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Document 52021AE6507
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/760 as regards the scope of eligible assets and investments, the portfolio composition and diversification requirements, the borrowing of cash and other fund rules and as regards requirements pertaining to the authorisation, investment policies and operating conditions of European long-term investment funds (COM(2021) 722 final — 2021/0377 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda il novero delle attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi e per quanto riguarda gli obblighi relativi all'autorizzazione, alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine [COM(2021) 722 final — 2021/0377 (COD)]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda il novero delle attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi e per quanto riguarda gli obblighi relativi all'autorizzazione, alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine [COM(2021) 722 final — 2021/0377 (COD)]
EESC 2021/06507
GU C 290 del 29.7.2022, p. 64–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 290/64 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda il novero delle attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi e per quanto riguarda gli obblighi relativi all'autorizzazione, alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine
[COM(2021) 722 final — 2021/0377 (COD)]
(2022/C 290/11)
Relatore: |
Pierre BOLLON |
Consultazione |
Parlamento europeo, 14.2.2022 Consiglio dell'Unione europea, 22.3.2022 |
Base giuridica |
Articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
Sezione competente |
Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale |
Adozione in sezione |
3.3.2022 |
Adozione in sessione plenaria |
23.3.2022 |
Sessione plenaria n. |
568 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
111/1/0 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Il CESE appoggia con decisione l'equilibrata proposta di revisione del regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), dal momento che la versione precedente del regolamento non ha raggiunto gli obiettivi prefissi. È particolarmente necessario indirizzare le risorse finanziarie e i risparmi verso investimenti a lungo termine, ai fini di una ripresa post-COVID socialmente inclusiva e della duplice transizione digitale e climatica. In quest'ottica risulta davvero essenziale una revisione approfondita del regolamento ELTIF. Il CESE auspica pertanto che il processo di adozione non porti all'imposizione di nuovi obblighi normativi, che indebolirebbero la spinta verso quella maggiore semplicità giustamente proposta dalla Commissione. |
1.2. |
La proposta nota come «ELTIF 2» è importante e giunge al momento opportuno, in quanto può stimolare in maniera rilevante la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'UE. Gli ELTIF sono fondi a lungo termine che si fregiano di un «passaporto europeo», e dovranno svolgere un ruolo significativo nel finanziamento della duplice transizione climatica e digitale, nello sviluppo delle infrastrutture sociali e di trasporto, nel sostegno ai progetti immobiliari a fini abitativi, nonché — naturalmente — nel finanziamento delle piccole e medie imprese europee, in particolare di quelle innovative, e delle imprese in fase di avviamento (start-up). |
1.3. |
Purtroppo in questa fase non è disponibile una stima sufficientemente precisa dei finanziamenti a lungo termine che mancano globalmente all'appello. È ancora necessario lavorare a livello europeo per ottenere una stima migliore, ma il fabbisogno di finanziamenti è indubbiamente elevato e ammonta a diverse centinaia di miliardi di euro. |
1.4. |
Soprattutto, il CESE sottolinea con forza l'importanza tanto dei finanziamenti per l'indispensabile transizione verso un'economia europea a intensità di carbonio molto minore (e, in definitiva, neutra in termini di emissioni di carbonio) quanto della strategia europea per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile. È altresì necessario aumentare l'accessibilità dei dati ESG (ambientali, sociali e di governance) e finanziari, in particolare attraverso il progetto del punto di accesso unico europeo (ESAP) e, soprattutto, la necessaria regolamentazione e vigilanza sui fornitori di dati. |
1.5. |
La proposta «ELTIF 2» della Commissione europea contiene miglioramenti mirati riguardo agli investimenti ammissibili. Questo permetterà di ampliare la gamma di investimenti degli ELTIF, oltre a sostenere la crescita economica e la competitività, e consentirà anche di allargare, sul piano geografico, il novero degli investimenti in Europa. |
1.6. |
Il CESE è favorevole all'adeguamento dei precedenti ostacoli dissuasivi all'accesso agli ELTIF da parte degli investitori al dettaglio, che attualmente non possono beneficiare dei rendimenti sugli investimenti a lungo termine. Gli ELTIF completerebbero quindi l'attuale successo degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Si tratta di un passo importante, tanto più che la protezione degli investitori è rafforzata sia dal nuovo, forte legame con le «valutazioni di idoneità» obbligatorie ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) che dalla maggiore chiarezza delle norme in materia di conflitti di interesse. Il CESE rinnova inoltre con vigore i numerosi inviti a sviluppare l'alfabetizzazione finanziaria per gli investitori in ogni paese d'Europa. |
1.7. |
Il CESE approverebbe l'introduzione di ELTIF «parzialmente aperti» (accanto a quelli «chiusi»), vale a dire di ELTIF eventualmente grandi e diversificati che possano consentire rimborsi (e sottoscrizioni) dopo un periodo di preavviso, purché ovviamente tale possibilità sia chiaramente indicata nella documentazione fornita ai clienti e sia verificata dall'autorità nazionale competente. Nell'ottica di contribuire a renderli più «liquidi», questi ELTIF dovrebbero essere in grado di investire fino al 50 % (ed eventualmente anche di più) del capitale disponile in attività diversificate, nel rispetto delle norme sugli OICVM. A questo fine sarebbe utile anche un ulteriore aumento del possibile livello di investimenti in altri fondi. |
1.8. |
Dato che gli ELTIF sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme stabilite in un regolamento europeo, quale ulteriore azione utile la Commissione europea potrebbe valutare l'opportunità e la fattibilità di consentire agli ELTIF di fregiarsi di un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) «.eu», migliorandone quindi la disponibilità e visibilità transfrontaliere. È auspicabile che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) svolga un ruolo di rilievo nell'adozione delle norme tecniche di regolamentazione, nella promozione della convergenza in materia di vigilanza e nel coordinamento delle attività di vigilanza, assieme alle autorità di regolamentazione nazionali competenti. |
1.9. |
È importante facilitare l'ammissibilità degli ELTIF per i conti di risparmio, per i contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (ossia, collegati a un fondo d'investimento), per i piani di risparmio dei dipendenti e, ovviamente, per i meccanismi pensionistici come il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Parallelamente, l'attuale proposta sulla rifusione della direttiva Solvibilità 2 e la futura revisione della direttiva relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) potrebbero prevedere un incentivo per le imprese dei settori assicurativo o pensionistico affinché investano negli ELTIF. |
1.10. |
Da ultimo, ma non meno importante, gli investitori europei in ELTIF dovrebbero poter beneficiare, per i loro risparmi, del trattamento fiscale migliore concesso dal rispettivo paese di residenza. Gli investitori a lungo termine dovrebbero beneficiare in ogni paese europeo di norme fiscali stabili e incentivanti. |
2. Sintesi della proposta della Commissione
2.1. |
Il «regolamento ELTIF» è un quadro europeo per i fondi di investimento alternativi (FIA) che collocano il risparmio in investimenti a lungo termine quali progetti di infrastrutture sociali e di trasporto, beni immobili, nonché piccole e medie imprese (PMI). Il regolamento ELTIF stabilisce norme uniformi in materia di rilascio dell'autorizzazione, di politiche di investimento e di condizioni di esercizio, nonché di commercializzazione, per gli ELTIF. |
2.2. |
Il quadro normativo degli ELTIF è inteso a facilitare gli investimenti a lungo termine in questi tipi di attività da parte degli investitori istituzionali e al dettaglio, e a fornire una fonte alternativa non bancaria di finanziamento all'economia reale. |
2.3. |
La revisione in esame mira ad aumentare la diffusione degli ELTIF in tutta l'UE a vantaggio dell'economia e degli investitori europei. Ciò, a sua volta, sosterrebbe il costante sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, che mira anche ad agevolare l'accesso delle imprese dell'UE a finanziamenti a lungo termine più stabili, sostenibili e diversificati. |
2.4. |
Dall'adozione del quadro giuridico originario sugli ELTIF nell'aprile del 2015 sono stati autorizzati solo 67 ELTIF (secondo i dati disponibili nel febbraio 2022), con un volume relativamente esiguo di attività nette gestite (stimate a circa 2,4 miliardi di EUR nel 2021). Tali ELTIF autorizzati sono domiciliati solo in quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo), mentre gli altri Stati membri non avevano ELTIF nazionali. |
2.5. |
Sebbene il quadro giuridico degli ELTIF sia ancora relativamente recente, i dati di mercato disponibili indicano che il mercato non si è sviluppato secondo le previsioni. |
2.6. |
Sulla base della valutazione del funzionamento del quadro giuridico degli ELTIF e dei riscontri dei portatori di interessi, i vantaggi degli ELTIF risultano sminuiti dalle norme restrittive sui fondi e dagli ostacoli all'accesso per gli investitori al dettaglio, il cui effetto combinato riduce l'utilità, l'efficacia e l'attrattiva del quadro giuridico degli ELTIF per gestori e investitori. Queste restrizioni sono i principali fattori alla base dell'incapacità del segmento degli ELTIF di crescere in modo significativo e di sfruttare appieno il potenziale di tali fondi per convogliare gli investimenti verso l'economia reale. |
2.7. |
A tale riguardo, la revisione del quadro normativo degli ELTIF mira ad accelerarne la diffusione e a migliorarne l'attrattiva apportando modifiche mirate alle norme opportune. Ciò significa, in particolare, ampliare il novero delle attività e degli investimenti ammissibili, consentendo norme sui fondi più flessibili che includano l'agevolazione delle strategie di fondo di fondi, e ridurre gli ostacoli ingiustificati che impediscono agli investitori al dettaglio di accedere agli ELTIF, in particolare il requisito dell'investimento iniziale di 10 000 EUR e quello della soglia aggregata massima del 10 % per gli investitori al dettaglio i cui portafogli finanziari sono inferiori a 500 000 EUR. |
2.8. |
Inoltre, la proposta mira a permettere alla struttura degli ELTIF di esercitare un richiamo maggiore semplificando le regole sui fondi selezionati per gli ELTIF che sono distribuiti esclusivamente agli investitori professionali. La revisione del quadro giuridico degli ELTIF introduce inoltre un meccanismo facoltativo di «sportello di liquidità» volto a fornire liquidità aggiuntiva agli investitori in ELTIF e ai nuovi sottoscrittori senza richiedere un prelievo dal capitale degli ELTIF. La proposta mira inoltre ad assicurare che esistano adeguate garanzie a protezione degli investitori. |
3. Osservazioni generali
3.1. |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia con decisione l'equilibrata proposta di revisione del regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), dal momento che la versione precedente del regolamento non ha raggiunto gli obiettivi prefissi. Il CESE ha già accolto con favore questa revisione nel suo parere sul tema Unione dei mercati dei capitali (1), un'iniziativa che costituisce il pilastro portante dell'omonimo piano d'azione. |
3.2. |
Risulta infatti particolarmente necessario indirizzare le risorse finanziarie e i risparmi verso investimenti a lungo termine non solo per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei mercati dei capitali dell'Europa, ma anche ai fini di una ripresa post-COVID socialmente inclusiva e della duplice transizione digitale e climatica. In quest'ottica è davvero essenziale una revisione approfondita del regolamento ELTIF. Il CESE auspica pertanto che il processo di adozione non porti all'imposizione di nuovi obblighi normativi, che indebolirebbero la spinta verso quella maggiore semplicità giustamente proposta dalla Commissione. |
3.3. |
Gli ELTIF sono fondi a lungo termine che possono essere commercializzati e sottoscritti a livello transfrontaliero in tutta l'Unione, in quanto si fregiano di un «passaporto europeo». Tali fondi potranno svolgere un ruolo significativo nella costruzione di infrastrutture (ad esempio nel settore dei trasporti e dell'energia), nell'ammodernamento degli alloggi, nel finanziamento della ricerca e dello sviluppo, nonché — ovviamente — nel finanziamento delle PMI e delle start-up europee (i cui investimenti non possono generalmente contare sulla liquidità fornita da una quotazione sui mercati finanziari), promuovendo in tal modo la creazione di posti di lavoro. |
3.4. |
Soprattutto, il CESE sottolinea altresì con forza l'importanza tanto dei finanziamenti per l'indispensabile transizione verso un'economia europea inclusiva e a intensità di carbonio molto minore (e, in definitiva, neutra in termini di emissioni di carbonio) quanto della strategia europea per finanziarie la transizione verso un'economia sostenibile, in particolare la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità e la prevista tassonomia sociale. È altresì necessario aumentare l'accessibilità dei dati ESG (ambientali, sociali e di governance) e finanziari, in particolare attraverso il progetto del punto di accesso unico europeo (ESAP) e, soprattutto, la necessaria regolamentazione e vigilanza sui fornitori di dati. I lavori sull'etichettatura ESG dovrebbero inoltre essere accelerati per fornire orientamenti agli investitori in ELTIF. |
3.5. |
La proposta «ELTIF 2» della Commissione europea appare ben calibrata e proporzionata, e contiene giustamente miglioramenti mirati, riguardo agli investimenti ammissibili, che consentiranno di dare un sostegno più netto alla crescita e alla competitività proprio attraverso gli ELTIF. Un numero significativo di tali fondi risulterà quindi più diversificato, in quanto la gamma degli investimenti degli ELTIF verrà ampliata aumentando le opportunità, mentre altri fondi presenteranno una concentrazione maggiore, convogliando il capitale disponibile sugli investimenti principali. Queste modifiche permetteranno inoltre agli ELTIF di allargare, sul piano geografico, il novero degli investimenti in Europa. |
3.6. |
Il CESE è favorevole all'adeguamento dei precedenti ostacoli dissuasivi all'accesso agli ELTIF da parte degli investitori al dettaglio. Tenuto conto dell'enorme volume di risparmi che attualmente non può beneficiare dei rendimenti sugli investimenti a lungo termine, si tratta di un passo importante, soprattutto in un contesto di tassi d'interesse bassi (anche se in aumento, in taluni casi) e di pressioni inflazionistiche. Per quanto riguarda la protezione degli investitori, l'estensione della gamma delle attività ammissibili e delle strategie di investimento riveste una grande importanza e sarà più efficiente delle restrizioni dettagliate introdotte nel 2015, che hanno avuto l'inconveniente di limitare pesantemente l'offerta di fondi sia agli investitori istituzionali che a quelli al dettaglio. Il CESE accoglie con favore il nuovo forte legame con le «valutazioni di idoneità» obbligatorie ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), nonché la maggiore chiarezza delle norme in materia di conflitti di interesse. Il CESE rinnova inoltre con vigore numerosi inviti a sviluppare l'alfabetizzazione finanziaria per gli investitori in ogni paese d'Europa. |
3.7. |
Una tipologia di ELTIF presenta caratteristiche che la rendono simile ai fondi «chiusi». Per questi fondi, il modo classico di fornire liquidità agli investitori consiste — come proposto — in meccanismi facoltativi di «sportello di liquidità» attraverso meccanismi di negoziazione sul mercato secondario, ma tali meccanismi sono spesso difficilmente attuabili — se non addirittura impraticabili — nella realtà, in particolare quando i «market maker» sono scarsi (un rischio che il CESE aveva già evidenziato nel suo parere del 16 ottobre 2013 e che purtroppo si è avverato). |
3.8. |
Per questo motivo, il CESE sarebbe favorevole a introdurre, accanto a tali ELTIF «chiusi», anche ELTIF «parzialmente aperti» (2), vale a dire ELTIF eventualmente grandi e diversificati che possano consentire rimborsi (e anche sottoscrizioni) periodicamente (ad esempio due volte all'anno) dopo un periodo di preavviso (ad esempio di 90 giorni), purché ovviamente tale possibilità sia chiaramente indicata nella documentazione fornita dal gestore dell'ELTIF ai clienti e sia verificata dall'autorità nazionale competente. La proposta della Commissione di introdurre maggiore chiarezza nelle norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda le percentuali di rimborso (o di ritiro delle quote) costituisce un primo passo concreto nella direzione giusta, che dovrebbe essere seguito da altri passi. Nell'ottica di contribuire a renderli più «liquidi», gli ELTIF parzialmente aperti dovrebbero essere in grado di investire fino al 50 % (ed eventualmente anche di più) del capitale disponibile in attività diversificate, nel rispetto delle norme sugli OICVM. A questo fine sarebbero utili anche ulteriori aumenti del possibile livello di investimenti in altri fondi. |
3.9. |
Il CESE auspica che i fondi raccolti attraverso gli ELTIF siano essenzialmente investiti nell'economia dell'UE, tenuto conto della serrata concorrenza a livello mondiale e della necessità di finanziare la duplice transizione. Purtroppo in questa fase non è disponibile una stima sufficientemente precisa dei finanziamenti a lungo termine che mancano all'appello. È quindi ancora necessario lavorare a livello europeo per ottenere una stima migliore, ma il fabbisogno di finanziamenti è indubbiamente elevato e ammonta a diverse centinaia di miliardi di euro — pari a una percentuale a una cifra del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE — se si sommano i fabbisogni per clima e sostenibilità, capitale proprio, PMI innovative e start-up, infrastrutture di trasporto e — soprattutto — infrastrutture sociali. |
3.10. |
Dato che gli ELTIF sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme stabilite in un regolamento europeo, quale ulteriore azione utile la Commissione europea potrebbe valutare l'opportunità e la fattibilità di consentire agli ELTIF di fregiarsi di un codice ISIN «.eu», migliorandone quindi la disponibilità e visibilità transfrontaliere. A tale riguardo, il CESE accoglie con favore il rafforzamento del registro degli ELTIF autorizzati, come proposto dalla Commissione. Il CESE chiede la definizione e applicazione di norme chiare a livello dell'UE, con un ruolo guida effettivo per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e con la debita cooperazione da parte delle autorità di regolamentazione nazionali competenti. Le norme devono soprattutto garantire che i gestori di ELTIF forniscano strumenti di gestione della liquidità adeguati nei fondi che lanceranno, nonché informazioni chiare e precise sulle commissioni e sui rischi, come già stabilito nel regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) e nelle normative MiFID. |
3.11. |
È importante facilitare l'ammissibilità degli ELTIF per i conti di risparmio, per i contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (ossia, collegati a un fondo d'investimento), per i piani di risparmio dei dipendenti e, ovviamente, per i meccanismi pensionistici come il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Parallelamente, l'attuale proposta sulla rifusione della direttiva Solvibilità 2 e la futura revisione della direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) potrebbero prevedere un incentivo per le imprese dei settori assicurativo o pensionistico affinché investano negli ELTIF. |
3.12. |
Da ultimo, ma non meno importante, gli investitori europei in ELTIF dovrebbero poter beneficiare, per i loro risparmi, del trattamento fiscale migliore concesso dal rispettivo paese di residenza. Attualmente, purtroppo, in numerosi paesi europei il risparmio a breve termine in attività liquide è in molti casi favorito sul piano fiscale, con l'effetto di inviare agli investitori il messaggio sbagliato secondo cui è meglio «preferire la liquidità» anche quando si potrebbe indirizzare il risparmio verso il lungo termine. In ogni caso, gli investitori a lungo termine dovrebbero beneficiare di norme fiscali stabili e incentivanti. |
Bruxelles, 23 marzo 2022
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) GU C 155 del 30.4.2021, pag. 20.
(2) Come attualmente previsto nel Regno Unito dall'imminente piano LTAF (Long Term Asset Fund). Identica opinione è stata espressa dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione che ha preceduto la relazione sulla valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione (cfr. pag. 73).