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Document 52025AP0116
P10_TA(2025)0116 – Combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child sexual abuse material and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (recast) – Amendments adopted by the European Parliament on 17 June 2025 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child sexual abuse material and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (recast) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD)) (Ordinary legislative procedure – recast)
P10_TA(2025)0116 — Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 giugno 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
P10_TA(2025)0116 — Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 giugno 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
GU C, C/2025/6271, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6271/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/6271 |
19.12.2025 |
P10_TA(2025)0116
Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 giugno 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
(C/2025/6271)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 34
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 35
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 42
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 43
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 45
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 50
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 52
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. |
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali , anche qualora tali reati siano commessi a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione . Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Reati di abuso sessuale |
Reati di abuso sessuale sui minori |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a 8. |
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 8. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore , che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale , ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno. |
(2) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali , compresa l'esposizione del minore a contenuti pornografici , è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno. |
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(2 bis) La diffusione di contenuti pornografici online senza predisporre strumenti solidi ed efficaci di verifica dell'età per impedire efficacemente ai minori di accedere a contenuti pornografici online è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore , che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale , ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni. |
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni. |
(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona o su di sé è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni. |
|
|
Le tipologia di condotte di cui al primo comma sono punite con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e se non acconsente. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età . |
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo o con se stesso è punito con una pena detentiva massima di almeno quattordici anni . |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno dodici anni le condotte intenzionali seguenti: |
7. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno sedici anni le condotte intenzionali seguenti: |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 – lettera b bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(8) Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno dieci anni . |
(8) Le tipologie di condotte di cui al paragrafo 7 sono punite con una pena detentiva massima di almeno sedici anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto. |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(9) Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché: |
(9) Ai fini dei paragrafi 2, 3, 4 e 8, gli Stati membri provvedono affinché: |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Reati di sfruttamento sessuale |
Reati di sfruttamento sessuale dei minori |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7. |
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7 bis . |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2) Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età . |
(2) Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno sei anni. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età . |
(3) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno nove anni. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4) Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età . |
(4) Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno tre anni. |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età . |
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni. |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età . |
(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno quattordici anni. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro anni se il minore ha raggiunto tale età . |
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(7 bis) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché condivida materiale che ne mostra le parti intime senza il consenso del minore al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o qualsiasi altro guadagno è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni. |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno . |
(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico , compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni . |
|
|
L'acquisto o il possesso di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno . |
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni . |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni. |
(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno quattro anni. |
|
|
La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico sono puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(5) L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni. |
(5) L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno quattro anni. |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6) La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni. |
(6) La produzione di materiale pedopornografico , compreso il materiale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera d), per uso privato è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni. |
|
|
La creazione o l'adattamento di sistemi di intelligenza artificiale progettati o adattati principalmente allo scopo di consentire la creazione di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 7 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2 , 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione. |
Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 e la trasmissione di cui al paragrafo 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione come una linea telefonica di emergenza stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 7 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tra tali condizioni può figurare l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate. |
Tra tali condizioni figura l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(8) Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 consentano tutte le attività seguenti o alcune di esse : |
(8) Gli Stati membri forniscono un quadro giuridico per le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 e assicurano che le autorizzazioni ricevute da tali organizzazioni dalle autorità competenti di uno Stato membro consentano tutte le attività seguenti : |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 8 – lettera d bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno un anno il tentativo, anche per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico. |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce. |
la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi . |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento sessuale di minori sia punito con una pena detentiva massima di almeno tre anni . |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce. |
la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno sei anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Adescamento a fini di abuso sessuale |
Adescamento volto a commettere abusi sessuali o sfruttamento sessuale , compreso lo streaming in diretta |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, compresa la diretta streaming, sia punita con una pena detentiva massima di almeno cinque anni. |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno un anno . |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione destinato a favorire o incoraggiare la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno dieci anni . |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Viaggi a fini di abuso e sfruttamento sessuale di minori |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da tali Stati membri al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter. |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 ter |
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Altri reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati connessi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori comprendano i seguenti atti intenzionali: a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis; b) l'estorsione con lo scopo di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8; e c) la redazione o l'utilizzo di documenti amministrativi falsi al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 bis. |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 9 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8. |
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter . |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 9 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8. |
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e agli articoli 7 e 8 ter . |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi . |
(1) Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 3, paragrafi 2 , 4 e 7 , sia prevista la non configurazione come reato per gli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei . |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo. |
(2) Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 4, paragrafo 4, sia prevista la non configurazione come reato per gli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 6, si applichi alla produzione, all' acquisto o al possesso di, o all' accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente: |
Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 6, sia prevista la non configurazione come reato per la produzione, l' acquisto o il possesso di, o l' accesso a, materiale in cui sono coinvolti esclusivamente: |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso. |
nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei . |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l' articolo 6 si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei. |
(4) Gli Stati membri provvedono affinché, nel contesto dell' articolo 6 , sia prevista la non configurazione come reato per proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei , purché non vi sia un abuso di fiducia o dipendenza tra coetanei . |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto. |
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo , si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, chiaramente e in modo informato e inequivocabile, quale libera manifestazione della volontà del minore , valutata tenendo conto della situazione e del contesto , quali definiti all'articolo 2, punto 2 bis. Non si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito se non era in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza, il sonno, lo stato di ebbrezza o di sorpresa, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso. |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 5 – comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento passato. |
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica , del suo comportamento sessuale passato o di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato . |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video. |
(6) La condivisione consensuale di immagini o video intimi o di materiale analogo non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini , degli stessi video o di materiale analogo, anche in versione manipolata o alterata . Qualsiasi successiva condivisione o diffusione da parte del destinatario originario o di qualsiasi altra parte richiede il consenso esplicito e informato della persona rappresentata. |
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Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera h bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori. |
(1) Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali e attività di volontariato organizzate che comportano o agevolano contatti diretti e regolari con minori. |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali. |
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono o stipulano contratti con personale, consulenti e volontari, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali. |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3) Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi. |
(3) Gli Stati membri, qualora richiesto dalle autorità competenti, adottano le misure necessarie per assicurare la trasmissione delle informazioni dalle autorità alla parte richiedente sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali, e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi. |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sanzioni applicabili alle persone giuridiche |
Sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali: |
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 13 sia punita con sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni pecuniarie quali: |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 1 – lettera f bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. |
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria , o a un importo pari a 8 000 000 EUR, se superiore . |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. |
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria , o a un importo pari a 40 000 000 EUR, se superiore . |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(3 bis) Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Indagini e azione penale e termini di prescrizione |
Indagini e azione penale |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione. |
soppresso |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il periodo di tempo di cui al primo comma è di: |
soppresso |
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Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – comma 2 – lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. |
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura, il ricorso alle cosiddette «esche informatiche» («honeypot»), l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie in conformità del diritto nazionale. |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale , competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura. |
(4) Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale e competenze sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 bis |
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Termini di prescrizione |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che non si applichi alcun termine di prescrizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9. |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 9, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti, fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e l'articolo 12 del regolamento (UE) …/… (25) [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori]. |
(Non concerne la versione italiana) |
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Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3) Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva. |
(3) Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutti i professionisti e i volontari che lavorano a stretto contatto con i minori , anche nei settori della protezione, dell'istruzione , dello sport e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori , nonché gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia in prima linea, siano informati e formati a riconoscere gli abusi sessuali sui minori. |
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I professionisti e i volontari di cui al primo comma sono tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva. |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti che lavorano nei settori sanitari nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva. |
(4) Gli Stati membri esonerano dall'obbligo di denuncia di cui al paragrafo 3 i professionisti attivi nel contesto di programmi destinati a persone condannate per un reato punito conformemente alla presente direttiva o a persone che temono di poter commettere un reato punibile conformemente alla presente direttiva. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale. |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili. |
1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo gratuito, protetto, facile , riservato e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili. |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la possibilità di segnalazione da parte di terzi, anche avvalendosi del meccanismo di segnalazione di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori. |
(2) Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori e affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle procedure di segnalazione e ai servizi di assistenza . |
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Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, facilmente fruibili e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di segnalazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite strutture interagenzie multidisciplinari adeguate all'età per contrastare gli abusi sessuali sui minori, anche laddove tali abusi siano agevolati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri incoraggiano e sostengono, anche finanziariamente, altri meccanismi di segnalazione, in particolare: |
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Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di segnalazione di cui al secondo comma siano pienamente integrati nei sistemi nazionali di protezione dei minori e dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamenti e personale. |
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Tali strutture non pregiudicano i sistemi esistenti negli Stati membri. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 18 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3) Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione della vittima, condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE . |
(3) Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori sia vietato trasferire dati personali relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la migrazione, nonché utilizzarli ai fini dell'esecuzione delle procedure di rimpatrio . |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 19 – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6) Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust. |
(6) Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust e tutte le autorità nazionali competenti sono informate di conseguenza al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera . |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 19 – punto 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Gli Stati membri assicurano, se del caso, una cooperazione efficiente con Eurojust ed Europol per quanto riguarda i procedimenti e le indagini penali relativi a reati di abuso sessuale su minori e il trasferimento di tali procedimenti, in particolare nei casi che coinvolgono più Stati membri. Tale cooperazione facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni, le indagini congiunte e l'assistenza nell'azione penale. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 20 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ricevano assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore , a prescindere dal fatto che abbiano presentato una denuncia formale o meno . |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 20 – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Gli Stati membri garantiscono alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale l'erogazione di servizi sanitari facilmente accessibili, gratuiti e completi, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare. |
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri mettono a disposizione delle vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 centri di assistenza facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un sostegno efficace alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e per assicurare la gestione clinica della violenza sessuale, compresa l'assistenza nella custodia e nella documentazione delle prove, conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Tali centri forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza post-traumatici specializzati per le vittime minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni di abuso o violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali, che possono essere forniti in tali centri o tramite rinvio verso centri o unità specializzati. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di assistenza e i centri medici e medico-legali competenti. Tutti i servizi di cui al presente articolo sono forniti con modalità consone ai minori. Gli Stati membri possono provvedere affinché tali centri siano collegati ai centri istituiti a norma dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare , conformemente all'interesse superiore del minore . |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale. |
(2) Gli Stati membri provvedono affinché alla vittima e alla sua famiglia siano erogate cure mediche , compreso l'accesso a servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, nonché un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico , legale, educativo e amministrativo accessibili, a misura di minore, completi, specializzati, coordinati e consoni alle esigenze e all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale , prestando particolare attenzione al recupero a lungo termine della vittima . Tale sostegno è disponibile in un unico luogo, sulla base del modello «Barnahus». |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) I servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili a titolo gratuito e sono accessibili ogni giorno della settimana, fatti salvi i servizi forniti nel quadro del sistema sanitario nazionale. Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 su tutto il loro territorio. |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3) Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea , il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza. |
(3) Qualora necessario , gli Stati membri assicurano che al minore sia fornita una sistemazione temporanea . Il minore è collocato in via prioritaria insieme ad altri familiari, tenendo conto del suo interesse superiore, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva hanno accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica] (26). |
(4) Gli Stati membri fanno sì che le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva abbiano accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo (26) della direttiva […/…/UE proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]26. |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7) Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE e della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 21 – punto 9 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9) Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri nei modi seguenti: |
(9) Le azioni di assistenza alle vittime adottate dagli Stati membri saranno sostenute proattivamente dal Centro dell'UE, una volta istituito, nei modi seguenti: |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 22 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali |
Tutela dei minori nelle indagini e nei procedimenti penali |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti ricevono una formazione in materia di giustizia a misura di minore. |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 3 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno , del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale. |
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove applicabile , del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale. |
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 5 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della vittima minorenne e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione. |
(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne o, laddove applicabile, di un testimone minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della vittima minorenne e di un testimone minorenne e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione. |
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto dell'età e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti. |
(7) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la partecipazione di un minore a procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 9, il giudice tenga conto delle vulnerabilità del minore nell'ambito di tali procedimenti , comprese quelle relative all'età, alla maturità e al benessere psicofisico del minore. Gli Stati membri provvedono affinché tale disposizione si applichi a tutti i minori, compresi quelli indagati, accusati o condannati per un reato. |
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva , per un congruo periodo di tempo dopo avere raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato . |
(2) In aggiunta ai diritti di cui godono a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati dai reati punibili conformemente alla presente direttiva . Gli Stati membri garantiscono che non si applichi alcun termine di prescrizione al diritto della vittima al risarcimento . |
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3) I periodi di cui al primo comma sono i seguenti: |
soppresso |
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Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 23 – punto 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 24 – punto 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri istituiscono autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti: |
Gli Stati membri istituiscono o designano autorità nazionali o soggetti equivalenti incaricati delle attività seguenti: |
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31. |
In particolare, le autorità nazionali adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31. |
|
|
Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono sostenuti dal Centro dell'UE, una volta istituito. |
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il Centro dell'UE e la Commissione. |
Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, comprese quelle che gestiscono linee telefoniche dirette e linee di assistenza telefonica, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci tra Stati membri, con il Centro dell'UE e la Commissione e altri organismi e agenzie dell'Unione . |
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 25 bis |
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Cooperazione internazionale |
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Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità competenti degli Stati membri, Europol, Eurojust e il Centro dell'UE, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti dei rispettivi mandati, cooperano con le autorità competenti di paesi terzi nella lotta contro i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ter. |
Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 26 |
soppresso |
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Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo |
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Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare: |
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Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 27 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati. |
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 9 possa accedere in modo facile e anonimo ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati nonché a canali accessibili, facili da usare, sicuri e prontamente disponibili, come linee di assistenza telefonica e chat online, gestiti da personale adeguatamente formato . |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano disponibili risorse e gruppi di sostegno per le persone che temono che un loro familiare possa commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 9. |
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 27 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria. |
(2) Gli Stati membri provvedono affinché i programmi o le misure di cui al paragrafo 1 siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria e affinché tali programmi dispongano costantemente di risorse adeguate . |
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci. |
(1) Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci. Gli Stati membri sviluppano una strategia di comunicazione e piani d'azione nazionali e promuovono il dialogo e la cooperazione con organizzazioni della società civile, linee telefoniche dirette, linee di assistenza telefonica, autorità pubbliche e pertinenti servizi della società dell'informazione. |
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Le misure di cui al paragrafo 1 mirano inoltre a diffondere la consapevolezza che il sesso non consensuale è un reato e a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica. Tali misure sono adattate alle capacità in evoluzione delle persone cui sono destinate. |
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale. |
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, anche sull'alfabetizzazione digitale, sull'educazione sessuale adeguata all'età incentrata sul concetto di consenso, su pratiche sicure online e offline, nonché sull'uso corretto di internet e delle nuove tecnologie, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale. |
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3) Gli Stati membri promuovono la formazione regolare, anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro. |
(3) Gli Stati membri assicurano che venga promossa o offerta una formazione regolare e specializzata , anche in materia di giustizia a misura di minore, per i professionisti, i giudici e i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, il personale docente nelle strutture per l'infanzia, i professionisti della sanità, gli educatori , i volontari e gli allenatori , i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di rilevare i primi segni di abuso o potenziale abuso o sfruttamento sessuale, di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro. |
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, strutture di affidamento, centri di assistenza diurna, circoli sportivi e comunità religiose , dotando bambini e adulti, compresi genitori ed educatori, di competenze adeguate per rilevare potenziali comportamenti malevoli . |
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Le misure comprendono: |
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 2 – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche. |
Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali , intellettive, sensoriali o fisiche. |
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Una volta istituito, il Centro dell'UE sostiene proattivamente le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri come segue: |
5. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri sono sostenuti proattivamente dal Centro dell'UE , una volta istituito, come segue: |
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Gli Stati membri garantiscono che le azioni elencate al paragrafo 5 siano basate su dati concreti e tengano conto dell'evoluzione delle manifestazioni dei reati elencati nella direttiva, anche online. |
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 29 – punto 5 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 30 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria. |
2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare immediatamente l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria. |
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 31 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, l'elaborazione , la produzione e la diffusione di statistiche pubbliche sui reati di cui agli articoli da 3 a 9. |
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la registrazione , la produzione e la fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli da 3 a 9 , per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori . |
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 31 – punto 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato: |
(2) Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, genere, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato: |
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 31 – punto 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0097/2025).
(16) COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.
(16) COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.
(17) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.
(17) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.
(19) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(19) 19 GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(20) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).
(20) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).
(24) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(25) Regolamento (UE)
(26) COM(2022) 105 dell'8.3.2022.
(26) COM(2022) 105 dell'8.3.2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6271/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)