COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.2.2023
COM(2023) 124 final
2023/0062(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i regolamenti (CE) n. 1005/2008, (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 576/2013, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e 67 altri regolamenti e direttive del Parlamento europeo e del Consiglio volti a proteggere la sanità pubblica e i consumatori, come pure gli atti della Commissione basati su di essi, si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso.
L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di prodotti di origine animale o vegetale, di alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, di prodotti composti, di piante diverse dalle piante destinate all'impianto, di piante da impianto, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina, come pure i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti (animali da compagnia), che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti summenzionati, sono soggetti ai controlli ufficiali e alle prescrizioni di certificazione o ne è vietato l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.
Il Regno Unito e determinati portatori di interessi con sede nel Regno Unito hanno espresso serie preoccupazioni circa il fatto che l'accordo di recesso imponga un onere amministrativo eccessivo per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate merci soggette a misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), qualora le merci siano destinate a consumatori finali in Irlanda del Nord, onere che finisce per compromettere inutilmente la posizione dell'Irlanda del Nord nel mercato interno del Regno Unito. Il Regno Unito ha informato la Commissione che tali problemi riguardano le partite di prodotti al dettaglio di origine animale o vegetale, di alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, di prodotti composti e di piante diverse dalle piante destinate all'impianto che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1005/2008, (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 (merci al dettaglio), come pure i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le partite di piante da impianto e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali che rientrano rispettivamente nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 576/2013 e (UE) 2016/2031. Il Regno Unito ha inoltre informato la Commissione che l'ingresso in Irlanda del Nord di patate da semina da altre parti del Regno Unito comporterebbe un rischio modesto per lo status dell'isola d'Irlanda relativo agli organismi nocivi. Il Regno Unito riconosce infine di essere responsabile della protezione della sanità pubblica e dei consumatori in Irlanda del Nord.
Su tale base, la Commissione e il Regno Unito hanno concordato una serie completa di soluzioni comuni che consentono di affrontare le questioni correnti di tutte le comunità dell'Irlanda del Nord e proteggono l'integrità dei mercati interni sia dell'Unione che del Regno Unito.
Tale serie di misure pratiche e sostenibili rappresenta una nuova via da seguire per attuare il protocollo onde garantire chiarezza giuridica, prevedibilità e prosperità ai cittadini e alle imprese dell'Irlanda del Nord. Costituisce il giusto equilibrio tra l'agevolazione, da un lato, e le salvaguardie, dall'altro.
La presente proposta rispecchia le soluzioni comuni individuate dalla Commissione e dal Regno Unito per le questioni in materia di alimenti, vegetali, sementi e animali da compagnia riguardanti l'Irlanda del Nord, nei casi in cui gli alimenti sono consumati in Irlanda del Nord, le piante e le sementi sono utilizzate in Irlanda del Nord e gli animali da compagnia restano in Irlanda del Nord. Stabilisce norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, di patate da semina, come pure i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Grazie alle nuove norme:
●verranno radicalmente semplificate le prescrizioni e le procedure per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate merci al dettaglio soggette agli atti dell'Unione in materia di SPS e destinate a consumatori finali in Irlanda del Nord, con salvaguardie per la protezione della salute animale o della sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, come pure per la protezione della salute animale o della sanità pubblica o delle piante e dei consumatori nel mercato interno dell'Unione e dell'integrità di quest'ultimo; verrà introdotta una nuova soluzione per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di prodotti di pregio, tra cui le patate da semina, le piante da impianto e i macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, a condizioni specifiche che garantiscano la protezione della sanità delle piante nell'Unione;
●la normativa del Regno Unito in materia di sanità pubblica e di protezione dei consumatori potrà applicarsi alle merci al dettaglio trasportate in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito da operatori autorizzati e consumate in Irlanda del Nord, con marcature idonee e in condizioni di sicurezza adeguate;
●i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che accompagnano le persone che viaggiano verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e che restano in Irlanda del Nord potranno essere effettuati con documenti di viaggio semplificati.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta integra l'attuale quadro normativo generale dell'Unione in materia di alimenti e mangimi, sanità delle piante, movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e divieto di importazione nell'Unione di prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, stabilendo norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta non incide su altre normative dell'Unione. La valutazione della coerenza con le altre normative dell'Unione non è stata pertanto ritenuta necessaria.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 43, paragrafo 2, articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La presente proposta prevede norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che possono essere attuate solo mediante l'adozione di un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
La presente proposta stabilisce un quadro completo di condizioni, norme specifiche e salvaguardie. Essa prevede che alcuni atti dell'Unione non si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord di determinate merci al dettaglio da altre parti del Regno Unito e stabilisce norme specifiche per i controlli e altre prescrizioni applicabili a tali merci al dettaglio, come pure alle piante da impianto, alle patate da semina e ai macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali. Conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione delle norme specifiche per i controlli ufficiali e delle prescrizioni di certificazione semplificate una volta che il Regno Unito avrà offerto determinate garanzie e rispettato determinate condizioni. L'atto prevede inoltre diversi meccanismi di salvaguardia volti a proteggere adeguatamente lo stato SPS dell'isola d'Irlanda, la sanità pubblica e delle piante e la salute animale nel mercato interno nonché l'integrità di quest'ultimo.
•Scelta dell'atto giuridico
Poiché l'iniziativa riguarda l'adozione di norme specifiche in un settore cui si applicano diversi atti dell'Unione, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è considerata l'atto giuridico appropriato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente iniziativa è proposta a seguito di discussioni bilaterali con il Regno Unito, le associazioni di settore e altri portatori di interessi. Non sarà effettuata alcuna consultazione pubblica.
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile
La proposta è dispensata dalla valutazione d'impatto per via dell'urgenza della situazione.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile
Garantendo che siano effettuati adeguati controlli ufficiali, il regolamento proposto contribuisce a conseguire un livello elevato di protezione della salute umana, come stabilito all'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Nessuna.
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non applicabile
2023/0062 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso, è terminato il 31 dicembre 2020.
(2)Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.
(3)In virtù del protocollo, alcuni atti dell'Unione di cui all'allegato 2 del medesimo protocollo stabiliscono norme applicabili, in particolare, all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure ai movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord
(4)Più specificamente, alcuni atti dell'Unione di cui all'allegato 2 del protocollo stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio ai fini della protezione della sanità pubblica e dei consumatori, compresi divieti di importazione di determinati prodotti.
(5)Inoltre i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio di origine animale o vegetale, di prodotti composti, di piante da impianto, di patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, al fine di proteggere la sanità pubblica e delle piante e la salute animale nel mercato interno, comprese prescrizioni relative ai certificati ufficiali individuali, ai tassi dei controlli ufficiali e ai divieti di importazione di determinati prodotti.
(6)Inoltre il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme per i controlli ufficiali su tutte le partite di merci che entrano nell'Unione da paesi terzi al fine di garantirne la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Più in particolare, l'articolo 47 di tale regolamento prescrive che determinate categorie di merci siano soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri al momento dell'ingresso nell'Unione. In tal caso, in virtù del protocollo, le norme stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 si applicano all'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.
(7)Inoltre il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio vieta l'importazione nell'Unione di prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Al fine di garantire l'efficacia di tale divieto, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione solo se accompagnati da un certificato di cattura e sottoposti a controlli e verifiche adeguati.
(8)Inoltre il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, nonché le norme relative ai controlli di conformità e l'obbligo di presentare un documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario, che deve essere controllato presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.
(9)Al fine di tenere conto della situazione specifica dell'Irlanda del Nord è opportuno adottare norme specifiche.
(10)Più in particolare, è opportuno adottare norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio preimballate destinate ai consumatori finali e di determinate partite di piante da impianto, diverse dalle patate da semina, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina destinati all'immissione sul mercato e all'uso in Irlanda del Nord, come pure i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia.
(11)Tali norme specifiche dovrebbero tenere conto della responsabilità del Regno Unito di proteggere la sanità pubblica e i consumatori in Irlanda del Nord in relazione alle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche che derogano alle norme stabilite in alcuni atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati nell'allegato 2 del protocollo e nell'allegato I del presente regolamento, volte esclusivamente alla protezione della sanità pubblica e dei consumatori, in modo che quelle norme non si applichino in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord. Tali atti dell'Unione, o parti di essi, dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi pienamente alle merci al dettaglio importate direttamente in Irlanda del Nord da paesi terzi diversi dal Regno Unito, come pure alla loro produzione e successiva trasformazione in Irlanda del Nord, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento.
(12)È opportuno chiarire che le disposizioni di cui all'allegato 2 del protocollo diverse da quelle elencate nell'allegato I del presente regolamento si applicano in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni specifiche. Nei casi in cui si applicano le disposizioni specifiche del presente regolamento, e in caso di incongruenze tra tali disposizioni specifiche e gli atti dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero prevalere.
(13)Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme sulle garanzie scritte che il Regno Unito deve fornire per assicurare che l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento non comporti un aumento del rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato sanitario e fitosanitario (SPS) dell'isola d'Irlanda, non comporti un aumento del rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non comporti un aumento del rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno e non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo (garanzie scritte).
(14)Le norme specifiche dovrebbero prevedere tassi speciali dei controlli ufficiali da effettuare sulle partite di merci al dettaglio all'arrivo presso le strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord, nonché una prescrizione che tali partite siano accompagnate da un certificato generale, una volta che il Regno Unito abbia fornito le garanzie scritte. Tali norme specifiche dovrebbero applicarsi solo una volta soddisfatte determinate condizioni, tra cui la conformità di tali merci al dettaglio alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, una marcatura specifica delle merci al dettaglio, l'inserimento in elenchi degli stabilimenti di spedizione e di ricevimento di tali merci al dettaglio e la costruzione di strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord in conformità al termine stabilito nel presente regolamento, nonché, per quanto riguarda i prodotti della pesca, il rispetto della nozione di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita dall'Unione nella sua applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008, senza che sia imposto al Regno Unito l'obbligo di applicare le stesse prescrizioni di certificazione e relative procedure stabilite in tale regolamento.
(15)È inoltre opportuno stabilire norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio costituite da alimenti, diversi dai prodotti di origine animale o vegetale o dai prodotti composti, e da materiale a contatto con gli alimenti, affinché tali partite non siano soggette alle stesse prescrizioni di certificazione delle partite di merci al dettaglio di origine animale o vegetale o di prodotti composti.
(16)Nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora siano ridotti i controlli ufficiali che comportano una certificazione e controlli sulle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, e qualora sia quindi necessario garantire che tali merci al dettaglio rimangano in Irlanda del Nord e non compromettano la sanità pubblica e la protezione dei consumatori nel mercato interno o la sua integrità per mezzo di informazioni ai consumatori su tali merci al dettaglio, è opportuno che siano in vigore norme specifiche in materia di marcatura. Tali norme specifiche dovrebbero garantire l'informazione dei consumatori e la tracciabilità di dette merci al dettaglio. Esse dovrebbero prevedere prescrizioni diverse per la marcatura a livello di scatola, di scaffale o di singolo prodotto. L'applicazione di tali norme specifiche dovrebbe tenere conto della necessità di scadenze adeguate per le prescrizioni relative alla marcatura che riducano al minimo gli oneri e le difficoltà per le catene di approvvigionamento, nonché dell'importanza del movimento continuo delle merci al dettaglio all'interno del Regno Unito in linea con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del Regno Unito.
(17)È opportuno prevedere meccanismi su misura, al solo scopo di consentire alle merci al dettaglio costituite da prodotti provenienti da paesi terzi diversi dal Regno Unito ("merci al dettaglio del resto del mondo") di origine animale o vegetale, ai prodotti composti e ai prodotti della pesca di beneficiare delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In primo luogo, per quanto riguarda le merci al dettaglio del resto del mondo di origine animale o vegetale o i prodotti composti, il meccanismo appropriato opererebbe nel caso in cui il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme nell'ambito del proprio ordinamento giuridico interno e conformemente alle proprie norme costituzionali. A tal fine è necessario stabilire procedure relative all'adeguamento di tali norme, nell'eventualità in cui il Regno Unito decida di avvalersi di tale possibilità, predisponendo elenchi di prodotti e il relativo meccanismo di soppressione da tali elenchi, come pure altre salvaguardie necessarie. Qualora il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme, esso resta libero di aggiungere condizioni più rigorose. In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti della pesca, è opportuno tenere conto delle norme del Regno Unito che garantiscono che non siano importati nel Regno Unito prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
(18)È necessario che le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima dell'ingresso in Irlanda del Nord, e che sono spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda e per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda e non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.
(19)È necessario che l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (patate da semina), spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda e per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a determinate norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda e non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.
(20)A fronte dello lungo periodo senza casi di rabbia e della rigorosa sorveglianza dell'infezione da Echinoccoccus multilocularis nel Regno Unito, nonché delle rigorose prescrizioni in materia di movimenti di cani, gatti e furetti all'interno del suo territorio e verso di esso stabilite dalla legislazione nazionale, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito non dovrebbero aumentare il livello di rischio per la salute animale in Irlanda del Nord e sull'isola d'Irlanda, non dovrebbero incidere negativamente sullo stato sanitario dell'isola d'Irlanda e non dovrebbero aumentare il rischio per la sanità pubblica e la salute animale sul mercato interno, qualora tali movimenti siano soggetti a norme specifiche. Tali norme specifiche dovrebbero prevedere la presentazione di un documento di identificazione semplificato e di una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata attestante che tali animali non saranno successivamente spostati in uno Stato membro. È inoltre opportuno prevedere che cani, gatti e furetti da compagnia provenienti dall'Irlanda del Nord che viaggiano verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord siano identificati solo per mezzo di un trasponditore.
(21)Allo stesso tempo dovrebbero essere in vigore salvaguardie adeguate per l'Unione per garantire che l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento non aumentino il rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumenti il rischio per la sanità pubblica, la salute animale e la sanità delle piante nel mercato interno, non aumenti il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno e non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo.
(22)È pertanto opportuno stabilire che le norme specifiche relative alle partite di merci al dettaglio, piante da impianto, patate da semina, macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e le norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia inizino ad applicarsi solo dopo che la Commissione ha ricevuto adeguate garanzie scritte dal Regno Unito e ha valutato se siano state soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle norme specifiche. In tal caso alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire le norme operative necessarie per l'attuazione delle norme specifiche, tra cui la frequenza dei controlli, i modelli di certificati e di etichette fitosanitarie e le prescrizioni relative alle marcature.
(23)È inoltre opportuno chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure di salvaguardia per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
(24)È anche opportuno chiedere alla Commissione di adottare atti delegati per sospendere l'applicazione di alcune o di tutte le norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora non sia, o non sia più, soddisfatta una condizione preliminare essenziale per il funzionamento di tali norme specifiche, come il completamento delle strutture ispettive SPS, oppure in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In tal caso è opportuno prevedere un meccanismo formale di informazione e consultazione con termini precisi entro i quali la Commissione dovrebbe agire.
(25)In caso di sospensione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento relative all'ingresso in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito, dovrebbero nuovamente applicarsi a tali partite le norme stabilite negli atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati nell'allegato 2 del protocollo ed elencati nell'allegato I del presente regolamento.
