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Document 52023PC0124

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord

COM/2023/124 final

Bruxelles, 27.2.2023

COM(2023) 124 final

2023/0062(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i regolamenti (CE) n. 1005/2008 1 , (CE) n. 1069/2009 2 , (UE) n. 576/2013 3 , (UE) 2016/429 4 , (UE) 2016/2031 5 e (UE) 2017/625 6 del Parlamento europeo e del Consiglio e 67 altri regolamenti e direttive del Parlamento europeo e del Consiglio volti a proteggere la sanità pubblica e i consumatori 7 , come pure gli atti della Commissione basati su di essi, si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso.

L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di prodotti di origine animale o vegetale, di alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, di prodotti composti, di piante diverse dalle piante destinate all'impianto, di piante da impianto, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina, come pure i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti (animali da compagnia), che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti summenzionati, sono soggetti ai controlli ufficiali e alle prescrizioni di certificazione o ne è vietato l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

Il Regno Unito e determinati portatori di interessi con sede nel Regno Unito hanno espresso serie preoccupazioni circa il fatto che l'accordo di recesso imponga un onere amministrativo eccessivo per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate merci soggette a misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), qualora le merci siano destinate a consumatori finali in Irlanda del Nord, onere che finisce per compromettere inutilmente la posizione dell'Irlanda del Nord nel mercato interno del Regno Unito. Il Regno Unito ha informato la Commissione che tali problemi riguardano le partite di prodotti al dettaglio di origine animale o vegetale, di alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, di prodotti composti e di piante diverse dalle piante destinate all'impianto che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1005/2008, (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 (merci al dettaglio), come pure i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le partite di piante da impianto e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali che rientrano rispettivamente nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 576/2013 e (UE) 2016/2031. Il Regno Unito ha inoltre informato la Commissione che l'ingresso in Irlanda del Nord di patate da semina da altre parti del Regno Unito comporterebbe un rischio modesto per lo status dell'isola d'Irlanda relativo agli organismi nocivi. Il Regno Unito riconosce infine di essere responsabile della protezione della sanità pubblica e dei consumatori in Irlanda del Nord.

Su tale base, la Commissione e il Regno Unito hanno concordato una serie completa di soluzioni comuni che consentono di affrontare le questioni correnti di tutte le comunità dell'Irlanda del Nord e proteggono l'integrità dei mercati interni sia dell'Unione che del Regno Unito.

Tale serie di misure pratiche e sostenibili rappresenta una nuova via da seguire per attuare il protocollo onde garantire chiarezza giuridica, prevedibilità e prosperità ai cittadini e alle imprese dell'Irlanda del Nord. Costituisce il giusto equilibrio tra l'agevolazione, da un lato, e le salvaguardie, dall'altro.

La presente proposta rispecchia le soluzioni comuni individuate dalla Commissione e dal Regno Unito per le questioni in materia di alimenti, vegetali, sementi e animali da compagnia riguardanti l'Irlanda del Nord, nei casi in cui gli alimenti sono consumati in Irlanda del Nord, le piante e le sementi sono utilizzate in Irlanda del Nord e gli animali da compagnia restano in Irlanda del Nord. Stabilisce norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, di patate da semina, come pure i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Grazie alle nuove norme:

verranno radicalmente semplificate le prescrizioni e le procedure per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate merci al dettaglio soggette agli atti dell'Unione in materia di SPS e destinate a consumatori finali in Irlanda del Nord, con salvaguardie per la protezione della salute animale o della sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, come pure per la protezione della salute animale o della sanità pubblica o delle piante e dei consumatori nel mercato interno dell'Unione e dell'integrità di quest'ultimo; verrà introdotta una nuova soluzione per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di prodotti di pregio, tra cui le patate da semina, le piante da impianto e i macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, a condizioni specifiche che garantiscano la protezione della sanità delle piante nell'Unione;

la normativa del Regno Unito in materia di sanità pubblica e di protezione dei consumatori potrà applicarsi alle merci al dettaglio trasportate in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito da operatori autorizzati e consumate in Irlanda del Nord, con marcature idonee e in condizioni di sicurezza adeguate;

i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che accompagnano le persone che viaggiano verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e che restano in Irlanda del Nord potranno essere effettuati con documenti di viaggio semplificati.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra l'attuale quadro normativo generale dell'Unione in materia di alimenti e mangimi, sanità delle piante, movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e divieto di importazione nell'Unione di prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, stabilendo norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta non incide su altre normative dell'Unione. La valutazione della coerenza con le altre normative dell'Unione non è stata pertanto ritenuta necessaria.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta prevede norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che possono essere attuate solo mediante l'adozione di un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Proporzionalità

La presente proposta stabilisce un quadro completo di condizioni, norme specifiche e salvaguardie. Essa prevede che alcuni atti dell'Unione non si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord di determinate merci al dettaglio da altre parti del Regno Unito e stabilisce norme specifiche per i controlli e altre prescrizioni applicabili a tali merci al dettaglio, come pure alle piante da impianto, alle patate da semina e ai macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali. Conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione delle norme specifiche per i controlli ufficiali e delle prescrizioni di certificazione semplificate una volta che il Regno Unito avrà offerto determinate garanzie e rispettato determinate condizioni. L'atto prevede inoltre diversi meccanismi di salvaguardia volti a proteggere adeguatamente lo stato SPS dell'isola d'Irlanda, la sanità pubblica e delle piante e la salute animale nel mercato interno nonché l'integrità di quest'ultimo.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché l'iniziativa riguarda l'adozione di norme specifiche in un settore cui si applicano diversi atti dell'Unione, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è considerata l'atto giuridico appropriato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente iniziativa è proposta a seguito di discussioni bilaterali con il Regno Unito, le associazioni di settore e altri portatori di interessi. Non sarà effettuata alcuna consultazione pubblica.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile

Valutazione d'impatto

La proposta è dispensata dalla valutazione d'impatto per via dell'urgenza della situazione.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile

Diritti fondamentali

Garantendo che siano effettuati adeguati controlli ufficiali, il regolamento proposto contribuisce a conseguire un livello elevato di protezione della salute umana, come stabilito all'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non applicabile

2023/0062 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 10 ("accordo di recesso") è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio 11 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso, è terminato il 31 dicembre 2020.

(2)Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

(3)In virtù del protocollo, alcuni atti dell'Unione di cui all'allegato 2 del medesimo protocollo stabiliscono norme applicabili, in particolare, all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure ai movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord

(4)Più specificamente, alcuni atti dell'Unione di cui all'allegato 2 del protocollo stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio ai fini della protezione della sanità pubblica e dei consumatori, compresi divieti di importazione di determinati prodotti.

(5)Inoltre i regolamenti (CE) n. 1069/2009 12 , (UE) 2016/429 13 e (UE) 2016/2031 14 del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio di origine animale o vegetale, di prodotti composti, di piante da impianto, di patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, al fine di proteggere la sanità pubblica e delle piante e la salute animale nel mercato interno, comprese prescrizioni relative ai certificati ufficiali individuali, ai tassi dei controlli ufficiali e ai divieti di importazione di determinati prodotti.

(6)Inoltre il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 stabilisce norme per i controlli ufficiali su tutte le partite di merci che entrano nell'Unione da paesi terzi al fine di garantirne la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Più in particolare, l'articolo 47 di tale regolamento prescrive che determinate categorie di merci siano soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri al momento dell'ingresso nell'Unione. In tal caso, in virtù del protocollo, le norme stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 si applicano all'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

(7)Inoltre il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 16 vieta l'importazione nell'Unione di prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Al fine di garantire l'efficacia di tale divieto, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione solo se accompagnati da un certificato di cattura e sottoposti a controlli e verifiche adeguati.

(8)Inoltre il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, nonché le norme relative ai controlli di conformità e l'obbligo di presentare un documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario, che deve essere controllato presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.

(9)Al fine di tenere conto della situazione specifica dell'Irlanda del Nord è opportuno adottare norme specifiche.

(10)Più in particolare, è opportuno adottare norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio preimballate destinate ai consumatori finali e di determinate partite di piante da impianto, diverse dalle patate da semina, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina destinati all'immissione sul mercato e all'uso in Irlanda del Nord, come pure i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia.

(11)Tali norme specifiche dovrebbero tenere conto della responsabilità del Regno Unito di proteggere la sanità pubblica e i consumatori in Irlanda del Nord in relazione alle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche che derogano alle norme stabilite in alcuni atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati nell'allegato 2 del protocollo e nell'allegato I del presente regolamento, volte esclusivamente alla protezione della sanità pubblica e dei consumatori, in modo che quelle norme non si applichino in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord. Tali atti dell'Unione, o parti di essi, dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi pienamente alle merci al dettaglio importate direttamente in Irlanda del Nord da paesi terzi diversi dal Regno Unito, come pure alla loro produzione e successiva trasformazione in Irlanda del Nord, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento.

(12)È opportuno chiarire che le disposizioni di cui all'allegato 2 del protocollo diverse da quelle elencate nell'allegato I del presente regolamento si applicano in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni specifiche. Nei casi in cui si applicano le disposizioni specifiche del presente regolamento, e in caso di incongruenze tra tali disposizioni specifiche e gli atti dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero prevalere.

(13)Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme sulle garanzie scritte che il Regno Unito deve fornire per assicurare che l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento non comporti un aumento del rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato sanitario e fitosanitario (SPS) dell'isola d'Irlanda, non comporti un aumento del rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non comporti un aumento del rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno e non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo (garanzie scritte).

(14)Le norme specifiche dovrebbero prevedere tassi speciali dei controlli ufficiali da effettuare sulle partite di merci al dettaglio all'arrivo presso le strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord, nonché una prescrizione che tali partite siano accompagnate da un certificato generale, una volta che il Regno Unito abbia fornito le garanzie scritte. Tali norme specifiche dovrebbero applicarsi solo una volta soddisfatte determinate condizioni, tra cui la conformità di tali merci al dettaglio alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, una marcatura specifica delle merci al dettaglio, l'inserimento in elenchi degli stabilimenti di spedizione e di ricevimento di tali merci al dettaglio e la costruzione di strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord in conformità al termine stabilito nel presente regolamento, nonché, per quanto riguarda i prodotti della pesca, il rispetto della nozione di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita dall'Unione nella sua applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008, senza che sia imposto al Regno Unito l'obbligo di applicare le stesse prescrizioni di certificazione e relative procedure stabilite in tale regolamento.

(15)È inoltre opportuno stabilire norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio costituite da alimenti, diversi dai prodotti di origine animale o vegetale o dai prodotti composti, e da materiale a contatto con gli alimenti, affinché tali partite non siano soggette alle stesse prescrizioni di certificazione delle partite di merci al dettaglio di origine animale o vegetale o di prodotti composti.

(16)Nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora siano ridotti i controlli ufficiali che comportano una certificazione e controlli sulle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, e qualora sia quindi necessario garantire che tali merci al dettaglio rimangano in Irlanda del Nord e non compromettano la sanità pubblica e la protezione dei consumatori nel mercato interno o la sua integrità per mezzo di informazioni ai consumatori su tali merci al dettaglio, è opportuno che siano in vigore norme specifiche in materia di marcatura. Tali norme specifiche dovrebbero garantire l'informazione dei consumatori e la tracciabilità di dette merci al dettaglio. Esse dovrebbero prevedere prescrizioni diverse per la marcatura a livello di scatola, di scaffale o di singolo prodotto. L'applicazione di tali norme specifiche dovrebbe tenere conto della necessità di scadenze adeguate per le prescrizioni relative alla marcatura che riducano al minimo gli oneri e le difficoltà per le catene di approvvigionamento, nonché dell'importanza del movimento continuo delle merci al dettaglio all'interno del Regno Unito in linea con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del Regno Unito.

(17)È opportuno prevedere meccanismi su misura, al solo scopo di consentire alle merci al dettaglio costituite da prodotti provenienti da paesi terzi diversi dal Regno Unito ("merci al dettaglio del resto del mondo") di origine animale o vegetale, ai prodotti composti e ai prodotti della pesca di beneficiare delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In primo luogo, per quanto riguarda le merci al dettaglio del resto del mondo di origine animale o vegetale o i prodotti composti, il meccanismo appropriato opererebbe nel caso in cui il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme nell'ambito del proprio ordinamento giuridico interno e conformemente alle proprie norme costituzionali. A tal fine è necessario stabilire procedure relative all'adeguamento di tali norme, nell'eventualità in cui il Regno Unito decida di avvalersi di tale possibilità, predisponendo elenchi di prodotti e il relativo meccanismo di soppressione da tali elenchi, come pure altre salvaguardie necessarie. Qualora il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme, esso resta libero di aggiungere condizioni più rigorose. In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti della pesca, è opportuno tenere conto delle norme del Regno Unito che garantiscono che non siano importati nel Regno Unito prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(18)È necessario che le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima dell'ingresso in Irlanda del Nord, e che sono spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda e per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda e non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.

(19)È necessario che l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (patate da semina), spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda e per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a determinate norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda e non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.

(20)A fronte dello lungo periodo senza casi di rabbia e della rigorosa sorveglianza dell'infezione da Echinoccoccus multilocularis nel Regno Unito, nonché delle rigorose prescrizioni in materia di movimenti di cani, gatti e furetti all'interno del suo territorio e verso di esso stabilite dalla legislazione nazionale, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito non dovrebbero aumentare il livello di rischio per la salute animale in Irlanda del Nord e sull'isola d'Irlanda, non dovrebbero incidere negativamente sullo stato sanitario dell'isola d'Irlanda e non dovrebbero aumentare il rischio per la sanità pubblica e la salute animale sul mercato interno, qualora tali movimenti siano soggetti a norme specifiche. Tali norme specifiche dovrebbero prevedere la presentazione di un documento di identificazione semplificato e di una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata attestante che tali animali non saranno successivamente spostati in uno Stato membro. È inoltre opportuno prevedere che cani, gatti e furetti da compagnia provenienti dall'Irlanda del Nord che viaggiano verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord siano identificati solo per mezzo di un trasponditore.

(21)Allo stesso tempo dovrebbero essere in vigore salvaguardie adeguate per l'Unione per garantire che l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento non aumentino il rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumenti il rischio per la sanità pubblica, la salute animale e la sanità delle piante nel mercato interno, non aumenti il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno e non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo.

(22)È pertanto opportuno stabilire che le norme specifiche relative alle partite di merci al dettaglio, piante da impianto, patate da semina, macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e le norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia inizino ad applicarsi solo dopo che la Commissione ha ricevuto adeguate garanzie scritte dal Regno Unito e ha valutato se siano state soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle norme specifiche. In tal caso alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire le norme operative necessarie per l'attuazione delle norme specifiche, tra cui la frequenza dei controlli, i modelli di certificati e di etichette fitosanitarie e le prescrizioni relative alle marcature.

(23)È inoltre opportuno chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure di salvaguardia per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(24)È anche opportuno chiedere alla Commissione di adottare atti delegati per sospendere l'applicazione di alcune o di tutte le norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora non sia, o non sia più, soddisfatta una condizione preliminare essenziale per il funzionamento di tali norme specifiche, come il completamento delle strutture ispettive SPS, oppure in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In tal caso è opportuno prevedere un meccanismo formale di informazione e consultazione con termini precisi entro i quali la Commissione dovrebbe agire.

(25)In caso di sospensione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento relative all'ingresso in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito, dovrebbero nuovamente applicarsi a tali partite le norme stabilite negli atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati nell'allegato 2 del protocollo ed elencati nell'allegato I del presente regolamento.

(26)Al fine di modificare gli allegati da I a V del presente regolamento, in particolare per adeguare l'elenco degli atti dell'Unione, o di parti di essi, alle cui disposizioni le norme specifiche derogano, per stabilire ulteriori dettagli in relazione al funzionamento delle norme specifiche riguardanti le strutture ispettive SPS, l'inserimento negli elenchi di stabilimenti, i meccanismi di monitoraggio e la marcatura delle merci al dettaglio secondo criteri appropriati, nonché per consentire alla Commissione di adottare misure di sospensione in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme stabilite nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È inoltre opportuno prevedere una procedura d'urgenza per garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 18 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale, compreso il relativo modello, l'elenco dei prodotti di origine animale o vegetale o dei prodotti composti originari di paesi terzi che possono essere utilizzati per la produzione di merci al dettaglio cui si dovrebbero applicare le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, l'elenco degli Stati di bandiera delle navi che catturano prodotti della pesca cui si dovrebbero applicare le norme specifiche, il modello di etichetta fitosanitaria per le piante da impianto, i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e per le patate da semina, le informazioni da includere nel documento di viaggio per animali da compagnia e le condizioni speciali e le misure di salvaguardia adeguate per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento 19 .

(28)Al fine di garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica o per la protezione dei consumatori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire misure di emergenza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

(29)È opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione delle prescrizioni relative alla marcatura alle merci al dettaglio già presenti sul mercato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di:

a)determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord per il consumatore finale;

b)determinate partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina destinate all'immissione sul mercato e all'uso in Irlanda del Nord.

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di cani, gatti e furetti da compagnia.

2.In deroga alle disposizioni di cui all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"), figuranti nell'allegato I del presente regolamento, tali disposizioni non si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord e che rientrano nell'ambito di applicazione della parte 2 del presente regolamento. Le disposizioni di cui all'allegato 2 del protocollo diverse da quelle figuranti nell'allegato I del presente regolamento si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord a meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più specifiche.

3.Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alla sospensione dell'applicazione delle norme specifiche in esso stabilite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)"partita": un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e, per quanto riguarda le merci al dettaglio, spedito dallo stesso stabilimento elencato situato in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e consegnato allo stesso stabilimento elencato in Irlanda del Nord e, per quanto riguarda le piante da impianto, comprese le patate da semina, e i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, spedito da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevuto da un operatore professionale in Irlanda del Nord;

b)"merci al dettaglio": le seguenti merci consegnate a terminali di distribuzione, compresi terminali che distribuiscono merci al dettaglio a temperature controllate, centri di distribuzione per supermercati, punti di vendita all'ingrosso e punti vendita, o che sono consegnate direttamente al consumatore finale, anche da operatori della ristorazione, presso mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, da ristoranti e da altri operatori di servizi di ristorazione e negozi analoghi:

i)prodotti di origine animale o vegetale;

ii)piante diverse dalle piante destinate all'impianto, quali elencate in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 73 e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

iii)prodotti composti;

iv)alimenti diversi da quelli di cui ai punti i), ii) e iii);

v)materiali a contatto con gli alimenti;

vi)alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c)"immissione sul mercato": la detenzione, da parte di un operatore, delle merci di cui all'articolo1, paragrafo 1, lettere a) e b), a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione di tali merci;

d)"consumatore finale": il consumatore finale di una merce al dettaglio che non la utilizzi nell'ambito di un'operazione o attività commerciale;

e)"merci al dettaglio del resto del mondo": merci al dettaglio costituite da prodotti originari di paesi terzi diversi dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

f)"prodotti di origine animale": merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da:

i)alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;

ii)molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

iii)altri animali destinati a essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;

g)"prodotti di origine vegetale": merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da piante e relativi prodotti, compreso il materiale trasformato;

h)"alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita": alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani destinati alla vendita diretta che sono confezionati in imballaggi pronti alla vendita per l'uso da parte del consumatore finale;

i)"prodotti composti": merci al dettaglio destinate al consumo umano contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale;

j)"alimento" o "prodotto alimentare": un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ;

k)"tasso speciale dei controlli ufficiali": il tasso dei controlli ufficiali stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;

l)"certificato generale": un documento in formato cartaceo o elettronico firmato dal certificatore autorizzato delle autorità competenti per una partita di merci al dettaglio, che garantisce la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

