COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.6.2023
COM(2023) 210 final
2023/0152(BUD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/001 BE LNSA
RELAZIONE
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013.
2.Il 17 febbraio 2023 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2023/001 BE/LNSA relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Logistics Nivelles SA (LNSA) e presso un fornitore in Belgio.
3.Esaminata la domanda, la Commissione ha concluso che, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/691, sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.
SINTESI DELLA DOMANDA
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Domanda FEG
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EGF/2023/001 BE/LNSA
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Stato membro
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Belgio
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Regione o regioni interessate (livello NUTS 2)
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Province Brabant Wallon (BE31)
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Data di presentazione della domanda
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17 febbraio 2023
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Data dell'avviso di ricevimento della domanda
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3 marzo 2023
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Data della richiesta di ulteriori informazioni
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3 marzo 2023
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Termine per l'invio delle ulteriori informazioni
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24 marzo 2023
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Termine per il completamento della valutazione
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14 giugno 2023
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Criterio di intervento
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Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691
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Impresa principale
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Logistics Nivelles SA (LNSA)
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Settore o settori di attività economica
(divisione della NACE revisione 2)
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Divisione 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti)
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Numero di controllate, fornitori e produttori a valle
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1
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Periodo di riferimento (quattro mesi)
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23 agosto 2022 - 23 dicembre 2022
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Numero di casi di espulsione durante il periodo di riferimento (a)
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542
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Numero di casi di espulsione dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento (b)
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61
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Numero totale di casi di espulsione dal lavoro (a + b)
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603
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Numero totale di beneficiari ammissibili
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603
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Numero totale di beneficiari interessati
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603
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Dotazione finanziaria per i servizi personalizzati (in EUR)
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2 484 363
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Dotazione finanziaria per l'attuazione del FEG (in EUR)
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49 000
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Dotazione complessiva (in EUR)
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2 533 363
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Contributo del FEG (85 %) (in EUR)
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2 153 358
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VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Procedura
4.Il Belgio ha presentato la domanda EGF/2023/001 BE/LNSA il 17 febbraio 2023, entro 12 settimane dalla data in cui risultavano soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691. La Commissione ha notificato la ricezione della domanda e ha chiesto ulteriori informazioni al Belgio il 3 marzo 2023. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine di 50 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda completa, entro il quale la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade il 14 giugno 2023.
Ammissibilità della domanda
Imprese e beneficiari interessati
5.La domanda riguarda lavoratori espulsi dal lavoro di cui è cessata l'attività presso Logistics Nivelles SA (LNSA) (447 lavoratori) e SuperTransport SA/NV, un fornitore di Logistics Nivelles (95 lavoratori). Il numero totale dei lavoratori ammissibili è pari a 542.
6.Logistics Nivelles operava nel settore economico classificato alla divisione 52 della NACE revisione 2 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti). I casi di espulsione dal lavoro in questa impresa sono avvenuti nell'unità amministrativa di livello NUTS 2 del Brabant Wallon (BE31).
Criteri di intervento
7.Il Belgio ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691, a norma del quale la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.
8.Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda va dal 23 agosto 2022 al 23 dicembre 2022.
9.La cessazione dell'attività durante il periodo di riferimento ha interessato i lavoratori seguenti:
–447 lavoratori espulsi dal lavoro presso l'impresa LNSA,
–95 lavoratori espulsi dal lavoro presso SuperTransport SA/NV, fornitore di LNSA.
Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività
10.A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/691, la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento è stata calcolata a decorrere dalla data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro.
Beneficiari ammissibili
11.Tra i beneficiari ammissibili figurano, oltre ai lavoratori sopra indicati, anche 61 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi. A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 e come previsto all'articolo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l'attività di tutti questi lavoratori è cessata nei sei mesi precedenti il 23 agosto 2022, data di inizio del periodo di riferimento, e/o tra la fine del periodo di riferimento e il giorno precedente l'adozione della presente proposta. Come prescritto all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691, è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento.
12.Il numero totale dei beneficiari ammissibili è pari a 603.
Descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro e alla cessazione dell'attività
13.L'evento all'origine di tali casi di espulsione dal lavoro è stata la decisione di Kuehne + Nagel (K+N) di chiudere la controllata belga LNSA.
14.Negli ultimi anni l'impresa ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie. Nel 2020 le perdite di LNSA sono state superiori al bilancio totale e per compensarle si è reso necessario un aumento di capitale. Anche nel 2021 le perdite sono state superiori al previsto. LNSA non poteva continuare a operare a lungo o medio termine senza alcun profitto o senza raggiungere il punto di pareggio.
15.LNSA forniva a Carrefour servizi logistici per la consegna' di prodotti alimentari freschi e secchi come pure di vini e alcolici. Ai fini del rinnovo del contratto con Carrefour, K+N ha condotto uno studio teso a definire una rete futura in grado di migliorare i servizi a costi competitivi. Sulla base dei risultati di questo studio, K+N ha deciso di trasformare la distribuzione regionale di prodotti alimentari freschi e secchi in distribuzione nazionale. Pe questo, invece di rifornire i negozi situati al nord tramite Logistics Kontich NV (Kontich) e i negozi situati al sud tramite LNSA, ha affidato a Kontich tutte le consegne e chiuso LNSA.
16.È stata preferita l'impresa Kontich in quanto la sua produttività era del 25 % superiore a quella di LNSA, le differenze inventariali (shrinkage) erano inferiori e la sua ubicazione geografica era più comoda, per cui i tempi di consegna erano più brevi e i costi di trasporto più bassi.
Effetti previsti dei casi di espulsione dal lavoro sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale e nazionale
17.Nel quarto trimestre del 2022 il tasso di disoccupazione in Vallonia (8,4 %) era superiore di 2,8 punti percentuali al tasso di disoccupazione a livello nazionale (5,6 %). Nel dicembre 2022 il tasso di domanda di lavoro (percentuale di disoccupati in cerca di lavoro registrati sulla popolazione attiva) in Vallonia era del 13,4 %, ossia 1,3 punti percentuali in più rispetto a dicembre 2021.
18.Sebbene LNSA sia situata nella province Brabant Wallon, gli esuberi riguardano anche la provincia di Hainaut, dove vive l'86,3 % dei lavoratori licenziati. Nel febbraio 2023 il numero di persone in cerca di lavoro registrate è aumentato del 9,8 % su base annua nella provincia di Hainaut e del 3,7 % nella province Brabant Wallon.
19.L'età è correlata a difficoltà nel trovare un lavoro nella province Brabant Wallon, dove nel febbraio 2023 il 30 % delle persone in cerca di lavoro registrate aveva 50 anni o più. Oltre la metà (53,3 %) degli ex lavoratori di LNSA ha più di 45 anni.
20.La crisi della COVID-19 ha accelerato la ricerca di lavoratori più qualificati nel mercato del lavoro belga, mentre la forza lavoro di LNSA è costituita essenzialmente da addetti alla movimentazione. Questi lavoratori potrebbero pertanto avere difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro, tanto più con contratti stabili, dato che il settore favorisce i contratti di breve durata.
21.Le autorità valloni sostengono che i casi di espulsione dal lavoro presso LNSA avranno un impatto particolare su due categorie di lavoratori (i lavoratori scarsamente qualificati e quelli di età superiore ai 50 anni) che sono già svantaggiati nel mercato del lavoro regionale.
22.Inoltre la situazione economica (aumento dell'inflazione, aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, ecc.) influenzata dall'attuale contesto geopolitico riduce i margini delle imprese e la loro competitività. Per il 2023, l'IWEPS (istituto della Vallonia per la valutazione, la previsione e le statistiche) prevede un aumento limitato del PIL vallone dell'1,1 % (1,4 punti percentuali in meno rispetto al 2022). In tali circostanze, gli ex lavoratori di LNSA avranno bisogno di un sostegno supplementare e mirato per avere maggiori possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro.
Applicazione del quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)
23.Il Belgio ha descritto come si sia tenuto conto delle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.