(26)Al fine di modificare gli allegati da I a V del presente regolamento, in particolare per adeguare l'elenco degli atti dell'Unione, o di parti di essi, alle cui disposizioni le norme specifiche derogano, per stabilire ulteriori dettagli in relazione al funzionamento delle norme specifiche riguardanti le strutture ispettive SPS, l'inserimento negli elenchi di stabilimenti, i meccanismi di monitoraggio e la marcatura delle merci al dettaglio secondo criteri appropriati, nonché per consentire alla Commissione di adottare misure di sospensione in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme stabilite nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È inoltre opportuno prevedere una procedura d'urgenza per garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(27)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale, compreso il relativo modello, l'elenco dei prodotti di origine animale o vegetale o dei prodotti composti originari di paesi terzi che possono essere utilizzati per la produzione di merci al dettaglio cui si dovrebbero applicare le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, l'elenco degli Stati di bandiera delle navi che catturano prodotti della pesca cui si dovrebbero applicare le norme specifiche, il modello di etichetta fitosanitaria per le piante da impianto, i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e per le patate da semina, le informazioni da includere nel documento di viaggio per animali da compagnia e le condizioni speciali e le misure di salvaguardia adeguate per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
(28)Al fine di garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica o per la protezione dei consumatori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire misure di emergenza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(29)È opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione delle prescrizioni relative alla marcatura alle merci al dettaglio già presenti sul mercato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento stabilisce norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di:
a)determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord per il consumatore finale;
b)determinate partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina destinate all'immissione sul mercato e all'uso in Irlanda del Nord.
Il presente regolamento stabilisce inoltre norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di cani, gatti e furetti da compagnia.
2.In deroga alle disposizioni di cui all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"), figuranti nell'allegato I del presente regolamento, tali disposizioni non si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord e che rientrano nell'ambito di applicazione della parte 2 del presente regolamento. Le disposizioni di cui all'allegato 2 del protocollo diverse da quelle figuranti nell'allegato I del presente regolamento si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord a meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più specifiche.
3.Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alla sospensione dell'applicazione delle norme specifiche in esso stabilite.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)"partita": un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e, per quanto riguarda le merci al dettaglio, spedito dallo stesso stabilimento elencato situato in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e consegnato allo stesso stabilimento elencato in Irlanda del Nord e, per quanto riguarda le piante da impianto, comprese le patate da semina, e i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, spedito da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevuto da un operatore professionale in Irlanda del Nord;
b)"merci al dettaglio": le seguenti merci consegnate a terminali di distribuzione, compresi terminali che distribuiscono merci al dettaglio a temperature controllate, centri di distribuzione per supermercati, punti di vendita all'ingrosso e punti vendita, o che sono consegnate direttamente al consumatore finale, anche da operatori della ristorazione, presso mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, da ristoranti e da altri operatori di servizi di ristorazione e negozi analoghi:
i)prodotti di origine animale o vegetale;
ii)piante diverse dalle piante destinate all'impianto, quali elencate in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 73 e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
iii)prodotti composti;
iv)alimenti diversi da quelli di cui ai punti i), ii) e iii);
v)materiali a contatto con gli alimenti;
vi)alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
c)"immissione sul mercato": la detenzione, da parte di un operatore, delle merci di cui all'articolo1, paragrafo 1, lettere a) e b), a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione di tali merci;
d)"consumatore finale": il consumatore finale di una merce al dettaglio che non la utilizzi nell'ambito di un'operazione o attività commerciale;
e)"merci al dettaglio del resto del mondo": merci al dettaglio costituite da prodotti originari di paesi terzi diversi dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;
f)"prodotti di origine animale": merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da:
i)alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;
ii)molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
iii)altri animali destinati a essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;
g)"prodotti di origine vegetale": merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da piante e relativi prodotti, compreso il materiale trasformato;
h)"alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita": alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani destinati alla vendita diretta che sono confezionati in imballaggi pronti alla vendita per l'uso da parte del consumatore finale;
i)"prodotti composti": merci al dettaglio destinate al consumo umano contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale;
j)"alimento" o "prodotto alimentare": un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
k)"tasso speciale dei controlli ufficiali": il tasso dei controlli ufficiali stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
l)"certificato generale": un documento in formato cartaceo o elettronico firmato dal certificatore autorizzato delle autorità competenti per una partita di merci al dettaglio, che garantisce la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
m)"preimballato": la preparazione di qualsiasi unità di vendita ai fini della presentazione come tale al consumatore finale e agli operatori della ristorazione, costituita dall'imballaggio in cui le merci al dettaglio sono confezionate prima di essere messe in vendita, avvolte interamente o in parte di tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;
n)"marcatura": qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio di una merce al dettaglio o sulla scatola in cui è contenuta, o che accompagna tale imballaggio o scatola, e che non può sbiadire o essere rimosso facilmente;
o)"prodotti della pesca": prodotti della pesca quali definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
p)"stabilimento": qualsiasi unità di un'impresa che spedisce o riceve merci al dettaglio;
q)"stabilimento elencato": uno stabilimento inserito in un elenco conformemente all'articolo 8;
r)"struttura ispettiva SPS": un posto di controllo quale definito all'articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625, e un luogo di ingresso dei viaggiatori quale definito all'articolo 3, lettera k), del regolamento (UE) n. 576/2013, entrambi conformi alle prescrizioni di cui a detti regolamenti;
s)"stato SPS": lo stato sanitario quale definito all'articolo 4, punto 34, del regolamento (UE) 2016/429 o lo status relativo agli organismi nocivi quale definito nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie 05 aggiornate;
t)"prodotti lattiero-caseari": i prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
u)"carni": le carni quali definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
v)"etichetta fitosanitaria": qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta, che non può sbiadire o essere rimosso facilmente, rilasciato ufficialmente o sotto supervisione ufficiale conformemente all'articolo 10 o 11, al fine di accompagnare le partite di piante da impianto, comprese le patate da semina, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali;
w)"animali da compagnia": gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, ossia cani, gatti e furetti da compagnia;
x)"documento di viaggio per animali da compagnia": un documento in formato cartaceo o elettronico rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.
PARTE 2
Norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio originarie di altre parti del Regno Unito o che provengono da uno Stato membro, o di merci al dettaglio del resto del mondo, ai fini dell'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord
Articolo 3
Oggetto e ambito di applicazione della parte 2
Le norme specifiche di cui alla presente parte si applicano alle merci al dettaglio seguenti:
a)prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all'impianto e alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita di cui all'articolo 2, lettera b), punti i), ii) e vi);
b)prodotti composti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii);
c)alimenti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv);
d)materiali a contatto con gli alimenti di cui all'articolo 2, lettera b), punto v).
Articolo 4
Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b)
1.L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'articolo 6;
b)le merci al dettaglio soddisfano una delle condizioni seguenti:
i)sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;
ii)provengono da uno Stato membro;
iii)sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625;
iv)sono merci al dettaglio del resto del mondo conformi alle norme specifiche di cui all'articolo 9;
v)nel caso di prodotti della pesca, tali prodotti:
–sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e sono sbarcati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord; o
–sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o di un paese terzo diverso dal Regno Unito elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, e sono stati importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;
c)le merci al dettaglio sono conformi alle norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e, nel caso dei prodotti della pesca, rispettano il concetto di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definito dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008;
d)le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali;
e)le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;
f)le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
g)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento elencato di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro; tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentino il rischio per la sanità delle piante o per la salute animale sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumentino il rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non aumentino il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato dell'Unione e non incidano negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità dello stesso;
h)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha adottato misure conformemente al paragrafo 4 del medesimo o conformemente all'articolo 14.
2.Le partite di merci al dettaglio sono accompagnate dal certificato generale di cui al paragrafo 1, che è rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito e che certifica che le merci al dettaglio della partita sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).
3.Se le condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera g), sono soddisfatte e tenendo conto dei controlli della Commissione relativi alla conformità ai requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i tassi speciali dei controlli ufficiali e le norme relative a tali controlli e al modello di certificato generale per le partite di cui al paragrafo 1.
I tassi speciali dei controlli di identità, anche ai fini della conformità al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono adeguati in funzione della misura in cui i diversi tipi di merci al dettaglio recano una marcatura individuale.
Se le prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto all'8 % della totalità delle partite.
Se le prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto al 5 % della totalità delle partite.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali sulle partite e al certificato generale di cui ai paragrafi 1 e 2.
Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, un audit o una notifica nel quadro del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, o nel quadro del sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) messo a disposizione dalla Commissione conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche a determinate partite o a determinati stabilimenti, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
5.Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.
Articolo 5
Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d)
1.L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'articolo 6;
b)soddisfano una delle condizioni seguenti:
i)sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;
ii)provengono da uno Stato membro;
iii)sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 o alle norme relative ai prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008;
c)sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali;
d)sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;
e)sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
f)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro; tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentano i rischi per la sanità pubblica nel mercato interno e non incidono negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sulla sua integrità;
g)sono accompagnate da un certificato generale conforme al modello stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
h)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e non ha adottato misure conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 14.
2.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui al paragrafo 1 per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di tali partite e la loro immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord.
Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
3.Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Marcatura delle merci al dettaglio
1.Le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni seguenti:
a)a decorrere dal 1º ottobre 2023, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, ad eccezione delle seguenti merci al dettaglio che recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1:
i)carni preimballate, prodotti a base di carne preimballati e carni imballate nei locali di vendita;
ii)latte preimballato, prodotti lattiero-caseari preimballati e prodotti lattiero-caseari imballati nei locali di vendita elencati nell'allegato V, parte 1;
b)a decorrere dal 1º ottobre 2024, tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1;
c)a decorrere dal 1º luglio 2025, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura individuale conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punto 1, ad eccezione delle merci al dettaglio elencate nell'allegato V, parte 2, che recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.
2.In deroga al paragrafo 1:
a)le singole merci vendute sfuse o a peso nei locali di vendita su richiesta del consumatore, comprese le singole merci trasformate e vendute nei locali di vendita da un dettagliante per il consumo diretto da parte del consumatore, recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3;
b)le singole merci offerte da un operatore di ristorazione, nelle mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, dai ristoranti e da altri analoghi operatori di servizi di ristorazione per il consumo diretto sul posto non sono soggette all'obbligo di recare una marcatura.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato IV adeguando le prescrizioni relative alla marcatura in risposta agli sviluppi tecnici o operativi.
4.La Commissione monitora che tutte le merci al dettaglio rechino una marcatura conformemente al paragrafo 1.
