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Document 52022PC0445

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo

COM/2022/445 final

Bruxelles, 8.9.2022

COM(2022) 445 final

2022/0265(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo
di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo 


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 1 .

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), intende contribuire alla progressiva integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica tra l'Ucraina e l'Unione europea ("le parti"). L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017 2 .

2.2.Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il comitato di associazione, organo istituito dall'accordo (articolo 464), ha il potere, a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal consiglio di associazione. La decisione n. 3/2014 del consiglio di associazione UE-Ucraina del 15 dicembre 2014 3 ha delegato il potere al comitato di associazione nella formazione "Commercio" al fine, tra l'altro, di aggiornare o modificare l'allegato XV del capitolo 5 dell'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

Come stabilito dall'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. Conformemente all'articolo 464, paragrafi 23, e come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati 4 ("il regolamento interno"), il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è composto da alti funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina, competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del comitato di associazione a norma dell'articolo 2 del regolamento interno. Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

A norma dell'articolo 463, paragrafo 1, e dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno, il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di associazione e autenticata dai segretari dello stesso comitato.

3.L'atto previsto e la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione sulla decisione da adottare in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi).

L'atto che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante in conformità dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

L'aggiornamento dell'allegato XV è necessario per tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione nel settore doganale successivamente alla sigla del testo negoziato dell'accordo, avvenuta in data 30 marzo 2012, tenendo conto nel contempo del graduale ravvicinamento della legislazione ucraina. La proposta è coerente con gli obblighi delle parti di cui all'articolo 463 e all'allegato XV dell'accordo.

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo in relazione all'Ucraina, e contribuisce alla loro attuazione.

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato di associazione è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.

La decisione che il comitato di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. Di conseguenza, la posizione che dovrà essere assunta dall'Unione in sede di comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" deve essere stabilita a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'agevolazione degli scambi tra le parti mediante l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV dell'accordo, che tratta di scambi e questioni commerciali. Di conseguenza l'atto previsto rientra nell'ambito della politica commerciale comune di cui all'articolo 207.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché la decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" modificherà l'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

2022/0265 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo

di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017 6 .

(2)A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.

(3)A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del consiglio di associazione UE-Ucraina del 15 dicembre 2014 7 , il consiglio di associazione ha delegato il potere al comitato di associazione nella formazione "Commercio" al fine di aggiornare o modificare fra l'altro l'allegato XV dell'accordo.

(4)In occasione della prossima riunione il comitato di associazione nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare l'atto previsto relativo all'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo.

(5)Considerato che, successivamente alla sigla del testo negoziato dell'accordo, avvenuta il 30 marzo 2012, molti atti dell'Unione elencati nell'allegato XV sono stati modificati o abrogati, è necessario adattare l'allegato e adeguare talune scadenze al fine di tener conto dei progressi già compiuti ad oggi dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione nella formazione "Commercio", poiché la decisione prevista di tale comitato sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in occasione della prossima riunione del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione "Commercio", allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2)    GU L 193 del 25.7.2017, pag. 1.
(3)    GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4.
(4)    GU L 157 del 23.6.2015, pag. 99.
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(6)    GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(7)     GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4
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Bruxelles, 8.9.2022

COM(2022) 445 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo
di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo 


ALLEGATO

Decisione n. ../... del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione "Commercio"

del xx.xx.2022

recante modifica dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al capo 5 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 465, paragrafo 3, e l'articolo 84,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)La decisione n. 3/2014 del consiglio di associazione UE-Ucraina del 15 dicembre 2014 delega il potere al comitato di associazione nella formazione "Commercio" al fine di modificare l'allegato XV dell'accordo.

(3)Il preambolo dell'accordo afferma il desiderio delle parti di sostenere il processo di riforma in Ucraina mediante il ravvicinamento normativo, e di contribuire così alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica.

(4)In conformità dell'articolo 84 dell'accordo, l'Ucraina ha assunto l'impegno di attuare un graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell'Unione nelle modalità indicate nell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo.

(5)L'acquis dell'Unione elencato nell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo è stato oggetto di notevoli modifiche dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo. Di tali modifiche è necessario tenere conto nel citato allegato XV.

(6)Ai fini della presente decisione, per "ravvicinamento" si intende l'obbligo per l'Ucraina di recepire nell'ordinamento nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in linea con l'articolo 84 dell'accordo ("Ravvicinamento della legislazione doganale").

(7)Ai fini della presente decisione, per "adoperarsi al massimo" si intende l'obbligo per l'Ucraina di recepire nell'ordinamento nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione nella massima misura possibile ove fattibile, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 76 dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il presidente

I segretari

ALLEGATO

Allegato XV

Ravvicinamento della legislazione doganale

Codice doganale

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 1 .

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, fatta eccezione per l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 4, l'articolo 26, l'articolo 42, paragrafo 3, l'articolo 46, paragrafi 3, 5, 6 e 7, l'articolo 49, l'articolo 50, gli articoli da 64 a 68, l'articolo 88, lettera c), l'articolo 112, paragrafo 2, secondo e terzo comma, l'articolo 114, paragrafo 1, secondo e terzo comma, l'articolo 136, gli articoli da 179 a 181, l'articolo 204, l'articolo 206, lettera b), gli articoli 208 e 209, l'articolo 234 e gli articoli da 278 a 288, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento agli articoli da 5 a 8, agli articoli 16 e 17, agli articoli da 18 a 21, agli articoli da 52 a 55, agli articoli 56 e 57, agli articoli da 77 a 87, all'articolo 88, lettere a) e b), agli articoli da 89 a 111, all'articolo 112, paragrafi 1, 3 e 4 nonché al primo comma del paragrafo 2, all'articolo 113, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 114, paragrafo 1, primo comma, agli articoli da 115 a 126, agli articoli da 133 a 135, agli articoli 137 e 138, agli articoli da 182 a 187, all'articolo 203, paragrafi 3 e 4, all'articolo 205, agli articoli da 211 a 213, agli articoli 218 e 219, agli articoli da 222 a 225, agli articoli 254 e 255, agli articoli 261 e 262, agli articoli da 263 a 276 e all'articolo 277 del regolamento (UE) n. 952/2013

Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle convenzioni di cui al primo e secondo comma, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte dell'Ucraina, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: il ravvicinamento ai titoli I e II del regolamento (CE) n. 1186/2009 è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento al regolamento (UE) n. 608/2013 di per sé non impone in alcun modo all'Ucraina di applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.

(1)    GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
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