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Document 52022XC0304(07)

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2023 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2023 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi 2022/C 104/14

PUB/2022/159

GU C 104 del 4.3.2022, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/46


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2023 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2023 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2022/C 104/14)

1.   

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) che intendono, nel 2023:

a)

importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, oppure

b)

produrre o importare nell’Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (2) prevede che il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applichi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Ne consegue che i riferimenti all’Unione europea nel presente avviso si intendono fatti anche all’Irlanda del Nord.

2.   

Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I

:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II

:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III

:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV

:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V

:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI

:

bromuro di metile

Gruppo VII

:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII

:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX

:

bromoclorometano

3.   

L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (3) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (4), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.

4.   

Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:

a)

produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,

b)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon),

c)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima,

d)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:

conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (5) nel caso a),

conformemente all’articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

5.

Un’impresa che nel 2023 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.

6.

L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 23 maggio 2022.

7.

L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dal 23 maggio 2022 nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

8.

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, privi di errori e pervenuti entro il 23 giugno 2022.

Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote il prima possibile e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

9.

La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2023, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione

10.

Un’impresa che nel 2023 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.

11.

Le imprese non ancora registrate nel sistema di rilascio delle licenze ODS sono tenute a farlo il più presto possibile.

12.

Prima di procedere, nel 2023, a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

(4)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).


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