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Document 52021PC0388

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

COM/2021/388 final

Bruxelles, 16.7.2021

COM(2021) 388 final

2021/0208(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

{SEC(2021) 279 final} - {SWD(2021) 192 final} - {SWD(2021) 193 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Attualmente i cittadini e le imprese dell'UE che intendono far riconoscere ed eseguire in un paese terzo una decisione resa nell'UE si trovano dinanzi a un panorama giuridico eterogeneo, dovuto all'assenza di un quadro internazionale completo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. I creditori devono quindi districarsi in un coacervo di leggi nazionali di paesi terzi relative all'accettazione delle decisioni straniere, nonché di trattati bilaterali, regionali e multilaterali. Pertanto, per poter riuscire a far eseguire una decisione, i creditori che avviano un contenzioso internazionale devono investire risorse e tempo e spesso avvalersi di competenze esterne per preparare una solida strategia processuale. Tale complessità, i costi associati e l'incertezza giuridica costituiscono fattori deterrenti che possono indurre le imprese e i cittadini a evitare i contenziosi giudiziari e cercare altre forme di risoluzione delle controversie o a rinunciare a far valere i loro diritti, oppure a decidere di non concludere operazioni commerciali internazionali. Ciò, a sua volta, può avere un impatto negativo sulla volontà delle imprese e dei cittadini dell'UE di intraprendere attività commerciali e di investimento internazionali. Inoltre, a causa dell'incertezza sull'esecuzione delle decisioni dell'UE nei paesi terzi, il diritto di accesso alla giustizia per le imprese e i cittadini dell'UE risulta ostacolato.

La crescita degli scambi internazionali e dei flussi di investimenti aumenta tali rischi giuridici per le imprese e i cittadini dell'UE, ma questa situazione può essere affrontata attraverso un sistema prevedibile per il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni civili e commerciali. Tuttavia, fino a poco tempo fa, a livello internazionale il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale non erano disciplinati in maniera esaustiva, nonostante l'esistenza di alcuni accordi bilaterali o multilaterali di portata limitata. La situazione è cambiata con l'adozione, nel luglio 2019, della convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale ("convenzione sulle decisioni") 1 .

La convenzione sulle decisioni, adottata nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, ha il potenziale per migliorare l'attuale sistema di circolazione delle decisioni straniere. Essa mira a promuovere l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e ad agevolare gli scambi e gli investimenti multilaterali basati su regole, nonché la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria 2 .

L'UE ha sempre sostenuto la creazione di un sistema multilaterale per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed è stata quindi attivamente coinvolta nel processo negoziale della convenzione in vista dell'eventuale adesione a questo futuro sistema internazionale. Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel maggio 2016 3 , la Commissione europea ha rappresentato gli interessi dell'Unione durante il processo negoziale in sede di conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

I negoziati sulla convenzione sulle decisioni si sono conclusi positivamente nel luglio 2019 e la convenzione è attualmente aperta alla firma, alla ratifica o all'adesione. Qualora l'Unione europea aderisse alla convenzione sulle decisioni come proposto dalla Commissione, la convenzione si applicherebbe al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in entrata e in uscita tra gli Stati membri dell'UE e gli altri Stati contraenti della convenzione.

La presente proposta è in linea con gli obiettivi della Commissione definiti negli orientamenti politici per la Commissione europea (2019-2024) 4 , in particolare per quanto riguarda la priorità "Un nuovo slancio per la democrazia europea" 5 . È in linea con l'impegno dell'Unione a favore del multilateralismo nelle relazioni internazionali ed è probabile che incoraggi altri paesi e partner commerciali dell'UE ad aderire alla convenzione sulle decisioni. L'adesione dell'UE a una convenzione multilaterale sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sarebbe inoltre in linea con la politica dell'Unione volta ad aumentare la crescita degli scambi internazionali e degli investimenti esteri e la mobilità dei cittadini nel mondo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'UE dispone di un sistema ben sviluppato 6 per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati membri, istituito ad integrazione necessaria del mercato unico. Tuttavia, il regolamento Bruxelles I bis 7 non si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni pronunciate in paesi terzi.

A livello internazionale, l'UE ha concluso una convenzione internazionale con gli Stati del SEE e la Svizzera (la convenzione di Lugano del 2007 8 ). Inoltre, un primo tentativo di istituire un quadro multilaterale per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ha portato alla conclusione della convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro 9 . Detta convenzione garantisce il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni quando le parti hanno convenuto il foro competente in via esclusiva a conoscere delle loro controversie. L'Unione ha ratificato tale convenzione nel 2015 e essa fa ora parte integrante dell'acquis dell'Unione.

Al di là della convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, che ha un campo di applicazione limitato, non esiste un quadro multilaterale completo per la circolazione delle decisioni.

La convenzione sulle decisioni integrerebbe quindi l'attuale quadro giuridico dell'Unione, garantendo la circolazione delle decisioni straniere al di là del sistema esistente applicabile tra gli Stati dell'UE e del SEE e la Svizzera.

L'acquis interno dell'UE non verrebbe modificato dalla convenzione in assenza di una dichiarazione, in quanto i due strumenti si applicano in contesti diversi 10 . Il regolamento Bruxelles I bis si applica infatti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni all'interno dell'UE, mentre la convenzione si applicherebbe alle decisioni provenienti da paesi terzi. Tuttavia una dichiarazione è necessaria per garantire che il conseguimento degli obiettivi politici del regolamento Bruxelles I bis non sia compromesso dall'adesione alla convenzione. Più specificamente, in caso di locazione commerciale, il regolamento Bruxelles I bis attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. La convenzione sulle decisioni non contiene norme sulla competenza esclusiva per la locazione commerciale. Pertanto, ai sensi della convenzione, gli Stati membri sarebbero tenuti a riconoscere ed eseguire le decisioni di paesi terzi in materia di locazione commerciale di beni immobili situati sul loro territorio. Ciò sarebbe in contraddizione con l'obiettivo politico alla base del regolamento Bruxelles I bis di attribuire la competenza esclusiva ai giudici dell'UE per le controversie relative a beni immobili situati nell'UE.

Pertanto al momento dell'adesione dovrebbe essere resa una dichiarazione mirata che escluda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE. Tale dichiarazione limitata garantisce la coerenza della convenzione con l'acquis dell'UE senza ostacolare il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi politici della presente proposta.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La convenzione sulle decisioni è il risultato di un processo graduale volto ad agevolare la circolazione delle decisioni in tutto il mondo. Essa si basa sulla convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, volta ad ampliare la portata delle decisioni che possono circolare tra gli Stati. Le convenzioni adottate nell'ambito della conferenza dell'Aia mirano a conseguire tale obiettivo senza interferire con le eventuali convenzioni specifiche vigenti in settori particolari, ad esempio il settore marittimo e quello dei trasporti, o con le convenzioni bilaterali vigenti.

Grazie all'aumento della certezza del diritto e alla riduzione dei costi e della durata dei procedimenti nelle controversie internazionali, la convenzione sulle decisioni ha il potenziale per incoraggiare le imprese e i cittadini dell'UE a effettuare operazioni commerciali internazionali, aumentando in tal modo il volume degli scambi e degli investimenti transfrontalieri.

Infine, l'adesione alla convenzione sulle decisioni è in linea con l'impegno dell'Unione a favore del multilateralismo e di un ordine mondiale basato su regole.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La competenza dell'Unione a disciplinare le questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni dell'UE o modificarne la portata. A seguito dell'adozione del regolamento Bruxelles I, l'Unione ha acquisito tale competenza esterna esclusiva per disciplinare le questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di paesi terzi in materia civile e commerciale 11 .

La convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale rientra pertanto in questa competenza esterna esclusiva dell'Unione. L'Unione può aderirvi sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente

Proporzionalità

Gli obiettivi della presente proposta sono: migliorare l'accesso alla giustizia per le parti dell'UE agevolando il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese dai giudici dell'UE indipendentemente da dove il debitore abbia i beni, aumentare la certezza del diritto per le imprese e i cittadini coinvolti in operazioni commerciali internazionali e ridurre i costi e la durata dei procedimenti nelle controversie giudiziarie transfrontaliere. Allo stesso tempo, la presente proposta mira a consentire il riconoscimento e l'esecuzione nell'UE delle decisioni di paesi terzi solo se i principi fondamentali del diritto dell'UE sono rispettati e l'acquis interno non è pregiudicato.

Tali obiettivi possono essere raggiunti solo aderendo a un sistema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra gli Stati, come quello adottato nella convenzione sulle decisioni. Gli Stati membri non hanno più la possibilità di negoziare convenzioni multilaterali o bilaterali sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, in quanto la competenza esterna per le questioni riguardanti la competenza internazionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale spetta esclusivamente all'Unione europea.

Un'azione unilaterale a livello dell'UE non raggiungerebbe gli obiettivi di cui sopra in quanto non faciliterebbe il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dell'UE nei paesi terzi.

Infine, l'adesione a un quadro multilaterale esistente che l'UE ha contribuito a negoziare sarebbe più efficace dell'avvio di negoziati bilaterali con paesi terzi. A seconda del numero di Stati che aderiranno alla convenzione, essa garantirebbe un quadro giuridico comune per le decisioni di paesi terzi, indipendentemente dalla provenienza. Garantirebbe inoltre un quadro giuridico comune per le imprese e i cittadini dell'UE che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese da giudici dell'UE in paesi terzi 12 .

Scelta dell'atto giuridico

Non pertinente

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel quadro della valutazione delle diverse opzioni strategiche relative alla convenzione sulle decisioni, la Commissione ha chiesto il parere dei portatori di interessi attraverso una consultazione pubblica aperta e un seminario con gli Stati membri 13 . Inoltre è stato realizzato uno studio da un contraente esterno che ha anche condotto una serie di attività di consultazione, quali un'indagine online, interviste mirate con i portatori di interessi e un questionario rivolto alle autorità degli Stati membri.

Da queste attività di consultazione è emerso il sostegno degli Stati membri e dalla stragrande maggioranza dei portatori di interessi (ad esempio, professionisti del diritto, imprese, organizzazioni professionali di avvocati e ufficiali giudiziari, accademici) all'adesione alla convenzione sulle decisioni. Per quanto riguarda la possibilità di formulare dichiarazioni 14 , gli Stati membri si sono opposti a una dichiarazione basata sull'articolo 19 della convenzione e non hanno espresso pareri chiari sulle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 18. Solo un numero esiguo di portatori di interessi si è espresso a favore dell'adesione con una dichiarazione ai sensi dell'articolo 19, mentre non è emersa una chiara tendenza per le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 18.

Il contributo di queste attività di consultazione è stato molto importante per formulare il punto di vista della Commissione sull'approccio migliore da adottare nella presente proposta. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre l'adesione dell'UE alla convenzione sulle decisioni con una dichiarazione limitata e mirata che esclude il riconoscimento e l'esecuzione da parte dei giudici dell'UE delle decisioni di paesi terzi rese in materia di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE.

 

Assunzione e uso di perizie

Nel processo di negoziazione della convenzione sulle decisioni, la Commissione ha costantemente consultato gli esperti degli Stati membri e si è avvalsa di tali competenze. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati anche nell'ambito dei lavori preparatori della presente proposta.

La Commissione si è inoltre basata su uno studio realizzato da un contraente esterno per corroborare l'analisi della valutazione d'impatto. Tale studio 15 fornisce un'ampia analisi economica e giuridica delle diverse opzioni strategiche disponibili. Esso si è avvalso di diversi strumenti analitici, che vanno dall'uso di dati empirici raccolti in vari modi (indagine online, questionari e interviste) a statistiche o analisi documentali. Quando non erano disponibili dati quantitativi, sono state utilizzate stime qualitative. Tali stime, e le diverse ipotesi utilizzate, sono state confermate da esperti esterni nel corso di una riunione di lavoro.

Lo studio ha concluso che il modo più adeguato per conseguire gli obiettivi politici è aderire alla convenzione senza alcuna dichiarazione. Questa conclusione trova riscontro nella presente proposta, in quanto l'adesione alla convenzione sulle decisioni è proposta solo con una dichiarazione limitata e mirata ritenuta necessaria per conseguire la coerenza con l'acquis dell'UE esistente. Al tempo stesso, una dichiarazione così limitata non ostacola il conseguimento degli altri obiettivi della presente proposta né la sua efficienza in termini di benefici diretti attesi per le imprese e i cittadini dell'UE.

Infine, la Commissione si è avvalsa della vasta esperienza acquisita in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni a livello dell'UE con l'applicazione del regolamento Bruxelles I bis e del suo atto predecessore, il regolamento (CE) n. 44/2001 16 , che a sua volta ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 17 sullo stesso argomento. Esistono ampi orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'interpretazione e all'applicazione di tali strumenti a livello dell'UE.

Valutazione d'impatto

L'opportunità dell'adesione dell'UE alla convenzione è stata presa in considerazione nel quadro di una relazione sulla valutazione d'impatto. Per lo scenario in cui l'UE aderisce alla convenzione, sono state prese in considerazione diverse opzioni strategiche alternative, tra cui l'adesione senza alcuna dichiarazione o con dichiarazioni specificamente definite - una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione che escluda alcune materie dal campo di applicazione (consumo, occupazione, assicurazione e/o locazione commerciale di beni immobili) - oppure con una dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della convenzione che escluda le decisioni in materia civile e commerciale riguardanti Stati o enti statali.

L'opzione prescelta è l'adesione alla convenzione con una dichiarazione limitata e mirata che escluda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che hanno statuito su contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE.

Al fine di quantificare gli impatti della convenzione sulla circolazione delle decisioni tra l'UE e i paesi terzi, si è partiti dal presupposto che otto paesi terzi selezionati avrebbero aderito alla convenzione (Australia, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti d'America). Tutti gli impatti sono stati stimati per un periodo di riferimento compreso tra il 2022 e il 2026.

L'opzione prescelta migliorerà l'accesso alla giustizia e aumenterà la certezza del diritto e la prevedibilità nelle controversie giudiziarie internazionali. I benefici diretti per i cittadini e le imprese dell'UE che cercano di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione dell'UE nei paesi terzi selezionati sono stimati tra i 1,1 e i 2,6 milioni di EUR entro il 2026. Ciò è dovuto a una prevista diminuzione del 10 % -20 % dei costi relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni dell'UE nei paesi terzi. Inoltre la durata media dei procedimenti dovrebbe diminuire in media di tre o sei mesi.

Un sistema più semplice e prevedibile per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale è inoltre destinato a promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali. Poiché è probabile che gli scambi e gli investimenti internazionali aumentino, potrebbero prodursi effetti positivi a livello sia micro che macroregionale, come pure sulle opportunità di occupazione. In particolare, le PMI trarranno beneficio dal miglioramento dell'accesso alla giustizia e dalla certezza del diritto nelle operazioni commerciali internazionali derivanti dalla convenzione sulle decisioni.

In particolare, l'opzione prescelta è pienamente in linea con l'acquis dell'UE in materia, in particolare il regolamento Bruxelles I bis. In base all'opzione prescelta i contratti di locazione commerciale sono esclusi dall'applicazione della convenzione, in quanto il regolamento Bruxelles I bis attribuisce ai giudici dell'UE la competenza esclusiva a conoscere delle controversie in materia di locazione commerciale di immobili situati nell'UE.

Per contro, una dichiarazione che escluderebbe le altre questioni considerate 18 non è stata ritenuta necessaria. La convenzione fornisce una protezione adeguata delle parti più deboli (consumatori, lavoratori dipendenti o titolari di polizze, assicurati o beneficiari di una polizza assicurativa), anche se in modo diverso rispetto all'acquis dell'UE. Inoltre, a differenza dei contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE, altre dichiarazioni, di portata più ampia, potrebbero ostacolare il pieno conseguimento degli obiettivi della presente iniziativa.

Il 23 aprile 2021 la relazione sulla valutazione d'impatto ha ottenuto il parere favorevole del comitato per il controllo normativo.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non ha implicazioni in termini di costi per le PMI. Inoltre, poiché le PMI tendono a privilegiare le controversie giudiziarie rispetto all'arbitrato, si prevede che l'aumento della certezza del diritto, unitamente alla riduzione dei costi e della durata dei procedimenti nelle controversie internazionali, avrà un effetto positivo sulla loro volontà di avviare o espandere le operazioni commerciali internazionali. L'adesione alla convenzione può anche migliorare la competitività delle PMI. Ciò è dovuto al fatto che diminuiranno i costi delle controversie internazionali e quindi indirettamente delle attività commerciali internazionali, il che offrirà alle PMI con sede nell'UE un vantaggio comparativo rispetto alle imprese di paesi che non hanno ratificato la convenzione. La proposta dovrebbe avere un impatto positivo anche sugli scambi e sugli investimenti internazionali.

Diritti fondamentali

La proposta è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia per le imprese e i cittadini dell'UE, in quanto il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni, parti integranti del diritto di accesso alla giustizia, in generale miglioreranno e saranno più prevedibili. La convenzione rispecchia in larga misura le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni applicabili a livello interno nell'UE (regolamento Bruxelles I bis). Di conseguenza, la convenzione non si discosta, in linea di principio, dai diritti fondamentali dell'UE e dai principi di equità processuale. In particolare, la convenzione prevede un motivo per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni incompatibili con i principi fondamentali di equità processuale o con l'ordine pubblico dello Stato richiesto. Ciò contribuirebbe a garantire, sulla base di un approccio sperimentato 19 , che i diritti fondamentali, quali il diritto alla difesa o il diritto a un giudice imparziale, siano debitamente rispettati in un paese terzo. Inoltre, migliorando il riconoscimento e l'esecuzione nei paesi terzi delle decisioni rese dai giudici dell'UE, la convenzione è intesa a facilitare la libertà d'impresa e a rafforzare il rispetto del diritto di proprietà nell'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Gli Stati membri potrebbero dover sostenere costi una tantum per l'attuazione della convenzione, e potrebbero esservi costi leggermente più elevati per il sistema giudiziario degli Stati membri a causa del leggero aumento previsto del numero di cause. Tuttavia, si prevede che tali costi saranno compensati a medio e lungo termine dalla prevista diminuzione della durata dei procedimenti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Poiché la proposta riguarda l'adesione dell'UE a una convenzione internazionale che contiene norme chiare sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere, non sarà definito alcun piano di attuazione.

Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione del funzionamento pratico della convenzione, l'UE parteciperà alle riunioni della commissione speciale organizzate periodicamente dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato per fare il punto sull'applicazione pratica della convenzione.

Il meccanismo interno di valutazione e monitoraggio dell'UE corrisponderà quanto più possibile al meccanismo di valutazione della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. La valutazione sarà effettuata a intervalli regolari e comprenderà la valutazione degli impatti derivanti dall'adesione dell'UE alla convenzione sulle decisioni, nonché la valutazione del conseguimento dei principali obiettivi perseguiti attraverso l'adesione. Inoltre la valutazione comprenderà anche un'analisi dell'opportunità delle dichiarazioni per valutare se mantenere o revocare la o le dichiarazioni già presentate o se effettuare una o più dichiarazioni nuove.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Data la competenza esterna esclusiva dell'Unione europea e il fatto che la convenzione sulle decisioni consente, in virtù del suo articolo 26, che un'organizzazione regionale di integrazione economica vi aderisca, l'UE dovrebbe diventare parte contraente della convenzione senza gli Stati membri in base a una decisione positiva del Consiglio.

Al momento dell'adesione, l'Unione europea dovrebbe pertanto dichiarare, ai sensi dell'articolo 27 della convenzione, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della medesima, ma ne saranno vincolati in forza dell'adesione dell'UE. Conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale la Danimarca non partecipa alle misure adottate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato, l'adesione dell'UE alla convenzione sulle decisioni non include la Danimarca.

Al momento dell'adesione alla convenzione, l'UE dovrebbe inoltre formulare una dichiarazione relativa al campo di applicazione materiale della convenzione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione, escludendo dal campo di applicazione della stessa le decisioni che hanno statuito su contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'Unione europea.

2021/0208 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 20 ,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ("convenzione") è stata conclusa il 2 luglio 2019.

(2)La convenzione mira a promuovere l'accesso alla giustizia a livello mondiale attraverso una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata. In particolare, la convenzione intende ridurre i rischi e i costi associati alle controversie e alla risoluzione delle controversie transfrontaliere e, di conseguenza, facilitare gli scambi internazionali, gli investimenti e la mobilità.

(3)L'Unione ha partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato all'adozione della convenzione, e ne condivide gli obiettivi.

(4)Attualmente i cittadini e le imprese dell'Unione che intendono far riconoscere ed eseguire in un paese terzo una decisione resa nell'Unione si trovano dinanzi a un panorama giuridico eterogeneo, dovuto all'assenza di un quadro internazionale completo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. La crescita degli scambi internazionali e dei flussi di investimenti aumenta tali rischi giuridici per le imprese e i cittadini dell'Unione, ma questa situazione dovrebbe essere affrontata attraverso un sistema prevedibile per il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni in materia civile e commerciale.

(5)Tali obiettivi possono essere raggiunti solo aderendo a un sistema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra gli Stati, come quello adottato nella convenzione. Allo stesso tempo, la convenzione dovrebbe consentire il riconoscimento e l'esecuzione nell'UE delle decisioni di paesi terzi solo quando i principi fondamentali del diritto dell'Unione sono rispettati e l'acquis interno non è pregiudicato.

(6)A norma dell'articolo 26 della convenzione, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla convenzione, quali l'Unione, possono firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.

(7)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata. La convenzione incide sul diritto derivato dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle conseguenti decisioni, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 . Pertanto l'Unione ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dalla convenzione.

(8)A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 28 della convenzione, l'adesione alla convenzione può avvenire prima della sua entrata in vigore.

(9)È opportuno che l'Unione concluda la convenzione mediante adesione.

(10)Al momento dell'adesione alla convenzione l'Unione dovrebbe dichiarare, ai sensi dell'articolo 27 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza della sua conclusione da parte dell'Unione.

(11)In caso di contratti di locazione commerciale, il regolamento (UE) n. 1215/2012 attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. La convenzione non contiene norme sulla competenza esclusiva per le locazioni commerciali. Pertanto, al momento dell'adesione alla convenzione, l'Unione dovrebbe formulare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione, che escluda dal campo di applicazione della stessa le decisioni in materia di contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'Unione europea.

(12)L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(13)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione conclude la convenzione dell'Aia, del 2 luglio 2019, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale ("convenzione"). 

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione designa la persona abilitata a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di adesione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della convenzione.

Articolo 3

All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione formula la seguente dichiarazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione:

"L'Unione europea dichiara, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione. I suoi Stati membri non firmeranno, ratificheranno, accetteranno o approveranno la convenzione, ma ne saranno vincolati in forza della sua conclusione da parte dell'Unione europea.

Ai fini della presente dichiarazione, il termine "Unione europea" non include il Regno di Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Articolo 4

All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione formula la seguente dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione in relazione ai contratti di locazione commerciale di beni immobili:

"L'Unione europea dichiara, ai sensi dell'articolo 18 della convenzione, che non applicherà la convenzione ai contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'Unione europea.".

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale.
(2)    Preambolo della convenzione sulle decisioni.
(3)    Cfr. i risultati della sessione del Consiglio "Competitività" (3470ª sessione del Consiglio) del 26 e 27 maggio 2016, n. 9357/16 e il progetto di decisione del Consiglio (n. 8814/16) che autorizza l'apertura dei negoziati su una convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione sulle decisioni giudiziarie) nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
(4)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf .
(5)    Sostenendo nel contempo gli obiettivi delle principali categorie "Un'Europa più forte nel mondo" e "Un'economia al servizio delle persone".
(6)    Cfr. regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1) ("regolamento Bruxelles I bis").
(7)    Ibidem
(8)    Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3).
(9)    Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro.
(10)    Cfr. articolo 23, paragrafo 4, della convenzione sulle decisioni. Va notato che neanche l'applicazione della convenzione di Lugano o della convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro sarebbe pregiudicata dalla convenzione, in quanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, prevalgono i trattati conclusi prima.
(11)    Ciò è stato confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel parere Lugano, in cui la Corte ha stabilito che la competenza esterna esclusiva della Comunità europea si applica, tra l'altro, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di paesi terzi in materia civile e commerciale. Cfr. parere 1/03, ECLI:EU:C:2006:81.
(12)    A questo proposito si vedano anche le sezioni 3 e 4 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
(13)    Durante il seminario gli Stati membri hanno espresso le loro opinioni preliminari in attesa di un'ulteriore analisi delle implicazioni di tutte le opzioni strategiche.
(14)    Dichiarazione basata sull'articolo 18 della convenzione (che esclude alcune materie) e/o sull'articolo 19 (che esclude le decisioni in materia civile o commerciale riguardanti gli Stati).
(15)    Da pubblicare dopo l'adozione della presente proposta.
(16)    Cfr. regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag.1). 
(17)    Cfr. convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32).
(18)    Consumatori, occupazione e assicurazioni.
(19)    Oltre al regolamento Bruxelles I bis, questo approccio è stato applicato anche nella convenzione di Lugano e nella convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro.
(20)    GU C  del , pag. .
(21)    Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(22)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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Bruxelles, 16.7.2021

COM(2021) 388 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

{SEC(2021) 279 final} - {SWD(2021) 192 final} - {SWD(2021) 193 final}


CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

 

Le parti contraenti della presente convenzione, 

desiderose di promuovere l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e di agevolare gli scambi e gli investimenti multilaterali basati su regole, nonché la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria, 

persuasi che tale cooperazione possa essere rafforzata grazie a un insieme uniforme di norme di base concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, al fine di facilitarne il riconoscimento e l'esecuzione effettiva, 

persuasi che tale cooperazione giudiziaria rafforzata richieda, in particolare, un quadro normativo internazionale che garantisca maggiore prevedibilità e certezza in relazione alla circolazione delle decisioni straniere a livello mondiale e che sia complementare alla convenzione sugli accordi di scelta del foro del 30 giugno 2005, 

hanno deciso di stipulare la presente convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

 

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 

Articolo 1 
Campo di applicazione

1. La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 

2. La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente. 

Articolo 2 
Esclusioni dal campo di applicazione 

1. La presente convenzione non si applica alle seguenti materie: 

a) stato e capacità delle persone fisiche;

b) obbligazioni alimentari;

c) altre materie del diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali della famiglia e gli altri diritti o obblighi derivanti dal matrimonio o da relazioni similari;

d) testamenti e successioni;

e) fallimenti, concordati, risoluzione degli istituti finanziari e materie affini;

f) trasporto passeggeri e merci;

g) inquinamento marittimo transfrontaliero, inquinamento marittimo in zone non soggette a giurisdizione nazionale, inquinamento marittimo provocato da navi, limitazione della responsabilità per domande risarcitorie marittime, avaria comune;

h) responsabilità per danni nucleari;

i) validità, nullità o scioglimento delle persone giuridiche o delle associazioni di persone fisiche o giuridiche e validità delle decisioni dei loro organi;

j) validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri;

k) diffamazione;

l) privacy;

m) proprietà intellettuale;

n) attività delle forze armate, comprese le attività del personale militare nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;

o) attività di contrasto, comprese le attività del personale delle autorità di contrasto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;

p) antitrust (concorrenza), salvo qualora la decisione si basi su un comportamento che costituisce un accordo o una pratica concordata anticoncorrenziale tra concorrenti effettivi o potenziali per fissare prezzi, manipolare gare d'appalto, stabilire restrizioni o quote di produzione o dividere i mercati ripartendo i clienti, i fornitori, i territori o le linee di attività, e tale comportamento e i suoi effetti si siano entrambi verificati nello Stato di origine;

q) ristrutturazione del debito sovrano mediante provvedimenti unilaterali dello Stato. 

2. Rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione le decisioni pronunciate in procedimenti in cui una materia esclusa da detto campo di applicazione ha costituito oggetto di mere questioni preliminari e non l'oggetto del procedimento. In particolare, il solo fatto che sia stata sollevata un'eccezione riguardante una siffatta materia non comporta l'esclusione della decisione dal campo di applicazione della convenzione, purché tale materia non abbia costituito l'oggetto del procedimento. 

3. La presente convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati. 

4. Il solo fatto che uno Stato, un governo, un'agenzia governativa o qualsiasi persona che agisce per conto di uno Stato, sia parte del procedimento non esclude la decisione dal campo di applicazione della convenzione. 

5. La presente convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono gli Stati e le organizzazioni internazionali e i loro beni.

Articolo 3 
Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione: 

a) per "convenuto" si intende la persona contro cui è stata proposta la domanda principale o la domanda riconvenzionale nello Stato di origine;

b) per "decisione" si intende qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza o ordinanza, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del giudice (incluso il cancelliere), purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione. I provvedimenti cautelari non sono considerati decisioni.

2. Un soggetto diverso da una persona fisica si considera risiedere abitualmente nello Stato: 

a) della sua sede statutaria;

b) secondo la cui legge è stato costituito;

c) della sua amministrazione centrale; o

d) del suo centro d'attività principale.

 

CAPO II – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 4 
Disposizioni generali 

1. Una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente (Stato di origine) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente (Stato richiesto) conformemente alle disposizioni del presente capo. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati dalla presente convenzione. 

2. La decisione non può essere riesaminata nel merito nello Stato richiesto. Può essere effettuato un esame solo in relazione a quanto necessario per l'applicazione della presente convenzione. 

3. La decisione è riconosciuta solo se produce effetti nello Stato di origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato di origine. 

4. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere differiti o negati se la decisione di cui al paragrafo 3 è stata impugnata nello Stato di origine o se il termine per l'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto. Il diniego non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

Articolo 5 
Basi per il riconoscimento e l'esecuzione

1. Una decisione può essere riconosciuta ed eseguita se ricorre uno dei seguenti requisiti: 

a) la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione risiedeva abitualmente nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine;

b) la persona fisica contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione aveva il suo centro d'attività principale nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la domanda su cui si fonda la decisione è sorta da una di quelle attività;

c) la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione è la persona che ha proposto la domanda, diversa da una domanda riconvenzionale, su cui si fonda la decisione;

d) il convenuto aveva una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività senza personalità giuridica distinta nello Stato di origine al momento in cui è divenuto parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la domanda su cui si fonda la decisione è sorta da una delle attività di detta succursale, agenzia o sede d'attività;

e) il convenuto ha espressamente acconsentito alla competenza del giudice di origine nel corso del procedimento in cui è stata resa la decisione;

f) il convenuto ha argomentato nel merito dinanzi al giudice di origine senza contestare la competenza entro i termini previsti dalla legge dello Stato di origine, a meno che sia evidente che un'eccezione di incompetenza o l'opposizione all'esercizio della competenza non sarebbe stata accolta in base a tale legge;

g) la decisione ha statuito su un'obbligazione contrattuale ed è stata resa da un giudice dello Stato in cui l'obbligazione è stata o avrebbe dovuto essere adempiuta conformemente

i) all'accordo delle parti, o

ii) alla legge applicabile al contratto, in mancanza di accordo sul luogo di adempimento,

a meno che le attività del convenuto in relazione all'operazione non presentassero manifestamente alcuna connessione intenzionale e sostanziale con tale Stato;

h) la decisione ha statuito sulla locazione di un bene immobile ed è stata resa da un giudice dello Stato in cui l'immobile è situato;

i) la decisione ha statuito a sfavore del convenuto su un'obbligazione contrattuale garantita da un diritto reale su un bene immobile situato nello Stato di origine, purché la domanda contrattuale sia stata proposta congiuntamente a una domanda contro lo stesso convenuto vertente su tale diritto reale;

j) la decisione ha statuito su un'obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesioni fisiche, danno alle cose o perdita di cose, e l'atto o l'omissione che ha causato direttamente il danno si è verificato nello Stato di origine, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il danno;

k) la decisione riguarda la validità, l'interpretazione, gli effetti, l'amministrazione o la modifica di un trust costituito volontariamente e documentato per iscritto, e:

i) al momento dell'avvio del procedimento, lo Stato di origine era designato nell'atto costitutivo del trust come Stato i cui giudici sono chiamati a conoscere delle controversie relative a tali questioni; o

ii) al momento dell'avvio del procedimento, lo Stato di origine era espressamente o implicitamente designato nell'atto costitutivo del trust come lo Stato in cui è situata la sede principale di amministrazione del trust.

La presente lettera si applica solo alle decisioni riguardanti aspetti interni di un trust tra persone che sono o erano all'interno del rapporto fiduciario;

l) la decisione ha statuito su una domanda riconvenzionale:

i) nella misura in cui era favorevole all'attore in via riconvenzionale, a condizione che la domanda riconvenzionale fosse sorta dalla stessa operazione o dagli stessi fatti della domanda principale; o

ii) nella misura in cui era sfavorevole all'attore in via riconvenzionale, a meno che la legge dello Stato di origine imponesse di proporre la domanda riconvenzionale a pena di decadenza;

m) la decisione è stata resa da un giudice designato in un accordo concluso o documentato per iscritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento, diverso da un accordo di scelta del foro esclusivo.

Ai fini della presente lettera, per "accordo di scelta del foro esclusivo" si intende un accordo concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato o uno o più giudici specifici di uno Stato, escludendo la competenza di qualunque altro giudice;

2. Se il riconoscimento o l'esecuzione è chiesto contro una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (un consumatore) in materia di contratti di consumo, o contro un lavoratore in relazione al suo contratto di lavoro:

a) il paragrafo 1, lettera e), si applica solo se il consenso è stato prestato dinanzi al giudice, oralmente o per iscritto;

b) non si applica il paragrafo 1, lettere f), g) e m).

3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni che statuiscono su contratti di locazione di beni immobili per uso abitazione o sulla registrazione di beni immobili. Tali decisioni possono essere riconosciute ed eseguite solo se sono state rese da un giudice dello Stato in cui l'immobile è situato.

Articolo 6 
Basi esclusive per il riconoscimento e l'esecuzione

In deroga all'articolo 5, una decisione che statuisca su diritti reali immobiliari è riconosciuta ed eseguita se, e solo se, l'immobile è situato nello Stato di origine. 

Articolo 7 
Diniego del riconoscimento o dell'esecuzione 

1. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati se: 

a) l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda:

i) non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice di origine, purché la legge dello Stato di origine permetta di contestare la notificazione; o

ii) è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali di quello Stato in materia di notificazione degli atti;

b) la decisione è stata ottenuta con frode;

c) il riconoscimento e l'esecuzione sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, compreso il caso in cui il procedimento specifico che ha condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento di quello Stato e in caso di violazioni della sicurezza o della sovranità di tale Stato;

d) il procedimento dinanzi al giudice di origine era contrario a un accordo, o a una clausola di un atto costitutivo di un trust, secondo cui la controversia in questione doveva essere decisa da un giudice di uno Stato diverso da quello di origine;

e) la decisione è in contrasto con una decisione resa da un giudice dello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti; o

f) la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto. 

2. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere differiti o negati se dinanzi a un giudice dello Stato richiesto pende un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, qualora: 

a) il giudice dello Stato richiesto sia stato adito prima del giudice di origine; e

b) sussista una connessione stretta tra la controversia e lo Stato richiesto. 

Il diniego in forza del presente paragrafo non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

Articolo 8 
Questioni preliminari 

1. Le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto una materia a cui la presente convenzione non si applica, o una materia di cui all'articolo 6 su cui si è pronunciato un giudice di uno Stato diverso da quello indicato in tale articolo, non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui questa si basa su una decisione avente ad oggetto una materia a cui la presente convenzione non si applica o una materia di cui all'articolo 6 su cui si è pronunciato un giudice di uno Stato diverso da quello indicato in tale articolo.

Articolo 9 
Separabilità 

Sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione di una parte separabile di una decisione se è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di quella parte o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione.

Articolo 10 
Risarcimento del danno 

1. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione riconosce un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.

2. Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento.

Articolo 11 
Transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie approvate dal giudice di uno Stato contraente o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento, che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine, sono eseguite ai sensi della presente convenzione allo stesso modo di una decisione.

Articolo 12 
Documenti da presentare 

1. La parte che richiede il riconoscimento o l'esecuzione deve presentare: 

a) una copia integrale e autentica della decisione;

b) se la decisione è stata resa in contumacia, l'originale o una copia autentica di un documento attestante che l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente è stato notificato alla parte contumace;

c) qualunque documento idoneo a provare l'efficacia o, se del caso, l'esecutorietà della decisione nello Stato di origine;

d) nel caso previsto dall'articolo 11, un certificato di un giudice (incluso il cancelliere) dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha, in tutto o in parte, la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine.

2. Il giudice richiesto, se il contenuto della decisione non gli permette di verificare il rispetto dei requisiti del presente capo, può richiedere ogni documento necessario.

3. La domanda di riconoscimento o di esecuzione può essere accompagnata da un documento relativo alla decisione, rilasciato da un giudice (o un cancelliere) dello Stato di origine, nella forma raccomandata e pubblicata dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. 

4. I documenti di cui al presente articolo redatti in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato richiesto devono essere corredati di una traduzione autentica in una lingua ufficiale, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge di tale Stato.

Articolo 13 
Procedura 

1. Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla presente convenzione. Il giudice dello Stato richiesto deve agire rapidamente.

2. Il giudice dello Stato richiesto non può negare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione ai sensi della presente convenzione per il fatto che il riconoscimento o l'esecuzione dovrebbe essere chiesto in un altro Stato.

Articolo 14 
Spese giudiziali 

1. Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, per il solo fatto della cittadinanza straniera o del difetto di domicilio o residenza nello Stato richiesto. 

2. L'ordine di pagamento delle spese giudiziali, disposto in uno Stato contraente nei confronti di una persona esente dall'obbligo di garanzia, cauzione o deposito in virtù del paragrafo 1 o della legge dello Stato in cui è stato avviato il procedimento, è reso esecutivo in qualsiasi altro Stato contraente su richiesta del beneficiario dell'ordine. 

3. Uno Stato può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1 o designare in una dichiarazione quali dei suoi giudici non lo applicheranno.

Articolo 15 
Riconoscimento ed esecuzione ai sensi della legge nazionale 

Fatto salvo l'articolo 6, la presente convenzione non osta al riconoscimento o all'esecuzione delle decisioni ai sensi della legge nazionale.

 

CAPO III – CLAUSOLE GENERALI 

Articolo 16 
Disposizione transitoria 

La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni se, al momento dell'avvio del procedimento nello Stato di origine, la convenzione produceva effetti tra tale Stato e lo Stato richiesto. 

Articolo 17 
Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione 

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice di origine, erano connessi solamente con lo Stato richiesto.

Articolo 18 
Dichiarazioni relative a materie specifiche

1. Uno Stato che abbia un forte interesse a non applicare la presente convenzione a una materia specifica può dichiarare che non applicherà la convenzione a tale materia. Se formula una dichiarazione di questo tipo, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che la materia specifica esclusa è definita in modo chiaro e preciso.

2. In relazione alla suddetta materia la convenzione non si applica: 

a) nello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione;

b) negli altri Stati contraenti, qualora sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che ha formulato la dichiarazione.

Articolo 19 
Dichiarazioni relative a decisioni riguardanti uno Stato 

1. Uno Stato può dichiarare che non applicherà la presente convenzione alle decisioni pronunciate nei procedimenti di cui è parte:

a) il medesimo Stato o una persona fisica che agisce per conto di detto Stato; o

b) un'agenzia governativa di tale Stato o una persona fisica che agisce per conto di detta agenzia governativa.

Se formula una dichiarazione di questo tipo, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che l'esclusione dal campo di applicazione è definita in modo chiaro e preciso. La dichiarazione non distingue tra decisioni in cui lo Stato, un'agenzia governativa di detto Stato o una persona fisica che agisce per conto di uno di loro è il convenuto o l'attore nel procedimento dinanzi al giudice di origine. 

2. Il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato che ha formulato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 può essere negato se la decisione è stata pronunciata in un procedimento di cui è parte lo Stato che ha formulato la dichiarazione o lo Stato richiesto, una delle loro agenzie governative o una persona fisica che agisce per conto di uno di loro, nei limiti specificati nella dichiarazione.

Articolo 20 
Interpretazione uniforme 

Nell'interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'applicazione uniforme. 

Articolo 21 
Esame del funzionamento pratico della convenzione 

Il segretario generale della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato prende periodicamente le disposizioni necessarie per esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni, e riferisce al Consiglio Affari generali e Politica.

Articolo 22 
Ordinamenti giuridici non unificati 

1. Qualora in uno Stato contraente vigano, in unità territoriali diverse, due o più ordinamenti giuridici per questioni disciplinate dalla presente convenzione: 

a) ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla legge o alla procedura in vigore nell'unità territoriale pertinente;

b) ogni riferimento al giudice o ai giudici di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento al giudice o ai giudici dell'unità territoriale pertinente;

c) ogni riferimento alla connessione con uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla connessione con l'unità territoriale pertinente;

d) ogni riferimento a un criterio di connessione in relazione a uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento a tale criterio di connessione in relazione all'unità territoriale pertinente. 

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse. 

3. Il giudice di un'unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un'altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione. 

4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 23 
Rapporto con altri strumenti internazionali 

1. La presente convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente convenzione.  

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima della presente convenzione. 

3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso dopo la presente convenzione per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è parte di quel trattato. Nessuna disposizione dell'altro trattato può pregiudicare gli obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti degli Stati contraenti che non sono parti di quel trattato. 

4. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è anche Stato membro dell'organizzazione regionale di integrazione economica qualora: 

a) le norme siano state adottate prima della conclusione della presente convenzione; o 

b) le norme siano state adottate dopo la conclusione della presente convenzione, nella misura in cui esse non pregiudicano gli obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti di Stati contraenti che non sono Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 24 
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 

1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 

2. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. 

3. La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. 

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.

Articolo 25 
Dichiarazioni concernenti gli ordinamenti giuridici non unificati 

1. Gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse. La dichiarazione indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica la presente convenzione. 

2. In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, la convenzione si applica all'intero territorio dello Stato. 

3. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 26 
Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione può firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l'organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla presente convenzione. 

2. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L'organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo. 

3. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l'organizzazione interessata dichiara, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione. 

4. Ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica anche, se del caso, a un'organizzazione regionale di integrazione economica.

Articolo 27 
Organizzazione regionale di integrazione economica quale parte contraente senza i suoi Stati membri 

1. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della presente convenzione ma ne saranno vincolati in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell'organizzazione. 

2. Qualora un'organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell'organizzazione.

Articolo 28 
Entrata in vigore 

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale può essere effettuata una notifica in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, nei confronti del secondo Stato che ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 24.

2. Successivamente la presente convenzione entra in vigore: 

a) per ciascuno Stato che la ratifica, accetta, approva o vi aderisce più tardi, il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale possono essere effettuate le notifiche in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, nei confronti di tale Stato;

b) per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa in conformità dell'articolo 25 dopo che la convenzione è entrata in vigore per lo Stato che ha formulato la dichiarazione, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Articolo 29 
Instaurazione di relazioni a norma della convenzione 

1. La presente convenzione produce effetti tra due Stati contraenti solo se nessuno dei due ha trasmesso una notifica al depositario nei confronti dell'altro in conformità del paragrafo 2 o 3. In assenza di tale notifica, la convenzione produce effetti tra due Stati contraenti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale le notifiche possono essere effettuate. 

2. Uno Stato contraente può notificare al depositario, entro 12 mesi dalla data di notifica da parte del depositario di cui all'articolo 32, lettera a), che la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione di un altro Stato non avrà l'effetto di instaurare relazioni tra i due Stati a norma della presente convenzione. 

3. Uno Stato può notificare al depositario, al momento del deposito del suo strumento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, che la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione non avrà l'effetto di instaurare relazioni con uno Stato contraente a norma della presente convenzione. 

4. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento revocare la notifica effettuata ai sensi del paragrafo 2 o 3. Tale revoca ha efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data della notifica.

Articolo 30 
Dichiarazioni 

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 14, 17, 18, 19 e 25 possono essere formulate all'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. 

2. Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario. 

3. Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato in questione. 

4. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. 

5. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione non si applicano alle decisioni pronunciate nei procedimenti che erano già stati avviati dinanzi al giudice di origine al momento in cui la dichiarazione diviene efficace.

Articolo 31 
Denuncia 

1. Qualsiasi Stato contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di un ordinamento giuridico non unificato cui si applica la presente convenzione.

2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest'ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 32 
Notifiche da parte del depositario 

Il depositario notifica ai membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato e approvato la presente convenzione o che vi hanno aderito conformemente agli articoli 24, 26 e 27 le seguenti informazioni: 

a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni previste agli articoli 24, 26 e 27;

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 28;

c) le notifiche, dichiarazioni, modifiche e revoche di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30; e

d) le denunce di cui all'articolo 31.

 

In fede di che, i sottoscritti, al tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. 

Fatto all'Aia, il 2 luglio 2019, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia autentica, per via diplomatica, a ciascuno dei membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ventiduesima sessione e a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale sessione.

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