COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.3.2024
COM(2024) 142 final
2024/0076(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione di sospendere parzialmente l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia ("ECT") tra l'UE e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e che non abbia attività commerciali rilevanti nell'area della parte contraente in cui è organizzata, e a qualsiasi investimento ai sensi dell'ECT che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia.
2.Contesto della proposta
L'ECT è un accordo multilaterale in materia di scambi commerciali e investimenti applicabile al settore energetico, firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998. Contiene disposizioni sulla tutela degli investimenti, sugli scambi e sul transito di materiali e prodotti energetici e sui meccanismi di risoluzione delle controversie. L'ECT istituisce inoltre un quadro per la cooperazione nel settore dell'energia tra le sue Parti contraenti. L'UE è parte dell'ECT insieme all'Euratom, ad alcuni Stati membri, al Giappone, alla Svizzera, alla Turchia e alla maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali e dell'ex Unione sovietica, ad eccezione della Russia e della Bielorussia.
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'ECT, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell'ECT a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell'area della Parte contraente in cui è organizzata. Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell'ECT, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell'ECT a un investimento, se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego adotta o mantiene misure che i) vietano operazioni con investitori di detto Stato; o ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi della parte III dell'ECT fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.
Da marzo 2014 l'UE ha imposto progressivamente sanzioni nei confronti della Federazione russa, inizialmente in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina. Il 23 febbraio 2022 l'UE ha ampliato le sanzioni in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, e all'ordine alle forze armate russe di entrare in tali zone. Dopo il 24 febbraio 2022, in risposta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'UE ha ampliato significativamente le sanzioni. Ha aggiunto un notevole numero di persone e organizzazioni all'elenco delle sanzioni e ha adottato misure senza precedenti volte a indebolire la base economica della Russia, privandola di tecnologie e mercati fondamentali e riducendo sensibilmente la sua capacità di finanziare la guerra.
Parallelamente è stato ampliato il regime di sanzioni dell'UE nei confronti della Repubblica di Bielorussia, in risposta al coinvolgimento del paese nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Ciò si è aggiunto alle sanzioni già in vigore nei confronti della Repubblica di Bielorussia. Tale regime sanzionatorio consiste in una serie di misure finanziarie, economiche e commerciali.
Né la Federazione russa né la Repubblica di Bielorussia sono parti contraenti dell'ECT. Tuttavia gli investitori di questi paesi potrebbero ricorrere a società stabilite nel territorio di una Parte contraente dell'ECT per sostenere che l'Unione europea o i suoi Stati membri hanno agito in modo incompatibile con gli obblighi in materia di tutela degli investimenti dell'ECT e quindi avviare procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri.
Le azioni dell'Unione e quelle dei suoi Stati membri sono coerenti con l'ECT e con altri accordi pertinenti e, in ogni caso, i ricorsi contro tali misure sono esclusi dagli strumenti applicabili e dal diritto internazionale generale. Ciononostante, è opportuno adottare misure procedurali complementari per evitare procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato nei confronti dell'Unione o dei suoi Stati membri a norma dell'ECT.
3.Misure proposte
L'articolo 17 dell'ECT consente alle Parti contraenti di rifiutare i vantaggi delle disposizioni dell'ECT relative alla tutela degli investimenti agli investitori di Parti non contraenti che cercano di abusare dell'ECT presentando ricorsi in materia di investimenti attraverso società di comodo o nei confronti di misure relative alle sanzioni ("rifiuto di vantaggi").
È opportuno invocare l'articolo 17, paragrafo 1, dell'ECT e rifiutare i vantaggi della parte III dell'ECT a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell'area della Parte contraente in cui è organizzata. È parimenti opportuno rifiutare tali vantaggi a qualsiasi investimento ai sensi dell'ETC che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b).
Il rifiuto di vantaggi a norma dell'articolo 17 implica una sospensione parziale dell'ECT e dovrebbe essere attuato dalla Commissione rilasciando una dichiarazione pubblica a nome dell'UE e di tutti gli Stati membri che sono Parti contraenti dell'ECT.
4.Base giuridica
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni "sulla sospensione dell'applicazione di un accordo". Invocando l'articolo 17 dell'ECT si determina una sospensione parziale dell'ECT, ovvero della sua parte III relativa alla promozione e tutela degli investimenti nei confronti di investitori della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
L'obiettivo principale è la sospensione delle norme dell'ECT relative alla promozione e alla tutela degli investimenti di investitori della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe pertanto essere l'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché la dichiarazione in relazione all'articolo 17 dell'ECT sospenderà l'applicazione dell'ECT da parte dell'UE e di tutti gli Stati membri che sono Parti contraenti dell'ECT, è opportuno pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2024/0076 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato sulla Carta dell'energia ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1) ed è entrato in vigore il 16 aprile 1998.
(2)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell'accordo a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell'area della Parte contraente in cui è organizzata.
(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell'accordo a un investimento, se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego adotta o mantiene misure che i) vietano operazioni con investitori di detto Stato; o ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi della parte III dell'accordo fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.
(4)L'Unione ha imposto progressivamente misure restrittive (sanzioni) nei confronti della Federazione russa, inizialmente in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina. L'Unione ha ampliato le sanzioni in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, e all'ordine alle forze armate russe di entrare in tali zone. In risposta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Unione ha ampliato significativamente le sanzioni.
(5)Parallelamente è stato ampliato il regime di sanzioni dell'Unione nei confronti della Repubblica di Bielorussia, in risposta al coinvolgimento del paese nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.
(6)Né la Federazione russa né la Repubblica di Bielorussia sono parti contraenti dell'accordo. Tuttavia gli investitori di questi paesi potrebbero tentare di ricorrere a società stabilite nel territorio di una Parte contraente dell'accordo per sostenere che l'Unione europea o i suoi Stati membri hanno agito in modo incompatibile con gli obblighi in materia di tutela degli investimenti dell'ECT e quindi avviare procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato nei confronti dell'Unione o dei suoi Stati membri.
(7)Le azioni dell'Unione e quelle dei suoi Stati membri sono coerenti con l'ECT e con altri accordi pertinenti e, in ogni caso, i ricorsi contro tali misure sono esclusi dagli strumenti applicabili e dal diritto internazionale generale. Ciononostante, è opportuno adottare misure procedurali complementari per evitare procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato nei confronti dell'Unione o dei suoi Stati membri a norma dell'ECT.
(8)L'articolo 17 dell'accordo consente alle Parti contraenti di rifiutare i vantaggi delle disposizioni dell'accordo relative alla tutela degli investimenti agli investitori di Parti non contraenti che cercano di abusare dell'accordo presentando ricorsi in materia di investimenti nelle suddette situazioni ("rifiuto di vantaggi").
(9)È opportuno invocare l'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo in relazione a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell'area della Parte contraente in cui è organizzata. È parimenti opportuno invocare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) in relazione a qualsiasi investimento ai sensi dell'accordo che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze ivi descritte.
(10)Il rifiuto di vantaggi a norma dell'articolo 17 dell'accordo implica una sospensione parziale dello stesso e dovrebbe essere attuato dalla Commissione rilasciando la dichiarazione pubblica di cui all'allegato della presente decisione a nome dell'UE e di tutti gli Stati membri che sono Parti contraenti dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.L'Unione europea, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sulla Carta dell'energia, rifiuta i vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell'area della Parte contraente in cui è organizzata.
2.L'Unione europea, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del trattato sulla Carta dell'energia, rifiuta i vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze ivi descritte.
Articolo 2
La Commissione attua la presente decisione rilasciando la dichiarazione di cui all'allegato.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente