COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 407 final
2023/0268(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che abroga la decisione (UE) 2019/864
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale
Obiettivo della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (di seguito "la convenzione NASCO") è garantire, con l'istituzione della NASCO, la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale del salmone selvatico dell'Atlantico. La convenzione è entrata in vigore il 1° ottobre 1983.
L'Unione europea è parte della convenzione NASCO, avendola ratificata a norma della decisione 82/886/CEE del Consiglio.
2.2.Il consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale
Il consiglio della NASCO, coadiuvato dalle sue tre commissioni (commissione per l'America settentrionale, commissione per l'Atlantico nord-orientale e commissione per la Groenlandia occidentale), è l'organo istituito dalla convenzione NASCO incaricato della conservazione, della ricostituzione, dell'incremento e della gestione razionale del salmone dell'Atlantico mediante la cooperazione internazionale. Esso adotta misure di conservazione e di gestione per le risorse alieutiche di cui è responsabile.
In qualità di membro del consiglio della NASCO e di due delle sue commissioni (commissione per l'Atlantico nord-orientale e commissione per la Groenlandia occidentale), l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. Il consiglio della NASCO delibera all'unanimità.
2.3.Le decisioni del consiglio della NASCO
Il consiglio della NASCO ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione NASCO, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data in cui la NASCO le notifica alle parti contraenti, a meno che una parte contraente non presenti un'obiezione a una data misura entro 60 giorni dalla data di tale notifica.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.
Per la NASCO questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/864 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NASCO per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NASCO. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.
La decisione (UE) 2019/864 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.
La decisione (UE) 2019/864 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di NASCO per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/864 del Consiglio.
L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici e della strategia "Dal produttore al consumatore". Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica e il piano d'azione per l'inquinamento zero. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il consiglio della NASCO, coadiuvato dalle sue commissioni, è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione NASCO.
Gli atti che il consiglio della NASCO è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 13 della convenzione NASCO e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:
·regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
·regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; e
·regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NASCO.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/864 del Consiglio relativa al periodo 2019‑2023.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2023/0268 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che abroga la decisione (UE) 2019/864
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (CE) n. 886/82 del Consiglio la Comunità europea ha concluso la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), che ha istituito l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale ("NASCO").
(2)Il consiglio della NASCO adotta misure di conservazione e di gestione riguardanti le risorse della pesca di sua competenza. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
(4)In linea con la strategia sulla biodiversità, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici e con la strategia "Dal produttore al consumatore", è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
(5)La strategia per la plastica fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
(6)Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
(7)Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NASCO è stabilita dalla decisione (UE) 2019/864 del Consiglio. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NASCO potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(9)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NASCO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NASCO, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) figura nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni del consiglio della NASCO avviene conformemente all'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale del consiglio della NASCO del 2029.
Articolo 4
La decisione (UE) 2019/864 è abrogata.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente