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Document 52020PC0314

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

COM/2020/314 final

Bruxelles, 15.7.2020

COM(2020) 314 final

2020/0148(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

{SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 final} - {SWD(2020) 131 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'equità fiscale è uno dei principi fondamentali dell'economia sociale di mercato europea ed è tra i capisaldi dell'impegno della Commissione per "un'economia al servizio delle persone" 1 . L'equità fiscale promuove la giustizia sociale e la parità di condizioni nell'UE. Un sistema fiscale equo dovrebbe basarsi su norme fiscali che garantiscano che ciascuno paghi il dovuto, rendendo al tempo stesso semplice per i contribuenti, siano essi imprese o cittadini, il rispetto della normativa. Una tassazione equa ed efficiente è fondamentale per assicurare entrate sufficienti per gli investimenti pubblici in persone e infrastrutture, creando al contempo un contesto imprenditoriale all'interno del mercato unico in cui le imprese innovative possano prosperare.

La pandemia di COVID-19 rende ancora più urgente la necessità di proteggere le finanze pubbliche e di limitare le conseguenze socioeconomiche della crisi. Gli Stati membri avranno bisogno di entrate fiscali adeguate per finanziare il considerevole impegno profuso per contenere l'impatto economico negativo delle misure contro la pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che i gruppi più vulnerabili non debbano sopportare gli oneri dei provvedimenti adottati per aumentare le entrate. Garantire l'equità fiscale impedendo la frode, l'evasione e l'elusione fiscali è ora più importante che mai. In questo contesto, il rafforzamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali nell'Unione. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" 2 , per far sì che la solidarietà e l'equità siano al centro della ripresa, la Commissione intensificherà la lotta alla frode fiscale e ad altre pratiche sleali. In tal modo gli Stati membri riusciranno a generare il gettito fiscale necessario per rispondere alle grandi sfide della crisi attualmente in corso."

La presente proposta legislativa è parte integrante di un pacchetto per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa dell'UE, che comprende una comunicazione per un piano d'azione contenente una serie di iniziative imminenti per una tassazione equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 3 , e una comunicazione della Commissione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre 4 , che esaminerà i progressi compiuti nel miglioramento della buona governance fiscale nell'UE ma anche al suo esterno, suggerendo inoltre ambiti in cui sono possibili miglioramenti.

Negli ultimi anni, l'UE ha concentrato i suoi sforzi sulla lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali e sul potenziamento della trasparenza. Sebbene siano stati apportati significativi miglioramenti, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la valutazione 5 dell'applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 6 , evidenzia come sia ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti relative a tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. In particolare, le nozioni di prevedibile pertinenza e le richieste di informazioni per un gruppo di contribuenti sono risultate tra gli elementi più problematici del quadro di riferimento a causa della loro scarsa chiarezza.

La valutazione ha dimostrato inoltre che le norme per il ricorso a controlli simultanei e per consentire la presenza di funzionari di uno Stato membro durante un'indagine in un altro Stato membro mancava di una base giuridica in alcuni dei sistemi nazionali, con il risultato di impedire attualmente l'uso efficiente di tali disposizioni. La relazione del 2018 del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (Joint Transfer Pricing Forum) relativa ai controlli dei prezzi di trasferimento all'interno dell'UE 7 affronta questo punto in modo più dettagliato. Sulla base delle prassi esistenti negli Stati membri, la relazione evidenzia le attuali carenze e suggerisce possibili miglioramenti per l'utilizzo dei controlli sui prezzi di trasferimento in due o più Stati membri. Nella relazione si raccomandava di adottare "un approccio coordinato ai controlli sui prezzi di trasferimento [che] contribuirebbe a un migliore funzionamento del mercato interno su due fronti: offrirebbe alle amministrazioni fiscali uno strumento trasparente ed efficiente per facilitare la ripartizione dei diritti di imposizione fiscale e anche per prevenire la doppia imposizione e la doppia non imposizione".

È quindi evidente la necessità di migliorare il quadro esistente per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa nell'UE. In effetti, all'inizio del suo mandato, la presidente della Commissione ha sottolineato la necessità di esaminare le modalità per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali 8 . Il miglioramento dello scambio di informazioni e della cooperazione amministrativa nell'UE svolge un ruolo centrale.

Oltre a rafforzare le norme esistenti, è necessario estendere la cooperazione amministrativa a nuovi settori nell'UE, al fine di affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia e coadiuvare le amministrazioni fiscali a riscuotere le imposte in modo migliore e più efficiente e a tenersi al passo con i nuovi sviluppi. Le caratteristiche dell'economia delle piattaforme digitali rendono molto difficile la rintracciabilità e l'individuazione dei fatti generatori dell'obbligazione tributaria da parte delle autorità fiscali. Il problema diventa più grave in particolare quando tali transazioni vengono effettuate tramite gestori di piattaforme digitali stabiliti in un'altra giurisdizione. La mancata dichiarazione dei redditi percepiti dai venditori per la fornitura di servizi o la vendita di beni attraverso le piattaforme digitali comporta una diminuzione del gettito fiscale degli Stati membri. Inoltre, offre ai venditori un vantaggio rispetto a coloro che non utilizzano le piattaforme digitali. Se non si colma questo vuoto normativo, non è possibile garantire l'obiettivo di equità fiscale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La legislazione proposta affronta l'ampia priorità politica della trasparenza nel settore della fiscalità, che costituisce un requisito preliminare per combattere in modo efficace la frode, l'elusione e l'evasione fiscali. Negli ultimi anni, gli Stati membri dell'UE hanno approvato una serie di strumenti legislativi nel campo della trasparenza in virtù dei quali le autorità fiscali nazionali sono tenute a cooperare strettamente nello scambio di informazioni. La direttiva 2011/16/UE del Consiglio ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio e ha segnato l'inizio di una collaborazione amministrativa rafforzata tra le autorità fiscali nell'UE. Essa ha definito strumenti utili a una migliore cooperazione nei seguenti ambiti:

(1)scambi di informazioni su richiesta;

(2)scambi spontanei;

(3)scambi automatici relativi a un elenco esaustivo di aree (ad es. redditi da lavoro dipendente; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altre direttive; pensioni; proprietà e redditi immobiliari);

(4)partecipazione di funzionari stranieri alle indagini amministrative;

(5)controlli simultanei; e

(6)notifiche di decisioni fiscali ad altre autorità fiscali.

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio è stata modificata più volte dalle seguenti iniziative:

·direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, 9 (DAC2) relativa allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli Stati membri, sulla base dello standard comune di comunicazione (CRS) dell'OCSE, che stabilisce lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari non residenti;

·direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015 10 , (DAC3) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri;

·direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, 11 (DAC4) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni riguardo alla rendicontazione paese per paese (CbCR) tra le autorità fiscali;

·direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, 12 (DAC5) per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

·direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, 13 (DAC6) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le attuali disposizioni della direttiva interagiscono con il regolamento generale sulla protezione dei dati 14 (GDPR) in diversi casi in cui i dati personali diventano rilevanti e al tempo stesso comprendono disposizioni e garanzie specifiche sulla protezione dei dati. Le modifiche proposte continueranno a seguire e a rispettare tali garanzie. Ogni possibile impatto negativo sui dati personali sarà ridotto al minimo grazie a misure informatiche e procedurali. Lo scambio di dati passerà attraverso un sistema elettronico sicuro che cripta e decripta i dati e, in ogni amministrazione fiscale, solo i funzionari autorizzati potranno avere accesso a queste informazioni. In qualità di contitolari del trattamento dei dati, essi dovranno garantire un'archiviazione sicura e specifica dei dati.

La Commissione è attiva in diversi ambiti strategici rilevanti per l'economia digitale, compresi i gestori di piattaforme digitali interessati dalla proposta d'iniziativa. La proposta di iniziativa non interferisce con altri progetti della Commissione attualmente in corso, in quanto è specificamente finalizzata ad affrontare alcune questioni di ordine fiscale. Essa non pregiudica eventuali obblighi di informazione che potrebbero essere imposti ai fornitori di servizi digitali nell'ambito del pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali nel contesto della prossima revisione della direttiva vigente sul commercio elettronico 15 , o nell'ambito di un'iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro delle persone che operano tramite le piattaforme digitali.

L'ambito di applicazione delle norme proposte comprende i servizi di finanziamento collettivo (crowdfunding) sia esso basato sugli investimenti o sui prestiti. In considerazione di quanto precede e al fine di garantire la coerenza con le politiche dell'Unione nel campo della regolamentazione dei mercati finanziari, la definizione dei servizi di finanziamento collettivo (crowdfunding) e dei relativi prestatori fa riferimento alla legislazione pertinente in materia.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica per le iniziative legislative nel settore dell'imposizione diretta. Benché non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, l'articolo 115 rimanda alle direttive sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in quanto incidono in modo diretto sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Affinché tale condizione sia soddisfatta, è necessario che le proposte legislative dell'UE nel settore dell'imposizione diretta mirino a correggere le incongruenze esistenti nel funzionamento del mercato interno. Inoltre, poiché le informazioni scambiate ai sensi della direttiva possono essere utilizzate anche nel campo dell'IVA e di altre imposte indirette, è citato come base giuridica anche l'articolo 113 del TFUE.

Poiché la proposta di iniziativa modifica la direttiva, va da sé che la base giuridica debba rimanere la stessa. In effetti, le norme proposte, che mirano a migliorare il quadro esistente per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, non si discostano dall'oggetto della direttiva. In particolare, le modifiche previste forniranno una chiara definizione di prevedibile pertinenza e un apposito quadro giuridico per la conduzione di audit congiunti. L'applicazione coerente di queste disposizioni può essere ottenuta solo attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

Oltre al quadro esistente, la proposta introduce norme sulla comunicazione da parte dei gestori di piattaforme digitali per gestire i problemi derivanti dall'uso delle piattaforme digitali in varie attività. La natura digitale delle piattaforme consente ai venditori di beni e servizi di utilizzarle per lo svolgimento della loro attività, potenzialmente non dichiarando il reddito percepito nello Stato membro in cui risiedono. Di conseguenza, gli Stati membri sono penalizzati da redditi non dichiarati e da perdite di gettito fiscale. Una tale situazione crea inoltre condizioni di concorrenza fiscale sleale nei confronti delle persone fisiche o delle imprese che non svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali, distorcendo il funzionamento del mercato interno. Ne consegue che una tale situazione può essere affrontata soltanto attraverso un approccio uniforme, come stabilito all'articolo 115 del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE, avendo come oggetto la cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Essa comprende alcune modifiche delle norme per migliorare il funzionamento delle disposizioni esistenti in materia di cooperazione transfrontaliera tra amministrazioni fiscali di diversi Stati membri. La proposta prevede anche di estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai gestori di piattaforme digitali, imponendo loro l'obbligo di dichiarare il reddito percepito dai venditori di beni e servizi che si avvalgono delle relative piattaforme.

L'applicazione delle disposizioni esistenti della direttiva ha evidenziato notevoli discrepanze tra gli Stati membri. Mentre alcuni Stati membri sono disposti a cooperare pienamente e a scambiare informazioni, altri adottano un approccio restrittivo o addirittura rifiutano lo scambio di informazioni. Inoltre, nel corso del tempo alcune disposizioni si sono rivelate insufficienti per rispondere alle esigenze delle amministrazioni fiscali per quanto riguarda la cooperazione con altri Stati membri.

In più, il maggiore utilizzo delle piattaforme digitali per la fornitura di servizi e la vendita di beni ha determinato dichiarazioni di reddito incoerenti da parte dei venditori con conseguente elevato rischio di evasione fiscale. Benché alcuni Stati membri abbiano inserito un obbligo di comunicazione nella loro legislazione nazionale, l'esperienza dimostra che le disposizioni nazionali contro l'evasione fiscale non possono essere pienamente efficaci, soprattutto quando le attività interessate hanno una dimensione transfrontaliera.

La certezza e la chiarezza del diritto possono essere garantite solo affrontando queste inefficienze attraverso un unico insieme di norme applicabili a tutti gli Stati membri. Il mercato interno necessita di un dispositivo solido per rimediare a tali lacune in modo uniforme e correggere le distorsioni esistenti, garantendo che le autorità fiscali ricevano informazioni adeguate e tempestive. Un quadro armonizzato per la comunicazione dei dati a livello dell'UE appare indispensabile, in particolare alla luce della prevalente dimensione transfrontaliera dei servizi forniti dai gestori delle piattaforme. Considerando che l'obbligo di comunicazione per quanto riguarda i redditi provenienti dall'uso delle piattaforme digitali mira principalmente a informare le autorità fiscali in merito alle attività aventi una dimensione che oltrepassa una singola giurisdizione, in questo ambito è necessario intervenire a livello dell'UE al fine di garantire un approccio uniforme al problema individuato.

L'Unione si trova quindi in una posizione migliore rispetto ai singoli Stati membri per affrontare i problemi individuati e garantire l'efficacia e la completezza del sistema di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa. In primo luogo, garantirà un'applicazione coerente delle norme in tutta l'UE. In secondo luogo, tutte le piattaforme digitali contemplate saranno soggette agli stessi obblighi di comunicazione. In terzo luogo, la comunicazione sarà accompagnata da uno scambio di informazioni e, di conseguenza, consentirà alle amministrazioni fiscali di ottenere una serie completa di informazioni sul reddito percepito attraverso le piattaforme digitali.

Proporzionalità

La proposta consiste in un miglioramento delle disposizioni esistenti della direttiva ed estende l'ambito di applicazione degli scambi automatici ad alcune informazioni specifiche comunicate dai gestori delle piattaforme digitali. I miglioramenti non vanno oltre lo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo dello scambio di informazioni e, più in generale, della cooperazione amministrativa. Considerando che le distorsioni identificate nel funzionamento del mercato interno oltrepassano di solito i confini di un singolo Stato membro, una normativa comune dell'UE rappresenta il minimo necessario per affrontare i problemi in modo efficace.

Pertanto, le norme proposte contribuiscono a un'applicazione più chiara, coerente ed efficace della direttiva, così da raggiungerne meglio gli obiettivi. L'obbligo previsto per i gestori di piattaforme digitali di comunicare il reddito percepito dai loro utenti, cioè dai venditori, offre anche una soluzione praticabile contro l'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di meccanismi di scambio di informazioni già sperimentati in precedenza per le direttive DAC2 e DAC4. In questo senso, si può affermare che l'iniziativa proposta rappresenta una risposta proporzionata alle incoerenze individuate nella direttiva e mira inoltre ad affrontare il problema dell'evasione fiscale.

Scelta dell'atto giuridico

La base giuridica di questa proposta è duplice: gli articoli 113 e 115 del TFUE, che stabiliscono in modo esplicito che la legislazione in questo settore può essere attuata soltanto nella forma giuridica di una direttiva. Non è dunque consentito usare nessun altro tipo di atto giuridico dell'UE quando è necessario approvare norme vincolanti nel settore dell'imposizione fiscale. Inoltre la direttiva proposta costituisce la sesta modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa; pertanto segue le direttive 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, (UE) 2016/881, (UE) 2016/2258 e (UE) 2018/822 del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni della legislazione vigente

Nel 2019 la Commissione ha valutato 16 l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE delle norme vigenti in materia di cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta, giungendo alla conclusione che la cooperazione garantisce importanti benefici ma che esiste ancora un margine di miglioramento. Ha evidenziato inoltre che persistono differenze nel modo in cui gli Stati membri utilizzano gli strumenti di cooperazione amministrativa disponibili. Le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate in modo più efficace e i vantaggi della cooperazione analizzati in modo più completo. Sulla base della valutazione, questa proposta legislativa presenta una serie di interventi specifici per migliorare il funzionamento della cooperazione amministrativa.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 10 febbraio 2020, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere contributi sulle modalità da seguire per un'azione dell'UE volta al rafforzamento del quadro per lo scambio di informazioni nel settore fiscale. È stata presentata una serie di opzioni possibili e i portatori di interesse hanno inviato i loro contributi per un totale di 37 risposte. Inoltre, la Commissione ha condotto consultazioni mirate, organizzando, il 27 febbraio 2020, una riunione con vari rappresentanti dei gestori di piattaforme digitali. I rappresentanti dei gestori di piattaforme digitali si sono trovati d'accordo sui vantaggi di disporre di un quadro giuridico europeo standardizzato per la raccolta di informazioni dalle piattaforme, rispetto alle diverse e disparate norme nazionali in materia di comunicazione dei dati. Gli stessi hanno inoltre auspicato una soluzione simile a quella dello sportello unico in vigore per l'IVA, che consentirebbe di comunicare le informazioni solo all'amministrazione fiscale dello Stato membro di residenza della piattaforma.

Per quanto riguarda gli audit congiunti, i risultati della consultazione pubblica hanno sottolineato la necessità di rafforzare il loro ruolo nel quadro della cooperazione amministrativa a livello UE.

Consultazione degli Stati membri

La Commissione europea ha condotto consultazioni mirate attraverso un questionario inviato agli Stati membri. Inoltre, il 26 febbraio 2020, la DG TAXUD ha organizzato una riunione del gruppo di lavoro IV in cui gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di discutere una possibile proposta di modifica della DAC. L'incontro ha preso in esame la comunicazione e sullo scambio di informazioni relativamente ai redditi realizzati attraverso le piattaforme digitali.

Nel complesso, si è registrato un ampio sostegno a favore di una possibile iniziativa dell'UE per lo scambio di informazioni sui redditi ottenuti dai venditori attraverso le piattaforme digitali. La maggioranza degli Stati membri si è espressa di un nuovo quadro giuridico di ampia portata che, oltre ai redditi derivanti dalla locazione di beni immobili e dalla fornitura di servizi personali, comprenda anche la vendita di beni, l'affitto di qualsiasi mezzo di trasporto e i servizi di finanziamento collettivo (crowdfunding).

Esito delle consultazioni

Sia le consultazioni pubbliche che quelle mirate sembrano concordare sui problemi che le nuove norme destinate ai gestori di piattaforme digitali dovrebbero cercare di risolvere: insufficiente rendicontazione dell'economia delle piattaforme digitali e inefficienze; la necessità di migliorare l'attuale quadro di cooperazione amministrativa dell'UE, ad esempio nel campo degli audit congiunti.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha svolto una valutazione d'impatto delle alternative strategiche pertinenti che ha ricevuto il parere positivo del comitato per il controllo normativo il 5 maggio 2020 (SEC(2020) 271) 17 . Il comitato ha formulato una serie di raccomandazioni per miglioramenti di cui si è tenuto conto nella relazione finale sulla valutazione d'impatto SWD(2020 131) 18 . Sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza rispetto allo scenario di base sono state valutate diverse opzioni strategiche. Al più alto livello di analisi, si deve scegliere tra lo status quo o lo scenario di base e uno scenario in cui la Commissione agisca in modo non normativo o normativo. L'azione non normativa consisterebbe nell'emanare una raccomandazione. L'opzione normativa prevedeva un'iniziativa legislativa per modificare alcuni elementi specifici del quadro di cooperazione amministrativa esistente.

Al fine di garantire la coerenza e l'efficacia, è stata individuata una modifica legislativa come opzione prescelta per la modifica di norme esistenti.

Per quanto riguarda i gestori di piattaforme digitali, la valutazione d'impatto indica che l'opzione normativa a livello UE è la più appropriata per realizzare la politica identificata. Lo status quo, o scenario di base, si è dimostrato essere l'opzione meno efficace, efficiente o coerente. A differenza dello scenario di base, una normativa obbligatoria comune a livello dell'UE garantirebbe a tutte le amministrazioni fiscali dell'UE l'accesso allo stesso tipo di dati. In altre parole, un'azione normativa dell'UE metterebbe tutte le autorità fiscali su un piano di parità per quanto riguarda l'accesso alle informazioni raccolte per uno specifico fine fiscale. Ciò consentirebbe inoltre lo scambio automatico di informazioni a livello UE sulla base di norme e specifiche comuni. Si tratta dell'unico scenario che, una volta attuato, consente alle autorità fiscali dello Stato membro di residenza di un venditore di verificare che quest'ultimo abbia dichiarato accuratamente i proventi ottenuti tramite piattaforme digitali, senza la necessità di richieste e accertamenti ad hoc che richiedono molto tempo. Inoltre, una normativa comune e obbligatoria a livello UE per la comunicazione dei dati garantirebbe ai gestori di piattaforme digitali di non doversi confrontare con soluzioni nazionali frammentate nell'adempimento degli obblighi di rendicontazione fiscale.

Conseguenze economiche

Vantaggi

L'obbligo di dichiarare i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali e lo scambio di tali informazioni aiuterà gli Stati membri a ricevere un insieme completo di informazioni per la riscossione del gettito fiscale dovuto. Norme comuni per la comunicazione dei dati contribuiranno anche a creare parità di condizioni tra i venditori che utilizzano le piattaforme digitali e quelli che non lo fanno, e tra i gestori di piattaforme digitali, che attualmente possono trovarsi ad adempiere obblighi di comunicazione molto diversi. La trasparenza sui proventi ottenuti dai venditori tramite l'utilizzo di piattaforme digitali migliorerebbe le condizioni di concorrenza con le imprese più tradizionali.

Un unico strumento obbligatorio a livello UE potrebbe inoltre ripercuotersi positivamente sul piano sociale e contribuire a una percezione positiva dell'equità fiscale e a una ripartizione equa degli oneri tra i contribuenti. Si presuppone che quanto più ampio è l'ambito di applicazione delle norme, tanto più forte sia la percezione dell'equità fiscale, dati i problemi di rendicontazione insufficiente esistenti in tutti i tipi di attività. Lo stesso ragionamento vale per i benefici in termini di equa ripartizione degli oneri: quanto più ampio è l'ambito di applicazione dell'intervento, tanto più gli Stati membri sono in grado di garantire l'effettiva riscossione delle imposte dovute. I benefici fiscali dell'azione dell'UE sono molto maggiori quando l'obbligo di comunicazione ha un'ampia portata, ovvero si applica a tutti i servizi e alla vendita di beni. Limitarne l'ambito di applicazione esclusivamente alle piattaforme digitali con sede nell'UE potrebbe ridurre significativamente il gettito fiscale ottenibile con ciascuna opzione.

Costi

Indipendentemente dall'ambito di applicazione, i costi una tantum derivanti dall'attuazione della comunicazione automatica a livello europeo sono stimati nell'ordine di centinaia di milioni di euro per la totalità dei gestori di piattaforme digitali e delle amministrazioni fiscali, mentre i costi ricorrenti sono dell'ordine di decine di milioni di euro. I costi una tantum e quelli ricorrenti sono dovuti principalmente allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informatici. Le amministrazioni fiscali dovranno sostenere anche i costi di esecuzione. Per motivi di efficienza in termini di costi, gli Stati membri sono incoraggiati a consentire, nella misura del possibile, la comunicazione digitale e a garantire l'interoperabilità dei sistemi e a livello di dati tra le piattaforme digitali e le amministrazioni fiscali.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta è intesa a ridurre gli oneri normativi per i gestori delle piattaforme digitali, i contribuenti e le amministrazioni fiscali. L'opzione prescelta fornisce una risposta proporzionata al problema individuato in quanto non va oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo sancito dai trattati di un migliore funzionamento del mercato interno senza distorsioni. Le norme comuni saranno infatti limitate all'istituzione del quadro comune minimo necessario per la dichiarazione dei proventi realizzati tramite le piattaforme digitali. Per esempio: i) le norme garantiscono che non vi sia una doppia comunicazione (ovvero un unico punto di registrazione e di comunicazione); ii) lo scambio automatico è limitato agli Stati membri interessati; e iii) l'imposizione di sanzioni in caso di inadempienza rimarrà sotto il controllo sovrano degli Stati membri. Inoltre, l'armonizzazione si limita a garantire che le autorità competenti siano informate sul reddito percepito. Successivamente, spetta agli Stati membri decidere in merito all'imposta dovuta.

Diritti fondamentali

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, l'insieme dei dati da trasmettere alle amministrazioni fiscali è definito in modo da registrare solo i dati minimi necessari per individuare le dichiarazioni non conformi, insufficienti o mancanti in linea con gli obblighi del GDPR.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Fare riferimento alla scheda finanziaria legislativa.

5.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

L'emendamento propone di modificare le disposizioni esistenti in materia di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa, nonché di estendere l'ambito di applicazione allo scambio automatico di informazioni in relazione alle informazioni comunicate dai gestori delle piattaforme digitali. Le norme sulla comunicazione per i gestori di piattaforme digitali si ispirano al lavoro svolto in seno all'OCSE.

i) Scambio di informazioni su richiesta

Prevedibile pertinenza

L'articolo 5 bis contiene una definizione della norma di prevedibile pertinenza che si applica in caso di richiesta di informazioni. La definizione stabilisce gli elementi della norma e i requisiti procedurali che l'autorità richiedente deve osservare. La richiesta di informazioni può riguardare uno o più contribuenti, a condizione che siano identificati individualmente.

Come stabilito all'articolo 8 bis, paragrafo 10, la norma di prevedibile pertinenza non si applica nel caso in cui la richiesta di informazioni sia inviata come seguito allo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri o su un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015.

L'articolo 17, paragrafo 1, è modificato per chiarire il significato di esaustività delle fonti di informazione consuete. Prima di richiedere informazioni, l'autorità richiedente è tenuta a fare ricorso a tutte fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare in tali circostanze per ottenere le informazioni richieste e a ricorrere a tutti i mezzi disponibili. Tuttavia, se così facendo l'autorità richiedente si trova ad affrontare difficoltà sproporzionate e rischia di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'obbligo non si applica. In caso di inosservanza di tale obbligo da parte dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può rifiutare di comunicare le informazioni.

La modifica dell'articolo 20, paragrafo 2, garantirà che i moduli per lo scambio di informazioni su richiesta siano adattati di conseguenza.

Richieste collettive

L'articolo 5 ter riguarda le richieste collettive nell'ambito di una richiesta di informazioni. Le richieste collettive si riferiscono a un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati individualmente, ma sono invece descritti da un insieme comune di caratteristiche. Data la natura della richiesta, le informazioni che si vogliono acquisire variano se essa è relativa a un singolo contribuente. Pertanto, non si applica la norma di prevedibile pertinenza di cui all'articolo 5 bis. L'autorità richiedente deve invece fornire all'autorità interpellata una serie di informazioni, tra cui i) una descrizione completa delle caratteristiche del gruppo; e ii) una spiegazione della legge applicabile e dei fatti e delle circostanze che hanno portato alla richiesta.

ii) Scambio automatico di informazioni

Categorie di reddito

L'articolo 8, paragrafo 1, stabilisce le categorie di reddito soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri. Le royalty sono aggiunte alle categorie di reddito soggette allo scambio di informazioni. La modifica obbligherà gli Stati membri a scambiare con gli altri Stati membri tutte le informazioni disponibili per almeno due categorie di reddito per i periodi di imposta fino al 2024 e per almeno quattro categorie di reddito per i periodi di imposta a decorrere dal 2024, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Le norme di comunicazione per i gestori di piattaforme saranno soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni

L'articolo 8 bis quater stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni che i gestori delle piattaforme saranno tenuti a comunicare all'autorità competente. Le norme dettagliate sono stabilite nell'allegato V. La normativa prevede, innanzitutto, l'obbligo per i gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione di raccogliere e verificare le informazioni in linea con le procedure di adeguata verifica in materia fiscale. In secondo luogo, i gestori delle piattaforme con obbligo di comunicazione devono inviare le informazioni relative ai venditori oggetto di comunicazione, che operano sulla loro piattaforma per vendere prodotti, fornire servizi o investire e erogare prestiti nel contesto del crowdfunding. La terza fase riguarda la trasmissione delle informazioni comunicate all'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente o all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il bene immobile.

Ambito di applicazione 

L'allegato V, sezione I, contiene le definizioni che determinano l'ambito di applicazione delle norme per la comunicazione dei dati.

A chi incombe l'onere della comunicazione

Le norme includono le definizioni di piattaforma, gestore di piattaforma e di gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Il concetto di piattaforma non comprende i software che consentono esclusivamente i) il trattamento di pagamenti, ii) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti, o iii) la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è qualsiasi gestore di piattaforma la cui residenza fiscale sia in uno Stato membro o che sia costituito secondo le leggi di uno Stato membro o che abbia la sua sede di gestione o una stabile organizzazione in uno Stato membro (comunemente denominate "piattaforme UE").

Inoltre, l'ambito di applicazione delle norme comprende anche i gestori di piattaforme che non soddisfano nessuna di queste condizioni, ma facilitano lo svolgimento di un'attività pertinente da parte dei venditori oggetto di comunicazione che sono residenti ai fini della presente direttiva in uno Stato membro o relativamente alla locazione di beni immobili situati in uno Stato membro (comunemente denominati "piattaforme straniere"). Per poter operare all'interno dell'Unione, tali piattaforme devono registrarsi in uno Stato membro (registrazione unica) conformemente all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4. L'allegato V, sezione IV, lettera F, definisce i dettagli della registrazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme proposte e, più precisamente, la registrazione e l'identificazione dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, terzo comma, conferisce alla Commissione i poteri di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo. Tali poteri sono esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

I gestori di piattaforme già identificati ai fini dell'IVA all'interno dell'Unione non si registrano in uno Stato membro diverso da quello di identificazione IVA.

Quali sono le attività oggetto di comunicazione

Un'attività pertinente comprende la locazione di beni immobili, la fornitura di servizi personali, la vendita di beni, l'affitto di qualsiasi mezzo di trasporto e gli investimenti e i prestiti nell'ambito del crowdfunding.

Un'attività pertinente non comprende le attività svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Un servizio personale è un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di una entità. Questo servizio viene svolto su richiesta di un utente, sia online che fisicamente offline, dopo essere stato facilitato da una piattaforma.

Quali sono le attività oggetto di comunicazione

Un venditore è un utente registrato sulla piattaforma che svolge una qualsiasi delle attività pertinenti. Un ente pubblico non è considerato un venditore.

Un venditore attivo è qualsiasi venditore che ha prestato un'attività pertinente durante il periodo oggetto della comunicazione.

Un venditore oggetto di comunicazione è qualsiasi venditore attivo che durante il periodo oggetto della comunicazione i) aveva l'indirizzo principale in uno Stato membro, o ii) aveva un numero di identificazione fiscale (NIF) o di partita IVA rilasciato in uno Stato membro, o iii) qualora il venditore sia un'entità, aveva una stabile organizzazione in uno Stato membro. Ai fini della direttiva, un venditore oggetto di comunicazione che soddisfa una delle condizioni elencate è considerato residente in uno Stato membro.

Inoltre, qualsiasi venditore attivo che abbia dato in affitto un bene immobile situato in uno Stato membro durante il periodo oggetto della comunicazione è anch'esso un venditore oggetto di comunicazione.

Vanno comunicate soltanto le attività del venditore oggetto di comunicazione.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione effettuano le procedure di adeguata verifica in materi fiscale di cui all'allegato, sezione II, al fine di identificare i venditori oggetto di comunicazione.

Il paragrafo B, sezione II, definisce le informazioni specifiche che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve raccogliere su un venditore oggetto di comunicazione. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve verificare le informazioni raccolte utilizzando tutte le informazioni e i documenti a sua disposizione presenti nei suoi registri, nonché in qualsiasi interfaccia elettronica messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione a titolo gratuito per accertare la validità del NIF o del numero di partita IVA. In alternativa, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può confermare direttamente l'identità e la residenza di un venditore tramite un servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera che un venditore è residente nello Stato membro in cui il venditore ha l'indirizzo principale. In caso di differenza rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale del venditore, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF o il numero di partita IVA o lo Stato membro in cui il venditore ha una stabile organizzazione. Qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione utilizzi il servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione, il venditore è considerato un residente in ciascuno Stato membro confermato da tale servizio di identificazione elettronica.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione raccoglie le informazioni richieste, le verifica e rende disponibili entro il 31 dicembre del periodo di riferimento.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale condotte nei precedenti periodi di riferimento, a condizione che i) le informazioni richieste siano state raccolte o verificate negli ultimi 36 mesi e ii) non abbia motivo di ritenere che le informazioni raccolte si sono rivelate inattendibili o inesatte.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può designare un altro gestore di piattaforma o una terza parte per espletare gli obblighi relativi alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Comunicazione all'autorità competente

Le informazioni, come raccolte e verificate, sono comunicate entro un mese dalla fine del periodo di riferimento in cui il venditore è identificato come venditore oggetto di comunicazione. La comunicazione ha luogo in un solo Stato membro (comunicazione unica). Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e la cui piattaforma è una "piattaforma UE" effettua la comunicazione nello Stato membro in cui soddisfa una delle condizioni elencate nella sezione I, paragrafo A(3), lettera a). Nel caso in cui soddisfi una di queste condizioni in più di uno Stato membro, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione sceglie uno Stato membro in cui effettuare la comunicazione. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione la cui piattaforma è una "piattaforma straniera" effettua la comunicazione nello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione, conformemente all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4.

Le informazioni relative al corrispettivo e agli altri importi devono essere comunicate con riferimento al trimestre del periodo di riferimento in cui il corrispettivo è stato pagato o accreditato. La definizione di corrispettivo esclude qualsiasi diritto, commissione o imposta trattenuti o addebitati dalla piattaforma che effettua la comunicazione.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, quale modificato, i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione devono informare ogni persona interessata che le informazioni relative a tale persona saranno raccolte e comunicate alle autorità ai sensi della presente direttiva e trasmettere tutte le informazioni che i responsabili del trattamento dei dati sono tenuti a fornire ai sensi del GDPR. I gestori di piattaforma devono fornire a ogni persona tutte le informazioni e, in ogni caso, prima che le stesse vengano comunicate. Ciò non pregiudica il diritto dell'interessato ai sensi del GDPR.

Scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme

Le informazioni comunicate dai gestori delle piattaforme devono essere trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri in cui la comunicazione ha avuto luogo agli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'allegato V, sezione I, paragrafo B(3), e/o in cui è situato il bene immobile. L'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, stabilisce quali informazioni devono essere comunicate a tali Stati membri.

Lo scambio avrà luogo entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.

Tali scambi tempestivi forniranno alle autorità fiscali un insieme completo di informazioni, per consentire la preparazione degli accertamenti fiscali annuali precompilati.

Lo scambio automatico di informazioni avverrà per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione (CCN) dell'UE, utilizzando un XSD messo a punto dalla Commissione.

Attuazione efficace e chiusura dei conti dei venditori

Se un venditore oggetto di comunicazione non fornisce le informazioni richieste dopo due solleciti, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve chiudere il conto di tale venditore e impedirgli di registrarsi nuovamente sulla piattaforma per un periodo di sei mesi o a trattenere il pagamento del corrispettivo dovuto al venditore (Sezione IV, paragrafo A).

Sanzioni efficaci per la mancata conformità a livello nazionale

L'articolo 25 bis sulle sanzioni è modificato per includere le informazioni comunicate dai gestori di piattaforme in conformità all'articolo 8 bis quater. Ciò al fine di garantire che gli Stati membri prevedano sanzioni da comminare nei casi di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

iii) Cooperazione amministrativa

Presenza di funzionari di uno Stato membro durante un'indagine in un altro Stato membro

La modifica dell'articolo 11, paragrafo 1, introduce l'obbligo per l'autorità competente interpellata di rispondere alla richiesta della presenza di un funzionario di un altro Stato membro durante un'indagine. Il termine per la risposta è di 30 giorni, entro cui è possibile confermare all'autorità richiedente l'assenso o un rifiuto motivato.

L'articolo 11, paragrafo 2, quale modificato, consente di interrogare le persone ed esaminare i documenti senza le limitazioni imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro interpellato. È stata inoltre aggiunta la possibilità di partecipare alle indagini amministrative attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, per tener conto delle nuove modalità di comunicazione.

Controlli simultanei

L'articolo 12, paragrafo 3, è stato modificato per fissare un termine di 30 giorni entro il quale le autorità interpellate devono rispondere alla proposta di controllo simultaneo.

Audit congiunti

Alla direttiva è aggiunta la sezione II bis per stabilire un quadro giuridico chiaro ed esplicito per la conduzione di audit congiunti tra due o più Stati membri.

L'articolo 12 bis, paragrafo 1, contiene una definizione di audit congiunto: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri interessati procedono, in modo concordato e coordinato, all'esame di un caso collegato a una o più persone di interesse comune o complementare.

Richiesta di audit congiunto

Da parte di un'autorità competente di uno Stato membro

L'articolo 12 bis, paragrafo 2, presenta la situazione in cui un'autorità competente di uno Stato membro richiede a un'autorità competente di un altro Stato membro di effettuare congiuntamente un audit. L'autorità interpellata risponde alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La richiesta può essere respinta per motivi giustificati. L'articolo 12 bis, paragrafo 3, presenta un elenco non esaustivo dei motivi del rifiuto.

Da parte di una persona

L'articolo 12 bis, paragrafo 4, presenta la situazione in cui una persona richiede ad un'autorità competente di due o più Stati membri di effettuare congiuntamente un audit. Le autorità interpellate devono rispondere alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Una richiesta può essere respinta e i motivi del rifiuto devono essere comunicati al richiedente.

Il significato del termine "persona" è definito all'articolo 3 della direttiva 2011/16/UE.

La procedura

L'articolo 12 bis, paragrafo 5, chiarisce che, nel contesto di un audit congiunto, lo scambio di informazioni relative a segreti commerciali, industriali o professionali o a un processo commerciale, o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico, non deve essere rifiutato. Tali informazioni scambiate dovrebbero tuttavia rimanere riservate tra le autorità competenti coinvolte e non essere divulgate a terzi.

L'articolo 12 bis, paragrafo 6, stabilisce che l'audit congiunto deve essere effettuato conformemente agli accordi procedurali applicabili nello Stato membro in cui si svolgono le fasi dell'audit. Le prove raccolte durante l'audit congiunto dovrebbero essere reciprocamente riconosciute da tutte le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri partecipanti.

L'articolo 12 bis, paragrafo 10, riguarda il regime linguistico degli audit congiunti e precisa che esso è concordato dagli Stati membri interessati.

Relazione finale

L'articolo 12 bis, paragrafo 7, stabilisce l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri partecipanti di concordare sui fatti e le circostanze del caso e invita le stesse a cercare di raggiungere un accordo sull'interpretazione della posizione fiscale della persona o delle persone soggette all'audit. Le conclusioni dell'audit congiunto devono essere presentate in una relazione finale. La relazione finale dell'audit congiunto dovrebbe avere un valore giuridico equivalente ai pertinenti strumenti nazionali pubblicati a seguito di un audit negli Stati membri partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 9, l'esito dell'audit congiunto e la relazione finale sono notificati alla persona o alle persone sottoposte ad audit entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione finale.

Adeguamento corrispondente

L'articolo 12 bis, paragrafo 8, stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere, nel recepimento della direttiva, un quadro giuridico che consenta loro di effettuare gli adeguamenti corrispondenti.

iv) Altre disposizioni

Uso delle informazioni scambiate

L'articolo 16, paragrafo 1, è modificato per chiarire che le informazioni scambiate ai sensi della presente direttiva possono essere utilizzate per l'amministrazione, l'accertamento e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette.

Comunicazione obbligatoria dei risultati della valutazione

L'articolo 23, paragrafo 2, è modificato per introdurre l'obbligo per gli Stati membri di esaminare e valutare, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa ai sensi della direttiva e di comunicare annualmente alla Commissione i risultati della loro valutazione.

Sospensione degli scambi

L'articolo 25, paragrafo 5, consente agli Stati membri di attenuare i rischi di violazione dei dati nel contesto dello scambio di informazioni. In caso di violazione dei dati personali, le autorità competenti degli Stati membri, in qualità di contitolari del trattamento, possono decidere di chiedere alla Commissione di sospendere gli scambi di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione.

La Commissione ripristina la procedura per gli scambi di informazioni dopo aver ricevuto dalle autorità competenti la richiesta di ripristinare gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione.

Tale sospensione si aggiunge alle misure previste dal GDPR nei casi di violazione dei dati.

2020/0148 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 19 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di consentire nuove iniziative dell'Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE 21 del Consiglio è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull'introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e i e meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. In tal modo, le modifiche hanno esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali.

(2)Negli ultimi anni, la Commissione ha monitorato l'applicazione e, nel 2019, ha completato una valutazione della Direttiva 2011/16/UE 22 . Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa.

(3)Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un'indagine amministrativa, che siano plausibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la chiarezza e certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente la norma di prevedibile pertinenza. In tale contesto, è opportuno inoltre chiarire che la norma di prevedibile pertinenza non si applica alle richieste di informazioni supplementari a seguito di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE relativa a un ruling preventivo transfrontaliero o a un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

(4)Nell'esperienza pratica delle amministrazioni fiscali, è talvolta necessario rispondere a richieste di informazioni che riguardano gruppi di contribuenti che non possono essere identificati individualmente, ma che possono invece essere descritti solo sulla base di un insieme comune di caratteristiche. Per tale motivo è necessario concedere alle amministrazioni fiscali la possibilità di effettuare richieste collettive di informazioni.

(5)È importante che le informazioni relative ai redditi derivanti dalla proprietà intellettuale siano scambiate tra gli Stati membri, in quanto sono soggette ad accordi di trasferimento degli utili a causa della elevata mobilità delle attività sottostanti. Pertanto, le royalty dovrebbero essere incluse nelle categorie di reddito soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni al fine di migliorare la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali.

(6)Negli ultimi anni la digitalizzazione dell'economia ha registrato una rapida crescita, dando luogo a un numero crescente di situazioni complesse legate all'evasione fiscale. La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme digitali ha creato un contesto complesso in cui può essere difficile garantire l'applicazione delle norme fiscali e l'adempimento dei relativi obblighi. L'adempimento degli obblighi fiscali non è ottimale e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi paesi grazie alle attività commerciali svolte con l'intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso piattaforme stabilite in un'altra giurisdizione.

(7)Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme digitali, con notevoli costi amministrativi e di conformità per tali gestori. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, che si trovano a dover rispettare una pletora di norme nazionali in materia di comunicazione. Sarebbe pertanto essenziale che in tutto il mercato interno si applicasse un obbligo di comunicazione standardizzato.

(8)Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all'attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se pervenisse anche agli Stati membri titolati a tassare i proventi realizzati. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni necessarie a consentire loro di valutare adeguatamente le imposte sul reddito e l'IVA dovute.

(9)Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che le norme per la comunicazione siano efficienti ma semplici. Riconoscendo le difficoltà di individuare i fatti generatori dell'obbligazione tributaria inerenti allo svolgimento di un'attività commerciale facilitata dalle piattaforme digitali e tenendo conto anche dell'onere amministrativo supplementare che le amministrazioni fiscali devono sostenere in questi casi, è necessario imporre ai gestori delle piattaforme un obbligo di comunicazione. I gestori delle piattaforme sono in una posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che operano e utilizzano una piattaforma specifica.

(10)Dato l'ampio uso delle piattaforme digitali nello svolgimento di attività commerciali, sia da parte di persone fisiche che di entità, è fondamentale garantire che le informazioni siano oggetto di comunicazione a prescindere dalla natura giuridica del venditore. Ciononostante, è opportuno prevedere un'eccezione per gli enti pubblici, che dovrebbero essere esclusi dall'obbligo di comunicazione.

(11)La comunicazione dei ricavi realizzati attraverso tali attività dovrebbe fornire alle amministrazioni fiscali un insieme completo di informazioni necessario per valutare correttamente le imposte sul reddito dovute.

(12)Per motivi di semplificazione e riduzione dei costi di conformità, appare ragionevole richiedere ai gestori delle piattaforme di comunicare in un unico Stato membro i ricavi realizzati dai venditori attraverso l'utilizzo della piattaforma.

(13)Data la natura digitale e la flessibilità delle piattaforme digitali, l'obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell'Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro. Ciò garantirebbe parità di condizioni tra le piattaforme, impedendo la concorrenza sleale. Per agevolare questo adempimento, le piattaforme straniere, per poter operare nel mercato interno, dovrebbero essere tenute a registrarsi e comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro.

(14)Considerando gli sviluppi dell'economia digitalizzata, le comunicazioni relative alle attività commerciali dovrebbero comprendere l'affitto di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni, l'affitto di qualsiasi mezzo di trasporto e gli investimenti e i prestiti nell'ambito del crowdfunding. Le attività svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma non dovrebbero rientrare nell'ambito degli obblighi di comunicazione.

(15)L'obiettivo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali può essere assicurato imponendo ai gestori di piattaforme digitali l'obbligo di comunicare tempestivamente i redditi percepiti attraverso le piattaforme, prima degli accertamenti fiscali annuali da parte delle autorità fiscali nazionali. Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali degli Stati membri, le informazioni comunicate dovrebbero essere scambiate entro un mese dalla loro comunicazione. Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione ("CCN") esistente messa a punto dall'Unione.

(16)La valutazione della direttiva 2011/16/UE effettuata dalla Commissione ha dimostrato la necessità di un monitoraggio coerente dell'efficacia dell'applicazione della stessa e delle disposizioni nazionali di recepimento che ne consentono l'applicazione. Affinché la Commissione possa continuare a monitorare e valutare adeguatamente l'efficacia degli scambi automatici di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare annualmente alla Commissione le statistiche relative a tali scambi.

(17)È necessario rafforzare i meccanismi della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e lo svolgimento di controlli simultanei da parte di due o più Stati membri al fine di garantirne l'effettiva applicazione. Ne consegue che le risposte alle richieste della presenza di funzionari di un altro Stato membro e di controlli simultanei dovrebbero essere fornite entro un preciso lasso di tempo. Nel caso in cui funzionari stranieri siano presenti sul territorio di un altro Stato membro durante un'indagine amministrativa, o vi partecipino attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, dovrebbero essere autorizzati a interrogare direttamente le persone e ad esaminare i documenti.

(18)Lo Stato membro che intenda effettuare un controllo simultaneo è tenuto a comunicare la sua intenzione agli altri Stati membri interessati. Se è vero che l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato è tenuta a rispondere alla proposta, è importante garantire che la risposta sia fornita entro un termine ragionevole. Pertanto, l'autorità competente di ogni Stato membro interessato dovrebbe rispondere alla proposta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

(19)I controlli multilaterali effettuati con il sostegno del programma Fiscalis 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 hanno dimostrato il beneficio di controlli coordinati di uno o più contribuenti di interesse comune o complementare per due o più amministrazioni fiscali dell'Unione. Poiché non esiste una base giuridica esplicita per lo svolgimento di audit congiunti, quest'ultimi sono attualmente condotti sulla base delle disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari stranieri sul territorio di altri Stati membri e i controlli simultanei. Tuttavia, in molti casi questa pratica si è rivelata insufficiente e priva di chiarezza e certezza del diritto.

(20)Gli Stati membri dovrebbero adottare un quadro giuridico chiaro ed efficiente per consentire alle loro autorità fiscali di effettuare audit congiunti su persone che svolgono attività transfrontaliere. Gli audit congiunti sono indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune o complementare per questi Stati membri. Gli audit congiunti possono dare un forte contributo a un migliore funzionamento del mercato interno. Gli audit congiunti dovrebbero essere strutturati in modo da offrire ai contribuenti certezza del diritto, attraverso norme procedurali chiare, anche per attenuare il rischio di doppia imposizione.

(21)Al fine di garantire l'efficacia del processo, le risposte alle richieste di audit congiunti dovrebbero essere fornite entro un preciso lasso di tempo. Eventuali rifiuti delle richieste dovrebbero essere debitamente giustificati. Le disposizioni procedurali applicabili agli audit congiunti dovrebbero essere quelle dello Stato membro in cui ha luogo il pertinente audit. Di conseguenza, le prove raccolte durante l'audit congiunto dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dallo Stato o dagli Stati membri partecipanti. È altrettanto importante che le autorità competenti concordino sui fatti e le circostanze del caso e cerchino di raggiungere un accordo sull'interpretazione della posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte ad audit. Al fine di garantire che il risultato di un audit congiunto possa essere attuato negli Stati membri partecipanti, la relazione finale dovrebbe avere un valore giuridico equivalente agli strumenti nazionali pertinenti pubblicati a seguito di un audit negli Stati membri partecipanti. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero definire il quadro giuridico per l'esecuzione di un adeguamento corrispondente.

(22)Riconoscendo che gli audit congiunti si basano sulla fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri partecipanti, in tale contesto non dovrebbe essere rifiutato lo scambio di informazioni relative a segreti commerciali, industriali o professionali o a un processo commerciale o a informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Tali informazioni scambiate dovrebbero tuttavia rimanere riservate e non essere divulgate a terzi.

(23)È inoltre importante garantire un efficace scambio di informazioni su richiesta e la cooperazione tra le autorità competenti. Pertanto, le autorità competenti che ricevono informazioni a norma dell'articolo 5 o 9 della direttiva 2011/16/UE dovrebbero essere tenute a fornire un riscontro all'autorità competente che ha fornito tali informazioni in relazione a tutti gli scambi su richiesta entro 30 giorni dalla data in cui è noto l'esito dell'utilizzo delle informazioni richieste.

(24)È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sulla base di tale premessa e considerando l'importanza che l'IVA riveste per il funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire che le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette.

(25)È fondamentale garantire la tutela efficace dei dati personali scambiati tra gli Stati membri ai sensi della direttiva 2011/16/UE. In caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto (12), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 in uno o più Stati membri, gli Stati membri, in qualità di contitolari del trattamento, dovrebbero decidere se la violazione richieda la sospensione degli scambi di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione e se la Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, debba essere invitata a sospendere tali scambi. La sospensione dovrebbe durare fino a quando gli Stati membri non chiedano alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione.

(26)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2011/16/UE e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

(27)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

(28)Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

(29)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(30)L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire un'efficace cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri. L'obiettivo di migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali richiede norme uniformi che possano essere efficaci in situazioni transfrontaliere e che quindi possono essere realizzate meglio a livello dell'Unione. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

(1)All'articolo 3, il punto 9 è modificato come segue:

a)al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;";

b)al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.";

c)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III, Nel contesto dell'articolo 8 bis quater e dell'allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato V.".

(2)Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 5 bis

Prevedibile pertinenza

1.Ai fini di una richiesta di cui all'articolo 5, le informazioni richieste sono considerate prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente alla sua legislazione nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine.

2.Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata informazioni di supporto, in particolare sul fine fiscale per il quale le informazioni sono richieste e sui motivi indicanti che le informazioni richieste sono in possesso dall'autorità interpellata o che sono in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dell'autorità interpellata.

Articolo 5 ter

Richieste collettive

Una richiesta di cui all'articolo 5 può riguardare un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente per nome o in altro modo, ma che possono essere descritti solo sulla base di un insieme comune di caratteristiche.

In tali casi, l'autorità competente richiedente fornisce all'autorità interpellata le seguenti informazioni:

a)una descrizione completa delle caratteristiche comuni del gruppo; e

b)una spiegazione della legge applicabile e dei fatti in base ai quali si ha motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano rispettato la legge applicabile, compresi i fatti e le circostanze relative al coinvolgimento di una terza parte che ha contribuito attivamente al potenziale mancato rispetto della legge da parte dei contribuenti del gruppo.".

(3)All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa a un'indagine amministrativa. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di tale posizione".

(4)L'articolo 8 è così modificato:

a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1.L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

a)redditi da lavoro dipendente;

b)compensi per dirigenti;

c)prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

d)pensioni;

e)proprietà e redditi immobiliari;

f)royalty.

Per i periodi d'imposta a partire dal 1º gennaio 2023 o successivi, la comunicazione delle informazioni di cui al primo comma comprende il numero di identificazione fiscale (NIF) dello Stato membro di residenza.

Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale di cui al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro.

2.Anteriormente al 1º gennaio 2023, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti in tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1º gennaio 2024 o successivi.".

b)al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

c)Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.La comunicazione delle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 3 bis avviene una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare o di un diverso e adeguato periodo di rendicontazione a cui si riferiscono le informazioni.

(5)L'articolo 8 bis è così modificato:

a)al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1, sollecitamente dopo che i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati e al più tardi entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati;";

b)al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;";

c)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10.Fatto salvo il riferimento alla prevedibile pertinenza di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e le condizioni di prevedibile pertinenza di cui all'articolo 5 bis, gli Stati membri, in conformità all'articolo 5 e visto l'articolo 21, paragrafo 4, possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.".

(6)È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis quater

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di adempiere gli obblighi di adeguata diligenza in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III dell'allegato V. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'efficace attuazione e il rispetto di tali norme, conformemente all'allegato V, sezione IV.

2.Conformemente agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui all'allegato V, sezioni II e III, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'allegato V, sezione I, paragrafo B(3), secondo comma, e/o il bene immobile è situato, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 3, le seguenti informazioni relative a ciascun venditore oggetto di comunicazione per i periodi di riferimento a decorrere dal 1º gennaio 2022:

a)il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, nonché la ragione sociale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione;

b)il nome e il cognome del venditore che è una Persona fisica e la ragione sociale del venditore che è un'entità;

c)l'indirizzo principale;

d)qualsiasi NIF o, in assenza di un NIF, un equivalente funzionale rilasciato al venditore, compresi i singoli Stati membri di rilascio;

e)il numero di registrazione dell'attività del venditore che è un entità;

f)il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del venditore, se disponibile;

g)la data e il luogo di nascita dei Venditori che sono Persone fisiche;

h)l'Identificativo del conto finanziario a cui il corrispettivo è pagato o accreditato, nella misura in cui ne è a conoscenza il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore è residente non ha notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che non intende utilizzare l'Identificativo del conto finanziario a tale scopo;

i)se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, il nome del titolare e il numero del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, nella misura in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;

j)ciascuno Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'allegato V, sezione I, paragrafo B(3), secondo comma;

k)il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo oggetto di comunicazione;

l)eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla Piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione.

Qualora il venditore oggetto di comunicazione fornisca servizi di locazione di beni immobili, le seguenti informazioni supplementari sono comunicate all'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente a fini fiscali:

a)l'indirizzo di ciascun elenco di proprietà determinato sulla base delle procedure di cui all'allegato V, sezione II, paragrafo E e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, se disponibile;

b)se disponibile, il numero di giorni di locazione di ciascun elenco di proprietà durante il periodo oggetto di comunicazione e il tipo di ciascun elenco di proprietà.

3.La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 avviene utilizzando il formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 7, entro i due mesi successivi alla fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

4.Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per esigere dai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi dell'allegato V, sezione I, sottosezione A, punto 3, lettera b), la registrazione nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione possono scegliere di registrarsi presso le autorità competenti di un singolo Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato V, sezione IV, paragrafo F.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per la registrazione e l'identificazione dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.".

(7)L'articolo 8 ter è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3bis, all'articolo 8 bis bis e all'articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.".

b)Il paragrafo 2 è soppresso.

(8)L'articolo 11 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest'ultima:

a)siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;

b)siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato;

c)partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso.

Un'autorità competente risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 30 giorni, per confermare il suo assenso o comunicare il rifiuto motivato all'autorità richiedente.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente.".

b)Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui funzionari dell'autorità richiedente siano presenti durante un'indagine amministrativa, o partecipino attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, questi possono interrogare le persone ed esaminare i documenti.".

(9)All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all'autorità che ha proposto il controllo simultaneo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.".

(10)È inserita la sezione seguente:

"SEZIONE II bis

Audit congiunti

Articolo 12 bis

Audit congiunti

1.Ai fini della presente direttiva, per "audit congiunto" si intende un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri che procedono, in modo concordato e coordinato, all'esame di un caso collegato a una o più persone di interesse comune o complementare ai rispettivi Stati membri.

2.Quando l'autorità competente di uno Stato membro chiede all'autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare un audit congiunto di una o più persone di interesse comune o complementare per tutti i rispettivi Stati membri, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3.Una richiesta di audit congiunto da parte dell'autorità competente di uno Stato membro può essere respinta per motivi giustificati e, in particolare, per una delle seguenti ragioni:

a)l'audit congiunto richiesto comporterebbe lo svolgimento di indagini o la comunicazione di informazioni in violazione della legislazione dello Stato membro interpellato;

b)l'autorità richiedente non è in grado, per motivi di diritto, di comunicare informazioni equivalenti a quelle che lo Stato membro interpellato dovrebbe fornire durante l'audit congiunto.

4.Quando una o più persone chiedono a un'autorità competente di due o più Stati membri di effettuare un audit congiunto di una persona o più persone, le autorità interpellate rispondono alla richiesta entro 30 giorni.

Quando un'autorità interpellata respinge la richiesta, comunica alla persona o alle persone richiedenti i motivi del rifiuto.

5.In deroga ai limiti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, la comunicazione di informazioni all'autorità competente di uno Stato membro nell'ambito di un audit congiunto ai sensi del presente articolo non può essere rifiutata adducendo il fatto che porterebbe alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico. Ciò non pregiudica l'obbligo dell'autorità competente ricevente di non trasmettere o, in alcun modo, divulgare tali informazioni a terzi.

6.Gli audit congiunti sono effettuati conformemente alle disposizioni procedurali applicabili nello Stato membro in cui si svolgono le azioni relative all'audit. Gli elementi di prova raccolti nell'ambito di un audit congiunto in uno Stato membro a norma della legislazione di quest'ultimo sono riconosciuti reciprocamente da tutte le altre autorità competenti degli Stati membri che partecipano all'audit congiunto.

7.Quando le autorità competenti di due o più Stati membri conducono un audit congiunto, esse concordano sui fatti e sulle circostanze del caso e si adoperano per raggiungere un accordo sulla posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte a audit sulla base dei risultati dell'audit congiunto. Le conclusioni dell'audit sono inserite in una relazione finale che ha un valore giuridico equivalente a quello degli strumenti nazionali pertinenti pubblicati a seguito di un audit.

8.Ai fini dell'attuazione della relazione finale, gli Stati membri prevedono per legge la possibilità di effettuare un adeguamento corrispondente.

9.Le autorità competenti degli Stati membri che hanno effettuato un audit congiunto notificano l'esito dell'audit, compresa la relazione finale, alla persona o alle persone sottoposte a audit entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione finale.

10.Il regime linguistico di un audit congiunto è concordato dalle autorità competenti che vi partecipano.".

(11)All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un'autorità competente fornisce informazioni a norma dell'articolo 5 o 9, l'autorità competente che ha ricevuto le informazioni, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia un riscontro all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e comunque entro 30 giorni dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche per l'invio di un riscontro in tali casi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.".

(12)L'articolo 16 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2, nonché all'IVA e alle altre imposte indirette.".

b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco delle finalità per le quali, conformemente alla legislazione nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. L'autorità competente che riceve le informazioni può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica.".

(13)All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.L'autorità interpellata in uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente in un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5 purché l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste e abbia utilizzato tutti i mezzi disponibili, tranne quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate, senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.".

(14)L'articolo 20 è così modificato:

a)Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l'autorità richiedente deve fornire:

a)l'identità della persona oggetto della verifica o indagine e, nel caso di richieste collettive di cui all'articolo 5 ter, una descrizione completa delle caratteristiche comuni del gruppo;

b)il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.".

b)I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3.Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell'articolo 13, le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14 e le comunicazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 24, paragrafo 2, sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

4. Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis quater è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

(15)All'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7.La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un'interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini della raccolta di statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell'interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. L'accesso da parte della Commissione non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.

La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le necessarie modalità pratiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.".

(16)All'articolo 22, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis.Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(17)All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.Gli Stati membri esaminano e valutano, nella loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità alla presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano annualmente i risultati della loro valutazione alla Commissione.".

(18)All'articolo 23 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.

In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.".

(19)L'articolo 25 è così modificato:

a)I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.Le Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, gli intermediari, i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerati contitolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

3.Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che la propria autorità competente o ogni Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione o intermediario o gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, a seconda dei casi, che è sotto la sua giurisdizione:

a)informa ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità con la presente direttiva;

b)fornisce a ogni persona tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile affinché possa esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni vengano comunicate.

In deroga al primo comma, lettera b), ogni Stato membro stabilisce norme che obbligano i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione a informare i Venditori oggetto di comunicazione dei Corrispettivi comunicati.

* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).".

b)È aggiunto il paragrafo seguente:

"5.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679, le autorità competenti possano chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile del trattamento, di sospendere, come misura di attenuazione, gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione.

La sospensione dura fino a quando le autorità competenti non chiedono alla Commissione di consentire nuovamente lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la violazione.".

(20)L'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.".

(21)È aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 27  

14

14.03

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 28  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di lavoro della Commissione per il 2020 enumera tra le sue priorità la lotta all'evasione fiscale. In questo contesto, l'ambito principale d'azione è quello di rafforzare ulteriormente la lotta contro l'evasione fiscale e aumentare la trasparenza e lo scambio di informazioni.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

La legislazione proposta è finalizzata a migliorare il funzionamento delle attuali disposizioni politiche della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa. I miglioramenti proposti riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. Essi mirano inoltre ad ampliare l'ambito di applicazione degli scambi automatici di informazioni per quanto riguarda le informazioni comunicate dai gestori delle piattaforme.

Attività ABM/ABB interessate

ABB 3

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il miglioramento delle disposizioni esistenti dovrebbe avere un impatto positivo sull'efficiente applicazione della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa. Affrontare le attuali inefficienze in modo uniforme garantirà chiarezza e certezza del diritto.

L'obbligo di comunicazione in relazione ai redditi ottenuti attraverso l'uso di piattaforme digitali ha lo scopo precipuo di informare le autorità fiscali sulle attività con una dimensione che esula da un'unica giurisdizione. Le informazioni comunicate e scambiate con le pertinenti giurisdizioni consentiranno alle autorità competenti di valutare le imposte dovute sulla base di informazioni corrette e complete. Inoltre, imponendo un obbligo di comunicazione alle piattaforme digitali, il reddito dei venditori sarà reso noto, in modo tale da creare parità di condizioni tra i venditori, indipendentemente dal fatto che essi operino o no attraverso le piattaforme digitali. Inoltre, tutti i gestori di piattaforma saranno soggetti agli stessi requisiti.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La proposta sarà disciplinata dai requisiti della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (che modifica) in relazione ai seguenti aspetti: i) la comunicazione annuale da parte degli Stati membri di statistiche sugli scambi di informazioni; e ii) la presentazione di una relazione da parte della Commissione sulla base di tali statistiche, vertente anche sull'efficacia dello scambio automatico di informazioni.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa sarà modificata per migliorare immediatamente il funzionamento delle disposizioni esistenti a partire dalla sua entrata in vigore e per introdurre obblighi per i gestori di piattaforme digitali che dovranno raccogliere e comunicare le informazioni sul reddito generato dai contribuenti attraverso tali piattaforme.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Un'azione a livello dell'UE porterà un valore aggiunto rispetto alle iniziative dei singoli Stati membri nel settore. In primo luogo, garantirà un'applicazione coerente delle norme in tutta l'UE. In secondo luogo, tutte le piattaforme che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva saranno soggette agli stessi obblighi di comunicazione. In terzo luogo, la comunicazione sarà accompagnata da uno scambio di informazioni e, di conseguenza, consentirà alle amministrazioni fiscali di ottenere una serie completa di informazioni sul reddito percepito attraverso le piattaforme digitali. Pertanto, un'azione coordinata a livello dell'UE può garantire l'efficacia e la completezza del sistema di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa meglio delle singole iniziative degli Stati membri.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Per quanto riguarda i gestori di piattaforme digitali, 12 Stati membri dispongono di una legislazione e/o di orientamenti amministrativi in base ai quali tali gestori devono comunicare alle amministrazioni fiscali le informazioni sui venditori attivi sulla loro piattaforma. Altri quattro Stati membri hanno in programma di adottare una legislazione o orientamenti amministrativi di questo tipo. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri ha effettuato controlli di conformità mirati alle transazioni facilitate da piattaforme, quali audit, lettere o campagne informative.

1.5.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Poiché la proposta è intesa a modificare la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa, le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell'ambito di tale direttiva potranno essere utilizzati ai fini della presente proposta.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 29

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La presente proposta si basta sul quadro e sui sistemi esistenti per lo scambio automatico di informazioni, definiti ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE nel contesto di una precedente modifica. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce formulari e formati tipo per lo scambio di informazioni attraverso misure di esecuzione. Per quanto concerne la rete CCN, che consentirà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile del suo sviluppo e gli Stati membri si impegneranno a creare l'infrastruttura nazionale adeguata che permetterà lo scambio di informazioni attraverso la rete CCN.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Gli Stati membri si impegnano a:

trasmettere ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni previsto dalla direttiva agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis, 8bis ter (e l'articolo 8 bis quater proposto) nonché dei risultati pratici ottenuti;

- fornire un elenco di dati statistici, determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (misure di esecuzione), per la valutazione della presente direttiva.

All'articolo 27, la Commissione si è impegnata a presentare una relazione sull'applicazione della direttiva su base quinquennale a partire dal 1º gennaio 2013. I risultati della presente proposta (che modifica la direttiva sulla cooperazione amministrativa) saranno inclusi nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che sarà presentata entro il 1º gennaio 2028.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Sono stati individuati i seguenti rischi potenziali:

- gli Stati membri si impegnano a fornire alla Commissione dati statistici che costituiranno la base per la valutazione della direttiva. La Commissione si impegna a presentare ogni cinque anni una relazione sulla base di tali dati. Gli Stati membri si impegnano a presentare alla Commissione una valutazione annuale specificamente centrata sull'efficacia dello scambio automatico di informazioni. Il rischio potenziale associato a quanto precede è che i dati ricevuti dalla Commissione non siano della qualità prevista.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Fiscalis sosterrà il sistema interno di controllo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013 dell'11 dicembre 2013 30 , mettendo a disposizione fondi per:

- azioni comuni (ad es. sotto forma di gruppi di progetti);

- lo sviluppo di specifiche tecniche, compreso lo XDS.

Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Di conseguenza, il 100 % degli importi impegnati sono coperti dalla verifica ex-ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati.

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2020 – non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 32 nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura  
della spesa

Contributo

14.03.01

Diss./Non diss. 33

di paesi EFTA 34

di paesi candidati 35

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1A – Competitività per la crescita e l'occupazione

Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo 
dispesa

Contributo

Numero  
[…][Rubrica………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…][XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

1A

Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: TAXUD

Anno 
N 36

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

Anno 
N+5

TOTALE

•Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 14.03.01

Impegni

(1)

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Pagamenti

(2)

0,0

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 37  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti 
DG TAXUD

Impegni

=1+1a +3

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Pagamenti

=2+2a

+3

0,0

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

 



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Pagamenti

(5)

0,0

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Pagamenti

=5+ 6

0,0

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Pagamenti

(5)

0,000

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1

Pagamenti

=5+ 6

0,0

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

1,1





Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

5

"Spese amministrative totali"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

TOTALE

DG: TAXUD

•Risorse umane

0,069

0,069

0,028

0,014

0,014

0,194

•Altre spese amministrative

0,004

0,004

0,002

0,001

0,001

0,012

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 38

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

Anno 
N+5

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,473

0,473

0,130

0,115

0,115

1,306

Pagamenti

0,073

0,473

0,430

0,115

0,115

0,100

1,306

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno

N+4

TOTALE

RISULTATI

Tipo 39

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 40

Specifiche

0,400

0,100

0,500

Sviluppo

0,280

0,280

Manutenzione

0,050

0,050

0,050

0,150

Sostegno

0,010

0,030

0,030

0,030

0,100

Formazione

ITSM (Infrastruttura, ricevente, licenze ecc.),

0,010

0,020

0,020

0,020

0,070

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

0,400

0,400

0,100

0,100

0,100

1,100

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

0,400

0,400

0,100

0,100

0,100

1,100

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 41

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

TOTALE

RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,069

0,069

0,028

0,014

0,014

0,194

Altre spese di natura amministrativa

0,004

0,004

0,002

0,001

0,001

0,012

Totale parziale della RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

Esclusa la RUBRICA 5 42  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,073

0,073

0,030

0,015

0,015

0,206

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Anno N+4

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 43

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa  44

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli Stati membri; lavoro sui formulari, formati informatici e il repertorio centrale;

ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico.

Personale esterno

Non pertinente.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   Partecipazione di terzi al finanziamento La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 45

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

(1)    Commissione europea, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, Un'Unione più ambiziosa, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf .
(2)    COM(2020) 456 final.
(3)    COM(2020) 312 final.
(4)    COM(2020) 313 final.
(5)    Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE), SWD(2019) 328 final.
(6)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(7)    Forum congiunto sui prezzi di trasferimento dell'UE, A Coordinated Approach to Transfer Pricing Controls within the EU (Un approccio coordinato ai controlli sui prezzi di trasferimento all'interno dell'UE), JTPF/013/2018/EN, ottobre 2018.
(8)    Lettera di incarico della Presidente Ursula von der Leyen a Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, 10 settembre 2019.
(9)    Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(10)    Direttiva 2015/2376/UE del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).
(11)    Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).
(12)    Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).
(13)    Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(15)    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(16)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione (n 2).
(17)    (inserire riferimento al parere del comitato per il controllo normativo).
(18)    (inserire riferimento alla valutazione d'impatto finale)
(19)    GU C […], del […], pag. […].
(20)    GU C […], del […], pag. […].
(21)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(22)    Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE), SWD(2019) 328 final.
(23)    Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).
(24)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.
(27)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(28)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera (a) o (b), del regolamento finanziario.
(29)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(30)    Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).
(31)    Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(32)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(33)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(34)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(35)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(36)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(37)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(38)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(39)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(40)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(41)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(42)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (Junior Experts in Delegations).
(44)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(45)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 15.7.2020

COM(2020) 314 final

ALLEGATO

della

Proposta di direttiva del Consiglio

recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale



{SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 final} - {SWD(2020) 131 final}


ALLEGATO

"ALLEGATO V

NORME DI COMUNICAZIONE PER
i gestori delle piattaforme

Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8 bis quater della presente direttiva.

Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate nello stesso.

SEZIONE I 

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione

1."Piattaforma", qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibile agli utenti e che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. Essa comprende inoltre qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente.

Il termine "piattaforma" non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentano esclusivamente una delle seguenti azioni:

(a)il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;

(b)la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;

(c)la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.

2."Gestore di piattaforma", un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma.

3. "Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione", un gestore di piattaforma che si trova in una delle seguenti situazioni:

(a)è residente a fini fiscali in uno Stato membro o, se non ha la residenza fiscale in uno Stato membro, soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) è costituito a norma delle leggi di uno Stato membro;

ii) ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in uno Stato membro;

iii)ha una stabile organizzazione in uno Stato membro;

(b)non è residente a fini fiscali, né costituito o gestito, in uno Stato membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro.

4."Attività pertinente", un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo e che rientra in una delle attività elencate di seguito:

(a)la locazione di beni immobili;

(b)i servizi personali;

(c)la vendita di beni;

(d)il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

(e)gli investimenti e i prestiti nel contesto del crowdfunding, quale definito nel quadro giuridico dei mercati finanziari dell'Unione.

Il termine "attività pertinente" non comprende le attività svolte da un venditore che agisca in qualità di dipendente del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione o di un'entità collegata al gestore di piattaforma.

5."Corrispettivo", la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia pagato o accreditato a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto o ragionevolmente conoscibile dal gestore di piattaforma.

6."Servizio personale", un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di una entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato di una piattaforma.

B. Venditori oggetto di comunicazione

1."Venditore", un utente della piattaforma, sia esso una persona singola o un'entità, che è registrato sulla piattaforma in qualsiasi momento nel periodo oggetto di comunicazione e svolge l'attività pertinente.

2."Venditore attivo", un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o che è remunerato o riceve un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione.

3."Venditore oggetto di comunicazione", un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che risiede in uno Stato membro o che ha dato in locazione beni immobili ubicati in uno Stato membro.

Un venditore oggetto di comunicazione è considerato residente in uno Stato membro ai sensi del primo comma se soddisfa una delle seguenti condizioni nel corso del periodo oggetto di comunicazione:

(a)aveva l'indirizzo principale in uno Stato membro;

(b)aveva un numero di identificazione fiscale o di partita IVA rilasciato in uno Stato membro;

(c)qualora il venditore sia un'entità, aveva una stabile organizzazione in uno Stato membro.

4. "Venditore escluso", qualsiasi venditore che è un'entità statale.

C. Altre definizioni

1."Entità", una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

2."Entità statale", il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"entità statale").

3. "NIF", un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

4."Numero di partita IVA", il numero unico che identifica un soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5."Indirizzo principale", l'indirizzo della residenza principale di un venditore che è una persona fisica, come pure l'indirizzo della sede statutaria di un venditore che è un'entità.

6."Periodo oggetto di comunicazione", l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi della sezione III.

7."Elenco dei beni", tutte le unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore.

8."Identificativo del conto finanziario", il numero o riferimento unico di identificazione di cui dispone il gestore di piattaforma e relativo al conto bancario o ad altri servizi di pagamento analoghi su cui è versato o accreditato il corrispettivo.

SEZIONE II 

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Le procedure elencate di seguito si applicano al fine di identificare i venditori oggetto di comunicazione.

A. Venditori non soggetti a riesame

Per determinare se un venditore che è un'entità possa essere considerato un venditore escluso di cui al comma B(4), un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore che è un'entità.

B. Raccolta di informazioni sul venditore

1.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione raccoglie le seguenti informazioni per ciascun venditore che è una persona fisica:

(a)nome e cognome;

(b)indirizzo principale;

(c)l'eventuale NIF rilasciato al venditore, compresi tutti gli Stati membri che lo hanno rilasciato;

(d)il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

(e)la data di nascita.

2.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione raccoglie le seguenti informazioni per ciascun venditore che è un'entità e non è un venditore escluso:

(a)denominazione legale;

(b)indirizzo principale;

(c)l'eventuale NIF rilasciato al venditore, compresi tutti gli Stati membri che lo hanno rilasciato;

(d)il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

(e)il numero di registrazione dell'impresa.

(f)l'esistenza di una stabile organizzazione nell'Unione, se disponibile, indicando i singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

3.In deroga ai commi B(1) e (2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma B(1), lettere da b) a e), e al comma B(2), lettere da b) a f), qualora ottenga una conferma diretta dell'identità e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del venditore.

4.In deroga al comma B(1), lettera c), e al comma B(2), lettere c) ed e), non è necessario acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'impresa, a seconda del caso, in una delle seguenti situazioni:

(a)lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'impresa;

(b)lo Stato membro di residenza del venditore non richiede l'accertamento del NIF rilasciato a tale venditore.

C. Verifica delle informazioni sul venditore

1.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma del paragrafo A, comma B(1), e paragrafi A, comma B(2), lettere da a) a e), e del paragrafo E, utilizzando tutte le informazioni e i documenti di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione nei suoi registri come pure tutte le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per verificare la validità del NIF e/o del numero di partita IVA.

2.In deroga al comma C(1), per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma del comma F(2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma del paragrafo A, comma B(1), del paragrafo A, comma B(2), lettere da a) ad e) e del paragrafo E, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili per via elettronica nei registri del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

3.In applicazione del comma F(3), lettera b), e in deroga ai commi C(1) e C(2), nei casi in cui abbia ragione di ritenere che le informazioni di cui ai paragrafi B o E possano essere inesatte alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione chiede al venditore di rettificare le informazioni rivelatesi inesatte e di fornire documenti giustificativi, dati, o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

a)    un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;

b)    un recente certificato di residenza fiscale.    

D. Determinazione dello o degli Stati membri di residenza del venditore ai fini della presente direttiva

1.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera che un venditore è residente nello Stato membro in cui il venditore ha l'indirizzo principale. In caso di differenza rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale del venditore, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF o il numero di partita IVA. Qualora il venditore abbia fornito informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi del comma B(2), lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ritiene il venditore residente anche nello Stato membro rispettivo, come specificato dal venditore.

2.In deroga al comma D(1), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera un venditore residente in ogni Stato membro confermato da un servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione a norma del comma B(3).

E. Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

Se un venditore è impegnato in un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo delle singole proprietà e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale.

F. Tempistica e validità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale

1.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione completa le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui ai paragrafi da A ad E entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

2.In deroga al comma F(1), per i venditori che erano già registrati sulla piattaforma al 1º gennaio 2022 o alla data in cui un'entità è divenuta gestore di piattaforma con obbligo comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui ai paragrafi da A ad E devono essere completate entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

3.In deroga al comma F(1), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione a condizione che:

(a)le informazioni relative al venditore di cui ai commi B(1) e B(2) siano state acquisite e verificate o confermate negli ultimi 36 mesi; e

(b)il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni acquisite a norma dei paragrafi A, B ed E sono o si sono rivelate inattendibili o inesatte.

G. Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai venditori attivi

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dei paragrafi da A a F esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

H. Svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi

1.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidarsi a un terzo prestatore di servizi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma la responsabilità per tali obblighi ricade sullo stesso gestore.

2.Quando il gestore di piattaforma adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per conto di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alla stessa piattaforma a norma del comma H(1), tale gestore svolge le procedure di adeguata verifica in materia fiscale in conformità alle norme di cui alla presente sezione.

SEZIONE III 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

A. Tempi e modalità della comunicazione

1.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), comunica all'autorità competente dello Stato membro determinato a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), le informazioni di cui al paragrafo B della presente sezione in relazione al periodo oggetto di comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui il venditore è identificato come venditore oggetto di comunicazione.

2.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), che soddisfa una delle condizioni ivi elencate in più di uno Stato membro sceglie uno di questi Stati membri per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione. Tale gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica le informazioni elencate al paragrafo B della presente sezione relativamente al periodo oggetto di comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di elezione, quale determinato conformemente alla sezione IV, comma E(1), entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è versato o accreditato il corrispettivo a un venditore oggetto di comunicazione per l'attività pertinente.

3.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui alla sezione I, comma A(3), lettera b), comunica le informazioni elencate al paragrafo B della presente sezione relativamente al periodo oggetto di comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di registrazione, quale determinato conformemente alla sezione IV, comma F(1), entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è versato o accreditato il corrispettivo a un venditore oggetto di comunicazione per l'attività pertinente.

4.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce anche le informazioni di cui ai commi B(2) e B(3) al venditore oggetto di comunicazione a cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è versato o accreditato il corrispettivo a un venditore oggetto di comunicazione per l'attività pertinente.

5.Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Qualora sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta legale, il corrispettivo viene comunicato utilizzando una valuta locale, convertita o valutata con modalità determinate coerentemente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

6.Le informazioni relative ai corrispettivi o ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.

B. Informazioni da comunicare

Ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione trasmette le seguenti informazioni:

1.il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di informazione, come pure la denominazione commerciale della piattaforma, cui si riferiscono le informazioni trasmesse dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

2.in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha realizzato un'attività pertinente, diversa dalla locazione di beni immobili:

a)gli elementi d'informazione che devono essere acquisiti a norma della sezione II, paragrafo B;

b) l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;

c)se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, nella misura in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne sia a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;

d)ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai fini della sezione I, paragrafo B(3), della presente direttiva;

e)il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

f)eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

3.in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha fornito servizi di locazione di beni immobili:

a)gli elementi d'informazione che devono essere acquisiti a norma della sezione II, paragrafo B;

b)l'identificativo del conto finanziario, se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza e l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente il venditore oggetto di comunicazione non ha comunicato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare a tal fine l'identificativo del conto finanziario;

c)se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, nella misura in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ne è a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;

d)ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai fini della sezione I, comma B(3), della presente direttiva;

e)l'indirizzo di ogni singola proprietà ripresa nell'elenco dei beni determinato sulla base delle procedure di cui alla sezione II, paragrafo E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, se disponibile;

f)il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

g)eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

h)se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà ripresa nell'elenco dei beni durante il periodo oggetto di comunicazione.

SEZIONE IV 

ATTUAZIONE EFFICACE

Ai sensi dell'articolo 8 bis quater gli Stati membri devono adottare norme e procedure amministrative per garantire un'efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III del presente allegato.

A. Norme per l'applicazione dei requisiti in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il gestore di piattaforme con obbligo di comunicazione applichi i requisiti in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II in relazione ai loro venditori oggetto di comunicazione.

2.Qualora un venditore oggetto di comunicazione non fornisca le informazioni di cui alla sezione II dopo due solleciti a seguito della richiesta iniziale da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, quest'ultimo chiude il conto del venditore e gli impedisce di registrarsi nuovamente sulla piattaforma per un periodo di sei mesi o trattiene il corrispettivo dovuto al venditore.

B. Norme che impongono al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione e misure adeguate per acquisire tali dati

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a 5 anni ma non superiore a 7 anni dopo la fine del periodo oggetto di comunicazione a cui si riferiscono.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo in tal senso nei confronti del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all'autorità competente, per consentire a quest'ultima di ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni in conformità all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2.

C. Procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte dei gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione

Gli Stati membri stabiliscono le procedure per verificare il rispetto, da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, delle procedure di adeguata verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III.

D. Procedure amministrative di follow up con un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, qualora siano segnalate informazioni incomplete o inesatte

Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative da seguire nei confronti di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.

E. Procedura amministrativa per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma della sezione I, comma A(3), lettera a), che soddisfa una delle condizioni ivi elencate in più di uno Stato membro sceglie uno di questi Stati membri per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione III. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione informa della sua scelta tutte le autorità competenti di tali Stati membri.

F. Procedura amministrativa per la registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione

1.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi della sezione I, comma A(3), lettera b), si registra presso l'autorità competente di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, non appena avvia la sua attività di gestore di piattaforma. Qualora sia già identificato ai fini dell'IVA nell'Unione nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 358 bis e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 1 o del regime speciale di cui all'articolo 369 bis e seguenti della stessa direttiva, tale gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non si registra in nessun altro Stato membro.

2.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le seguenti informazioni:

(a)nome;

(b)indirizzo postale;

(c)indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

(d)eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

(e)una dichiarazione che la piattaforma non è ancora identificata ai fini dell'IVA nell'Unione.

3.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del comma F(2).

4.Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica.

5.Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica cancella dal registro il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione nei seguenti casi:

(a)il gestore di piattaforma comunica allo Stato membro che non esercita più alcuna attività in qualità di gestore di piattaforma;

(b)in assenza di una notifica ai sensi della lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di piattaforma abbia cessato le attività;

(c)il gestore di piattaforma non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione I, comma A(3), lettera b).".

(1)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
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