Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG0227(01)

    Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali 2020/C 64/03

    ST/6129/2020/INIT

    GU C 64 del 27.2.2020, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 64/8


    Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

    (2020/C 64/03)

    RICORDANDO:

    le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2016 su una strategia esterna di imposizione e su misure contro l’abuso dei trattati fiscali,

    le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,

    le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,

    le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,

    le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2019 sui progressi compiuti, sotto la presidenza finlandese, dal gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)»,

    il Consiglio,

    1.

    ACCOGLIE CON FAVORE la cooperazione positiva in materia fiscale stabilita tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;

    2.

    SI COMPIACE del fatto che buona parte delle giurisdizioni pertinenti abbia adottato misure concrete per porre rimedio entro il termine convenuto alle carenze individuate dal gruppo «Codice di condotta» nei settori della trasparenza fiscale e dell’equa imposizione, e RITIENE che tali giurisdizioni abbiano rispettato gli impegni assunti;

    3.

    SI RAMMARICA tuttavia che varie giurisdizioni non abbiano adottato misure sufficienti per attuare gli impegni assunti entro il termine convenuto né abbiano avviato un dialogo rilevante che possa favorire simili impegni;

    4.

    APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali («lista UE») figurante nell’allegato I;

    5.

    APPROVA lo stato di avanzamento figurante nell’allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale;

    6.

    RAMMENTA l’accordo raggiunto dal gruppo «Codice di condotta» sulle misure di difesa coordinate;

    7.

    RICORDA che gli aggiornamenti degli allegati I e II saranno d’ora in avanti limitati a un massimo di due volte all’anno e PREVEDE in tal senso di aggiornare i due allegati nell’ottobre 2020;

    8.

    INVITA il gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal Segretariato generale del Consiglio e con l’assistenza tecnica dei servizi della Commissione europea, a portare avanti i lavori per:

    monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle giurisdizioni in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale, nonché fare il punto dei risultati ottenuti dai pertinenti consessi dell’OCSE,

    ottenere impegni dalle giurisdizioni che non si sono ancora impegnate a rimediare alle carenze individuate,

    avviare un dialogo aperto e costruttivo con tutte le giurisdizioni interessate;

    9.

    RITIENE che in alcuni casi si potrebbero considerare giustificati i vincoli presentati da alcune giurisdizioni come motivazioni per non aver attuato completamente tutte le misure relativamente a cui si erano impegnate, nonostante gli sforzi concreti dei rispettivi governi, e CONVIENE che il termine per il rispetto di tali impegni dovrebbe essere prorogato come indicato all’allegato II;

    10.

    È DEL PARERE che:

    a)

    poiché in Turchia vigono norme nazionali che consentono lo scambio automatico di informazioni e poiché il paese ha notificato all’OCSE tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di Cipro, occorre concedere più tempo per permettere alla Turchia di risolvere tutte le questioni in sospeso affinché lo scambio automatico di informazioni sia attuato efficacemente con tutti gli Stati membri dell’UE. Qualora la Turchia non ponga in essere misure per l’efficace attuazione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri dell’UE, sarà opportuno includerla nell’allegato I in occasione del successivo aggiornamento;

    b)

    come convenuto nella sessione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2019, i paesi in via di sviluppo senza un centro finanziario che sono stati declassati dal forum globale in relazione allo standard EOIR (scambio di informazioni su richiesta - criterio 1.2) e si sono impegnati ad elevato livello politico a chiedere un esame supplementare da parte del forum globale entro 18 mesi dovrebbero continuare a figurare nell’allegato II finché non ottengono siffatta nuova valutazione;

    c)

    ai paesi in via di sviluppo senza un centro finanziario che hanno compiuto progressi significativi nel soddisfacimento dei rispettivi impegni dovrebbe inoltre essere concesso più tempo per conformarsi al criterio 1.3 figurante nell’allegato II. Qualora non abbiano firmato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale entro il termine indicato nell’allegato II, tali giurisdizioni saranno inserite nell’allegato I in occasione del prossimo aggiornamento. Inoltre, al momento della firma tali giurisdizioni dovrebbero fornire, da un elevato livello politico, un calendario di ratifica della convenzione multilaterale, perché sia approvato dal gruppo «Codice di condotta». Qualora non ratifichino la convenzione multilaterale al più tardi entro il termine indicato nell’allegato II, le giurisdizioni saranno inserite nell’allegato I in occasione del successivo aggiornamento;

    d)

    nel monitoraggio dell’attuazione degli impegni assunti dalle giurisdizioni in vista della modifica o dell’abolizione dei propri regimi fiscali dannosi (criterio 2.1) occorre tenere conto dei ritardi procedurali dovuti al forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose;

    11.

    RIBADISCE che le giurisdizioni interessate dal criterio 2.2 sono incoraggiate a comunicare al gruppo «Codice di condotta» le modifiche previste per quanto riguarda i rispettivi quadri legislativi o i relativi orientamenti prima della loro adozione e RICORDA che, qualora siffatte modifiche suscitino preoccupazioni, il quadro legislativo o i relativi orientamenti dovrebbero essere modificati e resi conformi entro tre mesi dalla loro adozione;

    12.

    RITIENE che il gruppo «Codice di condotta» debba promuovere la convergenza tra i suoi calendari per le valutazioni e per la salvaguardia di cui al criterio 2.1 e la prassi corrente del forum sulle pratiche fiscali dannose, nonché tenere conto di eventuali ritardi nella procedura del forum sulle pratiche fiscali dannose fino a un massimo di un anno aggiuntivo o fino a che ciò non comporti una proroga troppo estesa, da valutare caso per caso;

    13.

    INVITA il gruppo «Codice di condotta» a portare avanti:

    il vaglio delle giurisdizioni che dispongono di regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera, in linea con l’approccio concordato dal Consiglio ECOFIN il 10 ottobre e il 5 dicembre 2019,

    il monitoraggio dell’attuazione della rendicontazione paese per paese - norma minima anti-BEPS (criterio 3.2),

    il vaglio delle tre giurisdizioni aggiunte nel 2019 all’ambito di applicazione geografico dell’esercizio di inserimento nella lista UE,

    al fine di conseguire una decisione in occasione del prossimo aggiornamento degli allegati I e II;

    14.

    INVITA il gruppo «Codice di condotta» a riesaminare nel 2020 l’approccio utilizzato per la selezione delle giurisdizioni nell’ambito di applicazione geografico dell’esercizio di inserimento nella lista UE, al fine di concentrarsi sulle giurisdizioni maggiormente pertinenti, tenendo conto dei lavori concordati sull’ambito di applicazione geografico ampliato individuati nel 2018;

    15.

    CHIEDE al gruppo «Codice di condotta» di adoperarsi per rafforzare i principi della buona governance fiscale, aggiornandoli ove necessario, anche lavorando sul futuro criterio 1.4 (scambio globale di informazioni sulla titolarità effettiva) e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale;

    16.

    INVITA le istituzioni dell’UE e gli Stati membri, secondo i casi, a continuare a tenere conto della lista UE riveduta di cui all’allegato I nell’ambito della politica estera, delle relazioni economiche e della cooperazione allo sviluppo con i pertinenti paesi terzi, fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e dell’Unione derivanti dai trattati


    ALLEGATO I

    Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

    1.   Samoa americane

    Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

    2.   Isole Cayman

    Le Isole Cayman non dispongono di misure adeguate relative all’attività economica effettiva nel settore degli organismi di investimento collettivo.

    3.   Figi

    La Repubblica di Figi non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale»), non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi, non è divenuta membro del quadro inclusivo sulla BEPS né ha attuato la norma minima anti-BEPS dell’OCSE e non ha ancora risolto queste problematiche.

    4.   Guam

    Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

    5.   Oman

    L’Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

    6.   Palau

    Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

    7.   Panama

    Panama non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

    8.   Samoa

    Samoa dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.

    Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.

    9.   Seychelles

    La Repubblica delle Seychelles dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto queste problematiche.

    10.   Trinidad e Tobago

    Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, è stata valutata «non conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto queste problematiche.

    11.   Isole Vergini degli Stati Uniti

    Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

    12.   Vanuatu

    Vanuatu non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva e non ha ancora risolto queste problematiche.


    ALLEGATO II

    Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale

    1.   Trasparenza

    1.1   Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

    Alla seguente giurisdizione, che dovrebbe compiere progressi tangibili nell’efficace attuazione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri dell’UE, è stato concesso fino al 31 dicembre 2020 per agire in tal senso:

     

    Turchia

    1.2   Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

    Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

     

    Anguilla, Turchia

    Il seguente paese in via di sviluppo senza un centro finanziario, che si è impegnato a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2019, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

     

    Botswana

    1.3   Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE

    Ai seguenti paesi in via di sviluppo senza un centro finanziario, che hanno conseguito progressi significativi nel soddisfacimento dei rispettivi impegni, sono stati concessi i seguenti termini: il 31 agosto 2020 per firmare la convenzione multilaterale e il 30 agosto 2021 per ratificarla:

     

    Bosnia-Erzegovina, Botswana, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Namibia e Thailandia

    2.   Equa imposizione

    2.1   Esistenza di regimi fiscali dannosi

    La seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera entro la fine del 2019, ha adottato modifiche sufficienti in linea con i suoi impegni e si è impegnata ad affrontare una problematica rimanente entro il 31 agosto 2020:

     

    Santa Lucia

    Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali dannosi entro la fine del 2019 ma non hanno potuto farlo a causa di ritardi nella procedura in sede di forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2020:

     

    Australia, Marocco

    Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2019 e nello stesso anno ha dimostrato progressi tangibili nell’avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa il 31 agosto 2020:

     

    Namibia

    La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire i regimi fiscali dannosi entro la fine del 2020:

     

    Giordania


    Top