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Document 52021AP0138

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (06834/1/2020 — C9-0138/2021 — 2018/0208(COD))

    GU C 506 del 15.12.2021, p. 157–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 506/157


    P9_TA(2021)0138

    Programma Giustizia 2021-2027 ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (06834/1/2020 — C9-0138/2021 — 2018/0208(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

    (2021/C 506/35)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06834/1/2020 — C9-0138/2021),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0384),

    visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0146/2021),

    1.

    approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

    2.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

    3.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    4.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

    (2)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.


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