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Document 52021AP0499

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))

GU C 251 del 30.6.2022, pp. 227–334 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/227


P9_TA(2021)0499

Legge sui mercati digitali ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 251/33)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante a livello economico, in particolare nel mercato interno, fornendo nuove opportunità commerciali nell'Unione e agevolando gli scambi transfrontalieri.

(1)

I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante a livello economico, in particolare nel mercato interno, fornendo agli utenti commerciali punti di accesso per raggiungere gli utenti finali in tutta l'Unione oltre agevolando gli scambi transfrontalieri e aprendo opportunità commerciali completamente nuove per un elevato numero di imprese nell'Unione a vantaggio dei consumatori dell'Unione .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

I servizi di piattaforma di base presentano allo stesso tempo una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dai rispettivi fornitori. Tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base includono, tra l'altro, economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l'aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l'indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l'integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione col comportamento sleale dei fornitori di tali servizi, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull'equità del rapporto commerciale tra i fornitori di tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali, determinando nella pratica riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e possono pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper (controllore dell'accesso).

(2)

I servizi di piattaforma di base presentano allo stesso tempo una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dai rispettivi fornitori. Tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base includono, tra l'altro, economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l'aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l'indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l'integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione col comportamento sleale dei fornitori di tali servizi, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull'equità del rapporto commerciale tra i fornitori di tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali, determinando nella pratica riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e possono pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper (controllore dell'accesso). Allo stesso tempo è opportuno riconoscere che i servizi che agiscono a fini non commerciali, come i progetti di collaborazione, non dovrebbero essere considerati servizi di base ai fini del presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

È probabile che la combinazione di tali caratteristiche dei gatekeeper determini in molti casi squilibri gravi in termini di potere contrattuale e, di conseguenza, pratiche sleali e condizioni inique tanto per gli utenti commerciali quanto per gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dei prezzi, della qualità, della scelta e dell'innovazione nell'ambito di tali servizi.

(4)

È probabile che la combinazione di tali caratteristiche dei gatekeeper determini in molti casi squilibri gravi in termini di potere contrattuale e, di conseguenza, pratiche sleali e condizioni inique tanto per gli utenti commerciali quanto per gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dei prezzi, della qualità, delle norme in materia di privacy e sicurezza, della concorrenza leale, della scelta e dell'innovazione nell'ambito di tali servizi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

I gatekeeper hanno un impatto considerevole sul mercato interno, poiché forniscono punti di accesso (gateway) a un gran numero di utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali in tutta l'Unione e su mercati diversi. L'impatto negativo delle pratiche sleali sul mercato interno e, in particolare, la scarsa contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché le relative ripercussioni a livello sociale ed economico, hanno indotto i legislatori nazionali e settoriali a intervenire. Sono già state adottate o proposte alcune soluzioni normative nazionali volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali o, quanto meno, di alcuni di essi. Ciò ha creato il rischio di soluzioni normative divergenti, con conseguente frammentazione del mercato interno, incrementando di conseguenza il rischio di un aumento dei costi di conformità dovuti a serie di requisiti normativi nazionali divergenti.

(6)

I gatekeeper hanno un impatto considerevole sul mercato interno, poiché forniscono punti di accesso (gateway) a un gran numero di utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali in tutta l'Unione e su mercati diversi. L'impatto negativo delle pratiche sleali sul mercato interno e, in particolare, la scarsa contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché le relative ripercussioni a livello sociale ed economico, hanno indotto i legislatori nazionali e settoriali a intervenire. Sono già state adottate o proposte alcune soluzioni normative a livello nazionale volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali o, quanto meno, di alcuni di essi. Ciò ha creato il rischio di soluzioni normative divergenti, con conseguente frammentazione del mercato interno, incrementando di conseguenza il rischio di un aumento dei costi di conformità dovuti a serie di requisiti normativi nazionali divergenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Ravvicinare le legislazioni nazionali divergenti dovrebbe determinare l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di fornire servizi, anche al dettaglio, e di usufruirne nel mercato interno. È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione una serie mirata di norme obbligatorie armonizzate per garantire mercati digitali equi e contendibili che prevedano la presenza di gatekeeper nel mercato interno.

(8)

Ravvicinare le legislazioni nazionali divergenti dovrebbe determinare l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di fornire servizi, anche al dettaglio, e di usufruirne nel mercato interno. È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione una serie mirata di obblighi giuridici armonizzati per garantire mercati digitali equi e contendibili che prevedano la presenza di gatekeeper nel mercato interno a vantaggio dell'economia dell'Unione nel suo complesso e, in particolare, dei consumatori dell'Unione .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

È possibile evitare in modo efficace una frammentazione del mercato interno solo impedendo agli Stati membri di applicare normative nazionali specifiche per i tipi di imprese servizi contemplati dal presente regolamento . Allo stesso tempo, poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, è opportuno specificare che esso lascia impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti probabili e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di giustificare in maniera oggettiva e sulla base di miglioramenti dell'efficienza il comportamento in questione. Tuttavia, l'applicazione di queste ultime norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno.

(9)

È possibile evitare in modo efficace una frammentazione del mercato interno solo impedendo agli Stati membri di applicare ai gatekeeper ulteriori normative nazionali o obblighi al fine di garantire mercati equi contendibili. Ciò non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi identici, più rigorosi o diversi ai gatekeeper al fine di perseguire altri legittimi interessi pubblici, a norma del diritto dell'Unione. Tali legittimi interessi pubblici possono comprendere, tra l'altro, la protezione dei consumatori, la lotta contro gli atti di concorrenza sleale e la promozione della libertà e del pluralismo dei media, della libertà di espressione e della diversità culturale o linguistica . Allo stesso tempo, poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, è opportuno specificare che esso lascia impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti probabili e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di giustificare in maniera oggettiva e sulla base di miglioramenti dell'efficienza il comportamento in questione. Tuttavia, l'applicazione di queste ultime norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e i divieti imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Gli articoli 101 e 102 TFUE e le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza relative a comportamenti anticoncorrenziali unilaterali e multilaterali, come pure al controllo delle concentrazioni, si prefiggono quale obiettivo la protezione della concorrenza non falsata sul mercato. Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, per quanto non analogo, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, probabili o presunti sulla concorrenza in un dato mercato del comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento mira pertanto a proteggere un interesse giuridico diverso rispetto a tali norme e non dovrebbe pregiudicarne l'applicazione.

(10)

Gli articoli 101 e 102 TFUE e le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza relative a comportamenti anticoncorrenziali unilaterali e multilaterali, come pure al controllo delle concentrazioni, si prefiggono quale obiettivo la protezione della concorrenza non falsata sul mercato. Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, per quanto non analogo, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili e nel tutelare i rispettivi diritti degli utenti commerciali e degli utenti finali , indipendentemente dagli effetti reali, probabili o presunti sulla concorrenza in un dato mercato del comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento mira pertanto a proteggere un interesse giuridico diverso rispetto a tali norme e non dovrebbe pregiudicarne l'applicazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre integrare, senza pregiudicarne l'applicazione, le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), il regolamento (UE) xx/xx [DSA] del Parlamento europeo e del Consiglio (27), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), e la direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), nonché le norme nazionali mirate far rispettare o, a seconda dei casi , a recepire la suddetta legislazione dell'Unione.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre integrare, senza pregiudicarne l'applicazione, le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), il regolamento (UE) xx/xx [DSA] del Parlamento europeo e del Consiglio (27), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), la direttiva 2002/58/CE, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), la direttiva (UE) 2019/882, la direttiva (UE) 2018/1808, la direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio nonché le norme a livello nazionale adottate norma della legislazione dell'Unione . Per quanto riguarda specificamente le norme sul consenso al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE, il presente regolamento applica tali norme senza incidere su di esse.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri. Ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono caratteristiche quali estreme economie di scala, effetti di rete molto forti, abilità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Spesso tali servizi digitali sono forniti da un unico fornitore o da un numero molto limitato di fornitori. Sono tali fornitori di servizi di piattaforma di base a essere emersi con maggiore frequenza come gatekeeper per gli utenti commerciali e gli utenti finali, con impatti di ampia portata, acquisendo la capacità di stabilire agevolmente condizioni e modalità commerciali in maniera unilaterale e pregiudizievole per i loro utenti commerciali e finali. È di conseguenza necessario concentrarsi solo su quei servizi digitali il cui utilizzo da parte di utenti commerciali e utenti finali è più diffuso e in cui , sulla base delle condizioni correnti del mercato, sono più evidenti e urgenti dal punto di vista del mercato interno le preoccupazioni in merito a una scarsa contendibilità e a pratiche sleali da parte dei gatekeeper.

(12)

La scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri. Ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono caratteristiche quali estreme economie di scala, effetti di rete molto forti, abilità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Spesso tali servizi digitali sono forniti da un unico fornitore o da un numero molto limitato di fornitori. Sono tali fornitori di servizi di piattaforma di base a essere emersi con maggiore frequenza come gatekeeper per gli utenti commerciali e gli utenti finali, con impatti di ampia portata, acquisendo la capacità di stabilire agevolmente condizioni e modalità commerciali in maniera unilaterale e pregiudizievole per i loro utenti commerciali e finali. È di conseguenza necessario concentrarsi solo su quei servizi digitali il cui utilizzo da parte di utenti commerciali e utenti finali è più diffuso e in cui sono più evidenti e urgenti dal punto di vista del mercato interno le preoccupazioni in merito a una scarsa contendibilità e a pratiche sleali da parte dei gatekeeper.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.

(13)

In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi come quelli nei dispositivi intelligenti, l'Internet delle cose o i servizi digitali integrati nei veicoli , i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing , i servizi di assistente virtuale, i browser web, la TV connessa e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Unitamente ai loro servizi di piattaforma di base i gatekeeper possono fornire una serie di altri servizi ausiliari, quali i servizi di identificazione o di pagamento e i servizi tecnici che sostengono la fornitura di servizi di pagamento. Poiché forniscono spesso l'insieme dei loro servizi nell'ambito di un ecosistema integrato cui i fornitori terzi di tali servizi ausiliari non hanno accesso, almeno non a parità di condizioni, e possono collegare l'accesso al servizio di piattaforma di base all'utilizzo di uno o più servizi ausiliari, i gatekeeper avranno probabilmente capacità e incentivi maggiori per sfruttare il potere derivante dalla posizione di gatekeeper per i servizi di piattaforma di base in tali servizi ausiliari, a discapito della scelta e della contendibilità di tali servizi.

(14)

Unitamente ai loro servizi di piattaforma di base i gatekeeper possono fornire una serie di altri servizi ausiliari, quali i servizi di identificazione , i servizi di pagamento, i servizi tecnici che sostengono la fornitura di servizi di pagamento o i sistemi di pagamento in-app . Poiché forniscono spesso l'insieme dei loro servizi nell'ambito di un ecosistema integrato cui i fornitori terzi di tali servizi ausiliari non hanno accesso, almeno non a parità di condizioni, e possono collegare l'accesso al servizio di piattaforma di base all'utilizzo di uno o più servizi ausiliari, i gatekeeper avranno probabilmente capacità e incentivi maggiori per sfruttare il potere derivante dalla posizione di gatekeeper per i servizi di piattaforma di base in tali servizi ausiliari, a discapito della scelta e della contendibilità di tali servizi.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Oltre ai loro servizi di piattaforma di base, i gatekeeper possono anche fornire altri servizi ausiliari rivolti agli utenti finali, quali attività di vendita al dettaglio o distribuzione. Tali servizi ausiliari possono essere in concorrenza con i servizi di utenti commerciali del servizio di piattaforma di base e contribuire in misura notevole agli squilibri in un dato mercato, accrescendo in ultima analisi il potere del gatekeeper in maniera iniqua, anche rispetto ai partner commerciali del gatekeeper, quali fornitori di beni o servizi, che si avvalgono del servizio ausiliario in questione. Per evitare che i gatekeeper beneficino in maniera iniqua dell'effetto leva offerto dalla fornitura di servizi paralleli, anche tali servizi ausiliari dovrebbero essere soggetti agli obblighi applicabili ai servizi di piattaforma di base.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Un numero molto elevato di utenti commerciali che dipendono da un servizio di piattaforma di base per raggiungere un numero molto elevato di utenti finali attivi mensilmente consente al fornitore di tale servizio di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali ed è in linea di principio indice del fatto che il fornitore costituisce un punto di accesso importante. Al fine di determinare le soglie relative agli utenti commerciali, i rispettivi livelli pertinenti per i suddetti numeri dovrebbero essere fissati in modo tale da risultare rappresentativi di una percentuale sostanziale dell'intera popolazione dell'Unione in termini di utenti finali e dell'intera popolazione di imprese che utilizzano le piattaforme.

(20)

Un numero molto elevato di utenti commerciali che dipendono da un servizio di piattaforma di base per raggiungere un numero molto elevato di utenti finali mensilmente consente al fornitore di tale servizio di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali ed è in linea di principio indice del fatto che il fornitore costituisce un punto di accesso importante. Al fine di determinare le soglie relative agli utenti commerciali, i rispettivi livelli pertinenti per i suddetti numeri dovrebbero essere fissati in modo tale da risultare rappresentativi di una percentuale sostanziale dell'intera popolazione dell'Unione in termini di utenti finali e dell'intera popolazione di imprese che utilizzano le piattaforme.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività o la prevedibilità del conseguimento di tale posizione si realizza in particolare quando la contendibilità della posizione del fornitore del servizio di piattaforma di base è limitata. È probabile che ciò si verifichi nei casi in cui il fornitore ha fornito un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri a un numero molto elevato di utenti commerciali e utenti finali per almeno tre anni.

(21)

Una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività o la prevedibilità del conseguimento di tale posizione si realizza in particolare quando la contendibilità della posizione del fornitore del servizio di piattaforma di base è limitata. È probabile che ciò si verifichi nei casi in cui il fornitore ha fornito un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri a un numero molto elevato di utenti commerciali e utenti finali per almeno tre anni. In un allegato al presente regolamento dovrebbe essere fornito un elenco di indicatori che i fornitori di servizi di piattaforma di base dovranno utilizzare per calcolare gli utenti finali mensili e gli utenti commerciali annuali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

È possibile che gli sviluppi tecnici e del mercato incidano su tali soglie. È pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare la metodologia atta a determinare se le soglie quantitative sono raggiunte e per adeguarla periodicamente, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e del mercato. Tale aspetto è particolarmente importante in relazione alla soglia relativa alla capitalizzazione di mercato, che è opportuno indicizzare a intervalli adeguati.

(22)

È possibile che gli sviluppi tecnici e del mercato incidano su tali soglie. È pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare la metodologia atta a determinare se le soglie quantitative sono raggiunte e per aggiornare l'elenco degli indicatori definiti nell'allegato al presente regolamento, e per adeguarla periodicamente, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e del mercato. Tale aspetto è particolarmente importante in relazione alla soglia relativa alla capitalizzazione di mercato, che è opportuno indicizzare a intervalli adeguati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

I fornitori di servizi di piattaforma di base che raggiungono le soglie quantitative , ma sono in grado di presentare argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che , nelle circostanze in cui opera il servizio di piattaforma di base pertinente, essi non soddisfano i requisiti oggettivi di un gatekeeper , non dovrebbero essere designati direttamente, bensì solo previa ulteriore indagine . L'onere di provare che la presunzione derivante dal raggiungimento delle soglie quantitative non dovrebbe applicarsi a un fornitore specifico dovrebbe essere a carico del fornitore stesso. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione solo gli elementi direttamente relativi ai requisiti necessari per essere designati gatekeeper, ossia se si tratti di un punto di accesso importante gestito da un fornitore che vanta un impatto significativo nel mercato interno, unito a una posizione consolidata e duratura già in essere o prevedibile. Non dovrebbero essere prese in considerazione giustificazioni per motivi economici volte a dimostrare efficienze derivanti da un tipo specifico di comportamento del fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché non sono pertinenti per la designazione come gatekeeper. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione facendo affidamento sulle soglie quantitative laddove il fornitore ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure d'indagine adottate dalla Commissione.

(23)

I fornitori di servizi di piattaforma di base dovrebbero essere in grado di dimostrare che, nonostante il rispetto delle soglie quantitative, a causa delle circostanze eccezionali in cui opera il servizio di piattaforma di base pertinente, essi non soddisfano i requisiti oggettivi per essere considerati gatekeeper solo se sono in grado di presentare argomentazioni sufficientemente convincenti per dimostrarlo . L'onere di provare in modo convincente che la presunzione derivante dal raggiungimento delle soglie quantitative non dovrebbe applicarsi a un fornitore specifico dovrebbe essere a carico del fornitore stesso. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione facendo affidamento sulle soglie quantitative e sui fatti a disposizione laddove il fornitore ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure d'indagine adottate dalla Commissione. Al fine di migliorare la trasparenza del mercato, la Commissione può esigere che le informazioni fornite in merito agli utenti commerciali e finali siano verificate da fornitori terzi di servizi di misurazione del pubblico abilitati a fornire detti servizi conformemente alle norme di mercato e ai codici di condotta vigenti nell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

I gatekeeper designati dovrebbero conformarsi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in relazione a ciascuno dei servizi di piattaforma di base elencati nella pertinente decisione di designazione. È opportuno che le norme obbligatorie siano applicate tenendo conto, se del caso, della posizione dei gatekeeper a livello di conglomerato. Inoltre, le misure di esecuzione che la Commissione potrebbe imporre mediante decisione al gatekeeper a seguito di un dialogo normativo dovrebbero essere elaborate in maniera efficace, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di piattaforma di base nonché di possibili rischi di elusione, e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali delle imprese interessate come pure di quelli di terzi.

(29)

I gatekeeper designati dovrebbero conformarsi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in relazione a ciascuno dei servizi di piattaforma di base elencati nella pertinente decisione di designazione. È opportuno che le norme obbligatorie siano applicate tenendo conto, se del caso, della posizione dei gatekeeper a livello di conglomerato. Inoltre, le misure di esecuzione che la Commissione potrebbe imporre mediante decisione al gatekeeper dovrebbero essere elaborate in maniera efficace, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di piattaforma di base nonché di possibili rischi di elusione, e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali delle imprese interessate come pure di quelli di terzi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

La natura tecnologica molto complessa e in rapida evoluzione dei servizi di piattaforma di base richiede un riesame periodico dello status dei gatekeeper, compresi quelli di cui si prevede che acquisiranno nel prossimo futuro una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. Per fornire a tutti i partecipanti al mercato, compresi i gatekeeper, la necessaria certezza quanto agli obblighi giuridici applicabili, è necessario un limite temporale per i suddetti riesami periodici. È altresì importante effettuare tali riesami su base periodica e almeno ogni due anni .

(30)

La natura tecnologica molto complessa e in rapida evoluzione dei servizi di piattaforma di base richiede un riesame periodico dello status dei gatekeeper, compresi quelli di cui si prevede che acquisiranno nel prossimo futuro una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. Per fornire a tutti i partecipanti al mercato, compresi i gatekeeper, la necessaria certezza quanto agli obblighi giuridici applicabili, è necessario un limite temporale per i suddetti riesami periodici. È altresì importante effettuare tali riesami su base periodica e almeno ogni anno .

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Per garantire l'efficacia del riesame dello status di gatekeeper, nonché la possibilità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è opportuno che questi ultimi informino la Commissione di tutte le loro acquisizioni previste e concluse di altri fornitori di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio erogato nel settore digitale. Tali informazioni, oltre a essere necessarie per il processo di riesame indicato sopra e relativo allo status dei singoli gatekeeper, forniranno indicazioni fondamentali per monitorare le più ampie tendenze in materia di contendibilità nel settore digitale e possono pertanto rappresentare un fattore utile da considerare nel contesto delle indagini di mercato previste dal presente regolamento.

(31)

Per garantire l'efficacia del riesame dello status di gatekeeper, nonché la possibilità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è opportuno che questi ultimi informino la Commissione di tutte le loro acquisizioni previste e concluse di altri fornitori di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio erogato nel settore digitale. Tali informazioni, oltre a essere necessarie per il processo di riesame indicato sopra e relativo allo status dei singoli gatekeeper, forniranno indicazioni fondamentali per monitorare le più ampie tendenze in materia di contendibilità nel settore digitale e possono pertanto rappresentare un fattore utile da considerare nel contesto delle indagini di mercato previste dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe informare le autorità nazionali competenti di tali notifiche. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per attivare il sistema di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Per tutelare l'equità e la contendibilità dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è necessario prevedere in maniera chiara e priva di ambiguità un insieme di obblighi armonizzati in relazione a tali servizi. Tali norme sono necessarie per rispondere al rischio di effetti dannosi delle pratiche sleali imposte dai gatekeeper, a vantaggio del contesto imprenditoriale nell'ambito dei servizi interessati, degli utenti e, in ultima analisi, della società nel suo complesso. Dati la natura dinamica e caratterizzata da rapida evoluzione dei mercati digitali e il sostanziale potere economico dei gatekeeper, è importante che tali obblighi siano applicati in maniera efficace e non siano elusi. Gli obblighi in questione dovrebbero a tal fine applicarsi a qualsiasi pratica di un gatekeeper, indipendentemente dalla sua forma e dal fatto che abbia natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo, nella misura in cui una pratica corrisponde al tipo di pratica oggetto di uno degli obblighi sanciti dal presente regolamento.

(32)

Per tutelare l'equità e la contendibilità dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è necessario prevedere in maniera chiara e priva di ambiguità un insieme di obblighi armonizzati in relazione a tali servizi. Tali norme sono necessarie per rispondere al rischio di effetti dannosi delle pratiche sleali imposte dai gatekeeper, a vantaggio del contesto imprenditoriale nell'ambito dei servizi interessati, degli utenti e, in ultima analisi, della società nel suo complesso. Dati la natura dinamica e caratterizzata da rapida evoluzione dei mercati digitali e il sostanziale potere economico dei gatekeeper, è importante che tali obblighi siano applicati in maniera efficace e non siano elusi. Gli obblighi in questione dovrebbero a tal fine applicarsi a qualsiasi comportamento di un gatekeeper, indipendentemente dalla sua forma e dal fatto che abbia natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo, nella misura in cui possa, in pratica , avere un oggetto o un effetto equivalente alle pratiche vietate a norma del presente regolamento. Tale comportamento comprende la progettazione utilizzata dal gatekeeper, la presentazione non neutrale delle scelte dell'utente finale o l'utilizzo della struttura, della funzione o del modo di funzionamento di un'interfaccia utente o di parte di essa per sovvertire o compromettere l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dell'utente.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Gli obblighi di cui al presente regolamento si limitano a quanto necessario e giustificato per rispondere al carattere sleale delle pratiche identificate dei gatekeeper e per garantire la contendibilità in relazione ai servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper. Gli obblighi dovrebbero pertanto corrispondere a quelle pratiche considerate sleali tenendo in considerazione le caratteristiche del settore digitale e i casi in cui l'esperienza maturata, ad esempio nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, dimostra che tali pratiche hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali. È inoltre necessario prevedere la possibilità di un dialogo normativo con i gatekeeper per adeguare gli obblighi per i quali si renderà probabilmente necessaria l'adozione di misure di esecuzione specifiche atte a garantirne l'efficacia e la proporzionalità. Gli obblighi dovrebbero essere aggiornati solo dopo un'indagine capillare sulla natura e sull'impatto di pratiche specifiche che , a seguito di un'indagine approfondita, possono essere state successivamente identificate come sleali o limitanti la contendibilità nella stessa maniera delle pratiche sleali di cui al presente regolamento, ma che esulano potenzialmente dall'ambito di applicazione dell'insieme di obblighi vigenti.

(33)

Gli obblighi di cui al presente regolamento si limitano a quanto necessario e giustificato per rispondere al carattere sleale delle pratiche identificate dei gatekeeper e per garantire la contendibilità in relazione ai servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper. Gli obblighi dovrebbero pertanto corrispondere a quelle pratiche considerate sleali tenendo in considerazione le caratteristiche del settore digitale e i casi in cui l'esperienza maturata, ad esempio nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, dimostra che tali pratiche hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali. Gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero tenere conto della natura dei servizi di piattaforma di base forniti e della presenza di diversi modelli commerciali. È inoltre necessario prevedere la possibilità di un dialogo normativo con i gatekeeper per adeguare gli obblighi per i quali si renderà probabilmente necessaria l'adozione di misure di esecuzione specifiche atte a garantirne l'efficacia e la proporzionalità. Gli obblighi dovrebbero essere aggiornati solo dopo un'indagine capillare sulla natura e sull'impatto di pratiche specifiche che possono essere state successivamente identificate come sleali o limitanti la contendibilità nella stessa maniera delle pratiche sleali di cui al presente regolamento, ma che esulano potenzialmente dall'ambito di applicazione dell'insieme di obblighi vigenti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero consentire ai loro utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche commerciali offrendo un'alternativa meno personalizzata. Quest'opportunità dovrebbe contemplare tutte le possibili fonti di dati personali, compresi i servizi propri del gatekeeper come pure i siti web di terzi, e dovrebbe essere presentata in modo proattivo all'utente finale in maniera esplicita, chiara e semplice.

(36)

Combinare i dati degli utenti finali provenienti da fonti diverse o far accedere con registrazione gli utenti a diversi servizi dei gatekeeper costituiscono comportamenti che offrono a questi ultimi potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero consentire ai loro utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche commerciali offrendo un'alternativa meno personalizzata , ma equivalente. Tale alternativa meno personalizzata non dovrebbe essere differente o di qualità inferiore rispetto al servizio offerto agli utenti finali che prestano il proprio consenso alla combinazione dei loro dati personali . Quest'opportunità dovrebbe contemplare tutte le possibili fonti di dati personali, compresi i servizi propri del gatekeeper come pure i siti web di terzi, e dovrebbe essere presentata in modo proattivo all'utente finale in maniera esplicita, chiara e semplice.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

I minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, in particolare per l'uso a fini di marketing o la creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali. Pertanto, i dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai gatekeeper non sono trattati a fini commerciali, come il marketing diretto, la profilazione e la pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 ter)

Al fine di garantire una scelta equa dell'utente finale, non dovrebbe essere più complicato rifiutare il consenso rispetto alla sua prestazione. In aggiunta, al fine di tutelare i diritti e le libertà degli utenti finali, il trattamento dei dati personali a fini pubblicitari dovrebbe essere in linea con i requisiti di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica, dovrebbe essere rigorosamente limitato e soggetto alle opportune garanzie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

A causa della loro posizione, i gatekeeper potrebbero in alcuni casi limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire i propri prodotti e servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, compreso il prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online. Limitazioni di questo tipo hanno un effetto deterrente significativo sugli utenti commerciali dei gatekeeper per quanto concerne il loro uso di servizi di intermediazione online alternativi, limitando la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di canali di intermediazione online alternativi. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi ai propri utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale ad esempio l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.

(37)

A causa della loro posizione, i gatekeeper potrebbero in alcuni casi , attraverso l'imposizione di clausole e condizioni contrattuali, limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire i propri prodotti e servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, compreso il prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online oppure attraverso canali commerciali diretti . Limitazioni di questo tipo hanno un effetto deterrente significativo sugli utenti commerciali dei gatekeeper per quanto concerne il loro uso di servizi di intermediazione online alternativi o di canali di distribuzione diretti , limitando la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di canali di intermediazione online alternativi. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi o altri canali di distribuzione diretti e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi ai propri utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale ad esempio l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Per evitare di rafforzare ulteriormente la loro dipendenza dai servizi di piattaforma di base dei gatekeeper, gli utenti commerciali dei gatekeeper dovrebbero essere liberi di promuovere e scegliere il canale di distribuzione che ritengono più adeguato per interagire con qualsiasi utente finale che hanno già acquisito attraverso i servizi di piattaforma di base forniti dal gatekeeper. Anche gli utenti finali dovrebbero a loro volta essere liberi di scegliere le offerte di tali utenti commerciali e di stipulare contratti con questi ultimi tramite i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, se del caso, o attraverso un canale di distribuzione diretto dell'utente commerciale o un altro canale di distribuzione indiretto di cui si può avvalere tale utente commerciale. È opportuno che ciò sia applicato alla promozione di offerte e alla conclusione di contratti tra utenti commerciali e utenti finali. Non dovrebbe inoltre risultare pregiudicata o limitata la capacità degli utenti finali di acquistare liberamente contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. È in particolare opportuno evitare che i gatekeeper limitino l'accesso a tali servizi e il loro uso da parte degli utenti finali tramite un'applicazione software in esecuzione sul loro servizio di piattaforma di base. Ad esempio agli abbonati a un contenuto online acquistato senza il download di un'applicazione software, o da un negozio di applicazioni software, non dovrebbe essere impedito di accedere a tale contenuto online utilizzando un'applicazione software sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper, solo perché è stato acquistato al di fuori di tale applicazione software o negozio online di applicazioni software.

(38)

Per evitare di rafforzare ulteriormente la loro dipendenza dai servizi di piattaforma di base dei gatekeeper, gli utenti commerciali dei gatekeeper dovrebbero essere liberi di promuovere e scegliere il canale di distribuzione che ritengono più adeguato per interagire con qualsiasi utente finale che hanno già acquisito attraverso i servizi di piattaforma di base forniti dal gatekeeper o attraverso altri canali. Un utente finale acquisito è un utente finale che ha già instaurato una relazione contrattuale con l'utente commerciale. Tali relazioni contrattuali possono essere di natura onerosa o gratuita (ad esempio campioni gratuiti, livelli di servizio gratuiti) e possono essere state instaurate tramite il servizio di piattaforma di base del gatekeeper o attraverso qualsiasi altro canale . Anche gli utenti finali dovrebbero a loro volta essere liberi di scegliere le offerte di tali utenti commerciali e di stipulare contratti con questi ultimi tramite i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, se del caso, o attraverso un canale di distribuzione diretto dell'utente commerciale o un altro canale di distribuzione indiretto di cui si può avvalere tale utente commerciale. È opportuno che ciò sia applicato alla promozione di offerte , alla comunicazione e alla conclusione di contratti tra utenti commerciali e utenti finali. Non dovrebbe inoltre risultare pregiudicata o limitata la capacità degli utenti finali di acquistare liberamente contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. È in particolare opportuno evitare che i gatekeeper limitino l'accesso a tali servizi e il loro uso da parte degli utenti finali tramite un'applicazione software in esecuzione sul loro servizio di piattaforma di base. Ad esempio agli abbonati a un contenuto online acquistato senza il download di un'applicazione software, o da un negozio di applicazioni software, non dovrebbe essere impedito di accedere a tale contenuto online utilizzando un'applicazione software sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper, solo perché è stato acquistato al di fuori di tale applicazione software o negozio online di applicazioni software.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

Al fine di preservare un contesto imprenditoriale equo e proteggere la contendibilità del settore digitale, è importante tutelare il diritto degli utenti commerciali di sollevare presso qualsiasi autorità amministrativa o altra autorità pubblica pertinente questioni relative al comportamento sleale dei gatekeeper. Gli utenti commerciali potrebbero voler ad esempio denunciare diversi tipi di pratiche sleali, quali condizioni di accesso discriminatorie, chiusura ingiustificata degli account degli utenti commerciali o motivi poco chiari di eliminazione di prodotti dai listini. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che impedisca in ogni modo una siffatta possibilità di sollevare preoccupazioni o di presentare ricorso, ad esempio mediante clausole di confidenzialità contenute in accordi o altre condizioni scritte. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni di utilizzo, compresi l'uso di meccanismi legittimi di gestione dei reclami e qualsiasi uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie o della giurisdizione di tribunali specifici nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbe altresì rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.

(39)

Al fine di preservare un contesto imprenditoriale equo e proteggere la contendibilità del settore digitale, è importante tutelare il diritto degli utenti commerciali e degli utenti finali, inclusi gli informatori, di sollevare presso qualsiasi autorità amministrativa o altra autorità pubblica pertinente questioni relative al comportamento sleale dei gatekeeper. Gli utenti commerciali o gli utenti finali potrebbero voler ad esempio denunciare diversi tipi di pratiche sleali, quali condizioni di accesso discriminatorie, chiusura ingiustificata degli account degli utenti commerciali o motivi poco chiari di eliminazione di prodotti dai listini. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che impedisca oppure ostacoli in ogni modo una siffatta possibilità di sollevare preoccupazioni o di presentare ricorso, ad esempio mediante clausole di confidenzialità contenute in accordi o altre condizioni scritte. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni di utilizzo, compresi l'uso di meccanismi legittimi di gestione dei reclami e qualsiasi uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie o della giurisdizione di tribunali specifici nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbe altresì rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

I servizi di identificazione sono fondamentali affinché gli utenti commerciali svolgano la propria attività poiché possono, oltre a consentire loro di ottimizzare i propri servizi nella misura in cui ciò è permesso a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), infondere fiducia nelle transazioni online, nel rispetto del diritto dell'Unione o nazionale. I gatekeeper non dovrebbero pertanto utilizzare la loro posizione di fornitore di servizi di piattaforma di base per imporre agli utenti commerciali che da essi dipendono di includere servizi di identificazione forniti dal gatekeeper stesso nell'ambito della fornitura di servizi o prodotti da parte di tali utenti commerciali ai loro utenti finali qualora altri servizi di identificazione siano a diposizione di tali utenti commerciali.

(40)

I gatekeeper offrono una gamma di servizi ausiliari. Per assicurare la contendibilità, è essenziale che gli utenti commerciali siano liberi di scegliere tali servizi ausiliari senza preoccuparsi di effetti dannosi per la fornitura del servizio di piattaforma di base e per svolgere la propria attività poiché possono, oltre a consentire loro di ottimizzare i propri servizi nella misura in cui ciò è permesso a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), infondere fiducia nelle transazioni online, nel rispetto del diritto dell'Unione o nazionale. I gatekeeper pertanto non dovrebbero utilizzare la loro posizione di fornitore di servizi di piattaforma di base per imporre agli utenti commerciali che da essi dipendono di utilizzare, offrire o includere qualsiasi servizio ausiliario fornito dal gatekeeper o da uno specifico soggetto terzo qualora altri servizi ausiliari siano a disposizione di tali utenti commerciali. I gatekeeper non dovrebbero infine utilizzare la loro posizione di fornitore di servizi di piattaforma di base per imporre agli utenti commerciali che da essi dipendono di includere servizi di identificazione forniti dal gatekeeper stesso nell'ambito della fornitura di servizi o prodotti da parte di tali utenti commerciali ai loro utenti finali qualora altri servizi di identificazione siano a diposizione di tali utenti commerciali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

I gatekeeper non dovrebbero limitare la libera scelta degli utenti finali impedendo loro a livello tecnico il passaggio o la sottoscrizione di un abbonamento a servizi o applicazioni software diversi. È pertanto opportuno che i gatekeeper garantiscano una libera scelta, indipendentemente dal fatto che essi siano produttori di hardware per mezzo dei quali si ha accesso a tali applicazioni o servizi software, e non creino barriere tecniche artificiali per rendere impossibile o inefficace il passaggio a altri servizi o applicazioni. La semplice offerta di un determinato prodotto o servizio agli utenti finali, anche mediante preinstallazione, al pari del miglioramento dell'offerta agli utenti finali, anche con un miglioramento dei prezzi o della qualità, non costituirebbe di per sé una barriera a tale passaggio.

(41)

I gatekeeper non dovrebbero limitare la libera scelta degli utenti finali impedendo loro a livello tecnico il passaggio o la sottoscrizione di un abbonamento a servizi o applicazioni software diversi. È pertanto opportuno che i gatekeeper garantiscano una libera scelta, indipendentemente dal fatto che essi siano produttori di hardware per mezzo dei quali si ha accesso a tali applicazioni o servizi software, e non creino barriere tecniche artificiali per rendere più difficile o inefficace il passaggio a altri servizi o applicazioni. La semplice offerta di un determinato prodotto o servizio agli utenti finali, anche mediante preinstallazione, al pari del miglioramento dell'offerta agli utenti finali, anche con un miglioramento dei prezzi o della qualità, non costituirebbe di per sé una barriera a tale passaggio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, compromettendone la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire , su richiesta e nella misura del possibile, a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online informazioni che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

(42)

Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che il settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy e si prevede che diventerà ancora più opaco con l'annunciata disattivazione dei cookie di terze parti. Ciò spesso determina per i pubblicitari e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari da essi acquistati, compromettendone la possibilità di passare a fornitori alternativi di servizi di pubblicità online. Inoltre, i costi della pubblicità online saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sulla pubblicità online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire a pubblicitari ed editori online cui erogano servizi di pubblicità online informazioni gratuite, efficaci, di alta qualità, costanti e in tempo reale, che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità, nonché la disponibilità e la visibilità di tale pubblicità.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Gli utenti commerciali possono anche acquistare servizi pubblicitari da un fornitore di servizi di piattaforma di base allo scopo di fornire beni e servizi ai propri utenti finali. In tal caso può avvenire che i dati non siano generati sul servizio di piattaforma di base, ma siano forniti al servizio di piattaforma di base dall'utente commerciale o siano generati sulla base delle attività svolte da quest'ultimo attraverso il servizio di piattaforma di base in questione. In alcuni casi, il servizio di piattaforma di base che fornisce la pubblicità può svolgere il duplice ruolo di intermediario e fornitore di servizi pubblicitari. È di conseguenza opportuno che l'obbligo che vieta a un gatekeeper che svolge un duplice ruolo di utilizzare i dati degli utenti commerciali sia applicato anche in relazione ai dati che un servizio di piattaforma di base ha ricevuto dalle imprese allo scopo di fornire servizi pubblicitari relativi a tale servizio di piattaforma di base.

(44)

Gli utenti commerciali possono anche acquistare servizi pubblicitari da un fornitore di servizi di piattaforma di base allo scopo di fornire beni e servizi ai propri utenti finali. In tal caso può avvenire che i dati non siano generati sul servizio di piattaforma di base, ma siano forniti al servizio di piattaforma di base dall'utente commerciale o siano generati sulla base delle attività svolte da quest'ultimo attraverso il servizio di piattaforma di base in questione. In alcuni casi, il servizio di piattaforma di base che fornisce la pubblicità può svolgere il duplice ruolo di intermediario e fornitore di servizi pubblicitari. È di conseguenza opportuno che l'obbligo che vieta a un gatekeeper che svolge un duplice ruolo di utilizzare i dati degli utenti commerciali sia applicato anche in relazione ai dati che un servizio di piattaforma di base ha ricevuto dalle imprese allo scopo di fornire servizi pubblicitari relativi a tale servizio di piattaforma di base. Inoltre il gatekeeper dovrebbe astenersi dal divulgare a qualsiasi terzo appartenente alla stessa impresa qualsiasi informazione sensibile sotto il profilo commerciale che esso abbia ottenuto in relazione a uno dei propri servizi pubblicitari, e dovrebbe astenersi dall'utilizzare tali informazioni sensibili sotto il profilo commerciale per qualsiasi finalità diversa dalla fornitura dello specifico servizio pubblicitario in questione, fatto salvo il caso in cui l'informazione sia necessaria per l'esecuzione di una transazione commerciale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Un gatekeeper può avvalersi di mezzi diversi per favorire i propri servizi o prodotti sul proprio servizio di piattaforma di base, a discapito degli stessi servizi o di servizi analoghi di cui gli utenti finali potrebbero usufruire tramite terzi. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi quando determinate applicazioni o servizi software sono preinstallati da un gatekeeper. Per consentire agli utenti finali di scegliere, i gatekeeper dovrebbero astenersi dall'impedire agli utenti finali di disinstallare applicazioni software preinstallate sul loro servizio di piattaforma di base, pratica che favorirebbe le loro stesse applicazioni software.

(46)

Un gatekeeper può avvalersi di mezzi diversi per favorire i propri servizi o prodotti sul proprio servizio di piattaforma di base, a discapito degli stessi servizi o di servizi analoghi di cui gli utenti finali potrebbero usufruire tramite terzi. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi quando determinate applicazioni o servizi software sono preinstallati da un gatekeeper. Per consentire agli utenti finali di scegliere, i gatekeeper dovrebbero astenersi dall'impedire agli utenti finali di disinstallare applicazioni software preinstallate sul loro servizio di piattaforma di base, pratica che favorirebbe le loro stesse applicazioni software. Il gatekeeper può limitare tale disinstallazione quando le applicazioni in questione sono essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)

Le norme che i gatekeeper stabiliscono per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su sistemi operativi o hardware del gatekeeper in questione, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi online di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo può attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo.

(47)

Le norme che i gatekeeper stabiliscono per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su sistemi operativi o hardware del gatekeeper in questione, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi online di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Per garantire la contendibilità, il gatekeeper dovrebbe se del caso indurre l'utente finale a decidere se l'applicazione o il negozio di applicazioni scaricati dovrebbero essere impostati come predefiniti. Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo può attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)

I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi operativi su quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati nei risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che sono considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

(48)

I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper offre i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento, rispetto ai prodotti di terzi, anch'essi operativi su quel servizio di piattaforma di base. Ciò può ad esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati nei risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che sono considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online. Tale visualizzazione preferenziale o incorporata di un servizio di intermediazione online separato dovrebbe costituire un trattamento di favore, a prescindere dal fatto che le informazioni o i risultati all'interno dei gruppi favoriti di risultati specializzati possano essere forniti anche da servizi concorrenti e siano dunque posizionati in modo non discriminatorio. Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nella sezione di un social network dedicata alle notizie, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per i fornitori terzi e di fornitore diretto di propri prodotti o servizi , il che porta a un conflitto di interesse . Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione (34).

(49)

In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti direttamente dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, è altresì opportuno assicurare che le condizioni applicate a tale posizionamento siano generalmente eque. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che possa avere un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Inoltre, al fine di evitare conflitti di interesse, i gatekeeper dovrebbero essere tenuti a trattare i propri prodotti o servizi come un'entità commerciale distinta, commercialmente sostenibile e sotto forma di servizio autonomo. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione (34).

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)

La mancanza di funzionalità di interconnessione tra i servizi di gatekeeper può influire in modo sostanziale sulla scelta degli utenti e sulla loro capacità di cambiare fornitore, a causa dell'impossibilità per l'utente finale di ricostruire le connessioni e le reti sociali fornite dal gatekeeper, sebbene il multihoming sia possibile. Dovrebbe pertanto essere consentita a qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma di base equivalenti l'interconnessione gratuita e su richiesta con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero o con i servizi di social network dei gatekeeper. L'interconnessione dovrebbe essere garantita alle condizioni e qualità disponibili o utilizzate dal gatekeeper, assicurando nel contempo un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali. Nello specifico caso di servizi di comunicazione interpersonale dipendenti dal numero, i requisiti in materia di interconnessione dovrebbero includere la possibilità per i fornitori terzi di richiedere l'accesso e l'interconnessione per funzionalità quali testi, video, audio e immagini, fornendo nel contempo l'accesso e l'interconnessione a funzionalità di base, tra cui post, like e commenti per i servizi di social network. Le misure di interconnessione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero essere applicate in conformità delle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche e in particolare delle condizioni e procedure di cui all'articolo 61 dello stesso. È tuttavia opportuno supporre che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che sono stati designati come gatekeeper soddisfino le condizioni necessarie per avviare le procedure, in particolare raggiungendo un livello significativo di copertura e di diffusione tra gli utenti, e si dovrebbero pertanto prevedere requisiti minimi applicabili in materia di interoperabilità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

(53)

Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi di pubblicità online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi di pubblicità online designati a norma del presente regolamento, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base dello stesso fornitore, i gatekeeper designati dovrebbero pertanto fornire a inserzionisti ed editori la totale divulgazione e trasparenza in merito ai parametri e i dati utilizzati ai fini del processo decisionale, dell'esecuzione e della misura dei servizi di intermediazione. I gatekeeper dovrebbero inoltre fornire , su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie per gli inserzionisti, per le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

In particolare, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai negozi di applicazioni software costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro negozi di applicazioni software , tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di negozi di applicazioni software ; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per servizi diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio erogato dal gatekeeper a sé stesso. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di negozi di applicazioni software di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi del regolamento [legge sui servizi digitali].

(57)

In particolare, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai servizi di piattaforma di base costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro servizi di piattaforma di base , tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata. Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di servizi di piattaforma di base ; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per servizi diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio erogato dal gatekeeper a sé stesso. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di servizi di piattaforma di base di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi del regolamento [legge sui servizi digitali].

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(57 bis)

L'attuazione degli obblighi dei gatekeeper in relazione all'accesso, all'installazione, alla portabilità o all'interoperabilità potrebbe essere agevolata dal ricorso a norme tecniche. La Commissione dovrebbe, in tal senso, individuare norme tecniche appropriate e ampiamente utilizzate in materia di TIC, elaborate dagli enti di normazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1025/2012, o, se del caso, chiedere agli organismi di normazione europei di elaborarle.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Per garantire l'efficacia degli obblighi sanciti dal presente regolamento, accertandosi nel contempo che essi siano limitati a quanto necessario per assicurare la contendibilità e contrastare gli effetti dannosi del comportamento sleale dei gatekeeper, è importante definirli in maniera chiara e circoscriverli in modo tale da consentire al gatekeeper di conformarvisi immediatamente, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, della protezione dei consumatori, della cibersicurezza e della sicurezza dei prodotti. È opportuno che i gatekeeper garantiscano la conformità al presente regolamento fin dalla progettazione. Le misure necessarie dovrebbero pertanto essere integrate, nella misura del possibile e ove pertinente, nel progetto tecnologico utilizzato dai gatekeeper. Può tuttavia in determinati casi risultare opportuno che la Commissione, a seguito di un dialogo con il gatekeeper interessato, specifichi ulteriormente alcune delle misure che quest'ultimo dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva di tali obblighi, che possono essere oggetto di ulteriore specifica. Tale possibilità di dialogo normativo dovrebbe agevolare la conformità e rendere più rapida la corretta attuazione del regolamento.

(58)

L'obiettivo del presente regolamento è garantire l'equità e la contendibilità dell'economia digitale al fine di promuovere l'innovazione, l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi digitali, prezzi equi e concorrenziali, nonché un'elevata qualità e un'ampia scelta per gli utenti finali nel settore digitale. Per garantire l'efficacia degli obblighi sanciti dal presente regolamento, accertandosi nel contempo che essi siano limitati a quanto necessario per assicurare la contendibilità e contrastare gli effetti dannosi del comportamento sleale dei gatekeeper, è importante definirli in maniera chiara e circoscriverli in modo tale da consentire al gatekeeper di conformarvisi immediatamente, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, della protezione dei consumatori, della cibersicurezza e della sicurezza dei prodotti , così come dei requisiti in materia di accessibilità per le persone con disabilità, in conformità della direttiva (UE) 2019/882. È opportuno che i gatekeeper garantiscano la conformità al presente regolamento fin dalla progettazione. Le misure necessarie dovrebbero pertanto essere integrate, nella misura del possibile e ove pertinente, nel progetto tecnologico utilizzato dai gatekeeper. Può tuttavia in determinati casi risultare opportuno che la Commissione, a seguito di un dialogo con il gatekeeper interessato e, ove appropriato, dopo aver consultato le terze parti interessate , specifichi ulteriormente in una decisione alcune delle misure che quest'ultimo dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva di tali obblighi, che possono essere oggetto di ulteriore specifica. Tale possibilità di dialogo normativo dovrebbe agevolare la conformità e rendere più rapida la corretta attuazione del regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59)

È opportuno offrire ai gatekeeper, quale elemento aggiuntivo atto a garantire proporzionalità, l'opportunità di richiedere la sospensione, nella misura necessaria, di un obbligo specifico in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, quali ad esempio uno shock esterno imprevisto che ha temporaneamente eliminato una parte significativa della richiesta degli utenti finali del servizio di piattaforma di base pertinente, qualora il gatekeeper dimostri che l'osservanza di un obbligo specifico mette a rischio la redditività economica delle proprie attività nell'Unione.

(59)

È opportuno offrire ai gatekeeper, quale elemento aggiuntivo atto a garantire proporzionalità, l'opportunità di richiedere la sospensione, nella misura necessaria, di un obbligo specifico in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, quali ad esempio uno shock esterno imprevisto che ha temporaneamente eliminato una parte significativa della richiesta degli utenti finali del servizio di piattaforma di base pertinente, qualora il gatekeeper dimostri che l'osservanza di un obbligo specifico mette a rischio la redditività economica delle proprie attività nell'Unione. La Commissione dovrebbe illustrare nella propria decisione le ragioni che hanno motivato la sospensione e rivedere periodicamente la suddetta decisione per verificare se le condizioni alla base della stessa sussistano ancora o meno.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

A fronte di circostanze eccezionali giustificate da motivi limitati di moralità pubblica, salute pubblica o sicurezza pubblica, è opportuno che la Commissione possa decidere che l'obbligo in questione non si applica a uno specifico servizio di piattaforma di base. La lesione degli interessi pubblici sopraindicati può essere indice del fatto che il costo per la società nel suo complesso dell'applicazione di un determinato obbligo in un dato caso eccezionale risulti troppo elevato e di conseguenza sproporzionato. Il dialogo normativo volto ad agevolare l'osservanza degli obblighi, con possibilità limitate di sospensione e di esenzione, dovrebbe garantire la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento senza comprometterne gli auspicati effetti ex ante in materia di equità e contendibilità.

(60)

A fronte di circostanze eccezionali giustificate da motivi limitati di moralità pubblica, salute pubblica o sicurezza pubblica, è opportuno che la Commissione possa decidere che l'obbligo in questione non si applica a uno specifico servizio di piattaforma di base. La lesione degli interessi pubblici sopraindicati può essere indice del fatto che il costo per la società nel suo complesso dell'applicazione di un determinato obbligo in un dato caso eccezionale risulti troppo elevato e di conseguenza sproporzionato. Il dialogo normativo volto ad agevolare l'osservanza degli obblighi, con possibilità limitate e debitamente giustificate di sospensione e di esenzione, dovrebbe garantire la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento senza comprometterne gli auspicati effetti ex ante in materia di equità e contendibilità. Qualora tale esenzione sia concessa, la Commissione dovrebbe rivedere la sua decisione ogni anno.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61)

Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, esercitando una pressione esterna sui gatekeeper affinché facciano in modo che la profilazione approfondita dei consumatori non diventi una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o nuovi fornitori non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire ad altri fornitori di servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di strutture migliori di garanzia della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano quanto meno una descrizione della base su cui è realizzata la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente, il trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso pertinente di tale profilazione, nonché per chiedere il loro consenso.

(61)

Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, esercitando una pressione esterna sui gatekeeper affinché facciano in modo che la profilazione approfondita dei consumatori non diventi una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o nuovi fornitori non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire ad altri fornitori di servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di strutture migliori di garanzia della privacy. Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano quanto meno una descrizione della base su cui è realizzata la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente, il trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso pertinente di tale profilazione, nonché per chiedere il loro consenso. Le competenze delle autorità deputate alla tutela dei consumatori, in quanto membri del gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale, dovrebbero essere tenute in particolare considerazione in sede di valutazione delle tecniche di profilazione dei consumatori. Previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, del comitato europeo per la protezione dei dati, della società civile e di esperti, la Commissione dovrebbe elaborare le norme e il processo di audit.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62)

Al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se è opportuno designare come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non soddisfa le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento, se l'inosservanza sistematica di un gatekeeper giustifica l'imposizione di rimedi aggiuntivi e se è opportuno riesaminare l'elenco di obblighi in materia di pratiche sleali da parte dei gatekeeper e  identificare ulteriori pratiche altrettanto sleali e che limitano la contendibilità dei mercati digitali. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare , al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica.

(62)

Al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se è opportuno designare come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non soddisfa le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento, se l'inosservanza sistematica di un gatekeeper giustifica l'imposizione di rimedi aggiuntivi e se è opportuno riesaminare l'elenco di obblighi in materia di pratiche sleali da parte dei gatekeeper e  indagare in merito a ulteriori pratiche altrettanto sleali e che limitano la contendibilità dei mercati digitali. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure chiare e scadenze vincolanti , al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 64

Testo della Commissione

Emendamento

(64)

La Commissione dovrebbe indagare e valutare se siano giustificati rimedi aggiuntivi di natura comportamentale o, ove opportuno, strutturale al fine di garantire che il gatekeeper non possa vanificare gli obiettivi del presente regolamento non rispettando sistematicamente uno o più obblighi previsti nel presente regolamento e rafforzando ulteriormente, di conseguenza, la sua posizione di gatekeeper . Tale caso si presenterebbe se si verificasse un ulteriore aumento delle dimensioni del gatekeeper nel mercato interno , se la dipendenza economica degli utenti commerciali e degli utenti finali dai servizi di piattaforma di base del gatekeeper risultasse ulteriormente rafforzata poiché il numero di utenti è ancora aumentato e se il gatekeeper traesse vantaggio dall'ulteriore consolidamento della sua posizione. È pertanto opportuno che in siffatti casi la Commissione abbia il potere di imporre rimedi, comportamentali o strutturali, tenendo in debita considerazione il principio di proporzionalità. È opportuno imporre rimedi strutturali, quali la separazione giuridica, funzionale o strutturale, compresa la cessione di un'attività di parti di essa, solo se non è disponibile un rimedio comportamentale di pari efficacia o se il rimedio comportamentale di pari efficacia sarebbe più oneroso per l'impresa interessata rispetto al rimedio strutturale. Le modifiche della struttura di un'impresa rispetto alla forma nella quale operava prima dell'accertamento dell'inosservanza sistematica sarebbero proporzionate soltanto qualora sussistesse un rischio sostanziale che tale inosservanza sistematica risulti dalla struttura stessa dell'impresa in questione .

(64)

La Commissione dovrebbe indagare e valutare se siano giustificati rimedi aggiuntivi di natura comportamentale o, ove opportuno, strutturale al fine di garantire che il gatekeeper non possa vanificare gli obiettivi del presente regolamento attraverso la sistematica inosservanza di uno o più obblighi previsti nel presente regolamento. È pertanto opportuno che in siffatti casi di inosservanza sistematica la Commissione abbia il potere di imporre rimedi, comportamentali o strutturali, necessari per garantire l'effettiva conformità al presente regolamento. La Commissione può proibire ai gatekeeper di effettuare acquisizioni (ivi comprese le cosiddette «acquisizioni killer») nei settori pertinenti ai fini del presente regolamento, quali il settore digitale o l'utilizzo di settori legati ai dati, per esempio i videogiochi, gli istituti di ricerca, i beni di consumo, i dispositivi per il fitness e i servizi finanziari di tracciamento sanitario, e per un periodo di tempo limitato ove ciò sia necessario e proporzionato per ovviare al danno causato da ripetute violazioni o per evitare ulteriori danni alla contendibilità e all'equità del mercato interno. Nel fare ciò la Commissione può prendere in considerazione diversi elementi, tra cui i probabili effetti di rete, il consolidamento dei dati e gli eventuali effetti a lungo termine, o valutare se e quando le acquisizioni di obiettivi con risorse di dati specifiche possano comportare un rischio significativo per la contendibilità e la competitività dei mercati attraverso effetti orizzontali, verticali o conglomerati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 bis)

Le misure provvisorie possono costituire uno strumento importante per garantire che, durante l'indagine, la violazione oggetto di accertamenti non causi danni gravi e immediati per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper. Nei casi di urgenza, laddove il rischio di danno grave e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper possa derivare da nuove pratiche che potrebbero compromettere la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di imporre misure provvisorie stabilendo obblighi temporanei per il gatekeeper interessato. Tali misure temporanee dovrebbero limitarsi a quanto necessario e giustificato. Esse dovrebbero applicarsi fino al momento della conclusione dell'indagine di mercato e dell'emissione della corrispondente decisione finale della Commissione a norma dell'articolo 17.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67)

Se, nel corso di un procedimento per inosservanza o di un'indagine in merito a un'inosservanza sistematica, un gatekeeper propone alla Commissione di assumersi degli impegni, quest'ultima dovrebbe poter adottare una decisione che renda tali impegni vincolanti per il gatekeeper in questione, qualora li ritenga sufficienti a garantire un'osservanza effettiva degli obblighi del presente regolamento. Tale decisione dovrebbe inoltre constatare che l'intervento della Commissione non è più giustificato.

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70)

È opportuno che la Commissione abbia facoltà di richiedere direttamente che le imprese o associazioni di imprese forniscano la documentazione, i dati e le informazioni pertinenti. È inoltre opportuno che la Commissione abbia facoltà di richiedere qualsiasi informazione pertinente alle autorità, alle agenzie o agli organismi pubblici nello Stato membro, o alle persone fisiche o giuridiche, ai fini del presente regolamento. Nell'ottemperare a una decisione della Commissione, le imprese sono tenute a rispondere a quesiti concreti e fornire documenti.

(70)

È opportuno che la Commissione abbia facoltà di richiedere direttamente che le imprese o associazioni di imprese forniscano la documentazione, i dati e le informazioni pertinenti. I termini previsti dalla Commissione per la richiesta di informazioni dovrebbero rispettare le dimensioni e le capacità dell'impresa o associazione di imprese. È inoltre opportuno che la Commissione abbia facoltà di richiedere qualsiasi informazione pertinente alle autorità, alle agenzie o agli organismi pubblici nello Stato membro, o alle persone fisiche o giuridiche, ai fini del presente regolamento. Nell'ottemperare a una decisione della Commissione, le imprese sono tenute a rispondere a quesiti concreti e fornire documenti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

Emendamento

(75)

Nel contesto dei procedimenti avviati a norma del presente regolamento, è opportuno sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Pur garantendo il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere ascoltate, la protezione delle informazioni riservate è essenziale. Inoltre, pur rispettando la riservatezza delle informazioni, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni di cui si è avvalsa ai fini della decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno determinato la decisione. Infine, nel rispetto di determinate condizioni, taluni documenti aziendali, come le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, possono essere considerati riservati se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.

(75)

Nel contesto dei procedimenti avviati a norma del presente regolamento, è opportuno sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Pur garantendo il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere ascoltate, la protezione delle informazioni commerciali riservate e sensibili, che potrebbero incidere sulla riservatezza di segreti commerciali, è essenziale. Inoltre, pur rispettando la riservatezza delle informazioni, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni di cui si è avvalsa ai fini della decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno determinato la decisione. Infine, nel rispetto di determinate condizioni, taluni documenti aziendali, come le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, possono essere considerati riservati se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(75 bis)

Al fine di facilitare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nelle loro misure di esecuzione, è opportuno istituire un gruppo di regolatori ad alto livello con responsabilità nel settore digitale, avente la facoltà di offrire consulenze alla Commissione; l'istituzione del suddetto gruppo di regolatori dovrebbe permettere lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri, un migliore monitoraggio e, di conseguenza, un rafforzamento dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 75 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(75 ter)

La Commissione dovrebbe applicare le disposizioni del presente regolamento in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, al fine di garantire l'effettiva applicabilità e l'attuazione coerente del presente regolamento e agevolare la cooperazione con le autorità nazionali.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 e 30. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (35).

(76)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 e 30. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (35).

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77)

Il comitato consultivo istituito conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 dovrebbe inoltre esprimere pareri su determinate singole decisioni della Commissione emesse a norma del presente regolamento. Al fine di garantire mercati equi e contendibili in presenza di gatekeeper nel settore digitale in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento. È in particolare opportuno che siano adottati atti delegati riguardo alla metodologia volta a determinare le soglie quantitative per la designazione dei gatekeeper a norma del presente regolamento e riguardo all'aggiornamento degli obblighi sanciti dal presente regolamento laddove, sulla base di un'indagine di mercato, la Commissione abbia individuato la necessità di aggiornare gli obblighi relativi alle pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base . È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (36). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(77)

Il comitato consultivo istituito conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 dovrebbe inoltre esprimere pareri su determinate singole decisioni della Commissione emesse a norma del presente regolamento. Al fine di garantire mercati equi e contendibili in presenza di gatekeeper nel settore digitale in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento. È in particolare opportuno che siano adottati atti delegati riguardo alla metodologia volta a determinare le soglie quantitative per la designazione dei gatekeeper a norma del presente regolamento. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (36). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 bis)

I tribunali nazionali svolgeranno un ruolo importante nell'applicazione del presente regolamento e dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di inviare loro informazioni o pareri su questioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel contempo, la Commissione dovrebbe poter presentare osservazioni orali o scritte agli organi giurisdizionali degli Stati membri.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 77 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 ter)

Gli informatori possono sottoporre nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti, aiutandole a individuare violazioni del presente regolamento e a imporre sanzioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti e proteggerli da ritorsioni.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 77 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 quater)

Gli utenti finali dovrebbero poter far valere i propri diritti in relazione agli obblighi incombenti ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento attraverso azioni rappresentative conformemente alla direttiva (UE) 2020/1828.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 78

Testo della Commissione

Emendamento

(78)

La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sulla contendibilità e sull'equità dei rapporti commerciali nell'economia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti. Tale valutazione dovrebbe includere il riesame periodico dell'elenco di servizi di piattaforma di base e degli obblighi imposti ai gatekeeper nonché dell'applicazione di tali obblighi, allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati digitali in tutta l'Unione. Per ottenere una visione ampia degli sviluppi del settore, la valutazione dovrebbe tenere conto delle esperienze degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi. La Commissione può a tal riguardo tenere conto anche dei pareri e delle relazioni trasmessile dall'osservatorio sull'economia delle piattaforme online istituito dalla decisione C(2018)2393 della Commissione del 26 aprile 2018. A seguito della valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate. Nell'effettuare le valutazioni e i riesami delle pratiche e degli obblighi sanciti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione si prefigga quale obiettivo il mantenimento di un livello elevato di protezione e rispetto dei diritti e dei valori comuni dell'UE, in particolare l'uguaglianza e la non discriminazione.

(78)

La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sulla contendibilità e sull'equità dei rapporti commerciali nell'economia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti. Tale valutazione dovrebbe includere il riesame periodico dell'elenco di servizi di piattaforma di base nonché dell'applicazione di tali obblighi, allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati digitali in tutta l'Unione. Per ottenere una visione ampia degli sviluppi del settore, la valutazione dovrebbe tenere conto delle esperienze degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi. La Commissione può a tal riguardo tenere conto anche dei pareri e delle relazioni trasmessile dall'osservatorio sull'economia delle piattaforme online istituito dalla decisione C(2018)2393 della Commissione del 26 aprile 2018. A seguito della valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate. Nell'effettuare le valutazioni e i riesami delle pratiche e degli obblighi sanciti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione si prefigga quale obiettivo il mantenimento di un livello elevato di protezione e rispetto dei diritti e dei valori comuni dell'UE, in particolare l'uguaglianza e la non discriminazione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(78 bis)

Fatta salva la procedura di bilancio e utilizzando gli strumenti finanziari esistenti, alla Commissione dovrebbero essere assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate affinché possa svolgere effettivamente i propri compiti ed esercitare i propri poteri necessari per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 79

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

(79)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione.

1.   Il presente regolamento ha l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio sia degli utenti finali che degli utilizzatori finali, in modo da incoraggiare l'innovazione e migliorare il benessere dei consumatori .

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a  utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione e  a utenti commerciali , a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper o degli utenti commerciali e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio. Il presente regolamento si applica e viene interpretato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 11, 16, 47 e 50.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

relativi ai servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 4), lettera b) , della medesima direttiva.

b)

relativi ai servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero quali definiti all'articolo 2, punto 7) , della medesima direttiva.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori o di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

5.    Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori, di lottare contro atti di concorrenza sleale o di perseguire altri legittimi interessi pubblici, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (38) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni ; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio  (39) .

6.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui tali norme sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper a norma del presente regolamento o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 (38) del Consiglio e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni e del regolamento (UE) 2019/1150;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione.

7.   Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui all'articolo 31 quinquies .

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

browser web;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

assistenti virtuali;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater)

televisione connessa;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);

h)

servizi pubblicitari online , compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore nel caso in cui l'impresa a cui appartiene sia anche fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)

«motore di ricerca online»: un servizio digitale quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

6)

«motore di ricerca online»: un servizio digitale quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 , escludendo quindi le funzioni di ricerca su altri servizi di intermediazione online ;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis)

«browser web»: un'applicazione software che consente agli utenti di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come Internet e di interagire con esso, inclusi browser web autonomi, nonché browser web integrati o incorporati nel software o simili;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter)

«assistente virtuale»: un software incorporato o interconnesso con un bene, ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in grado di gestire richieste, compiti o domande basati su tecnologie audio, di trattamento delle immagini o altre tecnologie di informatica cognitiva, compresi i servizi di realtà aumentata, e sulla base di tali richieste, compiti o domande, accedere a servizi propri e di terzi o controllare dispositivi propri e di terzi.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quater)

«televisione connessa»: un software di sistema o un'applicazione software che controlla un apparecchio televisivo connesso a Internet che consente l'esecuzione di applicazioni software, compresa la riproduzione di contenuti musicali e video o la visualizzazione di immagini;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14)

«servizio ausiliare»: servizi forniti nel contesto dei servizi di piattaforma di base, o insieme a questi ultimi, compresi i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 3, punto 4), e i servizi tecnici che supportano la fornitura dei servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 3, lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i servizi di logistica, di identificazione o pubblicitari;

14)

«servizio ausiliare»: servizi forniti nel contesto dei servizi di piattaforma di base, o insieme a questi ultimi, compresi i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, i servizi tecnici che supportano la fornitura dei servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 3, lettera j), della direttiva (UE) 2015/2366, i sistemi di pagamento in-app, i servizi di logistica , compresa la consegna di pacchi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/644, di trasporto merci , di identificazione o pubblicitari;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis)

«sistema di pagamento in-app»: un'applicazione, un servizio o un'interfaccia utente per l'elaborazione dei pagamenti effettuati dagli utenti di un'applicazione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18)

«posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online o i servizi di social network online , o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato , rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o di servizi di social network online o dai fornitori di motori di ricerca online , a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

18)

«posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di piattaforma di base , o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato dai fornitori di servizi di piattaforma di base , a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis)

«risultati di ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi testi, grafica, voce o altro output, trasmessa in risposta e in relazione a una domanda formulata in forma scritta o orale, a prescindere dal fatto che l'informazione sia un risultato organico, un risultato a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 bis)

«interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software pertinenti a un determinato servizio e utilizzati dal loro fornitore funzionino efficacemente con l'hardware o il software pertinenti a un determinato servizio erogati da fornitori terzi e diversi dagli elementi con i quali le informazioni in questione sono originariamente fornite. Ciò include la possibilità di accedere a tali informazioni senza dover utilizzare un software applicativo o altre tecnologie di conversione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Un fornitore di servizi di piattaforma di base è designato come gatekeeper se:

1.    Un'impresa è designata come gatekeeper se:

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gestisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali;

b)

gestisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali e gli utenti finali raggiungano altri utenti finali;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Si presume che un fornitore di servizi di piattaforma di base soddisfi:

2.   Si presume che un'impresa soddisfi:

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'impresa cui appartiene raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari o superiore a  6,5  miliardi di EUR negli ultimi tre esercizi finanziari, o se la capitalizzazione di mercato media o il valore equo di mercato equivalente dell'impresa cui appartiene era quanto meno pari a  65  miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se esso fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri;

a)

il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nel SEE pari o superiore a  8  miliardi di EUR negli ultimi tre esercizi finanziari, o se la capitalizzazione di mercato media o il valore equo di mercato equivalente dell'impresa era quanto meno pari a  80  miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se esso fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio di piattaforma di base che annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente, stabiliti o situati nell'Unione , e oltre 10 000 utenti commerciali attivi annualmente stabiliti nell'Unione ;

il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce uno o più servizi di piattaforma di base , ciascuno dei quali annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali mensilmente, stabiliti o situati nel SEE , e oltre 10 000 utenti commerciali annualmente stabiliti nel SEE ;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

ai fini del primo comma, con utenti finali attivi mensilmente si fa riferimento al numero medio di utenti finali attivi mensilmente nel corso della maggior parte dell'ultimo esercizio finanziario;

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

il requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

c)

il requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ai fini della lettera b)

 

i)

gli utenti finali su base mensile e gli utenti commerciali su base annuale sono calcolati tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento; e

ii)

con utenti finali su base mensile si fa riferimento al numero medio di utenti finali su base mensile durante un periodo di almeno sei mesi nell'ultimo esercizio finanziario;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un fornitore di servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione entro tre mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base del fornitore che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b).

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell'impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b).

La mancata notifica da parte di un pertinente fornitore di servizi di piattaforma di base dell'informazione richiesta a norma del presente paragrafo non impedisce alla Commissione di designare in qualsiasi momento tali fornitori come gatekeeper a norma del paragrafo 4.

La mancata notifica da parte di una pertinente impresa che fornisce servizi di piattaforma di base dell'informazione richiesta a norma del presente paragrafo non impedisce alla Commissione di designare in qualsiasi momento tali imprese come gatekeeper a norma del paragrafo 4.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione designa, senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, il fornitore di servizi di piattaforma di base che soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 come gatekeeper a meno che tale fornitore presenti , con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, nelle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base e tenendo conto degli elementi elencati al paragrafo 6 , il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

La Commissione designa, senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 come gatekeeper . L'impresa può presentare , con la propria notifica, argomentazioni convincenti per dimostrare che, nelle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, l'impresa non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se il gatekeeper presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione applica il paragrafo 6 per valutare se i criteri di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti.

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Se l'impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base non informa la Commissione, non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 3 o non presenta, entro il termine fissato dalla Commissione, tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutarne la designazione come gatekeeper ai sensi dei paragrafi 2 e 6, la Commissione ha il diritto di designare tale impresa come gatekeeper in qualsiasi momento sulla base delle informazioni a sua disposizione a norma del paragrafo 4.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 sono raggiunte e ad adeguarle periodicamente agli sviluppi tecnologici e di mercato, ove necessario , in particolare per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo 2, lettera a) .

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e ad adeguare periodicamente la metodologia agli sviluppi tecnologici e di mercato, ove necessario . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 37 per aggiornare l'elenco di indicatori riportato nell'allegato del presente regolamento .

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può identificare come gatekeeper, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 o ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate in conformità del paragrafo 4 .

La Commissione identifica come gatekeeper, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base , escluse le piccole e medie imprese o le microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo .

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione del fornitore di servizi di piattaforma di base;

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

le barriere all'ingresso derivanti da effetti di rete e vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte del fornitore o alle capacità di analisi di quest'ultimo;

c)

le barriere all'ingresso derivanti da effetti di rete e vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell'impresa o alle capacità di analisi di quest'ultimo;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

gli effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce il fornitore , anche per quanto riguarda i dati;

d)

gli effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l'impresa , anche per quanto riguarda i dati;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

il grado di multihoming tra imprese;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

la capacità dell'impresa di attuare strategie integrate, in particolare attraverso l'integrazione verticale o il significativo effetto leva nei mercati correlati;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi che interesseranno tali elementi.

Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi che interesseranno tali elementi , compresi eventuali concentrazioni previste con un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale .

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Se il fornitore di un servizio di piattaforma di base che raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa e se tale mancata conformità persiste dopo che il fornitore è stato invitato a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale fornitore come gatekeeper.

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Se il fornitore di un servizio di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa e se tale mancata conformità persiste dopo che il fornitore è stato invitato a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale fornitore come gatekeeper.

soppresso

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   La Commissione individua, in relazione a  ciascun gatekeeper identificato a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, l'impresa pertinente cui esso appartiene ed elenca i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

7.    Entro il termine stabilito al paragrafo 4, la Commissione individua, in relazione a  ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

8.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 quanto prima e, in ogni caso, entro quattro mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni due anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati.

La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e almeno ogni anno se i nuovi servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati. La verifica non ha alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se constata, sulla base del riesame di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper dei fornitori di servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione corrispondente.

Se constata, sulla base del riesame di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione corrispondente.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

3.   La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco delle imprese designate come gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La Commissione pubblica una relazione annuale in cui espone i risultati delle proprie attività di monitoraggio, incluso l'impatto sugli utenti commerciali, in particolare le piccole e medie imprese, e gli utenti finali, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

si astiene dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi e dall'accesso con registrazione degli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali, a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e che quest'ultimo abbia prestato il proprio consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;;

a)

si astiene dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi e dall'accesso con registrazione degli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali e farne un uso incrociato , a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica in maniera esplicita e chiara e che quest'ultimo abbia prestato il proprio consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;

b)

si astiene dall'applicare obblighi contrattuali che impediscano agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

consente agli utenti commerciali di promuovere offerte agli utenti finali acquisiti attraverso il servizio di piattaforma di base e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che a tale fine essi si avvalgano o no dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper , e consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i servizi di piattaforma di base del gatekeeper avvalendosi dell'applicazione software di un utente commerciale, se gli utenti finali hanno acquistato tali elementi dall'utente commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper ;

c)

consente agli utenti commerciali di comunicare e promuovere offerte , anche a condizioni di acquisto diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il servizio di piattaforma di base o attraverso altri canali e di stipulare contratti con tali utenti finali o di ricevere pagamenti per i servizi forniti , a prescindere dal fatto che a tale fine essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i servizi di piattaforma di base del gatekeeper avvalendosi dell'applicazione software di un utente commerciale, anche se gli utenti finali hanno acquistato tali elementi dall'utente commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, salvo qualora il gatekeeper possa dimostrare che tale accesso pregiudica la protezione dei dati degli utenti finali o la cibersicurezza;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

si astiene dall'impedire agli utenti commerciali di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica competente questioni relative alle pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale possibilità;

d)

si astiene dall'impedire , direttamente o indirettamente, agli utenti commerciali o finali di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica competente , comprese le giurisdizioni nazionali, questioni relative alle pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale possibilità;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

si astiene dall'imporre agli utenti commerciali l'utilizzo o l'offerta di un servizio di identificazione del gatekeeper, o l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto dei servizi offerti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper;

e)

si astiene dall'imporre agli utenti commerciali l'utilizzo o l'offerta di un servizio di identificazione o di qualsiasi altro servizio ausiliare del gatekeeper, o l'interoperabilità con lo stesso, nel contesto dei servizi offerti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper;

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

si astiene dall'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi altro servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3 o che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), quale condizione per accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper identificato a norma del medesimo articolo;

f)

non impone agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi altro servizio di piattaforma di base quale condizione per poter accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper identificato a norma del medesimo articolo o per poter utilizzare tali servizi ;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

fornisce a inserzionisti ed editori cui eroga servizi pubblicitari , su loro richiesta, informazioni relative al prezzo pagato dall'inserzionista o dall'editore, nonché all'importo o alla remunerazione versati all'editore, per la pubblicazione di una determinata inserzione e per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari forniti dal gatekeeper.

g)

fornisce a inserzionisti ed editori o a terzi autorizzati da inserzionisti o editori cui eroga servizi pubblicitari digitali l'accesso gratuito, di elevata qualità, effettivo, continuo e in tempo reale a informazioni complete riguardanti la visibilità e la disponibilità del portafoglio pubblicitario, tra cui:

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g — punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i)

le condizioni tariffarie concernenti le offerte presentate dagli inserzionisti e dagli intermediari pubblicitari;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g — punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii)

i meccanismi di determinazione dei prezzi e i sistemi per il calcolo delle commissioni, inclusi i criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo nelle aste;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g — punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii)

il prezzo e le commissioni pagati dall'inserzionista e dall'editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g — punto iv (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv)

l'importo e la remunerazione pagati all'editore per la pubblicazione di un determinato annuncio pubblicitario; e

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g — punto v (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

v)

l'importo e la remunerazione pagati all'editore per ciascun servizio pubblicitario pertinente fornito dal gatekeeper.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

si astiene dall'utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati per mezzo o nel quadro dell'utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base o servizi ausiliari da parte di tali utenti commerciali, compresi gli utenti finali di tali utenti commerciali, dei propri servizi di piattaforma di base o servizi ausiliari o forniti da tali utenti commerciali dei suoi servizi di piattaforma di base o servizi ausiliari o dagli utenti finali di tali utenti commerciali;

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter)

chiede agli utenti finali, dal momento del primo utilizzo da parte di questi ultimi di qualsiasi servizio di piattaforma di base preinstallato su un sistema operativo, di cambiare le impostazioni predefinite per tale servizio di piattaforma di base scegliendo un'altra opzione da un elenco dei principali servizi di terzi disponibili e di consentire e rendere tecnicamente possibile in qualsiasi momento la disinstallazione da parte degli utenti finali di applicazioni software preinstallate su un servizio di piattaforma di base, fatta salva la possibilità per il gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

si astiene dall'utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati attraverso le attività di tali utenti commerciali, compresi gli utenti finali di tali utenti commerciali, dei propri servizi di piattaforma di base o forniti da tali utenti commerciali dei suoi servizi di piattaforma di base o dagli utenti finali di tali utenti commerciali;

soppresso

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

si astiene, per quanto riguarda le proprie finalità commerciali e ai fini dell'inclusione di inserzioni di terzi nei propri servizi, dal combinare dati personali al fine di fornire annunci mirati o micromirati, salvo laddove un utente finale che non sia un minore abbia espresso un consenso chiaro, esplicito, rinnovato e informato al gatekeeper in linea con la procedura prevista dal regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

consente agli utenti finali di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata sul proprio servizio di piattaforma di base, fatta salva la possibilità per il gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico;

soppresso

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

consente l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper;

c)

consente , anche a livello tecnico, l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano sistemi operativi di tale gatekeeper o che sono interoperabili con essi e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai pertinenti servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Ove opportuno, il gatekeeper chiede agli utenti finali di decidere se intendono impostare l'applicazione scaricata o il negozio di applicazioni come predefiniti. Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure che sono al tempo stesso necessarie e proporzionate per garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi ai fini dell'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper né compromettano la protezione dei dati degli utenti finali o la cibersicurezza, a condizione che tali misure necessarie e proporzionate siano debitamente giustificate dal gatekeeper ;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

si astiene dal garantire un trattamento più favorevole in termini di posizionamento ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi che appartengono alla stessa impresa rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e applica condizioni eque e non discriminatorie a  tale posizionamento ;

d)

non garantisce un trattamento più favorevole in termini di posizionamento o altri parametri ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso o da terzi che appartengono alla stessa impresa rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e applica condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a  tali servizi o prodotti offerti da terzi ;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

si astiene dal limitare a livello tecnico la possibilità per gli utenti finali di passare e di abbonarsi a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi del sistema operativo del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta del fornitore di accesso a Internet da parte degli utenti finali;

e)

non limita a livello tecnico o altrimenti la possibilità per gli utenti finali di passare e di abbonarsi a servizi e applicazioni software diversi, anche per quanto riguarda la scelta del fornitore di accesso a Internet da parte degli utenti finali;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

si astiene da pratiche che ostacolano la possibilità per gli utenti finali di annullare l'abbonamento a un servizio di piattaforma di base;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

consente agli utenti commerciali e ai fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti hardware o software disponibili o utilizzati nella fornitura di servizi ausiliari da parte del gatekeeper e l'interoperabilità con gli stessi;

f)

consente agli utenti commerciali , ai fornitori di servizi e ai fornitori di hardware l'accesso gratuito alle stesse componenti hardware e software cui si accede o che sono controllate tramite un sistema operativo, a condizione che il sistema operativo sia identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, nonché l'interoperabilità con tali componenti, che sono disponibili per i servizi o l'hardware forniti dal gatekeeper. Ai fornitori di servizi ausiliari è inoltre consentito l'accesso allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti hardware o software , indipendentemente dal fatto che tali componenti software siano parte di un sistema operativo, disponibili per i servizi ausiliari forniti dal gatekeeper , nonché l'interoperabilità con tali elementi . Il gatekeeper ha la facoltà di adottare misure indispensabili per garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema operativo o delle componenti hardware o software forniti dal gatekeeper né pregiudichi la protezione dei dati degli utenti finali o la cibersicurezza, a condizione che tali misure indispensabili siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

consente a qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, su sua richiesta e a titolo gratuito, di interconnettersi con i servizi del gatekeeper di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero identificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. L'interconnessione è garantita offrendo condizioni e qualità oggettivamente identiche a quelle disponibili o utilizzate dal gatekeeper, dalle sue filiali o dai suoi partner, consentendo così un'interazione funzionale con tali servizi e garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

consente a qualsiasi fornitore di servizi di social network, su sua richiesta e a titolo gratuito, di interconnettersi con i servizi di social network del gatekeeper identificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. L'interconnessione è garantita offrendo condizioni e qualità oggettivamente identiche a quelle disponibili o utilizzate dal gatekeeper, dalle sue filiali o dai suoi partner, consentendo così un'interazione funzionale con tali servizi e garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali. L'attuazione di tale obbligo è soggetto alla specifica della Commissione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

fornisce a inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario;

g)

fornisce a inserzionisti ed editori, e a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e le informazioni necessarie agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario , compresi i dati aggregati e non aggregati e i dati sulle prestazioni, in base a modalità che consentano agli inserzionisti e agli editori di utilizzare i loro strumenti di verifica e misurazione per valutare le prestazioni dei servizi di base forniti dal gatekeeper ;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

garantisce l'effettiva portabilità dei dati generati mediante l'attività di un utente commerciale o utente finale e fornisce in particolare strumenti agli utenti finali per agevolare l'esercizio della portabilità dei dati, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale;

h)

garantisce agli utenti finali o a terzi autorizzati da un utente finale, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'effettiva portabilità dei dati forniti dall'utente finale o generati mediante la loro attività nel contesto dell'utilizzo del pertinente servizio di piattaforma di base, in particolare fornendo a titolo gratuito strumenti per agevolare l'effettivo esercizio di tale portabilità dei dati, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali; quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo un consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;

i)

fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, su loro richiesta, un accesso continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati aggregati e non aggregati che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base o  dei servizi ausiliari offerti dal gatekeeper da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali; ciò comprende, su richiesta dell'utente commerciale, la possibilità di accedere ai dati «in situ» e di analizzarli senza che siano trasferiti dal gatekeeper, nonché gli strumenti necessari a tal fine; quanto ai dati personali, vi fornisce accesso e ne garantisce l'uso solo se direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetta tale condivisione esprimendo un consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)

applica condizioni generali eque e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi di applicazioni software , designati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

k)

applica condizioni generali trasparenti, eque , ragionevoli e non discriminatorie e condizioni che non siano meno favorevoli di quelle applicate al proprio servizio per l'accesso degli utenti commerciali ai propri servizi di piattaforma di base , designati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6  — paragrafo 2

Articolo 5  — paragrafo 2

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a) , i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera g bis) , i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base o sui servizi ausiliari del gatekeeper.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Le misure attuate dal gatekeeper per garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo . Il gatekeeper garantisce che tali misure siano attuate nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché della legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti.

1.    Il gatekeeper attua misure efficaci per garantire la sua conformità agli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e dimostra tale conformità quando è chiamato a farlo . Il gatekeeper garantisce che le misure che attua siano conformi al regolamento (UE) 2016/679 , alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti , nonché ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 .

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro sei mesi dalla sua designazione e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 8, il gatekeeper presenta alla Commissione una relazione che descrive in modo dettagliato e trasparente le misure attuate per garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La relazione è aggiornata almeno una volta all'anno.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Insieme alla relazione di cui al paragrafo 1 bis ed entro lo stesso termine, il gatekeeper presenta alla Commissione una sintesi non riservata della sua relazione, che sarà pubblicata dalla stessa senza indugio. La sintesi non riservata è aggiornata almeno una volta all'anno conformemente alla relazione dettagliata.

 

Ai fini della conformità con gli obblighi sanciti all'articolo 6 e laddove il gatekeeper nutra dubbi ragionevoli circa il o i metodi di conformità, egli può richiedere che la Commissione avvii un processo di ricezione ed esame di richieste di chiarimenti e successivamente proceda a specificare ulteriormente le misure pertinenti che il gatekeeper è tenuto ad adottare per conformarsi in maniera effettiva e proporzionata a tali obblighi. Un'ulteriore precisazione degli obblighi sanciti all'articolo 6 è limitata a questioni relative alla necessità di garantire l'osservanza effettiva e proporzionata degli obblighi. Nel procedere in tal senso, la Commissione può decidere di consultare terzi di cui ritiene necessario il parere riguardo alle misure che il gatekeeper è tenuto ad attuare. La durata del processo non supera il periodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 8, con la possibilità di prorogarlo di due mesi, a discrezione della Commissione, qualora il processo di dialogo non si concluda prima dello scadere di tale periodo.

 

È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, tenendo debitamente conto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e giusto processo. Laddove la Commissione decida di non avviare tale processo, essa fornisce una motivazione scritta al gatekeeper interessato. Al termine del processo, la Commissione può altresì specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper interessato è tenuto ad attuare derivanti dalla conclusione del processo di cui al paragrafo 1 ter.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se constata che le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma del paragrafo 1 non garantiscono l'effettiva osservanza dei pertinenti obblighi sanciti dall'articolo 6, la Commissione può specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper in questione deve attuare. La Commissione adotta tale decisione entro sei mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18.

2.   Se constata che le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma del paragrafo 1 non garantiscono l'effettiva osservanza dei pertinenti obblighi sanciti dall'articolo 6, la Commissione può specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper in questione è tenuto ad attuare. La Commissione adotta tale decisione il prima possibile e ad ogni modo non oltre quattro mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    In vista dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal fornitore dei servizi di piattaforma di base interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

4.    Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari e pubblica una breve sintesi il prima possibile e ad ogni modo non oltre due mesi dall'apertura del procedimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal fornitore dei servizi di piattaforma di base interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. La Commissione può decidere di invitare terzi interessati a presentare osservazioni entro un termine da essa fissato nella sua pubblicazione. Al momento della pubblicazione la Commissione tiene debitamente conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Un gatekeeper può richiedere l'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 18 affinché la Commissione determini se le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. Un gatekeeper può presentare, assieme alla sua domanda, una richiesta motivata per spiegare in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche.

7.   Un gatekeeper può richiedere , entro il termine per l'attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8, l'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 18 affinché la Commissione determini se le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. Nella sua domanda, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. La Commissione adotta la propria decisione entro sei mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, su richiesta motivata del gatekeeper, un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 per un servizio di piattaforma di base mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, se il gatekeeper dimostra che l'osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, e solo nella misura necessaria a far fronte a tale minaccia alla sua redditività. La Commissione si prefigge di adottare la decisione di sospensione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa.

1.   La Commissione può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, su richiesta motivata del gatekeeper, un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 per un servizio di piattaforma di base mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, se il gatekeeper dimostra che l'osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, e solo nella misura necessaria a far fronte a tale minaccia alla sua redditività. La Commissione si prefigge di adottare la decisione di sospensione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. La decisione di sospensione è accompagnata da una dichiarazione motivata che illustra i motivi della sospensione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina con cadenza annua la sua decisione di sospensione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

2.   Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina con cadenza annua la sua decisione di sospensione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1.

Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel valutare la richiesta, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

Nel valutare la richiesta, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi , in particolare sugli utenti commerciali minori e sui consumatori . La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Esenzione per motivi imperativi di interesse pubblico

Esenzione per motivi di moralità pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 in relazione a un singolo servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 2. La Commissione adotta la decisione di esenzione al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa.

1.   La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 in relazione a un singolo servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 2. La Commissione adotta la decisione di esenzione al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale decisione è accompagnata da una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Se l'esenzione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina ogni anno la sua decisione di esenzione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1.

Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per aggiornare gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se, sulla base di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, ha individuato la necessità di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37, con cui modifica gli articoli 5 e 6 aggiungendo obblighi se, sulla base di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, ha individuato che ciò risulta necessario per affrontare pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. Tali atti delegati possono aggiungere nuovi obblighi solo a quelli elencati agli articoli 5 e 6.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 che integrano il presente regolamento riguardo agli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. Tali atti delegati contemplano unicamente quanto segue:

 

a)

la misura in cui un obbligo si applica a determinati servizi di piattaforma di base;

b)

la misura in cui un obbligo si applica solo a un sottogruppo di utenti commerciali o utenti finali; o

c)

le modalità con cui occorre adempiere agli obblighi per garantirne l'efficacia.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

si è venuto a creare uno squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e il gatekeeper sta traendo un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali; o

a)

si è venuto a creare uno squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e il gatekeeper sta traendo un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o agli utenti finali ; o

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     In relazione all'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione adotta entro … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] un atto delegato conformemente all'articolo 37 che integra il presente regolamento definendo la portata e le caratteristiche adeguate per l'interconnessione dei servizi di social network online dei gatekeeper nonché le norme o le specifiche tecniche di tale interconnessione. Tali norme o specifiche tecniche garantiscono un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali. Nell'elaborare norme o specifiche tecniche, la Commissione può consultare gli organismi di normazione o altri soggetti interessati, come previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 6 bis

Antielusione

Antielusione

1.   Un gatekeeper garantisce l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. L'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, che si applicano in relazione ai servizi di piattaforma di base designati a norma dell'articolo 3, non è pregiudicata da alcun comportamento dell'impresa cui appartiene il gatekeeper, a prescindere dalla natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo del comportamento.

1.   Un gatekeeper garantisce l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

 

1 bis.     Mentre gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 si applicano in relazione ai servizi di piattaforma di base designati a norma dell'articolo 3, il gatekeeper, compresa qualsiasi impresa cui appartiene, non adotta alcun comportamento, a prescindere dalla natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo del comportamento, che, pur formalmente, concettualmente o tecnicamente distinto da un comportamento vietato ai sensi degli articoli 5 e 6, possa in pratica avere un oggetto o un effetto equivalente.

 

1 ter.     Il gatekeeper non adotta alcun comportamento atto a scoraggiare l'interoperabilità utilizzando misure tecniche di protezione o condizioni di servizio discriminatorie, assoggettando le interfacce di programmazione delle applicazioni al diritto d'autore ovvero fornendo informazioni fuorvianti.

2.   Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

2.   Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati.

3.   Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile.

3.   Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile , anche offrendo scelte all'utente finale in maniera non neutrale, oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dell'utente attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa .

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che coinvolge un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale , a prescindere dal fatto che sia notificabile a un'autorità dell'Unione garante della concorrenza a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 o a un'autorità nazionale della concorrenza competente a norma delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, a prescindere dal fatto che sia notificabile a un'autorità dell'Unione garante della concorrenza a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 o a un'autorità nazionale della concorrenza competente a norma delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione informa le autorità nazionali competenti di tali notifiche.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro tre mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1, è dimostrato che altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro tre mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le autorità nazionali competenti possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     La Commissione pubblica con cadenza annuale l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base identificati a norma dell'articolo 3 o nell'ambito di tali servizi. La descrizione è aggiornata almeno una volta all'anno.

Un gatekeeper presenta alla Commissione e al gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base identificati a norma dell'articolo 3 o nell'ambito di tali servizi. La descrizione è aggiornata almeno una volta all'anno. La Commissione elabora, in consultazione con il garante europeo della protezione dei dati, il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e gli esperti, le norme e la procedura dell'audit.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il gatekeeper rende pubblicamente disponibile una panoramica della descrizione sottoposta a audit di cui al primo comma, tenendo conto della necessità di rispettare il segreto aziendale.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione può anche chiedere a una o più autorità nazionali competenti di sostenere la propria indagine di mercato.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. Essa si adopera per concludere la propria indagine adottando una decisione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, entro 12 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato entro sei mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

2.   Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro sei mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Se il fornitore di servizi di piattaforma di base raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, ma ha presentato argomentazioni significativamente fondate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, la Commissione si adopera per concludere l'indagine di mercato entro cinque mesi dal relativo avvio con una decisione a norma del paragrafo 1. In tal caso la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 al fornitore di servizi di piattaforma di base entro tre mesi dall'avvio dell'indagine.

soppresso

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper solo gli obblighi sanciti dall'articolo 5, lettera b), dall'articolo 6 , paragrafo 1, lettere e), f), h) e i), come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività . La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura stabilita dall'articolo  4.

4.   Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La Commissione riesamina una siffatta designazione a norma dell'articolo  4.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e ha ulteriormente rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , la Commissione può imporre a tale gatekeeper , mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato alla violazione commessa e necessario per garantire il rispetto del presente regolamento. La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

1.    La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper sia colpevole di inosservanza sistematica. Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione può imporre a tale gatekeeper un rimedio comportamentale o strutturale efficace e necessario per garantire il rispetto del presente regolamento. La Commissione ha il diritto, se del caso, di richiedere che i rimedi siano verificati per ottimizzarne l'efficacia . La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     A norma del paragrafo 1, la Commissione può limitare, per un periodo circoscritto, i gatekeeper a effettuare acquisizioni in settori pertinenti per il presente regolamento, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e necessarie per porre rimedio ai danni causati da violazioni ripetute o per evitare ulteriori danni alla contendibilità ed equità del mercato interno.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La Commissione può imporre solo rimedi strutturali a norma del paragrafo 1 se non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o se un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per il gatekeeper interessato, del rimedio strutturale.

soppresso

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Si considera che un gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni in materia di inosservanza o di ammende, a norma rispettivamente degli articoli 25 e 26, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di cinque anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

3.   Si considera che un gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno due decisioni in materia di inosservanza o di ammende, a norma rispettivamente degli articoli 25 e 26, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di dieci anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Si considera che un gatekeeper abbia ulteriormente consolidato o ampliato la propria posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, se il suo impatto sul mercato interno è cresciuto ulteriormente, se la sua importanza in qualità di punto di accesso affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali è ulteriormente aumentata o se il gatekeeper detiene una posizione ulteriormente consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività.

soppresso

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione comunica le proprie obiezioni al gatekeeper interessato entro sei mesi dall'apertura delle indagini. La Commissione spiega nelle sue obiezioni se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati .

5.   La Commissione comunica le proprie obiezioni al gatekeeper interessato quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro quattro mesi dall'apertura delle indagini. La Commissione spiega nelle sue obiezioni se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, efficaci e necessari.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    La Commissione può in qualsiasi momento prorogare la durata di un'indagine di mercato in corso se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve sollevare le proprie obiezioni o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. La Commissione può tener conto degli impegni a norma dell'articolo 23 e renderli vincolanti nella sua decisione.

6.    Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve sollevare le proprie obiezioni o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5 o 6, la Commissione riesamina regolarmente i rimedi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di un'indagine, rileva che non sono efficaci.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 17 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base e per individuare tipi di pratiche potenzialmente sleali o che possono limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e che non sono affrontati in maniera efficace dal presente regolamento. La Commissione presenta una relazione pubblica al più tardi entro 24 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base e per individuare tipi di pratiche potenzialmente sleali o che possono limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e che non sono affrontati in maniera efficace dal presente regolamento. La Commissione presenta una relazione pubblica al più tardi entro 18 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 17 — comma 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

La Commissione ha il diritto di imporre misure cautelari se esiste il rischio di un danno grave e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, anche a fini di monitoraggio, attuazione e applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione può altresì chiedere l'accesso a banche dati e algoritmi delle imprese e chiedere chiarimenti in merito mediante semplice domanda o mediante decisione.

1.   La Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, anche a fini di monitoraggio, attuazione e applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione può altresì chiedere l'accesso a banche dati, algoritmi delle imprese e informazioni sui test e chiedere chiarimenti in merito mediante semplice domanda o mediante decisione.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può chiedere informazioni alle imprese e alle associazioni di imprese a norma del paragrafo 1 anche prima dell'apertura di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14 o di procedimenti a norma dell'articolo 18 .

2.   La Commissione può chiedere informazioni alle imprese e alle associazioni di imprese a norma del paragrafo 1 anche prima dell'apertura di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda e stabilisce un termine entro il quale esse tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 26 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 27. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4.   Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi, la Commissione indica lo scopo della domanda , specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 26 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 27. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 20 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che acconsenta a essere ascoltata ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine, anche in relazione al monitoraggio, all'attuazione e all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento.

La Commissione e le autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 31 quater possono sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che acconsenta a essere ascoltata ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine, anche in relazione al monitoraggio, all'attuazione e all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli accertamenti in loco possono essere effettuati anche con l'assistenza di auditor o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.

2.   Gli accertamenti in loco possono essere effettuati anche con l'assistenza di auditor o esperti a rotazione nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e  irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, adottare misure cautelari, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione degli articoli 5 o 6.

1.   Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e  immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, adottare misure cautelari nei confronti del gatekeeper , ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione degli articoli 5 o 6.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Una decisione a norma del paragrafo 1 può essere adottata solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. La decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata.

2.   Una decisione a norma del paragrafo 1 è adottata solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. Tale decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, derivante da nuove pratiche messe in atto da uno o più gatekeeper che potrebbero pregiudicare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che potrebbero essere sleali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione può imporre misure cautelari ai gatekeeper interessati al fine di evitare il concretizzarsi di tale rischio.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Una decisione di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo può essere adottata solo nel contesto di un'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 17 ed entro sei mesi dall'avvio di tale indagine. Le misure cautelari si applicano per un periodo di tempo determinato e, in ogni caso, sono rinnovate o ritirate per tener conto della decisione finale risultante dall'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 17.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Impegni

 

1.     Se nel corso dei procedimenti a norma degli articoli 16 o 25 il gatekeeper interessato offra di assumersi degli impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, rendere tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato.

 

2.     La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:

 

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;

 

b)

il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;

 

c)

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle imprese.

 

3.     Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.

 

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può adottare i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23.

1.   La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

Meccanismo di reclamo

1.     Gli utenti commerciali, i concorrenti, gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base, nonché i loro rappresentanti o altra persona con un interesse legittimo possono denunciare alle competenti autorità nazionali qualsiasi pratica o comportamento dei gatekeeper che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresa la sua violazione.

Le autorità nazionali competenti valutano tali reclami e li comunicano alla Commissione.

La Commissione valuta se vi siano motivi validi per avviare procedimenti ai sensi dell'articolo 18 o un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14.

2.     La direttiva (UE) 2019/1937 si applica ai reclami e alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 ter

 

Funzione di controllo della conformità

 

1.     I gatekeeper istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper e nominano uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità.

 

2.     Il gatekeeper garantisce che la funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 1 disponga di autorità, statura e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del gatekeeper per monitorare la conformità del gatekeeper al presente regolamento.

 

3.     Il gatekeeper garantisce che i responsabili della conformità nominati a norma del paragrafo 1 siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 4.

 

Il gatekeeper assicura inoltre che il capo della funzione di controllo della conformità nominato a norma del paragrafo 1 sia un alto dirigente con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità e sia indipendente dalle funzioni operative e dall'organo di gestione del gatekeeper.

 

4.     Il responsabile della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del gatekeeper e ha il potere di sollevare questioni e segnalare a tale organismo i rischi di non conformità al presente regolamento, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

 

Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del gatekeeper.

 

5.     I responsabili della conformità nominati dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 vigilano sul rispetto, da parte del gatekeeper, degli obblighi di cui al presente regolamento, compresi almeno i seguenti compiti:

 

a)

l'organizzazione, il controllo e la supervisione delle misure e delle attività dei gatekeeper che mirano a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

 

b)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del gatekeeper in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;

 

c)

se del caso, controllare il rispetto degli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 23, fatta salva la possibilità per la Commissione di nominare esperti esterni indipendenti a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.

 

d)

collaborare con la Commissione ai fini del presente regolamento;

 

6.     I gatekeeper comunicano alla Commissione il nominativo e i recapiti del responsabile della funzione di controllo della conformità.

 

7.     L'organo di gestione del gatekeeper definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di governance del gatekeeper che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, compresa la separazione delle funzioni nell'organizzazione del gatekeeper e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 23.

soppresso

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione adotta tale decisione entro dodici mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1 la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

2.   Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1 la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure adottate per garantire la conformità alla decisione adottata a norma del paragrafo 1.

4.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione adottata a norma del paragrafo 1.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nella decisione a norma dell'articolo 25 la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10  % del fatturato totale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:

1.   Nella decisione a norma dell'articolo 25 la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non sia inferiore al 4 % e non superi il 20  % del fatturato totale globale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

l'obbligo di notificare le informazioni richieste a norma dell'articolo 12;

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

l'obbligo di notificare le informazioni richieste a norma dell'articolo 13, o fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

un impegno reso vincolante mediante decisione a norma dell'articolo 23.

soppresso

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

non notificano informazioni richieste a norma dell'articolo 12 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

soppresso

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell'articolo 13;

soppresso

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se le imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria .

2.   Se le imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, l'ammontare definitivo di tale penalità di mora.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 26 e 27 sono soggetti a un termine di prescrizione triennale .

1.   I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 26 e 27 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale .

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 15, 16, 22, 23, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 15, 16, 22, 23, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione compresi terzi aventi un interesse legittimo l'opportunità di essere ascoltati in merito:

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

2.   I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione compresi terzi aventi un interesse legittimo possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di essere ascoltati.

3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese, le associazioni di imprese in questione e terzi aventi un interesse legittimo sono stati posti in condizione di essere ascoltati.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 bis

 

Rendicontazione

 

1.     La Commissione adotta una relazione annuale sullo stato dell'economia digitale. Tale relazione offre un'analisi della posizione di mercato, dell'influenza e dei modelli d'impresa dei gatekeeper nel mercato comune. La relazione include una sintesi delle sue attività, in particolare delle misure di vigilanza adottate ai sensi dei capi II e IV del presente regolamento, nonché una valutazione dell'adeguatezza delle regole di concorrenza, delle disposizioni del presente regolamento (e del regolamento XX/2021 DSA) e degli attuali livelli di applicazione per affrontare comportamenti anticoncorrenziali e garantire la contendibilità e l'equità dei mercati digitali. La relazione annuale comprende anche una valutazione delle relazioni di audit previste all'articolo 13 e una valutazione dell'impatto sociale, che esamina i nuovi prodotti e servizi digitali e il loro potenziale impatto sulla salute mentale, il comportamento degli utenti, la disinformazione, la polarizzazione e la democrazia. Nell'adempimento di tale mandato, la Commissione coordina i propri sforzi di vigilanza e monitoraggio con quelli previsti dalla legge sui servizi digitali, in modo tale da conseguire le migliori sinergie possibili.

 

2.     Il Parlamento europeo, tramite le proprie commissioni competenti, può formulare un parere sulla relazione della Commissione con cadenza annuale, comprensivo di proposte di indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche ai sensi dell'articolo 17.

 

3.     La Commissione risponde per iscritto al parere adottato dal Parlamento europeo, reagisce a qualsiasi invito all'azione in relazione all'articolo 17 in esso contenuto, anche giustificando una prevista inazione, e risponde a qualsiasi domanda rivoltale dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal ricevimento.

 

4.     Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione partecipa a un'audizione dinanzi ad esso. L'audizione ha luogo almeno due volte l'anno. Il rispettivo commissario fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto. Inoltre, un dialogo continuo ad alto livello tra il Parlamento europeo e la Commissione è garantito attraverso scambi, che hanno luogo non meno di quattro volte l'anno.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le informazioni raccolte a norma degli articoli 3, 12 , 13 , 19, 20 21 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento.

1.   Le informazioni raccolte a norma degli articoli 3, 19 , 20 , 21 31 quinquies sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 12 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Le informazioni raccolte a norma dell’articolo 13 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 32 e 33, la Commissione, le autorità degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli auditor e gli esperti nominati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Tale obbligo vale anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle attività del comitato consultivo per i mercati digitali a norma dell'articolo 32.

2.   Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 12, 13, 31 quinquies, 32 e 33, la Commissione, le autorità degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli auditor e gli esperti nominati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Tale obbligo vale anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle attività del comitato consultivo per i mercati digitali a norma dell'articolo 32.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 bis

Gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale

1.     La Commissione istituisce un gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale (il «gruppo») sotto forma di un gruppo di esperti, formato da un rappresentante della Commissione, un rappresentante dei pertinenti organismi dell’Unione, rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e rappresentanti di altre autorità nazionali competenti in settori specifici, tra cui la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche e le autorità preposte alla tutela dei consumatori.

2.     Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali competenti sono rappresentate nel gruppo dai loro rispettivi capi. Al fine di facilitare i lavori del gruppo, la Commissione gli fornisce un segretariato.

3.     Le attività del gruppo possono essere organizzate in gruppi di lavoro di esperti creando gruppi interdisciplinari di regolatori specializzati che forniscano alla Commissione competenze di livello elevato.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 ter

 

Compiti del gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale

 

1.     Il gruppo assiste la Commissione nel garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e nel monitorarne l'osservanza mediante consulenza, pareri e raccomandazioni. A tal fine il gruppo svolge i seguenti compiti:

 

a)

esaminare questioni relative alla cooperazione e al coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito delle loro azioni esecutive, promuovendo lo scambio di informazioni e migliori prassi in relazione al lavoro e ai principi e le prassi decisionali, allo scopo di elaborare un approccio normativo coerente;

 

b)

formulare raccomandazioni alla Commissione sulla necessità di condurre indagini di mercato a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17;

 

c)

formulare raccomandazioni alla Commissione in merito alla necessità di aggiornare gli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento;

 

d)

fornire consulenze e competenze alla Commissione in relazione all'elaborazione di proposte legislative e iniziative politiche, anche a norma dell'articolo 38;

 

e)

fornire consulenze e competenze alla Commissione nell'elaborazione degli atti delegati;

 

f)

fornire consulenze e competenze, se del caso, nella preparazione preliminare degli atti di esecuzione, prima della presentazione al comitato, in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011; nonché

 

g)

fornire consulenze tecniche e competenze, su richiesta della Commissione, prima dell'adozione di una decisione sulle specifiche a norma dell'articolo 7.

 

2.     Il gruppo riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito alle proprie attività e offre raccomandazioni e suggerimenti politici relativi all'applicazione del presente regolamento e ad altre questioni che contribuiscono allo sviluppo di un approccio normativo coerente al mercato unico digitale.

 

3.     Il gruppo stabilisce il proprio regolamento in linea con le regole dei gruppi di esperti della Commissione stabilite dalla decisione C(2016)3301 della Commissione.

 

4.     Le riunioni del gruppo con le parti interessate e i gatekeepers sono registrate e pubblicate mensilmente in linea con il registro per la trasparenza dell'UE.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 31 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 quater

Ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti

1.     Le autorità nazionali della garanti concorrenza e le altre autorità competenti designate dallo Stato membro sostengono la Commissione nel controllo del rispetto e dell’applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e riferiscono regolarmente alla Commissione in merito al rispetto del presente regolamento.

2.     Le autorità nazionali garanti della concorrenza e le altre autorità competenti possono, con il coordinamento della Commissione, offrire sostegno a un'indagine di mercato o a un procedimento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e degli articoli 15, 16, 17, 19, 20 e 21, acquisendo informazioni e offrendo consulenze.

3.     Le autorità nazionali garanti della concorrenza e le altre autorità competenti possono raccogliere reclami secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 31 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 quinquies

 

Collaborazione e coordinamento con gli Stati membri

 

1.     La Commissione e gli Stati membri lavorano in stretta cooperazione e coordinano le loro azioni di contrasto per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare del presente regolamento.

 

2.     Se un'autorità nazionale intende avviare un'indagine sui gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, essa informa la Commissione per iscritto della prima misura formale di indagine, prima dell'avvio di tale misura o immediatamente dopo di esso. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità competenti degli altri Stati membri.

 

3.     Qualora intenda imporre obblighi ai gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, l'autorità nazionale comunica alla Commissione, al più tardi 60 giorni prima della sua adozione, il progetto di misura indicandone i motivi. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità competenti degli altri Stati membri. Se entro il termine di 60 giorni la Commissione comunica all'autorità nazionale interessata che il progetto di misura è in contrasto con il presente regolamento o con una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento o prevista in un procedimento avviato dalla Commissione, tale autorità nazionale non adotta la misura.

 

4.     La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti degli Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, hanno il potere di scambiarsi reciprocamente qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate.

 

5.     Le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti degli Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, possono consultare la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Relativamente alle riunioni aventi per oggetto questioni specifiche, gli Stati membri sono autorizzati a nominare un rappresentante supplementare di un'autorità avente competenze attinenti alle questioni in esame. Ciò non pregiudica il diritto dei membri del comitato di essere assistiti da altri esperti degli Stati membri.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Le riunioni tra il comitato consultivo per i mercati digitali e la Commissione con rappresentanti dei gatekeepers e altri soggetti sono registrate e rese pubbliche con cadenza mensile, in linea con il registro per la trasparenza dell'UE.

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Quando tre o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un fornitore di servizi di piattaforma di base debba essere designato come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo.

1.    Due o più autorità nazionali garanti della concorrenza o altre autorità nazionali competenti possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine a norma degli articoli 15, 16, 17 o 25. Le autorità competenti presentano prove a sostegno dello loro richiesta. La Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo. Se ritiene che non vi siano motivi sufficienti per avviare un procedimento, la Commissione può respingere tale richiesta e informare le rispettive autorità competenti circa i motivi. La Commissione pubblica i risultati di tale valutazione.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Gli Stati membri presentano prove a sostegno dello loro richiesta.

soppresso

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 36 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda gli articoli 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 e 30, concernenti :

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione seguenti :

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

la forma, il contenuto e altri dettagli sulle modalità con cui è offerta la scelta e con cui deve essere accordato il consenso, a norma dell'articolo 5, lettera a);

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

la forma, il contenuto e altri dettagli sulle modalità di comunicazione delle informazioni concernenti i prezzi e la remunerazione, a norma dell'articolo 5, lettera g);

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri di cui all'articolo 3i quinquies.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    le modalità pratiche per la collaborazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese.

2.    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 36 bis

Orientamenti

Onde facilitare l'osservanza da parte dei gatekeeper degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 12 e 13 e garantirne l'applicazione, la Commissione può accompagnare gli obblighi di cui a tali articoli con orientamenti, ove la Commissione lo ritenga adeguato. Qualora lo ritenga appropriato e necessario, la Commissione può incaricare gli enti di normalizzazione di facilitare l'attuazione degli obblighi sviluppando norma adeguate.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal GG/MM/AAAA. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal GG/MM/AAAA. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e  all'articolo 9, paragrafo 1 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e  all’articolo 10 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 bis

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Alla parte XX dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente:

«Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, relativo a XX (UE) 2021/XXX, e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L …).»

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 ter

Modifiche della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

All'allegato I è aggiunto quanto segue:

«(X) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)»

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

Esso si applica due mesi dopo la sua entrata in vigore.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Allegato 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a.

«Aspetti generali»

 

1.

Il presente allegato ha lo scopo di precisare la metodologia volta a individuare e calcolare gli «utenti finali» e gli «utenti commerciali» per ciascun servizio di piattaforma di base definito all'articolo 2, punto 2) ai fini dell’articolo 3, punto 2), lettera b). Esso fornisce un riferimento che consente a un'impresa di valutare se i suoi servizi di piattaforma di base raggiungono le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e quindi soddisfano presumibilmente il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), Sarà quindi altrettanto pertinente ai fini di un'eventuale valutazione più ampia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6. Spetta all'impresa ottenere la migliore approssimazione possibile, in linea con i principi comuni e la metodologia specifica di cui al presente allegato. Nulla nel presente allegato impedisce alla Commissione di richiedere all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di comunicare le informazioni necessarie per individuare e calcolare gli «utenti finali» e gli «utenti commerciali». In tal caso, la Commissione è vincolata alle tempistiche stabilite nelle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Nessun elemento del presente allegato dovrebbe costituire una base giuridica per il tracciamento degli utenti. La metodologia di cui al presente allegato lascia inoltre impregiudicati gli obblighi previsti dal regolamento, fra cui segnatamente quelli sanciti dall'articolo 3, paragrafi 3 e 6, e dall'articolo 11, paragrafo 1. In particolare, l'obbligo di conformità all'articolo 11, paragrafo 1, comporta anche l'individuazione e il calcolo degli utenti finali e degli utenti commerciali sulla base di una misurazione precisa o della migliore approssimazione disponibile — in linea con le effettive capacità di individuazione e calcolo possedute dall'impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base al momento pertinente. Tali misurazioni o la migliore approssimazione disponibile devono essere coerenti con le misurazioni comunicate a norma dell'articolo 13 e includerle.

 

2.

L'articolo 2, punti 16) e 17), stabilisce le definizioni di «utente finale» e «utente commerciale», che sono comuni a tutti i servizi di piattaforma.

 

3.

Al fine di individuare e calcolare il numero di «utenti finali» e «utenti commerciali», il presente allegato fa riferimento al concetto di «utenti unici». Il concetto di «utenti unici» comprende gli «utenti finali» e gli «utenti commerciali» per un determinato servizio di piattaforma di base, contati una sola volta nel corso di un determinato periodo di tempo (vale a dire un mese nel caso degli «utenti finali» e un anno nel caso degli «utenti commerciali»), indipendentemente dal numero di volte in cui essi hanno interagito con il servizio di piattaforma di base in quel periodo. Ciò non pregiudica il fatto che la stessa persona fisica o giuridica possa costituire contemporaneamente un utente finale o un utente commerciale per servizi di piattaforma di base differenti.

 

b.

«gli utilizzatori finali»;

 

4.

numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti finali»: gli utenti unici sono individuati in base alla misurazione più accurata comunicata dall'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base, in particolare:

 

 

a.

Si ritiene che la raccolta di dati sull'uso dei servizi di piattaforma di base da ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione presenterebbe prima facie il minor rischio di duplicazione, ad esempio in relazione al comportamento degli utenti su piattaforme o dispositivi diversi. Pertanto, ove tali dati esistano, l'impresa presenta dati aggregati anonimizzati sul numero di utenti unici per ciascun servizio di piattaforma di base, ricavati dagli ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione.

b.

Nel caso di servizi di piattaforma di base a cui accedono (anche) utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, l'impresa trasmette inoltre dati aggregati anonimizzati sul numero di utenti finali unici del relativo servizio di piattaforma di base sulla base di una misurazione alternativa che registra anche gli utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, quali indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o identificativi di altro tipo come i tag di identificazione a radiofrequenza, a condizione che tali indirizzi o identificativi siano (oggettivamente) necessari per la fornitura dei servizi della piattaforma di base.

 

5.

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede inoltre che il numero degli «utenti finali su base mensile» sia basato sul numero medio di utenti finali su base mensile durante un periodo di almeno sei mesi nell'ultimo esercizio finanziario. Un'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base può non tenere in considerazione i valori anomali in un determinato anno. Per valori anomali si intendono sostanzialmente cifre che non rientrano nei valori normali, come un picco di vendite verificatosi nel corso di un solo mese in un dato anno, ma non si intendono le vendite regolari e prevedibili su base annua.

 

c.

«utenti commerciali»

 

6.

Numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti commerciali»: gli «utenti unici» devono essere determinati, se del caso, a livello di account, ove ciascun account commerciale distinto associato all'uso di un servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa costituisce un utente commerciale unico del relativo servizio di piattaforma di base. Se la nozione di «account aziendale» non si applica a un determinato servizio di piattaforma di base, la relativa impresa che fornisce servizi di piattaforma di base determina il numero di utenti commerciali unici facendo riferimento all'impresa in questione.

 

d.

Comunicazione di informazioni

 

7.

L'impresa che comunica informazioni relative al numero di utenti finali e di utenti commerciali per ciascun servizio di piattaforma di base ha la responsabilità di garantire la completezza e l'accuratezza di tali informazioni. A tal proposito:

 

 

a.

Nelle informazioni fornite alla Commissione, è responsabilità dell'impresa comunicare per un proprio servizio di piattaforma di base dati che non sottostimino o sovrastimino il numero di utenti finali e di utenti commerciali (ad esempio qualora gli utenti accedano ai servizi di piattaforma di base su piattaforme o dispositivi diversi).

b.

L'impresa ha la responsabilità di fornire spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni fornite alla Commissione ed è responsabile di eventuali rischi di sottostima o sovrastima del numero degli utenti finali e degli utenti commerciali per un suo servizio di piattaforma di base nonché delle soluzioni adottate per far fronte a tali rischi.

c.

Quando la Commissione nutre preoccupazioni sull'accuratezza dei dati forniti dall'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base, l'impresa fornisce alla Commissione dati basati su una misurazione alternativa.

 

8.

Ai fini del calcolo del numero di «utenti finali» e «utenti commerciali»:

 

 

a.

L'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base non individua come distinti i servizi di piattaforma di base che appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), basandosi principalmente sul fatto che essi sono forniti utilizzando nomi di dominio diversi — siano essi domini di primo livello geografici (ccTLD) o domini di primo livello generici (gTLD) — o eventuali attributi geografici.

b.

L'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi di piattaforma di base che, nonostante appartengano alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali e i loro utenti commerciali possono essere gli stessi.

c.

L'impresa che fornisce uno o più servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi che l'impresa in questione offre in modo integrato ma che i) non appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), o ii) nonostante appartengano alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali e i loro utenti commerciali possono essere gli stessi.

 

e.

Definizioni specifiche

 

9.

Definizioni specifiche per servizio di piattaforma di base: L'elenco in appresso contiene definizioni specifiche di «utenti finali» e «utenti commerciali» per ciascun servizio di piattaforma di base.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Allegato 1 — tabella (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Servizio di piattaforma di base

utenti finali

utenti commerciali

Servizi di intermediazione online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese.

Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno.

Motori di ricerca online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore di ricerca online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando una ricerca.

Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore di ricerca online o parte dell'indice del motore di ricerca online nel corso dell'anno.

Servizi di social network online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di social network online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando o commentando.

Numero di utenti commerciali unici che sono iscritti in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio di social network online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese.

Servizi di piattaforma per la condivisione di video

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di piattaforma per la condivisione di video almeno una volta nel corso del mese, ad esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti.

Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio di piattaforma per la condivisione di video nel corso dell'anno.

Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero

Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, almeno una volta nel corso del mese.

Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero al fine di comunicare direttamente con un utente finale.

Sistemi operativi

Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese.

Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema operativo.

Servizi di cloud computing

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi di cloud computing del pertinente fornitore di servizi di cloud computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese.

Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi di cloud computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi di cloud computing nel corso dell'anno.

Servizi pubblicitari

Vendite proprietarie di spazi pubblicitari

Numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese.

Intermediazione pubblicitaria (comprese reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria)

Numero di utenti finali unici esposti a un'impressione pubblicitaria che ha determinato il servizio di intermediazione pubblicitaria almeno una volta nel mese.

Vendite proprietarie di spazi pubblicitari

Numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno.

Intermediazione pubblicitaria (comprese reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria)

Numero di utenti commerciali unici (compresi gli inserzionisti, gli editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o sono stati da esso serviti nel corso dell'anno.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0332/2021).

(26)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(27)  Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

(28)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(29)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(30)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(31)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(27)  Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

(28)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(29)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(30)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(31)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(32)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(32)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(33)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(33)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(34)  Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

(34)  Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

(35)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(35)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(36)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(36)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(38)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(39)   Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

(38)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


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