COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.9.2022
JOIN(2022) 38 final/2 DOWNGRADED ON 25.07.2024
2022/0267(NLE)
Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive
in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
RELAZIONE
(1)Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.
(2)Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione estende le deroghe all'embargo sulle armi.
(3)Il Consiglio adotterà una decisione che modifica la decisione 2013/798/PESC al fine di rispecchiare le disposizioni della risoluzione 2648 (2022).
(4)È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure.
(5)L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014.
2022/0267 (NLE)
Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive
in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana, per attuare alcune misure di cui alla decisione 2013/798/PESC del Consiglio.
(2)Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione estende le deroghe all'embargo sulle armi.
(3)Il […] settembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) [2022/…], che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla risoluzione 2648 (2022).
(4)Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuarle e procedere ad adeguamenti tecnici alla luce delle risoluzioni precedenti, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito dal seguente:
"In deroga all'articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:
a) destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b);
b) relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione della legge, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza ("SSR") della Repubblica centrafricana, in coordinamento con la MINUSCA, a condizione che la fornitura di assistenza e servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni;
c) relativi alla fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni;
d) relativi all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
e) relativi alla fornitura di armi e munizioni, veicoli militari e componenti alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente