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Document 52020PC0049

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (codificazione)

    COM/2020/49 final

    Bruxelles, 12.2.2020

    COM(2020) 49 final

    2020/0022(CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (codificazione)


    RELAZIONE

    1.Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

    2.Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso 1 di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

    3.Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità 2 , sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4.Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE 3 . La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora 4 , preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

    5.La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base di una consolidazione preliminare, in 23 lingue ufficiali, della direttiva 2011/16/UE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VI della direttiva codificata.

    ê 2011/16/UE

    2020/0022 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (codificazione)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    ê 

    (1)La direttiva 2011/16/UE del Consiglio 6 ha subito varie e sostanziali modifiche 7 . A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

    ê 2011/16/UE considerando 3 (adattato)

    (2)È opportuno che Ö la presente direttiva Õ conferisca agli Stati membri la competenza necessaria per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione.

    ê 2011/16/UE considerando 6 (adattato)

    (3)È opportuno che Ö la presente direttiva Õ si applichi alle imposte dirette e indirette che non sono ancora contemplate da altre normative dell’Unione. A tale riguardo la presente direttiva è ritenuta lo strumento adeguato ai fini di una cooperazione amministrativa efficace.

    ê 2011/16/UE considerando 7 (adattato)

    (4)La presente direttiva prevede norme chiare e precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, al fine di Ö garantire Õ, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un Ö ampio Õ ambito di applicazione della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Norme chiare dovrebbero inoltre rendere in particolare possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell’Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

    ê 2011/16/UE considerando 8 (adattato)

    (5)È opportuno Ö che vi siano Õ contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli Stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, Ö e Õ la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma. La mancanza di contatti diretti riduce l’efficacia della cooperazione, limita l’uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione. Ö È opportuno che Õ contatti diretti Ö abbiano luogo Õ tra i servizi per Ö far sì che Õ la cooperazione Ö sia Õ efficace e rapida. L’attribuzione di competenze ai servizi di collegamento dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro in base alle disposizioni nazionali.

    ê 2011/16/UE considerando 9

    (6)Gli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni per quanto riguarda casi precisi se richiesto da un altro Stato membro e dovrebbero provvedere a effettuare le indagini necessarie per ottenere tali informazioni. La norma di «prevedibile pertinenza» è predisposta per lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Gli obblighi procedurali previsti dall’articolo 24 della presente direttiva richiedono un’interpretazione ampia per non frustrare l’efficace scambio di informazioni.

    ê 2014/107/UE considerando 1 (adattato)

    (7)La sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale transfrontaliere si è notevolmente aggravata ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. L'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte Ö sono quindi indispensabili. Inoltre, la sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha parimenti assunto proporzioni considerevoli. Nel complesso, ciò impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. Õ Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento importante a tale riguardo Ö ed è opportuno che venga promosso Õ risolutamente come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.

    ê 2014/107/UE considerando 2 (adattato)

    (8)L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere è stata altresì riconosciuta a livello internazionale (G20 e G8). A seguito dei negoziati tra gli Stati Uniti d'America e vari altri paesi, inclusi tutti gli Stati membri, di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni finalizzati ad applicare la normativa degli Stati Uniti «Foreign Account Tax Compliance Act» (comunemente denominata «FATCA»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare, sulla base di tali accordi, Ö uno Õ standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali.

    ê 2014/107/UE considerando 4 (adattato)

    (9)Nel 2014 l'OCSE ha divulgato i Ö vari Õ elementi di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, Ö che comprendevano Õ un modello di accordo tra autorità competenti, uno standard comune di comunicazione di informazioni Ö («CRS»), dei Õ commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni, nonché Ö delle Õ modalità informatiche di attuazione dello standard globale. L'intero pacchetto relativo allo standard globale è stato approvato nel settembre 2014 dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.

    ê 2014/107/UE considerando 5 (adattato)

    (10)Ö È opportuno che Õ la Ö presente Õ direttiva Ö preveda anche Õ lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Ö È opportuno inoltre che Õ essa Ö stabilisca Õ un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale.

    ê 2014/107/UE considerando 9 (adattato)

    (11)Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è altresì essenziale assicurare chel'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni Ö finanziarie Õ all'interno dell'Unione sia in linea con gli sviluppi internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno che gli Stati membri impongano alle proprie Istituzioni Finanziarie l'applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) che siano pienamente coerenti con quelle riportate nel Ö CRS Õ elaborato dall'OCSE. Occorre inoltre Ö che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comprenda Õ le stesse informazioni contemplate dal modello di accordo tra autorità competenti e dal Ö CRS Õ dell'OCSE. Ö È opportuno che Õ che ciascuno Stato membro adotti, a livello domestico, un elenco unico di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi di cui avvalersi tanto in sede di attuazione della presente direttiva quanto per l'applicazione di altri accordi di attuazione dello standard globale.

    ê 2014/107/UE considerando 10

    (12)Le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dalla presente direttiva sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività ad Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In generale non dovrebbero essere incluse soglie nella direttiva in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto il trattamento delle informazioni ai sensi della presente direttiva è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati ed essere in grado di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini.

    ê 2014/107/UE considerando 11

    (13)Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione potrebbero adempiere ai propri obblighi di informazione nei confronti delle Persone Oggetto di Comunicazione che sono persone fisiche seguendo le modalità di comunicazione, anche relative alla frequenza, previste dalle loro procedure interne ai sensi del diritto nazionale.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 1 (adattato)

    (14)L'emanazione di ruling fiscali preventivi, che favoriscono l'applicazione coerente e trasparente della legge, è prassi corrente, anche nell'Unione. Fornendo certezza alle imprese, il chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti può incoraggiare gli investimenti e il rispetto della legge e può pertanto contribuire all'obiettivo di sviluppare ulteriormente il mercato unico nell'Unione sulla base dei principi e delle libertà su cui si fondano i trattati. Tuttavia, in taluni casi i ruling che abbiano come oggetto schemi di tassazione hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificiosamente elevati nel paese che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificiosamente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Ö È pertanto richiesto un elevato livello di Õ trasparenza.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 7

    (15)I contribuenti hanno il diritto di invocare ruling preventivi transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento durante, ad esempio, le procedure fiscali o le verifiche fiscali, a condizione che i fatti su cui si basano i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati accuratamente presentati e i contribuenti rispettino i termini dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 8 (adattato)

    (16)Ö È opportuno che Õ gli Stati membri Ö effettuino Õ uno scambio di informazioni indipendentemente dal fatto che il contribuente rispetti i termini del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 10 (adattato)

    (17)Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione, la modifica o il rinnovo ed è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 11

    (18)Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno, a una serie di condizioni molto rigorose, escludere dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi secondo il quadro di trattati internazionali esistenti con tali paesi, qualora le disposizioni di detti trattati non consentano la divulgazione, a un paese terzo che sia parte, delle informazioni ricevute in base al trattato interessato. In tali casi, tuttavia, dovrebbero essere invece scambiate le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, riguardanti le richieste che portano all'emanazione di siffatti accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento. In tali casi, pertanto, è opportuno che le informazioni che devono essere comunicate includano un riferimento al fatto che sono fornite sulla base di una tale richiesta.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 13 (adattato)

    (19)Ö Nel Õ formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni Ö sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento Õ è opportuno tener conto dei lavori svolti in seno al forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, nel contesto del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili Ö (il «piano d'azione BEPS») Õ. È altresì opportuno lavorare a stretto contatto e in modo coordinato con l'OCSE e non solo nell'ambito dell'elaborazione del formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni. L'obiettivo ultimo dovrebbe essere una parità di condizioni a livello globale, nel cui ambito l'Unione dovrebbe assumere un ruolo guida spingendo affinché la portata delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento da scambiare automaticamente sia alquanto ampia.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 14

    (20)Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni di base e una serie limitata di informazioni di base dovrebbe essere comunicata anche alla Commissione. In questo modo, in qualsiasi momento la Commissione dovrebbe essere in grado di monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Le informazioni ricevute dalla Commissione non dovrebbero, tuttavia, essere utilizzate per altri fini. Tale comunicazione, inoltre, non esonererebbe uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 16 (adattato)

    (21)Se necessario, dopo la fase dello scambio automatico obbligatorio di informazioni Ö sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento Õ, uno Stato membro dovrebbe poter invocare l'articolo 5 per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 18

    (22)Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 19 (adattato)

    (23)Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno Ö prevedere Õ disposizioni specifiche finalizzate Ö a rendere Õ accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione Ö un registro centrale Õ in cui gli Stati membri Ö dovrebbero caricare e conservare Õ le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica protetta.

    ê (UE) 2016/881 considerando 2

    (24)Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali (GIM) hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando i Gruppi di Imprese Multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che i loro oneri fiscali sono più elevati rispetto a quelli dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Al contempo tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i Gruppi di Imprese Multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali.

    ê (UE) 2016/881 considerando 3

    (25)Le autorità fiscali degli Stati membri necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell'Unione che nei paesi al di fuori dell'Unione, dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.

    ê (UE) 2016/881 considerando 4 (adattato)

    (26)Un Ö elevato livello di Õ trasparenza nei confronti delle autorità fiscali potrebbe incentivare i Gruppi di Imprese Multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare la giusta quota di tasse nel paese in cui realizzano gli utili. Pertanto Ö garantire Õ la trasparenza per i Gruppi di Imprese Multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

    ê (UE) 2016/881 considerando 5 (adattato)

    (27)La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) 8 offre ai gruppi di imprese multinazionali nell'Unione una via per fornire informazioni alle autorità fiscali sulle proprie operazioni commerciali su scala mondiale e sulle politiche in materia di prezzi di trasferimento («masterfile»), oltre che informazioni sulle operazioni concrete dell'impresa locale («local file»). La DPT UE non prevede Ö però Õ alcun meccanismo per la presentazione delle rendicontazioni paese per paese.

    ê (UE) 2016/881 considerando 7

    (28)Al fine di utilizzare le risorse pubbliche in maniera più efficiente e di ridurre gli oneri amministrativi per i Gruppi di Imprese Multinazionali, l'obbligo di rendicontazione dovrebbe applicarsi soltanto ai Gruppi di Imprese Multinazionali i cui ricavi consolidati annui siano superiori a un determinato importo. La presente direttiva dovrebbe garantire che siano raccolte e messe a disposizione delle amministrazioni fiscali le stesse informazioni, in maniera tempestiva e in tutta l'Unione.

    ê (UE) 2016/881 considerando 8

    (29)Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, l'Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali dell'Unione e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell'Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all'obbligo di rendicontazione. Tuttavia, per assicurare una transizione agevole, gli Stati membri dovrebbero poter rinviare di un anno l'obbligo di rendicontazione delle Entità costitutive residenti in uno Stato membro che non siano Controllanti capogruppo di Gruppi di Imprese Multinazionali o Supplenti delle Controllanti capogruppo.

    ê (UE) 2016/881 considerando 12

    (30)Lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, alle quali dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di Imprese Multinazionale.

    ê (UE) 2016/881 considerando 13 (adattato)

    (31)Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per i Gruppi di Imprese Multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione. Il 19 luglio 2013 l'OCSE ha pubblicato il proprio piano d'azione BEPS, un'importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato le relazioni finali, che sono state approvate dai ministri delle finanze del G20. Nel corso delle riunioni del 15 e 16 novembre 2015 il pacchetto dell'OCSE è stato approvato anche dai leader del G20.

    ê (UE) 2016/881 considerando 14 (adattato)

    (32)Il lavoro sull'azione 13 del piano d'azione BEPS si è tradotto in una serie di standard sulla comunicazione di informazioni per i Gruppi di Imprese Multinazionali, in particolare il masterfile, il local file e la rendicontazione paese per paese. È pertanto opportuno tener conto degli standard dell'OCSE Ö in relazione alle Õ norme sulla rendicontazione paese per paese.

    ê (UE) 2016/881 considerando 15

    (33)Qualora un'Entità costitutiva non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di notifica ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri potrebbero considerare questo fatto un'indicazione della necessità di una valutazione dei rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili connessi al gruppo di Imprese Multinazionali in questione.

    ê (UE) 2016/881 considerando 16

    (34)Dopo aver stabilito che un altro Stato membro ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente le rendicontazioni paese per paese uno Stato membro dovrebbe provvedere a consultarlo.

    ê (UE) 2016/881 considerando 17

    (35)L'azione dell'Unione nell'ambito della rendicontazione paese per paese dovrebbe continuare a prestare particolare attenzione ai futuri sviluppi a livello dell'OCSE. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero utilizzare la relazione finale 2015 sull'azione 13 del progetto OCSE/G20 in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, redatta dall'OCSE, sia come fonte illustrativa o interpretativa della presente direttiva che per assicurare coerenza nell'applicazione di quest'ultima negli Stati membri.

    ê (UE) 2016/881 considerando 20 (adattato)

    (36)L'ambito dello scambio obbligatorio di informazioni dovrebbe quindi comprendere lo scambio automatico delle informazioni della rendicontazione paese per paese.

    ê (UE) 2016/881 considerando 21 (adattato)

    (37)La relazione annuale degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 27 della Ö presente Õ direttiva dovrebbe specificare l'estensione del local filing ai sensi dell'articolo 10 e Ö dell’allegato Õ III, sezione II, punto 1, nonché riportare un elenco delle giurisdizioni in cui le Controllanti capogruppo di Entità costitutive con sedi nell'Unione sono residenti, ma in cui non sono state presentate o scambiate rendicontazioni complete.

    ê (UE) 2018/822 considerando 3 (adattato)

    (38)Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva interessano più giurisdizioni, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali Ö di differenti Stati membri Õ è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove rilevano pratiche fiscali aggressive.

    ê (UE) 2018/822 considerando 4 (adattato)

    (39)Nella «Dichiarazione del G7 di Bari del 13 maggio 2017, sulla lotta ai reati fiscali e altri flussi finanziari illeciti» è stato chiesto all'OCSE di iniziare a discutere dei possibili modi per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere l'obbligo di notifica nell'ambito del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi la protezione di strutture non trasparenti, tenendo anche conto dei modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni ispirati all'approccio adottato per i meccanismi di elusione delineato nell'ambito della relazione sull'azione 12 del BEPS.

    ê (UE) 2018/822 considerando 5 (adattato)

    (40)È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrino aver aiutato attivamente i loro clienti a nascondere denaro offshore.

    ê (UE) 2018/822 considerando 6 (adattato)

    (41)La comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, Ö è opportuno disporre Õ l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di pianificazione fiscale aggressiva. Dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali Ö dovrebbero condividere Õ tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale concedere alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.

    ê (UE) 2018/822 considerando 7 (adattato)

    (42)È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi siano effettivamente attuati. Per agevolare il lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi Ö dovrebbe Õ avvenire ogni trimestre.

    ê (UE) 2018/822 considerando 8

    (43)Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto, l'obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione di un'operazione transfrontaliera soggetta all'obbligo di notifica o di una serie di tali operazioni, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza. Non si dovrebbe neanche ignorare che, in alcuni casi, l'obbligo di comunicazione di informazioni non sarebbe applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale o laddove non esistano intermediari perché, ad esempio, il contribuente elabora e attua un sistema internamente. In tali circostanze, sarebbe dunque fondamentale che le autorità fiscali non perdano l'opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a una pianificazione fiscale aggressiva. In tali casi sarebbe dunque necessario trasferire l'obbligo di comunicazione di informazioni al contribuente che trae beneficio dal meccanismo.

    ê (UE) 2018/822 considerando 9

    (44)I meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle autorità fiscali. Tenendo conto di ciò, sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva. Tali indicazioni sono definite «elementi distintivi».

    ê (UE) 2018/822 considerando 10 (adattato)

    (45)Dato che la presente direttiva relativa alla comunicazione di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo Ö occorre Õ limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. Uno Stato membro potrebbe adottare ulteriori misure nazionali di natura analoga in materia di notifica, ma ogni informazione raccolta oltre a quelle che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi della presente direttiva non dovrebbe essere comunicata automaticamente alle autorità competenti degli altri Stati membri. Tali informazioni potrebbero essere scambiate su richiesta o spontaneamente secondo le norme applicabili.

    ê (UE) 2018/822 considerando 11 (adattato)

    (46)Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

    ê (UE) 2018/822 considerando 13 (adattato)

    (47)Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali sia per gli intermediari e di garantire l'efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica all'interno dell'Unione dovrebbe essere coerente con gli sviluppi internazionali. Dovrebbe essere Ö previsto Õ un elemento distintivo specifico per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di notifica che comporti scambi automatici di informazioni. Ai fini di tale elemento distintivo, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nell'ambito del CRS dovrebbero essere equiparati agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'allegato I. Nel dare attuazione alle parti della presente direttiva che disciplinano i meccanismi di elusione del CRS e i meccanismi che coinvolgono persone giuridiche o istituti giuridici o ogni altra struttura analoga, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei lavori dell'OCSE e, più specificamente, dei suoi modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture offshore opache, e dei relativi commenti, quale fonte illustrativa o interpretativa, al fine di assicurare un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, nella misura in cui tali testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell'Unione.

    ê (UE) 2018/822 considerando 14 (adattato)

    (48)Se da un lato l'imposizione diretta resta di competenza degli Stati membri, dall'altro è opportuno fare riferimento a un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero al solo scopo di definire chiaramente l'ambito di applicazione dell'elemento distintivo riguardante i meccanismi che implicano operazioni transfrontaliere, che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica ai sensi della Ö presente Õ direttiva da parte degli intermediari o, se del caso, dei contribuenti e in merito ai quali le autorità competenti dovrebbero scambiarsi automaticamente informazioni. Inoltre, è opportuno ricordare che i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, sono soggetti alla norma generale antiabuso prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio 9 .

    ê 2011/16/UE considerando 11 (adattato)

    (49)È inoltre opportuno incoraggiare lo scambio spontaneo di informazioni fra gli Stati membri.

    ê 2011/16/UE considerando 12

    (50)Dovrebbero essere previsti termini per la comunicazione delle informazioni ai sensi della presente direttiva al fine di assicurare la tempestività e quindi l’efficacia dello scambio di informazioni.

    ê 2011/16/UE considerando 13

    (51)È importante che i funzionari dell’amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.

    ê 2011/16/UE considerando 14

    (52)Poiché la situazione fiscale di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi presenta spesso un interesse comune o complementare, si dovrebbe prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria.

    ê 2011/16/UE considerando 15

    (53)In considerazione dell’obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 15

    (54)Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno sottolineare che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero inviare una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni. Nella pratica, tale riscontro obbligatorio dovrebbe essere fornito con modalità convenute bilateralmente.

    ê 2011/16/UE considerando 17

    (55)Una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione è necessaria per consentire lo studio continuo delle procedure di cooperazione e la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche nei settori considerati.

    ê 2011/16/UE considerando 18

    (56)Per l’efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano, fatte salve le restrizioni stabilite nella presente direttiva, essere utilizzati nello Stato membro che li ha ricevuti anche per altri fini. È ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo, a determinate condizioni.

    ê 2011/16/UE considerando 19

    (57)Le situazioni in cui uno Stato membro interpellato può rifiutare di comunicare le informazioni dovrebbero essere chiaramente definite e limitate, tenendo conto di taluni interessi privati da proteggere e dell’interesse pubblico.

    ê 2011/16/UE considerando 20

    (58)Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

    ê 2011/16/UE considerando 21

    (59)La presente direttiva contiene norme minime e non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto degli Stati membri di partecipare a una cooperazione più estesa con altri Stati membri ai sensi della propria legislazione nazionale o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con altri Stati membri.

    ê 2011/16/UE considerando 22

    (60)Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non dovrebbe rifiutare agli altri Stati membri che desiderano parteciparvi tale cooperazione reciproca più ampia.

    ê 2011/16/UE considerando 23

    (61)È opportuno che gli scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione standard.

    ê (UE) 2016/2258 considerando 2 (adattato)

    (62)Qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le Istituzioni Finanziarie Ö dovrebbero Õ tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. Questo elemento importante nell'applicazione Ö della presente Õ direttiva si basa sulle informazioni in materia di antiriciclaggio («AML») ottenute a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 per l'identificazione dei beneficiari effettivi.

    ê (UE) 2016/2258 considerando 3 (adattato)

    (63)Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle Istituzioni Finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla Ö presente Õ direttiva, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni AML. In assenza di tale accesso, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le Istituzioni Finanziarie stiano applicando correttamente la Ö presente Õ direttiva, identificando correttamente e segnalando i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.

    ê (UE) 2016/2258 considerando 4 (adattato)

    (64)La Ö presente Õ direttiva contempla altri scambi di informazioni e altre forme di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. L'accesso alle informazioni AML detenute da soggetti a norma della direttiva (UE) 2015/849 nel quadro della cooperazione amministrativa nell'ambito fiscale Ö dovrebbe Õ garantire che le autorità fiscali siano maggiormente in grado di assolvere i loro obblighi ai sensi della Ö presente Õ direttiva e di lottare più efficacemente contro l'evasione fiscale e la frode fiscale.

    ê (UE) 2016/2258 considerando 5 (adattato)

    (65)È pertanto Ö opportuno Õ che le autorità fiscali siano in grado di accedere alle informazioni AML, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della Ö presente Õ direttiva e per il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa Ö da essa Õ previste.

    ê 2011/16/UE considerando 24

    (66)Occorre realizzare una valutazione dell’efficacia della cooperazione amministrativa, soprattutto sulla base di statistiche.

    ê 2011/16/UE considerando 27 (adattato)

    (67)Tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva sono soggetti Ö ai Õ regolamenti (UE) 2016/679 11 e (UE) 2018/1725 12 del Parlamento europeo e del Consiglio. È tuttavia opportuno considerare l’ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dal regolamento (EU) 2016/679 per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e) del medesimo. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenendo conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni disciplinate dalla presente direttiva per lottare efficacemente contro la frode.

    ê 2014/107/UE considerando 12

    (68)Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli Stati membri di invio e gli Stati membri riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate in conformità della presente direttiva per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della stessa. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

    ê (UE) 2016/881 considerando 22 (adattato)

    (69)Le informazioni scambiate in forza della presente direttiva non Ö dovrebbero comportare Õ la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

    ê (UE) 2016/881 considerando 9

    (70)Gli Stati membri dovrebbero fissare disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e garantire che siano applicate. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    ê 2014/107/UE considerando 13

    (71)Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE quale fonte illustrativa o interpretativa e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo campo dovrebbe continuare a tenere in particolare considerazione i futuri sviluppi a livello di OCSE.

    ê (UE) 2018/822 considerando 16 (adattato)

    (72)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di Ö formulari Õ tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. Per lo stesso motivo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'adozione delle modalità pratiche necessarie per l'aggiornamento Ö della rete comune di comunicazione e Õ del registro centrale sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

    ê (UE) 2016/2258 considerando 6

    (73)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la presente direttiva stabilisca che l'accesso ai dati personali da parte delle autorità fiscali debba essere previsto dalla legge, ciò non presuppone necessariamente l'adozione di un atto del Parlamento, fatto salvo l'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale normativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione dovrebbe essere chiara e prevedibile per coloro che vi sono soggetti, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

    ê (UE) 2015/2376 considerando 23 (adattato)

    (74)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non Ö può Õ essere Ö conseguito Õ in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    ê 

    (75)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

    ê 2011/16/UE (adattato)

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2.

    2. La presente direttiva stabilisce altresì le disposizioni per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici nonché le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di coordinamento e di valutazione.

    3. La presente direttiva fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale. Essa non pregiudica inoltre gli obblighi degli Stati membri con riguardo ad una cooperazione amministrativa più ampia risultanti da altri strumenti giuridici, tra cui gli accordi bilaterali o multilaterali.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.

    2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all’imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

    3. In nessun caso le imposte di cui al paragrafo 1 si intendono inclusive dei seguenti elementi:

    a)i diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;

    b)le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

    4. La presente direttiva si applica alle imposte di cui al paragrafo 1 riscosse all’interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)«autorità competente» di uno Stato membro, l’autorità designata come tale dallo Stato membro. Ove agiscano a norma della presente direttiva, l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente sono anch’essi considerati autorità competenti per delega in conformità dell’articolo 4;

    2)«ufficio centrale di collegamento»: l’ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

    3)«servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma della presente direttiva;

    4)«funzionario competente»: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma della presente direttiva;

    5)«autorità richiedente»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

    6)«autorità interpellata»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

    7)«indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;

    8)«scambio di informazioni su richiesta»: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 1

    9)«scambio automatico»:

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 1, lett. a)i)

    a)ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 9, 10 e 11, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 1

    b)ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 1, lett. a)ii) (adattato)

    c)ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e dagli articoli 9, 10 e 11, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate Ö di cui Õ alle lettere a) e b).

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 1

    è1 (UE) 2018/822 Art. 1, punto 1, lett. a)iii)

    è1 Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 4 e 7, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, e dell'allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. ç Nel contesto dell'articolo 10 e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III;

    ê 2011/16/UE (adattato)

    10)«scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

    11)«persona»:

    a)una persona fisica;

    b)una persona giuridica;

    c)dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

    d)qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

    12)«con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

    13)«rete CCN»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, punto 1, lett. b) (adattato)

    14)«ruling preventivo transfrontaliero»: Ö qualsiasi Õ accordo, comunicazione o altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:

    a)è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;

    b)è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;

    c)riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali;

    d)è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano una stabile organizzazione o no;

    e)è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo.

    L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi Ö o Õ finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero;

    15)«accordo preventivo sui prezzi di trasferimento»: Ö qualsiasi Õ accordo, comunicazione o altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:

    a)è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno o più Stati membri, o per loro conto, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative e le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;

    b)è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;

    c)stabilisce, preliminarmente alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

    Le imprese sono associate quando un'impresa partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un'altra impresa o le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale delle imprese.

    I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni fisici e immateriali o fornisce servizi a imprese associate e la «fissazione dei prezzi di trasferimento» deve essere interpretata nello stesso senso;

    16)ai fini del punto 14, per «operazione transfrontaliera» si intende un'operazione o una serie di operazioni:

    a)in cui non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo transfrontaliero;

    b)in cui una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione;

    c)in cui una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona in relazione alle attività che tale persona esercita in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione;

    d)che ha un impatto transfrontaliero.

    Ai fini del punto 15, per «operazione transfrontaliera» si intende un'operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un'unica giurisdizione o un'operazione o una serie di operazioni che ha un impatto transfrontaliero;

    17)ai fini dei punti 15 e 16, per «impresa» si intende qualsiasi forma di esercizio di un'attività economica;

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 1, lett. b)

    18)«meccanismo transfrontaliero»: un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

    a)non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;

    b)uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;

    c)uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;

    d)uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;

    e)tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

    Ai fini del presente articolo, punti da 18 a 25, dell'articolo 11 e dell'allegato IV, un meccanismo include anche una serie di meccanismi. Un meccanismo può comprendere più di una fase o parte;

    19)«meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica»: qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all'allegato IV;

    20)«elemento distintivo»: una caratteristica o peculiarità di un meccanismo transfrontaliero che presenti un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale, come elencato nell'allegato IV;

    21)«intermediario»: qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

    Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.

    Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

    a)essere residente a fini fiscali in uno Stato membro;

    b)disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;

    c)essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno Stato membro;

    d)essere registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro;

    22)«contribuente pertinente»: qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo;

    23)ai fini dell'articolo 11, per «impresa associata» si intende una persona che è legata a un'altra persona in almeno uno dei modi seguenti:

    a)una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;

    b)una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;

    c)una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale;

    d)una persona ha diritto al 25 % o più degli utili di un'altra persona.

    Nel caso in cui più di una persona partecipi, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

    Nel caso in cui le stesse persone partecipino, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più di una persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

    Ai fini del presente punto, una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.

    Nelle partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.

    Una persona fisica, il coniuge e gli ascendenti o discendenti sono considerati un'unica persona;

    24)«meccanismo commerciabile»: un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l'attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;

    25)«meccanismo su misura»: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile.

    ê 2011/16/UE (adattato)

    Articolo 4

    Organizzazione

    1. Ciascuno Stato membro informa senza indugio Ö la Commissione Õ degli eventuali cambiamenti in merito Ö all’autorità competente ai fini della presente direttiva, come precedentemente notificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE Õ.

    La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l’elenco delle autorità degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2. L’autorità competente Ö di ciascuno Stato membro Õ designa un ufficio centrale unico di collegamento. Spetta all’autorità competente informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

    L’ufficio centrale di collegamento può essere anche designato come responsabile dei contatti con la Commissione. Spetta all’autorità competente informarne la Commissione.

    3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento con competenza attribuita in conformità della normativa nazionale o della prassi di detto Stato. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

    4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare funzionari competenti. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

    5. I funzionari che partecipano alla cooperazione amministrativa a norma della presente direttiva sono comunque considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

    6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.

    7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un’azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità della normativa nazionale o della prassi del proprio Stato membro, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’articolo 7 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.

    CAPO II

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    SEZIONE I

    Scambio di informazioni su richiesta

    Articolo 5

    Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta

    Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

    Articolo 6

    Indagini amministrative

    1. L’autorità interpellata provvede all’effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni di cui all’articolo 5.

    2. La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di questo parere.

    3. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

    4. Se esplicitamente richiesti dall’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette i documenti originali purché ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro dell’autorità interpellata.

    Articolo 7

    Termini

    1. L’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

    Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data.

    2. Per alcuni casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

    3. L’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se possibile con mezzi elettronici.

    4. Entro un mese dal ricevimento della richiesta l’autorità interpellata segnala all’autorità richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale. In tal caso i termini di cui al paragrafo 1 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui l’autorità interpellata ha ricevuto le informazioni supplementari necessarie.

    5. L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando la data entro la quale ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

    6. L’autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o rifiuti di farlo per i motivi di cui all’articolo 21, informa l’autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.

    SEZIONE II

    Scambio automatico obbligatorio di informazioni

    Articolo 8

    Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni

    1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

    ê Rettifica, GU L 162 del 14.6.2013, pag. 15

    a)redditi da lavoro dipendente;

    ê 2011/16/UE (adattato)

    b)compensi per dirigenti;

    c)prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

    d)pensioni;

    e)proprietà e redditi immobiliari.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione Ö ogni modifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE riguardo alle Õ categorie elencate al paragrafo 1 sulle quali dispongono di informazioni.

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 2, lett. a)

    3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione.

    Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 2, lett. b) (adattato)

    4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I.

    Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 5, lettera b), all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

    a)il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

    b)il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

    c)il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

    d)il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

    e)nel caso di un Conto di Custodia:

    i)l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

    ii)gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

    f)nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;

    g)nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

    Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati I e II, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.

    Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione.

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 2, lett. d)

    5. La comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

    a)per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

    b)per le informazioni di cui al paragrafo 4: una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.

    ê 2011/16/UE (adattato)

    6. La Commissione determina Ö , mediante atti di esecuzione Õ le modalità pratiche dello scambio automatico di informazioni. Ö Tali atti di esecuzione sono adottati Õ secondo la procedura Ö di cui Õ all’articolo 32, paragrafo 2.

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 2, lett. e) (adattato)

    7. Ai fini della sezione VIII, punti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, ciascuno Stato membro Ö comunica Õ alla Commissione Ö le eventuali modifiche intervenute riguardo all’elenco Õ delle entità e dei conti che devono essere trattati, rispettivamente, come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e come Conti Esclusi Ö , fornito alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7bis, della direttiva 2011/16/UE Õ. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e aggiorna se necessario.

    Gli Stati membri assicurano che tali tipi di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nella sezione VIII, punti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, e in particolare che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.

    ê 2011/16/UE

    8. Se gli Stati membri convengono uno scambio automatico di informazioni su categorie supplementari di reddito e di capitale in accordi bilaterali o multilaterali che concludono con altri Stati membri, essi trasmettono tali accordi alla Commissione che li mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri.

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, punto 3 (adattato)

    Articolo 9

    Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

    1. L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1 dicembre 2016 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 25.

    2. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi del presente articolo nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento non ne consenta la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento saranno oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 qualora l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la divulgazione delle informazioni.

    Tuttavia, nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del presente paragrafo, primo comma, prima frase, sono invece scambiate, ai sensi del paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 5 alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

    3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

    4. Lo scambio di informazioni ha luogo entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati.

    5. Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

    a)identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;

    b)sintesi del contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, fornita in termini astratti, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

    c)date di emanazione, modifica o rinnovo del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

    d)data di inizio del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;

    e)data di conclusione del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;

    f)tipo di ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

    g)importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento qualora vi si faccia riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero o nell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

    h)descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

    i)identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

    j)identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

    k)identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri eventuali Stati membri che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate);

    l)indicazione se le informazioni comunicate si basano sullo stesso ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento oppure sulla richiesta di cui al paragrafo 2, secondo comma.

    6. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 5, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 5, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

    7. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b), h) e k), non sono comunicate alla Commissione.

    8. In conformità all'articolo 5 e visto l'articolo 25, paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 2 (adattato)

    Articolo 10

    Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese

    1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità tenuta alla rendicontazione, in conformità della sezione II dell'allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d'imposta di Rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente alla sezione II dell'allegato III.

    2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

    3. La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul gruppo di Imprese Multinazionali:

    a)informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di Imprese Multinazionali;

    b)l'identificazione di ogni Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale Entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale Entità costitutiva.

    4. La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 2 (adattato)

    è1 Rettifica, GU L 31 del 1.2.2019, pag. 1 08

    Articolo 11

    Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

    1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo entro 30 giorni a decorrere da:

    a)il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione;

    b)il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione;

    c)il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,

    a seconda della situazione che si verifica per prima.

    Fatto salvo il primo comma, gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, sono inoltre tenuti a comunicare informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza.

    2. In caso di meccanismi commerciabili, gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari la presentazione, ogni tre mesi, di una relazione periodica che fornisca un aggiornamento contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 14, lettere a), d), g) e h), che sono diventate disponibili dalla presentazione dell'ultima relazione.

    3. Quando l'intermediario è tenuto a comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto nello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

    a)lo Stato membro in cui l'intermediario è residente a fini fiscali;

    b)lo Stato membro in cui l'intermediario dispone di una stabile organizzazione, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;

    c)lo Stato membro in cui l'intermediario è costituito o dal cui diritto è disciplinato;

    d)lo Stato membro in cui l'intermediario è registrato presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza.

    4. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

    5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

    Gli intermediari possono avere diritto all'esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni.

    6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove non vi sia un intermediario o l'intermediario notifichi al contribuente pertinente o a un altro intermediario l'applicazione di un'esenzione ai sensi del paragrafo 5, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti all'altro intermediario notificato o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

    7. Il contribuente pertinente a cui spetta l'obbligo di notifica comunica informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione di tale contribuente pertinente a fini di attuazione, è pronto per l'attuazione da parte del contribuente pertinente, o è stata compiuta la prima fase nella sua attuazione in relazione al contribuente pertinente, a seconda della situazione che si verifica per prima.

    Quando il contribuente pertinente ha l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto alle autorità competenti dello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

    a)lo Stato membro in cui il contribuente pertinente è residente a fini fiscali;

    b)lo Stato membro in cui il contribuente pertinente dispone di una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo;

    c)lo Stato membro in cui il contribuente pertinente percepisce un reddito o genera utili, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro;

    d)lo Stato membro in cui il contribuente pertinente svolge un'attività, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro.

    8. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 7, il contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

    9. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove vi sia più di un intermediario, l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti a tutti gli intermediari coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

    Un intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro intermediario.

    10. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove l'obbligo di comunicazione spetti al contribuente pertinente e laddove vi sia più di un contribuente pertinente, il contribuente pertinente che comunica le informazioni ai sensi del paragrafo 6 debba essere quello che appare per primo nell'elenco seguente:

    a)il contribuente pertinente che ha convenuto il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica con l'intermediario;

    b)il contribuente pertinente che gestisce l'attuazione del meccanismo.

    Un contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro contribuente pertinente.

    11. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per imporre che ciascun contribuente pertinente comunichi all'amministrazione fiscale informazioni sul suo uso del meccanismo in ciascuno degli anni in cui ne fa uso.

    è1 12. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020. ç

    13. L'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata a norma dei paragrafi da 1 a 12 del presente articolo è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo, attraverso lo scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 25.

    14. Le informazioni che devono essere comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma del paragrafo 13 includono gli elementi seguenti, se del caso:

    a)l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il cif e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;

    b)i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero;

    c)un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

    d)la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

    e)i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

    f)il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

    g)l'identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

    h)l'identificazione di qualunque altra persona nello Stato membro che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.

    15. L'assenza di reazione di un'amministrazione fiscale a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.

    16. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 13 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

    17. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 14, lettere a), c) e h).

    18. Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 ottobre 2020.

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, punto 3 (adattato)

    Articolo 12

    Ö Ampliamento dell’ambito degli Õ scambi automatici

    Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, o entrambi.

    Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

    a)l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2019 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro per tutte le categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni;

    b)l'elenco delle categorie e degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.

    ê 2011/16/UE (adattato)

    SEZIONE III

    Scambio spontaneo di informazioni

    Articolo 13

    Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni

    1. L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:

    a)l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro;

    b)un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d’imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta od un assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro;

    c)le relazioni d’affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell’altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro Stato membro o in entrambi;

    d)l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi d’imprese;

    e)in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall’autorità competente dell’altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l’accertamento dell’imposta in quest’altro Stato membro.

    2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.

    Articolo 14

    Termini

    1. L’autorità competente, quando dispone delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, le trasmette all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato al più presto, e comunque entro un mese dalla loro disponibilità.

    2. L’autorità competente cui le informazioni sono comunicate ai sensi dell’articolo 13 accusa immediatamente ricevuta delle informazioni, se possibile per via elettronica, all’autorità competente che le ha trasmesse e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

    CAPO III

    ALTRE FORME DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    SEZIONE I

    Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

    Articolo 15

    Ambito di applicazione e condizioni

    1. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti, al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1:

    a)negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;

    b)durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato.

    Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell’autorità richiedente.

    2. Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro interpellato, l’accordo di cui al paragrafo 1 può prevedere che i funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative possano interrogare le persone ed esaminare i documenti.

    Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell’autorità richiedente è trattato dall’autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari.

    3. I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

    SEZIONE II

    Controlli simultanei

    Articolo 16

    Controlli simultanei

    1. Quando due o più Stati membri decidono di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare al fine di scambiare le informazioni così ottenute, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

    2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente le persone per le quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati dei casi per i quali essa propone un controllo simultaneo, indicando i motivi della scelta.

    Essa specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.

    3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all’autorità che ha proposto il controllo simultaneo.

    4. L’autorità competente di ciascun Stato membro interessato designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

    SEZIONE III

    Notifica amministrativa

    Articolo 17

    Richiesta di notifica

    1. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, l’autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione di atti analoghi nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all’applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte di cui alla presente direttiva.

    2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e precisa il nome e l’indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l’identificazione dello stesso.

    3. L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, in particolare, della data in cui l’atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

    4. L’autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione in conformità delle norme sulla notificazione degli atti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate. L’autorità competente di uno Stato membro può notificare un documento, per posta raccomandata o elettronica, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.

    SEZIONE IV

    Riscontro

    Articolo 18

    Condizioni

    1. Quando un’autorità competente fornisce informazioni a norma degli articoli 5 o 13, può chiedere all’autorità competente che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l’autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all’autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell’uso delle informazioni richieste. La Commissione stabilisce Ö , mediante atti di esecuzione, Õ le modalità pratiche Ö . Tali atti di esecuzione sono adottati Õ secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri inviano una volta all’anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.

    SEZIONE V

    Condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze

    Articolo 19

    Ambito di applicazione e condizioni

    1. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, esaminano e valutano la cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e condividono le loro esperienze al fine di migliorare tale cooperazione e, ove opportuno, di elaborare norme nei settori interessati.

    2. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, possono stabilire orientamenti su aspetti ritenuti necessari per la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze.

    CAPO IV

    CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 20

    Comunicazione di informazioni e documenti

    1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2.

    Tali informazioni possono essere usate anche per l’accertamento e l’applicazione di altre imposte e dazi contemplati all’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio 14 , o per l’accertamento e l’applicazione dei contributi previdenziali obbligatori.

    Inoltre, esse possono essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

    2. Con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell’autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente che comunica le informazioni.

    3. Quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest’ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.

    4. L’autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 2, trasmesse a norma del paragrafo 3, può essere concessa soltanto dall’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni.

    5. Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente in conformità della presente direttiva possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un’autorità di tale Stato membro.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 3

    6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le informazioni comunicate tra Stati membri a norma dell'articolo 10 sono usate al fine di valutare i rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi connessi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, compresa la valutazione del rischio di inosservanza da parte dei membri del gruppo di Imprese Multinazionali delle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento, e se opportuno a fini di analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte delle autorità fiscali degli Stati membri riceventi non si basano sulle informazioni scambiate a norma dell'articolo 10. In deroga a quanto sopra non è vietato usare le informazioni comunicate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 10 come base di ulteriori indagini relativamente agli accordi sui prezzi di trasferimento del gruppo di Imprese Multinazionali o ad altre questioni fiscali durante una verifica fiscale, a seguito delle quali potrà essere opportunamente rettificata la base imponibile di un'Entità costitutiva.

    ê 2011/16/UE (adattato)

    Articolo 21

    Limiti

    1. L’autorità interpellata in uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente in un altro Stato membro le informazioni di cui all’articolo 5 purché l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.

    2. La presente direttiva non impone allo Stato membro interpellato alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri sia contrario alla sua legislazione.

    3. L’autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.

    4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.

    5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di informazioni.

    Articolo 22

    Obblighi

    1. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità della presente direttiva, lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Detto obbligo si applica fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4, che non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato.

    2. L’articolo 21, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

    3. In deroga al paragrafo 2 uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1o gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE se fosse stata chiesta prima dell’11 marzo 2011.

    Articolo 23

    Estensione della cooperazione più estesa prestata ad un paese terzo

    Quando uno Stato membro presti ad un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista a norma della presente direttiva, tale Stato membro non può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro Stato membro che desideri partecipare a tale cooperazione più estesa con detto Stato membro.

    Articolo 24

    Formulari e formati elettronici tipo

    1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell’articolo 5, come pure le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell’articolo 7 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo Ö stabilito, mediante atti di esecuzione, Õ dalla Commissione Ö . Tali atti di esecuzione sono adottati Õ secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

    I formulari tipo possono essere accompagnati da relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi.

    2. Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l’autorità richiedente deve fornire:

    a)l’identità della persona oggetto della verifica o indagine;

    b)il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.

    L’autorità richiedente può fornire, per quanto a essa noto e in linea con gli sviluppi internazionali, il nome e l’indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste nonché qualsiasi elemento che possa facilitare la raccolta delle informazioni da parte dell’autorità richiesta.

    3. Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 14, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell’articolo 17 e le informazioni di riscontro ai sensi dell’articolo 18 sono trasmesse mediante un formulario tipo Ö stabilito, mediante atti di esecuzione, Õ dalla Commissione Ö . Tali atti di esecuzione sono adottati Õ secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 3 (adattato)

    4. Lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, Ö stabilito, mediante atti di esecuzione, Õ dalla Commissione Ö . Tali atti di esecuzione sono adottati Õ secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 3 (adattato)

    5. La Commissione Ö può, mediante atti di esecuzione, rivedere i Õ formulari tipo, incluso il regime linguistico, Ö adottati Õ in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, Ö della direttiva 2011/16/UE Õ per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 9 Ö e Õ sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 11.

    Ö Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. Õ

    Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 14, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente dell'articolo 9 e 11.

    Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 9 e 11 in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 4 (adattato)

    6. Lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 10 si effettua utilizzando il modello tipo contenuto nell'allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione Ö stabilisce Õ, mediante atti di esecuzione, il regime linguistico per tale scambio. Esso non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 10 in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione. Tuttavia tale regime linguistico può prevedere che gli elementi chiave di tali informazioni siano trasmessi anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Tali atti Ö di Õ esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

    ê 2011/16/UE (adattato)

    Articolo 25

    Modalità pratiche

    1. Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la rete CCN.

    Ove necessario, la Commissione adotta Ö , mediante atti di esecuzione, Õ le modalità pratiche necessarie per l’attuazione del primo comma Ö . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo Õ la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 4

    2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché della sicurezza della rete CCN.

    Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché della sicurezza dei loro sistemi.

    Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato.

    Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, punto 5, lett. a)

    3. Persone debitamente accreditate dall'Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del registro di cui al paragrafo 5 e della rete CCN.

    ê 2011/16/UE

    4. Le richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere redatte in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

    Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati da quest’ultima.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 4 (adattato)

    5. Ö Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel Õ registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Ö istituito e dotato di supporto tecnico e logistico dalla Commissione in conformità all'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE Õ in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 1 Ö e Õ dell'articolo 11, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

    Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 17. Ö La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, Õ le necessarie modalità pratiche Ö . Tali atti di esecuzione Õ sono Ö adottati Õ secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

    Fintantoché il Ö detto Õ registro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 13, 14 e 16, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 5 (adattato)

    6. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, sono fornite con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Tali atti Ö di Õ esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

    ê 2011/16/UE

    Articolo 26

    Obblighi specifici

    1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:

    a)garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento all’interno dell’organizzazione di cui all’articolo 4;

    b)stabilire una collaborazione diretta con le autorità degli altri Stati membri di cui all’articolo 4;

    c)assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva.

    ê (UE) 2016/2258 Art. 1

    2. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849.

    ê 2011/16/UE

    3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l’attuazione e l’applicazione della presente direttiva.

    CAPO V

    RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

    Articolo 27

    Valutazione

    1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 5

    3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli da 8 a 11 e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

    ê 2011/16/UE (adattato)

    4. La Commissione redige, Ö mediante atti di esecuzione Õ, un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva. Ö Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2. Õ

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, punto 7

    Articolo 28

    Riservatezza delle informazioni

    1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva.

    2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 27 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

    Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.

    ê 2011/16/UE

    CAPO VI

    RELAZIONI CON I PAESI TERZI

    Articolo 29

    Scambio di informazioni con i paesi terzi

    1. L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all’articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.

    2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)l’autorità competente dello Stato membro da cui proviene l’informazione ha consentito tale comunicazione;

    b)il paese terzo interessato si è impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità o l’illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 30

    Protezione dei dati

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 5, lett. a) (adattato)

    1. Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 13, dall’articolo 14, paragrafo 1, Ö e Õ dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo.

    ê (UE) 2015/2376 Art. 1, punto 8

    2. Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 15, dall'articolo 16, paragrafo 1, e dagli articoli da 17 a 21 del regolamento (UE) 2018/1725 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 5, lett. b) (adattato)

    3. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai fini del regolamento (UE) 2016/679.

    4. Nonostante il paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione posta sotto la sua giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è una Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente alla presente direttiva e affinché l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione fornisca a tale persona fisica tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, comunque, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'autorità competente del suo Stato membro di residenza.

    5. Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 6

    Articolo 31

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 10 e 11 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    ê (UE) 2016/881 Art. 1, punto 8

    Articolo 32

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    ê (UE) 2018/822 Art. 1, punto 7 (adattato)

    Articolo 33

    Relazioni

    1. Ogni cinque anni successivamente al 1o gennaio Ö 2018 Õ la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

    2. Ogni due anni successivamente al 1o luglio 2020 gli Stati membri e la Commissione valutano la pertinenza dell'allegato IV e la Commissione presenta una relazione al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    ê 2011/16/UE (adattato)

    Articolo 34

    Ö Comunicazione Õ

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 35

    Abrogazione

    La direttiva Ö 2011/16/UE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato V, parte A, Õ è abrogata Ö , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B Õ.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva Ö e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI Õ.

    Articolo 36

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il Ö 2 luglio 2020 Õ.

    Articolo 37

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    COM(87) 868 PV.
    (2)    V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.
    (3)    Iscritta nel programma legislativo per il 2019.
    (4)    Allegato V della presente proposta.
    (5)    GU C […] del […], pag. […].
    (6)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
    (7)    Cfr. allegato IV.
    (8)    Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) ( GU C 176 del 28.7.2006, pag. 1 ).
    (9)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno ( GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1 ).
    (10)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73 ).
    (11)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ).
    (12)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
    (13)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 ).
    (14)    Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
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    Bruxelles, 12.2.2020

    COM(2020) 49 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (codificazione)


    ê 2014/107/UE Art. 1, punto 6 e Allegato (adattato)

    ALLEGATO I

    NORME DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

    Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva. Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate qui di seguito.

    SEZIONE I

    Obblighi generali di comunicazione

    A.Fatte salve le parti C, D e E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'autorità competente del proprio Stato membro le seguenti informazioni relative ad ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:

    1.il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza ed eventuali altre giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

    2.il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

    3.il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

    4.il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

    5.nel caso di un Conto di Custodia:

    a)l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

    b)gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

    6.nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

    7.nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

    B.Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

    C.Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

    D.Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato o altra giurisdizione di residenza.

    E.Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che:

    1)l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale oppure debba o abbia dovuto ottenerlo e comunicarlo conformemente a uno strumento giuridico dell'Unione che era in vigore il 5 gennaio 2015; e

    2)sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

    SEZIONE II

    Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

    A.Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.

    B.Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

    C.Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

    D.Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

    E.Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

    SEZIONE III

    Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche

    A.Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

    B.Conti di Importo Non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

    1.Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

    2.Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi («indicia») e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

    a)identificazione del Titolare del Conto come residente di uno Stato membro;

    b)attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato membro;

    c)uno o più numeri telefonici in uno Stato membro e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

    d)ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro;

    e)procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato membro; oppure

    f)indirizzo di fermo posta o «c/o» in uno Stato membro qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

    3.Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

    4.Qualora taluno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuno Stato membro per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

    5.Qualora un indirizzo di fermo posta o «c/o» emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.

    6.Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di uno Stato membro se:

    a)le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Stato membro, uno o più numeri di telefono in tale Stato membro (e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

    i)un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; e

    ii)Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

    b)le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

    i)un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; ovvero

    ii)Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

    C.Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

    1.Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

    2.Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

    a)le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

    b)il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

    c)la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

    d)eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e

    e)eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

    3.Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

    a)residenza del Titolare del Conto;

    b)indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

    c)eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

    d)nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);

    e)presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero «c/o» del Titolare del Conto; e

    f)presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

    4.Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

    5.Effetti del rilevamento di indicia

    a)Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

    b)Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

    c)Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o «c/o» e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.

    6.Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non Ö costituiva Õ un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

    7.Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

    8.Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

    9.Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

    D.I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

    SEZIONE IV

    Adeguata verifica in materia fiscale per nuovi conti di persone fisiche

    Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

    A.Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle Procedure AML/KYC.

    B.Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

    C.Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo Conto di Persona Fisica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

    SEZIONE V

    Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità

    Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

    A.Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non Ö superasse Õ, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

    B.Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato Ö superasse Õ, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non Ö superasse Õ, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.

    C.Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

    D.Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

    1.Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

    a)Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte in conformità delle Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in uno Stato membro.

    b)Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

    2.Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla lettere a), b) e c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

    a)Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

    b)Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.

    c)Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:

    i)le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD; o

    ii)un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, dello Stato membro o degli Stati membri o di un' altra giurisdizione o di altre giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

    E.Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità

    1.La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non Ö superasse Õ, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

    2.Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.

    SEZIONE VI

    Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità

    Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

    Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

    1.Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

    a)Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità delle Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

    b)Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detto Stato membro.

    2.Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo ad un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla lettere a), b) e c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

    a)Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

    b)Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.

    c)Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

    SEZIONE VII

    Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

    Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

    A.Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

    B.Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ed associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

    Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

    i)il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

    ii)i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote ed a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e

    iii)l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

    Per «Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato» si intende un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo, e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

    Per «Contratto di Rendita di gruppo» si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

    C.Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria

    1.Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

    2.Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

    3.Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

    4.Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

    SEZIONE VIII

    Definizione di termini

    Si applicano le definizioni seguenti:

    A.Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

    1.Per «Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. Per «Istituzione Finanziaria di uno Stato membro» si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in uno Stato membro, se tale succursale è situata in tale Stato membro.

    2.Per «Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante» si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

    3.Per «Istituzione Finanziaria» si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

    4.Per «Istituzione di Custodia» si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

    5.Per «Istituzione di Deposito» si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

    6.Per «Entità di Investimento» si intende ogni Entità:

    a)che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

    i)negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate;

    ii)gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

    iii)altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi;

    o

    b)il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

    Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine «Entità di Investimento» non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

    Il presente punto va interpretato in conformità alla definizione di «istituzione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

    7.I termini «Attività Finanziaria» includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini «Attività Finanziaria» non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

    8.Per «Impresa di Assicurazioni Specificata» si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

    B.Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

    1.Per «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

    a)un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;

    b)un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale, o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

    c)qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva e figura nell'elenco delle Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della presente direttiva a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi della presente direttiva;

    d)un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o

    e)un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

    2.Per «Entità Statale» si intende il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'«Entità Statale»). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro o altra giurisdizione.

    a)Una «parte integrante» di uno Stato membro o altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro o altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro o altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

    b)Un'«entità controllata» designa un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro o altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

    i)l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

    ii)gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e

    iii)il patrimonio dell'Entità sia attribuito in a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

    c)Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

    3.Per «Organizzazione Internazionale» si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

    4.Per «Banca Centrale» si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro.

    5.Per «Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

    a)non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;

    b)sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e

    c)soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

    i)il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

    ii)il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi [diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;

    iii)le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso [eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o

    iv)i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

    6.Per «Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

    a)il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

    b)il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;

    c)i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro [diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

    d)i partecipanti che non sono residenti nello Stato membro in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo; e

    e)il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

    7.Per «Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale» si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

    8.Per «Emittente Qualificato di Carte di Credito» si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

    a)è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

    b)a partire dal 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

    9.Per «Veicolo di Investimento Collettivo Esente» si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

    C.Conto Finanziario

    1.Per «Conto Finanziario» si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

    a)nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione «Conto Finanziario» non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;

    b)nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta alla parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e

    c)qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

    L'espressione «Conto Finanziario» non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

    2.L'espressione «Conto di Deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

    3.Per «Conto di Custodia» si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

    4.Per «Quota nel Capitale di Rischio» si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

    5.Per «Contratto di Assicurazione» si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

    6.Per «Contratto di Rendita» si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

    7.Per «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato» si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

    8.Per «Valore Maturato» si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

    a)unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

    b)quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

    c)quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

    d)quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o

    e)quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

    9.Per «Conto Preesistente» si intende:

    a)un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015;

    b)qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:

    i)il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

    ii)l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

    iii)relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e

    iv)l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.

    10.Per «Nuovo Conto» si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1 gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera b).

    11.Per «Conto Preesistente di Persona Fisica» si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.

    12.Per «Nuovo Conto di Persona Fisica» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.

    13.Per «Conto Preesistente di Entità» si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.

    14.Per «Conto di Importo Non Rilevante» si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non Ö superasse Õ un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

    15.Per «Conto di Importo Rilevante» si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

    16.Per «Nuovo Conto di Entità» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

    17.Per «Conto Escluso» si intende uno dei seguenti conti:

    a)un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

    i)il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

    ii)il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

    iii)è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

    iv)i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e

    v)alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro pari o inferiore a 50 000 USD; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

    Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7;

    b)un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

    i)il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

    ii)il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

    iii)i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

    iv)i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

    Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7;

    c)un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

    i)sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

    ii)la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

    iii)l'importo (ad esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e

    iv)il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

    d)un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

    e)un conto aperto in relazione a:

    i)un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

    ii)la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

    il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

    il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

    le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

    il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanzia; e

    il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);

    iii)l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

    iv)l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

    f)un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

    i)il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

    ii)l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

    g)qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), e figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

    D.Conto Oggetto di Comunicazione

    1.Per «Conto Oggetto di Comunicazione» si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria di uno Stato membro Tenuta alla Comunicazione da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

    2.Per «Persona Oggetto di Comunicazione» si intende una Persona di uno Stato membro diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.

    3.Per «Persona di uno Stato membro» in relazione a ciascuno Stato membro si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

    4.Per «Giurisdizione Partecipante» in relazione a ciascuno Stato membro si intende:

    a)qualsiasi altro Stato membro;

    b)qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro e notificato alla Commissione europea;

    c)qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

    5.Per «Persone che Esercitano il Controllo» si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini «Persone che Esercitano il Controllo» vanno interpretati in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

    6.Per «Entità Non finanziaria» si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

    7.Per «Entità Non Finanziaria Passiva» si intende: i) un'Entità Non finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

    8.Per «Entità Non Finanziaria Attiva» si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

    a)meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

    b)il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

    c)l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

    d)tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

    e)l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

    f)l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

    g)l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; ovvero

    h)l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

    i)è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

    ii)è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;

    iii)non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

    iv)le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e

    v)le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

    E.Varie

    1.Per «Titolare del Conto» si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini della presente direttiva e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

    2.Per «Procedure AML/KYC» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

    3.Per «Entità» si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

    4.Un'Entità è un'«Entità Collegata» di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità; ii) le due Entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

    5.Per «NIF» si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

    6.Per «Prove Documentali» si intende uno dei documenti seguenti:

    a)un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

    b)con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

    c)con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato membro o in altra giurisdizione di cui l'Entità dichiara di essere residente ovvero lo Stato membro o altra giurisdizione in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

    d)i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

    Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per «sistema standardizzato di codificazione industriale» si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

    SEZIONE IX

    Efficace attuazione

    Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

    1)norme intese ad evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

    2)norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

    3)procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

    4)procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e

    5)efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

    _____________

    ALLEGATO II

    NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

    1.Cambiamento di circostanze

    Un «cambiamento di circostanze» comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti 1, 2 e 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

    Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

    2.Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

    Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

    3.Residenza di un'Istituzione Finanziaria

    Un'Istituzione Finanziaria è «residente» in uno Stato membro se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (ossia se lo Stato membro è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altro Stato membro in quanto è residente ai fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro se:

    a)è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro;

    b)la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro; o

    c)è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro.

    Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Stati membri, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale dello Stato membro in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

    4.Conto intrattenuto

    In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

    a)nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);

    b)nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);

    c)nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;

    d)nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

    5.Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

    Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati «simili» a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in uno Stato membro ai sensi della legislazione fiscale di tale Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini «Persone che Esercitano il Controllo» nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

    6.Indirizzo della sede principale dell'Entità

    Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

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    ê 2016/881 Art. 1, punto 9 e Allegato

    ALLEGATO III

    REGOLE DI COMPILAZIONE PER I GRUPPI DI IMPRESE MULTINAZIONALI

    SEZIONE I

    DEFINIZIONI

    1.Per «Gruppo» si intende un insieme di imprese collegate tramite la proprietà o il controllo, in modo tale che esso sia tenuto a redigere il Bilancio Consolidato a fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili o vi sarebbe tenuto se le partecipazioni al capitale di una di queste imprese fossero negoziate in una borsa valori pubblica.

    2.Per «Impresa» si intende qualsiasi forma di conduzione di attività da parte di qualsiasi persona di cui all'articolo 3, punto 11, lettere b), c) e d).

    3.Per «Gruppo di Imprese Multinazionali» si intende un gruppo, diverso da un gruppo di Imprese Multinazionali Escluso, che comprende due o più imprese aventi residenza fiscale in giurisdizioni diverse, oppure un'impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione in un'altra giurisdizione.

    4.Per «Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso» si intende un gruppo i cui ricavi consolidati complessivi, in relazione a ciascun Periodo d'imposta sono inferiori a 750 000 000 EUR, o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 000 000 EUR alla data di gennaio 2015, nel Periodo d'imposta immediatamente precedente al Periodo d'imposta di Rendicontazione, come indicato nel Bilancio Consolidato relativo a tale Periodo d'imposta precedente.

    5.Per «Entità costitutiva» si intende:

    a)un'unità operativa distinta di un gruppo di Imprese Multinazionali che è inclusa nel Bilancio Consolidato di tale gruppo a fini della rendicontazione finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni al capitale di tale unità operativa di un gruppo di Imprese Multinazionali fossero negoziate in una borsa valori pubblica;

    b)un'unità operativa che è esclusa dal Bilancio Consolidato del gruppo di Imprese Multinazionali unicamente sulla base delle sue dimensioni o della rilevanza;

    c)ciascuna stabile organizzazione di un'unità operativa distinta del gruppo di Imprese Multinazionali che rientra in quanto previsto alla lettera a) o b), purché l'unità operativa rediga un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini della rendicontazione finanziaria o a fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione.

    6.Per «Entità tenuta alla rendicontazione» si intende l'Entità costitutiva che è tenuta a presentare, per conto del gruppo di Imprese Multinazionali, una rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nella propria giurisdizione di residenza fiscale. L'Entità tenuta alla rendicontazione può essere la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o qualsiasi entità di cui alla sezione II, punto 1.

    7.Per «Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali che soddisfa i seguenti criteri:

    a)essa detiene, direttamente o indirettamente, in una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali, un interesse tale da essere tenuta a redigere il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili generalmente applicati nella sua giurisdizione di residenza fiscale, o vi sarebbe tenuta se le sue partecipazioni al capitale fossero negoziate in una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale;

    b)nel gruppo di Imprese Multinazionali non vi è nessun'altra Entità costitutiva che detenga, direttamente o indirettamente, un interesse ai sensi della lettera a) nell'Entità costitutiva di cui sopra.

    8.Per «Supplente della Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali nominata da detto gruppo quale unica sostituta della Controllante capogruppo ai fini della presentazione della rendicontazione paese per paese nella giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità costitutiva per conto del gruppo di Imprese Multinazionali qualora si verifichi una o più delle condizioni di cui alla sezione II, punto 1, lettera b).

    9.Per «Periodo d'imposta» si intende un periodo contabile annuale in relazione al quale la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali redige il bilancio.

    10.Per «Periodo d'imposta di Rendicontazione» si intende il Periodo d'Imposta i cui risultati, finanziario ed operativo, sono riportati nella rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

    11.Per «Accordo qualificante tra Autorità Competenti» si intende un accordo tra i rappresentanti autorizzati di uno Stato membro dell'UE e una giurisdizione non-UE che sono parti di un accordo internazionale e che richiede lo scambio automatico di rendicontazioni paese per paese tra le giurisdizioni delle parti.

    12.Per «Accordo Internazionale» si intende la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione fiscale bilaterale o multilaterale, o qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale di cui è parte lo Stato membro e le cui disposizioni forniscano la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni.

    13.Per «Bilancio Consolidato» si intende il bilancio di un gruppo di Imprese Multinazionali nel quale le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa della Controllante capogruppo e delle Entità costitutive sono presentati come quelli di un'unica entità economica.

    14.Per «Inadempienza sistemica» relativamente a una giurisdizione si intende che una giurisdizione nella quale è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti concluso con uno Stato membro (per ragioni diverse da quanto previsto dall'accordo) ha sospeso lo scambio automatico di informazioni, oppure che una giurisdizione ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente a uno Stato membro le rendicontazioni paese per paese in suo possesso relative a Gruppi di Imprese Multinazionali che hanno Entità costitutive in tale Stato membro.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI GENERALI DI RENDICONTAZIONE

    1.Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro che non sia la Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionali presenta la rendicontazione paese per paese per quanto riguarda il Periodo d'imposta di Rendicontazione di un gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)l'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro;

    b)quando si presenta una delle condizioni seguenti:

    i)la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali non è obbligata a presentare una rendicontazione paese per paese nella sua giurisdizione di residenza fiscale;

    ii)nella giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo vige un Accordo Internazionale di cui lo Stato membro è parte, ma alla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione non è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte;

    iii)vi è stata un'Inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo che è stata notificata dallo Stato membro all'Entità Costitutiva residente a fini fiscali nello Stato membro.

    Fatto salvo l'obbligo della Controllante capogruppo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o della Supplente della Controllante capogruppo di presentare la prima rendicontazione paese per paese per il periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, gli Stati membri possono decidere che l'obbligo delle Entità costitutive di cui al punto 1 si applica alle rendicontazioni paese per paese relativamente ai Periodi d'imposta di Rendicontazione che hanno inizio il 1 gennaio 2017 o in data successiva.

    Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro quale definita al primo paragrafo del presente punto chiede alla sua Controllante capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di ottemperare all'obbligo di presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3. Qualora, nonostante questa richiesta, non abbia ottenuto o acquisito tutte le informazioni necessarie per la rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, l'Entità costitutiva presenta una rendicontazione paese per paese contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e notifica allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie. Questa disposizione non pregiudica il diritto dello Stato membro in questione di applicare le sanzioni all'uopo previste nella legislazione nazionale; lo Stato membro informa tutti gli Stati membri di questo rifiuto.

    Qualora più Entità costitutive dello stesso gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell'Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il gruppo di Imprese Multinazionali può designare una di queste Entità costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, per qualsiasi Periodo d'imposta di Rendicontazione entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, e notifichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all'obbligo previsto per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell'Unione. Lo Stato membro, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, comunica la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

    Qualora non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie per presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, un'Entità costitutiva non può essere designata quale Entità tenuta alla rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente al quarto comma. Ciò non pregiudica l'obbligo dell'Entità costitutiva di notificare allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie.

    2.In deroga al punto 1, se si verificano una o più delle condizioni di cui al punto 1, lettera b), un'entità descritta al punto 1 non è tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese per alcun Periodo d'imposta di Rendicontazione qualora il gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva metta a disposizione una rendicontazione paese per paese a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, relativamente a tale Periodo d'imposta attraverso una Supplente della Controllante capogruppo che presenti la rendicontazione paese per paese all'autorità fiscale della giurisdizione in cui è residente a fini fiscali alla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o in data precedente, e che, nel caso in cui la Supplente della Controllante capogruppo sia residente a fini fiscali in una giurisdizione al di fuori dell'Unione, soddisfi le seguenti condizioni:

    a)la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo richiede la presentazione di rendicontazioni paese per paese in conformità dei requisiti dell'articolo 10, paragrafo 3;

    b)nella giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo vige un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte alla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione;

    c)la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo non ha notificato allo Stato membro un'Inadempienza sistemica;

    d)alla giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo è stato notificato, entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, da parte dell'Entità costitutiva residente a fini fiscali nella sua giurisdizione, che costituisce la Supplente della Controllante capogruppo;

    e)allo Stato membro è stata presentata una notifica conformemente al punto 4.

    3.Gli Stati membri chiedono a ciascuna Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio di notificare allo Stato membro se essa è la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o l'Entità costitutiva designata al punto 1, entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.

    4.Gli Stati membri chiedono, ove un'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio non sia né la Controllante capogruppo né la Supplente della Controllante capogruppo né l'Entità costitutiva designata al punto 1, che essa notifichi allo Stato membro l'identità e la residenza fiscale dell'Entità tenuta alla rendicontazione entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.

    5.La rendicontazione paese per paese specifica la valuta in cui sono espressi gli importi indicati nella rendicontazione.

    SEZIONE III

    RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE

    Α.Modello di rendicontazione paese per paese

    Tabella 1.    Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale

    Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

    Periodo d'imposta interessato:

    Valuta utilizzata:

    Giurisdizione fiscale

    Ricavi

    Utili (Perdite) al lordo delle imposte sul reddito

    Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

    Imposte sul reddito maturate — anno in corso

    Capitale dichiarato

    Utili non distribuiti

    Numero di addetti

    Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

    Parte non correlata

    Parte correlata

    Totale

    Tabella 2    Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale

    Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

    Periodo d'imposta interessato:

    Giurisdizione fiscale

    Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

    Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

    Attività Principali

    Ricerca e sviluppo

    Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale

    Acquisti o appalti

    Fabbricazione o produzione

    Vendite, commercializzazione o distribuzione

    Servizi di amministrazione, gestione o assistenza

    Prestazione di servizi a parti non correlate

    Finanziamento interno del gruppo

    Servizi finanziari regolamentati

    Assicurazioni

    Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale

    Inattiva

    Altro 1

    1.

    2.

    3.

    1.

    2.

    3.

    Tabella 3: Informazioni supplementari

    Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

    Periodo d'imposta interessato:

    Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese

    B.Istruzioni generali per la compilazione della rendicontazione paese per paese

    1.Obiettivo

    Il modello serve per segnalare la distribuzione del reddito, delle imposte e delle attività di un gruppo di Imprese Multinazionali sulla base della giurisdizione fiscale.

    2.Trattamento delle succursali e delle stabili organizzazioni

    I dati relativi alla stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e non con riferimento alla giurisdizione di residenza fiscale dell'unità operativa di cui tale stabile organizzazione fa parte. Le informazioni comunicate nella giurisdizione di residenza fiscale riguardo all'unità operativa di cui fa parte la stabile organizzazione non comprendono i dati finanziari relativi alla stabile organizzazione.

    3.Periodo di riferimento del modello annuale

    Il modello si riferisce al Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione. Per le Entità Costitutive il modello deve contenere in modo coerente una delle seguenti tipologie di informazioni, a discrezione dell'impresa multinazionale notificante:

    a)informazioni relative al Periodo d'imposta delle pertinenti Entità costitutive che termina alla stessa data del Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione, o che termina entro i 12 mesi precedenti tale data;

    b)informazioni relative a tutte le pertinenti Entità costitutive segnalate per il Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione.

    4.Fonte dei dati

    Per la compilazione del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le stesse fonti di dati. L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione può scegliere di usare i dati desunti dalla reportistica del bilancio consolidato, dai bilanci obbligatori di entità separate, dai bilanci previsti dalla normativa o dalla contabilità relativa alla gestione interna. Non è necessario conciliare le dichiarazioni relative ai ricavi, agli utili e alle imposte indicate nel modello con quanto riportato nel bilancio consolidato. Se come base per la rendicontazione si utilizzano i bilanci obbligatori, tutti gli importi devono essere convertiti nella valuta funzionale dichiarata dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione applicando il tasso di cambio medio per l'anno indicato nella sezione «Informazioni supplementari» del modello. Non è però necessario effettuare adeguamenti per quanto concerne le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

    L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve fornire una breve descrizione delle fonti dei dati utilizzate per compilare il modello nella sezione «Informazioni supplementari» dello stesso. Nel caso in cui da un anno all'altro venga modificata la fonte dei dati utilizzate, l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve esporre le motivazioni di tale cambiamento e le relative conseguenze nella sezione «Informazioni supplementari» del modello.

    C.Istruzioni specifiche per la compilazione della rendicontazione paese per paese

    1.Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale (tabella 1)

    1.1.Giurisdizione fiscale

    Nella prima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali sono residenti a fini fiscali. Si definisce giurisdizione fiscale una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale. Per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale ai fini dell'imposizione è necessario inserire una riga a parte. Qualora un'Entità costitutiva sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'Entità costitutiva deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale.

    1.2.Ricavi

    Nelle tre colonne del modello sotto l'intestazione «Ricavi», l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve inserire le seguenti informazioni:

    a)la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con imprese associate;

    b)la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con terzi indipendenti;

    c)il totale delle somme di cui alle lettere a) e b).

    I ricavi comprendono le entrate derivanti dalla vendita di scorte e di proprietà, da servizi, canoni, interessi, premi ed eventuali altri importi. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre Entità costitutive che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante.

    1.3.Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito

    Nella quinta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari.

    1.4.Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

    Nella sesta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare l'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte pagate comprendono le imposte di cassa versate in contanti dall'Entità Costitutiva alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte pagate comprendono le ritenute alla fonte versate da altri soggetti (imprese associate e imprese indipendenti) sui pagamenti all'Entità costitutiva. Pertanto se la società A residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A.

    1.5.Imposte sul reddito maturate (anno in corso)

    Nella settima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli oneri fiscali correnti maturati sugli utili o sulle perdite imponibili per l'anno a cui si riferisce la rendicontazione e per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli oneri fiscali correnti riguardano solamente operazioni relative all'anno in corso e non comprendono imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

    1.6.Capitale dichiarato

    Nell'ottava colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma del capitale dichiarato di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale a fini regolamentari.

    1.7.Utili non distribuiti

    Nella nona colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma totale degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo.

    1.8.Numero di addetti

    Nella decima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito alla fine dell'anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle attività ordinarie dell'Entità costitutiva possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la distribuzione relativa degli addetti tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro tra le diverse entità.

    1.9.Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

    Nell'undicesima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione. In questo contesto le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

    2.Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale (tabella 2)

    2.1.Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

    L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare, giurisdizione fiscale per giurisdizione fiscale e riportando la denominazione di ciascuna entità giuridica, tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che sono residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Tuttavia, come indicato al punto 2 delle istruzioni generali per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste ultime devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate. Deve essere indicata l'entità giuridica a cui fa capo la stabile organizzazione.

    2.2.Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

    L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il nome della giurisdizione fiscale secondo la cui normativa è costituita od organizzata l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale.

    2.3.Attività Principali

    L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve precisare la natura dell'attività principale (o delle attività principali) che l'Entità costitutiva esercita nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle, a seconda del caso.

    _____________

    ê 2018/822 Art. 1, punto 8 e Allegato

    ALLEGATO IV

    ELEMENTI DISTINTIVI

    Parte I.Criterio del vantaggio principale

    Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, punto 1, lettera b) i), e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il «criterio del vantaggio principale».

    Tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

    Nel contesto dell'elemento distintivo della categoria C, punto 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, punto 1, lettera b), punto i), e lettere c) o d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.

    Parte II.Categorie degli elementi distintivi

    A.Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale

    1.Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.

    2.Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:

    a)all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure

    b)al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.

    3.Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

    B.Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

    1.Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.

    2.Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.

    3.Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi («round-tripping»), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

    C.Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

    1.Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una della condizioni seguenti:

    a)il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;

    b)nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:

    i)non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure

    ii)è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;

    c)il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;

    d)il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.

    2.Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.

    3.È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.

    4.Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

    D.Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva

    1.Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:

    a)l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;

    b)il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;

    c)la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

    d)il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

    e)il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

    f)meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.

    2.Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:

    a)che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e

    b)che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e

    c)in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/849, sono resi non identificabili.

    E.Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

    1.Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe harbour) unilaterali.

    2.Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni immateriali di difficile valutazione» (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:

    a)non esistono affidabili transazioni comparabili; e

    b)al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

    3.Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.

    _____________

    é

    ALLEGATO V

    Parte A

    Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
    (di cui all'articolo 35)

    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio

    (GU L 64 del 11.3.2011, pag. 1)

    Direttiva 2014/107/UE del Consiglio

    (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1)

    Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio

    (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1)

    Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio

    (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8)

    Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio

    (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1)

    Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio

    (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1)

    Part B

    Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
    (di cui all'articolo
     35)

    Direttiva

    Termine di recepimento

    Data di applicazione

    Direttiva 2011/16/UE

    1 gennaio 2013

    (1 gennaio 2015 per quanto riguarda l’articolo 8)

    -

    Direttiva 2014/107/UE

    31 dicembre 2015

    1 gennaio 2016

    (1 gennaio 2017 per quanto riguarda l’Austria)

    Direttiva (UE) 2015/2376

    31 dicembre 2016

    1 gennaio 2017

    Direttiva (UE) 2016/881

    4 giugno 2017

    5 giugno 2017

    Direttiva (UE) 2016/2258

    31 dicembre 2017

    1 gennaio 2018

    Direttiva (UE) 2018/822

    31 dicembre 2019

    1 luglio 2020

    _____________

    ALLEGATO VI

    Tavola di concordanza

    Direttiva 2011/16/UE

    Presente direttiva

    Articoli da 1 a 7

    Articoli da 1 a 7

    Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 8, paragrafo 3 bis

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 6

    Articolo 8, paragrafo 5

    Articolo 8, paragrafo 7

    Articolo 8, paragrafo 6

    Articolo 8, paragrafo 7 bis

    Articolo 8, paragrafo 7

    Articolo 8, paragrafo 8

    Articolo 8, paragrafo 8

    Articolo 8 bis, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 8 bis, paragrafo 2

    Articolo 8 bis, paragrafo 3

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 8 bis, paragrafo 4

    Articolo 9, paragrafo 3

    Articolo 8 bis, paragrafo 5

    Articolo 9, paragrafo 4

    Articolo 8 bis, paragrafo 6

    Articolo 9, paragrafo 5

    Articolo 8 bis, paragrafo 7

    Articolo 9, paragrafo 6

    Articolo 8 bis, paragrafo 8

    Articolo 9, paragrafo 7

    Articolo 8 bis, paragrafo 9

    Articolo 8 bis, paragrafo 10

    Articolo 9, paragrafo 8

    Articolo 8 bis bis

    Articolo 10

    Articolo 8 bis ter

    Articolo 11

    Articolo 8 ter, paragrafo 1

    Articolo 8 ter, paragrafo 2

    Articolo 12

    Articolo 9

    Articolo 13

    Articolo 10

    Articolo 14

    Articolo 11

    Articolo 15

    Articolo 12

    Articolo 16

    Articolo 13

    Articolo 17

    Articolo 14

    Articolo 18

    Articolo 15

    Articolo 19

    Articolo 16

    Articolo 20

    Articolo 17

    Articolo 21

    Articolo 18

    Articolo 22

    Articolo 19

    Articolo 23

    Articolo 20, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 24, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 20, paragrafo 5, primo comma

    Articolo 24, paragrafo 5, primo e secondo comma

    Articolo 20, paragrafo 5, secondo comma

    Articolo 24, paragrafo 5, terzo comma

    Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma

    Articolo 24, paragrafo 5, quarto comma

    Articolo 20, paragrafo 6

    Articolo 24, paragrafo 6

    Articolo 21, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 25, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 21, paragrafo 5, primo e secondo comma

    Articolo 25, paragrafo 5, primo comma

    Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma

    Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma

    Articolo 21, paragrafo 5, quarto comma

    Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma

    Articolo 21, paragrafo 6

    Articolo 25, paragrafo 6

    Articolo 22, paragrafo 1

    Articolo 26, paragrafo 1

    Articolo 22, paragrafo 1 bis

    Articolo 26, paragrafo 2

    Articolo 22, paragrafo 2

    Articolo 26, paragrafo 3

    Articolo 23

    Articolo 27

    Articolo 23 bis

    Articolo 28

    Articolo 24

    Articolo 29

    Articolo 25, paragrafo 1

    Articolo 30, paragrafo 1

    Articolo 25, paragrafo 1 bis

    Articolo 30, paragrafo 2

    Articolo 25, paragrafo 2

    Articolo 30, paragrafo 3

    Articolo 25, paragrafo 3

    Articolo 30, paragrafo 4

    Articolo 25, paragrafo 4

    Articolo 30, paragrafo 5

    Articolo 25 bis

    Articolo 31

    Articolo 26

    Articolo 32

    Articolo 27

    Articolo 33

    Articolo 28

    Articolo 35

    Articolo 29

    Articolo 34

    Articolo 30

    Articolo 36

    Articolo 31

    Articolo 37

    Allegati da I a IV

    Allegati da I a IV

    Allegato V

    Allegato VI

    _____________

    (1)    Specificare nelle «Informazioni supplementari» la natura dell'attività dell'Entità costitutiva.
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