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Document 52021PC0569

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

COM/2021/569 final

Bruxelles, 22.12.2021

COM(2021) 569 final

2021/0429(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1Il sostegno a una transizione verde socialmente equa

Il pacchetto "Pronti per il 55 %" proposto il 14 luglio 2021 è finalizzato a conseguire il cambiamento trasformativo indispensabile nella nostra economia, nella nostra società e nella nostra industria.

La proposta di introdurre un nuovo sistema per lo scambio delle quote di emissioni che riguardi gli edifici e il trasporto su strada è una componente importante dell'azione dell'UE per raggiungere i propri ambiziosi obiettivi climatici, e dovrebbe contribuire ad affrontare nel modo più efficace in termini di costi il problema della mancata riduzione delle emissioni in questi settori fino ad ora. L'introduzione di tale sistema apporterà inoltre nuove risorse al bilancio dell'UE. Si prevede però che gli adeguamenti necessari in questi settori avranno nel breve periodo un impatto diretto su famiglie e microimprese vulnerabili in tutta l'UE che fanno affidamento su modalità di trasporto e di riscaldamento ad alta intensità di carbonio. Per contribuire a mitigare tali ripercussioni sociali la Commissione ha presentato una nuova iniziativa: il Fondo sociale per il clima 1 .

1.2 Concretizzare la prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell'UE

Coerentemente con gli impegni iscritti nella tabella di marcia convenuta nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 2 , la Commissione propone di modificare la decisione sulle risorse proprie 3 al fine di istituire le seguenti nuove risorse per il bilancio dell'UE:

una quota delle entrate a norma della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) 4 , per la quale la Commissione ha proposto modifiche 5 ;

una quota delle entrate che deriveranno dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 6 ;

l'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [a norma della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].

Nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha dichiarato che le entrate derivanti dalle nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzate per il rimborso dei prestiti contratti a titolo di NextGenerationEU e invitato la Commissione a "proporre a tempo debito una revisione del QFP a tal fine" 7 .

Nell'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che il "rimborso di tale capitale da utilizzare per le spese a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (NextGenerationEU) e il pagamento dei relativi interessi dovranno essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione, anche tramite entrate sufficienti derivanti da nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021". Le tre istituzioni hanno riconosciuto inoltre l'importanza del contesto dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dichiarato che le "spese a carico del bilancio dell'Unione correlate al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del QFP." L'accordo interistituzionale afferma anche che "è inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sull'RNL per gli Stati membri" 8 .

L'introduzione delle nuove risorse proprie proposte oggi è prevista nel 2023.

1.3Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione propone una revisione mirata del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 9 , del 17 dicembre 2020, con le finalità seguenti:

l'aumento dei massimali del quadro finanziario pluriennale a favore del proposto Fondo sociale per il clima;

l'introduzione di un adeguamento automatico dei massimali del quadro finanziario pluriennale sulla base delle nuove risorse proprie, che permetterebbe il rimborso dei prestiti contratti per NextGenerationEU.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1Aumento dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale per il Fondo sociale per il clima

Nell'ambito del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" la Commissione ha proposto l'istituzione di un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") per contribuire a mitigare gli impatti sociali derivanti dal sistema per lo scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada. Il Fondo fornirebbe risorse agli Stati membri per sostenere misure e investimenti in efficienza energetica, nuovi impianti di riscaldamento e raffreddamento, mobilità più pulita, oltre un sostegno diretto temporaneo al reddito.

Il Fondo sarà rivolto ai casi di vulnerabilità tra le famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese che subiscono gli effetti del nuovo sistema ETS per gli edifici e il trasporto su strada.

Il Fondo sarà finanziato dalla rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" del quadro finanziario pluriennale e nella nomenclatura di bilancio annua figurerà nel cluster "Ambiente e azione per il clima".

Sarebbe pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 10 del 17 dicembre 2020 sostituendolo con l'allegato della presente proposta.

2.2Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie

Al fine di consentire il rimborso dei prestiti contratti per NextGenerationEU la Commissione propone un meccanismo di adeguamento automatico dei massimali del quadro finanziario pluriennale.

Il meccanismo di adeguamento, proposto come nuovo articolo 4 bis del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale, prevede quanto segue:

per la sottorubrica 2b del quadro finanziario pluriennale, adeguamento del massimale degli stanziamenti di impegno e adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento, da effettuarsi a cadenza annuale, in proporzione alle effettive entrate provenienti dalle nuove risorse proprie riscosse nell'esercizio precedente e registrate nei conti provvisori della Commissione a norma dell'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

il meccanismo di adeguamento annuale sarà attuato a partire dal 2024 in base alla prevista introduzione delle nuove risorse proprie entro il 1º gennaio 2023;

l'importo dell'adeguamento sarà limitato a un importo annuo di 15 miliardi di EUR a prezzi del 2018. Per l'esercizio 2027 l'importo dell'adeguamento sarà decurtato di 8 miliardi di EUR (a prezzi del 2018);

l'importo dell'adeguamento sarà comunicato tempestivamente dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo l'adozione dei conti provvisori, quindi entro metà aprile.

L'importo di 15 miliardi di EUR corrisponde a un piano di rimborso lineare del sostegno a fondo perduto a carico del bilancio dell'Unione, sulla scorta della pianificazione delle emissioni di titoli della Commissione per NextGenerationEU, comprensiva della struttura delle scadenze.

L'importo fisso di 8 miliardi di EUR che sarà decurtato dal calcolo dell'adeguamento nell'esercizio 2027 corrisponde alla spesa media annuale per il Fondo sociale per il clima a partire dal 2026 (quando inizierà il gettito dovuto all'ETS per gli edifici e il trasporto su strada) e fino al 2032.

Tale adeguamento annuale specifico del massimale di pagamento non sarà preso in considerazione per il calcolo degli importi massimi di adeguamento annuale del massimale di pagamento dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento QFP.

Il meccanismo di adeguamento basato sulle nuove risorse proprie sarà accompagnato da un progetto di bilancio rettificativo che incrementi se opportuno le linee di bilancio di spesa dell'esercizio in cui il meccanismo è applicato.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio dell'adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie produrrà effetti a partire dal 2024. L'importo sarà equivalente all'importo effettivo delle entrate derivanti dalle nuove risorse proprie riscosse nell'esercizio precedente e iscritte nei conti provvisori e sarà limitato all'importo annuo di 15 miliardi di EUR a prezzi del 2018. Nell'esercizio 2027 il calcolo dell'adeguamento comprenderà una decurtazione fissa di 8 miliardi di EUR (a prezzi del 2018).

Per quanto riguarda il Fondo sociale per il clima, la Commissione propone di aumentare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" nella misura di 2 176 milioni di EUR nel 2025, 9 132 milioni di EUR nel 2026 e 8 786 milioni di EUR nel 2027, a prezzi del 2018.

Gli aumenti proposti del massimale di impegno comporteranno un aumento del fabbisogno di pagamento. La Commissione propone pertanto di rivedere il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 rispettivamente di 2 176 milioni di EUR, 9 132 milioni di EUR e 8 786 milioni di EUR, in prezzi del 2018.

2021/0429 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 11 ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Nel contesto dell'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 12 , il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a rispettare una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie per la durata del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 e a lavorare all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso per NextGenerationEU.

(2)È opportuno istituire un meccanismo che consenta di rimborsare i costi di finanziamento di NextGenerationEU durante il periodo del quadro finanziario pluriennale negli anni dal 2024 al 2027 con importi equivalenti alle nuove risorse proprie riscosse in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio 13 ("decisione sulle risorse proprie") e iscritte nei conti provvisori, senza ridurre le spese per i programmi dell'Unione.

(3)L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è così modificato:

1)all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatti salvi gli articoli 4 bis, 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.";

2)è inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis
Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie

1.A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 2b e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso.

2.Tale adeguamento annuale avrà gli importi seguenti:

a)per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie;

b)per l'esercizio 2027, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie, decurtato dell'importo fisso di 8 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018).

Gli adeguamenti annuali di cui al primo comma non superano 15 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018) all'anno per gli esercizi dal 2024 al 2027.

3.La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori per l'esercizio n-1, in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario.";

3)all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi corrispondenti agli adeguamenti verso l'alto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.";

4)l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima COM(2021) 568 final del 14.7.2021.
(2)    Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
(3)    COM(2021) 570.
(4)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(5)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757, COM(2021) 551 final del 14.7.2021.
(6)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, COM(2021) 564 final del 14.7.2021.
(7)    Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, punti A29 e 150.
(8)    Allegato II, preambolo, punti D ed E.
(9)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
(10)    Come da ultimo modificato conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio: l'allegato della presente proposta si basa sull'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per l'anno 2022, COM(2021) 365 del 7 giugno 2021, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(11)    GU C […] del […], pag. […].
(12)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(13)    Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(14)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(15)    GU […] del […], pag. […].
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Bruxelles, 22.12.2021

COM(2021) 569 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027


ALLEGATO

"ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(milioni di EUR — prezzi 2018)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 
2021-2027

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

19 712

20 211

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

133 326

2. Coesione, resilienza e valori

49 741

51 920

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

378 587

2a. Coesione economica, sociale e territoriale

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2b. Resilienza e valori

4 330

5 969

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

48 352

3. Risorse naturali e ambiente

55 242

52 214

51 489

50 617

51 895

58 064

56 947

376 468

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

38 040

37 544

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

257 499

4. Migrazione e gestione delle frontiere

2 324

2 947

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 807

5. Sicurezza e difesa

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6. Vicinato e resto del mondo

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7. Pubblica amministrazione europea

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

di cui: spese amministrative delle istituzioni

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

154 049

154 754

152 848

152 750

155 072

162 522

163 899

1 095 894

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

156 557

156 322

149 936

149 936

152 112

159 068

158 722

1 082 652"

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