24.Logistics Nivelles ha rispettato il diritto belga in materia di collocamento in esubero collettivo, che stabilisce una procedura obbligatoria di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. La procedura consente di valutare eventuali possibilità di evitare gli esuberi o di ridurne il numero. Essa mira inoltre ad attenuare le conseguenze della perdita di posti di lavoro attraverso misure sociali complementari, come il sostegno alla riconversione o alla riqualificazione dei lavoratori in esubero. I negoziati hanno portato allo stanziamento di una dotazione specifica di 1 500 EUR per lavoratore a copertura dei costi di riqualificazione.
25.La legislazione regionale della Vallonia prevede l'erogazione di un sostegno specifico ai lavoratori in esubero sotto forma di cellula di riconversione (cellule de reconversion) da parte del servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale (Forem), su richiesta delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori. La cellula di riconversione non costituisce un obbligo né per il datore di lavoro né per Forem. L'attuazione delle misure cofinanziate dal FEG sarà gestita attraverso una cellula di riconversione.
26.Per quanto riguarda le attività intraprese per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro, il Belgio ha riferito che il diritto nazionale del lavoro sulla gestione attiva delle ristrutturazioni impone alle imprese che avviano una ristrutturazione di creare una cellula per l'impiego (cellule pour l'emploi), il cui scopo è fornire ai lavoratori licenziati nell'ambito di un collocamento in esubero collettivo 30 ore di servizi per il ricollocamento nell'arco di tre mesi (60 ore nell'arco di sei mesi per i lavoratori di età superiore ai 45 anni). L'erogazione dei servizi della cellula per l'impiego è iniziata subito dopo i casi di espulsione dal lavoro.
Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione
27.Il Belgio ha confermato che le misure di seguito descritte che ricevono un contributo finanziario del FEG non riceveranno contemporaneamente contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.
28.Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati integra le azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'UE (cfr. i servizi per il ricollocamento descritti al punto 26).
Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali
29.Il Belgio ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691.
30.Nell'ottica di predisporre un solido pacchetto di misure ad hoc a sostegno degli sforzi di reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di LNSA, Forem, le organizzazioni sindacali (FGTB e CSC) e altri partner si sono riuniti il 6 aprile, l'11 maggio e il 21 giugno 2022 per comprendere meglio le esigenze di riqualificazione dei lavoratori. Sono stati consultati anche i consulenti sociali che hanno accompagnato i lavoratori dopo il licenziamento. Le riunioni hanno portato a un pacchetto coordinato di misure del FEG che integra le misure ordinarie proposte dalla cellula per l'impiego.
Beneficiari interessati e misure proposte
Beneficiari interessati
31.È prevista la partecipazione di tutti i 603 lavoratori espulsi alle misure in questione. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/691, la ripartizione fornita di tali lavoratori per genere, fascia di età e livello di istruzione è la seguente:
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Categoria
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Numero di
beneficiari previsti
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Genere
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Uomini
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586
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(97,2 %)
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Donne
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17
|
(2,8 %)
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|
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Persone non binarie
|
0
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(0,0 %)
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Fascia di età
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Meno di 30 anni
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27
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(4,5 %)
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Dai 30 ai 54 anni
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450
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(74,6 %)
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Più di 54 anni
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126
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(20,9 %)
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Livello di istruzione
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Istruzione dell'infanzia, primaria o secondaria inferiore
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294
|
(48,8 %)
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Istruzione secondaria superiore o post-secondaria
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277
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(45,9 %)
|
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Istruzione terziaria
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32
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(5,3 %)
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Misure proposte
32.A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/691, il pacchetto coordinato personalizzato da fornire ai lavoratori espulsi dal lavoro consta delle misure seguenti:
–servizi di informazione, orientamento professionale e assistenza al ricollocamento: questo insieme di servizi amplia le attività ordinarie a sostegno degli ex lavoratori di Logistics Nivelle intraprese dalla cellula per l'impiego di Forem per conto dell'impresa che ha effettuato i licenziamenti. L'offerta ordinaria sarà prorogata oltre il periodo obbligatorio e saranno proposti servizi specifici supplementari, quali coaching individuale, servizi per la ricerca attiva di un lavoro e servizi volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si presterà particolare attenzione alle persone vulnerabili che si trovano in una situazione di disagio psicologico, indebitamento o disabilità riconosciuta attraverso il coinvolgimento di professionisti specializzati nell'assistenza di tali gruppi;
–formazione, riqualificazione e formazione professionale: i lavoratori avranno accesso all'offerta formativa ordinaria di Forem e dei suoi partner. Verranno attivati anche moduli specifici per la ricerca di lavoro. Dopo l'elaborazione del profilo delle competenze e la definizione di progetti individuali concordati con il consulente professionale, sarà offerta anche una formazione specifica volta a rispondere alle esigenze individuate. Sarà inoltre disponibile un modulo elaborato specificamente per i lavoratori del settore della logistica per il miglioramento delle competenze informatiche e il conseguimento dell'autonomia digitale. Tale modulo integra quello per lo sviluppo delle competenze digitali che si iscrive nell'offerta formativa ordinaria di Forem;
–sostegno per la creazione di imprese: la misura è destinata ai lavoratori che desiderano avviare una propria impresa e comprenderà una fase di diagnosi e orientamento, azioni di sensibilizzazione all'imprenditorialità, sessioni informative sul potenziale per la creazione di imprese attraverso diagnosi economiche territoriali e la creazione di reti con imprenditori adatti e con coach certificati in materia di creazione di imprese;
–contributo alla creazione di un'impresa: i lavoratori che avviano un'impresa o un'attività come lavoratori autonomi riceveranno un contributo d'importo massimo pari a 15 000 EUR. Il contributo sarà versato in due rate, previa presentazione di documenti giustificativi che attestino l'avvio e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale;
–incentivi e indennità: 1) indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di formazione: i lavoratori riceveranno 2 EUR per ogni ora di partecipazione effettiva ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro; 2) bonus per il miglioramento delle competenze informatiche: i lavoratori che seguono il modulo per il conseguimento dell'autonomia digitale riceveranno un importo forfettario di 400 EUR, a condizione che partecipino attivamente e completino la formazione. Il bonus mira a ridurre l'analfabetismo digitale incoraggiando gli ex lavoratori di LNSA a migliorare le loro competenze informatiche; 3) bonus per il miglioramento delle competenze linguistiche: i lavoratori che seguono un modulo di formazione linguistica intensiva organizzato da Forem o un corso di immersione linguistica in un'impresa per migliorare le loro competenze linguistiche in neerlandese, inglese o tedesco nell'ambito di una ricerca di lavoro specifica riceveranno un importo forfettario di 500 EUR. L'obiettivo del bonus è incoraggiare lo sviluppo di competenze linguistiche interdisciplinari per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori; 4) indennità per il ritorno a scuola: sarà concessa un'indennità mensile di 350 EUR ai lavoratori che partecipano a programmi di istruzione secondaria e terziaria a tempo pieno per almeno un anno o a programmi di formazione qualificante della durata di almeno tre mesi con l'obiettivo di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di lavori richiesti e difficili da coprire, collegati a funzioni critiche o caratterizzati da un forte squilibrio di genere; 5) indennità per la creazione di imprese: per sostenere i lavoratori nella fase di avviamento di un'impresa sarà concessa un'indennità mensile di 350 EUR per un massimo di 12 mesi.
33.La formazione per il conseguimento dell'autonomia digitale di cui sopra, che integra la formazione ordinaria di Forem per lo sviluppo delle competenze digitali, unitamente a un modulo sull'economia circolare e sull'uso efficiente delle risorse, è in linea con i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691. Il modulo sull'economia circolare e sull'uso efficiente delle risorse elaborato per gli ex lavoratori di Swissport (EGF/2020/005 BE) si iscrive nell'offerta formativa ordinaria di Forem cofinanziata dal FSE+ e non è pertanto iscritto nel bilancio della presente proposta. Un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse è inoltre al centro dell'offerta formativa del centro di formazione "Ambiente" di Forem.
34.Le azioni proposte e qui descritte costituiscono misure di politica attiva del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/691. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
35.Il Belgio ha comunicato che le 30-60 ore di servizi per il ricollocamento che il datore di lavoro è tenuto a erogare per legge hanno avuto inizio subito dopo l'espulsione dal lavoro. Dopo la scadenza dell'obbligo giuridico, la cellula di riconversione cofinanziata dal FEG è subentrata senza soluzione di continuità.
36.Il Belgio ha fornito le informazioni richieste sulle misure obbligatorie per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o a norma di contratti collettivi di lavoro. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.
Bilancio stimato
37.I costi totali stimati ammontano a 2 533 363 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 484 363 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 49 000 EUR.
38.Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 2 153 358 EUR (85 % dei costi totali).
39.A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha specificato che il prefinanziamento e il cofinanziamento nazionali sono erogati dalla Vallonia.
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Misure
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Numero stimato di partecipanti
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Costo stimato per partecipante
(in EUR)
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Costi totali stimati
(in EUR)
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Servizi personalizzati (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691)
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Servizi di informazione, orientamento professionale e assistenza al ricollocamento
(reconversion: accompagnement/orientation/mobilisation)
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603
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2 924
|
1 762 914
|
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Formazione, riqualificazione e formazione professionale
(formations et modules spécifiques)
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300
|
364
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109 200
|
|
Sostegno per la creazione di imprese
(dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat)
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60
|
2 028
|
121 681
|
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Contributo alla creazione di un'impresa
(bourse de lancement)
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12
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10 000
|
120 000
|
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Totale parziale a)
Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati
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–
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2 113 795
|
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|
|
(85,08 %)
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Indennità e incentivi (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691)
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Incentivi e indennità
(allocation de recherche d'emploi et de formation, prime numérique, prime langue, allocation de reprise d'études, allocation d'entrepreneuriat)
|
603
|
615
|
370 568
|
|
Totale parziale b)
Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati
|
–
|
370 568
|
|
|
|
(14,92 %)
|
|
Attività di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691
|
|
1. Attività di preparazione
|
–
|
0
|
|
2. Gestione
|
–
|
20 000
|
|
3. Informazione e pubblicità
|
–
|
15 000
|
|
4. Controllo e rendicontazione
|
–
|
14 000
|
|
Totale parziale c)
Percentuale dei costi totali
|
–
|
49 000
|
|
|
|
(1,93 %)
|
|
Costi totali (a + b + c)
|
–
|
2 533 363
|
|
Contributo del FEG (85 % dei costi totali)
|
–
|
2 153 358
|
40.I costi delle misure indicate nella tabella di cui sopra come misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. Il Belgio ha confermato che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro.
41.In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha confermato che i costi degli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non supereranno i 22 000 EUR per beneficiario.
Periodo di ammissibilità delle spese
42.Il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati in data 1º agosto 2022. La spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1º agosto 2022 fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento.
43.Il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 22 settembre 2021. Le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 22 settembre 2021 fino a 31 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento.
Sistemi di gestione e controllo
44.La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691, che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. Il Belgio ha notificato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il FSE+.
Impegni assunti dallo Stato membro interessato
45.Il Belgio ha fornito tutte le necessarie garanzie che:
–saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle misure proposte e la loro attuazione;
–sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE;
–LNSA, che ha proseguito le proprie attività dopo i licenziamenti, ha adempiuto i propri obblighi di legge accordando ai lavoratori tutte le prestazioni previste;
–sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento;
–il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Proposta di bilancio
46.Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).
47.Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/691, e avendo preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le misure proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 2 153 358 EUR, pari all'85 % dei costi totali delle misure proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.
48.La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/691 e come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie.
Atti collegati
49.Contemporaneamente alla presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dell'importo di 2 153 358 EUR verso la linea di bilancio pertinente.
50.Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione ha adottato una decisione di concessione di un contributo finanziario che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tale decisione di finanziamento entrerà in vigore alla data alla quale la Commissione riceverà notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691.
2023/0152 (BUD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/001 BE LNSA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
(3)Il 17 febbraio 2023 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Logistics Nivelles SA e presso un fornitore in Belgio. La domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 153 358 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 2 153 358 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente