COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.10.2020
COM(2020) 666 final
2020/0301(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2021 e il 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Motivi e obiettivi della proposta
1.1.1.Contesto generale
A partire dal 2003, la pesca di specie di acque profonde è regolamentata dall'Unione europea in termini di totali ammissibili di catture (TAC) per specie e per zona e in termini di capacità di pesca massima che può essere esercitata nell'Atlantico nord-orientale. Per il 2019 e il 2020 i totali ammissibili di catture per determinate specie di acque profonde sono stati fissati dal regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde.
La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione. Gli obblighi relativi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive sono sanciti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce un approccio precauzionale alla gestione della pesca (quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8)) e precisa che la politica comune della pesca è volta a ripristinare e mantenere il rendimento massimo sostenibile (MSY). Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
Tuttavia sono anche previste possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.
Il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso UE-Regno Unito scade alla fine del 2020, data oltre la quale il Regno Unito ha dichiarato di non essere interessato a una proroga ulteriore. Gli stock per i quali la Commissione dovrà condurre consultazioni con il Regno Unito sulle quote dei contingenti per le possibilità di pesca per il 2021 e il 2022 sono pertanto presentati come "pro memoria", in attesa dell'esito dei negoziati in corso riguardanti la cooperazione relativa a tali stock, e in particolare le possibilità di pesca, le quote dei contingenti e l'accesso alle acque del Regno Unito.
Per altri stock condivisi o possibilità di pesca scambiati con paesi terzi, i dati non sono ancora disponibili, in attesa della conclusione delle consultazioni con tali paesi terzi. Una volta concluse le consultazioni, la proposta sarà integrata da documenti informali.
Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde devono essere inoltre conformi agli accordi internazionali, in particolare all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ("l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici"). In particolare, è necessario usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. I TAC proposti sono inoltre conformi agli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, confermati da successive risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzioni 61/105 del 2007, 64/72 del 2009 e, più recentemente, 70/235 del 2015).
1.1.2.Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013
L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP è stato introdotto progressivamente dal 2015 al 2019. A partire dal 1º gennaio 2019 esso si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura. Sono applicabili deroghe all'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono piani specifici in materia di rigetti, i quali autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio di stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).
Pertanto, per tenere conto della piena attuazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone TAC sulla base dei pareri relativi alle catture e non, come in passato, dei pareri relativi agli sbarchi. I contingenti dell'Unione proposti tengono conto del fatto che in base alle deroghe istituite vi saranno rigetti di quantitativi limitati, che non saranno quindi sbarcati e imputati ai contingenti. Tali quantitativi sono quindi detratti dai contingenti dell'Unione.
1.1.3.Disposizioni vigenti nel settore della proposta
Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono stabilite dal regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio e sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. Inoltre le condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il piano di gestione delle acque occidentali (regolamento (UE) 2019/472), che riguarda alcuni degli stock oggetto del presente regolamento, si applica:
–al granatiere di roccia nelle sottozone CIEM 6, 7 e 5b,
–al pesce sciabola nero nelle sottozone CIEM 1, 2, 4, 6-8, 10 e 14 e nelle divisioni 3a, 5a-b, 9a e 12b, e
–all'occhialone nella sottozona CIEM 9.
1.1.4.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile, in particolare al regolamento (UE) 2016/2336 che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1.•Base giuridica
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure "relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca". La presente proposta si limita alla fissazione e ripartizione di tali possibilità e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.
Pertanto la presente proposta stabilisce, mediante un regolamento del Consiglio, i limiti di cattura per le flotte pescherecce dell'Unione relativamente alle specie di acque profonde commercialmente più importanti nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca a livelli sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
2.2.Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tra le regioni o gli operatori le possibilità di pesca che non sono soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, in linea con l'articolo 16, paragrafo 7, e con i criteri definiti all'articolo 17. Gli Stati membri godono dunque di un certo margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.
3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
3.1.Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta è stata elaborata sulla base dei principi e degli orientamenti definiti nella comunicazione della Commissione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021". Nel contesto di tale comunicazione, la Commissione ha svolto un'ampia consultazione con i portatori di interessi, la società civile, gli Stati membri e il grande pubblico.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento è adottato ogni due anni dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.
5.ALTRI ELEMENTI
5.1.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
I dati disponibili relativi agli stock oggetto della presente proposta non consentono agli esperti di valutarne pienamente lo stato, né in termini di entità della popolazione né in termini di mortalità per pesca. Le ragioni sono molteplici: queste specie sono spesso molto longeve e hanno una crescita assai lenta, per cui risulta estremamente difficile strutturare lo stock in classi di età e valutare gli effetti della pesca sullo stock mediante i cambiamenti osservati nella lunghezza o nella struttura di età delle catture. Non si conosce la frequenza del reclutamento di giovanili negli stock. Gli stock sono ampiamente distribuiti a profondità difficili da esaminare per motivi pratici. Spesso i dati degli studi scientifici non sono disponibili, a causa della ridotta importanza commerciale di questi stock, o non coprono l'intera zona di distribuzione. Talvolta le attività di pesca si concentrano solo parzialmente su queste specie e in alcuni casi sono relativamente recenti.
I limiti di cattura proposti sono conformi ai principi stabiliti nella summenzionata comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2021, che illustra la posizione della Commissione in merito alle modalità di fissazione delle possibilità di pesca. Tali norme sono state seguite nell'elaborazione della presente proposta con riguardo ai TAC. La proposta contiene gli elementi indicati in appresso.
·Ove pertinente, essa tiene conto dell'obbligo di sbarco.
·Se si dispone di pareri scientifici indicativi fondati su un'analisi qualitativa delle informazioni disponibili (anche se queste ultime sono incomplete o comportano un giudizio di esperti), è opportuno che tali pareri fungano da base per le decisioni relative ai TAC. I TAC per gli stock condivisi con paesi terzi dovrebbero essere fissati come "pm " (pro memoria) finché non sono concordate le possibilità di pesca con i rispettivi paesi terzi. La proposta contiene tre TAC oggetto di riduzioni per il 2021 e un rinnovo per il 2022. Un TAC è delegato al Portogallo.
·Tenuto conto del loro cattivo stato biologico, gli stock di squali di acque profonde dovrebbero continuare a essere oggetto di divieto.
·La pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesce specchio atlantico dovrebbero continuare a essere vietati. Lo stock risulta depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM fa osservare che nell'Atlantico nord-orientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta dal 2010.
5.2.Livelli dei TAC proposti e spiegazione
Al momento dell'adozione del piano pluriennale per le acque occidentali la Commissione ha dichiarato che, qualora proponga di fissare TAC che si discostino di oltre il 20 % dal livello dei TAC fissati in precedenza, tali casi saranno elencati nella relazione della proposta della Commissione, presentando, se del caso, le motivazioni alla base delle variazioni dei TAC. La Commissione ha deciso di fornire tali informazioni per tutti i TAC inclusi nella sua proposta.
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TAC
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Nome della zona marina
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TAC proposto per il 2021
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TAC proposto per il 2022
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Modifica del TAC proposta rispetto al 2020
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Spiegazione
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Pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10
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Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre
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2 113
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2 113
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-25 %
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La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico. Tuttavia la proposta per la sottozona 10 è stata ridotta a sole 29 t anziché 280 come raccomandato dal CIEM per riflettere l'utilizzo del 2019.
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Granatiere di roccia nella zona 3
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Skagerrak e Kattegat
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5
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5
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-90 %
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Si tratta di un TAC per le catture accessorie con un parere di zero catture. La Commissione propone di ridurre il contingente di catture accessorie al fine di seguire l'orientamento del parere scientifico, visto che il rischio di creare un effetto di contingente limitante è inferiore a quanto considerato in precedenza.
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2020/0301 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2021 e il 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
(4)È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.
(5)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(6)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
(7)Per alcuni TAC sono disponibili, alla voce "Altri", contingenti condivisi per gli Stati membri che non dispongono di un contingente assegnato. Gli Stati membri che hanno utilizzato questo contingente condiviso possono ottenere successivamente un contingente proprio, ad esempio attraverso uno scambio. Quando dichiarano le catture alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero operare una distinzione tra le catture da imputare al proprio contingente e quelle, nell'ambito dello stesso TAC, da imputare al contingente condiviso. Per consentire tale distinzione, è opportuno inserire un codice di dichiarazione specifico.
(8)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014 l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(9)A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l'obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.
(10)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.
(11)È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
(12)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
(13)L'occhialone è catturato nelle zone di competenza del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM 9. Poiché i dati CIEM per tali zone adiacenti sono incompleti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM 9.
(14)Il CIEM raccomanda di non effettuare catture di pesce specchio atlantico fino al 2024. È opportuno continuare a vietare la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nord-orientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010.
(15)Il CIEM raccomanda di ridurre al minimo la mortalità per pesca degli squali di acque profonde. Gli squali di acque profonde sono specie longeve caratterizzate da bassi tassi di riproduzione, che si sono rapidamente trovate in situazione di sovrasfruttamento. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie restino totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
(16)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione per consentire agli Stati membri di garantirne la tempestiva applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce, per il 2021 e il 2022, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.
Articolo 2
Definizioni
1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(a)"totale ammissibile di catture" (TAC):
i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
(b)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
(c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
(d)"valutazione analitica": valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
(e)"zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(f)"zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(g)"squali di acque profonde": le specie elencate nell'allegato, parte 1, punto 2, del presente regolamento.
Articolo 3
TAC e loro ripartizione
I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato.
Articolo 4
TAC stabiliti dagli Stati membri
1.Il TAC per il pesce sciabola nero nella zona Copace 34.1.2 è stabilito dal Portogallo. Tale stock è identificato nell'allegato del presente regolamento.
2.Il TAC stabilito dal Portogallo:
(a)è conforme ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
(b)consente:
i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi;
ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3.Entro il 15 marzo di ogni anno il Portogallo comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
(a)il TAC adottato;
(b)i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;
(c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità del TAC adottato al paragrafo 2.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
(a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
(c)le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato del presente regolamento
3.L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:
1.sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
2.sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
Articolo 7
Divieti
Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di:
1.pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tali zone;
2.pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone.
Articolo 8
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente