguata per conseguire gli effetti previsti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione. La valutazione dovrebbe esaminare gli sviluppi tecnologici e scientifici intervenuti, anche per quanto riguarda i mezzi di identificazione di cani e gatti e la possibilità di utilizzare mezzi alternativi meno invasivi dell'impianto di un trasponditore. La valutazione dovrebbe inoltre garantire l'impermeabilità alle frodi e la solidità del sistema di tracciabilità dell'Unione, nonché la proporzionalità dei costi di identificazione per le persone fisiche e giuridiche soggette all'obbligo di identificazione a norma del presente regolamento.

Emendamenti 282 e 311

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione .

b)

tracciabilità di cani e gatti allevati o detenuti nell'Unione o immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione.

1.   Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché al loro ingresso nell'Unione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.

2.   Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici o di sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari .

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il presente regolamento non si applica:

 

alle persone fisiche che detengono cani o gatti per piacere personale o familiare e per compagnia e che consentono la riproduzione di tali animali, con un limite massimo di una cucciolata per specie e nucleo familiare, ogni 18 mesi, senza immetterli sul mercato;

 

e alle aziende agricole, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le prescrizioni relative all'identificazione e alla registrazione di cui all'articolo 17 si applicano a tutti i cani e gatti tenuti sotto la responsabilità di persone fisiche.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

«cani che svolgono attività lavorative o professionali specifiche»: gli animali che, selezionati per le loro caratteristiche fisiche, istintive e caratteriali, sono addestrati per assistere le persone in un'attività regolamentata o in un compito specifico, come gli animali utilizzati per la caccia, il lavoro, la pastorizia, il salvataggio, l'assistenza o a fini sportivi, o quelli utilizzati dalle autorità di contrasto, nonché gli animali guida, i cani guida o gli animali destinati alla zooterapia che sono stati addestrati in centri o da professionisti specializzati per l'accompagnamento, la guida e l'assistenza di persone con diversità funzionali;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.

«allevamento»: l'attività che consiste nella detenzione di cani o gatti in stabilimenti di allevamento a fini di riproduzione;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.

«pubblicizzazione»: qualsiasi forma di comunicazione che abbia l'effetto diretto o indiretto di promuovere un cane o un gatto al fine di incentivare l'interesse, il coinvolgimento o le vendite, compresa la promozione di una razza o di una caratteristica fisica;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

«detenzione»: qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto o manipolato in uno stabilimento;

4.

«detenzione»: qualsiasi attività durante la quale i cani e i gatti sono tenuti, alloggiati, trattenuti o manipolati in uno stabilimento o sotto la responsabilità di un operatore ;

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

«immissione sul mercato»: la detenzione di cani e gatti ai fini della vendita, della messa in vendita, della distribuzione o di qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale , vale a dire a titolo oneroso o almeno dietro rimborso delle spese sostenute , compresa la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

5.

«immissione sul mercato»: la vendita, la messa in vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità , a titolo oneroso o gratuito , a esclusione delle donazioni occasionali e irregolari da parte delle persone fisiche di un numero limitato di cani o gatti con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online , nonché la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.

«fornitura»: il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;

soppresso

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.

«piattaforme online»: una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato o la fornitura di cani e gatti;

7.

«piattaforme online»: una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato di cani o gatti;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.

«annuncio»: la pubblicazione, su una piattaforma online, di una pubblicità per la fornitura di un cane o di un gatto;

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.

«cane da guardiania»: un cane detenuto o formato principalmente per gestire, spostare o controllare il bestiame in contesti agricoli o pastorali, anche nelle aziende agricole, in aree di pascolo o durante il trasporto;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.

«stabilimenti»: stabilimenti di allevamento, rifugi per animali e negozi di animali da compagnia ;

11.

«stabilimenti»: stabilimenti di allevamento, stabilimenti di vendita, rifugi e case affidatarie ;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12.

«stabilimenti di allevamento»: qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;

12.

«stabilimenti di allevamento»: qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani o gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis.

«azienda agricola»: un'azienda agricola ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091 che non è uno stabilimento di allevamento quale definito nel presente regolamento;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13.

« negozi di animali da compagnia »: qualsiasi locale o struttura in cui cani e gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti come animali da compagnia ;

13.

« stabilimenti di vendita »: qualsiasi locale o struttura in cui cani o gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14.

«rifugi per animali »: locali o strutture, a esclusione delle abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani e gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di fornitura, a titolo oneroso o gratuito ;

14.

«rifugi»: locali o strutture, comprese le abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani o gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di immissione sul mercato ;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis.

«casa affidataria»: un'abitazione in cui sono detenuti cani o gatti per conto di un operatore responsabile di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15.

«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica , a esclusione dei responsabili dei rifugi, che alleva , detiene, commercia o immette sul mercato cani e gatti sotto il suo controllo , anche per un periodo di tempo limitato ;

15.

«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato cani e gatti e che è responsabile di uno stabilimento di allevamento , di uno stabilimento di vendita o di un di rifugio o che è responsabile dei cani o dei gatti ivi detenuti, o che è responsabile di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi , smarriti o confiscati e li colloca in case affidatarie ;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16.

«fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un cane o un gatto, comprese le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi;

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis.

«eutanasia»: l'atto di indurre la morte sotto anestesia e in analgesia prolungata servendosi di medicinali, utilizzando un metodo che provoca una perdita di coscienza rapida e irreversibile e comporta dolore e angoscia minimi per l'animale;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

19.

«mutilazione»: un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

19.

«mutilazione»: un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici e di sterilizzazione o impianto di un trasponditore , che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea di un cane o di un gatto ;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis.

«sterilizzazione»: il processo mediante il quale ai cani o ai gatti è impedita chirurgicamente la riproduzione, compresa la rimozione chirurgica delle gonadi, ossia i testicoli nei cani e nei gatti maschi e le ovaie o le ovaie e l'utero nelle cagne e gatte fattrici;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 ter.

«sterilizzazione non chirurgica»: metodi alternativi alla sterilizzazione chirurgica che preservano l'integrità del corpo del cane o del gatto e non comportano la rimozione o l'alterazione permanente di alcuna parte del suo corpo;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

20.

«sofferenza»: stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza di importanti stimoli positivi;

20.

«sofferenza»: stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza continua di importanti stimoli positivi;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

21.

«alloggiamento»: edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani e gatti;

21.

«alloggiamento»: edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani e gatti , in modo temporaneo o permanente ;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

22.

«canile»: struttura fisica contenente uno o più stabulari individuali per l'alloggiamento di cani;

22.

«canile»: struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di cani;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

23.

«gattile»: struttura fisica contenente uno o più stabulari individuali per l'alloggiamento di gatti;

23.

«gattile»: struttura fisica contenente uno o più stabulari per l'alloggiamento di gatti;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

24.

«addetto alla custodia degli animali»: persona che si occupa dei cani e dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento;

24.

«addetto alla custodia degli animali»: persona che si occupa dei cani e dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento , compresi i volontari, i tirocinanti e i lavoratori a tempo parziale ;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione

Emendamento

26.

«tenere alla catena»: consiste nel legare un animale a un punto di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata;

26.

«tenere alla catena»: consiste nel legare un animale a un punto o a un oggetto di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata o di limitarne i movimenti ;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 27

Testo della Commissione

Emendamento

27.

«contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani e gatti in uno spazio circoscritto;

27.

«contenitore»: qualsiasi gabbia, cassa, box, alloggiamento o struttura amovibile usati per tenere cani o gatti in uno spazio circoscritto;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione

Emendamento

28.

«animale da compagnia»: un cane o un gatto destinato a essere detenuto da una famiglia per piacere personale e per compagnia;

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

29.

«proprietà responsabile»: l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali e fisiche del cane o del gatto e a prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.

29.

«proprietà responsabile»: l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze sanitarie, comportamentali, ambientali e fisiche del cane o del gatto e a ridurre al minimo i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali o per l'ambiente.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti:

Fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti:

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile ;

uno stabilimento di allevamento in cui si producono al massimo due cucciolate per anno civile da immettere sul mercato sono soggetti solo agli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, agli articoli 6 bis, 7 e 8, all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b), c) e d), all'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 5 bis, all'articolo 15 e all'articolo 15 bis, paragrafo 1.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;

soppresso

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

case affidatarie che, in un qualsiasi momento, detengono non più di cinque cani o non più di dieci gatti.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Principi generali in materia di benessere

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:

Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali applicano i principi in materia di benessere seguenti per quanto riguarda i cani o i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;

a)

cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta e adeguata nutrizione e idratazione;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;

b)

cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico adeguato e pulito, sicuro e confortevole, in particolare in termini di spazio, qualità dell'aria, temperatura , luce, protezione dalle condizioni climatiche avverse e facilità di movimento , prevenendo il sovraffollamento ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;

c)

cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione , allevamento o di mutilazioni;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di tempo e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di tempo e intensità nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).

e)

cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di durata e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di durata e intensità , prevenendo lo sviluppo di comportamenti anomali ripetitivi e di altri comportamenti indicativi di condizioni negative di benessere degli animali e tenendo in considerazione le esigenze del singolo cane o gatto nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni generali in materia di benessere di cani e gatti

Obblighi generali in materia di benessere

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi sono responsabili del benessere di cani e gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.

1.   Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali sono responsabili del benessere di cani o gatti detenuti nei loro stabilimenti e sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.

 

Nel caso delle case affidatarie la responsabilità incombe all'operatore per conto del quale sono detenuti i cani o i gatti. Tali operatori forniscono alla famiglia affidataria informazioni adeguate sulle prescrizioni e sugli obblighi in materia di benessere degli animali, come pure sulle esigenze individuali dei cani o dei gatti, nonché garantiscono e verificano che nelle case affidatarie siano rispettati i pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli operatori non sottopongono cani o gatti a crudeltà, abusi o maltrattamenti, né li allevano, addestrano o medicano per partecipare ad attività che comportino crudeltà, abusi o maltrattamenti nei loro confronti o nei confronti di altri cani e gatti, compresi i combattimenti tra cani.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali non abbandonano cani o gatti.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi con effetti nocivi sul benessere di cani e gatti o dei loro discendenti.

soppresso

Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti.

 

Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.

 

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, economici e ambientali.

soppresso

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Obblighi in materia di strategie di riproduzione

 

1.     Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le loro strategie di riproduzione diano priorità alla salute e al benessere dell'animale e riducano al minimo il rischio di produrre cani o gatti con genotipi o fenotipi associati a effetti nocivi sul loro benessere.

 

2.     Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali cani o gatti o della loro progenie.

 

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento fissando le caratteristiche dei genotipi e dei fenotipi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i tratti conformazionali eccessivi di cui al paragrafo 2 dello stesso che sono esclusi dalla riproduzione, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli impatti sociali ed economici. Gli atti delegati relativi ai tratti conformazionali eccessivi sono adottati entro il 1o luglio 2030.

 

4.     Salvo approvazione dell'autorità competente sulla base di una necessità specifica di preservare le razze locali con un pool genetico limitato, nella gestione della riproduzione di cani e gatti è vietata la riproduzione tra genitori e relativa prole, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di notificare l'allevamento o la detenzione di cani e gatti negli stabilimenti

Notifica e registrazione degli stabilimenti

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:

Gli operatori notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo almeno le informazioni seguenti:

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, negozio di animali da compagnia o rifugio ;

c)

il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, stabilimento di vendita, rifugio o casa affidataria ;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

il numero massimo di animali che possono essere detenuti nello stabilimento.

e)

la capacità dello stabilimento espressa come il numero massimo di cani e gatti che possono essere detenuti nello stabilimento.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli operatori notificano all'autorità competente:

 

a)

eventuali cambiamenti in relazione alle informazioni di cui al primo comma;

 

b)

qualsiasi cessazione dell'attività, specificando altresì un termine entro il quale l'attività deve essere chiusa, che non può superare un mese dalla cessazione, e fornendo anche informazioni sul destino degli animali.

 

Fatte salve le informazioni supplementari richieste a norma del presente articolo, gli operatori non sono tenuti a notificare nuovamente le informazioni già trasmesse conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429.

 

L'autorità competente tiene un registro degli stabilimenti e può utilizzare a tal fine il registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento

 

1.     Gli operatori di stabilimenti di allevamento immettono sul mercato cani o gatti solo dopo il riconoscimento del loro stabilimento da parte dell'autorità competente.

 

2.     L'autorità competente effettua ispezioni in loco per verificare che lo stabilimento soddisfi le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli Stati membri possono consentire lo svolgimento di tali ispezioni a distanza, a condizione che i mezzi di comunicazione a distanza utilizzati forniscano prove sufficienti affinché l'autorità competente effettui ispezioni affidabili. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento solo a uno stabilimento di allevamento che soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento.

 

3.     Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti e lo rendono pubblico.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale da compagnia , comprese le informazioni sulla proprietà responsabile .

1.   Gli operatori comunicano all'acquirente di un cane o di un gatto le informazioni scritte necessarie per consentirgli di garantire il benessere dello stesso, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile e sulle esigenze specifiche del cane o del gatto in termini di alimentazione, cura, salute, alloggiamento e comportamento , nonché le informazioni sulla sua salute, compreso lo stato di vaccinazione .

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta , in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:

2.   Quando gli operatori e le persone fisiche o giuridiche pubblicizzano l'immissione sul mercato di cani e gatti tramite piattaforme online, è riportata , in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, almeno l'avvertenza seguente:

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:

2.   Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:

«Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere.».

«Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento delle sue esigenze in termini di salute e benessere. Prendersi cura di un animale richiede risorse finanziarie. Una volta preso sotto la propria custodia, è vietato abbandonare l'animale. ».

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli addetti alla custodia degli animali dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:

1.   Gli addetti alla custodia degli animali , fatta eccezione per i volontari e i tirocinanti sotto supervisione, dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare le opportune misure di attenuazione da adottare in tali casi;

b)

capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare e mettere in atto le opportune misure di attenuazione da adottare in tali casi;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali;

c)

capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali , prevenendo la sofferenza ;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Visite di verifica del benessere degli animali

Visite di consulenza sul benessere

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi :

1.   Gli operatori:

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;

a)

provvedono affinché , entro il... [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] o entro il primo anno dalla data di notifica di un nuovo stabilimento, presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita senza preavviso , almeno una volta all'anno, un veterinario ufficiale, incaricato dall'autorità competente , al fine di individuare e valutare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali, fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare i rischi per il benessere e la salute degli animali e per l'ambiente e, qualora emergano fattori di rischio gravi, presenti una relazione all'autorità competente conformemente al regolamento (UE) 2017/625 ed effettui una visita di follow-up entro i due mesi successivi ;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

registrano le risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e le relative azioni di follow-up e conservano tali dati per almeno sei anni , mettendoli a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta.

b)

conservano i dati attinenti alle risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e alle relative azioni di follow-up e conservano tali dati per almeno cinque anni a partire dal giorno della visita e li mettono a disposizione delle autorità competenti e del veterinario che ha effettuato la visita dietro richiesta.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere degli animali .

2.    Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi per l'identificazione e la valutazione dei fattori di rischio da parte del veterinario durante le visite di consulenza sul benessere , anche in relazione alle azioni di follow-up .

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1, e possono, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale, adeguare le frequenze di alimentazione di cui all'allegato I, punto 1.

1.   Gli operatori garantiscono che cani o gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:

2.   Gli operatori garantiscono che cani o gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

acqua potabile , ad libitum;

a)

acqua fresca e pulita , ad libitum;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti e a garantirne la sazietà, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività e allo stato di salute di cani e gatti ;

b)

mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti e a garantirne la sazietà, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività e allo stato di salute di cani o gatti, con l'obiettivo generale di conseguire e mantenere una buona salute ;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano realizzate e installate in modo da:

3.   Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano tenute pulite e siano realizzate e installate in modo da:

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

garantire parità di accesso a tutti i cani e gatti , riducendo così al minimo la concorrenza tra loro ed evitando comportamenti agonistici, in particolare quando cani e gatti non hanno accesso al mangime ad libitum ;

a)

garantire parità di accesso a tutti i cani e gatti;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Su parere scritto di un veterinario, gli operatori possono adeguare le frequenze di alimentazione e abbeveraggio. Gli operatori tengono un registro del parere per tutta la durata in cui si applica secondo le indicazioni del veterinario.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.

1.    Fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché:

2.   Gli operatori provvedono affinché:

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento o in negozi di animali da compagnia, la circolazione dell'aria, i livelli di polvere , la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani e gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva ;

c)

negli stabilimenti di allevamento e negli stabilimenti di vendita in cui i cani e i gatti sono tenuti all'interno , la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas non siano nocive per cani o gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze , con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, e di aree adibite al riposo pulite ;

d)

cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È vietato tenere cani o gatti all'interno di contenitori.

Gli operatori non devono tenere cani o gatti all'interno di contenitori.

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È vietato detenere o vendere cani o gatti in negozi di animali da compagnia.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto e l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti , a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme .

A titolo di deroga, i contenitori possono essere utilizzati unicamente per il trasporto , l'isolamento a breve termine di singoli cani o gatti e durante la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi, per cuccioli di cane o di gatto con ridotta capacità di termoregolazione o cuccioli di cane o di gatto accompagnati dalle loro madri , a condizione che lo stress sia ridotto al minimo, che si evitino sofferenze e che i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiarsi in una posizione naturale .

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale.

4.   È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico , di esplorare e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Gli operatori degli stabilimenti di allevamento e di vendita utilizzano, ove necessario, sistemi di riscaldamento o raffrescamento per mantenere una buona qualità dell'aria e una temperatura adeguata negli stabulari all'interno dei loro stabilimenti, nonché per rimuovere l'umidità eccessiva.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Gli operatori provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento. Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori forniscono illuminazione artificiale.

7.   Gli operatori provvedono affinché cani o gatti siano esposti alla luce e possano rimanere al buio per periodi sufficienti e ininterrotti al fine di mantenere un normale ritmo circadiano .

 

Ai fini del primo comma, per «luce» si intende la luce naturale, integrata, se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, da luce artificiale.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

soppresso

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Il paragrafo 4 non si applica agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono addestrati per la pastorizia.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.     Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.

soppresso

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché:

2.   Gli operatori e gli addetti alla custodia degli animali provvedono affinché:

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

cani e gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali;

a)

cani o gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali e cani e gatti vulnerabili, come quelli appena nati, malati o feriti e cagne e gatte fattrici in periodo periparto, siano ispezionati più frequentemente ;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo ;

b)

cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;

c)

per i cani e i gatti, nei casi di cui alla lettera b), per i quali la guarigione è irraggiungibile, che provano grave dolore o sofferenza senza possibilità di alleviamento e il cui mantenimento in vita è contrario alle regole del loro benessere, l'eutanasia sia effettuata esclusivamente da un veterinario con il previo consenso dell'operatore;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

siano in atto misure , tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

d)

siano in atto misure per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi , come le vaccinazioni, per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

i materiali di arricchimento non causino rischi di lesioni o di contaminazione biologica o chimica né altri rischi per la salute .

e)

i materiali di arricchimento non causino rischi di contaminazione biologica o chimica.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

all'acquirente di un cane o di un gatto siano fornite, ove disponibili, informazioni pertinenti relative alla salute, comprese informazioni su vaccinazioni, allergie e condizioni di salute, nonché sulla proprietà responsabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

 

La lettera a) non si applica agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono utilizzati per la pastorizia o a fini di addestramento.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     È vietata l'eutanasia di un cane o di un gatto come soluzione per la gestione della popolazione nei rifugi per animali.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

l'assistenza sanitaria per gli animali sia in linea con l'approccio «One Health», ad esempio mediante un uso prudente degli antibiotici per evitare la resistenza antimicrobica.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori provvedono affinché:

Gli operatori responsabili degli stabilimenti di allevamento e i loro addetti alla custodia provvedono affinché:

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

–a)

siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani o gatti conformemente all'allegato I, punto 3;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

cagne e gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, punti 3.1 e 3.2 , se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere;

a)

cagne o gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, punto 3 , se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie diagnosticate, segni clinici di malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le gravidanze di cagne e gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima;

b)

le gravidanze di cagne o gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima conforme all'allegato I, punto 3 ;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;

soppresso

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

le femmine adulte di cani e gatti che non sono più utilizzate per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano abbattute o abbandonate. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.

e)

cani e gatti che non sono più utilizzati per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, siano tenuti o venduti, donati o reinseriti, e non siano abbattuti o abbandonati .

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore conserva la conferma scritta di cui alla lettera d) per un periodo di almeno tre anni dopo il decesso della cagna o gatta fattrice.

soppresso

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, qualora siano in possesso dei risultati di test sanitari di un cane o di un gatto o di relazioni e diagnosi genetiche del padre o della madre dell'animale da compagnia in questione, condividono tali informazioni con l'acquirente dell'animale.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 4.

1.   Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani o gatti conformemente all'allegato I, punto 4.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:

2.   È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione nel caso dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

esami fisici , compresa l'identificazione degli animali ;

a)

esami fisici;

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

marcatura degli animali ai fini dell' identificazione;

b)

identificazione individuale di cani e gatti e lettura delle informazioni di identificazione;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.

3.   Tenere cani e gatti alla catena è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Gli operatori provvedono affinché l'arricchimento sia fornito e accessibile a tutti i cani o gatti, in modo da offrire un ambiente stimolante, consentire comportamenti specifici della specie e ridurre il loro senso di frustrazione.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 3 per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali che sono tenuti in stabilimenti di allevamento o di vendita.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda , l' amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un' indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

1.   Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli o altra amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate su indicazione medica , che può implicare ragioni di profilassi, di diagnosi e/o di trattamento, al solo scopo di preservare o migliorare la salute di cani o gatti o prevenire lesioni . In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     L'indicazione medica alla mutilazione e i dettagli della procedura da effettuare sono documentati da un veterinario. Tale documento è conservato dall'operatore fino a quando il cane o il gatto, insieme a detto documento, non è trasferito a un altro stabilimento o proprietario. L'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto nel momento in cui la mutilazione è stata eseguita dal veterinario conserva una copia del documento per tre anni.

 

A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell'ambito dei programmi di cattura-sterilizzazione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La sterilizzazione maschile e femminile è consentita solo se eseguita da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

2.    Gli operatori garantiscono che la sterilizzazione sia eseguita solo sotto anestesia e in analgesia prolungata da un veterinario .

 

I veterinari possono prendere in considerazione, se del caso, il ricorso alla sterilizzazione non chirurgica.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti:

3.   Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti che causano dolore o sofferenza :

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

usare museruole per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda e i peli.

e)

sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda , le orecchie, la pelle o i peli.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

usare collari a strozzo con punte;

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

usare collari a strozzo senza fermo di sicurezza;

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 3 per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Gare di bellezza, esposizioni e competizioni

 

1.     Nelle gare di bellezza, nelle esposizioni e nelle competizioni per cani e gatti, gli operatori degli stabilimenti di allevamento o di vendita non utilizzano cani o gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche.

 

2.     Gli organizzatori di gare di bellezza, esposizioni e competizioni per cani e gatti escludono da tali eventi cani e gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione , compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

1.   Tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti e tutti i cani e i gatti immessi sul mercato sono identificati individualmente mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario. Qualora ritenga che l'impianto di un microchip possa compromettere in modo significativo la salute del cane o del gatto, il veterinario ne può ritardare temporaneamente l'impianto fino a quando le preoccupazioni in merito alla salute dell'animale non possano essere risolte in modo adeguato. Nel caso in cui un cane o un gatto presenti reazioni avverse significative dopo l'impianto del microchip, il veterinario intraprende tutte le azioni necessarie, compresa la sua rimozione, per garantire la salute di tale animale.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano identificati individualmente entro tre mesi dalla nascita e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Gli operatori di stabilimenti di vendita e rifugi e quelli responsabili di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati che entrano nei loro stabilimenti o sono sotto la loro responsabilità provvedono affinché tali cani e gatti siano identificati individualmente entro 30 giorni dal loro arrivo nello stabilimento e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Le persone fisiche o giuridiche diverse dagli operatori che immettono sul mercato cani o gatti provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente prima della data della loro immissione sul mercato.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     I cani e i gatti identificati individualmente mediante un trasponditore iniettabile contenente un microchip, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione prima del [data di applicazione del presente regolamento], si considerano rispondenti alle prescrizioni di cui al presente paragrafo, a condizione che il microchip sia leggibile.

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies.     A decorrere dal … [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutti i cani detenuti sono identificati individualmente in conformità del paragrafo 1.

 

A decorrere dal … [dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutti i gatti detenuti sono identificati individualmente in conformità del paragrafo 1.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario , o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento , la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi , la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio . Per le persone fisiche che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione , la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.

2.    Entro due giorni lavorativi dalla loro identificazione, conformemente al paragrafo 1, i cani e i gatti sono registrati dal veterinario all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti, la registrazione è effettuata a nome dell'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto. Per le persone fisiche che immettono sul mercato un cane o un gatto, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. In caso di trasferimento di proprietà o di responsabilità, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o il gatto provvede affinché ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19 entro due settimane dalla data del trasferimento di proprietà o di responsabilità, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro competente .

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     In caso di decesso di un cane o di un gatto detenuto in uno stabilimento, l'operatore provvede affinché il decesso sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro responsabile per tale banca dati.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Gli Stati membri possono concedere deroghe ai paragrafi 2 e 2 bis per i cani destinati a essere utilizzati in servizi militari, di polizia e doganali che sono tenuti in stabilimenti.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] prima di fornire un cane o un gatto nell'Unione, il fornitore fornisce all'acquirente dell'animale:

Prima di immettere un cane o un gatto sul mercato, gli operatori o le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato il cane o il gatto forniscono all'acquirente dell'animale:

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente ai paragrafi 1 e 2;

a)

la prova dell'identificazione e della registrazione del cane o del gatto conformemente ai paragrafi 1 e 2 e un link al sistema di cui al paragrafo 6 ;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione degli animali forniti mediante il sistema di cui al paragrafo 7.

Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione dei cani o dei gatti immessi sul mercato mediante il sistema di cui al paragrafo 7.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ai fornitori di cani e gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.

I fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da facilitare gli operatori o le altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato cani o gatti ad adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2 , in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione del cane o del gatto attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il fornitore di cani e gatti è l'unico responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065.

La persona fisica o giuridica che immette sul mercato cani o gatti è l'unica responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

soppresso

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.    A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti forniti , mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:

6.   La Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema online per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti immessi sul mercato , mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente , a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 . Il sistema soddisfa i criteri seguenti:

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6 :

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono :

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)

sulla base del contenuto delle banche dati di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), le informazioni esatte che le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato cani o gatti devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che tali cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi;

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 17 – comma 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

le categorie di dati personali messe a disposizione della persona che effettua la verifica durante la verifica dell'identificazione e della registrazione, che sono limitate a quelle strettamente necessarie per consentire tale verifica;

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b)

gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6:

 

le funzionalità principali del sistema;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) sono adottati entro... [data di applicazione del presente regolamento] e gli atti di esecuzione di cui alla lettera b) sono adottati entro... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

di garantire che i veterinari e gli altri professionisti pertinenti ricevano una formazione sulle migliori pratiche in materia di benessere degli animali, anche per quanto concerne l'individuazione e la segnalazione di violazioni del benessere, comprese le pratiche dolorose di cui all'articolo 15, in linea con i principi «One Health»;

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

di garantire che gli operatori, le persone fisiche o giuridiche responsabili di rifugi, case affidatarie e canili o gattili, gli addetti alla custodia degli animali e i veterinari ricevano una formazione adeguata e regolare, nonché certificati per il completamento dei corsi di formazione di cui alla lettera a);

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater)

di garantire che per i veterinari siano disponibili corsi di «medicina dei rifugi», compresi quelli incentrati sulla salute di gruppo;

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quinquies)

di garantire che gli addestratori e i conduttori di cani destinati a servizi militari, di polizia e doganali ricevano una formazione regolare nei singoli Stati membri e preferibilmente in tutti essi, al fine di migliorare le loro competenze, in particolare per quanto riguarda il condizionamento operante e il rinforzo positivo, i principi della scienza comportamentale e del benessere, nonché la gestione dello stress sia per i cani che per i conduttori;

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

di agevolare la collaborazione tra le autorità competenti, le associazioni veterinarie e gli istituti di istruzione per sviluppare e promuovere programmi di formazione di alta qualità e a lungo termine basati sulla scienza per gli addetti alla custodia degli animali e i professionisti del settore veterinario, rafforzando la cooperazione tra le agenzie pertinenti e le sinergie tra le campagne di informazione.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Campagne nazionali di informazione sulla protezione degli animali randagi e sulla legislazione in materia di protezione degli animali randagi

 

1.     Gli Stati membri sono incoraggiati ad avviare e attuare campagne nazionali di informazione sulla legislazione vigente in materia di protezione e benessere di cani e gatti. Queste campagne devono essere rivolte sia ai proprietari di animali che al pubblico in generale, al fine di sensibilizzare in merito agli obblighi giuridici e alle migliori pratiche nella cura degli animali.

 

2.     Le autorità competenti possono condurre campagne di informazione in collaborazione con organizzazioni per la protezione degli animali, veterinari e altre entità pertinenti. Le informazioni comunicate comprendono:

 

a)

gli obblighi giuridici dei detentori di animali da compagnia;

 

b)

le responsabilità e le azioni delle autorità locali nella gestione dei randagi, nonché le azioni da intraprendere per prevenire l'abbandono;

 

c)

le misure da adottare se una persona trova un animale smarrito o abbandonato, tra cui contattare i servizi veterinari, i rifugi per animali o la polizia locale;

 

d)

una dichiarazione sull'importanza dell'adozione responsabile e della sterilizzazione per ridurre la popolazione di animali randagi.

 

3.     Gli Stati membri possono fornire finanziamenti nazionali o regionali per tali campagne e incoraggiare la partecipazione dei mezzi di comunicazione di massa e degli istituti di insegnamento al fine di diffondere ulteriormente le informazioni.

 

4.     La Commissione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 ter

 

Misure per prevenire l'abbandono e promuovere la sterilizzazione di cani e gatti

 

1.     Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure concrete per prevenire l'abbandono di cani e gatti, anche attraverso l'educazione del pubblico, la sensibilizzazione in merito alla proprietà responsabile e l'effettiva applicazione della legislazione vigente.

 

2.     Per ridurre il numero di randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a individuare e utilizzare fonti di finanziamento nazionali e private per:

 

a)

campagne di sterilizzazione gratuite o sovvenzionate per cani e gatti randagi e per animali da compagnia appartenenti a persone a basso reddito o a organizzazioni per la protezione degli animali;

 

b)

programmi per la registrazione e l'identificazione degli animali da compagnia, anche mediante microchip, per facilitare l'adozione e la restituzione degli animali smarriti ai loro proprietari e prevenire l'abbandono;

 

c)

azioni di sensibilizzazione ed educazione della popolazione sulla responsabilità di detenere un animale da compagnia e sugli effetti negativi dell'abbandono sul benessere degli animali e sulle comunità.

 

3.     Gli Stati membri possono collaborare con organizzazioni non governative, cliniche veterinarie e autorità locali per attuare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e per facilitare l'accesso della popolazione ai programmi di sterilizzazione e identificazione.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip .

1.   Le autorità competenti istituiscono e mantengono banche dati per i cani e i gatti identificati e registrati conformemente all'articolo 17 e all'articolo 21, paragrafo 4 .

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri , in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano conformi alle prescrizioni stabilite dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettera b), per garantirne l'interoperabilità , in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione istituisce e mantiene una banca dati indicizzata contenente i numeri di identificazione dei microchip di cani e gatti e le banche dati nazionali in cui sono memorizzati i dati di identificazione, senza accedere ai dati personali. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale banca dati indicizzata a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri cooperano per istituire e mantenere una banca dati accessibile al pubblico degli stabilimenti di rifugio per animali in tutta l'Unione, garantendo la trasparenza e la responsabilità nel rispetto della normativa sul benessere degli animali.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'interoperabilità tra gli Stati membri;

b)

l'interoperabilità tra le banche dati degli Stati membri e la banca dati indicizzata ;

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

l'interconnessione tra le banche dati degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e qualsiasi altra banca dati pertinente, compreso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Campagne nazionali di informazione sulla protezione degli animali randagi e la legislazione in materia

 

1.     Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad avviare e attuare campagne nazionali di informazione sulla legislazione vigente in materia di protezione e benessere di cani e gatti. Tali campagne dovrebbero essere rivolte sia ai proprietari di animali che al pubblico in generale, al fine di sensibilizzare in merito agli obblighi di legge e alle buone pratiche in materia di cura degli animali.

 

2.     Le campagne di informazione possono essere condotte dalle autorità competenti in collaborazione con le organizzazioni per la protezione degli animali, i veterinari e altri soggetti pertinenti. Le informazioni fornite devono comprendere:

 

a)

gli obblighi di legge dei proprietari di animali da compagnia;

 

b)

le responsabilità e le azioni delle autorità locali nella gestione degli animali randagi e le azioni per prevenire l'abbandono;

 

c)

le misure raccomandate se una persona trova un animale smarrito o abbandonato, tra cui contattare i servizi veterinari, i rifugi per animali o la polizia locale;

 

d)

l'importanza dell'adozione responsabile e della sterilizzazione per ridurre la popolazione di animali randagi.

 

3.     Gli Stati membri possono fornire finanziamenti nazionali o regionali per queste campagne e possono incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa e gli istituti di istruzione a partecipare per una migliore diffusione delle informazioni.

 

4.     La Commissione europea incoraggia la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 ter

 

Misure per prevenire l'abbandono e promuovere la sterilizzazione di cani e gatti

 

1.     Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad adottare misure concrete per prevenire l'abbandono di cani e gatti, anche educando il pubblico, responsabilizzando i proprietari e applicando efficacemente la legislazione esistente.

 

2.     Per ridurre il numero di animali randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a individuare e utilizzare fonti di finanziamento nazionali e private per:

 

a)

campagne di sterilizzazione gratuite o sovvenzionate per i cani e i gatti randagi e gli animali da compagnia di persone a basso reddito o di organizzazioni per la protezione degli animali;

 

b)

programmi per la registrazione e l'identificazione degli animali da compagnia, anche mediante microchip, per facilitare l'adozione e la restituzione degli animali smarriti ai proprietari e per prevenire l'abbandono;

 

c)

azioni di sensibilizzazione ed educazione del pubblico in merito alla responsabilità di possedere un animale da compagnia e agli effetti negativi dell'abbandono sul benessere degli animali e sulla comunità.

 

3.     Gli Stati membri possono collaborare con le organizzazioni non governative, le cliniche veterinarie e le autorità locali per attuare tali misure e facilitare l'accesso del pubblico ai programmi di sterilizzazione e identificazione.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 quater

 

Protezione dei dati

 

1.     Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 7, dell'articolo 7 bis e dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

La Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento.

 

È fatto divieto a qualsiasi persona che abbia accesso ai dati personali di cui al primo e al secondo comma di divulgare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni o per altra via contestualmente all'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto.

 

I dati personali raccolti a norma del primo e del secondo comma non sono utilizzati per fini diversi dal controllo ufficiale della conformità alle prescrizioni in materia di benessere e tracciabilità di cui al presente regolamento e dall'individuazione di pratiche fraudolente in vista dell'adozione di misure di controllo.

 

2.     Tali dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conservati per i periodi seguenti:

 

a)

nel caso degli articoli 7 e 7 bis, dieci anni dopo la data di cessazione dell'attività dello stabilimento;

 

b)

nel caso dell'articolo 19, paragrafo 1, venti anni dopo la prima registrazione del cane o del gatto nella banca dati di cui a tale articolo o cinque anni dopo la registrazione del decesso del cane o del gatto in tale banca dati;

 

c)

nel caso dell'articolo 21, paragrafo 4 bis, secondo comma, cinque anni dalla data di notifica preventiva.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono stati detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti :

1.   Cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato solo se sono state soddisfatte le condizioni indicate di seguito :

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il capo II del presente regolamento;

a)

sono stati allevati e detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i)

il capo II del presente regolamento;

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le condizioni riconosciute dall'Unione come equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento; o

ii)

le condizioni riconosciute dall'Unione in conformità dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 come equivalenti a quelle stabilite dal capo II del presente regolamento; o

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.

iii)

se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato o forniti purché provengano da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.

b)

provengono da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     A decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + cinque anni] il certificato ufficiale che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 e conferma che i cani e i gatti provengono da uno stabilimento incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2 .

2 .   Il certificato ufficiale di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625, che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi per essere immessi sul mercato dell'Unione, contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 del presente articolo .

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692 (11), i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip di cui all'articolo  17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità .

3 .   Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692 (11), i cani e i gatti che entrano nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione sono identificati prima del loro ingresso da un veterinario mediante un microchip conformemente all'allegato II . L'importatore garantisce la registrazione di cani e gatti da parte di un veterinario in una banca dati nazionale di cui all'articolo 19 entro due giorni lavorativi dal loro ingresso nell'Unione. Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati.

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro 48 ore dall'arrivo .

Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, essi sono registrati nella banca dati dello Stato membro di ingresso da un veterinario alla frontiera dell'Unione. La registrazione è effettuata a nome del proprietario o della persona responsabile dell'animale e registra lo stabilimento di origine elencato in conformità del paragrafo 2 . Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari purché dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati .

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     L'ingresso di cani e gatti nell'Unione nell'ambito di un movimento a carattere non commerciale, quale definito all'articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429, è notificato preventivamente dai loro proprietari in una banca dati online dell'Unione per animali da compagnia in viaggio almeno cinque giorni lavorativi prima dell'attraversamento della frontiera dell'Unione, ad eccezione dei casi seguenti:

 

a)

cani o gatti che entrano nell'Unione direttamente dai paesi terzi elencati conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013;

 

b)

cani o gatti registrati nella banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il proprietario notifica preventivamente l'identità del cane o del gatto e, se del caso, l'identità della persona autorizzata che viaggia con tale animale, il suo numero di identificazione del microchip, la sua destinazione principale nell'Unione e, se del caso, la data e il luogo previsti di uscita dall'Unione. Se il cane o il gatto soggiorna nell'Unione per più di quattro mesi, il proprietario provvede alla sua registrazione nella banca dati dello Stato membro di residenza entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del quarto mese.

 

La Commissione istituisce e mantiene la banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio di cui al secondo comma e può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di questa banca dati a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'accesso a tale banca dati è limitato alle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione di condizioni equivalenti a norma del paragrafo 1, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

soppresso

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell' EFSA , e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare , e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda:

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le frequenze di alimentazione e il processo di svezzamento;

a)

le prescrizioni in materia di abbeveraggio e alimentazione e il processo di svezzamento;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

i parametri di illuminazione;

c)

le prescrizioni in materia di illuminazione;

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

l'età minima di cagne e gatte fattrici per l'inizio della riproduzione;

h)

l'età minima e massima di cagne e gatte fattrici per la riproduzione;

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)

le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per contrassegnare cani e gatti;

j)

le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per identificare individualmente cani e gatti;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4 , all'articolo 10 , paragrafo 2 , e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ter , all'articolo 6 bis , paragrafo 3 , e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4 , all'articolo 10 , paragrafo 2 , e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ter , all'articolo 6 bis , paragrafo 3 , e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 , dell'articolo 10 , paragrafo 2 , e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 ter , dell'articolo 6 bis , paragrafo 3 , e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento , purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

1.   Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti e la relativa tracciabilità , purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali:

soppresso

a)

condizioni di alloggiamento;

 

b)

mutilazioni;

 

c)

arricchimento;

 

d)

programmi di selezione e riproduzione, compresa l'età minima e massima per la riproduzione.

 

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali prima della loro adozione. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

 

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Le misure di cui al paragrafo 2 sono consentite solo a condizione che siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.

soppresso

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.

4.   Gli Stati membri che dispongono di norme nazionali più rigorose di cui al paragrafo 1 non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.

1.   Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione. La relazione di monitoraggio valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza, l'impatto socioeconomico e il valore aggiunto dell'UE del presente regolamento nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione valuta in particolare:

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)

la misura in cui il presente regolamento abbia contribuito a garantire un elevato livello di benessere di cani e gatti, a migliorare la tracciabilità, a ridurre il commercio illegale e ad affrontare i problemi associati alle pratiche di allevamento disumane, comprese le cosiddette «fabbriche di cuccioli» di cane e gatto;

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b)

se l'ambito di applicazione del presente regolamento continui a essere idoneo allo scopo, tenendo conto delle evoluzioni del mercato, del progresso scientifico e tecnologico e delle considerazioni relative al benessere degli animali; e se le attuali eccezioni continuino a essere adeguate e sufficienti alla luce di tali evoluzioni;

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c)

se siano stati compiuti progressi scientifici e tecnologici, compreso lo sviluppo di nuovi mezzi di identificazione, tenendo conto della loro affidabilità tecnica, efficacia in termini di costi e invasività per l'animale;

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d)

l'impatto del presente regolamento sugli allevatori, sui rifugi, sulle case affidatarie e su altri operatori, compresi gli oneri amministrativi e i costi di conformità;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e)

il livello di applicazione e di conformità raggiunto dagli Stati membri e l'efficacia della cooperazione tra le autorità competenti, compresi i meccanismi di scambio dei dati e di tracciabilità;

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f)

la fattibilità, i costi e i benefici dell'introduzione di un passaporto digitale per cani e gatti che potrebbe contenere informazioni sull'identificazione, sullo stato vaccinale e sull'anamnesi dell'animale;

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g)

la fattibilità, l'impatto e la proporzionalità dell'ipotesi di estendere l'identificazione e la registrazione obbligatorie a tutti i cani e i gatti, compresi quelli detenuti da proprietari privati.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il … [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta la possibilità di registrare i cani e i gatti, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, al loro ingresso nell'Unione e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Entro il [ 15 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2.   Entro il [ 12 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Entro il... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione:

 

a)

effettua una valutazione e un riesame del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti;

 

b)

effettua una valutazione della situazione degli animali randagi;

 

c)

stabilisce un elenco delle specie animali di cui è autorizzata la detenzione e l'immissione sul mercato, qualora una valutazione d'impatto preliminare ne abbia dimostrato il valore aggiunto e la fattibilità;

 

d)

valuta la potenziale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri animali modificando il presente regolamento;

 

e)

valuta la possibilità di utilizzare mezzi di identificazione alternativi meno invasivi dell'impianto di un trasponditore; nonché

 

f)

presenta una relazione sulle principali risultanze dei punti da a) a e) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento , nonché nei casi di violazione derivanti dall'abbandono di animali da compagnia, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché il livello delle sanzioni pecuniarie imposte per violazioni del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commesse anche mediante la frode o l'inganno, rispecchi, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore e sia abbastanza elevato da avere un effetto deterrente. Nei casi in cui le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento siano gravi e ripetute, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni comprendano il divieto di lavorare con gli animali e di possedere tali animali.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Considerando gli oneri amministrativi che gravano sui rifugi per animali e sulle organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni di cani e gatti randagi, che si sommano ai vincoli economici esistenti, gli Stati membri possono valutare la possibilità di razionalizzare le risorse recuperate dalle violazioni del presente regolamento per sostenere e coprire i costi amministrativi e operativi di tali rifugi per animali e organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni di cani e gatti randagi.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], tranne:

 

i)

l'articolo 13, che si applica a partire da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

 

ii)

l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 1, che si applicano a partire da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

 

iii)

l'articolo 12, l'articolo 17, paragrafi 4 e 6, l'articolo 19, paragrafi 2 e 2 bis, e l'articolo 21, paragrafi da 1 a 4 bis, che si applicano a partire da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

 

iv)

l'articolo 7 bis, che si applica a partire da sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; nonché

 

v)

l'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, che, per i cani, si applicano a partire da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per i gatti, si applicano a partire da sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Alimentazione

1.

Alimentazione e abbeveraggio

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.1.

L'operatore adotta le frequenze di alimentazione seguenti:

1.1.

Cani e gatti sono nutriti almeno due volte al giorno. I cuccioli di cane e gatto sono nutriti con maggiore frequenza.

 

Tali prescrizioni non si applicano agli stabilimenti di allevamento in cui sono tenuti cani da guardiania durante i periodi in cui tali cani sono utilizzati per la pastorizia.

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

cani e gatti adulti sono nutriti due volte al giorno;

soppresso

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

i cuccioli di cane di meno di otto settimane sono nutriti almeno cinque volte al giorno;

soppresso

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

i cuccioli di gatto di meno di 12 settimane sono nutriti almeno quattro volte al giorno.

soppresso

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.2.

Nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro della madre.

1.2.

Almeno nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro e successivamente con il latte della madre o di una cagna o gatta fattrice in allattamento. Se ciò non è possibile, perché la cagna o la gatta fattrice è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole o di nutrirla a sufficienza, i cuccioli di cane e gatto sono nutriti con un sostituto del latte adatto a tali cuccioli, con la frequenza indicata dal produttore del sostituto o da un veterinario.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.3

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.

Se la cagna o la gatta fattrice è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole, l'operatore fornisce il latte di altre cagne o gatte fattrici presenti nello stesso allevamento e un'integrazione di latte artificiale adatto ai cuccioli di cane e gatto, secondo la frequenza di somministrazione indicata dal produttore del latte artificiale o da un veterinario, fino al completo svezzamento.

soppresso

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.4

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.

L'operatore si assicura che tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati ricevano una quantità di latte sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.

1.4.

Tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati sono nutriti con una quantità di latte , di sostituto del latte o di una combinazione degli stessi sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

tra 10°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti cani adulti;

soppresso

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

tra 15°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti adulti;

soppresso

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Allegato I –punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1

Testo della Commissione

Emendamento

2.2.1.

Se del caso, è fornita illuminazione artificiale per un lasso di tempo almeno equivalente al periodo di luce naturale normalmente disponibile tra le ore 9 e le ore 17 .

2.2.1.

Cani e gatti sono esposti alla luce per almeno sette ore al giorno .

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.2.2.

La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo.

2.2.2.

La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo con una frequenza di almeno 80 hertz .

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3

Testo della Commissione

Emendamento

2.2.3.

L'illuminamento deve essere di almeno 50 lux all'altezza della testa dell'animale.

soppresso

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4

Testo della Commissione

Emendamento

2.2.4.

Gli animali devono avere la possibilità di restare al buio per almeno otto ore al giorno.

2.2.4.

I cani e i gatti devono avere la possibilità di restare senza luce artificiale per almeno otto ore al giorno.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.2 bis.

I cani hanno accesso a un'area all'esterno o sono portati a passeggio quotidianamente per un minimo di un'ora complessiva al giorno, per permettere loro di fare esercizio fisico, esplorare e socializzare.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – punto 2.3.3

Testo della Commissione

Emendamento

2.3.3.

Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi.

2.3.3.

Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi.

 

Gli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti in materia di spazio minimo disponibile di cui al punto 2.3.1 per i cani da caccia abituati a vivere in branco.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione

Emendamento

3.2.

Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età .

3.2.

Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo a partire dal loro secondo estro .

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – punto 3.3

Testo della Commissione

Emendamento

3.3.

Gli operatori consentono fino a un massimo di tre cucciolate per cagna o gatta fattrice nell'arco di due anni.

3.3.

Una cagna o gatta fattrice non deve partorire più di tre cucciolate nell'arco di due anni.

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – punto 3.4

Testo della Commissione

Emendamento

3.4.

Dopo tre cucciolate consecutive nell'arco di due anni, gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice un periodo di recupero prevenendo nuove gravidanze per un periodo di almeno un anno.

3.4.

Per le cagne e le gatte fattrici che hanno partorito tre cucciolate, compresi i nati morti, nell'arco di due anni, occorre prevedere un periodo di recupero di almeno un anno.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – punto 3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3.4 bis.

Qualsiasi cagna o gatta fattrice che abbia subito due tagli cesarei non deve più essere utilizzata per la riproduzione.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – punto 3.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3.4 ter.

Prima di essere utilizzate per la riproduzione, le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni devono essere sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che, al momento di tale esame, non vi sono controindicazioni alla gravidanza. L'operatore deve conservare la conferma scritta per un periodo di almeno tre anni.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 4 – punto 4.1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

gli spazi in cui sono tenuti i cani e i gatti siano dotati di strutture di arricchimento e di elementi accessibili a tutti gli animali, in modo da offrire un ambiente stimolante e ridurre il loro senso di frustrazione;

c)

gli spazi in cui sono tenuti i cani e i gatti siano dotati di strutture di arricchimento e di elementi accessibili a tutti gli animali, in modo da offrire un ambiente stimolante e , se possibile, strutture per arrampicarsi e nascondersi, e ridurre il loro senso di frustrazione;

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I trasponditori utilizzati per contrassegnare cani e gatti ai sensi dell'articolo 16 soddisfano i requisiti seguenti:

I trasponditori utilizzati per identificare individualmente cani e gatti ai sensi degli articoli 17 e 21 soddisfano i requisiti seguenti:

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Numero annuo di cani e gatti dotati di microchip ai sensi dell'articolo 17.

1.

Numero annuo di cani e gatti registrati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 21, paragrafo 4 .

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

Numero annuo di stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 7.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 .

2.

Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 bis .

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

Numero annuo di stabilimenti di allevamento e di vendita il cui riconoscimento è stato sospeso o revocato.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0104/2025).

(4)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(4)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6280/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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