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Document 52020PC0585

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

COM/2020/585 final

Bruxelles, 21.9.2020

COM(2020) 585 final

2020/0272(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta integra il progetto di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato (comitato SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) nel settembre 2020, presentato al Consiglio il 21 agosto 2020 (COM(2020) 427).

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci mira ad agevolare il commercio internazionale, nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle sul commercio internazionale. Essa comprende in allegato la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare su una base comune a fini doganali i beni scambiati. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, articolata in voci e sottovoci, e i relativi codici numerici, sulla base di un sistema di codici a 6 cifre. La nomenclatura SA, che è rivista ogni cinque anni 1 , è applicata da più di 190 amministrazioni a livello mondiale; di conseguenza oltre il 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base a essa.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo 2 .

2.2.L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD rappresenta 183 amministrazioni doganali di tutto il mondo. L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio. L'Unione esercita, a titolo transitorio, diritti e obblighi identici a quelli dei membri dell'OMD in attesa dell'entrata in vigore dell'emendamento della convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale.

L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio dell'OMD che, per lo svolgimento delle sue mansioni, si avvale delle competenze e delle capacità di un segretariato e di una serie di comitati tecnici e consultivi.

Il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) è un comitato tecnico incaricato dei lavori preparatori collegati alla convenzione SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:

·redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato ed esercitare, in relazione al sistema armonizzato, altre funzioni ritenute necessarie dal consiglio dell'OMD o dalle parti contraenti;

·formulare raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del sistema armonizzato, anche mediante la risoluzione delle controversie in materia di classificazione fra le parti contraenti, facilitando in tal modo il commercio;

·proporre modifiche e aggiornamenti del sistema armonizzato per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali, come pure delle altre esigenze degli utenti del sistema armonizzato;

·promuovere l'applicazione generalizzata del sistema armonizzato ed esaminare questioni generali e politiche ad esso attinenti.

L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al comitato SA. Le decisioni del comitato SA relative alle questioni interessate dalla presente decisione quadro sono adottate a maggioranza semplice.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato, che siano stati redatti nel corso di una sessione del comitato SA, sono considerati approvati dal consiglio dell'OMD se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio dell'OMD.

2.3.Gli atti previsti

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale due volte all'anno. In pratica le riunioni del comitato SA si tengono in marzo e in settembre.

La proposta di decisione riguarda i seguenti atti, presi in considerazione e adottati provvisoriamente dal comitato SA, subordinatamente all'approvazione del consiglio dell'OMD mediante una procedura di approvazione tacita:

a)le note esplicative, che chiariscono l'interpretazione delle note, delle voci e delle sottovoci della nomenclatura del SA;

b)i pareri di classificazione, che rispecchiano le decisioni adottate dal comitato SA per quanto riguarda la classificazione di prodotti specifici;

c)gli altri pareri e raccomandazioni sulla classificazione delle merci nella nomenclatura SA, quali le decisioni di classificazione o altri pareri adottati dal comitato SA.

A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 3 , le autorità doganali degli Stati membri revocano le decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura SA a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura SA, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

3.1.Vincoli pratici nell'elaborazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE

Il comitato del sistema armonizzato dell'OMD adotta pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato in occasione di ciascuna delle due sessioni annuali.

Da un punto di vista pratico, di norma non vi è tempo sufficiente perché l'Unione adotti formalmente una posizione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prima di ciascuna riunione del comitato SA. Pertanto, la Commissione ha presentato una proposta di una decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD per le questioni attinenti al sistema armonizzato 4 che è attualmente all'esame del Consiglio.

Tuttavia, a causa della pandemia di COVID‑19, il segretariato dell'OMD ha comunicato che la riunione di settembre 2020 si terrà online mediante discussioni scritte.

Benché l'ordine del giorno della riunione non fosse ancora disponibile e non si concossero ancora l'organizzazione e il formato delle discussioni, si prevedeva che i punti all'ordine del giorno della riunione precedente (CSS/65 - marzo 2020), che l'OMD ha annullato a causa della pandemia mondiale, saranno probabilmente inclusi nell'ordine del giorno della riunione di settembre. A tal fine è stato preparato e trasmesso al Consiglio un primo progetto di decisione del Consiglio (COM(2020) 427).

L' OMD ha riorganizzato le date e l'ordine del giorno della riunione del comitato SA, che si terrà a distanza dal 28 settembre al 30 ottobre, e riguarderà principalmente i lavori del sottocomitato virtuale di esame dell'OMD che si è concluso il 21 agosto e alcuni punti già inclusi nel primo progetto di decisione trasmesso al Consiglio, mentre tutti gli altri punti contenuti in questo primo progetto di decisione sono rinviati a una prossima sessione del comitato SA. Dato il numero di elementi sui quali il comitato SA sarà chiamato a prendere una decisione nella prossima riunione, e i loro effetti vincolanti sul diritto dell'Unione, si ritiene necessario adottare una seconda decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che integra la prima e stabilisce la posizione dell'Unione sulle questioni per le quali il comitato SA sarà chiamato a decidere (ossia le note esplicative, gli orientamenti o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato).

3.2.Obiettivo e contenuto della proposta

Le decisioni in esame redatte dal comitato SA possono incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, nella fattispecie sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché sull'allegata nomenclatura combinata (NC). Le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA sono utilizzati a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella NC, nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a revocare le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura del SA che discende da tali decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA.

È pertanto opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD sia stabilita da una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE sulla base di una proposta della Commissione.

Tali posizioni sono state stabilite seguendo i criteri generali definiti dalla convenzione SA (le regole generali per l'interpretazione del SA) nonché le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci.

La posizione proposta è finalizzata a esprimere la posizione dell'Unione in merito alla classificazione delle merci nella nomenclatura SA. Mira inoltre a esprimere una posizione riguardo ai pareri di classificazione e alle note esplicative del SA elaborati dal comitato SA.

La consultazione degli esperti tecnici degli Stati membri si è svolta in sede di gruppo di esperti doganali dal 2 al 7 settembre 2020. Le conclusioni del gruppo degli esperti doganali sono in linea con le posizioni suggerite riportate nell'allegato del progetto di proposta di decisione del Consiglio.

La posizione proposta dall'UE è inoltre in linea con la politica doganale consolidata e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui le merci devono essere classificate all'importazione in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.

La posizione proposta è necessaria affinché l'UE possa esprimere una posizione nella prossima riunione del comitato SA.

4.Base giuridica

4.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

Pertanto la base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri orientamenti sull'interpretazione del SA nell'ambito della convenzione SA, è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato del sistema armonizzato e il consiglio dell'OMD sono organi istituiti mediante un accordo, ossia la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Gli atti che il comitato SA è chiamato a redigere costituiscono atti aventi effetti giuridici. Una volta approvati dal consiglio dell'OMD, gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare: sull'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto l'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del codice doganale dell'Unione 6 dispone che le "autorità doganali revocano le decisioni ITV 7 [...] se non sono più compatibili con l'interpretazione [...] a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal comitato SA;" Inoltre tali decisioni predisposte dal comitato SA (le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA) sono utilizzate a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC), nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.3.Base giuridica sostanziale

4.3.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.3.2.Applicazione al caso concreto

Poiché l'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la tariffa doganale comune, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE.

4.4.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Incidenza sul bilancio

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

Nessuna

2020/0272 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 87/369/CEE del Consiglio 8 l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento 9 (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).

(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il comitato SA, fra l'altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.

(3)Il comitato del sistema armonizzato è chiamato ad adottare pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato nella sua sessione di settembre.

(4)È importante ricordare che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.

(5)In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato o di altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato, è opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in quanto, una volta accettati, i pareri di classificazione, talune decisioni di classificazione e le modifiche alle note esplicative del SA saranno pubblicati nella comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e saranno applicabili a tutti gli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al comitato del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In allegato è riportata la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato.

Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Dalla sua introduzione nel 1988 la nomenclatura SA è stata rivista sei volte. Le revisioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1996, 2002, 2007, 2012 e 2017. La sesta revisione entrerà in vigore nel 2022.
(2)    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(3)    GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(4)    COM(2020) 196.
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(6)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7)    Informazioni tariffarie vincolanti: decisioni di classificazione comunicate anticipatamente dalle amministrazioni doganali agli operatori economici, per garantire la certezza del diritto in merito alla classificazione e al trattamento tariffario applicabile alle merci soggette a importazione o esportazione. 
(8)    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 ).
(9)    GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.
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Bruxelles, 21.9.2020

COM(2020) 585 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato


ALLEGATO

Il presente allegato integra l'allegato della decisione ... del Consiglio.

II.2. Elaborazione di tavole di concordanza tra le versioni 2017 e 2022 del sistema armonizzato (docc. NC2704, NC2749 e NC2753)

Per quanto riguarda la tavola di concordanza delle sottovoci 4407.13 e 4407.14 (miscele di S-P-F (abete rosso, pino e abete) e Hem-fir (Western hemlock e abete)), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal segretariato dell'OMD al punto 20 del documento NC2753.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 4418.83 (travi a I), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 14 del documento NC2753.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 7019.71 (veli/fogli sottili di fibre di vetro), l'Unione osserva che l'unico trasferimento dal SA 2017 sarebbe quello della sottovoce 7019.32.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per le sottovoci 8462.62 e 8462.63 (fucinatrici), l'Unione sostiene il mantenimento di tutte le sottovoci proposte per il trasferimento di cui alla voce SA 2017, comprese quelle tra parentesi quadre.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8519.81 (segreterie telefoniche), l'Unione sostiene le correlazioni proposte dal Giappone al punto 26 del documento NC2704.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la sottovoce 8539.51 (LED), l'Unione sostiene la conclusione del segretariato dell'OMD al punto 24 dello stesso documento.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la nuova sottovoce 8541.51 (trasduttori a semiconduttore), l'Unione osserva che non vi è prova di parti classificate separatamente nella versione SA 2017. Non sono pertanto necessari ulteriori trasferimenti.

Per quanto riguarda la tavola di concordanza per la voce 88.06 (aeromobili senza equipaggio), l'Unione sostiene l'opzione i) di cui al punto 25 del documento NC2704.

Infine, l'Unione sostiene la correzione di alcuni errori redazionali nel progetto di tabelle di concordanza I e II, che figurano nell'allegato del documento NC2753.

III.4    Classificazione nel SA 2022 di talune collezioni e pezzi da collezione di interesse numismatico (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2711, NC2754)

L'Unione classificherebbe i tre prodotti nella nuova sottovoce 9705.31 nel SA 2022. L'Unione prende atto che sia il Canada che il segretariato dell'OMD sostengono la proposta dell'Unione di sopprimere la menzione delle "monete generalmente note nel settore come 'antiche' o 'monete antiche'" dal secondo capoverso del punto 4 della nuova parte (A) delle NESA per la voce 97.05.

III.5    Classificazione nel SA 2022 di cartucce per stampanti 3D (richiesta presentata dal segretariato) (Doc. NC2712, NC2755)

L'Unione sostiene la proposta di modifica delle NESA che specifica che le cartucce per stampanti 3D con componenti elettronici o meccanismi meccanici dovrebbero essere classificate come parti di stampanti 3D.

L'Unione classificherebbe i prodotti presentati in entrambi i documenti NC2712 e NC2755 alla voce 84.85 del SA 2022 come parti di stampanti 3D, in considerazione della presenza di componenti elettronici per il collegamento a una stampante 3D.

III.7    Relazione della 57a sessione del sottocomitato di esame del SA (Doc. NR1434)

III.8    Questioni da sottoporre a decisione (Doc. NC2709)

(a)Allegati C/4 e D/8 - Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VI)

(b)Allegati C/5, D/9 e D/22 - Modifiche delle note esplicative (SA 2022) (Sezione VII)

(c)Allegati C/8 e D/12 - Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XIII)

(d)Allegati C/13 e D/17 - Modifiche alle note esplicative conseguenti alla raccomandazione a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XIII) (Sezione XX)

(e)Allegati C/14 e D/18 - Eventuali modifiche delle note esplicative relative a determinati materiali per parchi di divertimento (proposta degli Stati Uniti)

L'Unione accetta tutte le modifiche proposte nei documenti.

(f)Allegati C/1 e D/5 - Eventuali modifiche delle note esplicative della voce 15.09 per quanto riguarda gli altri oli di oliva vergini e della voce 15.15 per quanto riguarda esempi di grassi e oli di origine microbica

Per quanto riguarda le NESA per la rubrica 15.09, l'Unione sostiene la proposta dell'UE (opzione 2) e la nuova proposta del Canada (opzione 3). Al punto D) 2), l'Unione sostiene l'uso di "o" (opzione 2) anziché "e/o".

Per quanto riguarda le NESA per la voce 15.15, l'Unione sostiene l'uso dell'espressione "single cell organism" ("organismo unicellulare") (opzione 1) e l'uso di "o" (opzione 2) anziché "e/o". Negli esempi a) e b), l'Unione sostiene l'uso dell'espressione "obtained from" ("ottenuti da") (opzione 2).

(g)Allegati C/3 e D/7 - Eventuali modifiche delle note esplicative relative ai "placebos" ("placebo") e ai "double-blinded clinical trial kits" ("kit di sperimentazione clinica in doppio cieco") della voce 30.06 (Richiesta dell'Australia)

Per quanto riguarda la frase "The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials" ("I placebo di questa voce comprendono anche [vaccini di controllo] [vaccini controllati] [vaccini utilizzati come sostanze di controllo e] che sono stati autorizzati per l'uso in sperimentazioni cliniche riconosciute"), l'Unione non sostiene l'aggiunta di questa frase al testo della voce (12) delle NESA alla voce 30.06, in quanto non è chiaro quale tipo di sostanze siano da essa descritte. Se le altre parti contraenti decidono di aggiungere la frase, l'Unione è a favore di "vaccines which are used as control substances" ("vaccini utilizzati come sostanze di controllo") (opzione 3) o, se occorre flessibilità, "control vaccines" ("vaccini di controllo") (opzione 1).

Per quanto riguarda la frase "[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]("I principi attivi da testare possono includere medicinali di origine vegetale [per usi terapeutici o profilattici].]", l'Unione rimane flessibile per inserirla nel testo, ma non sostiene un elenco aperto di esempi come suggerito dalla delegazione statunitense.

(h)Allegati C/6 e D/10 - Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione IX)

L'Unione sostiene la proposta di aggiungere le note esplicative delle sottovoci 4412.41, 4412.42 e 4412.49. L'Unione chiede che il testo proposto sia ulteriormente analizzato e migliorato al fine di allinearlo alle attuali pratiche di classificazione nell'Unione (ad esempio, l'orientamento delle impiallacciature).

(i)Allegati C/7 e D/11 - Modifiche alle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezioni XI e XII)

L'Unione sostiene l'aggiunta di "paraseismic wall covering" ("rivestimenti murali parasismici") e "geotextiles" ("geotessili") all'elenco di esempi di tessili elettronici. Nel testo sui geotessili, l'Unione è a favore della dicitura "sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres" ("sensore costituito da fibre o almeno parte integrante delle fibre") (opzione 2), come ha precedentemente proposto.

L'Unione sostiene l'adozione provvisoria dei testi approvati dall'RSC.

(j)Allegati C/12 e D/16 — Modifiche delle note esplicative a seguito dell'articolo 16 della raccomandazione del 28 giugno 2019 (Sezione XVII)

L'Unione sostiene l'aggiunta del riferimento alle videocamere integrate in modo permanente al paragrafo 3 delle NESA per la voce 88.06, a condizione che il parere di classificazione che classifica un drone con una videocamera integrata nella voce 85.25 sia riesaminato e allineato con il SA 2022 e le NESA.

In relazione al paragrafo 4 delle NESA relative alla rubrica 88.06, l'Unione sostiene la proposta della Cina con ulteriori criteri tecnici introdotti dall'Unione (seconda opzione).

(k)Allegati C/15 e D/19 - Eventuali modifiche delle note esplicative del capitolo 97 relative a taluni beni culturali (proposta degli Stati Uniti)

L'Unione non sostiene l'elenco degli articoli citati a titolo di esempio, in quanto sono molto specifici e si limitano a spiegare la portata degli articoli da classificare nella sottovoce 9705.10.

L'Unione osserva inoltre che le definizioni e gli esempi forniti non fornirebbero chiarezza su come classificare, ad esempio, i "traditional national costumes" ("costumi nazionali tradizionali") o le "old cars" ("automobili d'epoca").

(l)Allegati C/16 e D/20 - Modifica delle note esplicative delle RGI (SA 2022)

L'Unione sostiene la proposta originale del segretariato dell'OMD (opzione 1, utilizzando il termine "merely" ("semplicemente"), rimanendo flessibile riguardo all'espressione "not further worked than" ("non altrimenti lavorato") e chiede di allineare i testi in inglese e francese.

III.9    Eventuale modifica della nota esplicativa della voce 71.04 in relazione ai diamanti sintetici (proposta del processo di Kimberley) (doc. NC2757)

L'Unione approva le modifiche proposte al nuovo terzo paragrafo della voce 71.04 e alla creazione di un nuovo punto 3 delle note esplicative della sottovoce 7104.91.

III.10    Classificazione di un elemento microelettromeccanico (MEMS) nel SA 2022 (proposta del segretariato)

L'Unione classificherebbe il prodotto nella voce 85.41.

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