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Document 52021IP0416

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta») (2020/2258(INI))

    GU C 132 del 24.3.2022, p. 167–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 132/167


    P9_TA(2021)0416

    Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta»)

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta») (2020/2258(INI))

    (2022/C 132/13)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli articoli 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, adottata il 1o dicembre 1997 (1), relativa a un codice di condotta per la tassazione delle imprese, volta a ridurre la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'Unione europea,

    vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2009 dal titolo «Promozione della buona governance in materia fiscale» (COM(2009)0201),

    vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2015 dal titolo «Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento» (COM(2015)0302),

    vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2016 su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),

    viste le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 sul codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (2),

    vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2016 su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2016)0451), che comprende una spiegazione del processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative,

    viste le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in vista della creazione dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,

    visto l'esito della riunione del Consiglio «Economia e finanza» (Ecofin) che si è tenuta il 5 dicembre 2017,

    visto il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)»: programma di lavoro durante la presidenza portoghese (3) del 9 febbraio 2021,

    visto l'ultimo aggiornamento del Consiglio all'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali del 26 febbraio 2021 (4),

    vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo «Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» (COM(2020)0312),

    vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre (COM(2020)0313),

    vista la sua posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) (5) e sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (6),

    vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2021, dal titolo «Tassazione delle imprese per il XXI secolo» (COM(2021)0251),

    viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (7), del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (8), e del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (9),

    vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (10),

    vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (11),

    vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (12) e le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (O-000082/2020 — B9-0002/2021 e O-000081/2020 — B9-0001/2021),

    visto il seguito dato dalla Commissione alle summenzionate risoluzioni e raccomandazione del Parlamento (13),

    vista la relazione elaborata per la Commissione dal Centro per la ricerca economica europea (ZEW) GmbH dal titolo «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» (L'impatto della pianificazione fiscale su aliquote d'imposta efficaci e lungimiranti) (14),

    vista la relazione elaborata per la Commissione dal titolo «Aggressive tax planning indicators» (Indicatori di una pianificazione fiscale aggressiva) (15),

    visto lo studio dal titolo «An overview of shell companies in the European Union» (Una panoramica delle società di comodo nell'Unione europea), pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo il 17 ottobre 2018 (16),

    vista la relazione del febbraio 2021 del panel di alto livello delle Nazioni Unite sulla responsabilità finanziaria internazionale, la trasparenza e l'integrità per la realizzazione dell'agenda 2030 (panel FACTI) dal titolo «Financial Integrity for Sustainable Development» (Integrità finanziaria per lo sviluppo sostenibile) (17),

    visti i lavori in corso nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) per quanto riguarda le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione,

    vista la valutazione d'impatto iniziale sul tema «Lotta all'uso di entità e meccanismi di comodo a fini fiscali» (18),

    vista la relazione dell'FMI dal titolo «Taxing Multinationals in Europe» (Tassare le multinazionali in Europa) (19),

    viste la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno («direttiva antielusione» o «ATAD I») (20) e la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi («ATAD II») (21),

    vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi («direttiva sugli interessi e i canoni») (22),

    vista la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi («direttiva sulle società madri e figlie») (23),

    viste la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE («direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale» o «DAC 1») (24), la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale («DAC 3») (25), la direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale («DAC 4») (26) e la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica («DAC 6») (27),

    visto l'articolo 54 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0245/2021),

    A.

    considerando che il codice di condotta per la tassazione delle imprese costituisce dal 1997 lo strumento principale dell'Unione per prevenire le misure fiscali dannose; che nel codice di condotta per la tassazione delle imprese sono definite dannose le misure fiscali (ivi comprese le prassi amministrative) che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione e che prevedono un livello d'imposizione nettamente inferiore a quelli generalmente applicati nello Stato membro interessato;

    B.

    considerando che, secondo la relazione annuale in materia di fiscalità 2021 della Commissione, si stima che ogni anno nell'UE si perdano 36-37 miliardi di EUR di gettito fiscale derivante dal reddito delle società a causa dell'elusione fiscale (28);

    C.

    considerando che le politiche di lotta all'elusione fiscale hanno portato a una declino dei regimi preferenziali in tutto in mondo, soprattutto nell'Unione europea; che, secondo l'azione 5 del BEPS dell'OCSE, un regime preferenziale è un regime che offre una forma di preferenza fiscale rispetto ai principi generali di tassazione nel paese in questione; che una preferenza offerta da un regime può assumere un'ampia gamma di forme, tra cui una riduzione dell'aliquota d'imposta o della base imponibile o condizioni preferenziali per il pagamento o il rimborso delle imposte (29); che sono emerse nuove forme di pratiche fiscali dannose, in particolare attraverso la trasformazione dei regimi preferenziali in regimi generali aggressivi;

    D.

    considerando che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nel trarre vantaggio dagli aspetti tecnici di un sistema fiscale o dalle asimmetrie fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre il debito d'imposta; che le misure fiscali non dovrebbero ostacolare le iniziative private che consentono una crescita sostenibile; che, secondo ricerche empiriche, il livello effettivo di tassazione è inferiore per le grandi multinazionali rispetto alle PMI nazionali (30);

    E.

    considerando che il lavoro condotto dall'Unione contro le pratiche fiscali dannose comprende l'adozione di normative e diritto mite, come pure la cooperazione intergovernativa; che il Parlamento è consultato in materia di tassazione diretta e rispetta la sovranità degli Stati membri in tale ambito;

    F.

    considerando che, nell'Unione europea, il materializzarsi delle preoccupazioni relative alle pratiche fiscali dannose risale agli inizi degli anni Novanta, quando è stata istituita una commissione di esperti indipendenti che ha pubblicato una relazione recante raccomandazioni sulla tassazione delle società nell'Unione europea («relazione Ruding») (31); che, nel 1997, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e che è stato creato un gruppo «Codice di condotta», in seno al Consiglio, per valutare le misure fiscali che avrebbero potuto essere incluse nell'ambito di applicazione di detto codice; che una ricerca empirica (32) suggerisce che gli Stati membri dell'UE perdono collettivamente la maggior parte del gettito fiscale derivante dalle imposte sulle società a favore di altri Stati membri dell'UE più che a favore di paesi terzi; che la causa principale di tale perdita di gettito è la mancanza di misure legislative volte a contrastare le pratiche fiscali aggressive e la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'UE;

    G.

    considerando che lo scopo del gruppo «Codice di condotta» è valutare le misure fiscali che possono rientrare nell'ambito di applicazione di detto codice e che esso rappresenta uno spazio destinato alla cooperazione e alla valutazione inter pares di potenziali regimi dannosi all'interno dell'UE; che il codice di condotta ha acquisito autorità fra gli Stati membri grazie alla pressione a effettuare riforme esercitata su di essi dai pari e, di riflesso, ha fatto altrettanto con i paesi terzi spingendoli a cooperare nel contesto del processo di inserimento nell'elenco dell'UE;

    H.

    considerando che il gruppo «Codice di condotta» si è rivelato efficiente nello scoraggiare i regimi fiscali preferenziali; che la forte concorrenza fiscale in Europa sembra aver influenzato la diminuzione delle aliquote delle imposte sulle società che ha portato l'aliquota media delle imposte sulle società in Europa al di sotto dell'aliquota media dei paesi OCSE (33); che il codice di condotta ha contribuito a prevenire la concorrenza fiscale aggressiva tra gli Stati membri stabilendo i principi di una concorrenza leale; che il gruppo «Codice di condotta» non è riuscito a eliminare il ricorso ad accordi fiscali sleali offerti da alcuni Stati membri alle grandi società, come gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dannosi («tax ruling») e il conseguente vantaggio competitivo sleale; che le ultime valutazioni inter pares del gruppo «Codice di condotta» si sono concentrate sui regimi di proprietà intellettuale (PI); che il gruppo «Codice di condotta» continua ad essere di natura puramente intergovernativa;

    I.

    considerando che entrambi i pilastri del futuro accordo globale sono in linea con la visione della Commissione di un quadro per la tassazione delle imprese espresso nella sua recente comunicazione dal titolo «Tassazione delle imprese per il XXI secolo»; che la Commissione ha annunciato in suddetta comunicazione una proposta di direttiva che rifletterà i modelli di norme dell'OCSE con i necessari adeguamenti per l'attuazione del pilastro II relativo all'imposizione minima effettiva;

    J.

    considerando che il gruppo «Codice di condotta» è riuscito ad aprire un dialogo con le giurisdizioni dei paesi terzi invitate ad abrogare le loro pratiche fiscali dannose per evitare di essere incluse in un elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative («elenco dell'UE»); che l'elenco dell'UE deve essere uno strumento per dissuadere le pratiche fiscali dannose da parte delle giurisdizioni di paesi terzi al fine di preservare una concorrenza leale a livello mondiale; che l'attuale elenco dell'UE include solamente 12 giurisdizioni terze (34), escludendo purtroppo taluni notori paradisi fiscali; che l'elenco dell'UE è redatto sulla base dei criteri definiti nel codice di condotta;

    K.

    considerando che i criteri dell'elenco dell'UE si discostano ancora da quelli utilizzati nel contesto della valutazione inter pares delle pratiche fiscali dannose dell'UE, mentre il gruppo «Codice di condotta» svolge entrambe le valutazioni; che sei Stati membri hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese su come rafforzare il loro sistema fiscale contro il rischio di una pianificazione fiscale aggressiva;

    L.

    considerando che la Commissione ha adottato una comunicazione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre che prevede una riforma del codice di condotta e miglioramenti all'elenco dell'UE;

    M.

    considerando che la pandemia di COVID-19 ha fatto precipitare l'economia dell'UE nella più profonda recessione dei tempi moderni, e che i segnali di ripresa sono apparsi solo di recente; che, nell'ambito della loro risposta alla pandemia di COVID-19, i governi di tutta l'Unione hanno introdotto rapidamente misure fiscali volte a fornire liquidità sia alle imprese che alle famiglie (35), il che ha determinato entrate tributarie minori per gli Stati membri; che la tassazione delle imprese dovrebbe essere uno strumento per sostenere la ripresa tramite norme fiscali semplici, stabili e favorevoli alle PMI che non ostacolino la ripresa economica con oneri fiscali eccessivi;

    Le attuali politiche dell'UE per il contrasto alle pratiche fiscali dannose nell'Unione

    1.

    osserva che diversi scandali fiscali, in particolare LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più recentemente, le rivelazioni di OpenLux, nonché la pressione pubblica e parlamentare, hanno rafforzato l'agenda politica dell'UE in materia di pratiche fiscali dannose; sottolinea che l'evasione fiscale e l'elusione fiscale causano una perdita consistente e inaccettabile di entrate per gli Stati membri, che sarebbero attualmente necessarie per far fronte alle conseguenze devastanti della pandemia; ricorda le stime conservative dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS), che assorbono dal 4 al 10 % circa del gettito fiscale derivante dal reddito delle società a livello globale, ovvero da 100 a 240 miliardi di USD (84-202 miliardi di EUR) ogni anno (36); ricorda che le stime del Parlamento europeo relative all'elusione fiscale da parte delle società vanno da 160 a 190 miliardi di EUR, considerando sia il fenomeno del BEPS che altri regimi fiscali (37); invita la Commissione a esaminare regolarmente l'entità dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale;

    2.

    accoglie con favore le azioni significative intraprese a livello internazionale e dell'UE per rafforzare i principi di trasparenza fiscale, combattere la concorrenza fiscale dannosa e garantire il rispetto delle misure contro le pratiche fiscali dannose; accoglie con favore l'accordo interistituzionale raggiunto sulla direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE (38) per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (rendicontazione pubblica per paese); attende con interesse una rapida adozione da parte del Consiglio della sua posizione in prima lettura in modo che la direttiva possa essere adottata ed entrare in vigore il prima possibile; sottolinea le varietà di strumenti dell'UE adottati per far fronte alle pratiche fiscali dannose all'interno dell'Unione, ivi comprese le direttive ATAD I e ATAD II, la direttiva sugli interessi e i canoni, la direttiva sulle società madri e figlie, la direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e, in particolare, le direttive DAC 3, DAC 4 e DAC 6 (sulle decisioni anticipate in materia fiscale, la rendicontazione per paese e le norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per gli intermediari), le varie raccomandazioni della Commissione al Consiglio, il codice di condotta e le raccomandazioni del Consiglio nel quadro del semestre europeo concernenti la pianificazione fiscale aggressiva;

    3.

    rammenta che la normativa dell'Unione prevede norme minime per le azioni di cooperazione e lo scambio di informazioni nel settore della fiscalità; sostiene l'approfondimento del dialogo tra gli Stati membri volto a rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità; sottolinea che è opportuno porre maggiore enfasi sulla corretta attuazione e monitoraggio delle norme esistenti; sottolinea che nel contesto dell'economia sociale di mercato dell'UE, livelli di imposizione adeguati e legislazioni fiscali semplici e chiare aiutano a creare occupazione, aumentano la competitività dell'UE e contribuiscono a combattere l'evasione fiscale e l'elusione fiscale; riconosce che gli Stati membri godono di discrezionalità nel definire la propria politica fiscale nel modo in cui ritengono opportuno, alla luce delle circostanze esistenti sul proprio territorio; ricorda a tale riguardo che gli Stati membri dovrebbero esercitare le loro competenze in modo coerente con il diritto dell'Unione;

    4.

    osserva che il codice di condotta parte dal presupposto che, sebbene la concorrenza fiscale tra i paesi non costituisca di per sé un problema, sia comunque necessario stabilire principi comuni, nella misura in cui gli Stati possono utilizzare le proprie politiche e i propri regimi fiscali per attirare imprese e profitti; sottolinea che la Commissione riconosce che nel corso dei due decenni passati la natura e la forma della concorrenza fiscale hanno subito mutamenti sostanziali, mentre il codice di condotta non si è evoluto per adeguarsi alle nuove sfide, mettendo alla prova gli stessi parametri dell'equità (39);

    5.

    accoglie con favore la dimensione interna ed esterna delle attività svolte dal gruppo «Codice di condotta» in materia di pratiche fiscali dannose; osserva che la dimensione esterna di tali pratiche è per lo più gestita dal gruppo «Codice di condotta» mediante l'applicazione del criterio di una tassazione equa; ritiene che il processo di inserimento nell'elenco dell'UE debba essere riformato; raccomanda che tale processo sia formalizzato nel diritto dell'Unione, in particolare mediante uno strumento vincolante; chiede alla Commissione di fornire ulteriori informazioni per valutare la coerenza tra i deboli criteri relativi alle pratiche fiscali dannose applicati agli Stati membri e i criteri più stringenti, specialmente per quanto riguarda la sostanza economica, applicati alle giurisdizioni dei paesi terzi nel processo di inserimento nell'elenco dell'UE; sottolinea che il criterio della «trasparenza» dovrebbe essere rispettato anche dagli Stati membri in virtù dell'attuazione della direttiva DAC; osserva che l'influenza dell'Unione nella lotta all'evasione fiscale e alle pratiche fiscali dannose a livello mondiale dipende dall'esempio che essa dà al proprio interno; accoglie con favore a tale riguardo l'annuncio di intensificare la lotta contro l'uso abusivo di società di comodo e attende con interesse la proposta sulle norme in materia di sostanza economica per le società di comodo menzionata nella comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, volta a contrastare le opportunità di pianificazione fiscale aggressiva legate all'utilizzo di società con una presenza sostanziale e un'attività economica reale nulla o minima in un territorio;

    6.

    prende atto del fatto che il codice di condotta per la tassazione delle imprese costituisce dal 1997 lo strumento principale dell'Unione per prevenire la concorrenza fiscale dannosa; ricorda che, nel 1998, in seno all'OCSE è stato istituito un forum sulle pratiche fiscali dannose incaricato di monitorare e riesaminare le pratiche fiscali, con particolare attenzione alle caratteristiche dei regimi fiscali preferenziali; sottolinea che le valutazioni del forum hanno un impatto determinante sulla qualifica di «regime dannoso» nel processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative; chiede che il codice di condotta rimanga indipendente dal forum sulle pratiche fiscali dannose nel valutare le pratiche fiscali dannose;

    Raccomandazioni per le future attività dell'Unione in materia di pratiche fiscali dannose

    7.

    sottolinea la proposta di riforma del pilastro II del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS, che mira ad affrontare le rimanenti questioni riguardanti il BEPS e a introdurre norme che conferiscano alle giurisdizioni il diritto di imposizione fiscale successiva laddove altre giurisdizioni non abbiano esercitato il loro diritto di imposizione primario o il pagamento sia comunque soggetto a livelli bassi di imposizione effettiva, così da contrastare le pratiche fiscali dannose e imporre un'aliquota d'imposta effettiva (40); auspica, a tale riguardo, il raggiungimento di un consenso a livello internazionale che sia in linea con gli interessi dell'Unione nei confronti di norme e principi fiscali semplici ed equi;

    8.

    prende atto del nuovo slancio nei negoziati sul quadro inclusivo OCSE/G20 creato dalle recenti proposte dell'amministrazione statunitense, nonché del recente accordo sul quadro inclusivo e del comunicato dei ministri delle Finanze del G20, che potrebbero favorire un accordo sul pilastro II entro la metà del 2021, riunendo più di 130 paesi; condivide l'impegno del G7 a partire dal 13 giugno 2021 a favore di un'imposta minima globale pari ad almeno il 15 % paese per paese come base per ulteriori negoziati, ribadito il 1o luglio 2021 nella «Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia»;

    9.

    invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto del futuro esito dei negoziati fiscali internazionali; rammenta l'impegno della Commissione a proporre una soluzione analoga alla soluzione dell'imposizione minima effettiva del pilastro II, indipendentemente dal fatto che si raggiunga o meno un accordo a livello del quadro inclusivo dell'OCSE;

    10.

    chiede l'adozione di una definizione di «livello minimo di sostanza economica», compatibile con lo standard globale dell'OCSE e le successive attività relative all'azione 5 del BEPS, preferibilmente basata su formule, e che evolverebbe progressivamente all'aumentare del reddito dichiarato; propone che tale criterio possa essere utilizzato per valutare il potenziale carattere dannoso di un regime fiscale; ricorda che la Commissione sta valutando la possibilità di introdurre nuovi requisiti in materia di sostanza economica e nuovi indicatori di attività economica reale ai fini della definizione della normativa fiscale nella sua comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo; sottolinea che il requisito della sostanza economica è già incluso nel criterio di una tassazione equa dell'elenco dell'UE; ritiene, tuttavia, che tale criterio lasci spazio all'interpretazione e sia troppo vago, poiché consente ancora la cancellazione dall'elenco dei notori paradisi fiscali dopo le riforme de minimis;

    11.

    invita la Commissione a elaborare orientamenti su come progettare incentivi fiscali equi e trasparenti che presentino rischi inferiori di distorsione del mercato unico, e che garantiscano una concorrenza leale e favoriscano la creazione di occupazione, in particolare valutando la tipologia (basati sugli utili o basati sui costi), la natura dal punto di vista temporale (temporanea o permanente), le limitazioni geografiche (zone economiche) e l'intensità (esenzioni totali o parziali) di tali incentivi; prende atto di uno studio commissionato dal Comitato economico e sociale europeo sulla riduzione delle aliquote dell'imposta sulle società e il suo impatto sul gettito fiscale e sulla crescita (41);

    12.

    si compiace del fatto che la Commissione riconosca che nel codice di condotta dovrebbe essere presa in considerazione una futura norma globale relativa alla tassazione minima, indipendentemente dal fatto che si raggiunga o meno un consenso a livello globale, per garantire che tutte le imprese paghino l'equo importo fiscale quando generano profitti nel mercato unico (42); osserva che nella sua comunicazione «Tassazione delle imprese per il XXI secolo» la Commissione ha recentemente annunciato talune proposte legislative che saranno necessarie per attuare il pilastro II a livello dell'Unione, tra cui una revisione della direttiva anti-elusione per adeguare le norme sulle società controllate estere alla norma sull'inclusione dei redditi concordata nell'ambito del pilastro II, la rifusione della direttiva su interessi e canoni, la riforma del codice di condotta e l'introduzione del secondo pilastro nei criteri utilizzati per valutare i paesi terzi nel processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita la Commissione, a tale riguardo, a garantire che le norme di attuazione su un'aliquota d'imposta effettiva minima non prevedano costi di conformità eccessivi; è consapevole del fatto che, in generale, l'aliquota d'imposta effettiva nazionale di una grande impresa non dovrebbe essere inferiore all'aliquota d'imposta minima, in linea con la logica dell'attuale proposta contenuta nel pilastro II;

    13.

    ricorda che la proposta di modifica della direttiva su interessi e canoni è rimasta in sospeso in seno al Consiglio dal 2012, in particolare a causa di un disaccordo su una ritenuta alla fonte minima; invita il Consiglio e la Presidenza a riaprire i negoziati a tale riguardo;

    14.

    sottolinea la necessità di tassare le società multinazionali sulla base di una formula equa ed efficace per la ripartizione dei diritti impositivi tra gli Stati membri; si rammarica, a tale riguardo, del fatto che il Consiglio non abbia raggiunto un accordo sulle proposte relative alla CCTB e alla CCCTB; esorta la Commissione ad adeguare il calendario della futura proposta legislativa relativa al BEFIT all'agenda fiscale internazionale; esprime preoccupazione per la mancanza di una strategia chiara atta a garantire che il nuovo quadro per la tassazione delle imprese nell'Unione ottenga il sostegno degli Stati membri;

    15.

    sottolinea che secondo il Fondo monetario internazionale (43), anche se le aliquote delle imposte sulle società hanno visto una tendenza al ribasso, la riscossione tributaria derivante dalle imposte sulle società come percentuale del PIL è rimasta eccezionalmente costante nel tempo se si considera il ciclo economico;

    16.

    insiste sul fatto che la futura attuazione dei nuovi strumenti dell'UE contro le pratiche fiscali dannose dovrebbe dare priorità al ricorso agli strumenti vincolanti ed esaminare tutte le possibilità offerte dal TFUE che consentono di rendere il processo decisionale più efficiente; ricorda che la procedura di cui all'articolo 116 TFUE può essere applicata laddove pratiche fiscali dannose falsino le condizioni della concorrenza nel mercato interno e tale disposizione del trattato non alteri la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri;

    17.

    invita la Commissione a valutare l'efficacia dei regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes) e di altri regimi di proprietà intellettuale previsti dal nuovo «nexus approach» definito dall'azione 5 del piano d'azione sul BEPS relativo alle pratiche fiscali dannose, compreso l'impatto sulle perdite di gettito; invita la Commissione a presentare proposte nel caso in cui la valutazione stabilisca l'assenza di impatti dei regimi di proprietà intellettuale sulle attività economiche reali; osserva che l'amministrazione degli Stati Uniti propone di eliminare la sua deduzione relativa al reddito di fonte estera derivante da beni intangibili (FDII);

    18.

    sottolinea che le politiche fiscali degli Stati membri sono monitorate mediante il semestre europeo; ritiene che il semestre europeo potrebbe essere ulteriormente sviluppato come strumento per sostenere la riduzione della pianificazione fiscale aggressiva all'interno dell'UE attraverso le raccomandazioni specifiche per paese;

    Riforma del codice di condotta sulla tassazione delle imprese

    19.

    si compiace del fatto che, dalla sua istituzione, il gruppo «Codice di condotta» abbia valutato 480 regimi, giudicandone dannosi (44) circa 130 (45); riconosce che la valutazione inter pares dei regimi fiscali nazionali condotta nel quadro del codice di condotta ha avuto un impatto sulla riduzione della concorrenza fiscale dannosa e ha portato a una conseguente diminuzione dei regimi fiscali preferenziali all'interno dell'Unione; prevede che il processo di inserimento nell'elenco dell'UE potrebbe determinare un effetto simile a livello internazionale; mette in guardia, tuttavia, dallo sviluppo di regimi non preferenziali dannosi; ritiene pertanto che gli attuali criteri che definiscono le pratiche fiscali dannose nell'ambito del codice di condotta siano in parte obsoleti, dal momento che si concentrano sui regimi preferenziali; sottolinea la necessità di migliorare l'efficacia del codice di condotta alla luce dei recenti scandali fiscali e delle attuali sfide quali la globalizzazione, la digitalizzazione e la crescente importanza delle attività immateriali;

    20.

    chiede che il codice di condotta sfrutti appieno l'attuale ambito di applicazione del suo mandato; invita tuttavia il Consiglio a continuare a riformare prontamente e ove opportuno l'ambito di applicazione del mandato, e in particolare a esaminare tutti gli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva per Stato membro, comprese le caratteristiche generali di un sistema fiscale, per determinare se la relativa legislazione comprende misure fiscali dannose; invita il Consiglio a dare seguito alla comunicazione della Commissione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre del luglio 2020, che chiede una riforma del codice di condotta per garantire una tassazione equa all'interno dell'Unione; osserva che ciò è già in parte realizzato dal gruppo «Codice di condotta», in particolare per quanto riguarda i regimi di deduzione degli interessi nozionali e i regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera e nel quadro del processo di inserimento nell'elenco dell'UE;

    21.

    pone l'accento sul fatto che il codice di condotta sia uno strumento di diritto mite il cui scopo è preservare un quadro fiscale dell'UE che consenta condizioni di parità in materia di tassazione, sulla base della valutazione inter pares e della reciproca pressione fra pari; si rammarica tuttavia della natura non vincolante del codice di condotta; prende atto del fatto che gli Stati membri potrebbero ritardare l'abrogazione e persino mantenere un regime dannoso senza affrontare alcuna conseguenza; insiste sul fatto che la documentazione relativa al processo decisionale del codice di condotta dovrebbe essere disponibile al pubblico;

    22.

    chiede una revisione dei criteri, della governance e del campo di applicazione del codice di condotta attraverso uno strumento vincolante basato sugli attuali accordi intergovernativi e su una procedura decisionale più efficiente; ritiene che la revisione del codice di condotta dovrebbe essere svolta ricorrendo a un processo democratico, trasparente e responsabile, oltre che coinvolgere un gruppo di esperti composto da esperti del settore della società civile, della Commissione e del Parlamento; chiede che lo strumento rivisto sia applicato in modo più trasparente ed efficace e che preveda un'adeguata partecipazione del Parlamento al processo di definizione e di adozione di nuove politiche e criteri per combattere le pratiche fiscali dannose;

    23.

    considera la riforma dei criteri del codice di condotta una questione urgente e ritiene che dovrebbe integrare, quale primo passo, un criterio di aliquota d'imposta effettiva in linea con la futura aliquota d'imposta effettiva minima internazionalmente concordata nell'ambito del pilastro II del quadro inclusivo, nonché requisiti di sostanza economica solidi e progressivi, pur consentendo una concorrenza leale, che sarebbe il risultato ideale di uno sforzo ambizioso guidato principalmente dall'Unione e dagli Stati Uniti come partner più importanti;

    24.

    ritiene che un'ampia gamma di potenziali fattori di rischio potrebbe potenzialmente favorire il trasferimento degli utili, come il numero di società a destinazione specifica, il trasferimento di beni immateriali e livelli elevati di reddito passivo (canoni, interessi, dividendi, ecc.);

    25.

    sostiene l'intenzione della Commissione, come delineata nel suo piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, di ampliare l'ambito di applicazione del codice di condotta al fine di includere altri tipi di regimi e aspetti generali dei sistemi nazionali per la tassazione delle società; raccomanda l'inclusione di regimi preferenziali per la tassazione del reddito delle persone fisiche, per includere regimi speciali di cittadinanza o misure per attirare soggetti facoltosi estremamente mobili e nomadi digitali, che potrebbero portare a significative distorsioni del mercato unico;

    26.

    invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione un quadro in materia di regimi fiscali aggressivi e aliquote d'imposta ridotte nel solco delle seguenti indicazioni e che sostituisca l'attuale codice di condotta:

    A.

    Ferme restando le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e dell'Unione, il presente quadro riguarda le misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'UE e sulla ricollocazione di redditi personali e capitali (regimi di tassazione individuale).

    Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società.

    Le misure fiscali alle quali si applica il quadro comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.

    B.

    Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice (criterio per l'accesso) le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato o inferiore a eventuali livelli minimi effettivi d'imposizione concordati in seno al quadro inclusivo sul BEPS o nei forum internazionali in cui l'UE è rappresentata.

    Tale livello d'imposizione può esplicarsi attraverso l'aliquota nominale d'imposizione e/o la base imponibile o qualsiasi altro fattore che determini l'aliquota d'imposta effettiva.

    Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l'altro, delle seguenti caratteristiche:

    1.

    se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti; o

    2.

    se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale; o

    3.

    se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali, come definito dalla Commissione europea, e sulla base di un requisito di sostanza proporzionato che evolva progressivamente con l'incremento del reddito dichiarato all'interno dello Stato membro in questione. A tale riguardo sarà prestata una particolare attenzione ai regimi di proprietà intellettuale;

    4.

    se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE; o

    5.

    se le misure fiscali mancano di trasparenza, compresi i casi in cui le disposizioni giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

    C.

    Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerati potenzialmente dannosi e pertanto coperti dal presente codice i regimi preferenziali per la tassazione del reddito delle persone fisiche e del capitale che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato. Analogamente, sono compresi nell'ambito di applicazione del codice e costituiscono oggetto di valutazione i regimi fiscali generali per la tassazione del reddito delle persone fisiche e per la tassazione del patrimonio che comporterebbero una distorsione del mercato unico.

    Status quo e smantellamento

    Status quo

    D.

    Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del presente quadro. Gli Stati membri rispetteranno pertanto i principi su cui si basa il quadro nell'elaborazione delle proprie politiche future e terranno debitamente conto della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito nel valutare il carattere dannoso o meno di ogni nuova misura fiscale.

    Smantellamento

    E.

    Gli Stati membri si impegnano a riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce dei principi su cui si basa il quadro e della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito. Gli Stati membri modificheranno, ove necessario, tale normativa e prassi allo scopo di eliminare qualsiasi misura dannosa, entro il più breve termine possibile, tenendo conto delle discussioni del Consiglio e della Commissione in seguito alla procedura di valutazione.

    Procedura di valutazione

    Comunicazione delle informazioni pertinenti

    F.

    Secondo i principi di trasparenza e di apertura, gli Stati membri si scambiano reciprocamente informazioni e informano la Commissione sulle misure fiscali in vigore o previste che potrebbero rientrare nel campo di applicazione del quadro. Gli Stati membri devono in particolare fornire, su richiesta di un altro Stato membro, informazioni in merito a qualsiasi misura fiscale che sembri rientrare nel campo di applicazione del quadro. Ove le misure fiscali previste richiedano l'approvazione del Parlamento, tali informazioni possono essere fornite soltanto dopo che il Parlamento ne ha preso conoscenza. I regimi oggetto di valutazione nel campo di applicazione del quadro dovrebbero essere comunicati, per conoscenza, al Parlamento europeo.

    Valutazione delle misure dannose

    G.

    Ogni Stato membro può chiedere di discutere le misure fiscali di un altro Stato membro che dovessero rientrare nel campo di applicazione del quadro. Tale valutazione consentirà di stabilire se le misure fiscali in causa siano o meno dannose, alla luce delle loro possibili ripercussioni all'interno dell'Unione. In tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui ai precedenti punti B e C.

    H.

    Il Consiglio ribadisce inoltre la necessità di valutare attentamente, in occasione di tale valutazione, le ripercussioni esercitate dalle misure stesse su altri Stati membri, tra l'altro alla luce delle imposizioni effettive delle attività considerate nell'insieme dell'Unione.

    Nella misura in cui le misure fiscali sono adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, si dovrà valutare se esse sono proporzionate e mirate rispetto all'obiettivo perseguito. Nell'ambito di questa valutazione si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Detta valutazione prenderebbe in considerazione i requisiti progressivi minimi in materia di presenza economica sostanziale quali definiti al punto B.

    Procedura

    I.

    Sarà istituito dal Consiglio e dalla Commissione congiuntamente un gruppo incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del presente quadro e della supervisione della comunicazione delle informazioni relative a tali misure. Il Consiglio invita ciascuno Stato membro e la Commissione a designare un rappresentante ad alto livello ed un supplente per rappresentarli in sede di tale gruppo, che sarà presieduto dal rappresentante di uno Stato membro. Il gruppo, che si riunirà regolarmente, procederà alla selezione e alla valutazione delle misure fiscali in base alle disposizioni di cui ai punti E-G. Il gruppo riferirà regolarmente sulle misure valutate. Tali relazioni saranno trasmesse al Consiglio per esame e, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno, saranno pubblicate. I documenti dovrebbero essere trasmessi al Parlamento su richiesta e divulgati una volta terminato il processo di valutazione.

    Esecuzione delle norme

    J.

    Ove uno Stato membro non provveda a smantellare entro due anni un regime precedentemente valutato come dannoso nel contesto del presente quadro, gli Stati membri hanno il diritto di mettere in atto contromisure volte a ridurre gli incentivi all'elusione fiscale e in particolare:

    a)

    non deducibilità dei costi;

    b)

    misure di ritenuta alla fonte;

    c)

    limitazione dell'esenzione della partecipazione;

    d)

    requisiti speciali in materia di documentazione, in particolare in relazione alla determinazione dei prezzi di trasferimento.

    Estensione geografica

    K.

    Il Consiglio ritiene opportuno che i principi diretti ad eliminare le misure fiscali dannose siano adottati nell'ambito geografico più vasto possibile. A tal fine gli Stati membri si impegnano a promuoverne l'adozione nei paesi terzi; essi si impegnano ugualmente a promuoverne l'adozione nei territori cui non si applica il trattato. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ricorrere ai criteri in materia di trasparenza fiscale, tassazione equa e attuazione delle misure anti-BEPS per elaborare un elenco di giurisdizioni non cooperative dell'UE. I criteri di tassazione equa dovrebbero basarsi sui fattori individuati ai punti B e C del presente quadro.

    L.

    Gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori si impegnano, nel quadro delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di tali principi nei suddetti territori. In tale contesto i suddetti Stati membri faranno il punto sulla situazione sotto forma di relazioni al gruppo indicato al punto H, che le valuterà nell'ambito della procedura di valutazione summenzionata.

    Controllo e revisione

    M.

    Al fine di assicurare un'attuazione equilibrata ed efficace del presente quadro, il Consiglio invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale su tale attuazione e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale. La relazione dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico. Il Consiglio e gli Stati membri riesamineranno le disposizioni del quadro due anni dopo la sua adozione;

    27.

    accoglie con favore lo scambio di opinioni con Lyudmila Petkova, presidente del gruppo «Codice di condotta», tenutosi il 19 aprile 2021; invita la presidente del gruppo «Codice di condotta» a comparire almeno una volta all'anno dinanzi al Parlamento in occasione di un'audizione pubblica e a presentare la relazione sullo stato di avanzamento al Consiglio;

    28.

    accoglie con favore la pubblicazione delle relazioni biennali del gruppo «Codice di condotta» destinata al Consiglio; ritiene opportuno istituire uno strumento online dedicato, così da non dover fare esclusivamente affidamento sulle conclusioni del Consiglio per reperire informazioni essenziali sulla politica fiscale a livello dell'UE; apprezza gli sforzi compiuti per rendere pubblici i documenti e le attività relativi al gruppo «Codice di condotta»; invita a rendere disponibili le informazioni pubbliche su una piattaforma di facile utilizzo;

    29.

    invita il gruppo «Codice di condotta» a invitare i membri del Parlamento europeo alle discussioni del gruppo in qualità di osservatori; incoraggia il gruppo «Codice di condotta» a trasmettere pubblicamente in streaming alcune delle proprie riunioni laddove non richiedano deliberazioni riservate;

    o

    o o

    30.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  Allegato I alle conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» (ECOFIN) del 1o dicembre 1997 sulla politica fiscale — Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2).

    (2)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/

    (3)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6004-2021-INIT/en/pdf

    (4)  GU C 331 del 7.10.2020, pag. 3GU C 66 del 26.2.2021, pag. 40.

    (5)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 182.

    (6)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 152.

    (7)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

    (8)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

    (9)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

    (10)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

    (11)  GU C 369 del 11.10.2018, pag. 132.

    (12)  Testi approvati, P9_TA(2021)0022.

    (13)  Seguito congiunto, adottato dalla Commissione il 16 marzo 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (ECON) recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e alla risoluzione del Parlamento europeo (TAXE 1) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto; seguito congiunto, adottato dalla Commissione il 16 novembre 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (TAX 2) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto; seguito, adottato dalla Commissione nell'aprile del 2018, alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo (PANA), del 12 dicembre 2017, sul progetto di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale; e seguito del 27 agosto 2019 alla risoluzione del Parlamento europeo (TAX 3) sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale.

    (14)  Taxation Papers, Working Paper No 64, 31 agosto 2016, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-11/taxation_paper_64.pdf

    (15)  Taxation Papers, Working Paper No 71, Institute for Advanced Studies in consorzio con CPB e DONDENA, 2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/taxation_papers_71_atp _.pdf

    (16)  Kiendl Krišto, I. e Thirion, E., An overview of shell companies in the European Union, Parlamento europeo. Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, unità Valutazione d'impatto ex post e valore aggiunto europeo, 17 ottobre 2018, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155724/ EPRS_STUD_627129_Shell%20companies%20in%20the%20EU.pdf

    (17)  https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/02/FACTI_ Panel_Report-compressed.pdf

    (18)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12999-Elusione-fiscale-lotta-alluso-di-entita-e-meccanismi-di-comodo-a-fini-fiscali_it

    (19)  Crivelli, E., De Mooij, R., De Vrijer, J.E.J., Hebous, S., Klemm, A., Taxing Multinationals in Europe, 2021 (https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129).

    (20)  GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.

    (21)  GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1.

    (22)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

    (23)  GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8.

    (24)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

    (25)  GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1.

    (26)  GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8.

    (27)  GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.

    (28)  Relazione annuale in materia di fiscalità 2021 — Revisione delle politiche fiscali negli Stati membri dell'UE (https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-8aca-01aa75ed71a1).

    (29)  OCSE (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 (Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza, azione 5) — Relazione finale 2015, Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, OECD Publishing, Parigi http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264241190-en

    (30)  Relazione dell'FMI, Taxing Multinationals in Europe, (Tassare le multinazionali in Europa), 2021: https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129

    (31)  Disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0044caf0-58ff-4be6-bc06-be2af6610870

    (32)  Tørsløv, T., Wier, L., e Zucman, G., The Missing Profits of Nations (I mancati profitti delle nazioni), Working Paper, aprile 2020, disponibile su https://missingprofits.world/

    (33)  FMI, op. cit. 2021.

    (34)  Samoa americane; Anguilla; Dominica; Figi; Guam; Palau; Panama; Samoa; Trinidad e Tobago; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu; Seychelles.

    (35)  Commissione europea, Relazione annuale in materia di fiscalità 2021.

    (36)  https://www.oecd.org/tax/beps/

    (37)  Drover, R., Ferrett, B., Gravino, D., Jones, E. e Merler, S., Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, (Garantire la trasparenza, il coordinamento e la convergenza delle politiche in materia di imposta sulle società nell'Unione europea), Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, unità Valore aggiunto europeo, 24 novembre 2015. Disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes /STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf

    (38)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (39)  COM(2020)0313.

    (40)  OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Tax Challenges Arising from Digitalisation — Report on Pillar One Blueprint: Inclusive Framework on BEPS (Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili — BEPS, Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione — Relazione sul programma per il pilastro I — Quadro inclusivo sul BEPS), OECD Publishing, Parigi, 2020, pag. 12. Disponibile all'indirizzo: https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprint.pdf

    (41)  Baert, P., Lange. F., Watson, J., The Role of Taxes on Investment to Increase Jobs in the EU — An Assessment of Recent Policy Developments in the Field of Corporate Taxes, (Il ruolo delle imposte sugli investimenti per aumentare l'occupazione nell'UE: una valutazione dei recenti sviluppi politici nel settore delle imposte sulle società), maggio 2019.

    (42)  COM(2020)0313.

    (43)  https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/012/article-A001-en.xml

    (44)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2018-REV-4/en/pdf

    (45)  Scambio di opinioni tra la sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) e Lyudmila Petkova, presidente del gruppo «Codice di condotta», tenutosi il 19 aprile 2021.


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