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Document 52025AP0116

P10_TA(2025)0116 — Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 giugno 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

GU C, C/2025/6271, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6271/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6271/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6271

19.12.2025

P10_TA(2025)0116

Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 giugno 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

(C/2025/6271)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

I minori sono sempre più attivi online già dalla giovane età e i dati disponibili indicano che i ragazzi e le ragazze sembrano essere esposti a vulnerabilità di tipo differente. Mentre le ragazze sono sproporzionatamente vulnerabili alla violenza online, in particolare alle molestie online, all'estorsione sessuale, ai danni di natura sessuale e allo sfruttamento, i ragazzi hanno maggiori probabilità di subire coercizione sessuale di carattere finanziario e sono meno esposti ai rischi online rispetto alle ragazze. Gli studi dimostrano che una donna su dieci ha subito violenza di genere online a partire dall'età di 15 anni e il 58 % delle ragazze riferisce di aver subito molestie online. I minori LGBTIQ+ sono esposti a rischi ancora più elevati. La distribuzione non consensuale di immagini e il commercio di materiale pedopornografico rafforzano ulteriormente le disuguaglianze e gli stereotipi di genere dannosi. Almeno due terzi delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale di minori sono ragazze. Pertanto, anziché utilizzare indiscriminatamente gli stessi provvedimenti nei confronti di tutti i minori, occorrerebbe sviluppare interventi mirati e sensibili alla dimensione di genere allo scopo di prevenire e combattere gli abusi sessuali perpetrati sui minori online, garantendo che le piattaforme digitali introducano solide misure di tutela in linea con i diritti fondamentali e la recente legislazione in materia di violenza contro le donne, compresa la violenza online.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali , ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti «manuali per pedofili ».

(10)

Il materiale pedopornografico , a prescindere dal metodo di creazione utilizzato, incluso il ricorso all'intelligenza artificiale, comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini delle loro parti intime , ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti «manuali di istruzioni » destinati a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come produrre, distribuire o acquisire materiale pedopornografico e su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori .

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini «deepfake» che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a «riproduzioni o rappresentazioni» dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

(11)

Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni , con lo sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali , si prevede una crescita esponenziale del numero di immagini , pseudo-fotografie e video cosiddetti «deepfake» generati dall'intelligenza artificiale o creati mediante qualsiasi altro mezzo informatico che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito alle rappresentazioni generate «mediante qualsiasi mezzo» e di un riferimento a «riproduzioni o rappresentazioni» «a prescindere dal metodo di creazione o manipolazione utilizzato» dovrebbero far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i cosiddetti «manuali per pedofili» . Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali . La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

(12)

Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda le istruzioni su come commettere abuso sessuale di minori, a prescindere dalla forma in cui tali istruzioni vengono fornite . Tali istruzioni, anche sotto forma di manuali , forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti o offrono orientamenti su come produrre, distribuire o acquisire materiale pedopornografico . Anche i modelli o i suggerimenti digitali che consentono la creazione di materiale pedopornografico generato dall'IA dovrebbero essere considerati istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori e rientrano pertanto nella definizione di materiale pedopornografico. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di istruzioni . La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

L'assenza di consenso rientra tra gli elementi costitutivi di alcuni dei reati di cui alla presente direttiva. Pertanto, l'introduzione di una definizione di consenso è ritenuta indispensabile per garantire la corretta attuazione della presente direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il termine «autore del reato» si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.

(14)

Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe garantire che i reati commessi con l'ausilio della tecnologia siano soggetti alle stesse pene previste per gli altri reati, in quanto la gravità e il trauma che ne derivano sono equivalenti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di materiale pedopornografico e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. Più in generale è opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016.

(15)

È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di materiale pedopornografico e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. Più in generale è opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016. Inoltre, al fine di promuovere l'attuazione efficiente della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero armonizzare e modernizzare il linguaggio utilizzato nel loro diritto nazionale per allinearlo a quello utilizzato nella presente direttiva. Una prima misura fondamentale è costituita dalla sostituzione del termine «pornografia minorile» con «materiale pedopornografico».

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Al fine di conseguire una maggiore protezione dei minori online e rafforzare le misure preventive, dovrebbe essere considerata reato anche l'esposizione intenzionale di minori a contenuti pornografici per scopi sessuali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione «allorché non giustificate» consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico. Inoltre l'espressione «allorché non giustificate» non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze..

(20)

Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione «allorché non giustificate» consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; Inoltre l'espressione «allorché non giustificate» non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze. Consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni , come le linee telefoniche dirette, che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un quadro giuridico perché tali organizzazioni possano svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato «non giustificato». Tale quadro giuridico risulta necessario in quanto aumenta la certezza del diritto, massimizza le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difende i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o «sextortion» (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti.

(22)

L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri , sia nel mondo reale che in quello virtuale . A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale . Per «estorsione sessuale nei confronti di minori» si intende l'atto di minacciare di distribuire materiale intimo che ritrae una vittima minorenne al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altre forme di guadagno, dietro la minaccia di condividere tale materiale senza il consenso della persona ritratta ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti o scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione «a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione» dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.

(23)

Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, urge contrastare in modo più efficace l'adescamento di minori ed effettuare valutazioni periodiche del quadro giuridico: la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti, scambi o incontri che hanno luogo nel mondo reale o virtuale, incluso nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione «a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione» dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

I sistemi di intelligenza artificiale vengono adoperati a fini di abuso sessuale di minori in diversi modi, ad esempio impiegando immagini di minori reali per creare materiale pedopornografico o inserendo le voci di minori reali in tale materiale. Ciò comporta la vittimizzazione di minori reali, tra i quali possono anche trovarsi sopravvissuti a precedenti abusi sessuali su minori. L'uso della tecnologia permette inoltre agli autori dei reati di dissimulare la propria identità e di commettere più efficacemente adescamento e abuso di minori online, ad esempio ricorrendo a tecniche di automatizzazione dell'adescamento. Nell'ottica di contrastare tali fenomeni, l'acquisizione o il possesso, la distribuzione, la diffusione o la trasmissione, la creazione o l'adattamento di tali strumenti progettati o adeguati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico dovrebbero essere considerati reato.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati «coetanei» malgrado una notevole differenza di età).

(24)

La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che i coetanei siano tutelati dall'azione penale in caso di atti sessuali consensuali e non di sfruttamento, purché non vi siano elementi di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra i coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati «coetanei» malgrado una notevole differenza di età). Le disposizioni relative all'età del consenso non dovrebbero essere in nessun modo interpretate come limitazioni alla configurazione come reato dell'abuso sessuale su minori e dello sfruttamento di minori che hanno raggiunto l'età del consenso, poiché nessun minore può acconsentire a un abuso sessuale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti . L'età della vittima, i trattamenti volti a modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona (le cosiddette «terapie di conversione») e il fatto che il reato sia stato perpetrato sulla base di uno o più dei motivi tutelati dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere presi in considerazione in quanto circostanze aggravanti. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersi di tali circostanze aggravanti all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.

(26)

L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe, medicinali e alcool o qualsiasi sostanza capace di alterare il libero arbitrio . Le persone in stato di incapacità non possono fornire il proprio consenso informato e volontario, il che rende qualsiasi atto sessuale in tali circostanze intrinsecamente non consensuale.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo .

(31)

Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A causa delle vulnerabilità specifiche e dei limiti di sviluppo dei minori, questi ultimi potrebbero non comprendere appieno di aver subito un abuso, soprattutto se l'abuso è stato commesso da un adulto in cui ripongono fiducia. È possibile che le persone sopravvissute a un abuso debbano raggiungere l'età adulta prima di sviluppare la maturità emotiva necessaria per riconoscere l'abuso per quello che è stato e comprenderne gli effetti a lungo termine. Il trauma può indurre le vittime a reprimere o bloccare per anni i ricordi come meccanismo di protezione. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano aboliti .

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto «in buona fede» dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica e attraverso le piattaforme di comunicazione maggiormente utilizzate dai più giovani . Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto «in buona fede» dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)

Tutti i professionisti, siano essi membri del personale permanente o a contratto, e i volontari a stretto contatto con minori dovrebbero seguire una formazione obbligatoria che consenta loro di riconoscere gli abusi e le misure da adottare per garantire la sicurezza di un minore. Tale formazione dovrebbe essere incentrata su ciò che costituisce abuso sessuale su minori online e offline e aiutare a riconoscere gli indicatori di abuso, quali lesioni fisiche, disagio emotivo e cambiamenti comportamentali, e ad individuare le procedure di segnalazione disponibili.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 ter)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i meccanismi di segnalazione nuovi ed esistenti, anche quelli che sfruttano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, siano facilmente accessibili, sicuri, adeguati ai minori, riservati e gratuiti. La segnalazione da parte di terzi dovrebbe essere offerta come opzione alle vittime al fine di facilitarne l'accesso alla giustizia, in particolare qualora temano ripercussioni nel caso denunciassero il reato di persona o incontrino altri ostacoli nel contattare direttamente le autorità competenti. Dovrebbero essere messi a disposizione risorse e personale adeguati per garantire un sostegno e un'assistenza appropriati e nelle strutture interagenzie specializzate dovrebbero essere integrati meccanismi di segnalazione al fine di combattere gli abusi sessuali sui minori.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto «turismo sessuale». Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale . È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo.

(35)

È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto «turismo sessuale». Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi o nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori e partecipano a reati descritti nella presente direttiva . Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi o nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere lo sfruttamento sessuale di minori all'estero . È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi o nel turismo.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello «Barnahus», che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

(36)

È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello «Barnahus», che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi orientati alla vittima e istituiscano sistemi di protezione dei minori adeguati all'età e multidisciplinari per fornire un'assistenza e un sostegno giuridico efficaci alle vittime minorenni , anche senza imporre loro di attuare il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni o i testimoni minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato. Dovrebbe essere data priorità al diritto del minore di essere ascoltato e di partecipare in modo significativo, garantendo che le sue opinioni siano ascoltate e rispettate durante l'intero processo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

È fondamentale che gli Stati membri istituiscano strutture multidisciplinari che consentano di integrare le competenze delle autorità di contrasto, delle agenzie per la protezione dei minori, degli operatori sanitari, degli educatori e degli specialisti della salute mentale. Tali strutture dovrebbero essere concepite far fronte alle complessità dello sfruttamento online e prevedere risposte rapide e coordinate per identificare, sottoporre a indagini e perseguire gli autori dei reati, salvaguardando al contempo il benessere delle vittime. Tali strutture, che dovrebbero basarsi sul modello Barnahus, dovrebbero essere sostenute da una formazione, da un'istruzione e da uno sviluppo professionale approfonditi del personale e dovrebbero facilitare la creazione di centri di sostegno fisici. Dovrebbero consentire alle vittime di ricevere cure e partecipare ai procedimenti penali nello stesso luogo senza il rischio di subire ulteriori traumi. Tali strutture rappresentano l'approccio più efficace per sostenere i minori vittime di abuso in virtù della loro natura olistica, incentrata sul minore e multidisciplinare. La promozione delle norme del modello Barnahus è fondamentale per garantire il benessere e i diritti delle vittime minorenni. Al fine di assicurare una migliore segnalazione dei reati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a diversificare i meccanismi a disposizione, tenendo in considerazione la varietà e l'evoluzione delle manifestazioni dei reati e i bisogni e le vulnerabilità specifiche del minore.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni e ai sopravvissuti, a prescindere dal fatto che abbiano presentato una denuncia formale o meno . Per «sopravvissuto» si intende una persona che ha subito violenze sessuali quando era un minore, a prescindere dal suo status giuridico e dal suo riconoscimento come vittima di un reato da parte di un sistema giuridico. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.

(39)

La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato e di qualsiasi organizzazione responsabile di abusi e sfruttamento sessuale nei confronti di minori . La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. Il diritto delle vittime al risarcimento non dovrebbe essere soggetto a un termine di prescrizione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori (di seguito denominato «Centro dell'UE») istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] (16) dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

(40)

Il Centro dell'UE per la protezione dei minori (di seguito denominato «Centro dell'UE») istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] (16) dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. La definizione di tali norme e l'istituzione del Centro dell'UE senza indebito ritardo sono di fondamentale importanza per razionalizzare e intensificare i molteplici sforzi volti a prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori in tutta l'Unione. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione. Poiché il Centro dell'UE è istituito dal regolamento [../../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori], tutte le disposizioni della presente direttiva che vi fanno riferimento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di «marchi di qualità» o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo. Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (17).

(42)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi o nel turismo. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di «marchi di qualità» o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi o nel turismo. Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi o nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (17).

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori e ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori , ai volontari, ai prestatori di assistenza , agli insegnanti, agli educatori, a coloro che operano nel settore della protezione dei minori, dei servizi sociali e dell'affidamento, ai formatori, agli allenatori, agli operatori del diritto, ai giudici dei tribunali per la famiglia, ai funzionari di polizia in prima linea, agli operatori sanitari, ai capi di comunità religiose e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione , compresa l'educazione sessuale . Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare e i minori particolarmente vulnerabili, tra cui i minori con disabilità mentali, intellettuali, sensoriali o fisiche, i minori in contesti migratori, accompagnati o meno, o i minori che non si conformano alle norme convenzionali relative all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere o alle caratteristiche sessuali . Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette. I minori dovrebbero poter ottenere informazioni e consulenza in merito ai reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter attraverso tali canali.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis)

Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le autorità di contrasto indaghino senza indebito ritardo sui tentativi di adescamento di minori per scopi sessuali e che i minori vittime di tali tentativi siano effettivamente indirizzati ai servizi di sostegno pertinenti affinché ricevano assistenza e protezione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)

In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare tali organizzazioni a svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato «non giustificato». Tali autorizzazioni sono incoraggiate in quanto aumentano la certezza del diritto, massimizzano le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difendono i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.

soppresso

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi, comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (19).

(50)

Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali e volontarie che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi, comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (19).

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, in ECRIS, ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

(52)

Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali ( ECRIS ) , ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali , anche qualora tali reati siano commessi a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione . Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

«consenso»: qualsiasi indicazione di accordo rispetto a un'attività sessuale data volontariamente e chiaramente, in modo informato e inequivocabile, da un minore di età superiore all'età del consenso sessuale, come risultato della sua libera volontà, valutata nel contesto delle circostanze esistenti;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

a)

il materiale che ritrae un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

b)

qualsiasi rappresentazione , con qualsiasi mezzo, delle parti intime di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;

c)

il materiale che ritrae una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali delle parti intime di una persona che sembra un minore;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

immagini, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

d)

tutte le immagini , pseudo-fotografie , riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o delle parti intime di un minore, per scopi prevalentemente sessuali , a prescindere dal metodo di creazione o manipolazione utilizzato, anche mediante l'impiego dell'intelligenza artificiale, di tecnologie deepfake o di ambienti di realtà aumentata, estesa o virtuale ;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori ;

e)

qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter, comprese le istruzioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale ;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

«sfruttamento di un minore a fini di prostituzione»: l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;

(4)

«sfruttamento sessuale di un minore a fini di prostituzione»: l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri guadagni, profitti, benefici, vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa , i guadagni, i profitti, i benefici o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

«spettacolo di abuso sessuale su minore»: l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:

(5)

«spettacolo di abuso sessuale su minore»: l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico di una o più persone , anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

a)

un minore in atti o atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

b)

parti intime di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

«coetanei»: persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico o maturità.

(8)

«coetanei»: persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico e maturità.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Reati di abuso sessuale

Reati di abuso sessuale sui minori

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a 8.

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 8.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore , che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale , ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

(2)   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali , compresa l'esposizione del minore a contenuti pornografici , è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)     La diffusione di contenuti pornografici online senza predisporre strumenti solidi ed efficaci di verifica dell'età per impedire efficacemente ai minori di accedere a contenuti pornografici online è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore , che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale , ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

(3)   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno  otto anni.

(4)   Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona o su di sé è punito con una pena detentiva massima di almeno  dieci anni.

 

Le tipologia di condotte di cui al primo comma sono punite con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e se non acconsente.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno  dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei  anni , se il minore ha raggiunto tale età ; oppure

a)

abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni; oppure

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno  dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei  anni , se il minore ha raggiunto tale età ; oppure

b)

abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica , intellettuale, sensoriale o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno dodici anni; oppure

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

fa uso di coercizione, forza o minacce , è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni , se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno  sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.

c)

fa uso di coercizione, forza, violenza fisica o psicologica, ricatti o altre minacce , è punito con una pena detentiva massima di almeno quattordici anni;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)   Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno  sette anni, se il minore ha raggiunto tale età .

(6)   Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo o con se stesso è punito con una pena detentiva massima di almeno quattordici anni .

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Sono punite con una pena detentiva massima di almeno dodici anni le condotte intenzionali seguenti:

7.   Sono punite con una pena detentiva massima di almeno sedici anni le condotte intenzionali seguenti:

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere su se stesso atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)    Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno dieci anni .

(8)    Le tipologie di condotte di cui al paragrafo 7 sono punite con una pena detentiva massima di almeno sedici anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(9)   Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché:

(9)   Ai fini dei paragrafi 2, 3, 4 e 8, gli Stati membri provvedono affinché:

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso , quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;

a)

per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il consenso del minore o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza , di sonno, di ebbrezza o di sorpresa , l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.

c)

l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica , del suo comportamento sessuale presente o passato o di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato .

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Reati di sfruttamento sessuale

Reati di sfruttamento sessuale dei minori

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7 bis .

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età .

(2)   Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno sei anni.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età .

(3)   Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno nove anni.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età .

(4)   Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)   Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età .

(5)   Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)   Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età .

(6)   Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno quattordici anni.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)   Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno  otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro anni se il minore ha raggiunto tale età .

(7)   Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)     Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché condivida materiale che ne mostra le parti intime senza il consenso del minore al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o qualsiasi altro guadagno è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno .

(2)   L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico , compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni .

 

L'acquisto o il possesso di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno .

(3)   L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni .

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

(4)   La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno quattro anni.

 

La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico sono puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)   L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

(5)   L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno quattro anni.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)   La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

(6)   La produzione di materiale pedopornografico , compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

 

La creazione o l'adattamento di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2 , 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.

Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 e la trasmissione di cui al paragrafo 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione come una linea telefonica di emergenza stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tra tali condizioni può figurare l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.

Tra tali condizioni figura l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(8)   Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 consentano tutte le attività seguenti o alcune di esse :

(8)   Gli Stati membri forniscono un quadro giuridico per le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 e assicurano che le autorizzazioni ricevute da tali organizzazioni dalle autorità competenti di uno Stato membro consentano tutte le attività seguenti :

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a.

ricevere e analizzare segnalazioni di presunto materiale pedopornografico presentate loro dalle vittime, da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b.

riferire prontamente il contenuto illegale segnalato all'autorità di contrasto competente dello Stato membro in cui è ospitato il materiale;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c.

collaborare con organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e che sono autorizzate a ricevere segnalazioni di presunto materiale pedopornografico conformemente alla lettera a) nello Stato membro o nel paese terzo in cui il materiale è ospitato;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 8 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d.

ispezionare il materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico, sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico di cui alla lettera a) o su richiesta di una vittima.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 8 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis.

cooperare direttamente con i prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti nello Stato membro in cui sono stabilite le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, nell'ambito di meccanismi di notifica e azione, compresa la rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi e nelle notifiche di sospetti di reati a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'autorizzazione dell'autorità nazionale di contrasto competente.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

a)

proporre, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali che potrebbero essere finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

 

.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 6 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno un anno il tentativo, anche per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 6 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 6 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi .

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento sessuale di minori sia punito con una pena detentiva massima di almeno tre anni .

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 6 – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno sei anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Adescamento a fini di abuso sessuale

Adescamento volto a commettere abusi sessuali o sfruttamento sessuale , compreso lo streaming in diretta

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, compresa la diretta streaming, sia punita con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno un anno .

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno dieci anni .

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Viaggi a fini di abuso e sfruttamento sessuale di minori

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da tali Stati membri al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

 

Altri reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori comprendano i seguenti atti intenzionali: a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis; b) l'estorsione con lo scopo di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8; e c) la redazione o l'utilizzo di documenti amministrativi falsi al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 9 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter .

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 9 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8.

(2)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8 ter .

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)    Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 3, paragrafi 2 e  4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi .

(1)    Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 3, paragrafi 2 , 4 e 7 , sia prevista la non configurazione come reato per gli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei .

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)    Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

(2)    Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 4, paragrafo 4, sia prevista la non configurazione come reato per gli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 6, si applichi alla produzione, all' acquisto o al possesso di, o all' accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:

Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 6, sia prevista la non configurazione come reato per la produzione, l' acquisto o il possesso di, o l' accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente:

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso.

nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei .

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)    Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 6 si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei.

(4)    Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 6 , sia prevista la non configurazione come reato per proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei , purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei .

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.

Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo , si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, chiaramente e in modo informato e inequivocabile, quale libera manifestazione della volontà del minore , valutata tenendo conto della situazione e del contesto , quali definiti all'articolo 2, punto 2 bis. Non si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito se non era in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza, il sonno, lo stato di ebbrezza o di sorpresa, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento passato.

L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica , del suo comportamento sessuale passato o di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato .

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 10 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)   La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.

(6)   La condivisione consensuale di immagini o video intimi o di materiale analogo non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini , degli stessi video o di materiale analogo, anche in versione manipolata o alterata . Qualsiasi successiva condivisione o diffusione da parte del destinatario originario o di qualsiasi altra parte richiede il consenso esplicito e informato della persona rappresentata.

 

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

a)

il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore di giovane età, con una disabilità psichica , intellettuale, sensoriale o fisica , in uno stato di privazione o limitazione della libertà o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 11 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)

l'autore del reato ha finto di essere un minore o un coetaneo;

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 11 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis)

il reato è stato commesso sulla base di uno o più dei motivi tutelati a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.

(1)   Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali e attività di volontariato organizzate che comportano o agevolano contatti diretti e regolari con minori.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

(2)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono o stipulano contratti con personale, consulenti e volontari, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.

(3)   Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni dalle autorità alla parte richiedente sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni pecuniarie quali:

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

(2)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria , o a un importo pari a 8 000 000  EUR, se superiore .

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

(3)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria , o a un importo pari a 40 000 000  EUR, se superiore .

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)     Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Indagini e azione penale  e termini di prescrizione

Indagini e azione penale

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 16 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

soppresso

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 16 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il periodo di tempo di cui al primo comma è di:

soppresso

a)

almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

 

b)

almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

 

c)

almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

 

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

soppresso

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

soppresso

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

soppresso

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 16 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

(3)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura, il ricorso alle cosiddette «esche informatiche» («honeypot»), l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie in conformità del diritto nazionale.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 16 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale , competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.

(4)   Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale e competenze sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Termini di prescrizione

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che non si applichi alcun termine di prescrizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 17 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti, fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/… (25) [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori].

(Non concerne la versione italiana)

 

 

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 17 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

(3)   Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutti i professionisti e i volontari che lavorano a stretto contatto con i minori , anche nei settori della protezione, dell'istruzione , dello sport e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori , nonché gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia in prima linea, siano informati e formati a riconoscere gli abusi sessuali sui minori.

 

I professionisti e i volontari di cui al primo comma sono tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 17 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti che lavorano nei settori sanitari nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

(4)   Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti attivi nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 18 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.

1.   In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo gratuito, protetto, facile , riservato e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 18 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)     Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la possibilità di segnalazione da parte di terzi, anche avvalendosi del meccanismo di segnalazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 18 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.

(2)   Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori e affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle procedure di segnalazione e ai servizi di assistenza .

 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 18 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)     Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite strutture interagenzie multidisciplinari adeguate all'età per contrastare gli abusi sessuali sui minori, anche laddove tali abusi siano agevolati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri incoraggiano e sostengono, anche finanziariamente, altri meccanismi di segnalazione, in particolare:

 

a)

la creazione di apposite linee di assistenza telefonica e linee telefoniche dirette, compreso, tra l'altro, il numero «116 000 »;

 

b)

la nomina di responsabili del benessere dei minori formati in modo specifico a ricevere, valutare e segnalare sospetti di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.

 

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di segnalazione di cui al secondo comma siano pienamente integrati nei sistemi nazionali di protezione dei minori e dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale.

 

Tali strutture non pregiudicano i sistemi esistenti negli Stati membri.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 18 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE .

(3)   Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, nonché utilizzarli ai fini dell'esecuzione delle procedure di rimpatrio .

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 19 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)   Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.

(6)   Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust e tutte le autorità nazionali competenti sono informate di conseguenza al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera .

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 19 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)     Gli Stati membri assicurano, se del caso, una cooperazione efficiente con Eurojust ed Europol per quanto riguarda i procedimenti e le indagini penali relativi a reati di abuso sessuale su minori e il trasferimento di tali procedimenti, in particolare nei casi che coinvolgono più Stati membri. Tale cooperazione facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni, le indagini congiunte e l'assistenza nell'azione penale.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 20 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

1.    Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ricevano assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore , a prescindere dal fatto che abbiano presentato una denuncia formale o meno .

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 20 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)     Gli Stati membri garantiscono alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale l'erogazione di servizi sanitari facilmente accessibili, gratuiti e completi, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 21 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri mettono a disposizione delle vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 centri di assistenza facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un sostegno efficace alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e per assicurare la gestione clinica della violenza sessuale, compresa l'assistenza nella custodia e nella documentazione delle prove, conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Tali centri forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza post-traumatici specializzati per le vittime minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni di abuso o violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali, che possono essere forniti in tali centri o tramite rinvio verso centri o unità specializzati. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di assistenza e i centri medici e medico-legali competenti. Tutti i servizi di cui al presente articolo sono forniti con modalità consone ai minori. Gli Stati membri possono provvedere affinché tali centri siano collegati ai centri istituiti a norma dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare , conformemente all'interesse superiore del minore .

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 21 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.

(2)    Gli Stati membri provvedono affinché alla vittima e alla sua famiglia siano erogate cure mediche , compreso l'accesso a servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, nonché un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico , legale, educativo e amministrativo accessibili, a misura di minore, completi, specializzati, coordinati e consoni alle esigenze e all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale , prestando particolare attenzione al recupero a lungo termine della vittima . Tale sostegno è disponibile in un unico luogo, sulla base del modello «Barnahus».

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 21 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)     I servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili a titolo gratuito e sono accessibili ogni giorno della settimana, fatti salvi i servizi forniti nel quadro del sistema sanitario nazionale. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 su tutto il loro territorio.

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 21 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea , il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.

(3)   Qualora necessario , gli Stati membri assicurano che al minore sia fornita una sistemazione temporanea . Il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, tenendo conto del suo interesse superiore, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 21 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva hanno accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica] (26).

(4)    Gli Stati membri fanno sì che le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva abbiano accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo (26) della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]26.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 21 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)   Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE e della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato].

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 21 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(9)    Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri nei modi seguenti:

(9)   Le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri saranno sostenute proattivamente dal Centro dell'UE, una volta istituito, nei modi seguenti:

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

Tutela dei minori nelle indagini e nei procedimenti penali

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti ricevono una formazione in materia di giustizia a misura di minore.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

a)

l'audizione della vittima minorenne o, laddove applicabile, di un testimone minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'audizione della vittima minorenne si svolga in locali appositi o adattati a tale scopo;

b)

l'audizione della vittima minorenne o, laddove applicabile, di un testimone minorenne si svolga in locali appositi o adattati a tale scopo;

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la vittima minorenne sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;

c)

la vittima minorenne o, laddove applicabile, un testimone minorenne sia ascoltato da o mediante operatori formati a tale scopo;

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia ascoltata sempre dalle stesse persone;

d)

ove possibile e opportuno, la vittima minorenne o, laddove applicabile, un testimone minorenne sia ascoltato sempre dalle stesse persone;

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

la vittima minorenne sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;

f)

la vittima minorenne o, laddove applicabile, un testimone minorenne sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno , del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

(4)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove applicabile , del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la vittima minorenne sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

b)

la vittima minorenne o, laddove applicabile, un testimone minorenne sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della vittima minorenne e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

(6)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne o, laddove applicabile, di un testimone minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della vittima minorenne e di un testimone minorenne e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 22 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti.

(7)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto delle vulnerabilità del minore nell'ambito di tali procedimenti , comprese quelle relative all'età, alla maturità e al benessere psicofisico del minore. Gli Stati membri provvedono affinché tale disposizione si applichi a tutti i minori, compresi quelli indagati, accusati o condannati per un reato.

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 23 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva , per un congruo periodo di tempo dopo avere raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato .

(2)   In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva . Gli Stati membri garantiscono che non si applichi alcun termine di prescrizione al diritto della vittima al risarcimento .

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 23 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)     I periodi di cui al primo comma sono i seguenti:

soppresso

a)

almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

 

b)

almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

 

c)

almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

 

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 23 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

almeno 20 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

soppresso

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 23 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

almeno 25 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

soppresso

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 23 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

soppresso

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 24 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:

Gli Stati membri istituiscono o designano autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti:

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.

In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.

 

Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono sostenuti dal Centro dell'UE, una volta istituito.

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE e la Commissione.

Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, comprese quelle che gestiscono linee telefoniche dirette e linee di assistenza telefonica, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci tra Stati membri, con il Centro dell'UE e la Commissione e altri organismi e agenzie dell'Unione .

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 25 bis

 

Cooperazione internazionale

 

Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità competenti degli Stati membri, Europol, Eurojust e il Centro dell'UE, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti dei rispettivi mandati, cooperano con le autorità competenti di paesi terzi nella lotta contro i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

soppresso

Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo

 

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

 

a)

la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8; e

 

b)

l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

 

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 27 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

(1)   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere in modo facile e anonimo ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati nonché a canali accessibili, facili da usare, sicuri e prontamente disponibili, come linee di assistenza telefonica e chat online, gestiti da personale adeguatamente formato .

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano disponibili risorse e gruppi di sostegno per le persone che temono che un loro familiare possa commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 9.

Emendamento 166

Proposta di direttiva

Articolo 27 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.

(2)   Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria e affinché tali programmi dispongano costantemente di risorse adeguate .

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci.

(1)   Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci. Gli Stati membri sviluppano una strategia di comunicazione e piani d'azione nazionali e promuovono il dialogo e la cooperazione con organizzazioni della società civile, linee telefoniche dirette, linee di assistenza telefonica, autorità pubbliche e pertinenti servizi della società dell'informazione.

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)     Le misure di cui al paragrafo 1 mirano inoltre a diffondere la consapevolezza che il sesso non consensuale è un reato e a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica. Tali misure sono adattate alle capacità in evoluzione delle persone cui sono destinate.

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

2.   Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, anche sull'alfabetizzazione digitale, sull'educazione sessuale adeguata all'età incentrata sul concetto di consenso, su pratiche sicure online e offline, nonché sull'uso corretto di internet e delle nuove tecnologie, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   Gli Stati membri promuovono la formazione regolare, anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

(3)   Gli Stati membri assicurano che venga promossa o offerta una formazione regolare  e specializzata , anche in materia di giustizia a misura di minore, per i professionisti, i giudici e i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, il personale docente nelle strutture per l'infanzia, i professionisti della sanità, gli educatori , i volontari e gli allenatori , i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di rilevare i primi segni di abuso o potenziale abuso o sfruttamento sessuale, di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, strutture di affidamento, centri di assistenza diurna, circoli sportivi e comunità religiose , dotando bambini e adulti, compresi genitori ed educatori, di competenze adeguate per rilevare potenziali comportamenti malevoli .

 

Le misure comprendono:

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale che lavora in tali strutture ;

a)

apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale , i consulenti e i volontari che lavorano a stretto contatto con i minori, anche sulle modalità per prevenire e individuare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e fornire una risposta che sia adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere e tenga conto dei traumi subiti ;

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;

b)

politiche obbligatorie di protezione dei minori, apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la creazione di spazi sicuri, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.

c)

la creazione di spazi sicuri e accessibili , gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

la creazione di linee di assistenza telefonica, chat online o altri canali prontamente disponibili gestiti da personale adeguatamente formato, dove i minori possano ottenere informazioni e consulenza in merito ai reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche.

Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali , intellettive, sensoriali o fisiche.

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri come segue:

5.    Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri sono sostenuti proattivamente dal Centro dell'UE , una volta istituito, come segue:

Emendamento 178

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.

c)

agevolando la generazione e lo scambio di conoscenze, orientamenti per i professionisti in prima linea, migliori pratiche e competenze tra Stati membri , istituzioni, organi e organismi dell'Unione e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.

Emendamento 179

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 5 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

sostenendo lo sviluppo di campagne nazionali di sensibilizzazione e prevenzione, programmi educativi e di intervento, strumenti e materiali.

Emendamento 180

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)     Gli Stati membri garantiscono che le azioni elencate al paragrafo 5 siano basate su dati concreti e tengano conto dell'evoluzione delle manifestazioni dei reati elencati nella direttiva, anche online.

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 29 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

b)

accettino di partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

Emendamento 182

Proposta di direttiva

Articolo 30 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare immediatamente l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 31 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, l'elaborazione , la produzione e la diffusione di statistiche pubbliche sui reati di cui agli articoli da 3 a 9.

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per la registrazione , la produzione e la fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli da 3 a 9 , per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori .

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 31 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:

(2)   Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, genere, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 31 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

numero annuo di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;

b)

numero annuo di reati denunciati e di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0097/2025).

(16)  COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

(16)  COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

(17)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.

(17)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.

(19)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(19)   19 GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(20)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).

(20)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).

(24)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

(25)  Regolamento (UE)

(26)  COM(2022) 105 dell'8.3.2022.

(26)  COM(2022) 105 dell'8.3.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6271/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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