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Document 52020PC0221

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

COM/2020/221 final

Bruxelles, 20.5.2020

COM(2020) 221 final

2020/0099(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'impatto della pandemia di Covid-19 sugli Stati membri e sui loro cittadini è senza precedenti. In risposta alla pandemia, gli Stati membri hanno adottato misure destinate ad arrestare o rallentare la trasmissione della Covid-19, comprese misure di confinamento che hanno portato pressoché a uno stallo della vita pubblica in quasi tutti gli Stati membri.

La pandemia ha inevitabilmente gravi ripercussioni anche sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE), strumento di democrazia partecipativa che dipende dall'impegno dei cittadini in tutta l'UE. Il diritto di presentare un'ICE è sancito dal trattato sull'Unione europea (articolo 11, paragrafo 4, del TUE). Le misure nazionali di confinamento e, più in generale, l'onnipresenza della pandemia rendono attualmente pressoché impossibile per gli organizzatori portare a buon fine le attività di campagna locale e la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo che li aiutano a raccogliere le dichiarazioni necessarie entro il periodo stabilito di 12 mesi.

Anche gli Stati membri e le istituzioni europee sono tenuti a rispettare taluni obblighi per quanto concerne la verifica (compresa la certificazione) della validità delle dichiarazioni di sostegno raccolte e l'esame di un'iniziativa andata a buon fine. Tali obblighi sono anch'essi soggetti a vincoli temporali. A causa delle circostanze eccezionali derivanti dalle misure nazionali adottate in risposta alla crisi sanitaria senza precedenti provocata dalla pandemia di Covid-19, gli Stati membri e le istituzioni europee potrebbero non essere in grado di adempiere tali obblighi entro i termini stabiliti dalla legge.

Al fine di preservare l'efficacia dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei durante la pandemia e fornire rassicurazioni e chiarezza giuridica agli organizzatori delle iniziative la cui fase di raccolta, verifica o esame è in corso, occorre adottare misure temporanee che consentano di prolungare i corrispondenti periodi di raccolta. Dovrebbero essere adottate misure temporanee analoghe per consentire agli Stati membri di chiedere alla Commissione europea una proroga del periodo di verifica nel caso in cui le loro autorità competenti non possano completare la verifica entro i termini a seguito delle misure adottate per contrastare la pandemia. Analogamente, il Parlamento europeo e la Commissione europea dovrebbero essere autorizzati a rinviare l'audizione pubblica e la riunione con gli organizzatori fino al momento in cui la situazione sanitaria nel paese in cui intendono organizzare tali riunioni consenta la tenuta dell'evento Il periodo corrispondente per l'esame di un'iniziativa valida dovrebbe essere prorogato di conseguenza.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La normativa interessata è il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. Tale regolamento non contiene disposizioni specifiche che consentano di prorogare il periodo di raccolta, verifica ed esame delle iniziative registrate in circostanze quali quelle dettate dalla crisi della Covid-19. Di conseguenza è necessario adottare disposizioni al fine di tenere conto dell'effetto delle misure adottate in risposta alla crisi sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19 e di garantire la certezza del diritto ai gruppi di organizzatori e alle autorità degli Stati membri.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le notevoli difficoltà attualmente incontrate, a causa delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19, nel raccogliere le dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo e nell'organizzare campagne locali destinate ad informare il pubblico delle iniziative, potrebbero compromettere la capacità degli organizzatori di raggiungere la soglia di un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri. In applicazione dei trattati il raggiungimento di tale soglia costituisce una condizione preliminare per chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione sul tema. Di conseguenza risulterebbe compromessa l'efficacia di questo strumento di democrazia partecipativa a livello di Unione, che conferisce ai cittadini UE il diritto di proporre l'avvio di un iter legislativo in una data materia. Così come per altre politiche e altri strumenti giuridici dell'Unione sui quali la pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni, si propone pertanto di adottare misure temporanee destinate a pararne gli effetti imprevedibili ed eccezionali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta riguarda i termini applicabili alle fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, che è stato adottato in basa all'articolo 24 del TFUE. L'articolo 24 del TFUE costituisce una base giuridica specifica per l'iniziativa dei cittadini europei e l'adozione, tramite regolamento, delle disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza anche la presente proposta si basa sull'articolo 24 del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

I termini applicabili alle iniziative dei cittadini europei sono stabiliti nel regolamento (UE) 2019/788. Nella forma attuale tale regolamento non prevede quella flessibilità nell'applicazione dei termini che consentirebbe ai gruppi di organizzatori, agli Stati membri e alle istituzioni europee di beneficiare di una proroga in circostanze eccezionali, come quella di una pandemia di Covid-19. Tali proroghe sono possibili esclusivamente a norma di disposizioni del diritto dell'Unione, ossia sotto forma di deroghe temporanee.

   Proporzionalità

Tenuto conto della portata degli effetti provocati dalle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19, è necessario l'intervento dell'Unione per conseguire l'obiettivo del corretto funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei prevista dal regolamento (UE) 2019/788. La proposta è limitata a misure temporanee mirate, varate in risposta agli effetti provocati dalle misure adottate dagli Stati membri nel contesto della pandemia di Covid-19. Le misure si limitano a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e preservare l'efficacia dell'iniziativa dei cittadini europei sancita dal trattato sull'Unione europea.

Le competenze di esecuzione della Commissione in merito a un'ulteriore proroga del periodo di raccolta relativamente alle iniziative interessate hanno portata limitata e sono proporzionate. La proroga è subordinata alla condizione oggettiva e verificabile che le misure adottate dagli Stati membri siano attuate o continuino ad essere attuate nella maggior parte di essi ovvero in un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione. Analogamente la Commissione concede a uno Stato membro l'autorizzazione ad applicare una proroga del periodo di verifica per una determinata iniziativa soltanto se lo Stato membro dimostra di essere impossibilitato, a causa delle misure messe in atto per contrastare la Covid-19, di completare la verifica entro il periodo stabilito di tre mesi. Lo Stato membro deve presentare una richiesta motivata per ottenere la proroga.

La modifica proposta è limitata nel tempo, perché presuppone che la pandemia sarà superata entro la fine del 2022.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento costituisce lo strumento appropriato per introdurre la flessibilità necessaria per prorogare i termini di legge applicabili alle fasi di raccolta, verifica ed esame dell'iniziativa dei cittadini europei a norma del regolamento (UE) 2019/788. La proroga di tali termini richiede un atto dell'Unione di portata generale, vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento è ritenuto inoltre appropriato per fornire la base giuridica che permette di conferire alla Commissione competenze di esecuzione per prorogare il periodo di raccolta e quello di verifica su richiesta dello Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza della questione, non hanno avuto luogo consultazioni ufficiali dei portatori di interessi. Tuttavia la presente proposta fa seguito a una consultazione del gruppo di esperti sull'iniziativa dei cittadini europei. Il 30 aprile 2020 si è tenuta una riunione con tale gruppo di esperti in seguito a un'indagine sul profilo di massima di un'eventuale modifica. Alla Commissione sono altresì pervenute durante la pandemia numerose lettere con le quali gli organizzatori di iniziative in corso chiedevano soluzioni opportune ed adeguate, in particolare la proroga dei termini, per far fronte ai problemi da loro incontrati nella raccolta delle dichiarazioni di sostegno necessarie. Richieste analoghe sono state ricevute da deputati al Parlamento europeo, tra i quali il presidente della commissione per gli affari costituzionali.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Le misure temporanee mirate proposte intendono principalmente prorogare i periodi pertinenti di cui al regolamento (UE) 2019/788, per motivi eccezionali nel contesto della pandemia di Covid-19. Le misure si applicano per un periodo di tempo relativamente breve. Di conseguenza una valutazione d'impatto non è ritenuta necessaria.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

A norma del regolamento (UE) 2019/788, gli organizzatori devono approntare un sistema di raccolta elettronica per consentire la raccolta delle dichiarazioni di sostegno via internet. Gli organizzatori possono decidere di istituire essi stessi tali sistemi, ma possono anche utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica istituito e gestito dalla Commissione. Per le iniziative che utilizzano il sistema centrale di raccolta elettronica la proroga del periodo di raccolta ne implica l'utilizzo prolungato da parte dei gruppi di organizzatori. Dato che il sistema è stato concepito per ospitare contemporaneamente più iniziative, non vi sono costi aggiuntivi da sostenere per tale uso prolungato. La proroga del periodo di raccolta non richiede risorse umane supplementari in seno all'amministrazione della Commissione per la gestione di tali iniziative, dal momento che restano invariati gli obblighi imposti alla Commissione dal regolamento (UE) 2019/788 per quanto concerne le iniziative.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazione nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nel regolamento (UE) 2019/788.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le misure temporanee proposte concernono il regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

La proposta prevede una proroga dei termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per le iniziative registrate a norma del regolamento (UE) 2019/788 o del regolamento (UE) n. 211/2011. La proposta prevede inoltre la possibilità che lo Stato membro chieda una proroga del periodo di verifica. Viene proposta una misura analoga per prorogare il termine di esame di un'iniziativa valida, a seconda delle circostanze specifiche. Le misure hanno natura temporanea in quanto si applicano soltanto fino alla fine del 2022.

Per quanto concerne la proroga del periodo di raccolta, la proposta contiene, come prima misura temporanea, una disposizione secondo la quale il periodo di raccolta è prorogato di sei mesi per le iniziative per le quali la raccolta delle dichiarazioni di sostegno era in corso l'11 marzo 2020, data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato ufficialmente la Covid-19 pandemia mondiale. A partire da tale data tutti gli Stati membri hanno adottato misure per arrestare o rallentare la pandemia, che ostacolano notevolmente la possibilità per gli organizzatori di iniziative di condurre campagne a livello locale e raccogliere dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo.

La disposizione in materia è integrata dal conferimento alla Commissione del potere di prorogare il periodo di raccolta di tali iniziative e di quelle che hanno iniziato la raccolta in data successiva nel caso in cui la maggior parte degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione attui (continui ad attuare) tali misure o nel caso in cui un nuovo focolaio imponga agli Stati membri di adottare nuovamente tali misure, con ripercussioni della stessa portata sulle iniziative. Il potere della Commissione è limitato nel tempo (esclusivamente proroghe di tre mesi, con un periodo complessivo massimo di raccolta di 24 mesi) e rispetta criteri oggettivi.

Gli atti di esecuzione relativi all'ulteriore proroga del periodo di raccolta delle iniziative la cui fase di raccolta era già in corso alla data dell'11 marzo 2020 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La proroga di sei mesi prevista dal presente regolamento lascia alla Commissione un lasso di tempo sufficiente dopo l'entrata in vigore per decidere in merito a un'eventuale ulteriore proroga del periodo di raccolta di tali iniziative.

La proposta contiene una specifica misura temporanea qualora uno Stato membro ritenga che, a causa delle circostanze eccezionali causate dalle misure adottate, l'autorità nazionale non possa ragionevolmente completare la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno entro il termine di tre mesi. In tal caso lo Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata di proroga di detto termine per un minimo di un mese e un massimo di tre mesi.

Diverse iniziative attualmente in fase di raccolta delle dichiarazioni di sostegno sono state registrate a norma del regolamento (UE) n. 211/2011. Ai fini della raccolta e della verifica tali iniziative sono ancora soggette alle disposizioni di tale regolamento. La presente proposta provvede a che le misure concernenti la proroga del periodo di raccolta e quello di verifica si applichino anche a tali iniziative.

A norma del regolamento (UE) 2019/788 anche il periodo di esame è soggetto a termini specifici. Le istituzioni europee sono tenute ad organizzare una riunione con gli organizzatori (che la Commissione deve organizzare entro un mese dalla presentazione di un'iniziativa andata a buon fine) e un'audizione pubblica (che il Parlamento europeo deve organizzare entro tre mesi dalla presentazione). L'organizzazione di tali eventi può risultare difficile entro i termini fissati dal regolamento (UE) 2019/788 in considerazione delle misure messe in atto in risposta alla pandemia di Covid-19 nel paese in cui le istituzioni intendono organizzarli. In tal caso le istituzioni europee dovrebbero essere autorizzate ad organizzare tali eventi non appena la situazione sanitaria in detto paese consenta nuovamente di organizzarli. In tali casi la Commissione europea adotta la comunicazione in risposta a un'iniziativa valida entro tre mesi dall'audizione pubblica dinanzi al Parlamento europeo.

Se, in ragione delle misure temporanee definite nella presente proposta, è decisa una proroga del periodo di raccolta, di verifica o di esame, è necessario adottare una misura temporanea che consenta di prorogare i periodi di conservazione di cui al regolamento (UE) 2019/788 al fine di evitare l'applicazione di un obbligo giuridico che comporti una distruzione prematura delle dichiarazioni di sostegno.

2020/0099 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato la Covid-19 pandemia mondiale. Gli Stati membri sono stati colpiti in maniera drammatica ed eccezionale dalla pandemia e dalle relative conseguenze. Hanno adottato una serie di restrizioni destinate ad arrestare o rallentare la trasmissione della Covid-19, tra le quali misure di confinamento volte a limitare la libera circolazione dei cittadini, il divieto di tenere eventi pubblici e la chiusura di negozi, ristoranti e scuole. Tali misure hanno portato pressoché a uno stallo della vita pubblica in quasi tutti gli Stati membri.  

(2)Le misure adottate dagli Stati membri hanno inevitabilmente avuto un impatto notevole sulle iniziative dei cittadini europei. Affinché l'iniziativa dei cittadini europei possa arrivare a buon fine, il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 impone agli organizzatori di raccogliere almeno 1 milione di dichiarazioni di sostegno in almeno 7 Stati membri entro un periodo di 12 mesi. In particolare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo, la condotta di compagne locali e l'organizzazione di eventi pubblici, attività di importanza significativa per il buon esito di un'iniziativa, sono diventate notevolmente più difficili a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19.

(3)Anche gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione sono soggetti a determinati obblighi giuridici a norma del regolamento (UE) 2019/788. Tali obblighi sono soggetti a termini rigidi ai quali il regolamento (UE) 2019/788 non consente deroga.

(4)Il trattato sull'Unione europea ha conferito ai cittadini dell'Unione il diritto di rivolgersi alla Commissione chiedendole di proporre un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. L'iniziativa dei cittadini è uno dei principali strumenti che consentono ai cittadini dell'Unione di intervenire in maniera agevole ed accessibile nel dibattito democratico e politico sull'Unione e di far inserire nell'agenda dell'Unione questioni che stanno loro a cuore.

(5)Nelle attuali circostanze eccezionali, in particolare a causa delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19, sono necessarie misure temporanee per preservare l'efficacia di detto strumento e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda eventuali proroghe dei termini applicabili.

(6)Gli Stati membri hanno dichiarato che ridurranno le restrizioni introdotte dalle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 soltanto gradualmente, al fine di monitorare e tenere sotto controllo la situazione sanitaria. Di conseguenza è opportuno prorogare di sei mesi il termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in relazione al periodo di raccolta iniziato l'11 marzo 2020, data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato pandemia l'epidemia di Covid-19. La proroga presuppone che almeno nei primi sei mesi a partire dall'11 marzo 2020 la maggior parte degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione abbia in vigore misure che ostacoleranno in maniera notevole la possibilità per gli organizzatori di condurre campagne locali e di raccogliere dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo. Il periodo di raccolta delle iniziative la cui fase di raccolta era in corso l'11 marzo 2020 dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi. Il periodo di raccolta di un'iniziativa iniziato dopo l'11 marzo dovrebbe essere prorogato in maniera proporzionale.

(7)Essendo difficile prevedere la fine della pandemia nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione destinati a prorogare ulteriormente il periodo di raccolta per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso l'11 settembre 2020 qualora persistano le circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19. La proroga di sei mesi del periodo di raccolta di cui al presente regolamento dovrebbe lasciare alla Commissione un lasso di tempo sufficiente per decidere se sia giustificata un'ulteriore proroga. La delega di potere dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo di raccolta in caso di nuova crisi sanitaria collegata a una nuova ondata di Covid-19, se la maggioranza degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione ha adottato misure che avranno verosimilmente il medesimo effetto di quelle precedenti.

(8)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione riguardo alla proroga del periodo di raccolta, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(9)Le misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19 possono incidere in maniera significativa sulla capacità delle autorità competenti di verificare la validità delle dichiarazioni di sostegno entro il termine di tre mesi previsto dal regolamento (UE) 2019/788. Ad esempio può esservi meno personale disponibile o le autorità competenti possono dover assolvere compiti e responsabilità supplementari a causa della pandemia.

(10)Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, nonostante le misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, la pubblica amministrazione funzioni nella maniera più normale possibile. In circostanze eccezionali, a ciascuno Stato membro dovrebbe tuttavia essere consentito di presentare una richiesta motivata alla Commissione per essere autorizzato ad applicare una proroga del periodo di verifica e certificazione. La richiesta dovrebbe essere motivata e tener conto degli effetti delle misure correlate alla pandemia sul funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro. La proroga concessa non dovrebbe superare il periodo di verifica originariamente previsto.

(11)In considerazione delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19, può risultare difficile alle istituzioni dell'Unione organizzare riunioni con gli organizzatori o audizioni pubbliche nel contesto dell'esame delle iniziative valide nello Stato membro in cui intendono organizzarle. In tali casi dovrebbe essere consentito alle istituzioni di rinviare l'organizzazione di tali riunioni a una data nella quale la situazione sanitaria nello Stato membro permetta di organizzarle. Nel caso in cui sia rinviata l'audizione pubblica, la Commissione dovrebbe poter posporre l'adozione della comunicazione in cui definisce le proprie conclusioni giuridiche e politiche sull'iniziativa a tre mesi dopo lo svolgimento dell'audizione pubblica, in maniera tale da poter tenere debitamente conto del relativo esito.

(12)Qualora il periodo di raccolta, di verifica o di esame sia prorogato in ragione delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19, è opportuno prorogare di conseguenza i periodi di conservazione delle dichiarazioni di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/788.

(13)L'improvvisa e imprevedibile pandemia di Covid-19 e le conseguenti misure adottate dagli Stati membri, regolarmente prorogate, comportano in alcune situazioni particolari l'impossibilità di adottare tempestivamente le misure temporanee previste dal presente regolamento. Per tale motivo le misure temporanee dovrebbero riguardare anche il periodo che precede l'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle iniziative registrate prima del 1° gennaio 2020 a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , alle quali, a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/788, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 211/2011 concernenti il periodo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno e quello di verifica e certificazione da parte degli Stati membri.

(15)In considerazione del carattere temporaneo delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19, il periodo di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato.

(16)Il presente regolamento dovrebbe essere adottato con urgenza in maniera da abbreviare il più possibile le situazioni di incertezza del diritto che interessano i cittadini, gli organizzatori, le amministrazioni nazionali e le istituzioni dell'Unione, in particolare nei casi in cui per le iniziative si siano già conclusi o stiano per concludersi i periodi di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, di verifica e di esame. È pertanto opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(17)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure temporanee applicabili ai periodi di raccolta, verifica ed esame delle iniziative dei cittadini registrate a norma del regolamento (UE) 2019/788 e del regolamento (UE) n. 211/2011, nel contesto delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19.

Articolo 2

Proroga dei termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno

(1)Nonostante l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 e l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011, se il periodo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno a un'iniziativa era in corso alla data dell'11 marzo 2020, il periodo massimo di raccolta è prorogato di sei mesi in ciascun caso.

Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a favore di un'iniziativa sia iniziata tra l'11 marzo 2020 e l'11 settembre 2020, il periodo massimo di raccolta termina l'11 settembre 2021.

(2)La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative di cui al paragrafo 1 se, dopo l'11 settembre 2020, la maggioranza degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione continua ad applicare misure in risposta alla pandemia di Covid-19 che ostacolano notevolmente la possibilità per gli organizzatori di raccogliere le dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo e di informare i cittadini delle iniziative in corso.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative per le quali la raccolta è in corso nel momento in cui si verifica una nuova ondata di Covid-19 che impone alla maggioranza degli Stati membri o a un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione di applicare misure che comportino per gli organizzatori di tali iniziative effetti analoghi alle misure precedenti.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e indicano le iniziative interessate e la nuova data di scadenza del relativo periodo di raccolta.

La durata di ciascuna proroga è di tre mesi.

Per permetterle di valutare se sussistano le condizioni di cui al primo e al secondo comma, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni sulle misure che hanno adottato o intendono adottare in risposta alla pandemia di Covid-19.

(3)Nonostante i paragrafi 1 e 2, la durata complessiva del periodo di raccolta non supera i 24 mesi.

(4)La Commissione informa gli organizzatori e gli Stati membri della proroga concessa in relazione alle iniziative in questione. Pubblica la decisione assunta nel registro elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788.

Articolo 3

Proroga dei termini per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

(1)In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011, lo Stato membro che ritiene che, a causa delle misure da esso adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, per un determinata iniziativa non sia possibile completare la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno entro il termine fissato in tali disposizioni può presentare una richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a prorogare il periodo in questione. La richiesta è presentata alla Commissione al più tardi un mese prima della conclusione del periodo in questione.

(2)La Commissione, qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, adotta un atto di esecuzione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga del periodo di cui al paragrafo 1. La proroga non è inferiore a un mese e non supera i tre mesi.

La Commissione informa della proroga lo Stato membro e gli organizzatori dell'iniziativa. Pubblica la decisione assunta nel registro elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788.

Articolo 4

Proroga dei termini per l'esame di iniziative valide

(1)In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788,il Parlamento europeo o la Commissione, se dall'11 marzo 2020 hanno incontrato difficoltà per organizzare, rispettivamente, un'audizione pubblica o una riunione con gli organizzatori a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 dallo Stato membro nel quale intendono organizzare l'audizione o riunione, organizzano l'audizione o la riunione non appena la situazione sanitaria nello Stato membro interessato lo consenta.

(2)In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788, qualora il Parlamento europeo rinvii l'audizione pubblica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta la comunicazione in cui definisce le proprie conclusioni giuridiche e politiche sull'iniziativa entro tre mesi dall'audizione pubblica.

Articolo 5

Proroga dei termini per la conservazione dei dati personali

(1)Nonostante l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/788, qualora per una determinata iniziativa il periodo massimo di raccolta o di verifica e certificazione sia prorogato a norma degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, il termine di 21 mesi entro il quale le dichiarazioni di sostegno e le relative copie devono essere distrutte è prorogato del medesimo periodo di tempo.

(2)Nonostante l'articolo 19, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/788, qualora per una determinata iniziativa il periodo massimo di raccolta, il periodo di verifica e certificazione o il periodo di esame siano prorogati a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, i termini entro i quali l'archivio degli indirizzi di posta elettronica deve essere distrutto sono prorogati del medesimo periodo di tempo.

Articolo 6

Procedura di comitato

(1)La Commissione è assistita dal comitato per l'iniziativa dei cittadini europei istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/788.

(2)Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU C  del , pag. .
(2)    GU C  del , pag. .
(3)    Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).
(4)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5)    Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
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