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Document 52022PC0726

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei

COM/2022/726 final

Bruxelles, 15.12.2022

COM(2022) 726 final

2022/0418(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione ("l'autorizzazione orizzontale"). L'obiettivo di tali accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono le corrispondenti disposizioni esistenti nei 13 accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione in materia di aviazione, nella misura in cui è inteso a rendere conformi al diritto dell'Unione i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione ha competenza esterna esclusiva nel settore degli accordi sul trasporto aereo. Inoltre gli obiettivi dell'accordo non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le materie disciplinate dall'accordo sono di natura orizzontale. Un intervento a livello di Unione è più efficace in quanto l'Unione dispone di un potere negoziale maggiore rispetto ai singoli Stati membri. Tale accordo unico riguarderà le pertinenti disposizioni di tutti gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone. Infine la proposta si basa interamente sull'"autorizzazione orizzontale" concessa dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

Proporzionalità

L'accordo modifica o integra le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

L'accordo tra l'Unione e il Giappone costituisce lo strumento più efficace per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

Non applicabile.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone saranno sostituite dalle disposizioni di un unico accordo.

Diritti fondamentali

Non applicabile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le parti dell'accordo si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

Il verbale delle consultazioni dell'accordo siglato comprende impegni per entrambe le parti in merito all'attuazione e all'applicazione dell'accordo al fine di garantire che qualsiasi futuro accordo sui servizi aerei tra il Giappone e gli Stati membri dell'UE sia pienamente coerente con l'articolo 2 dell'accordo. Entrambe le parti hanno inoltre espresso l'intenzione di promuovere scambi regolari di opinioni in materia di aviazione e sulle questioni connesse all'accordo.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le relazioni internazionali nel settore dell'aviazione tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state generalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e paesi terzi, dagli allegati di tali accordi e da altri accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei degli Stati membri violano tuttavia il diritto dell'Unione, dato che consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato designato da uno Stato membro, ma che non è essenzialmente di proprietà, né sotto l'effettivo controllo, di tale Stato membro o dei suoi cittadini. Ciò risulta costituire una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE che sono stabiliti nel territorio di uno Stato membro ma sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini di altri Stati membri. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

In conformità ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato dell'"autorizzazione orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con il Giappone che sostituisce alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'UE che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione di beneficiare del diritto di stabilimento.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

2022/0418 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.

(2)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 21 settembre 2022.

(3)L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 13 Stati membri e il Giappone.

(4)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo 1 .

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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Bruxelles, 15.12.2022

COM(2022) 726 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei


ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI SUI SERVIZI AEREI CONCLUSI TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE



L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE,

CONSTATANDO che, a norma del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e stabiliti in uno Stato membro dell'UE hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono la possibilità che tali paesi terzi e i loro cittadini acquisiscano la proprietà e il controllo di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità al diritto dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto dell'Unione europea e alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone fornirà una solida base giuridica per i servizi aerei tra l'Unione europea e il Giappone, preserverà la continuità di tali servizi e contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Giappone nel settore del trasporto aereo, e

CONSTATANDO che con il presente accordo non si intende incidere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone in materia di diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)"parte contraente": una parte contraente del presente accordo;

b)"Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea; e

c)"parte": una parte contraente del pertinente accordo sui servizi aerei concluso tra uno Stato membro e il Giappone, elencato nell'allegato I.



ARTICOLO 2

1.    Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano al posto delle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-A.

2.a)    Ciascuna parte si riserva il diritto di negare o revocare i privilegi, i diritti o l'autorizzazione di cui alle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-B nei confronti di una compagnia aerea designata dall'altra parte, o di imporre le condizioni che ritenga necessarie per l'autorizzazione o per l'esercizio dei privilegi o dei diritti da parte della compagnia aerea, ogni volta che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) nel caso di una compagnia aerea designata dalla parte che è uno Stato membro:

   A)    la compagnia aerea non è stabilita nel territorio di tale parte o non è in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione europea;

   B)    l'effettivo controllo regolamentare della compagnia aerea non è esercitato o non è mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;

C)    la partecipazione maggioritaria e il controllo effettivo della compagnia aerea non appartengono a Stati membri o a Stati figuranti nell'allegato III, né a cittadini di tali Stati;

   D)    la compagnia aerea non ha la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che le ha rilasciato la licenza di esercizio;

   E)    la compagnia aerea ha ottenuto un'autorizzazione di esercizio ai sensi di un accordo sui servizi aerei concluso tra il Giappone e un altro Stato membro, e il Giappone può dimostrare che, prestando i servizi concordati nel quadro dell'accordo tra tale parte e il Giappone su una rotta comprendente un punto situato in tale altro Stato membro, la compagnia aerea eluderebbe le restrizioni relative a rotte e capacità imposte da tale accordo; o

   F)    la compagnia aerea è titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esiste un accordo sui servizi aerei tra tale Stato membro e il Giappone, e detto Stato membro non ha acconsentito alla prestazione di servizi aerei internazionali da parte di una compagnia aerea giapponese tra tale Stato membro e il Giappone; e

ii) nel caso di una compagnia aerea designata dal Giappone, una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo della compagnia aerea non appartengono al Giappone o a cittadini giapponesi.

b)    Nell'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, e fatti salvi i diritti di cui alla lettera a), punto i), lettere E) e F), del presente paragrafo, il Giappone non opera discriminazioni basate sui criteri della proprietà o del controllo tra le compagnie aeree designate dalla parte che è uno Stato membro la cui partecipazione maggioritaria e il cui controllo effettivo appartengano a Stati membri o a Stati figuranti nell'allegato III, oppure a cittadini di tali Stati.



ARTICOLO 3

1.    In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

2.    Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, in ciascuna delle disposizioni figuranti nell'allegato IV contemplate dal pertinente accordo di cui all'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti anche alle compagnie aeree di tale Stato membro che non sono designate dallo Stato membro stesso.

ARTICOLO 4

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.



ARTICOLO 5

1.    Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni con l'altra parte contraente ai fini della modifica del presente accordo. Tali consultazioni iniziano entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2.    Il presente accordo può essere modificato mediante accordo tra le parti contraenti e le modifiche entrano in vigore secondo le modalità descritte all'articolo 6 del presente accordo.

3.    In deroga al paragrafo 2, le modifiche riguardanti unicamente gli allegati possono essere effettuate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone, conformemente alle rispettive procedure interne applicabili.

ARTICOLO 6

1.Ciascuna parte contraente invia all'altra parte contraente, per via diplomatica, la notifica che conferma l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

ARTICOLO 7

1.    In caso di denuncia di un accordo di cui all'allegato I, le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi a tale accordo a decorrere dalla data della denuncia. I riferimenti all'accordo denunciato contenuti nel presente accordo sono considerati nulli a decorrere da tale data.

2.    La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui è denunciato l'ultimo accordo.

ARTICOLO 8

1.    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2.    In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a [....] il giorno [...] [...] dell'anno duemilaventidue.

Per l'Unione europea

Per il Giappone

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui agli articoli 1, 3 e 7 del presente accordo

Gli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone, nella versione eventualmente modificata, in vigore alla data della firma del presente accordo sono i seguenti:

       accordo sui servizi aerei tra la Repubblica d'Austria e il Giappone, fatto a Vienna il 7 marzo 1989 ("accordo Austria-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra il Belgio e il Giappone, fatto a Tokyo il 20 giugno 1959 ("accordo Belgio-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra la Danimarca e il Giappone, fatto a Copenaghen il 26 febbraio 1953 ("accordo Danimarca-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra la Repubblica di Finlandia e il Giappone, fatto a Helsinki il 23 dicembre 1980 ("accordo Finlandia-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra la Francia e il Giappone, fatto a Parigi il 17 gennaio 1956 ("accordo Francia-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra la Repubblica federale di Germania e il Giappone, fatto a Bonn il 18 gennaio 1961 ("accordo Germania-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra il Regno di Grecia e il Giappone, fatto ad Atene il 12 gennaio 1973 ("accordo Grecia-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo del Giappone, fatto a Budapest il 23 febbraio 1994 ("accordo Ungheria-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Giappone, fatto a Tokyo il 31 gennaio 1962 ("accordo Italia-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra il Regno dei Paesi Bassi e il Giappone, fatto all'Aia il 17 febbraio 1953 ("accordo Paesi Bassi-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Giappone, fatto a Tokyo il 7 dicembre 1994 ("accordo Polonia-Giappone");

       accordo sui servizi aerei tra la Spagna e il Giappone, fatto a Madrid il 18 marzo 1980 ("accordo Spagna-Giappone"); e

       accordo sui servizi aerei tra la Svezia e il Giappone, fatto a Stoccolma il 20 febbraio 1953 ("accordo Svezia-Giappone").

ALLEGATO II-A

Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo

       Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Austria-Giappone;

       articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone;

       articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone;

       articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Finlandia-Giappone;

       articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone;

   articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, seconda frase, dell'accordo Germania-Giappone;

       articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone;

       articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Ungheria-Giappone;

       articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone;

       articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;

       articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Polonia-Giappone;

       articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone;

       articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone.

ALLEGATO II-B

Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo

       Articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Austria-Giappone;

       articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone;

       articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone;

       articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Finlandia-Giappone;

       articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone;

       articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Germania-Giappone;

       articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone;

       articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Ungheria-Giappone;

       articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone;

       articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;

       articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Polonia-Giappone;

       articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone;

       articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone.



ALLEGATO III

Elenco degli Stati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo

Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).



ALLEGATO IV

Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo

   Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Austria-Giappone;

   articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Belgio-Giappone;

   articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Danimarca-Giappone;

   articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5 dell'accordo Finlandia-Giappone;

   articolo 5, paragrafi 1 e 2, e articolo 7 dell'accordo Francia-Giappone;

   articoli 5 e 6 dell'accordo Germania-Giappone;

   articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Ungheria-Giappone;

   articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;

   articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Polonia-Giappone;

   articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Svezia-Giappone.

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