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Document 52023PC0364

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro

COM/2023/364 final

Bruxelles, 28.6.2023

COM(2023) 364 final

2023/0208(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro

{SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'avvento dell'euro quale moneta unica europea ha rappresentato un passo importante nell'ambito dell'integrazione europea. Il contante in euro è uno strumento di pagamento dominante 1 , in quanto i cittadini e i dettaglianti lo utilizzano nelle operazioni quotidiane per effettuare pagamenti o dare il resto nella zona euro. Il contante è l'unico mezzo di pagamento che consente pagamenti diretti, di persona, immediati e senza il coinvolgimento di terzi o l'uso di apparecchiature elettroniche.

L'aumento dei pagamenti elettronici, una tendenza accelerata dalla COVID19, ha determinato un calo generale dei pagamenti in contanti e la riduzione delle reti di sportelli automatici in vari Stati membri indica la presenza di rischi per l'accesso al contante. La questione della portata e del senso del corso legale del contante ha pertanto acquisito maggiore importanza nell'agenda politica dell'UE, come illustrato nella strategia in materia di pagamenti al dettaglio della Commissione e alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia 2 .

Tale sentenza è importante poiché definisce nella giurisprudenza della Corte gli aspetti fondamentali della nozione di corso legale, finora presenti solo nella raccomandazione della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro 3 . Sebbene il diritto dell'Unione attribuisca direttamente il corso legale alle banconote e alle monete in euro, né il diritto primario né il diritto derivato dell'UE contengono una definizione della nozione di corso legale. Nella sentenza nell'ambito delle cause relative al corso legale, la Corte di giustizia ha statuito che la nozione di "corso legale" delle banconote in euro, sancita dall'articolo 128, paragrafo 1, TFUE, costituisce una nozione di diritto dell'Unione che deve trovare, in tutta l'Unione europea, un'interpretazione autonoma e uniforme. Il concetto di corso legale, così come interpretato dalla Corte di giustizia, per le banconote in euro comporta: i) l'obbligo di accettazione, ii) al valore nominale pieno e iii) con l'effetto di estinguere l'obbligazione di pagamento 4 , come stabilito al punto 1 della raccomandazione della Commissione del 2010.

Al fine di salvaguardare l'efficacia del corso legale del contante nella pratica, è fondamentale garantire la facilità di accesso al contante in euro, poiché se non hanno accesso al contante i cittadini non saranno in grado di utilizzarlo per i pagamenti e ne sarà compromesso l'effettivo corso legale.

Di conseguenza la presente proposta garantisce che la forma fisica della moneta di banca centrale, ossia il contante in euro, continui a essere presente, disponibile e accettata da tutti i residenti e le imprese della zona euro.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Ad eccezione delle disposizioni pertinenti dei trattati (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE e articoli da 127 a 133 TFUE), dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro che conferisce corso legale alle monete metalliche in euro 5 , della raccomandazione della Commissione del 2010 e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (adottata unitamente alla presente proposta) 6 , non vigono disposizioni nel settore normativo interessato, ossia il diritto monetario nel quadro della politica monetaria della zona euro.

La presente proposta è coerente con le disposizioni del diritto primario. In particolare essa è coerente con la raccomandazione della Commissione del 2010 che indica una definizione comune del concetto di corso legale. Al fine di garantire la coerenza tra le due forme di moneta di banca centrale (euro digitale e contante in euro), anche l'euro digitale sarà regolamentato in modo coerente con il corso legale del contante, ferme restando le differenze tra queste forme dell'euro. La presente proposta integra la proposta di regolamento che istituisce l'euro digitale, in quanto l'euro digitale dovrebbe affiancare il contante e non sostituirlo. Per questo motivo la Commissione presenta una proposta legislativa atta a garantire l'accettazione e la disponibilità di contante.

Una volta adottato, il regolamento proposto sostituirà la raccomandazione della Commissione del 2010, che sarà ormai priva di oggetto. La Commissione chiarirebbe quindi che la raccomandazione non è più applicabile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è in linea con altre politiche perseguite a livello dell'Unione. In particolare è coerente con la strategia in materia di pagamenti al dettaglio della Commissione adottata nel settembre 2020.

La presente proposta è inoltre coerente con la direttiva europea sull'accessibilità, che riguarda gli sportelli automatici, e con gli sforzi politici dell'Unione a favore dell'inclusione sociale, anche nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali. L'obiettivo è garantire che tutti i cittadini della zona euro possano godere di un accesso sufficiente ed effettivo al contante. Ciò è particolarmente importante per i gruppi vulnerabili che dipendono dall'utilizzo di contanti per i pagamenti, che in genere comprendono gli anziani, i cittadini con disabilità che possono avere difficoltà ad accedere ai pagamenti digitali, nonché i cittadini con competenze digitali e/o reddito limitati. Questi gruppi tendono a prediligere di gran lunga l'utilizzo del contante per i propri pagamenti rispetto ai mezzi di pagamento digitali. Inoltre anche i cittadini esclusi dal punto di vista finanziario, come quelli privi di accesso ai servizi bancari, i richiedenti asilo e i migranti che non possono o non vogliono avvalersi dei mezzi di pagamento offerti dal settore privato, fanno affidamento sul contante come metodo di pagamento. I dati dimostrano altresì che i motivi principali per cui il contante costituisce lo strumento privilegiato sono i seguenti: i) si ritiene che esso permetta di essere più consapevoli delle proprie spese e ii) è percepito come uno strumento anonimo, che tutela pertanto il diritto alla riservatezza 7 ed è dotato al contempo della caratteristica unica di consentire pagamenti diretti e immediati senza la necessità di terzi. Per quanto riguarda la possibilità di mantenere il contante come opzione di pagamento, lo studio "SPACE" della BCE del 2022 8 indica che il 60 % dei consumatori riteneva ancora importante o molto importante l'opzione del pagamento in contanti. Lo studio conferma che nonostante l'impatto della pandemia e delle misure di confinamento associate e le preferenze dichiarate, una percentuale crescente di consumatori della zona euro desidera che il contante sia un'opzione di pagamento 9 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta di regolamento si basa sull'articolo 133 TFUE che prevede l'adozione delle misure, comprese quelle di diritto monetario, necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tale disposizione del trattato rispecchia la necessità di stabilire principi uniformi per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di salvaguardare gli interessi generali dell'Unione economica e monetaria e dell'euro come moneta unica.

