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Document 52023XX0118(01)
ADMINISTRATIVE COMMISSION FOR THE COORDINATION OF SOCIAL SECURITY SYSTEMS AVERAGE COSTS OF BENEFITS IN KIND 2023/C 17/06
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA 2023/C 17/06
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA 2023/C 17/06
PUB/2022/1666
GU C 17 del 18.1.2023, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 17/7 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA
(2023/C 17/06)
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2020
Applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1)
I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai costi medi seguenti:
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II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:
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COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2021
Applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009
I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2021 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:
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II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2021 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:
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(1) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(2) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) L'abbattimento applicato all'importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).
(4) L'abbattimento applicato all'importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).