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Document 52021PC0207

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

COM/2021/207 final

Bruxelles, 27.4.2021

COM(2021) 207 final

2021/0107(BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Germania – EGF/2020/003 DE/GMH Guss


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 1 (il "regolamento FEG") 2 .

2.Il 15 dicembre 2020 la Germania ha presentato la domanda EGF/2020/003 DE/GMH Guss per un contributo finanziario a valere sul FEG a seguito dei collocamenti in esubero 3 presso GMH Guss GmbH in Germania.

3.Esaminata tale domanda, la Commissione ha concluso che, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG sono soddisfatte.

SINTESI DELLA DOMANDA

Domanda FEG

EGF/2020/003 DE/GMH Guss

Stato membro

Germania

Regione o regioni interessate (livello NUTS 4 2)

Düsseldorf (DEA1)

Arnsberg (DEA5)

Data di presentazione della domanda

15 dicembre 2020

Data dell'avviso di ricevimento della domanda

15 dicembre 2020

Data della richiesta di ulteriori informazioni

28 dicembre 2020

Termine per l'invio delle ulteriori informazioni

8 febbraio 2021

Termine per il completamento della valutazione

3 maggio 2021

Criterio di intervento

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG


Impresa principale

GMH Guss


Numero di imprese interessate

1

Settore o settori di attività economica

(divisione della NACE Revisione 2) 5

Divisione 24 (Attività metallurgiche)


Numero di consociate, fornitori e produttori a valle

4

Periodo di riferimento (quattro mesi):

31 luglio 2020 – 30 novembre 2020

Numero di esuberi durante il periodo di riferimento

585

Numero totale di beneficiari ammissibili

585

Numero totale di beneficiari interessati

476

Bilancio per i servizi personalizzati (in EUR)

1 730 731

Bilancio per l'attuazione del FEG 6 (in EUR)

72 114

Bilancio complessivo (in EUR)

1 802 845

Contributo del FEG (60 %) (in EUR)

1 081 706

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura

4.La Germania ha presentato la domanda EGF/2020/003 DE/GMH Guss il 15 dicembre 2020, ossia entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4 del regolamento FEG. La Commissione ha confermato la ricezione della domanda il giorno stesso e il 28 dicembre 2020 ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro sei settimane dalla richiesta. Il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa, entro il quale la Commissione è tenuta a concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade il 3 maggio 2021.

Ammissibilità della domanda

Imprese e beneficiari interessati

5.La domanda riguarda 585 lavoratori collocati in esubero presso GMH Guss GmbH. L'impresa è attiva nel settore economico classificato nella divisione 24 della NACE Revisione 2 (Attività metallurgiche). Gli esuberi riguardano le regioni di livello NUTS 2 di Düsseldorf (DEA1) 7 e Arnsberg (DEA5) 8 . I siti interessati si trovano nel bacino della Ruhr, regione a tradizionale vocazione industriale della Renania settentrionale-Vestfalia.

Criteri di intervento

6.La Germania ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro.

7.Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda va dal 31 luglio 2020 al 30 novembre 2020.

8.Durante il periodo di riferimento sono stati collocati in esubero 585 lavoratori presso GMH Guss.

Calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività

9.Gli esuberi durante il periodo di riferimento sono stati calcolati dalla data in cui il datore di lavoro, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio 9 , ha notificato il piano di collocamento in esubero collettivo all'autorità pubblica competente per iscritto. La Germania ha confermato l'effettivo collocamento in esubero dei suddetti 585 lavoratori prima della data di completamento della valutazione da parte della Commissione.

Beneficiari ammissibili

10.I beneficiari ammissibili sono in totale 585.

Collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione

11.Al fine di stabilire il collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, la Germania sostiene che il settore delle fonderie in Germania sta affrontando importanti sfide quali l'evoluzione degli scambi internazionali di beni e servizi e la delocalizzazione di attività in paesi terzi.

12.Nelle fonderie i metalli vengono fusi e colati in apposite forme per ottenere oggetti di forma personalizzata. Il processo richiede un ampio impiego di manodopera. Generalmente si ricorre alle fonderie quando è necessario ottenere oggetti di forma molto complessa. Le fonderie riforniscono tradizionalmente altri settori manifatturieri, in particolare l'industria automobilistica, nonché i settori delle apparecchiature, edile, siderurgico, dell'energia e delle tecnologie chimiche e sanitarie. In Germania i principali clienti delle fonderie sono l'industria automobilistica (60 %) e il settore delle apparecchiature (26 %) 10 . Poiché le fonderie sono altamente specializzate e forniscono ai loro clienti prodotti personalizzati, la loro attività dipende in larga misura dalla domanda di specifici clienti principali.

13.Due controllate di GMH Guss erano fornitori dell'industria automobilistica: una riforniva produttori di autoveicoli e l'altra produttori di mezzi pesanti. Una terza controllata riforniva il settore delle apparecchiature, in particolare la costruzione navale. Una quarta controllata e la società controllante stessa svolgevano servizi amministrativi per le imprese manifatturiere controllate.

14.Tradizionalmente le fonderie venivano costruite vicino ai loro clienti principali, poiché era necessaria una stretta collaborazione per progettare prodotti personalizzati e data la difficoltà di trasportare prodotti pesanti. Pertanto in Germania l'industria è presente principalmente nelle regioni a tradizionale vocazione manifatturiera. Il 25 % della produzione di prodotti di fonderia in Germania si concentra nella Renania settentrionale-Vestfalia 11 .

15.Benché nel 2019 la Germania fosse il principale produttore di prodotti di fonderia nell'UE, con una produzione pari a oltre il doppio della produzione dell'Italia e tre volte superiore a quella della Francia 12 , il paese deteneva una quota pari solo al 5 % della produzione mondiale, collocandosi dopo la Cina (45,5 %), l'India (11 %) e gli USA (8,8 %).

16.Per quanto riguarda l'industria automobilistica, che è uno dei principali clienti delle fonderie tedesche, negli ultimi anni la struttura del commercio mondiale ha subito drastiche trasformazioni. Mentre nel 2000 l'Unione europea era la regione leader nel settore a livello mondiale, con una produzione automobilistica pari al 33 % della produzione globale, entro il 2019 la quota del mercato mondiale detenuta dall'UE era scesa al 19 %. A causa dell'aumento della domanda nella regione, l'Asia domina ormai in larga misura il settore della produzione automobilistica a livello mondiale e nel 2019 deteneva una quota del 54 % del mercato globale della produzione automobilistica. Per la prima volta nella storia, le case automobilistiche tedesche producevano più automobili in Cina che in Germania. Complessivamente, nel 2019 la produzione automobilistica ha raggiunto il livello più basso dal 1996 13 .

17.Per quanto riguarda i produttori di mezzi pesanti, la produzione di autocarri di peso superiore a 3,5 tonnellate si è ridotta quasi della metà in Germania, passando da 256 131 veicoli nel 2008 a 133 997 nel 2019. La Cina domina attualmente il mercato mondiale con una quota pari al 40 % della produzione globale e, a causa della sovrapproduzione, vende mezzi pesanti a prezzi altamente competitivi, inferiori a quelli dei concorrenti in molte parti del mondo 14 .

18.Inoltre sul mercato europeo si è sviluppata nell'intera industria automobilistica la tendenza alla delocalizzazione della produzione o di parti della catena di approvvigionamento nell'Europa orientale, anche in paesi terzi. Ciò si verifica in particolare per i prodotti che richiedono un ampio impiego di manodopera, come i prodotti di fonderia. L'applicazione di norme ambientali meno rigorose, in particolare nei paesi terzi, è un ulteriore motivo alla base della delocalizzazione della produzione dei prodotti di fonderia 15 .

19.Per quanto riguarda il settore della costruzione navale, la costruzione media annua di navi in Europa si è dimezzata nel periodo 2011-2019 rispetto al periodo 2002-2010 16 . Con una quota di mercato dell'84 %, i costruttori asiatici dominano attualmente il mercato mondiale 17 .

20.Le suddette sfide legate alla globalizzazione hanno messo a dura prova il settore delle fonderie, con una conseguente diminuzione dell'8,9 % della produzione complessiva in Germania tra il 2018 e il 2019 18 .

21.Ad oggi la divisione NACE 24 – Attività metallurgiche è stata oggetto di sei domande di contributo del FEG, di cui quattro riconducibili alla globalizzazione degli scambi e due alla crisi finanziaria ed economica globale 19 .

Eventi all'origine degli esuberi e delle cessazioni di attività

22.Gli eventi all'origine degli esuberi sono le procedure di insolvenza riguardanti GMH Guss. Mentre una controllata, Dieckerhoff Guss GmbH, ha cessato completamente la propria attività, le altre sono state parzialmente chiuse e operano in regime di amministrazione concorsuale. Su un totale di 1 000 lavoratori, 585 sono stati collocati in esubero. Le autorità pubbliche sono state informate degli esuberi presso Walter Hundhausen GmbH il 31 luglio 2020, presso Dieckerhoff Guss GmbH il 24 settembre 2020 e presso le altre società il 5 ottobre 2020.

23.Sebbene GMH Guss operasse già in un contesto imprenditoriale difficile a causa della globalizzazione, i suoi problemi hanno raggiunto il culmine quando il principale cliente della società controllata Walter Hundhausen GmbH, che assorbiva il 60 % della produzione della controllata, ha deciso di delocalizzare parti della sua catena di approvvigionamento in Turchia.

24.Inoltre il concorrente taiwanese MEITA ha aperto due fonderie a Obrenovac, in Serbia. Tali fonderie, fortemente sovvenzionate dal governo serbo, hanno avviato la produzione rispettivamente nel 2017 e nel 2019 e riforniscono in particolare l'industria automobilistica europea 20 . Grazie alle sovvenzioni e ai minori costi del lavoro, MEITA ha potuto praticare prezzi molto più bassi rispetto ai suoi concorrenti tedeschi. Di conseguenza, nel 2019 i principali clienti della società Dieckerhoff Guss GmbH, controllata da GMH Guss, del settore automobilistico hanno chiesto una riduzione dei prezzi pari al 30 %, che Dieckerhoff non ha potuto concedere. La perdita dei suoi clienti, che si sono successivamente rivolti agli stabilimenti di MEITA in Serbia, ha segnato la fine di Dieckerhoff Guss.

25.Le parti sociali hanno concordato la creazione di quattro società di ricollocamento 21 , una per ciascuna controllata di GMH Guss. Le società di ricollocamento saranno gestite da BOB Transfer GmbH. Un accordo tripartito è stato firmato da 476 lavoratori per aderire alla società di ricollocamento al momento della cessazione ufficiale del rapporto di lavoro con GMH Guss o con una delle sue quattro controllate.

26.Il sostegno del FEG sarà utilizzato per integrare le misure ordinarie predisposte dalle società di collocamento e può essere impiegato anche per prorogare la durata dei singoli provvedimenti. Il 1º agosto 2020 86 lavoratori hanno aderito a una prima società di ricollocamento, mentre i restanti lavoratori hanno iniziato ad aderire il 1º ottobre 2020.

Effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale e nazionale

27.Si prevede che gli esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull'economia locale. Il bacino della Ruhr è una regione industriale altamente urbanizzata. La regione, tradizionalmente sede di industrie nei settori carbonifero e siderurgico, ha dovuto affrontare enormi sfide strutturali sin dagli anni Sessanta e registra tassi di disoccupazione costantemente superiori alla media della Renania settentrionale-Vestfalia. La pandemia di COVID-19 sta avendo un ulteriore impatto negativo sul mercato del lavoro. Tra il settembre 2019 e il settembre 2020 la disoccupazione è salita dal 6,5 % al 7,9 % nella Renania settentrionale-Vestfalia e dal 9 % al 10,7 % nella regione della Ruhr. La maggior parte dei lavoratori collocati in esubero si trova nella seconda metà della propria vita professionale, è scarsamente qualificata e spesso ha una padronanza limitata della lingua tedesca.

Beneficiari interessati e azioni proposte

Beneficiari interessati

28.Il numero stimato di lavoratori collocati in esubero che dovrebbero prendere parte alle misure è di 476. La ripartizione di questi lavoratori per sesso, cittadinanza e fascia d'età è la seguente:

Categoria

Numero di beneficiari interessati

Sesso:

uomini:

455

(95,59 %)

donne:

21

(4,41 %)

Cittadinanza:

cittadini dell'UE:

291

(61,13 %)

cittadini di paesi terzi:

185

(38,87 %)

Fascia d'età:

15-24 anni:

7

(1,47 %)

25-29 anni:

24

(5,04 %)

30-54 anni:

269

(56,51 %)

55-64 anni:

175

(36,76 %)

oltre 64 anni:

1

(0,21 %)

Ammissibilità delle azioni proposte

29.I servizi personalizzati che dovranno essere offerti ai lavoratori in esubero consistono nelle azioni di seguito indicate.

Misure per il miglioramento delle competenze: sono offerte a seguito di interviste di elaborazione dei profili e orientamento professionale. I corsi possono essere erogati individualmente o in gruppi. Considerato l'elevato numero di partecipanti provenienti da un contesto migratorio, ai partecipanti con scarsa padronanza del tedesco saranno offerti corsi di lingua tedesca.

Gruppi di pari / seminari: si tratterà di incontri di gruppo con il sostegno di un facilitatore, che aiuterà i partecipanti a scambiarsi idee e riflettere sulle proprie esperienze. Alcuni gruppi di pari si basano su caratteristiche comuni ai partecipanti, ad esempio la provenienza da un contesto migratorio o l'età più avanzata dei partecipanti.

Servizi di consulenza per la creazione di imprese: comprenderanno un pacchetto di servizi di consulenza per coloro che sono interessati ad avviare un'attività in proprio. Tali servizi comprenderanno misure di tutoraggio personalizzate e ad hoc, nonché la partecipazione a sessioni di tutoraggio di gruppo.

Assistenza nella ricerca di un impiego: professionisti nella ricerca di lavoro contribuiranno a individuare potenziali posti di lavoro vacanti non ancora pubblicati che potrebbero essere adatti ai lavoratori ammissibili.

Consulenza e orientamento professionale: sulla base delle iniziali interviste di elaborazione dei profili, i consulenti di orientamento non solo forniranno informazioni sugli sviluppi del mercato del lavoro e su possibili percorsi professionali, ma aiuteranno anche i richiedenti a trovare motivazione e ispirazione. I lavoratori saranno incoraggiati ad acquisire nuove competenze o a migliorare quelle già in loro possesso e a partecipare a misure di istruzione e formazione volte a trovare un nuovo impiego, eventualmente in un settore diverso.

Consulenza professionale internazionale: le persone in cerca di lavoro disposte ad accettare una posizione in un altro Stato membro dell'UE saranno assistite nella ricerca di un impiego da appositi consulenti, che forniranno loro informazioni sulle condizioni di lavoro nello specifico Stato membro e li aiuteranno a ottenere la traduzione e il riconoscimento delle qualifiche.

Tutoraggio a posteriori: i lavoratori possono beneficiare di ulteriori servizi di consulenza dopo aver intrapreso una nuova occupazione, nell'ottica di agevolare la transizione verso un nuovo lavoro e ridurre al minimo il rischio di perdita del posto di lavoro.

Indennità di formazione: il pagamento ha inizio il giorno in cui il lavoratore aderisce alla società di ricollocamento e termina non appena la persona lascia tale società. La partecipazione a misure attive del mercato del lavoro costituisce un presupposto per ricevere l'indennità.

30.Le misure predisposte sono in linea con la strategia della Germania in materia di sostenibilità.

31.Alla luce della pandemia di COVID-19 è stato elaborato un protocollo sanitario per garantire l'attuazione delle misure. Tale protocollo prevede tra l'altro l'organizzazione di corsi online e di corsi in presenza in aule adeguate 22 .

32.Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

33.La Germania ha fornito le informazioni richieste sulle iniziative obbligatorie per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. È stato confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni.

Bilancio stimato

34.I costi totali stimati ammontano a 1 802 845 EUR, comprese le spese per i servizi personalizzati pari a 1 730 731 EUR e le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 72 114 EUR.

35.Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 1 081 706 EUR (60 % dei costi totali).

Azioni

Numero stimato di partecipanti

Costo stimato per partecipante 
(in EUR 23 )

Costi totali stimati

(in EUR)  24

Servizi personalizzati (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento FEG)

Misure per il miglioramento delle competenze (Qualifizierungsmaßnahmen)

415

1 189

493 605

Gruppi di pari/seminari

240

438

105 160

Servizi di consulenza per la creazione di imprese (Existenzgründerberatung)

3

5 133

15 400

Assistenza nella ricerca di un impiego (Beratung und Stellenakquise)

476

517

245 968

Consulenza e orientamento professionale (Berufsvorbereitung und Orientierung)

200

201

40 133

Consulenza professionale internazionale (Internationale Beratung)

10

1 133

11 332

Tutoraggio a posteriori (Nachbetreuungsmaßnahmen)

375

569

213 378

Totale parziale a):

percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:

1 124 976

(65 %)

Indennità e incentivi (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG)

Indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld)

476

1 273

605 755

Totale parziale b):

percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:

605 755

(35 %)

Azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG

1. Attività di preparazione

7 211

2. Gestione

39 663

3. Informazione e pubblicità

3 606

4. Controllo e rendicontazione

21 634

Totale parziale c):

percentuale dei costi totali:

72 114

(%)

Costi totali (a + b + c):

1 802 845

Contributo del FEG (60 % dei costi totali)

1 081 706

36.I costi delle azioni presentate nella tabella sopra riportata come azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. La Germania ha confermato che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di un'occupazione o di formazione.

Periodo di ammissibilità delle spese

37.La Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1º agosto 2020. Le spese per le azioni saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG dal 1º agosto 2020 al 15 dicembre 2022.

38.La Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1º novembre 2020. Le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1º novembre 2020 al 15 giugno 2023.

Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione

39.Le fonti di prefinanziamento o cofinanziamento nazionali sono il bilancio federale e la Bundesagentur für Arbeit (servizio pubblico federale per l'impiego). Tali fonti finanziano il contributo nazionale, pari al 40 % dei costi totali delle misure finanziate dal FEG offerte dalla società di ricollocamento 25 .

40.La Germania ha confermato che le misure sopra descritte, che ricevono un contributo finanziario a valere sul FEG, non riceveranno contemporaneamente contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.

41.La Germania ha dichiarato che le misure finanziate dal FEG integrano le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE). Il programma operativo del FSE per la Renania settentrionale-Vestfalia cofinanzia alcune delle misure di base dell'accordo in materia di collocamento in esubero collettivo (Sozialplan) concordato dalle parti sociali. La Germania ha confermato che il FEG non sostituisce alcuna di tali misure.

Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali

42.La Germania ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato realizzato in consultazione con tutte le parti interessate, in particolare le parti sociali. Per la pianificazione delle misure sostenute dal FEG il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali ha tenuto colloqui con il servizio pubblico per l'impiego e BOB Transfer GmbH in merito all'entità dell'eventuale sostegno a titolo del FEG. Fin dall'inizio le parti sociali sono state favorevoli a un'eventuale domanda di contributo del FEG. È stato istituito un comitato di monitoraggio per orientare un eventuale intervento cofinanziato dal FEG. Oltre che da rappresentanti del ministero del Lavoro e degli affari sociali, del servizio pubblico per l'impiego e della società di ricollocamento, il comitato di monitoraggio è composto da rappresentanti delle parti sociali, da rappresentanti del sindacato IG Metall, dai commissari incaricati dell'amministrazione concorsuale dell'impresa responsabile degli esuberi e delle sue filiali, nonché da rappresentanti dei consigli d'impresa.

Sistemi di gestione e controllo

43.La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. La Germania ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dagli stessi organismi all'interno del ministero federale del Lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) che gestiscono il Fondo sociale europeo (FSE). Mentre il "Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung" agisce in qualità di autorità di gestione 26 , la "Organisationseinheit Prüfbehörde" 27 , un ente indipendente dal punto di vista organizzativo, funge da autorità di controllo di tali fondi. Tali organismi hanno gestito anche i precedenti contributi del FEG alla Germania. Taluni compiti dell'autorità di gestione del FEG sono delegati permanentemente al servizio pubblico per l'impiego in virtù di un accordo amministrativo.

Impegni assunti dallo Stato membro interessato

44.La Germania ha fornito tutte le necessarie garanzie relative agli aspetti seguenti:

saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nell'accesso alle azioni proposte e nella loro attuazione;

sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE;

GMH Guss, che ha proseguito le proprie attività anche dopo i collocamenti in esubero, ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste;

le azioni proposte non riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;

le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai fondi strutturali;

il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Proposta di bilancio

45.Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il FEG non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018) 28 .

46.Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FEG, e avendo preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 1 081 706 EUR, pari al 60 % dei costi totali delle azioni proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.

47.La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 29 .

Atti collegati

48.Contemporaneamente alla presentazione della presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno alla linea di bilancio pertinente per l'importo di 1 081 706 EUR.

49.Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione adotterà una decisione di concessione di un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione, che entrerà in vigore alla data alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno la decisione relativa alla mobilitazione del FEG.

2021/0107 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Germania – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 30 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 31 , in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 32 .

(3)Il 15 dicembre 2020 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli esuberi presso GMH Guss GmbH in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 081 706 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.

(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data dell'adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 081 706 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione] 33*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

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(1)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2)    Il regolamento (UE) n. 1309/2013 si applica a tutte le domande ricevute entro il 31 dicembre 2020.
(3)    Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(4)    Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).
(5)    GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(6)    A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(7)    Società controllate Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH e Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, entrambe con sede a Mülheim an der Ruhr.
(8)    Società controllata Dieckerhoff Guss GmbH, con sede a Gevelsberg, e società controllata Walter Hundhausen GmbH (nonché sede principale di GMH Guss GmbH), con sede a Schwerte.
(9)    Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).
(10)    Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDGUss): Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in Zahlen (2019).
(11)    https://www.bdguss.de/branche/rolle-bedeutung/.
(12)    Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDGUss): Branchenkennzahlen – Die deutsche Gießerei-Industrie (2019).
(13)    https://www.vda.de/de/services/zahlen-und-daten/jahreszahlen/automobilproduktion; https://www.quest-trendmagazin.de/automobilindustrie/internationalisierung/weltregion-automobilproduktion.html.
(14)     https://www.oica.net/category/production-statistics/2018-statistics/ ; https://www.acea.be/statistics/article/eu-commercial-vehicle-production .
(15)    Deutsche Bank Research (2020): Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische Fertigung; Eurofound (2016): ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe; Eurofound (2020): ERM report 2020: Restructuring across borders.
(16)    Misurata in tonnellate di stazza lorda compensata (TSLC).
(17)    Feldhoff, Thomas (2020): Gießereibranche unter Anpassungsdruck: Ausgewählte Entwicklungstrends.
(18)    Stephen, Sophie (2020): Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020, in: GIESSEREI, 04/2020.
(19)    https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=it.
(20)    https://www.serbianmonitor.com/en/chinas-mei-ta-opens-second-factory-in-obrenovac/.
(21)    La creazione di una società di ricollocamento non è obbligatoria a norma del diritto tedesco. Non sussiste alcun obbligo da parte della società responsabile degli esuberi di contribuire alla creazione di una società di ricollocamento. Senza la partecipazione della società responsabile degli esuberi non verrebbe istituita alcuna società di ricollocamento. Se la società responsabile degli esuberi si offre di partecipare e se le parti sociali concordano la creazione di una società di ricollocamento, il diritto sociale tedesco stabilisce il quadro giuridico (articoli 110 e 111, SGB III).
(22)    I partecipanti ai corsi in presenza sono sottoposti a test diagnostici rapidi COVID-19 per garantire la sicurezza in aula.
(23)    Al fine di evitare i decimali, i costi stimati per lavoratore sono stati arrotondati. Tale arrotondamento non influisce tuttavia sul costo totale di ciascuna misura, che rimane invariato rispetto alla domanda presentata dalla Germania.
(24)    I totali non coincidono con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.
(25)    La fornitura del pacchetto di servizi personalizzati, che comprende il pagamento delle indennità e le misure attive del mercato del lavoro, può iniziare non appena il lavoratore aderisce ufficialmente alla società di ricollocamento. Sin dall'inizio ai lavoratori sono versate indennità di formazione ("Transferkurzarbeitergeld"), che sono ammissibili al cofinanziamento del FEG, mentre i lavoratori in esubero partecipano a misure attive del mercato del lavoro.
(26)    Tuttavia, all'interno del "Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung", l'autorità di gestione del FEG è il "Referat EF 4", mentre l'autorità di gestione del FSE è il "Referat EF 1".
(27)    La "Organisationseinheit Prüfbehörde" è un'autorità di audit e di controllo indipendente, che riferisce direttamente al segretario di Stato non politico.
(28)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 15.
(29)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 29.
(30)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(31)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 29.
(32)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 15).
(33) *     Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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