Qualora vi siano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, o dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, che le merci al dettaglio non sono conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo o sono presenti sul mercato di uno Stato membro, la Commissione può modificare gli allegati IV e V mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 16 e 17.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'elenco delle merci al dettaglio di cui all'allegato V, parte 2, conformemente ai criteri seguenti:
a)una merce al dettaglio è aggiunta a tale elenco se la marcatura individuale di tale merce al dettaglio non è necessaria in quanto non sono più prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
b)una merce al dettaglio è soppressa da tale elenco se è necessaria una marcatura individuale ai fini degli articoli 4 e 5 del presente regolamento o se sono prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.
6.La Commissione, se determina, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, che le pertinenti norme in materia di sanità pubblica e informazione dei consumatori stabilite negli atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati e indicati nell'allegato I, si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato V aggiungendo categorie di merci al dettaglio autorizzate per la marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.
Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una modifica di un atto dell'Unione si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 sopprimendo le categorie di merci al dettaglio interessate dagli elenchi di merci al dettaglio di cui all'allegato V.
Articolo 7
Monitoraggio delle merci al dettaglio
1.Le autorità competenti del Regno Unito monitorano le partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni relative al monitoraggio di cui all'allegato III, parte 1.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 1, adeguando le prescrizioni relative al monitoraggio agli sviluppi tecnici o operativi ai fini del monitoraggio delle partite di merci al dettaglio.
Articolo 8
Elenchi degli stabilimenti ai fini della spedizione di partite di merci al dettaglio verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e del loro ricevimento in Irlanda del Nord
1.Le partite di merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevute da stabilimenti in Irlanda del Nord elencati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui all'allegato III, parte 2.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 2, adeguando le prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti agli sviluppi tecnici o operativi ai fini degli articoli 4 e 5.
Articolo 9
Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo
1.Le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del presente regolamento solo nel caso in cui:
a)il Regno Unito decida e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:
i)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito; e
ii)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui alla lettera a), punto i), sono effettivamente attuate dal Regno Unito;
b)tali prodotti siano elencati in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 3.
2.Fatto salvo il paragrafo 1, i prodotti della pesca catturati da una nave battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 solo nel caso in cui:
a)il Regno Unito decida e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:
i)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento non siano importati nel Regno Unito;
ii)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui al punto i) sono effettivamente attuate dal Regno Unito;
b)lo Stato di bandiera del peschereccio interessato sia elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.
Ogniqualvolta intenda introdurre nuove misure o modificare misure esistenti riguardanti le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui alla lettera a), punto i), il Regno Unito ne informa senza indugio la Commissione e fornisce informazioni sul contenuto di tali misure prima della data di applicazione di tali misure nel proprio diritto nazionale.
Ogniqualvolta intenda introdurre nuove misure nei confronti di uno Stato di bandiera aventi un impatto sull'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Unione ne informa senza indugio il Regno Unito e fornisce informazioni sul contenuto di tali misure prima della data di applicazione di tali misure.
3.Per valutare l'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, se del caso, la Commissione può svolgere audit e procedure di verifica nel Regno Unito, che possono comprendere:
a)una valutazione della totalità o di parte del piano di controllo totale delle autorità competenti del Regno Unito, compresi, se del caso, riesami di programmi di audit e ispezioni;
b)una valutazione dell'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'ambito del diritto nazionale del Regno Unito;
c)verifiche in loco.
La Commissione redige una relazione sui risultati di ciascun audit effettuato e la mette a disposizione degli Stati membri e del Regno Unito.
4.Se ha ricevuto le prove scritte di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che elencano:
a)i prodotti di origine animale o vegetale o i prodotti composti, compresi i loro paesi terzi di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord;
b)gli Stati di bandiera di cui al paragrafo 2, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
5.Ogniqualvolta elabora atti dell'Unione o modifiche di tali atti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), la Commissione ne informa il Regno Unito e fornisce le informazioni pertinenti.
Il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi 15 giorni prima della data di applicazione di tali atti dell'Unione o delle modifiche di tali atti, se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica stabilite in tali atti dell'Unione o modifiche si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale alla data di applicazione di tali atti dell'Unione o modifiche e fornisce prove al riguardo.
Nel caso di atti della Commissione immediatamente applicabili, la Commissione informa quanto prima il Regno Unito e il Regno Unito comunica alla Commissione se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale entro tre giorni dalla data di entrata in vigore di tali atti della Commissione.
Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una modifica di un atto dell'Unione si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente al primo e al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta immediatamente un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, che sopprime i prodotti interessati dall'atto dell'Unione o dalla modifica dell'atto dell'Unione che non si applica a norma del diritto nazionale del Regno Unito dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
6.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, se del caso.
Qualora vi siano prove, quali una valutazione della Commissione, una verifica a norma del paragrafo 3, un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di importazione di cui ai paragrafi 1 e 2, o non esegue efficacemente i controlli ufficiali o le verifiche di cui a tali paragrafi, o che il Regno Unito non applica una di tali condizioni di importazione o prescrizioni relative ai controlli ufficiali o alla verifica a norma del proprio diritto nazionale, la Commissione adotta immediatamente un atto di esecuzione che stabilisce misure adeguate, che possono comprendere la soppressione di determinati prodotti o paesi terzi di origine o di determinati Stati di bandiera dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.