Sussidiarietà

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori che sono di competenza esclusiva dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, l'UE ha competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Gli Stati membri della zona euro non hanno possibilità di azione in questo settore e pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

   Proporzionalità

La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Sebbene l'adozione, laddove opportuna, di misure volte ad assicurare l'accettazione del contante o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante possa comportare oneri per le autorità responsabili dell'adozione e per i soggetti responsabili dell' attuazione, le misure si limitano a quanto è necessario per garantire gli obiettivi di accettazione del contante e di accesso allo stesso e la proposta lascia agli Stati membri un margine di flessibilità per adottare misure solo ove necessarie e di adattarle alle specifiche situazioni nazionali. La presente proposta di regolamento si limita pertanto a quanto è necessario e proporzionato per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

   Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è uno strumento adeguato per contribuire alla creazione di un corpus normativo unico, direttamente e immediatamente applicabile, ed eliminare così la possibilità di differenze di applicazione nei vari Stati membri dovute a divergenze nel recepimento. Tale scelta è in linea con l'obiettivo della proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione a sostegno della presente proposta consisteva in una serie di iniziative illustrate di seguito.

Una consultazione mirata su un euro digitale è stata avviata dalla Commissione il 5 aprile 2022 e si è conclusa il 16 giugno 2022. Un'apposita sezione di tale consultazione comprendeva domande specifiche sul corso legale del contante. Nell'ambito della consultazione mirata sono state raccolte informazioni da specialisti del settore, prestatori di servizi di pagamento (compresi enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronica), fornitori di infrastrutture di pagamento, sviluppatori di soluzioni di pagamento, esercenti, associazioni di esercenti, autorità di regolamentazione e autorità di vigilanza dei pagamenti al dettaglio, autorità di vigilanza antiriciclaggio (AML), unità di informazione finanziaria e altri esperti e autorità competenti, nonché organizzazioni di consumatori, al fine di contribuire alla valutazione d'impatto preparata dalla Commissione in vista della proposta di regolamento relativo a un euro digitale e della presente proposta. I risultati principali delle consultazioni mirate sono esposti di seguito. Le organizzazioni di consumatori, svariate associazioni di categoria e la maggior parte dei professionisti partecipanti che hanno espresso il proprio parere si sono dichiarati favorevoli a un'azione legislativa a livello dell'UE volta a rafforzare la certezza del diritto e a sancire nella normativa il corso legale del contante in euro. In generale i partecipanti hanno suggerito di tenere conto di elementi pratici nel concedere ulteriori deroghe al principio generale dell'obbligo di accettazione. I professionisti del settore sembravano avere opinioni contrastanti in merito all'imposizione di sanzioni amministrative in caso di mancata accettazione del contante, mentre le associazioni di consumatori si sono espresse a favore di tale disposizione. I rispondenti hanno manifestato ampio sostegno, in caso di adozione di un regolamento dell'UE, al divieto di imporre spese supplementari per i pagamenti con banconote e monete in euro. Nel complesso e in ciascun gruppo pertinente di portatori di interessi, ad eccezione degli enti finanziari, i rispondenti si sono inoltre espressi a favore, in caso di adozione di un regolamento dell'UE, di una disposizione atta a garantire la disponibilità di contante, come l'obbligo per gli Stati membri di adottare norme per garantire l'accesso sufficiente al contante e di comunicare tali norme alla Commissione e alla BCE. Tutti i risultati sono stati analizzati e presi in considerazione in sede di elaborazione della valutazione d'impatto e della presente proposta.

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di esprimere i rispettivi pareri in varie riunioni del gruppo di esperti sul corso legale dell'euro (Euro Legal Tender Expert Group, ELTEG). Le discussioni sono state sostenute da consultazioni mirate degli Stati membri, effettuate per mezzo di questionari. Le discussioni dell'ELTEG hanno confermato che sussiste incertezza giuridica riguardo al corso legale del contante in euro e alla diversa applicazione dei suoi principi nella zona euro. L'ELTEG ha individuato una serie di problematiche relative all'accettazione e alla disponibilità di contante nel concreto e la sua relazione finale comprende una serie di 25 principi sul corso legale del contante di cui si è tenuto conto nell'elaborazione della presente proposta.

Il 7 novembre 2022 la Commissione ha organizzato una conferenza ad alto livello sull'euro digitale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità nazionali e dell'UE, deputati del Parlamento europeo, rappresentanti del settore privato e della società civile ed esponenti del mondo accademico. Le implicazioni dell'euro digitale per il contante in euro sono state rilevate in varie occasioni durante le discussioni, dove è stato essenzialmente sottolineato che l'euro digitale si aggiungerebbe al contante.

Nel corso dell'intero processo, la BCE è stata strettamente coinvolta nelle discussioni a livello tecnico.

Assunzione e uso di perizie

Nella preparazione della presente iniziativa sono stati impiegati diversi contributi nonché numerose fonti di conoscenze specialistiche, tra cui:

gli elementi di prova presentati attraverso le varie consultazioni sopra elencate;

la relazione finale dell'ELTEG III 10 ;

la relazione del 2022 del Comitato per i pagamenti al dettaglio in euro (ERPB);

le indagini e i documenti di lavoro della BCE, i documenti di lavoro dei servizi e le statistiche;

le ricerche della Commissione.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto, presentata per la prima volta al comitato per il controllo normativo il 14 ottobre 2022. Tale comitato ha espresso un parere negativo il 18 novembre 2022. La valutazione d'impatto è stata nuovamente presentata al comitato per il controllo normativo il 23 marzo 2023 ed è stata approvata il 25 aprile 2023. In risposta alle osservazioni del comitato, la valutazione d'impatto chiarisce il legame tra l'iniziativa sull'euro digitale e quella sul corso legale del contante, precisa gli aspetti specifici dell'iniziativa relativa al corso legale del contante, in particolare per quanto riguarda l'accesso al contante, e illustra l'entità dei costi per le banche di potenziali misure dell'UE quali la reintroduzione di sportelli automatici.

Due aspetti principali del corso legale del contante sono: l'accettazione del contante e l'accesso allo stesso. In assenza di un'azione a livello dell'UE, il grado di accettazione del contante da parte delle imprese e la capacità dei cittadini e delle imprese di accedere in misura sufficiente al contante rimarranno non ottimali e variabili all'interno della zona euro, a causa della mancanza di un'applicazione e di un'interpretazione comuni della nozione di corso legale.

L'accettazione del contante è disciplinata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e gli aspetti relativi all'accettazione del contante oggetto della sentenza della CGUE sono codificati e chiariti nella presente proposta. Nello specifico: l'obbligo di accettazione di principio, al valore nominale pieno, con il potere di estinguere l'obbligazione di pagamento. La valutazione d'impatto indica altresì di chiarire in modo più preciso il concetto di corso legale nell'ambito della proposta legislativa, al fine di garantire un valore aggiunto e la certezza del diritto, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La valutazione d'impatto conclude inoltre che i livelli di accettazione del contante, compresa la diffusione di esclusioni unilaterali ex ante del contante, dovrebbero essere controllati e che è opportuno adottare misure qualora non sia garantita l'accettazione del contante.

Poiché la materia in oggetto riguarda la portata e gli effetti degli aspetti fondamentali della nozione di corso legale, e le relative deroghe, che sono trattati nella giurisprudenza della Corte, legiferare su tale materia è soprattutto una questione di chiarimento e codificazione per ragioni di coerenza e di miglioramento della legislazione, con un margine scarso di scelta politica.

Per quanto riguarda l'accesso al contante, vi è margine di scelta politica in relazione alla natura e alla forma delle azioni da intraprendere e tali aspetti sono pertanto analizzati nei riquadri contenuti nella valutazione d'impatto. Affinché il contante possa essere utilizzato come mezzo di pagamento efficace, è opportuno garantire l'accesso a vari servizi di gestione del contante, in particolare ai prelievi di contante e ai depositi in contanti sui conti di pagamento degli enti creditizi. Tali servizi consentono la circolazione del contante tra i diversi soggetti della società.

La valutazione d'impatto ha evidenziato una percentuale crescente di cittadini (tra il 2016 e il 2019) che ha espresso preoccupazioni in merito all'accesso agli sportelli automatici e una situazione piuttosto eterogenea e talvolta problematica negli Stati membri per quanto riguarda l'accesso al contante. Di conseguenza sussiste il rischio che non sia possibile garantire a tutti i cittadini della zona euro un accesso ai servizi di base di gestione del contante a condizioni ragionevoli, in particolare in termini di prezzo e distanza. Questa circostanza potrebbe portare all'esclusione dei gruppi vulnerabili che dipendono dai pagamenti in contanti, nonché alla riduzione e alla graduale perdita di efficacia del corso legale del contante, anche come possibile metodo di pagamento di emergenza in situazioni di crisi. Va altresì osservato che il contante è considerato da molti un metodo di pagamento che apporta benefici sociali, fornisce un quadro chiaro delle spese e garantisce livelli elevati di facilità d'uso, rapidità, sicurezza e anonimato/riservatezza in materia finanziaria.

Per risolvere le problematiche relative all'accesso al contante sono state individuate due opzioni: 1) uno strumento non vincolante (ad esempio una raccomandazione della Commissione) o 2) un obbligo giuridicamente vincolante per gli Stati membri nella proposta di regolamento relativo al corso legale del contante che gli Stati membri devono attuare. La scelta della prima opzione non consentirebbe un'interpretazione uniforme dei principi fondamentali del corso legale del contante. Questa risponderebbe solo in parte all'obiettivo di garantire un accesso sufficiente al contante: tollerare che in alcune regioni della zona euro tale accesso non sia adeguato potrebbe minare l'efficacia del corso legale della moneta unica. La valutazione d'impatto conclude che l'opzione prescelta in materia di accesso al contante è la seconda, che garantirebbe la coerenza nella regolamentazione delle due forme dell'euro. È opportuno che gli Stati membri designino una o più autorità nazionali competenti con poteri di sorveglianza e di regolamentazione sulle attività di mercato del settore della gestione del contante, le quali dovrebbero controllare l'accesso al contante e ai relativi servizi di gestione. Gli Stati membri avranno la responsabilità di valutare rigorosamente il significato di accesso sufficiente ed effettivo nel contesto nazionale specifico (ossia considerando anche la domanda di accesso al contante) e il livello di azione che è necessario intraprendere per garantire tale accesso. La Commissione potrà verificare se le misure adottate corrispondono all'approccio comune del regolamento e alle valutazioni delle esigenze degli Stati membri sul proprio territorio. Nell'effettuare tale verifica la Commissione consulterebbe la Banca centrale europea. Questa opzione garantirebbe pertanto anche una protezione efficace e coerente del corso legale del contante in euro in tutta la zona euro.

Poiché gli Stati membri dovrebbero precisare ulteriormente le misure adottate al fine di garantire l'accesso al contante, definire standard geografici adeguati per i requisiti di accesso agli sportelli automatici che corrispondano alle esigenze della propria popolazione e alle rispettive specificità a livello di servizi, nonché valutare quali prestatori di servizi di pagamento rispettino gli obblighi e le raccomandazioni in materia di accesso, le possibili implicazioni in termini di costi sarebbero determinate dalle esigenze sul campo e dalle corrispondenti decisioni degli Stati membri. Se in uno Stato membro l'accesso al contante continua ad essere sufficiente, non sarebbero necessarie misure in tale Stato membro, per cui non insorgerebbero costi aggiuntivi per le banche. Negli Stati membri in cui l'accesso al contante è già notevolmente peggiorato, potrebbero insorgere costi per le banche associati al ripristino di un livello sufficiente di accesso al contante, ma l'entità di tali costi dipenderebbe dalle decisioni delle autorità nazionali in merito all'adeguatezza e all'efficacia dei livelli di accesso, anche nel caso in cui la Commissione adotti un atto di esecuzione. Il regolamento dell'UE di per sé non imporrebbe direttamente costi alle banche o ai dettaglianti.

La presente proposta non dovrebbe avere alcun impatto ambientale ed è coerente con la normativa europea sul clima. Come indicato in precedenza, la proposta dovrebbe avere un impatto sociale positivo, migliorando l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili che tendono a dipendere maggiormente dal contante o ad essere esclusi dall'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La presente iniziativa non è un'iniziativa REFIT e non si basa sulla valutazione di regolamenti vigenti.

L'iniziativa sarà sostanzialmente neutra in una prospettiva "one in, one out". Ad oggi non esiste una normativa dell'UE sul corso legale del contante; pertanto non vi sono costi amministrativi che potrebbero essere evitati in questo ambito.

L'iniziativa non impone nuovi costi amministrativi considerevoli, ossia derivanti da obblighi specifici in materia di etichettatura, comunicazione o registrazione, che dovrebbero essere compensati da risparmi effettuati altrove.

Diritti fondamentali

L'iniziativa è coerente con i diritti fondamentali. Rispetta i diritti fondamentali alla libertà d'impresa (sanciti dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e il diritto fondamentale alla protezione dei consumatori (articolo 38).

Per quanto riguarda altri diritti fondamentali pertinenti, le eventuali limitazioni derivanti dal presente regolamento sono giustificate da obiettivi d'interesse pubblico, ne rispettano l'essenza e ottemperano al principio di proporzionalità.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta comprende un piano generale per il monitoraggio e il riesame dell'impatto del regolamento. La Commissione sarà tenuta a procedere a un riesame del funzionamento e degli effetti del presente regolamento e a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. È opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Oggetto e ambito di applicazione (articoli 1 e 2)

La proposta prevede norme dettagliate sulla portata e sugli effetti del corso legale del contante e sull'accesso alle banconote e alle monete in euro. Le norme disciplinano l'estinzione dei debiti pecuniari nella misura in cui essi debbano essere pagati in contanti, laddove sussista un'obbligazione di pagamento. La proposta comprende altresì norme sulle deroghe ammissibili, norme per il controllo dell'accettazione del contante e in particolare della diffusione di esclusioni unilaterali ex ante del contante nella zona euro, nonché una disposizione volta a garantire l'accesso effettivo al contante.

Definizione di corso legale e deroghe (articoli 4, 5 e 6)

La proposta stabilisce, per la prima volta nel diritto derivato, una definizione e una regolamentazione del corso legale del contante. Ad oggi la definizione di "corso legale" è contenuta solo nella raccomandazione della Commissione del 2010 e nella giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19 che interpreta il concetto di corso legale di cui all'articolo 128, paragrafo 1, TFUE per le banconote in euro. In linea con tale giurisprudenza, l'articolo 4 definisce il corso legale del contante, il quale comporta l'obbligo di accettazione, al valore nominale pieno, con il potere di estinguere un'obbligazione di pagamento. Il beneficiario non rifiuta il contante in euro proposto in pagamento, a meno che le parti abbiano concordato un altro mezzo di pagamento o si applichi una deroga.

L'articolo 5 stabilisce le condizioni alle quali il rifiuto di accettare contante in euro sarebbe giuridicamente possibile; il rifiuto deve essere opposto in buona fede, fondato su motivi legittimi e in linea con il principio di proporzionalità alla luce delle circostanze concrete in cui deve essere effettuato il pagamento. L'onere di provare che dette condizioni sono soddisfatte per tali deroghe di natura circostanziale secondo buona fede incombe al beneficiario. L'articolo 5 indica in un elenco non esaustivo due motivi legittimi in base ai quali il contante in euro può essere rifiutato, segnatamente la presentazione di banconote il cui valore è palesemente sproporzionato rispetto all'importo del pagamento e, in via eccezionale, se nel momento considerato l'impresa non dispone di resto o se, in conseguenza di tale pagamento, l'impresa non disporrebbe di abbastanza resto per effettuare le sue normali operazioni.

L'articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe dovrebbero essere giustificate e proporzionate, non dovrebbero compromettere l'efficacia del corso legale del contante in euro e dovrebbero essere consentite solo a condizione che siano disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari.

Accettazione dei pagamenti in contanti (articolo 7)

L'articolo 7 mira a garantire che il principio fondamentale, relativo al corso legale, dell'obbligo di accettazione non sia leso da livelli generalizzati di non accettazione del contante attraverso l'esclusione unilaterale ed ex ante del contante da parte delle imprese.

Gli Stati membri avrebbero l'obbligo di controllare il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti e di garantire l'accettazione del contante nel rispetto del principio dell'obbligo di accettazione del contante di cui all'articolo 4. Gli Stati membri dovrebbero comunicare ogni anno la propria valutazione alla Commissione e alla Banca centrale europea. Se si ritiene che i livelli di non accettazione del contante pregiudichino l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, gli Stati membri dovranno adottare misure correttive.

Accesso al contante (articolo 8)

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il loro territorio e in tutte le loro regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Ciò è necessario per salvaguardare nella pratica l'efficacia del corso legale del contante in euro.

Gli Stati membri avrebbero l'obbligo di controllare l'accesso al contante, valutare ogni anno la situazione nel loro territorio e comunicare la propria valutazione alla Commissione e alla Banca centrale europea. Qualora non fosse garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero adottare misure correttive.

Aspetti procedurali (articolo 9)

Questo articolo mira a definire gli aspetti procedurali al fine di attuare in modo efficace gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. A tale riguardo tutti gli Stati membri sono tenuti a designare una o più autorità nazionali competenti, che disporrebbero delle necessarie competenze amministrative e normative per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante.

Le autorità nazionali competenti designate sarebbero autorizzate a valutare se il principio dell'obbligo di accettazione del contante non sia leso da livelli generalizzati di non accettazione del contante tramite l'esclusione unilaterale ed ex ante del contante da parte delle imprese e se l'accesso al contante sia sufficiente ed effettivo nel territorio degli Stati membri. La valutazione si baserà su una serie di indicatori comuni adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tale valutazione sarebbe comunicata alla Commissione come previsto all'articolo 13. Se gli Stati membri dovessero adottare misure correttive per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, queste dovrebbero essere indicate nella relazione annuale. Gli Stati membri non sarebbero tenuti ad adottare misure di attuazione se dalla loro valutazione emergesse che il principio dell'obbligo di accettazione del contante non è leso da livelli generalizzati di non accettazione del contante tramite l'esclusione unilaterale ed ex ante del contante da parte delle imprese e se sul loro territorio fosse garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante.

Tuttavia, qualora le azioni di uno Stato membro appaiano insufficienti o la Commissione ritenga che l'accettazione di pagamenti in contanti e/o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non siano in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante i risultati della relazione annuale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che prevedano misure adeguate e proporzionate che dovrebbero essere adottate dallo Stato membro interessato.

Atti delegati e atti di esecuzione (articoli 10 e 11)

La Commissione avrà il potere di adottare atti delegati. L'articolo 10 precisa la procedura da seguire per l'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 6.

L'articolo 11 stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato in relazione alla procedura relativa agli atti di esecuzione di cui all'articolo 9.

Sanzioni (articolo 12)

Al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento, pur lasciando agli Stati membri un margine di flessibilità per quanto riguarda la natura delle sanzioni applicabili, l'articolo 12 prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni irrogabili in caso di violazione del regolamento.

Relazioni (articolo 13)

L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione e alla BCE una relazione annuale sulle deroghe all'obbligo di accettazione e sulla loro applicazione, sull'analisi della situazione e i dati dettagliati nello Stato membro per quanto riguarda l'accesso al contante e l'accettazione del contante, sulle misure correttive da adottare a norma degli articoli 7 e 8 e sulle sanzioni irrogate.

Mezzi di ricorso (articolo 14)

L'articolo 14 impone agli Stati membri di informare le persone fisiche e le imprese in merito ai canali e ai mezzi di ricorso di cui dispongono per presentare reclami alle autorità competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente al contante.

Interazione tra banconote e monete in euro ed euro digitale (articolo 15)

L'articolo 15 impone la reciproca convertibilità alla pari del contante e dell'euro digitale e, per fugare dubbi, conferisce al pagatore il diritto di scegliere di pagare in contanti o in euro digitale laddove si applichi l'obbligo di accettazione di entrambi a norma del presente regolamento, comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'accettazione obbligatoria (ossia gli articoli 4, 5, 6 e 7), nonché a norma del regolamento relativo all'euro digitale.

Riesame (articolo 16)

L'articolo 16 prevede che la Commissione proceda a un riesame del regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenti una relazione al Parlamento e al Consiglio. È opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Entrata in vigore (articolo 17)

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



2023/0208 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva in materia di politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)A norma dell'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio 11 , le banconote in euro sono le uniche banconote aventi corso legale negli Stati membri la cui moneta è l'euro. A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98, le monete metalliche in euro sono le uniche monete aventi corso legale negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(3)La raccomandazione della Commissione relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro 12 stabilisce una definizione comune del corso legale delle banconote e delle monete in euro.

(4)Nella sentenza del 26 gennaio 2021 13 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che il concetto di "corso legale" di cui all'articolo 128, paragrafo 1, TFUE costituisce una nozione di diritto dell'Unione che deve trovare, in tutta l'Unione europea, un'interpretazione autonoma e uniforme 14 . In secondo luogo la Corte ha statuito che la nozione di "corso legale" di un mezzo di pagamento denominato in un'unità monetaria significa che "tale mezzo di pagamento, in generale, non può essere rifiutato in pagamento di un debito espresso nella stessa unità monetaria, al suo valore nominale pieno" e senza spese supplementari per il pagatore, "con effetto di estinguere l'obbligazione di pagamento" 15 . In terzo luogo la Corte ha dichiarato che un obbligo di accettazione di banconote e monete in euro può, in linea di principio, essere limitato dagli Stati membri la cui moneta è l'euro in considerazione di motivi d'interesse pubblico e in virtù delle loro competenze che esulano dall'ambito del diritto e della politica in materia monetaria e di altre competenze esclusive dell'Unione, purché tali restrizioni siano giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e siano ad esso proporzionate 16 .

(5)L'accettazione delle banconote e delle monete in euro proposte come mezzo di pagamento può essere rifiutata in via eccezionale se il rifiuto è opposto in buona fede, fondato su motivi legittimi e circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario, e se il rifiuto è proporzionato. A titolo esemplificativo il rifiuto può essere giustificato se, ai fini del pagamento di un debito pecuniario, la banconota in euro proposta è sproporzionata rispetto all'importo dovuto al beneficiario, ad esempio se viene proposta una banconota da 200 EUR per il pagamento di un debito inferiore a 5 EUR. A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno dovrebbe essere obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

(6)Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali quali uffici postali, supermercati, farmacie o strutture di assistenza sanitaria, o per determinati tipi di pagamenti ritenuti essenziali.

(7)Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo socioeconomico e le difficoltà di accesso per determinati gruppi di popolazione. Se, alla luce della valutazione effettuata, l'accesso al contante è ritenuto sufficiente ed effettivo sul territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche.

(8)È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione relativi a una serie di indicatori comuni di applicazione generale nella zona euro, che consentano agli Stati membri di controllare e valutare in modo efficace l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. In vista della preparazione di tali atti di esecuzione, è opportuno che la Commissione consulti la Banca centrale europea.

(9)È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione rivolti a uno specifico Stato membro quando le misure proposte da quest'ultimo appaiono insufficienti o quando, nonostante le risultanze della relazione annuale trasmessa da tale Stato membro, le esclusioni unilaterali ex ante del contante ledono il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro e/o quando l'accesso al contante non è sufficiente ed effettivo. L'atto di esecuzione potrebbe imporre allo Stato membro interessato di adottare misure come quelle descritte ai considerando 7 e 8 o misure che sono state considerate efficaci in altri Stati membri per garantire che non siano lesi i principi dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante.

(10)In ottemperanza al principio di leale cooperazione, è opportuno che la Commissione, la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti designate, dotate dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante, operino in stretta collaborazione in merito alle problematiche relative all'accettazione dei pagamenti in contanti e all'accesso al contante. Un dialogo regolare tra tali istituzioni e autorità, basato in particolare sulle relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione e alla Banca centrale europea, dovrebbe essere finalizzato a individuare i casi di esclusione unilaterale ex ante generalizzata del contante e di accesso inadeguato al contante in determinati territori o regioni nazionali. Sarebbe inoltre finalizzato a definire e adottare le misure correttive che gli Stati membri dovrebbero adottare come mezzo per ottemperare all'obbligo di garantire l'accettazione del contante e un accesso sufficiente ed effettivo ad esso.

(11) Al fine di garantire che ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro possano essere introdotte in una fase successiva, se necessarie, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento introducendo ulteriori deroghe al principio dell'obbligo di accettazione per l'intera zona euro. La Commissione può adottare tali ulteriori deroghe solo se sono necessarie, proporzionate al loro scopo e se salvaguardano l'efficacia del corso legale del contante in euro. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(12)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni relative all'accettazione dei pagamenti in contanti e all'accesso sufficiente ed effettivo al contante. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 . È opportuno far ricorso alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione relativi all'accettazione del contante e all'accesso ad esso in quanto riguardano misure a basso impatto, ossia gli indicatori per il controllo di tale accettazione e accesso, o per l'adozione di atti rivolti a singoli Stati membri che, in determinate circostanze, potrebbero dover adottare misure adeguate che rispecchino le specificità dei rispettivi territori, regioni e zone urbane nazionali, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(13)Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto fondamentale alla libertà d'impresa e del diritto fondamentale alla protezione dei consumatori sanciti rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il regolamento riguarda il metodo di pagamento privilegiato della moneta avente corso legale, con cui i cittadini possono legittimamente scegliere di pagare i propri debiti. Pertanto le misure di cui al presente regolamento riguardano soltanto il modo in cui le imprese ricevono pagamenti. Ne consegue che l'ingerenza in tali diritti fondamentali è indiretta e molto limitata. Essa è giustificata dall'obiettivo d'interesse pubblico di garantire l'efficacia del corso legale ed è ad esso proporzionata.

(14)La percentuale di pagamenti in contanti rispetto ai pagamenti elettronici è superiore per taluni gruppi vulnerabili, tra cui le fasce di età più avanzate, i cittadini con disabilità e le persone con competenze digitali limitate e livelli di reddito più bassi. La presente proposta è coerente con la direttiva europea sull'accessibilità 18 , che si applica agli sportelli automatici. Inoltre i cittadini esclusi dal punto di vista finanziario, come quelli privi di accesso ai servizi bancari, i richiedenti asilo e i migranti che non possono o non vogliono avvalersi dei mezzi di pagamento offerti dal settore privato, fanno affidamento sul contante come metodo di pagamento. Si ritiene che il contante fornisca un quadro chiaro delle spese e garantisca livelli elevati di facilità d'uso, rapidità, sicurezza e riservatezza. Detti gruppi vulnerabili sono maggiormente esposti al rischio di perdere l'accesso a un metodo di pagamento se peggiorano le loro possibilità di accedere al contante. Il presente regolamento si prefiggerebbe pertanto di salvaguardare l'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili che dipendono dai pagamenti in contanti, garantendo che tutti i cittadini della zona euro siano liberi di scegliere il metodo di pagamento che privilegiano e abbiano accesso ai servizi di base di gestione del contante, sostenendo nel contempo gli Stati membri nel proseguire gli sforzi politici volti a promuovere l'inclusione finanziaria digitale, ad esempio attraverso misure volte a incrementare l'alfabetizzazione finanziaria e in particolare in materia di finanza digitale nei sistemi di istruzione e formazione, nonché a colmare le lacune nelle infrastrutture digitali, anche nelle zone rurali.

(15)In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di garantire l'accettazione del contante e l'accesso allo stesso è necessario e opportuno stabilire le norme necessarie. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulla portata e sugli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro e sull'accesso alle stesse, come previsto rispettivamente dall'articolo 128, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98, al fine di garantirne l'uso effettivo come moneta unica.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica al pagamento dei debiti pecuniari nella misura in cui essi debbano essere estinti in contanti, in tutto o in parte, laddove sussista un'obbligazione di pagamento conformemente alla legge applicabile o alle prassi giuridiche consolidate. Per garantire l'efficacia del corso legale del contante, il presente regolamento si applica anche all'esclusione unilaterale ex ante dei pagamenti in contanti e all'accesso al contante.

2.Il presente regolamento non si applica ai pagamenti per beni o servizi acquistati a distanza, anche online.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1."contante": le banconote e le monete in euro;

2."settore della gestione del contante": enti creditizi che offrono conti di pagamento ai clienti e prestatori di servizi di gestione del contante coinvolti nella gestione della distribuzione e della circolazione delle banconote e delle monete in euro;

3."ente creditizio": un ente creditizio quale definito all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 19 del Parlamento europeo e del Consiglio;

4."esclusioni unilaterali ex ante del contante": una situazione in cui un dettagliante o un prestatore di servizi esclude unilateralmente il contante come metodo di pagamento, ad esempio mediante l'affissione di un cartello recante la dicitura "non si accetta contante". In tal caso, il pagatore e il beneficiario non concordano liberamente il mezzo di pagamento per l'acquisto;

5."pagatore": una persona che effettua un pagamento in contanti in euro;

   

6."beneficiario": una persona che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento in contanti in euro;

   

7."valore nominale": il valore unitario in euro di una banconota o moneta in euro stampato su tale banconota o coniato su tale moneta;

   

8."impresa": la persona, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 4

Corso legale

1.Il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta l'obbligo di accettazione delle stesse, al valore nominale pieno, con il potere di estinguere un'obbligazione di pagamento.

2.In virtù dell'obbligo di accettazione del contante, il beneficiario non rifiuta le banconote e/o le monete in euro proposte in pagamento per ottemperare a tale obbligo.

3.In virtù dell'accettazione del contante al valore nominale pieno, il valore monetario delle banconote e/o delle monete in euro proposte per il pagamento di un debito è pari all'importo in euro indicato sulle banconote e/o sulle monete metalliche. È vietato imporre spese supplementari per il pagamento del debito con banconote e monete in euro.

4.In virtù del potere di estinguere un'obbligazione di pagamento, il pagatore può liberarsi di un'obbligazione di pagamento proponendo al beneficiario banconote e monete in euro.

Articolo 5

Deroghe al principio dell'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro

1.In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, il beneficiario ha il diritto di rifiutare le banconote e le monete in euro nelle circostanze seguenti:

a)se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità, in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;

b)se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento.

Ai fini della lettera a), l'onere della prova per dimostrare che tali motivi legittimi e temporanei sussistevano in una circostanza specifica e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.

2.Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, tali motivi legittimi possono comprendere:

i.per quanto riguarda le banconote di grosso taglio, il fatto che il valore delle banconote proposte è palesemente sproporzionato rispetto al valore dell'importo da pagare;

ii.in via eccezionale, il fatto che, al momento della proposta di pagamento in contanti, l'impresa non dispone di resto o che, in conseguenza di tale pagamento, l'impresa non disporrebbe di abbastanza resto per effettuare le normali operazioni commerciali quotidiane.

Articolo 6

Ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Articolo 7

Accettazione dei pagamenti in contanti

1.Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.

   

2.Gli Stati membri comunicano i risultati del controllo e della valutazione della situazione per quanto riguarda il livello di accettazione dei pagamenti in contanti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

3.Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 8

Accesso al contante

1.Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.

2.Gli Stati membri comunicano i risultati del controllo e della valutazione della situazione per quanto riguarda l'accesso al contante a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

3.Se ritiene che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 9

Aspetti procedurali

1.Al fine di attuare gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, gli Stati membri designano una o più autorità nazionali competenti dotate dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante.

2.Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione adotta atti di esecuzione di applicazione generale relativi a una serie di indicatori comuni che gli Stati membri utilizzano per controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali atti di esecuzione sono adottati [entro X mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11. Nel preparare tali atti di esecuzione, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

3.Le autorità nazionali competenti designate comunicano nella relazione annuale da trasmettere alla Commissione e alla Banca centrale europea di cui all'articolo 13 i risultati del controllo e della valutazione della situazione per quanto riguarda i livelli di accettazione dei pagamenti in contanti e di accesso al contante, indicando i motivi e i dati che giustificano la loro valutazione.

4.Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.

5.La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea. Se le misure correttive proposte da uno Stato membro a norma del paragrafo 4 appaiono insufficienti o se la Commissione ritiene che l'accettazione di pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non sia in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante le risultanze della relazione annuale, la Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono misure adeguate e proporzionate che lo Stato membro interessato adotta entro il termine stabilito nel rispettivo atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11.

Articolo 10

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni [comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale] da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 13

Relazioni annuali

1.Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione e alla Banca centrale europea una relazione contenente informazioni sugli aspetti seguenti:

a)le deroghe al principio dell'obbligo di accettazione stabilite e la relativa applicazione;

b)i dati dettagliati e la valutazione della situazione nello Stato membro per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le misure correttive da adottare a norma degli articoli 7 e 8;

c)le sanzioni irrogate, comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale.

2.La prima relazione annuale è presentata un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Le successive relazioni annuali sono presentate ogni anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea.

Articolo 14

Obbligo degli Stati membri di informare in merito ai mezzi di ricorso

Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.

Articolo 15

Interazione tra banconote e monete in euro e l'euro digitale

1.Le banconote e le monete in euro e l'euro digitale sono reciprocamente convertibili alla pari.

2.I beneficiari di un debito pecuniario denominato in euro accettano pagamenti in banconote e monete in euro conformemente alle disposizioni del presente regolamento, a prescindere dal fatto che accettino o meno pagamenti in euro digitale a norma del regolamento [XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale]. Laddove l'accettazione delle banconote e delle monete in euro e dell'euro digitale sia obbligatoria a norma delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale), il pagatore ha il diritto di scegliere il mezzo di pagamento.

Articolo 16

Riesame

Entro [data - cinque anni dall'entrata in vigore] la Commissione procede a un riesame del funzionamento e degli effetti del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

La presidente    Il presidente

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)     https://www.ecb.europa.eu/euro/cash_strategy/cash_role/html/index.en.html .
(2)    Cfr. sentenza del 26 gennaio 2021 nelle cause riunite C‑422/19 e C‑423/19, Dietrich e Häring, ECLI:EU:C:2021:63.
(3)    Raccomandazione della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (2010/191/UE).
(4)    Cfr. sentenza del 26 gennaio 2021 nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, Dietrich e Häring, ECLI:EU:C:2021:63, punto 49.
(5)    Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).
(6)     Raccomandazione della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (europa.eu) .
(7)    Banca centrale europea (2022), Studio sulle consuetudini di pagamento dei consumatori della zona euro (SPACE)   https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.spacereport202212~783ffdf46e.en.html#toc7 . 
(8)

    Studio sulle consuetudini di pagamento dei consumatori della zona euro (SPACE) – 2022 (europa.eu) .

(9)    Banca centrale europea (2022), Studio sulle consuetudini di pagamento dei consumatori della zona euro (SPACE) , pag. 59      https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.spacereport202212~783ffdf46e.en.html#toc7 . 
(10)    Cfr. la relazione finale della 5a riunione dell'ELTEG III .
(11)    Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).
(12)    GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.
(13)    Cfr. sentenza del 26 gennaio 2021 nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, Hessischer Rundfunk, ECLI:EU:C:2021:63.
(14)    Cfr. sentenza del 26 gennaio 2021 nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, Hessischer Rundfunk, ECLI:EU:C:2021:63, punto 45.
(15)    Cfr. sentenza del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk, cause riunite C-422/19 e C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punto 46.
(16)    Cfr. sentenza del 26 gennaio 2021 nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, Hessischer Rundfunk, ECLI:EU:C:2021:63, punti 67 e 68.
(17)    GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(18)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(19)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
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