COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.10.2024
COM(2024) 459 final
2024/0251(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle linee comuni per le prescrizioni sul pagamento in acconto minimo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in relazione alle future linee comuni presentate dai partecipanti in merito alle prescrizioni sul pagamento in acconto minimo.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
L'accordo è un "Gentlemen's Agreement" che mira a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni finanziarie offerte) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("sostegno pubblico"). L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata.
Da un punto di vista amministrativo l'accordo è integrato nel quadro dell'OCSE e beneficia del supporto del segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE. Non costituisce tuttavia un atto dell'OCSE.
L'Unione europea – e non gli Stati membri – è un partecipante all'accordo, il cui testo è stato recepito nell'acquis comunitario in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011. Pertanto l'accordo è giuridicamente vincolante ai sensi del diritto dell'Unione.
2.2.I partecipanti all'accordo
Attualmente i partecipanti all'accordo sono undici ("partecipanti all'accordo"): Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.
I partecipanti all'accordo possono adottare decisioni in merito alle modifiche dell'accordo, tra cui le "linee comuni" conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell'accordo. Le decisioni sono adottate per consenso, in modo che la modifica dell'accordo o della linea comune non possa essere adottata qualora un partecipante sollevi obiezioni.
La Commissione europea rappresenta l'Unione ai fini del processo decisionale, sia nelle riunioni dei partecipanti all'accordo che nelle procedure scritte.
Una linea comune è un metodo previsto dall'accordo che, in via eccezionale, consente ai partecipanti di discostarsi dalle disposizioni dell'accordo in riferimento a un'operazione specifica o a titolo temporaneo in riferimento a un numero non specificato di operazioni. Le procedure per raggiungere un accordo sulle linee comuni sono definite agli articoli da 54 a 59 dell'accordo. In sede di procedura scritta le linee comuni possono essere accettate mediante silenzio assenso, in quanto si ritiene che un partecipante che non si esprime abbia accettato la proposta di linea comune. Lo stesso avviene qualora un partecipante dichiari di non avere una propria posizione. Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date, in linea di principio, entro 20 giorni di calendario, prorogabili di otto giorni di calendario. Il segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE è tenuto a comunicare ai partecipanti se la linea comune è stata accettata; la linea comune concordata entra in vigore tre giorni di calendario dopo tale annuncio.
2.3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
Negli ultimi anni sono state adottate diverse linee comuni sul pagamento in acconto richiesto agli acquirenti nelle operazioni effettuate a norma dell'accordo. Il 5 novembre 2021 i partecipanti hanno adottato una linea comune, proposta dall'UE, che ha ridotto l'obbligo di pagamento in acconto al 5 % (rispetto al 15 % prescritto all'articolo 11, lettera a), dell'accordo) e aumentato il limite massimo del sostegno pubblico al 95 % del valore del contratto di esportazione (rispetto all'85 % di cui all'articolo 11, lettera c), dell'accordo). La misura è stata convalidata dai partecipanti in quanto intervento urgente ed eccezionale necessario per reagire alla recessione economica derivante dalla crisi sanitaria della COVID-19. La linea comune del 2021, che inizialmente avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 4 novembre 2022, è stata prorogata di un ulteriore anno, e quindi è scaduta il 4 novembre 2023.
Il 14 dicembre 2023, su proposta del Regno Unito, i partecipanti hanno adottato un'altra linea comune sulle prescrizioni sul pagamento in acconto minimo. Sebbene fosse venuta meno la motivazione che giustificava la flessibilità al momento dell'adozione della linea comune del 2021, il Regno Unito, nell'avanzare la proposta relativa alla linea comune, ha tuttavia sostenuto che gli acquirenti pubblici/sovrani nei paesi a basso e medio reddito in cui esso operava incontravano difficoltà specifiche di accesso ai finanziamenti, quali l'aumento dei tassi di interesse e le continue pressioni inflazionistiche. La linea comune, che si applica fino al 13 dicembre 2024, riguarda il sostegno pubblico ai crediti all'esportazione per le operazioni con acquirenti sovrani/pubblici nei paesi di categoria II con una classificazione del rischio paese compresa tra 5 e 7, come stabilito dall'articolo 22 dell'accordo. Per tali operazioni, il pagamento in acconto minimo richiesto è ridotto al 5 % del valore del contratto di esportazione e il limite massimo del sostegno pubblico che i partecipanti possono erogare è aumentato al 95 %.
Considerata la necessità oggettiva che l'Unione sia in grado di agire rapidamente e in modo flessibile a livello internazionale a seguito di proposte di linee comuni, la Commissione propone che il Consiglio le consenta di definire una posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in relazione alle future linee comuni proposte dai partecipanti in merito alle prescrizioni sul pagamento in acconto minimo. Più in particolare, la posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel respingere qualsiasi futura linea comune sul pagamento in acconto minimo proposto da un partecipante all'accordo, qualora la linea comune abbia carattere orizzontale e si applichi a più di un'operazione specifica.
L'UE non ritiene che una modifica quasi permanente delle condizioni previste dalle norme dell'accordo in materia di pagamenti in acconto debba essere conseguita mediante la proroga costante delle linee comuni. Qualsiasi adeguamento di questo tipo dovrebbe invece essere esaminato nel corso di discussioni deliberative tra i partecipanti. (Discussioni di questo tipo sono state avviate nel marzo 2023 e permetteranno di esaminare tutti i parametri di ogni eventuale modifica delle norme dell'accordo sui pagamenti in acconto. È in preparazione una proposta distinta della Commissione di decisione del Consiglio dedicata a tale modifica permanente.)
Su tale base, l'UE deve essere in grado di respingere le future proposte di utilizzare la procedura della linea comune per prorogare ulteriormente le forme di flessibilità. Data la probabilità che il contesto politico a livello sia internazionale che dell'UE evolva nel tempo, la decisione proposta è applicabile fino a tre anni dopo la sua adozione, dopodiché il Consiglio potrà rivedere la linea stabilita nella presente decisione.
3.Base giuridica
3.1.Base giuridica procedurale
3.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
3.1.2.Applicazione al caso concreto
Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione specificata o nelle circostanze specificate nella linea comune. Sebbene siano non vincolanti per gli altri partecipanti all'accordo, per l'UE le linee comuni costituiscono atti aventi effetti giuridici in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE, il quale stabilisce che "(g)li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento". Poiché sono approvate dai partecipanti con la procedura di cui agli articoli da 54 a 59 dell'accordo, che prevede la partecipazione del segretariato per i crediti all'esportazione dell'OCSE, le linee comuni costituiscono inoltre atti adottati da un organismo internazionale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
3.2.Base giuridica sostanziale
3.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
3.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
3.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto dei partecipanti all'accordo apporterà modifiche all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, che costituisce l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'accettazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2024/0251 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle linee comuni per le prescrizioni sul pagamento in acconto minimo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)Una linea comune è un metodo previsto dall'accordo che consente ai partecipanti, in via eccezionale, di discostarsi dalle disposizioni dell'accordo in riferimento a un'operazione specifica o a titolo temporaneo in riferimento a un numero non specificato di operazioni, ad esempio per quanto riguarda il pagamento in acconto minimo a norma dell'articolo 11, lettera a), dell'accordo.
(3)I partecipanti all'accordo ("partecipanti") decidono, mediante procedura scritta, in merito a linee comuni conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell'accordo. In sede di procedura scritta le linee comuni possono essere accettate mediante silenzio assenso, in quanto si ritiene che un partecipante che non si esprime abbia accettato la proposta di linea comune. Lo stesso avviene qualora un partecipante dichiari di non avere una propria posizione. Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date, in linea di principio, entro 20 giorni di calendario, prorogabili di otto giorni di calendario. Il breve periodo di tempo concesso per rispondere a una proposta di linea comune, unitamente al fatto che il silenzio costituisce assenso, giustifica la necessità di una decisione quadro a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda le linee comuni proposte dai partecipanti nel quadro della procedura scritta, poiché, una volta adottate, le linee comuni proposte saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE.
(5)Tenuto conto della procedura accelerata stabilita dall'accordo per l'adozione di linee comuni, è nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite rapidamente a livello di UE per consentire all'Unione di esercitare efficacemente i suoi diritti derivanti dall'accordo. La presente decisione istituisce pertanto una procedura efficace e accelerata per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito a qualsiasi futura linea comune sul pagamento in acconto minimo proposta da un partecipante all'accordo, qualora la linea comune sia di natura orizzontale e si applichi a più di un'operazione specifica.
(6)L'UE non ritiene che una modifica quasi permanente delle condizioni previste dalle norme dell'accordo in materia di pagamenti in acconto debba essere conseguita mediante la proroga costante delle linee comuni. Qualsiasi adeguamento di questo tipo dovrebbe invece essere esaminato nel corso di discussioni deliberative tra i partecipanti. Su tale base, la presente decisione stabilisce che, come regola generale, l'UE dovrebbe poter respingere le future proposte di ricorso alla procedura della linea comune per prorogare ulteriormente le forme di flessibilità relative alle norme in materia di pagamenti in acconto di cui all'articolo 11, lettera a), dell'accordo.
(7)Qualora, durante le discussioni in sede di gruppo di lavoro del Consiglio sui crediti all'esportazione, si giunga alla conclusione che è opportuno discostarsi dalla posizione stabilita nella presente decisione, la Commissione ha sempre la possibilità di presentare una proposta di decisione del Consiglio che stabilisca una posizione da adottare a nome dell'Unione diversa da quella stabilita nella presente decisione. La presente decisione lascia infatti impregiudicato il diritto della Commissione di presentare, anche di propria iniziativa, una proposta di decisione del Consiglio che stabilisca una posizione da adottare a nome dell'Unione diversa dalla posizione generale stabilita nella presente decisione.
(8)Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione a cadenza regolare, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, la presente decisione può essere rivista periodicamente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda le future proposte di altri partecipanti relative a linee comuni sulle prescrizioni in materia di pagamento in acconto minimo consiste nel respingere qualsiasi linea comune futura presentata da un partecipante in relazione alle prescrizioni sul pagamento in acconto minimo a norma dell'articolo 11, lettera a), dell'accordo se la linea comune è di natura orizzontale e si applica a più di un'operazione specifica.
Articolo 2
Con congruo anticipo prima di ogni riunione dei partecipanti, la Commissione trasmette per discussione al gruppo di lavoro del Consiglio sui crediti all'esportazione un documento contenente le linee comuni proposte di cui all'articolo 1 da discutere in tale riunione.
Articolo 3
La presente decisione è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi tre anni dopo l'adozione della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica fino a tre anni dopo la sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente