COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2022
COM(2022) 564 final
2022/0350(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
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Document 52022PC0564
Proposal for a COUNCIL DECISION appointing the members of the selection panel provided for in Article 14(3) of Regulation (EU) 2017/1939
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
COM/2022/564 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2022
COM(2022) 564 final
2022/0350(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017 1 . Il 1° giugno 2021 l'EPPO ha assunto i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento. L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1939 2 , e i loro complici.
Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, i procuratori europei fanno parte del livello centrale dell'EPPO. Insieme al procuratore capo europeo, tutti i procuratori europei, ovvero un procuratore europeo per Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, costituiscono il collegio dell'EPPO. Nel luglio 2020 il Consiglio ha nominato i primi 22 procuratori europei dell'EPPO 3 .
Il mandato dei procuratori europei è di sei anni e il Consiglio può decidere di prorogarlo per un massimo di tre anni (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939). L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che ogni tre anni si deve procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei e che il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato. Su tale base il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione(UE) 2019/598 del Consiglio del 9 aprile 2019 4 , che stabilisce che il mandato dei procuratori europei di otto Stati membri, designati mediante estrazione a sorte, dovrebbe essere di tre anni e non rinnovabile. Il mandato di tali procuratori europei scadrà quindi nel luglio 2023.
L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che il Consiglio dovrebbe selezionare e nominare uno dei candidati designati dagli Stati membri al posto di procuratore europeo dopo aver ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Conformemente a quest'ultima disposizione il comitato di selezione dovrebbe essere composto di dodici persone nominate dal Consiglio su proposta della Commissione e scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone prescelte dovrebbe essere proposta dal Parlamento europeo. Conformemente all'articolo 1 della decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio 5 , il mandato degli attuali membri del comitato di selezione scade il 9 ottobre 2022.
Poiché il comitato di selezione deve essere rinnovato per poter svolgere i colloqui con i candidati designati dagli Stati membri per la sostituzione di otto procuratori europei, la Commissione propone una decisione del Consiglio per la nomina dei membri del comitato. Tutti i membri proposti soddisfano i requisiti sopramenzionati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. Una delle persone prescelte è stata proposta dal Parlamento europeo il 7 giugno 2022. Nel proporre i dodici membri del comitato di selezione, la Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio in termini di distribuzione geografica, genere e conoscenza dei sistemi giuridici degli Stati membri che partecipano all'EPPO.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'EPPO è stata istituita con il regolamento (UE) 2017/1939, adottato sulla base dell'articolo 86 TFUE. L'EPPO esercita dal 1º giugno 2021 le funzioni attribuitele dal regolamento (UE) 2017/1939. Con la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione, la Commissione adempie all'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La presente proposta consente la nomina dei nuovi membri del comitato di selezione, in quanto il mandato degli attuali membri scade il 9 ottobre 2022, conformemente all'articolo 1 della decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio. La nomina del comitato di selezione da parte del Consiglio consentirebbe quindi l'avvio delle procedure necessarie per sostituire otto procuratori europei nel 2023 e, se del caso, altri procuratori europei e il procuratore capo europeo. La proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti nei rispettivi settori strategici.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è coerente con altre politiche dell'Unione volte a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta di nomina dei membri del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 può essere presentata solo dalla Commissione ed è pertanto per sua natura una competenza esclusiva, che non è soggetta al principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. La presente proposta è essenziale per garantire che i procuratori europei e il procuratore capo europeo possano essere sostituiti al termine del loro mandato, garantendo in tal modo la continuità delle attività operative dell'EPPO.
•Scelta dell'atto giuridico
L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 prevede che il Consiglio adotti una decisione relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione su proposta della Commissione. La scelta dello strumento proposto è pertanto imposta dalla legislazione vigente in materia.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Data la natura tecnica della presente proposta e l'assenza di discrezionalità da parte della Commissione, che si conforma all'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, non sono state effettuate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi e valutazioni d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Data la natura di questa misura, non sono necessari piani di attuazione e monitoraggio, né meccanismi di valutazione e rendicontazione.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 stabilisce che le dodici persone ivi elencate dovrebbero essere nominate membri del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2.
2022/0350 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") 6 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il procuratore capo europeo è nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio tra i candidati selezionati dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. I procuratori europei sono nominati dal Consiglio che li sceglie tra tre candidati qualificati nominati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione.
(2)A norma dell'articolo 3 della decisione di esecuzione(UE) 2019/598 del Consiglio 7 , il mandato dei procuratori europei di otto Stati membri, designati mediante estrazione a sorte, dovrebbe essere di tre anni e non rinnovabile. Il mandato di tali procuratori europei scadrà quindi nel luglio 2023.
(3)Conformemente all'articolo 1 della decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio 8 , il mandato degli attuali membri del comitato di selezione scade il 9 ottobre 2022. È pertanto necessario nominare nuovi membri.
(4)Il comitato di selezione deve essere composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza.
(5)Uno dei membri del comitato di selezione deve essere proposto dal Parlamento europeo. Il 7 giugno 2022 il Parlamento europeo ha nominato la signora Margreet Fröberg membro del comitato di selezione.
(6)Nella scelta dei membri del comitato di selezione la Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio geografico e di genere e una rappresentanza adeguata degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
(7)Tra le undici persone (sei uomini e cinque donne) proposte dalla Commissione figurano un ex membro della Corte di giustizia, un ex membro della Corte dei conti, un ex membro nazionale di Eurojust, sei procuratori di alto livello e due membri di massimi organi giurisdizionali nazionali.
(8)È pertanto opportuno nominare i membri del comitato di selezione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per un periodo di quattro anni a decorrere da [data di entrata in vigore di cui all'articolo 2 della presente decisione], sono nominati membri del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 le persone elencate di seguito:
Sig. Jean-François BOHNERT
Sig. Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA
Sig. Peter FRANK
Sig.ra Margreet Fröberg
Sig.ra Ulrike HABERL-SCHWARZ
Sig.ra María Ángeles GARRIDO LORENZO
Sig.ra Saale LAOS
Sig. Ján MAZÁK
Sig. Marin MRČELA
Sig. Antonio MURA
Sig.ra Martine SOLOVIEFF
Sig. Tuire TAMMINIEMI.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente