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Document 52022PC0476

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

COM/2022/476 final

Bruxelles, 20.9.2022

COM(2022) 476 final

2022/0293(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

   

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nel quadro dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 6 agosto 2020 la Croazia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione e il 25 settembre 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, il Consiglio ha concesso tale assistenza al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Il 25 luglio 2022 la Croazia ha chiesto nuovamente l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità croate per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva direttamente connessa alle misure per il mercato del lavoro adottate dalla Croazia a causa della pandemia di COVID-19. La verifica ha riguardato in particolare le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio:

a)    la misura che garantisce il cofinanziamento delle retribuzioni dei lavoratori alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Per il mese di marzo 2020 l'importo dell'aiuto era fissato3 250 HRK per dipendente a tempo pieno, e a partire dal mese di aprile 2020 l'importo mensile dell'aiuto era fissato a 4 000 HRK per dipendente a tempo pieno. L'importo dell'aiuto per dipendente rimane invariato per tutto il periodo di vigenza della misura, ma i settori ammissibili al sostegno cambiano nel tempo a seconda delle condizioni economiche. Nel periodo novembre 2020 - giugno 2021, le aziende rimaste chiuse per decisione delle autorità nazionali ricevevano per ogni dipendente a tempo pieno un sostegno proporzionato al numero di giorni di chiusura, ma non superiore a 4 000 HRK per un mese completo di chiusura. La misura è stata sospesa alla fine di giugno 2022.

b)    la misura che fornisce sostegno per la temporanea riduzione dell'orario lavorativo 1 nel periodo compreso tra giugno 2020 e dicembre 2022 alle imprese con 10 o più dipendenti operanti in qualsiasi settore, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. La misura può finanziare fino a un massimale di 2 000 HRK per lavoratore dipendente. È previsto che la misura venga applicata fino alla fine di dicembre 2022.

La Croazia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Croazia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, vale a dire il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta fa parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente atto è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica per regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi COVID-19.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di assumere prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nel quadro dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva verso singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; nonché

·la possibilità di rinnovare il debito.

2022/0293 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 2 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Croazia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 3 , ha concesso alla Croazia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 1 020 600 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Croazia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Il prestito doveva essere utilizzato dalla Croazia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348.

(3)L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Croazia. Ciò ha continuato a determinare un aumento repentino e severo della spesa pubblica croata connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348.

(4)L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Croazia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Croazia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e all'87,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 2,9 % e al 79,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Croazia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'1,8 % e al 73,1 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Croazia aumenterà del 3,4 % nel 2022.

(5)Il 25 luglio 2022 la Croazia ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 550 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Croazia ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando (6) e (7).

(6)Sulla base della "legge sul mercato del lavoro" 4 , la Croazia ha introdotto una misura che garantisce il cofinanziamento delle retribuzioni dei lavoratori alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019 5 , a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Per il mese di marzo 2020 l'importo dell'aiuto era fissato a 3 250 HRK per dipendente a tempo pieno, e a partire dal mese di aprile 2020 l'importo mensile dell'aiuto era fissato a 4 000 HRK per dipendente a tempo pieno. L'importo dell'aiuto per dipendente rimane invariato per tutto il periodo di vigenza della misura, ma i settori ammissibili al sostegno cambiano nel tempo a seconda delle condizioni economiche. Nel periodo novembre 2020 - giugno 2021, le aziende rimaste chiuse per decisione delle autorità nazionali ricevevano per ogni dipendente a tempo pieno un sostegno proporzionato al numero di giorni di chiusura, ma non superiore a 4 000 HRK per un mese completo di chiusura. La misura è una proroga di quella descritta all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, secondo quanto previsto nella decisione del Consiglio amministrativo del Servizio croato per l'impiego adottata il 20 marzo 2020 e modificata il 25 marzo, il 7 aprile, il 9 aprile, il 6 maggio, il 28 maggio, il 18 giugno, il 25 giugno, il 10 luglio, il 29 luglio, il 7 settembre, il 22 ottobre, il 4 novembre e il 4 dicembre 2020. Il Servizio croato per l'impiego ha adottato ulteriori modifiche nel 2021 con decisioni dell'8 gennaio, del 21 gennaio, del 3 marzo, del 15 aprile, del 30 aprile, del 31 maggio, del 23 luglio, del 25 agosto, del 29 settembre, del 15 ottobre e del 4 novembre, e nel 2022 con decisioni del 27 gennaio e del 31 maggio 6 . La misura è stata sospesa alla fine di giugno 2022.

(7) Inoltre, sulla base della "legge sul mercato del lavoro", la Croazia ha introdotto una misura che fornisce sostegno per la temporanea riduzione dell'orario lavorativo 7 nel periodo compreso tra giugno 2020 e dicembre 2022 alle imprese con 10 o più dipendenti operanti in qualsiasi settore, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. La misura può finanziare fino a un massimale di 2 000 HRK per lavoratore dipendente. La misura è una proroga di quella descritta all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, secondo quanto previsto nella decisione del Servizio croato per l'impiego adottata il 29 giugno 2020, modificata il 10 luglio e il 22 ottobre 2020 e ulteriormente modificata l'8 gennaio 2021 e il 27 gennaio 2022 8 . È previsto che la misura venga applicata fino alla fine di dicembre 2022.

(8)La Croazia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Croazia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 2 220 567 523 EUR tra il 1o febbraio 2020 e la fine di aprile 2022 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Croazia. La Croazia intende finanziare 631 536 540 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e 18 430 983 EUR mediante finanziamenti propri.

(9)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Croazia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 25 luglio 2022.

(10)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Croazia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 ha preso effetto.

(12)La Croazia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(13)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

(14)È opportuno che la Croazia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(15) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Croazia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è così modificata:

(1)    l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Croazia un prestito dell'importo massimo di 1 570 600 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Croazia e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.";

(2)    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La Croazia può finanziare le seguenti misure:

a)i sussidi per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19 ai sensi degli articoli 35 e 36 della "legge sul mercato del lavoro" e secondo quanto previsto nella "decisione del Servizio croato per l'impiego del 20 marzo 2020" e successive decisioni di modifica adottate il 25 marzo, il 7 aprile, il 9 aprile, il 6 maggio, il 28 maggio, il 18 giugno, il 25 giugno, il 10 luglio, il 29 luglio, il 7 settembre, il 22 ottobre, il 4 novembre e il 4 dicembre 2020. Il Servizio croato per l'impiego ha adottato ulteriori modifiche nel 2021 con decisioni dell'8 gennaio, del 21 gennaio, del 3 marzo, del 15 aprile, del 30 aprile, del 31 maggio, del 23 luglio, del 25 agosto, del 29 settembre, del 15 ottobre e del 4 novembre, e nel 2022 con decisioni del 27 gennaio e del 31 maggio; e

b)i sussidi per l'orario lavorativo ridotto, ai sensi degli articoli 35 e 36 della "legge sul mercato del lavoro" e secondo quanto previsto nella "decisione del Servizio croato per l'impiego del 29 giugno 2020" e successive modifiche del 10 luglio e del 22 ottobre 2020, dell'8 gennaio 2021 e del 27 gennaio 2022.";

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Diminuzione dell'orario lavorativo mensile aggregato (vale a dire di tutti i dipendenti) pari ad almeno il 10 % rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente per il periodo compreso tra giugno e dicembre 2020. A partire dal mese di gennaio 2021 la diminuzione dell'orario lavorativo mensile deve essere almeno del 20 % rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.
(2)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(3)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).
(4)    OG 118/18, 32/20.
(5)    Il calo di fatturato deve essere pari al 20 % nel periodo da marzo a maggio 2020, al 50 % nel periodo da giugno a dicembre 2020; a partire da gennaio 2021 deve verificarsi semplicemente una diminuzione del fatturato rispetto al corrispondente mese del 2019.
(6)    Decisioni disponibili su: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2021.php  
(7)    Diminuzione dell'orario lavorativo mensile aggregato (vale a dire di tutti i dipendenti) pari ad almeno il 10 % rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente per il periodo compreso tra giugno e dicembre 2020. A partire dal mese di gennaio 2021, la diminuzione dell'orario lavorativo mensile deve essere almeno del 20 % rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.
(8)    Decisioni disponibili su: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2021.php  
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