m)"preimballato": la preparazione di qualsiasi unità di vendita ai fini della presentazione come tale al consumatore finale e agli operatori della ristorazione, costituita dall'imballaggio in cui le merci al dettaglio sono confezionate prima di essere messe in vendita, avvolte interamente o in parte di tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

n)"marcatura": qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio di una merce al dettaglio o sulla scatola in cui è contenuta, o che accompagna tale imballaggio o scatola, e che non può sbiadire o essere rimosso facilmente;

o)"prodotti della pesca": prodotti della pesca quali definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

p)"stabilimento": qualsiasi unità di un'impresa che spedisce o riceve merci al dettaglio;

q)"stabilimento elencato": uno stabilimento inserito in un elenco conformemente all'articolo 8;

r)"struttura ispettiva SPS": un posto di controllo quale definito all'articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625, e un luogo di ingresso dei viaggiatori quale definito all'articolo 3, lettera k), del regolamento (UE) n. 576/2013, entrambi conformi alle prescrizioni di cui a detti regolamenti;

s)"stato SPS": lo stato sanitario quale definito all'articolo 4, punto 34, del regolamento (UE) 2016/429 o lo status relativo agli organismi nocivi quale definito nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie 05 aggiornate 22 ;

t)"prodotti lattiero-caseari": i prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

u)"carni": le carni quali definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ;

v)"etichetta fitosanitaria": qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta, che non può sbiadire o essere rimosso facilmente, rilasciato ufficialmente o sotto supervisione ufficiale conformemente all'articolo 10 o 11, al fine di accompagnare le partite di piante da impianto, comprese le patate da semina, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali;

w)"animali da compagnia": gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, ossia cani, gatti e furetti da compagnia;

x)"documento di viaggio per animali da compagnia": un documento in formato cartaceo o elettronico rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

PARTE 2
Norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio originarie di altre parti del Regno Unito o che provengono da uno Stato membro, o di merci al dettaglio del resto del mondo, ai fini dell'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord

Articolo 3

Oggetto e ambito di applicazione della parte 2

Le norme specifiche di cui alla presente parte si applicano alle merci al dettaglio seguenti:

a)prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all'impianto e alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita di cui all'articolo 2, lettera b), punti i), ii) e vi);

b)prodotti composti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii);

c)alimenti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv);

d)materiali a contatto con gli alimenti di cui all'articolo 2, lettera b), punto v).

Articolo 4

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b)

1.L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'articolo 6;

b)le merci al dettaglio soddisfano una delle condizioni seguenti:

i)sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

ii)provengono da uno Stato membro;

iii)sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625;

iv)sono merci al dettaglio del resto del mondo conformi alle norme specifiche di cui all'articolo 9;

v)nel caso di prodotti della pesca, tali prodotti:

sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e sono sbarcati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord; o

sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o di un paese terzo diverso dal Regno Unito elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, e sono stati importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

c)le merci al dettaglio sono conformi alle norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e, nel caso dei prodotti della pesca, rispettano il concetto di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definito dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008;

d)le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali;

e)le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;

f)le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

g)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento elencato di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro; tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentino il rischio per la sanità delle piante o per la salute animale sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumentino il rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non aumentino il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato dell'Unione e non incidano negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità dello stesso;

h)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha adottato misure conformemente al paragrafo 4 del medesimo o conformemente all'articolo 14.

2.Le partite di merci al dettaglio sono accompagnate dal certificato generale di cui al paragrafo 1, che è rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito e che certifica che le merci al dettaglio della partita sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).

3.Se le condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera g), sono soddisfatte e tenendo conto dei controlli della Commissione relativi alla conformità ai requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i tassi speciali dei controlli ufficiali e le norme relative a tali controlli e al modello di certificato generale per le partite di cui al paragrafo 1.

I tassi speciali dei controlli di identità, anche ai fini della conformità al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono adeguati in funzione della misura in cui i diversi tipi di merci al dettaglio recano una marcatura individuale.

Se le prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto all'8 % della totalità delle partite.

Se le prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto al 5 % della totalità delle partite.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali sulle partite e al certificato generale di cui ai paragrafi 1 e 2.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, un audit o una notifica nel quadro del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, o nel quadro del sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) messo a disposizione dalla Commissione conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 24  , che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche a determinate partite o a determinati stabilimenti, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

5.Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d)

1.L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'articolo 6;

b)soddisfano una delle condizioni seguenti:

i)sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

ii)provengono da uno Stato membro;

iii)sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 o alle norme relative ai prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008;

c)sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali;

d)sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;

e)sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

f)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro; tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentano i rischi per la sanità pubblica nel mercato interno e non incidono negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sulla sua integrità;

g)sono accompagnate da un certificato generale conforme al modello stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;

h)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e non ha adottato misure conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 14.

2.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui al paragrafo 1 per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di tali partite e la loro immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

3.Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Marcatura delle merci al dettaglio

1.Le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni seguenti:

a)a decorrere dal 1º ottobre 2023, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, ad eccezione delle seguenti merci al dettaglio che recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1:

i)carni preimballate, prodotti a base di carne preimballati e carni imballate nei locali di vendita;

ii)latte preimballato, prodotti lattiero-caseari preimballati e prodotti lattiero-caseari imballati nei locali di vendita elencati nell'allegato V, parte 1;

b)a decorrere dal 1º ottobre 2024, tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1;

c)a decorrere dal 1º luglio 2025, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura individuale conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punto 1, ad eccezione delle merci al dettaglio elencate nell'allegato V, parte 2, che recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

2.In deroga al paragrafo 1:

a)le singole merci vendute sfuse o a peso nei locali di vendita su richiesta del consumatore, comprese le singole merci trasformate e vendute nei locali di vendita da un dettagliante per il consumo diretto da parte del consumatore, recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3;

b)le singole merci offerte da un operatore di ristorazione, nelle mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, dai ristoranti e da altri analoghi operatori di servizi di ristorazione per il consumo diretto sul posto non sono soggette all'obbligo di recare una marcatura.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato IV adeguando le prescrizioni relative alla marcatura in risposta agli sviluppi tecnici o operativi.

4.La Commissione monitora che tutte le merci al dettaglio rechino una marcatura conformemente al paragrafo 1.

Qualora vi siano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, o dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, che le merci al dettaglio non sono conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo o sono presenti sul mercato di uno Stato membro, la Commissione può modificare gli allegati IV e V mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 16 e 17.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'elenco delle merci al dettaglio di cui all'allegato V, parte 2, conformemente ai criteri seguenti:

a)una merce al dettaglio è aggiunta a tale elenco se la marcatura individuale di tale merce al dettaglio non è necessaria in quanto non sono più prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

b)una merce al dettaglio è soppressa da tale elenco se è necessaria una marcatura individuale ai fini degli articoli 4 e 5 del presente regolamento o se sono prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

6.La Commissione, se determina, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, che le pertinenti norme in materia di sanità pubblica e informazione dei consumatori stabilite negli atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati e indicati nell'allegato I, si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato V aggiungendo categorie di merci al dettaglio autorizzate per la marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una modifica di un atto dell'Unione si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 sopprimendo le categorie di merci al dettaglio interessate dagli elenchi di merci al dettaglio di cui all'allegato V.

Articolo 7

Monitoraggio delle merci al dettaglio

1.Le autorità competenti del Regno Unito monitorano le partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni relative al monitoraggio di cui all'allegato III, parte 1.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 1, adeguando le prescrizioni relative al monitoraggio agli sviluppi tecnici o operativi ai fini del monitoraggio delle partite di merci al dettaglio.

Articolo 8

Elenchi degli stabilimenti ai fini della spedizione di partite di merci al dettaglio verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e del loro ricevimento in Irlanda del Nord

1.Le partite di merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevute da stabilimenti in Irlanda del Nord elencati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui all'allegato III, parte 2.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 2, adeguando le prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti agli sviluppi tecnici o operativi ai fini degli articoli 4 e 5.

Articolo 9

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo

1.Le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del presente regolamento solo nel caso in cui:

a)il Regno Unito decida e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:

i)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito; e

ii)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui alla lettera a), punto i), sono effettivamente attuate dal Regno Unito;

b)tali prodotti siano elencati in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 3.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, i prodotti della pesca catturati da una nave battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 solo nel caso in cui:

a)il Regno Unito decida e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:

i)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento non siano importati nel Regno Unito;

ii)le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui al punto i) sono effettivamente attuate dal Regno Unito;

b)lo Stato di bandiera del peschereccio interessato sia elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.

Ogniqualvolta intenda introdurre nuove misure o modificare misure esistenti riguardanti le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui alla lettera a), punto i), il Regno Unito ne informa senza indugio la Commissione e fornisce informazioni sul contenuto di tali misure prima della data di applicazione di tali misure nel proprio diritto nazionale.

Ogniqualvolta intenda introdurre nuove misure nei confronti di uno Stato di bandiera aventi un impatto sull'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Unione ne informa senza indugio il Regno Unito e fornisce informazioni sul contenuto di tali misure prima della data di applicazione di tali misure.

3.Per valutare l'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, se del caso, la Commissione può svolgere audit e procedure di verifica nel Regno Unito, che possono comprendere:

a)una valutazione della totalità o di parte del piano di controllo totale delle autorità competenti del Regno Unito, compresi, se del caso, riesami di programmi di audit e ispezioni;

b)una valutazione dell'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'ambito del diritto nazionale del Regno Unito;

c)verifiche in loco.

La Commissione redige una relazione sui risultati di ciascun audit effettuato e la mette a disposizione degli Stati membri e del Regno Unito.

4.Se ha ricevuto le prove scritte di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che elencano:

a)i prodotti di origine animale o vegetale o i prodotti composti, compresi i loro paesi terzi di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord;

b)gli Stati di bandiera di cui al paragrafo 2, lettera b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5.Ogniqualvolta elabora atti dell'Unione o modifiche di tali atti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), la Commissione ne informa il Regno Unito e fornisce le informazioni pertinenti.

Il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi 15 giorni prima della data di applicazione di tali atti dell'Unione o delle modifiche di tali atti, se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica stabilite in tali atti dell'Unione o modifiche si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale alla data di applicazione di tali atti dell'Unione o modifiche e fornisce prove al riguardo.

Nel caso di atti della Commissione immediatamente applicabili, la Commissione informa quanto prima il Regno Unito e il Regno Unito comunica alla Commissione se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale entro tre giorni dalla data di entrata in vigore di tali atti della Commissione.

Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una modifica di un atto dell'Unione si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente al primo e al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta immediatamente un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, che sopprime i prodotti interessati dall'atto dell'Unione o dalla modifica dell'atto dell'Unione che non si applica a norma del diritto nazionale del Regno Unito dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

6.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, se del caso.

Qualora vi siano prove, quali una valutazione della Commissione, una verifica a norma del paragrafo 3, un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di importazione di cui ai paragrafi 1 e 2, o non esegue efficacemente i controlli ufficiali o le verifiche di cui a tali paragrafi, o che il Regno Unito non applica una di tali condizioni di importazione o prescrizioni relative ai controlli ufficiali o alla verifica a norma del proprio diritto nazionale, la Commissione adotta immediatamente un atto di esecuzione che stabilisce misure adeguate, che possono comprendere la soppressione di determinati prodotti o paesi terzi di origine o di determinati Stati di bandiera dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

PARTE 3
Norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di patate da semina per l'immissione sul mercato e l'uso in Irlanda del Nord

Articolo 10

Norme specifiche per le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, per la spedizione e la vendita da parte di operatori professionali

1.Prima dell'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e dell'immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono soggetti a norme specifiche e a un obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a)tali partite sono spedite da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, che sono stati autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che le partite siano spedite conformemente al presente regolamento, per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali;

b)le unità commerciali più piccole applicabili di piante da impianto diverse dalle patate da semina di ciascuna partita, nonché i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, prima del loro ingresso in Irlanda del Nord recano tale etichetta fitosanitaria rilasciata da un operatore professionale, sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti del Regno Unito, che è conforme al contenuto e al modello stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3;

c)prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono conformi alle norme d'ingresso nell'Unione di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

d)le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono unicamente immessi sul mercato e utilizzati nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro;

e)prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le piante da impianto diverse dalle patate da semina e i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in conformità al regolamento (UE) 2017/625;

f)gli operatori professionali dell'Irlanda del Nord che ricevono queste piante da impianto e gli operatori professionali che ricevono per la prima volta tali veicoli e macchine dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono registrati a tale fine rispettivamente dalle autorità competenti del Regno Unito nel registro di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e secondo la procedura di cui all'articolo 66 di tale regolamento;

g)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali per garantire che tali partite siano spedite conformemente al presente regolamento, comprensiva di procedure ufficiali a garanzia della loro conformità al presente regolamento e per i casi di non conformità, che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche di cui al presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

h)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda il contenuto e il modello di etichetta fitosanitaria e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.

2.L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 attesta che le partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima di entrare in Irlanda del Nord sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d).

3.In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme sul contenuto e sui modelli dell'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

4.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme di cui ai paragrafi 1 e 3 relative alle partite di piante da impianto diverse dalle patate da semina e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, nonché l'etichetta fitosanitaria.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 11

Norme specifiche per le partite di patate da semina

1.L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (patate da semina) per l'immissione sul mercato sottostà a norme specifiche e all'obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a)tali partite sono spedite da operatori professionali autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che siano spedite conformemente al presente regolamento, in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord;

b)ogni partita di patate da semina reca l'etichetta fitosanitaria conformemente al paragrafo 2;

c)le patate da semina sono conformi alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda l'ingresso in Irlanda del Nord di patate da semina provenienti da altre parti del Regno Unito e la loro immissione sul mercato dell'Irlanda del Nord;

d)dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord, le patate da semina sono destinate unicamente all'immissione sul mercato e all'uso nel Regno Unito e non possono essere successivamente spostate in uno Stato membro;

e)le patate da semina sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

f)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di registrazione e autorizzazione degli operatori professionali comprensiva di procedure ufficiali a garanzia della conformità al presente regolamento e per i casi di non conformità, e che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di patate da semina presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche di cui al presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

g)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui al paragrafo1 del presente articolo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.

2.L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito, a seguito di ispezioni ufficiali sistematiche e fisiche, ed è stampata da dette autorità o dagli operatori professionali sotto il controllo ufficiale di tali autorità.

L'etichetta attesta che le partite di patate da semina sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), e alle norme contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3.

3.In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera f), la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord di patate da semina provenienti da altre parti del Regno Unito e per il loro uso in Irlanda del Nord; 

b)il modello di etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

4.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per quanto riguarda le partite di patate da semina e l'etichetta fitosanitaria.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

PARTE 4
Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito

Articolo 12

Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

1.Le norme specifiche di cui al presente articolo per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito si applicano soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a)il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che:

i)tali animali da compagnia non aumentano il rischio per la salute degli animali che si trovano sull'isola d'Irlanda, né incidono sul loro stato sanitario o aumentano il rischio per la salute pubblica e degli animali nel mercato interno, né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

ii)le autorità competenti del Regno Unito adottano misure efficaci per ridurre al minimo la possibilità che animali da compagnia siano spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro, comprovate da informazioni sulle procedure ufficiali per decidere quali misure adottare in caso di non conformità;

iii)le autorità competenti del Regno Unito applicano le prescrizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia verso il Regno Unito al fine di tutelarne lo stato sanitario;

iv)le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità efficaci sugli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito conformemente alla lettera f);

v)le autorità competenti del Regno Unito attuano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici e ne informano immediatamente la Commissione;

vi)le autorità competenti del Regno Unito applicano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da rabbia negli animali sensibili detenuti e selvatici e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi caso sospetto o da loro riscontrato di infezione da rabbia;

b)la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 4;

c)gli animali da compagnia sono originari di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e non saranno successivamente spostati in uno Stato membro;

d)gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013;

e)gli animali da compagnia sono accompagnati da un documento di viaggio apposito, in formato scritto o elettronico, in conformità al paragrafo 4, convalidato dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente al paragrafo 2, e da una dichiarazione firmata del proprietario o di una persona autorizzata attestante che gli animali da compagnia identificati conformemente alla lettera d) e che dispongono del documento di viaggio apposito non saranno successivamente spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro;

f)le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità sugli animali da compagnia accompagnati dall'apposito documento di viaggio e dalla dichiarazione di cui alla lettera e), presentati dal proprietario o da una persona autorizzata dopo il completamento dell'imbarco e prima dell'arrivo in Irlanda del Nord, o al momento del primo arrivo in Irlanda del Nord, per dimostrare la conformità alle norme contenute nel presente articolo; in caso di non conformità riscontrata durante i controlli previsti dalle procedure ufficiali di cui alla lettera a), punto ii), gli animali da compagnia sono condotti dalle autorità competenti del Regno Unito presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in possesso dei requisiti di cui all'allegato II per porre rimedio alla non conformità.

2.L'apposito documento di viaggio per animali da compagnia di cui al paragrafo 1, lettera e), è rilasciato solo dopo che le autorità competenti del Regno Unito hanno debitamente verificato che le varie voci del documento sono state compilate in modo corretto e veritiero con le informazioni prescritte da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4, attestando così il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).

3.Per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia originari dell'Irlanda del Nord che viaggiano unicamente verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord:

i)gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera d);

ii)non si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f);

iii)non si applicano le prescrizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013.

4.In presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può stabilire norme sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito, ed anche in merito al contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera e).

5.La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, con il quale stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

PARTE 5
Divieto e sospensione
 

Articolo 13

Divieto di spostamento in uno Stato membro o di immissione sul mercato di uno Stato membro di merci e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

Le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono spostate dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro né immesse sul mercato di uno Stato membro.

Gli animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro.

Gli Stati membri applicano sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 14

Sospensione delle norme specifiche di cui alle parti 2, 3 e 4

1.La Commissione monitora attentamente l'applicazione delle norme specifiche di cui alle parti 2, 3 e 4 e all'articolo 13, in particolare per verificare che:

a)siano effettuati controlli ufficiali su partite di merci al dettaglio, piante da impianto, veicoli e macchinari utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, patate da semina e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

b)siano in atto un monitoraggio e controlli ufficiali adeguati, conformemente alle prescrizioni dell'allegato III, per quanto riguarda i movimenti di merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento di destinazione elencato, al fine di garantire che le merci al dettaglio siano destinate esclusivamente a stabilimenti elencati situati in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro;

c) siano rispettate le norme contenute nel presente regolamento, in particolare gli articoli 6 e 9.

2.La Commissione monitora inoltre per verificare che:

a)le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord siano conformi all'allegato II;

b)i rappresentanti dell'Unione abbiano costantemente e continuativamente accesso alle banche dati rilevanti utilizzate dalle autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord ai fini dei controlli ufficiali e del monitoraggio previsti dal presente regolamento, comprese la piattaforma di ispezione dei documenti sanitari comuni di entrata (DSCE) e altre banche dati di rilievo, oltre allo scambio di informazioni, e che le autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord rispettino l'obbligo di utilizzo del sistema TRACES di cui al regolamento (UE) 2017/625.

3.Qualora constati una mancanza sistematica del rispetto delle norme specifiche di cui al paragrafo 1 da parte del Regno Unito, o che il Regno Unito non soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione notifica per iscritto al Regno Unito, entro sette giorni, tale constatazione e le relative motivazioni dettagliate.

4.Per un periodo di quattro settimane a decorrere dalla data della notifica scritta di cui al paragrafo 3, la Commissione svolge consultazioni con il Regno Unito al fine di porre rimedio alla situazione all'origine della notifica scritta.

5.Se alla situazione all'origine della notifica scritta di cui al paragrafo 3 del presente articolo non è posto rimedio entro il termine di quattro settimane di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o in caso di sospensione delle disposizioni in proposito della sezione 2 (determinazione delle merci non a rischio e abrogazione della decisione n. 4/2020) della decisione n. XX/2023 25 del comitato misto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione per motivi inerenti alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta, entro ulteriori quattro settimane, un atto delegato conformemente all'articolo 17 del presente regolamento che specifica le disposizioni del presente regolamento la cui applicazione deve essere sospesa.

In caso di mancato rispetto da parte del Regno Unito delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, la Commissione sospende, mediante un atto delegato, l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12.

6.Qualora il Regno Unito ponga rimedio alla situazione all'origine dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento, che specifica quali delle disposizioni sospese tornano ad applicarsi.

PARTE 6
Atti delegati e di esecuzione

Articolo 15

Modifiche degli allegati I e II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento qualora sia necessario sopprimere o aggiungere atti dell'Unione o parti di essi di cui all'allegato 2 del protocollo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare i requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, ove necessario e opportuno per tenere conto degli sviluppi tecnici e operativi, a condizione che tali modifiche siano coerenti con le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal xx/xx/20xx. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio solleva obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura d'urgenza

1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni rispetto ad atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6. In tale caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, tuttavia, la Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. È inoltre assistita da quest'ultimo comitato ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento per le questioni che rientrano esclusivamente nell'ambito di competenza di tale comitato.

Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il relativo articolo 5.

Parte 7
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alla marcatura

Per un periodo transitorio di 30 giorni a decorrere dal 1º ottobre 2023, per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima di tale data non vige l'obbligo del rispetto delle prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Per un periodo transitorio di 30 giorni a decorrere dal 1º ottobre 2024, per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima di tale data non vige l'obbligo del rispetto delle prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Per un periodo transitorio di 30 giorni a decorrere dal 1º luglio 2025, per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima di tale data non vige l'obbligo del rispetto delle prescrizioni relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(2)    Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
(4)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(6)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(7)    Per un elenco completo di tali atti cfr. l'allegato I della proposta della Commissione.
(8)    GU C […] del […], pag. […].
(9)    GU C […] del […], pag. […].
(10)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(11)    Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
(12)    Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(13)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).    
(14)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(15)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(16)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
(18)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(19)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(20)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(21)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(22)    https://www.ippc.int/en/publications/622/
(23)    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(24)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(25)    [Ufficio delle pubblicazioni: aggiungere il riferimento alla GU]
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Bruxelles, 27.2.2023

COM(2023) 124 final

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord







ALLEGATO I

Elenco di atti dell'Unione, o parti di essi

Nota: nel seguente elenco di atti dell'Unione, o parti di essi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quelli rilevanti per la sanità pubblica e l'informazione dei consumatori di cui all'articolo 6, paragrafo 6, sono indicati con un asterisco "*": 

1.*Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari 1

2.Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati 2

3.*Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana 3

4.Regolamento (CEE) n 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini 4

5.Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita 5

6.*Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari 6

7.*Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE 7

8.Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca 8

9.*Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti 9  

10.*Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti 10

11.*Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria 11

12.*Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana 12

13.*Parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio 13

14.*Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele 14

15.*Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana 15

16.*Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana 16

17.*Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana 17

18.*Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana 18

19.Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. 19

20.*Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali 20

21.*Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari 21

22.*Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 22

23.*Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati - escluso l'articolo 32, secondo comma 23

24.*Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE 24

25.*Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 25

26.*Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati 26

27.*Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti 27

28.*Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari 28

29.*Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari 29

30.*Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 30

31.*Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE 31

32.*Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi 32

33.*Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 33

34.*Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 34

35.*Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti 35

36.Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio 36

37.Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea 37 , limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione

38.Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 38

39.Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE 39

40.*Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari 40

41.*Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 41

42.*Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari 42

43.*Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE 43

44.*Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti 44

45.*Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali 45

46.*Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 46

47.*Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione 47

48.*Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE 48

49.Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione 49

50.Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio 50

51.*Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati 51

52.*Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione 52

53.*Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi 53

54.Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio 54

55.*Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione 55

56.*Parte II, titolo II, capo I, sezioni 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 56

57.Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio 57 , limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

58.*Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio 58

59.*Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio 59

60.*Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione 60

61.*Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione 61

62.*Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 62

63. Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio 63

64.*Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE 64

65.*Capo II del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 65 e capo I limitatamente al divieto di utilizzare alcole di origine sintetica e determinati coloranti

66.Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio 66 , limitatamente alle disposizioni relative alle taglie minime degli organismi marini che costituiscono anche taglie minime di commercializzazione 

67.*Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano 67

ALLEGATO II

Requisiti per le strutture ispettive SPS

La capacità e l'idoneità delle risorse strutturali e umane delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord sono adattate al tipo e al volume delle merci al dettaglio presentate per i controlli ufficiali prescritti dal presente regolamento. 

La capacità l'idoneità di tali risorse sono inoltre adattate al tipo e al volume degli animali e delle merci non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento presentati per i controlli ufficiali prescritti dal regolamento (UE) 2017/625. 

Parte 1

Funzionamento delle strutture ispettive SPS temporanee

Requisiti minimi
per le strutture ispettive SPS

Calendario

Numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Entro il 1º ottobre 2023

Infrastrutture adeguate per consentire l'esecuzione di controlli ufficiali, conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 6 e da 11 a 13, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione

Attrezzature adeguate per consentire l'esecuzione di controlli ufficiali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione

Tecnologia e attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente di TRACES e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Sono eseguiti controlli ufficiali, compresi i controlli di identità e i controlli fisici.

Le strutture ispettive SPS sono operative per i controlli ufficiali su animali da compagnia, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013, e per gli animali da compagnia non conformi come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.



Parte 2

Costruzione delle strutture ispettive SPS definitive

Requisiti minimi
per le strutture ispettive SPS

Calendario

Esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2017/625.

Entro il 1º luglio 2025

I controlli ufficiali, compresi i controlli di identità e i controlli fisici, sono eseguiti solo presso le strutture ispettive SPS, conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

Il Regno Unito presenta alla Commissione europea una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda il completamento delle strutture ispettive SPS entro il 31 luglio 2024 e successivamente ogni tre mesi fino a quando saranno soddisfatti i requisiti di cui al presente allegato.

Il Regno Unito e la Commissione collaborano in merito alla certificazione elettronica.

ALLEGATO III

Prescrizioni relative al monitoraggio e all'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui agli articoli 7 e 8

Parte 1.

Prescrizioni relative al monitoraggio

1.Le partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono monitorate, a cura delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord, dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento di destinazione conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione 68 .

2.Le partite di merci al dettaglio sono sigillate dalle autorità competenti del Regno Unito, o sotto la loro responsabilità, e le autorità competenti garantiscono che le partite siano intatte e non siano state manomesse nel tragitto tra la struttura ispettiva SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord e lo stabilimento di destinazione.

Il numero del sigillo di tali partite è emesso dalle autorità competenti del Regno Unito e inserito nel certificato generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento e nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

Il numero del sigillo è confermato o reso conforme dalle autorità competenti dell'Irlanda del Nord presso la struttura ispettiva SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord. Qualora una partita sia risigillata, il nuovo numero del sigillo è registrato nel DSCE.

3.Entro due giorni dalla data di arrivo delle partite di merci al dettaglio in Irlanda del Nord l'operatore responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione informa le autorità competenti dell'Irlanda del Nord responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali presso tale stabilimento in merito all'arrivo di dette partite.

Parte 2.

Inserimento negli elenchi degli stabilimenti che spediscono partite di merci al dettaglio in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e inserimento negli elenchi degli stabilimenti in Irlanda del Nord che ricevono tali partite.

1.Gli elenchi degli stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e in Irlanda del Nord, autorizzati a spedire o a ricevere le partite di merci al dettaglio, sono redatti e mantenuti aggiornati dalle autorità competenti del Regno Unito, conformemente a procedure pubbliche, anch'esse da mantenere aggiornate.

2.Le autorità competenti del Regno Unito si accertano che gli stabilimenti di spedizione e di ricevimento di cui al punto 1 soddisfino le prescrizioni stabilite nel presente regolamento eseguendo in tali stabilimenti controlli a campione basati sul rischio e sulle informazioni disponibili. La finalità di tali controlli a campione è garantire che le merci al dettaglio siano destinate unicamente alla vendita al dettaglio in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro.

3.I controlli a campione basati sul rischio e sulle informazioni disponibili di cui al punto 2 sono volti ad accertare, tra l'altro, la conformità degli stabilimenti alle prescrizioni di cui all'allegato IV; in particolare, essi verificano la conformità delle merci al dettaglio alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto dei precedenti in materia di conformità di tali stabilimenti e del volume di merci al dettaglio che non recano una marcatura individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b).

Detti controlli a campione comprendono un'ispezione visiva delle merci al dettaglio recanti una marcatura a livello di scatola, conformemente all'allegato IV, punto 2, e delle merci al dettaglio presentate sugli scaffali dello stabilimento, un'analisi della documentazione pertinente relativa al certificato generale che accompagna tali merci al dettaglio e i registri di entrata degli stabilimenti di destinazione.

Ogni tre mesi, fino al 30 giugno 2025, il Regno Unito presenta alla Commissione una relazione sul livello e sui risultati dei controlli a campione effettuati conformemente al punto 2.

4.Qualora abbiano motivo di sospettare violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti del Regno Unito sopprimono immediatamente gli stabilimenti dagli elenchi degli stabilimenti di cui al punto 1.

5.Gli elenchi degli stabilimenti di cui al punto 1 sono messi a disposizione, senza indugio, della Commissione e delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord per via elettronica.

ALLEGATO IV

Prescrizioni relative alla marcatura

1.Marcature individuali

La marcatura è apposta sull'imballaggio in un punto evidente, in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferenza.

La marcatura reca la dicitura seguente: "Not for EU".

2.Marcature a livello di scatola

Reca la marcatura il contenitore più piccolo delle stesse merci al dettaglio preimballate.

La marcatura è apposta su tale contenitore in un punto evidente, in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferenza. 

La marcatura reca la dicitura seguente: "Not for EU".

3.Cartelli e manifesti a livello di scaffale

Un cartello recante la dicitura "Not for EU" è posizionato sugli scaffali, accanto al cartellino del prezzo o talloncino equivalente, nello stabilimento in cui le merci al dettaglio sono presentate al consumatore finale.

Manifesti in numero sufficiente sono affissi in modo visibile nelle vicinanze delle merci al dettaglio per informare i consumatori del fatto che tali merci al dettaglio sono destinate unicamente alla vendita ai consumatori finali in Irlanda del Nord e non devono essere successivamente spostate in uno Stato membro.



ALLEGATO V

Elenchi delle merci al dettaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Parte 1.

Latte preimballato e prodotti lattiero-caseari che devono recare una marcatura conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

latte pastorizzato;

panna pastorizzata;

panna acida;

panna fresca;

latticello pastorizzato;

formaggio (a latte crudo) non pastorizzato;

quark/cottage cheese.

Parte 2.

Alcune merci al dettaglio per le quali non è necessaria una marcatura individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

1.Le seguenti merci al dettaglio, qualora si tratti di prodotti composti a lunga conservazione che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione 69 :

a)prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;

b)paste alimentari, tagliatelle e cuscus, non unite a, né farcite con prodotti a base di carne;

c)prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati;

d)olive ripiene di pesce;

e)estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;

f)brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;

g)integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotti di origine animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano;

h)liquori.

2.Le merci al dettaglio diverse da quelle soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri, conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625, quali conserve di frutta e verdura, farina, spezie, aromatizzanti, aceto, sementi, noci, popcorn, cracker, patatine, ketchup di pomodoro, minestra di pomodoro, erbe essiccate, patate fritte congelate, bustine da tè, foglie di tè essiccate e caffè.

3.Le seguenti merci al dettaglio di origine vegetale, eccetto ove è prescritto un certificato fitosanitario ai sensi della normativa dell'Unione:

a)ananassi;

b)noci di cocco;

c)durian;

d)banane;

e)datteri.

4.Le merci al dettaglio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che non siano soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, quali le seguenti:

a)cereali;

b)riso;

c)zucchero;

d)olio di oliva e olive da tavola;

e)prodotti ortofrutticoli trasformati;

f)vino;

g)confettura;

h)burro di arachidi;

i)piselli congelati;

j)sciroppo d'acero.

(1)    GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.
(2)    GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63.
(3)    GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.
(4)    GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.
(5)    GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.
(6)    GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(7)    GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
(8)    GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.
(9)    GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.
(10)    GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.
(11)    GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
(12)    GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.
(13)    GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(14)    GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.
(15)    GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.
(16)    GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
(17)    GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.
(18)    GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.
(19)    GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.
(20)    GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(21)    GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
(22)    GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(23)    GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(24)    GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(25)    GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(26)    GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
(27)    GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(28)    GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.
(29)    GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(30)    GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(31)    GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(32)    GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
(33)    GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(34)    GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(35)    GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(36)    GU L 247 del 21.9.2007 pag. 17.
(37)    GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.
(38)    GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(39)    GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
(40)    GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(41)    GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.
(42)    GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(43)    GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(44)    GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.
(45)    GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.
(46)    GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(47)    GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.
(48)    GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(49)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(50)    GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.
(51)    GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1
(52)    GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(53)    GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(54)    GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.
(55)    GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(56)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(57)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(58)    GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
(59)    GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1.
(60)    GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(61)    GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.
(62)    GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(63)    GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1.
(64)    GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.
(65)    GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(66)    GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
(67)    GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1.
(68)    Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).
(69)    Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).
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