PARTE 3
Norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina per l'immissione sul mercato e l'uso in Irlanda del Nord
Articolo 10
Norme specifiche per le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, per la spedizione e la vendita da parte di operatori professionali
1.Prima dell'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e dell'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono soggetti a norme specifiche e a un obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a)tali partite sono spedite da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, che sono stati autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che le partite siano spedite conformemente al presente regolamento, per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali;
b)le unità commerciali più piccole applicabili di piante da impianto diverse dalle patate da semina di ciascuna partita, nonché i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, prima del loro ingresso in Irlanda del Nord recano tale etichetta fitosanitaria rilasciata da un operatore professionale, sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti del Regno Unito, che è conforme al contenuto e al modello stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3;
c)prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono conformi alle norme d'ingresso nell'Unione di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;
d)le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono unicamente immessi sul mercato e utilizzati nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro;
e)prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le piante da impianto diverse dalle patate da semina e i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
f)gli operatori professionali dell'Irlanda del Nord che ricevono queste piante da impianto e gli operatori professionali che ricevono per la prima volta tali veicoli e macchine dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono registrati a tale fine rispettivamente dalle autorità competenti del Regno Unito nel registro di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e secondo la procedura di cui all'articolo 66 di tale regolamento;
g)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali per garantire che tali partite siano spedite conformemente al presente regolamento, comprensiva di procedure ufficiali a garanzia della loro conformità al presente regolamento e per i casi di non conformità, che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche di cui al presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;
h)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda il contenuto e il modello di etichetta fitosanitaria e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.
2.L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 attesta che le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima di entrare in Irlanda del Nord sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d).
3.In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme sul contenuto e sui modelli dell'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.
4.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme di cui ai paragrafi 1 e 3 relative alle partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, nonché l'etichetta fitosanitaria.
Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 11
Norme specifiche per le partite di patate da semina
1.L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (patate da semina) per l'immissione sul mercato sottostà a norme specifiche e all'obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a)tali partite sono spedite da operatori professionali autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che siano spedite conformemente al presente regolamento, in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord;
b)ogni partita di patate da semina reca l'etichetta fitosanitaria conformemente al paragrafo 2;
c)le patate da semina sono conformi alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda l'ingresso in Irlanda del Nord di patate da semina provenienti da altre parti del Regno Unito e la loro immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord;
d)dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord, le patate da semina sono destinate unicamente all'immissione sul mercato e all'uso nel Regno Unito e non possono essere successivamente spostate in uno Stato membro;
e)le patate da semina sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
f)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di registrazione e autorizzazione degli operatori professionali comprensiva di procedure ufficiali a garanzia della conformità al presente regolamento e per i casi di non conformità, e che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di patate da semina presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche di cui al presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;
g)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui al paragrafo1 del presente articolo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.
2.L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito, a seguito di ispezioni ufficiali sistematiche e fisiche, ed è stampata da dette autorità o dagli operatori professionali sotto il controllo ufficiale di tali autorità.
L'etichetta attesta che le partite di patate da semina sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), e alle norme contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3.
3.In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera f), la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a)le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord di patate da semina provenienti da altre parti del Regno Unito e per il loro uso in Irlanda del Nord;
b)il modello di etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.
4.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per quanto riguarda le partite di patate da semina e l'etichetta fitosanitaria.
Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
PARTE 4
Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito
Articolo 12
Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia
1.Le norme specifiche di cui al presente articolo per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito si applicano soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che:
i)tali animali da compagnia non aumentano il rischio per la salute degli animali che si trovano sull'isola d'Irlanda, né incidono sul loro stato sanitario o aumentano il rischio per la salute pubblica e degli animali nel mercato interno, né compromettono l'integrità di quest'ultimo;
ii)le autorità competenti del Regno Unito adottano misure efficaci per ridurre al minimo la possibilità che animali da compagnia siano spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro, comprovate da informazioni sulle procedure ufficiali per decidere quali misure adottare in caso di non conformità;
iii)le autorità competenti del Regno Unito applicano le prescrizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia verso il Regno Unito al fine di tutelarne lo stato sanitario;
iv)le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità efficaci sugli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito conformemente alla lettera f);
v)le autorità competenti del Regno Unito attuano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici e ne informano immediatamente la Commissione;
vi)le autorità competenti del Regno Unito applicano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da rabbia negli animali sensibili detenuti e selvatici e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi caso sospetto o da loro riscontrato di infezione da rabbia;
b)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 4;
c)gli animali da compagnia sono originari di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e non saranno successivamente spostati in uno Stato membro;
d)gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013;
e)gli animali da compagnia sono accompagnati da un documento di viaggio apposito, in formato scritto o elettronico, in conformità al paragrafo 4, convalidato dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente al paragrafo 2, e da una dichiarazione firmata del proprietario o di una persona autorizzata attestante che gli animali da compagnia identificati conformemente alla lettera d) e che dispongono del documento di viaggio apposito non saranno successivamente spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro;
f)le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità sugli animali da compagnia accompagnati dall'apposito documento di viaggio e dalla dichiarazione di cui alla lettera e), presentati dal proprietario o da una persona autorizzata dopo il completamento dell'imbarco e prima dell'arrivo in Irlanda del Nord, o al momento del primo arrivo in Irlanda del Nord, per dimostrare la conformità alle norme contenute nel presente articolo; in caso di non conformità riscontrata durante i controlli previsti dalle procedure ufficiali di cui alla lettera a), punto ii), gli animali da compagnia sono condotti dalle autorità competenti del Regno Unito presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in possesso dei requisiti di cui all'allegato II per porre rimedio alla non conformità.
2.L'apposito documento di viaggio per animali da compagnia di cui al paragrafo 1, lettera e), è rilasciato solo dopo che le autorità competenti del Regno Unito hanno debitamente verificato che le varie voci del documento sono state compilate in modo corretto e veritiero con le informazioni prescritte da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4, attestando così il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).
3.Per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia originari dell'Irlanda del Nord che viaggiano unicamente verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord:
i)gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera d);
ii)non si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f);
iii)non si applicano le prescrizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013.
4.In presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può stabilire norme sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito, ed anche in merito al contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera e).
5.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
PARTE 5
Divieto e sospensione
Articolo 13
Divieto di spostamento in uno Stato membro o di immissione sul mercato di uno Stato membro di merci e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento
Le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono spostate dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro né immesse sul mercato di uno Stato membro.
Gli animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro.
Gli Stati membri applicano sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.
Articolo 14
Sospensione delle norme specifiche di cui alle parti 2, 3 e 4
1.La Commissione monitora attentamente l'applicazione delle norme specifiche di cui alle parti 2, 3 e 4 e all'articolo 13, in particolare per verificare che:
a)siano effettuati controlli ufficiali su partite di merci al dettaglio, piante da impianto, veicoli e macchinari utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, patate da semina e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
b)siano in atto un monitoraggio e controlli ufficiali adeguati, conformemente alle prescrizioni dell'allegato III, per quanto riguarda i movimenti di merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento di destinazione elencato, al fine di garantire che le merci al dettaglio siano destinate esclusivamente a stabilimenti elencati situati in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro;
c) siano rispettate le norme contenute nel presente regolamento, in particolare gli articoli 6 e 9.
2.La Commissione monitora inoltre per verificare che:
a)le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord siano conformi all'allegato II;
b)i rappresentanti dell'Unione abbiano costantemente e continuativamente accesso alle banche dati rilevanti utilizzate dalle autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord ai fini dei controlli ufficiali e del monitoraggio previsti dal presente regolamento, comprese la piattaforma di ispezione dei documenti sanitari comuni di entrata (DSCE) e altre banche dati di rilievo, oltre allo scambio di informazioni, e che le autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord rispettino l'obbligo di utilizzo del sistema TRACES di cui al regolamento (UE) 2017/625.
3.Qualora constati una mancanza sistematica del rispetto delle norme specifiche di cui al paragrafo 1 da parte del Regno Unito, o che il Regno Unito non soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione notifica per iscritto al Regno Unito, entro sette giorni, tale constatazione e le relative motivazioni dettagliate.
4.Per un periodo di quattro settimane a decorrere dalla data della notifica scritta di cui al paragrafo 3, la Commissione svolge consultazioni con il Regno Unito al fine di porre rimedio alla situazione all'origine della notifica scritta.
5.Se alla situazione all'origine della notifica scritta di cui al paragrafo 3 del presente articolo non è posto rimedio entro il termine di quattro settimane di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o in caso di sospensione delle disposizioni in proposito della sezione 2 (determinazione delle merci non a rischio e abrogazione della decisione n. 4/2020) della decisione n. XX/2023 del comitato misto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione per motivi inerenti alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta, entro ulteriori quattro settimane, un atto delegato conformemente all'articolo 17 del presente regolamento che specifica le disposizioni del presente regolamento la cui applicazione deve essere sospesa.
In caso di mancato rispetto da parte del Regno Unito delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, la Commissione sospende, mediante un atto delegato, l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12.
6.Qualora il Regno Unito ponga rimedio alla situazione all'origine dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento, che specifica quali delle disposizioni sospese tornano ad applicarsi.
PARTE 6
Atti delegati e di esecuzione
Articolo 15
Modifiche degli allegati I e II
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento qualora sia necessario sopprimere o aggiungere atti dell'Unione o parti di essi di cui all'allegato 2 del protocollo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare i requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, ove necessario e opportuno per tenere conto degli sviluppi tecnici e operativi, a condizione che tali modifiche siano coerenti con le norme contenute nel presente regolamento.
Articolo 16
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal xx/xx/20xx. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio solleva obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 17
Procedura d'urgenza
1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni rispetto ad atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6. In tale caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.
Articolo 18
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.
Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, tuttavia, la Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. È inoltre assistita da quest'ultimo comitato ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento per le questioni che rientrano esclusivamente nell'ambito di competenza di tale comitato.
Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il relativo articolo 5.
Parte 7
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 19
Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alla marcatura
Per un periodo transitorio di 30 giorni a decorrere dal 1º ottobre 2023, per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima di tale data non vige l'obbligo del rispetto delle prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Per un periodo transitorio di 30 giorni a decorrere dal 1º ottobre 2024, per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima di tale data non vige l'obbligo del rispetto delle prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).
Per un periodo transitorio di 30 giorni a decorrere dal 1º luglio 2025, per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima di tale data non vige l'obbligo del rispetto delle prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente