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Document 52021AP0499
Amendments adopted by the European Parliament on 15 December 2021 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))
GU C 251 del 30.6.2022, pp. 227–334
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/227 |
P9_TA(2021)0499
Legge sui mercati digitali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/33)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 244
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 41
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 42
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 44
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 46
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 47
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 48
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 49
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 53
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 57
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 58
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 59
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 60
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 61
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 62
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 64
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 67
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 70
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 75
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 75 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 76
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 77
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 77 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 77 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 78
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 78 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 79
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi, |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione. |
1. Il presente regolamento ha l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio sia degli utenti finali che degli utilizzatori finali, in modo da incoraggiare l'innovazione e migliorare il benessere dei consumatori . |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio. |
2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione e a utenti commerciali , a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper o degli utenti commerciali e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio. Il presente regolamento si applica e viene interpretato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 11, 16, 47 e 50. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori o di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento. |
5. Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori, di lottare contro atti di concorrenza sleale o di perseguire altri legittimi interessi pubblici, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (38) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni ; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (39) . |
6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui tali norme sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper a norma del presente regolamento o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 (38) del Consiglio e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni e del regolamento (UE) 2019/1150; |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione. |
7. Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui all'articolo 31 quinquies . |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera f bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera f quater (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 23 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Un fornitore di servizi di piattaforma di base è designato come gatekeeper se: |
1. Un'impresa è designata come gatekeeper se: |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Si presume che un fornitore di servizi di piattaforma di base soddisfi: |
2. Si presume che un'impresa soddisfi: |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio di piattaforma di base che annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente, stabiliti o situati nell'Unione , e oltre 10 000 utenti commerciali attivi annualmente stabiliti nell'Unione ; |
il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce uno o più servizi di piattaforma di base , ciascuno dei quali annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali mensilmente, stabiliti o situati nel SEE , e oltre 10 000 utenti commerciali annualmente stabiliti nel SEE ; |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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ai fini del primo comma, con utenti finali attivi mensilmente si fa riferimento al numero medio di utenti finali attivi mensilmente nel corso della maggior parte dell'ultimo esercizio finanziario; |
soppresso |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Ai fini della lettera b) |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un fornitore di servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione entro tre mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base del fornitore che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). |
3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell'impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). |
|
La mancata notifica da parte di un pertinente fornitore di servizi di piattaforma di base dell'informazione richiesta a norma del presente paragrafo non impedisce alla Commissione di designare in qualsiasi momento tali fornitori come gatekeeper a norma del paragrafo 4. |
La mancata notifica da parte di una pertinente impresa che fornisce servizi di piattaforma di base dell'informazione richiesta a norma del presente paragrafo non impedisce alla Commissione di designare in qualsiasi momento tali imprese come gatekeeper a norma del paragrafo 4. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione designa, senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, il fornitore di servizi di piattaforma di base che soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 come gatekeeper a meno che tale fornitore presenti , con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, nelle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base e tenendo conto degli elementi elencati al paragrafo 6 , il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. |
La Commissione designa, senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 come gatekeeper . L'impresa può presentare , con la propria notifica, argomentazioni convincenti per dimostrare che, nelle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, l'impresa non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se il gatekeeper presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione applica il paragrafo 6 per valutare se i criteri di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti. |
soppresso |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 bis. Se l'impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base non informa la Commissione, non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 3 o non presenta, entro il termine fissato dalla Commissione, tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutarne la designazione come gatekeeper ai sensi dei paragrafi 2 e 6, la Commissione ha il diritto di designare tale impresa come gatekeeper in qualsiasi momento sulla base delle informazioni a sua disposizione a norma del paragrafo 4. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 sono raggiunte e ad adeguarle periodicamente agli sviluppi tecnologici e di mercato, ove necessario , in particolare per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo 2, lettera a) . |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e ad adeguare periodicamente la metodologia agli sviluppi tecnologici e di mercato, ove necessario . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 37 per aggiornare l'elenco di indicatori riportato nell'allegato del presente regolamento . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può identificare come gatekeeper, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 o ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate in conformità del paragrafo 4 . |
La Commissione identifica come gatekeeper, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base , escluse le piccole e medie imprese o le microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo . |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera e bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi che interesseranno tali elementi. |
Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi che interesseranno tali elementi , compresi eventuali concentrazioni previste con un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale . |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se il fornitore di un servizio di piattaforma di base che raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa e se tale mancata conformità persiste dopo che il fornitore è stato invitato a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale fornitore come gatekeeper. |
soppresso |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se il fornitore di un servizio di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa e se tale mancata conformità persiste dopo che il fornitore è stato invitato a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale fornitore come gatekeeper. |
soppresso |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. La Commissione individua, in relazione a ciascun gatekeeper identificato a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, l'impresa pertinente cui esso appartiene ed elenca i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b). |
7. Entro il termine stabilito al paragrafo 4, la Commissione individua, in relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b). |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo. |
8. Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 quanto prima e, in ogni caso, entro quattro mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni due anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati. |
La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e almeno ogni anno se i nuovi servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati. La verifica non ha alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se constata, sulla base del riesame di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper dei fornitori di servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione corrispondente. |
Se constata, sulla base del riesame di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione corrispondente. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. |
3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco delle imprese designate come gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La Commissione pubblica una relazione annuale in cui espone i risultati delle proprie attività di monitoraggio, incluso l'impatto sugli utenti commerciali, in particolare le piccole e medie imprese, e gli utenti finali, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto i (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto ii (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto iii (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto iv (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto v (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 — paragrafo 2 |
Articolo 5 — paragrafo 2 |
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2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a) , i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera g bis) , i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base o sui servizi ausiliari del gatekeeper. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo . Il gatekeeper garantisce che tali misure siano attuate nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché della legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti. |
1. Il gatekeeper attua misure efficaci per garantire la sua conformità agli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e dimostra tale conformità quando è chiamato a farlo . Il gatekeeper garantisce che le misure che attua siano conformi al regolamento (UE) 2016/679 , alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti , nonché ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 . |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro sei mesi dalla sua designazione e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 8, il gatekeeper presenta alla Commissione una relazione che descrive in modo dettagliato e trasparente le misure attuate per garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La relazione è aggiornata almeno una volta all'anno. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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1 ter. Insieme alla relazione di cui al paragrafo 1 bis ed entro lo stesso termine, il gatekeeper presenta alla Commissione una sintesi non riservata della sua relazione, che sarà pubblicata dalla stessa senza indugio. La sintesi non riservata è aggiornata almeno una volta all'anno conformemente alla relazione dettagliata. |
|
|
Ai fini della conformità con gli obblighi sanciti all'articolo 6 e laddove il gatekeeper nutra dubbi ragionevoli circa il o i metodi di conformità, egli può richiedere che la Commissione avvii un processo di ricezione ed esame di richieste di chiarimenti e successivamente proceda a specificare ulteriormente le misure pertinenti che il gatekeeper è tenuto ad adottare per conformarsi in maniera effettiva e proporzionata a tali obblighi. Un'ulteriore precisazione degli obblighi sanciti all'articolo 6 è limitata a questioni relative alla necessità di garantire l'osservanza effettiva e proporzionata degli obblighi. Nel procedere in tal senso, la Commissione può decidere di consultare terzi di cui ritiene necessario il parere riguardo alle misure che il gatekeeper è tenuto ad attuare. La durata del processo non supera il periodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 8, con la possibilità di prorogarlo di due mesi, a discrezione della Commissione, qualora il processo di dialogo non si concluda prima dello scadere di tale periodo. |
|
|
È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, tenendo debitamente conto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e giusto processo. Laddove la Commissione decida di non avviare tale processo, essa fornisce una motivazione scritta al gatekeeper interessato. Al termine del processo, la Commissione può altresì specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper interessato è tenuto ad attuare derivanti dalla conclusione del processo di cui al paragrafo 1 ter. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Se constata che le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma del paragrafo 1 non garantiscono l'effettiva osservanza dei pertinenti obblighi sanciti dall'articolo 6, la Commissione può specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper in questione deve attuare. La Commissione adotta tale decisione entro sei mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
2. Se constata che le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma del paragrafo 1 non garantiscono l'effettiva osservanza dei pertinenti obblighi sanciti dall'articolo 6, la Commissione può specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper in questione è tenuto ad attuare. La Commissione adotta tale decisione il prima possibile e ad ogni modo non oltre quattro mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. In vista dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal fornitore dei servizi di piattaforma di base interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. |
4. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari e pubblica una breve sintesi il prima possibile e ad ogni modo non oltre due mesi dall'apertura del procedimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal fornitore dei servizi di piattaforma di base interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. La Commissione può decidere di invitare terzi interessati a presentare osservazioni entro un termine da essa fissato nella sua pubblicazione. Al momento della pubblicazione la Commissione tiene debitamente conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Un gatekeeper può richiedere l'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 18 affinché la Commissione determini se le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. Un gatekeeper può presentare, assieme alla sua domanda, una richiesta motivata per spiegare in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. |
7. Un gatekeeper può richiedere , entro il termine per l'attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8, l'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 18 affinché la Commissione determini se le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. Nella sua domanda, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. La Commissione adotta la propria decisione entro sei mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. La Commissione può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, su richiesta motivata del gatekeeper, un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 per un servizio di piattaforma di base mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, se il gatekeeper dimostra che l'osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, e solo nella misura necessaria a far fronte a tale minaccia alla sua redditività. La Commissione si prefigge di adottare la decisione di sospensione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. |
1. La Commissione può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, su richiesta motivata del gatekeeper, un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 per un servizio di piattaforma di base mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, se il gatekeeper dimostra che l'osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, e solo nella misura necessaria a far fronte a tale minaccia alla sua redditività. La Commissione si prefigge di adottare la decisione di sospensione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. La decisione di sospensione è accompagnata da una dichiarazione motivata che illustra i motivi della sospensione. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina con cadenza annua la sua decisione di sospensione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. |
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina con cadenza annua la sua decisione di sospensione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel valutare la richiesta, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1. |
Nel valutare la richiesta, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi , in particolare sugli utenti commerciali minori e sui consumatori . La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 9 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Esenzione per motivi imperativi di interesse pubblico |
Esenzione per motivi di moralità pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 in relazione a un singolo servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 2. La Commissione adotta la decisione di esenzione al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. |
1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 in relazione a un singolo servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 2. La Commissione adotta la decisione di esenzione al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale decisione è accompagnata da una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Se l'esenzione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina ogni anno la sua decisione di esenzione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per aggiornare gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se, sulla base di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, ha individuato la necessità di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37, con cui modifica gli articoli 5 e 6 aggiungendo obblighi se, sulla base di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, ha individuato che ciò risulta necessario per affrontare pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. Tali atti delegati possono aggiungere nuovi obblighi solo a quelli elencati agli articoli 5 e 6. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||
|
|
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 che integrano il presente regolamento riguardo agli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. Tali atti delegati contemplano unicamente quanto segue: |
||||||
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|
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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2 bis. In relazione all'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione adotta entro … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] un atto delegato conformemente all'articolo 37 che integra il presente regolamento definendo la portata e le caratteristiche adeguate per l'interconnessione dei servizi di social network online dei gatekeeper nonché le norme o le specifiche tecniche di tale interconnessione. Tali norme o specifiche tecniche garantiscono un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali. Nell'elaborare norme o specifiche tecniche, la Commissione può consultare gli organismi di normazione o altri soggetti interessati, come previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 |
Articolo 6 bis |
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Antielusione |
Antielusione |
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1. Un gatekeeper garantisce l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. L'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, che si applicano in relazione ai servizi di piattaforma di base designati a norma dell'articolo 3, non è pregiudicata da alcun comportamento dell'impresa cui appartiene il gatekeeper, a prescindere dalla natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo del comportamento. |
1. Un gatekeeper garantisce l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. |
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1 bis. Mentre gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 si applicano in relazione ai servizi di piattaforma di base designati a norma dell'articolo 3, il gatekeeper, compresa qualsiasi impresa cui appartiene, non adotta alcun comportamento, a prescindere dalla natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo del comportamento, che, pur formalmente, concettualmente o tecnicamente distinto da un comportamento vietato ai sensi degli articoli 5 e 6, possa in pratica avere un oggetto o un effetto equivalente. |
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1 ter. Il gatekeeper non adotta alcun comportamento atto a scoraggiare l'interoperabilità utilizzando misure tecniche di protezione o condizioni di servizio discriminatorie, assoggettando le interfacce di programmazione delle applicazioni al diritto d'autore ovvero fornendo informazioni fuorvianti. |
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2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi. |
2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. |
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3. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile. |
3. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile , anche offrendo scelte all'utente finale in maniera non neutrale, oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dell'utente attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa . |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che coinvolge un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale , a prescindere dal fatto che sia notificabile a un'autorità dell'Unione garante della concorrenza a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 o a un'autorità nazionale della concorrenza competente a norma delle norme nazionali sulle concentrazioni. |
Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, a prescindere dal fatto che sia notificabile a un'autorità dell'Unione garante della concorrenza a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 o a un'autorità nazionale della concorrenza competente a norma delle norme nazionali sulle concentrazioni. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione informa le autorità nazionali competenti di tali notifiche. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro tre mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
3. Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1, è dimostrato che altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro tre mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Le autorità nazionali competenti possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La Commissione pubblica con cadenza annuale l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base identificati a norma dell'articolo 3 o nell'ambito di tali servizi. La descrizione è aggiornata almeno una volta all'anno. |
Un gatekeeper presenta alla Commissione e al gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base identificati a norma dell'articolo 3 o nell'ambito di tali servizi. La descrizione è aggiornata almeno una volta all'anno. La Commissione elabora, in consultazione con il garante europeo della protezione dei dati, il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e gli esperti, le norme e la procedura dell'audit. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il gatekeeper rende pubblicamente disponibile una panoramica della descrizione sottoposta a audit di cui al primo comma, tenendo conto della necessità di rispettare il segreto aziendale. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione può anche chiedere a una o più autorità nazionali competenti di sostenere la propria indagine di mercato. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. Essa si adopera per concludere la propria indagine adottando una decisione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, entro 12 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
1. La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato entro sei mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6. |
2. Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro sei mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se il fornitore di servizi di piattaforma di base raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, ma ha presentato argomentazioni significativamente fondate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, la Commissione si adopera per concludere l'indagine di mercato entro cinque mesi dal relativo avvio con una decisione a norma del paragrafo 1. In tal caso la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 al fornitore di servizi di piattaforma di base entro tre mesi dall'avvio dell'indagine. |
soppresso |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper solo gli obblighi sanciti dall'articolo 5, lettera b), e dall'articolo 6 , paragrafo 1, lettere e), f), h) e i), come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività . La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura stabilita dall'articolo 4. |
4. Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La Commissione riesamina una siffatta designazione a norma dell'articolo 4. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e ha ulteriormente rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , la Commissione può imporre a tale gatekeeper , mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato alla violazione commessa e necessario per garantire il rispetto del presente regolamento. La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
1. La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper sia colpevole di inosservanza sistematica. Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione può imporre a tale gatekeeper un rimedio comportamentale o strutturale efficace e necessario per garantire il rispetto del presente regolamento. La Commissione ha il diritto, se del caso, di richiedere che i rimedi siano verificati per ottimizzarne l'efficacia . La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. A norma del paragrafo 1, la Commissione può limitare, per un periodo circoscritto, i gatekeeper a effettuare acquisizioni in settori pertinenti per il presente regolamento, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e necessarie per porre rimedio ai danni causati da violazioni ripetute o per evitare ulteriori danni alla contendibilità ed equità del mercato interno. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione può imporre solo rimedi strutturali a norma del paragrafo 1 se non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o se un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per il gatekeeper interessato, del rimedio strutturale. |
soppresso |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Si considera che un gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni in materia di inosservanza o di ammende, a norma rispettivamente degli articoli 25 e 26, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di cinque anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo. |
3. Si considera che un gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno due decisioni in materia di inosservanza o di ammende, a norma rispettivamente degli articoli 25 e 26, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di dieci anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Si considera che un gatekeeper abbia ulteriormente consolidato o ampliato la propria posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, se il suo impatto sul mercato interno è cresciuto ulteriormente, se la sua importanza in qualità di punto di accesso affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali è ulteriormente aumentata o se il gatekeeper detiene una posizione ulteriormente consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. |
soppresso |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione comunica le proprie obiezioni al gatekeeper interessato entro sei mesi dall'apertura delle indagini. La Commissione spiega nelle sue obiezioni se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati . |
5. La Commissione comunica le proprie obiezioni al gatekeeper interessato quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro quattro mesi dall'apertura delle indagini. La Commissione spiega nelle sue obiezioni se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, efficaci e necessari. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione può in qualsiasi momento prorogare la durata di un'indagine di mercato in corso se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve sollevare le proprie obiezioni o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. La Commissione può tener conto degli impegni a norma dell'articolo 23 e renderli vincolanti nella sua decisione. |
6. Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve sollevare le proprie obiezioni o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5 o 6, la Commissione riesamina regolarmente i rimedi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di un'indagine, rileva che non sono efficaci. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 17 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base e per individuare tipi di pratiche potenzialmente sleali o che possono limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e che non sono affrontati in maniera efficace dal presente regolamento. La Commissione presenta una relazione pubblica al più tardi entro 24 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base e per individuare tipi di pratiche potenzialmente sleali o che possono limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e che non sono affrontati in maniera efficace dal presente regolamento. La Commissione presenta una relazione pubblica al più tardi entro 18 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 17 — comma 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. La Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, anche a fini di monitoraggio, attuazione e applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione può altresì chiedere l'accesso a banche dati e algoritmi delle imprese e chiedere chiarimenti in merito mediante semplice domanda o mediante decisione. |
1. La Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, anche a fini di monitoraggio, attuazione e applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione può altresì chiedere l'accesso a banche dati, algoritmi delle imprese e informazioni sui test e chiedere chiarimenti in merito mediante semplice domanda o mediante decisione. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. La Commissione può chiedere informazioni alle imprese e alle associazioni di imprese a norma del paragrafo 1 anche prima dell'apertura di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14 o di procedimenti a norma dell'articolo 18 . |
2. La Commissione può chiedere informazioni alle imprese e alle associazioni di imprese a norma del paragrafo 1 anche prima dell'apertura di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda e stabilisce un termine entro il quale esse tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 26 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 27. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. |
4. Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi, la Commissione indica lo scopo della domanda , specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 26 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 27. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 20 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che acconsenta a essere ascoltata ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine, anche in relazione al monitoraggio, all'attuazione e all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. |
La Commissione e le autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 31 quater possono sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che acconsenta a essere ascoltata ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine, anche in relazione al monitoraggio, all'attuazione e all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli accertamenti in loco possono essere effettuati anche con l'assistenza di auditor o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. |
2. Gli accertamenti in loco possono essere effettuati anche con l'assistenza di auditor o esperti a rotazione nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, adottare misure cautelari, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione degli articoli 5 o 6. |
1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, adottare misure cautelari nei confronti del gatekeeper , ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione degli articoli 5 o 6. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Una decisione a norma del paragrafo 1 può essere adottata solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. La decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata. |
2. Una decisione a norma del paragrafo 1 è adottata solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. Tale decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, derivante da nuove pratiche messe in atto da uno o più gatekeeper che potrebbero pregiudicare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che potrebbero essere sleali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione può imporre misure cautelari ai gatekeeper interessati al fine di evitare il concretizzarsi di tale rischio. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Una decisione di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo può essere adottata solo nel contesto di un'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 17 ed entro sei mesi dall'avvio di tale indagine. Le misure cautelari si applicano per un periodo di tempo determinato e, in ogni caso, sono rinnovate o ritirate per tener conto della decisione finale risultante dall'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 17. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 |
soppresso |
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Impegni |
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1. Se nel corso dei procedimenti a norma degli articoli 16 o 25 il gatekeeper interessato offra di assumersi degli impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, rendere tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. |
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2. La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi: |
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3. Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento. |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può adottare i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23. |
1. La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 24 bis Meccanismo di reclamo 1. Gli utenti commerciali, i concorrenti, gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base, nonché i loro rappresentanti o altra persona con un interesse legittimo possono denunciare alle competenti autorità nazionali qualsiasi pratica o comportamento dei gatekeeper che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresa la sua violazione. Le autorità nazionali competenti valutano tali reclami e li comunicano alla Commissione. La Commissione valuta se vi siano motivi validi per avviare procedimenti ai sensi dell'articolo 18 o un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14. 2. La direttiva (UE) 2019/1937 si applica ai reclami e alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 24 ter |
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Funzione di controllo della conformità |
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1. I gatekeeper istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper e nominano uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. |
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2. Il gatekeeper garantisce che la funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 1 disponga di autorità, statura e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del gatekeeper per monitorare la conformità del gatekeeper al presente regolamento. |
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3. Il gatekeeper garantisce che i responsabili della conformità nominati a norma del paragrafo 1 siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 4. |
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Il gatekeeper assicura inoltre che il capo della funzione di controllo della conformità nominato a norma del paragrafo 1 sia un alto dirigente con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità e sia indipendente dalle funzioni operative e dall'organo di gestione del gatekeeper. |
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4. Il responsabile della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del gatekeeper e ha il potere di sollevare questioni e segnalare a tale organismo i rischi di non conformità al presente regolamento, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione. |
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Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del gatekeeper. |
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5. I responsabili della conformità nominati dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 vigilano sul rispetto, da parte del gatekeeper, degli obblighi di cui al presente regolamento, compresi almeno i seguenti compiti: |
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6. I gatekeeper comunicano alla Commissione il nominativo e i recapiti del responsabile della funzione di controllo della conformità. |
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7. L'organo di gestione del gatekeeper definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di governance del gatekeeper che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, compresa la separazione delle funzioni nell'organizzazione del gatekeeper e la prevenzione dei conflitti di interesse. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione adotta tale decisione entro dodici mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1 la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. |
2. Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1 la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure adottate per garantire la conformità alla decisione adottata a norma del paragrafo 1. |
4. Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione adottata a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nella decisione a norma dell'articolo 25 la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta: |
1. Nella decisione a norma dell'articolo 25 la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non sia inferiore al 4 % e non superi il 20 % del fatturato totale globale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta: |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se le imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria . |
2. Se le imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, l'ammontare definitivo di tale penalità di mora. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 26 e 27 sono soggetti a un termine di prescrizione triennale . |
1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 26 e 27 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale . |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 15, 16, 22, 23, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito: |
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 15, 16, 22, 23, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione compresi terzi aventi un interesse legittimo l'opportunità di essere ascoltati in merito: |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni. |
2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione compresi terzi aventi un interesse legittimo possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di essere ascoltati. |
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese, le associazioni di imprese in questione e terzi aventi un interesse legittimo sono stati posti in condizione di essere ascoltati. |
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 30 bis |
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Rendicontazione |
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1. La Commissione adotta una relazione annuale sullo stato dell'economia digitale. Tale relazione offre un'analisi della posizione di mercato, dell'influenza e dei modelli d'impresa dei gatekeeper nel mercato comune. La relazione include una sintesi delle sue attività, in particolare delle misure di vigilanza adottate ai sensi dei capi II e IV del presente regolamento, nonché una valutazione dell'adeguatezza delle regole di concorrenza, delle disposizioni del presente regolamento (e del regolamento XX/2021 DSA) e degli attuali livelli di applicazione per affrontare comportamenti anticoncorrenziali e garantire la contendibilità e l'equità dei mercati digitali. La relazione annuale comprende anche una valutazione delle relazioni di audit previste all'articolo 13 e una valutazione dell'impatto sociale, che esamina i nuovi prodotti e servizi digitali e il loro potenziale impatto sulla salute mentale, il comportamento degli utenti, la disinformazione, la polarizzazione e la democrazia. Nell'adempimento di tale mandato, la Commissione coordina i propri sforzi di vigilanza e monitoraggio con quelli previsti dalla legge sui servizi digitali, in modo tale da conseguire le migliori sinergie possibili. |
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2. Il Parlamento europeo, tramite le proprie commissioni competenti, può formulare un parere sulla relazione della Commissione con cadenza annuale, comprensivo di proposte di indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche ai sensi dell'articolo 17. |
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3. La Commissione risponde per iscritto al parere adottato dal Parlamento europeo, reagisce a qualsiasi invito all'azione in relazione all'articolo 17 in esso contenuto, anche giustificando una prevista inazione, e risponde a qualsiasi domanda rivoltale dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal ricevimento. |
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4. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione partecipa a un'audizione dinanzi ad esso. L'audizione ha luogo almeno due volte l'anno. Il rispettivo commissario fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto. Inoltre, un dialogo continuo ad alto livello tra il Parlamento europeo e la Commissione è garantito attraverso scambi, che hanno luogo non meno di quattro volte l'anno. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 3, 12 , 13 , 19, 20 e 21 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento. |
1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 3, 19 , 20 , 21 e 31 quinquies sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 12 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Le informazioni raccolte a norma dell’articolo 13 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 32 e 33, la Commissione, le autorità degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli auditor e gli esperti nominati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Tale obbligo vale anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle attività del comitato consultivo per i mercati digitali a norma dell'articolo 32. |
2. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 12, 13, 31 quinquies, 32 e 33, la Commissione, le autorità degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli auditor e gli esperti nominati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Tale obbligo vale anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle attività del comitato consultivo per i mercati digitali a norma dell'articolo 32. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 bis Gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale 1. La Commissione istituisce un gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale (il «gruppo») sotto forma di un gruppo di esperti, formato da un rappresentante della Commissione, un rappresentante dei pertinenti organismi dell’Unione, rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e rappresentanti di altre autorità nazionali competenti in settori specifici, tra cui la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche e le autorità preposte alla tutela dei consumatori. 2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali competenti sono rappresentate nel gruppo dai loro rispettivi capi. Al fine di facilitare i lavori del gruppo, la Commissione gli fornisce un segretariato. 3. Le attività del gruppo possono essere organizzate in gruppi di lavoro di esperti creando gruppi interdisciplinari di regolatori specializzati che forniscano alla Commissione competenze di livello elevato. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 ter |
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Compiti del gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale |
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1. Il gruppo assiste la Commissione nel garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e nel monitorarne l'osservanza mediante consulenza, pareri e raccomandazioni. A tal fine il gruppo svolge i seguenti compiti: |
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2. Il gruppo riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito alle proprie attività e offre raccomandazioni e suggerimenti politici relativi all'applicazione del presente regolamento e ad altre questioni che contribuiscono allo sviluppo di un approccio normativo coerente al mercato unico digitale. |
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3. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento in linea con le regole dei gruppi di esperti della Commissione stabilite dalla decisione C(2016)3301 della Commissione. |
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4. Le riunioni del gruppo con le parti interessate e i gatekeepers sono registrate e pubblicate mensilmente in linea con il registro per la trasparenza dell'UE. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 31 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 quater Ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti 1. Le autorità nazionali della garanti concorrenza e le altre autorità competenti designate dallo Stato membro sostengono la Commissione nel controllo del rispetto e dell’applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e riferiscono regolarmente alla Commissione in merito al rispetto del presente regolamento. 2. Le autorità nazionali garanti della concorrenza e le altre autorità competenti possono, con il coordinamento della Commissione, offrire sostegno a un'indagine di mercato o a un procedimento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e degli articoli 15, 16, 17, 19, 20 e 21, acquisendo informazioni e offrendo consulenze. 3. Le autorità nazionali garanti della concorrenza e le altre autorità competenti possono raccogliere reclami secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis. |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 31 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 quinquies |
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Collaborazione e coordinamento con gli Stati membri |
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1. La Commissione e gli Stati membri lavorano in stretta cooperazione e coordinano le loro azioni di contrasto per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare del presente regolamento. |
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2. Se un'autorità nazionale intende avviare un'indagine sui gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, essa informa la Commissione per iscritto della prima misura formale di indagine, prima dell'avvio di tale misura o immediatamente dopo di esso. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità competenti degli altri Stati membri. |
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3. Qualora intenda imporre obblighi ai gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, l'autorità nazionale comunica alla Commissione, al più tardi 60 giorni prima della sua adozione, il progetto di misura indicandone i motivi. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità competenti degli altri Stati membri. Se entro il termine di 60 giorni la Commissione comunica all'autorità nazionale interessata che il progetto di misura è in contrasto con il presente regolamento o con una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento o prevista in un procedimento avviato dalla Commissione, tale autorità nazionale non adotta la misura. |
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4. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti degli Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, hanno il potere di scambiarsi reciprocamente qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate. |
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5. Le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti degli Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, possono consultare la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Relativamente alle riunioni aventi per oggetto questioni specifiche, gli Stati membri sono autorizzati a nominare un rappresentante supplementare di un'autorità avente competenze attinenti alle questioni in esame. Ciò non pregiudica il diritto dei membri del comitato di essere assistiti da altri esperti degli Stati membri. |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le riunioni tra il comitato consultivo per i mercati digitali e la Commissione con rappresentanti dei gatekeepers e altri soggetti sono registrate e rese pubbliche con cadenza mensile, in linea con il registro per la trasparenza dell'UE. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Quando tre o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un fornitore di servizi di piattaforma di base debba essere designato come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo. |
1. Due o più autorità nazionali garanti della concorrenza o altre autorità nazionali competenti possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine a norma degli articoli 15, 16, 17 o 25. Le autorità competenti presentano prove a sostegno dello loro richiesta. La Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo. Se ritiene che non vi siano motivi sufficienti per avviare un procedimento, la Commissione può respingere tale richiesta e informare le rispettive autorità competenti circa i motivi. La Commissione pubblica i risultati di tale valutazione. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri presentano prove a sostegno dello loro richiesta. |
soppresso |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 36 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda gli articoli 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 e 30, concernenti : |
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione seguenti : |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. le modalità pratiche per la collaborazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese. |
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 36 bis Orientamenti Onde facilitare l'osservanza da parte dei gatekeeper degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 12 e 13 e garantirne l'applicazione, la Commissione può accompagnare gli obblighi di cui a tali articoli con orientamenti, ove la Commissione lo ritenga adeguato. Qualora lo ritenga appropriato e necessario, la Commissione può incaricare gli enti di normalizzazione di facilitare l'attuazione degli obblighi sviluppando norma adeguate. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal GG/MM/AAAA. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal GG/MM/AAAA. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 1 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all’articolo 10 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 37 bis Modifica della direttiva (UE) 2019/1937 Alla parte XX dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente: «Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, relativo a XX (UE) 2021/XXX, e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L …).» |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 37 ter Modifiche della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori All'allegato I è aggiunto quanto segue: «(X) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)» |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Esso si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore. |
Esso si applica due mesi dopo la sua entrata in vigore. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato 1 — tabella (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
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Servizio di piattaforma di base |
utenti finali |
utenti commerciali |
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Servizi di intermediazione online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno. |
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Motori di ricerca online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore di ricerca online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando una ricerca. |
Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore di ricerca online o parte dell'indice del motore di ricerca online nel corso dell'anno. |
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Servizi di social network online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di social network online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando o commentando. |
Numero di utenti commerciali unici che sono iscritti in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio di social network online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese. |
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Servizi di piattaforma per la condivisione di video |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di piattaforma per la condivisione di video almeno una volta nel corso del mese, ad esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio di piattaforma per la condivisione di video nel corso dell'anno. |
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Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero |
Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero al fine di comunicare direttamente con un utente finale. |
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Sistemi operativi |
Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema operativo. |
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Servizi di cloud computing |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi di cloud computing del pertinente fornitore di servizi di cloud computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi di cloud computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi di cloud computing nel corso dell'anno. |
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Servizi pubblicitari |
Vendite proprietarie di spazi pubblicitari Numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese. Intermediazione pubblicitaria (comprese reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria) Numero di utenti finali unici esposti a un'impressione pubblicitaria che ha determinato il servizio di intermediazione pubblicitaria almeno una volta nel mese. |
Vendite proprietarie di spazi pubblicitari Numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno. Intermediazione pubblicitaria (comprese reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria) Numero di utenti commerciali unici (compresi gli inserzionisti, gli editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o sono stati da esso serviti nel corso dell'anno. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0332/2021).
(26) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
(27) Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.
(28) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(29) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
(30) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(31) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
(27) Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.
(28) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(29) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
(30) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(31) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(32) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(32) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(33) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(34) Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).
(34) Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).
(35) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(35) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(36) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(36) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(38) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(39) Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.
(38) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).