COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 388 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale
{SEC(2021) 279 final} - {SWD(2021) 192 final} - {SWD(2021) 193 final}
CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Le parti contraenti della presente convenzione,
desiderose di promuovere l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e di agevolare gli scambi e gli investimenti multilaterali basati su regole, nonché la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria,
persuasi che tale cooperazione possa essere rafforzata grazie a un insieme uniforme di norme di base concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, al fine di facilitarne il riconoscimento e l'esecuzione effettiva,
persuasi che tale cooperazione giudiziaria rafforzata richieda, in particolare, un quadro normativo internazionale che garantisca maggiore prevedibilità e certezza in relazione alla circolazione delle decisioni straniere a livello mondiale e che sia complementare alla convenzione sugli accordi di scelta del foro del 30 giugno 2005,
hanno deciso di stipulare la presente convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:
CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo di applicazione
1. La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente.
Articolo 2
Esclusioni dal campo di applicazione
1. La presente convenzione non si applica alle seguenti materie:
a) stato e capacità delle persone fisiche;
b) obbligazioni alimentari;
c) altre materie del diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali della famiglia e gli altri diritti o obblighi derivanti dal matrimonio o da relazioni similari;
d) testamenti e successioni;
e) fallimenti, concordati, risoluzione degli istituti finanziari e materie affini;
f) trasporto passeggeri e merci;
g) inquinamento marittimo transfrontaliero, inquinamento marittimo in zone non soggette a giurisdizione nazionale, inquinamento marittimo provocato da navi, limitazione della responsabilità per domande risarcitorie marittime, avaria comune;
h) responsabilità per danni nucleari;
i) validità, nullità o scioglimento delle persone giuridiche o delle associazioni di persone fisiche o giuridiche e validità delle decisioni dei loro organi;
j) validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri;
k) diffamazione;
l) privacy;
m) proprietà intellettuale;
n) attività delle forze armate, comprese le attività del personale militare nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;
o) attività di contrasto, comprese le attività del personale delle autorità di contrasto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;
p) antitrust (concorrenza), salvo qualora la decisione si basi su un comportamento che costituisce un accordo o una pratica concordata anticoncorrenziale tra concorrenti effettivi o potenziali per fissare prezzi, manipolare gare d'appalto, stabilire restrizioni o quote di produzione o dividere i mercati ripartendo i clienti, i fornitori, i territori o le linee di attività, e tale comportamento e i suoi effetti si siano entrambi verificati nello Stato di origine;
q) ristrutturazione del debito sovrano mediante provvedimenti unilaterali dello Stato.
2. Rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione le decisioni pronunciate in procedimenti in cui una materia esclusa da detto campo di applicazione ha costituito oggetto di mere questioni preliminari e non l'oggetto del procedimento. In particolare, il solo fatto che sia stata sollevata un'eccezione riguardante una siffatta materia non comporta l'esclusione della decisione dal campo di applicazione della convenzione, purché tale materia non abbia costituito l'oggetto del procedimento.
3. La presente convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati.
4. Il solo fatto che uno Stato, un governo, un'agenzia governativa o qualsiasi persona che agisce per conto di uno Stato, sia parte del procedimento non esclude la decisione dal campo di applicazione della convenzione.
5. La presente convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati e le organizzazioni internazionali e i loro beni.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione:
a) per "convenuto" si intende la persona contro cui è stata proposta la domanda principale o la domanda riconvenzionale nello Stato di origine;
b) per "decisione" si intende qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza o ordinanza, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del giudice (incluso il cancelliere), purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione. I provvedimenti cautelari non sono considerati decisioni.
2. Un soggetto diverso da una persona fisica si considera risiedere abitualmente nello Stato:
a) della sua sede statutaria;
b) secondo la cui legge è stato costituito;
c) della sua amministrazione centrale; o
d) del suo centro d'attività principale.
CAPO II – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 4
Disposizioni generali
1. Una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente (Stato di origine) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente (Stato richiesto) conformemente alle disposizioni del presente capo. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati dalla presente convenzione.
2. La decisione non può essere riesaminata nel merito nello Stato richiesto. Può essere effettuato un esame solo in relazione a quanto necessario per l'applicazione della presente convenzione.
3. La decisione è riconosciuta solo se produce effetti nello Stato di origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato di origine.
4. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere differiti o negati se la decisione di cui al paragrafo 3 è stata impugnata nello Stato di origine o se il termine per l'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto. Il diniego non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.
Articolo 5
Basi per il riconoscimento e l'esecuzione
1. Una decisione può essere riconosciuta ed eseguita se ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione risiedeva abitualmente nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine;
b) la persona fisica contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione aveva il suo centro d'attività principale nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la domanda su cui si fonda la decisione è sorta da una di quelle attività;
c) la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione è la persona che ha proposto la domanda, diversa da una domanda riconvenzionale, su cui si fonda la decisione;
d) il convenuto aveva una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività senza personalità giuridica distinta nello Stato di origine al momento in cui è divenuto parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la domanda su cui si fonda la decisione è sorta da una delle attività di detta succursale, agenzia o sede d'attività;
e) il convenuto ha espressamente acconsentito alla competenza del giudice di origine nel corso del procedimento in cui è stata resa la decisione;
f) il convenuto ha argomentato nel merito dinanzi al giudice di origine senza contestare la competenza entro i termini previsti dalla legge dello Stato di origine, a meno che sia evidente che un'eccezione di incompetenza o l'opposizione all'esercizio della competenza non sarebbe stata accolta in base a tale legge;
g) la decisione ha statuito su un'obbligazione contrattuale ed è stata resa da un giudice dello Stato in cui l'obbligazione è stata o avrebbe dovuto essere adempiuta conformemente
i) all'accordo delle parti, o
ii) alla legge applicabile al contratto, in mancanza di accordo sul luogo di adempimento,
a meno che le attività del convenuto in relazione all'operazione non presentassero manifestamente alcuna connessione intenzionale e sostanziale con tale Stato;
h) la decisione ha statuito sulla locazione di un bene immobile ed è stata resa da un giudice dello Stato in cui l'immobile è situato;
i) la decisione ha statuito a sfavore del convenuto su un'obbligazione contrattuale garantita da un diritto reale su un bene immobile situato nello Stato di origine, purché la domanda contrattuale sia stata proposta congiuntamente a una domanda contro lo stesso convenuto vertente su tale diritto reale;
j) la decisione ha statuito su un'obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesioni fisiche, danno alle cose o perdita di cose, e l'atto o l'omissione che ha causato direttamente il danno si è verificato nello Stato di origine, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il danno;
k) la decisione riguarda la validità, l'interpretazione, gli effetti, l'amministrazione o la modifica di un trust costituito volontariamente e documentato per iscritto, e:
i) al momento dell'avvio del procedimento, lo Stato di origine era designato nell'atto costitutivo del trust come Stato i cui giudici sono chiamati a conoscere delle controversie relative a tali questioni; o
ii) al momento dell'avvio del procedimento, lo Stato di origine era espressamente o implicitamente designato nell'atto costitutivo del trust come lo Stato in cui è situata la sede principale di amministrazione del trust.
La presente lettera si applica solo alle decisioni riguardanti aspetti interni di un trust tra persone che sono o erano all'interno del rapporto fiduciario;
l) la decisione ha statuito su una domanda riconvenzionale:
i) nella misura in cui era favorevole all'attore in via riconvenzionale, a condizione che la domanda riconvenzionale fosse sorta dalla stessa operazione o dagli stessi fatti della domanda principale; o
ii) nella misura in cui era sfavorevole all'attore in via riconvenzionale, a meno che la legge dello Stato di origine imponesse di proporre la domanda riconvenzionale a pena di decadenza;
m) la decisione è stata resa da un giudice designato in un accordo concluso o documentato per iscritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento, diverso da un accordo di scelta del foro esclusivo.
Ai fini della presente lettera, per "accordo di scelta del foro esclusivo" si intende un accordo concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato o uno o più giudici specifici di uno Stato, escludendo la competenza di qualunque altro giudice;
2. Se il riconoscimento o l'esecuzione è chiesto contro una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (un consumatore) in materia di contratti di consumo, o contro un lavoratore in relazione al suo contratto di lavoro:
a) il paragrafo 1, lettera e), si applica solo se il consenso è stato prestato dinanzi al giudice, oralmente o per iscritto;
b) non si applica il paragrafo 1, lettere f), g) e m).
3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni che statuiscono su contratti di locazione di beni immobili per uso abitazione o sulla registrazione di beni immobili. Tali decisioni possono essere riconosciute ed eseguite solo se sono state rese da un giudice dello Stato in cui l'immobile è situato.
Articolo 6
Basi esclusive per il riconoscimento e l'esecuzione
In deroga all'articolo 5, una decisione che statuisca su diritti reali immobiliari è riconosciuta ed eseguita se, e solo se, l'immobile è situato nello Stato di origine.
Articolo 7
Diniego del riconoscimento o dell'esecuzione
1. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati se:
a) l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda:
i) non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice di origine, purché la legge dello Stato di origine permetta di contestare la notificazione; o
ii) è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali di quello Stato in materia di notificazione degli atti;
b) la decisione è stata ottenuta con frode;
c) il riconoscimento e l'esecuzione sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, compreso il caso in cui il procedimento specifico che ha condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento di quello Stato e in caso di violazioni della sicurezza o della sovranità di tale Stato;
d) il procedimento dinanzi al giudice di origine era contrario a un accordo, o a una clausola di un atto costitutivo di un trust, secondo cui la controversia in questione doveva essere decisa da un giudice di uno Stato diverso da quello di origine;
e) la decisione è in contrasto con una decisione resa da un giudice dello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti; o
f) la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere differiti o negati se dinanzi a un giudice dello Stato richiesto pende un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, qualora:
a) il giudice dello Stato richiesto sia stato adito prima del giudice di origine; e
b) sussista una connessione stretta tra la controversia e lo Stato richiesto.
Il diniego in forza del presente paragrafo non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.
Articolo 8
Questioni preliminari
1. Le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto una materia a cui la presente convenzione non si applica, o una materia di cui all'articolo 6 su cui si è pronunciato un giudice di uno Stato diverso da quello indicato in tale articolo, non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui questa si basa su una decisione avente ad oggetto una materia a cui la presente convenzione non si applica o una materia di cui all'articolo 6 su cui si è pronunciato un giudice di uno Stato diverso da quello indicato in tale articolo.
Articolo 9
Separabilità
Sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione di una parte separabile di una decisione se è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di quella parte o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione.
Articolo 10
Risarcimento del danno
1. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione riconosce un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.
2. Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento.
Articolo 11
Transazioni giudiziarie
Le transazioni giudiziarie approvate dal giudice di uno Stato contraente o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento, che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine, sono eseguite ai sensi della presente convenzione allo stesso modo di una decisione.
Articolo 12
Documenti da presentare
1. La parte che richiede il riconoscimento o l'esecuzione deve presentare:
a) una copia integrale e autentica della decisione;
b) se la decisione è stata resa in contumacia, l'originale o una copia autentica di un documento attestante che l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente è stato notificato alla parte contumace;
c) qualunque documento idoneo a provare l'efficacia o, se del caso, l'esecutorietà della decisione nello Stato di origine;
d) nel caso previsto dall'articolo 11, un certificato di un giudice (incluso il cancelliere) dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha, in tutto o in parte, la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine.
2. Il giudice richiesto, se il contenuto della decisione non gli permette di verificare il rispetto dei requisiti del presente capo, può richiedere ogni documento necessario.
3. La domanda di riconoscimento o di esecuzione può essere accompagnata da un documento relativo alla decisione, rilasciato da un giudice (o un cancelliere) dello Stato di origine, nella forma raccomandata e pubblicata dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
4. I documenti di cui al presente articolo redatti in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato richiesto devono essere corredati di una traduzione autentica in una lingua ufficiale, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge di tale Stato.
Articolo 13
Procedura
1. Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla presente convenzione. Il giudice dello Stato richiesto deve agire rapidamente.
2. Il giudice dello Stato richiesto non può negare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione ai sensi della presente convenzione per il fatto che il riconoscimento o l'esecuzione dovrebbe essere chiesto in un altro Stato.
Articolo 14
Spese giudiziali
1. Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, per il solo fatto della cittadinanza straniera o del difetto di domicilio o residenza nello Stato richiesto.
2. L'ordine di pagamento delle spese giudiziali, disposto in uno Stato contraente nei confronti di una persona esente dall'obbligo di garanzia, cauzione o deposito in virtù del paragrafo 1 o della legge dello Stato in cui è stato avviato il procedimento, è reso esecutivo in qualsiasi altro Stato contraente su richiesta del beneficiario dell'ordine.
3. Uno Stato può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1 o designare in una dichiarazione quali dei suoi giudici non lo applicheranno.
Articolo 15
Riconoscimento ed esecuzione ai sensi della legge nazionale
Fatto salvo l'articolo 6, la presente convenzione non osta al riconoscimento o all'esecuzione delle decisioni ai sensi della legge nazionale.
CAPO III – CLAUSOLE GENERALI
Articolo 16
Disposizione transitoria
La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni se, al momento dell'avvio del procedimento nello Stato di origine, la convenzione produceva effetti tra tale Stato e lo Stato richiesto.
Articolo 17
Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione
Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice di origine, erano connessi solamente con lo Stato richiesto.
Articolo 18
Dichiarazioni relative a materie specifiche
1. Uno Stato che abbia un forte interesse a non applicare la presente convenzione a una materia specifica può dichiarare che non applicherà la convenzione a tale materia. Se formula una dichiarazione di questo tipo, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che la materia specifica esclusa è definita in modo chiaro e preciso.
2. In relazione alla suddetta materia la convenzione non si applica:
a) nello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione;
b) negli altri Stati contraenti, qualora sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che ha formulato la dichiarazione.
Articolo 19
Dichiarazioni relative a decisioni riguardanti uno Stato
1. Uno Stato può dichiarare che non applicherà la presente convenzione alle decisioni pronunciate nei procedimenti di cui è parte:
a) il medesimo Stato o una persona fisica che agisce per conto di detto Stato; o
b) un'agenzia governativa di tale Stato o una persona fisica che agisce per conto di detta agenzia governativa.
Se formula una dichiarazione di questo tipo, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che l'esclusione dal campo di applicazione è definita in modo chiaro e preciso. La dichiarazione non distingue tra decisioni in cui lo Stato, un'agenzia governativa di detto Stato o una persona fisica che agisce per conto di uno di loro è il convenuto o l'attore nel procedimento dinanzi al giudice di origine.
2. Il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato che ha formulato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 può essere negato se la decisione è stata pronunciata in un procedimento di cui è parte lo Stato che ha formulato la dichiarazione o lo Stato richiesto, una delle loro agenzie governative o una persona fisica che agisce per conto di uno di loro, nei limiti specificati nella dichiarazione.
Articolo 20
Interpretazione uniforme
Nell'interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'applicazione uniforme.
Articolo 21
Esame del funzionamento pratico della convenzione
Il segretario generale della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato prende periodicamente le disposizioni necessarie per esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni, e riferisce al Consiglio Affari generali e Politica.
Articolo 22
Ordinamenti giuridici non unificati
1. Qualora in uno Stato contraente vigano, in unità territoriali diverse, due o più ordinamenti giuridici per questioni disciplinate dalla presente convenzione:
a) ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla legge o alla procedura in vigore nell'unità territoriale pertinente;
b) ogni riferimento al giudice o ai giudici di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento al giudice o ai giudici dell'unità territoriale pertinente;
c) ogni riferimento alla connessione con uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla connessione con l'unità territoriale pertinente;
d) ogni riferimento a un criterio di connessione in relazione a uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento a tale criterio di connessione in relazione all'unità territoriale pertinente.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse.
3. Il giudice di un'unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un'altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 23
Rapporto con altri strumenti internazionali
1. La presente convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente convenzione.
2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima della presente convenzione.
3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso dopo la presente convenzione per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è parte di quel trattato. Nessuna disposizione dell'altro trattato può pregiudicare gli obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti degli Stati contraenti che non sono parti di quel trattato.
4. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è anche Stato membro dell'organizzazione regionale di integrazione economica qualora:
a) le norme siano state adottate prima della conclusione della presente convenzione; o
b) le norme siano state adottate dopo la conclusione della presente convenzione, nella misura in cui esse non pregiudicano gli obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti di Stati contraenti che non sono Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica.
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
3. La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
Articolo 25
Dichiarazioni concernenti gli ordinamenti giuridici non unificati
1. Gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse. La dichiarazione indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica la presente convenzione.
2. In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, la convenzione si applica all'intero territorio dello Stato.
3. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 26
Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione può firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l'organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla presente convenzione.
2. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L'organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.
3. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l'organizzazione interessata dichiara, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione.
4. Ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica anche, se del caso, a un'organizzazione regionale di integrazione economica.
Articolo 27
Organizzazione regionale di integrazione economica quale parte contraente senza i suoi Stati membri
1. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della presente convenzione ma ne saranno vincolati in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell'organizzazione.
2. Qualora un'organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell'organizzazione.
Articolo 28
Entrata in vigore
1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale può essere effettuata una notifica in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, nei confronti del secondo Stato che ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 24.
2. Successivamente la presente convenzione entra in vigore:
a) per ciascuno Stato che la ratifica, accetta, approva o vi aderisce più tardi, il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale possono essere effettuate le notifiche in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, nei confronti di tale Stato;
b) per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa in conformità dell'articolo 25 dopo che la convenzione è entrata in vigore per lo Stato che ha formulato la dichiarazione, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.
Articolo 29
Instaurazione di relazioni a norma della convenzione
1. La presente convenzione produce effetti tra due Stati contraenti solo se nessuno dei due ha trasmesso una notifica al depositario nei confronti dell'altro in conformità del paragrafo 2 o 3. In assenza di tale notifica, la convenzione produce effetti tra due Stati contraenti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale le notifiche possono essere effettuate.
2. Uno Stato contraente può notificare al depositario, entro 12 mesi dalla data di notifica da parte del depositario di cui all'articolo 32, lettera a), che la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione di un altro Stato non avrà l'effetto di instaurare relazioni tra i due Stati a norma della presente convenzione.
3. Uno Stato può notificare al depositario, al momento del deposito del suo strumento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, che la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione non avrà l'effetto di instaurare relazioni con uno Stato contraente a norma della presente convenzione.
4. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento revocare la notifica effettuata ai sensi del paragrafo 2 o 3. Tale revoca ha efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data della notifica.
Articolo 30
Dichiarazioni
1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 14, 17, 18, 19 e 25 possono essere formulate all'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.
2. Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario.
3. Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato in questione.
4. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
5. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione non si applicano alle decisioni pronunciate nei procedimenti che erano già stati avviati dinanzi al giudice di origine al momento in cui la dichiarazione diviene efficace.
Articolo 31
Denuncia
1. Qualsiasi Stato contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di un ordinamento giuridico non unificato cui si applica la presente convenzione.
2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest'ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Articolo 32
Notifiche da parte del depositario
Il depositario notifica ai membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato e approvato la presente convenzione o che vi hanno aderito conformemente agli articoli 24, 26 e 27 le seguenti informazioni:
a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni previste agli articoli 24, 26 e 27;
b) la data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 28;
c) le notifiche, dichiarazioni, modifiche e revoche di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30; e
d) le denunce di cui all'articolo 31.
In fede di che, i sottoscritti, al tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto all'Aia, il 2 luglio 2019, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia autentica, per via diplomatica, a ciascuno dei membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ventiduesima sessione e a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale sessione.