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Document 52020DC0007

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (precedentemente noto come il regolamento sull'accesso al mercato)

COM/2020/7 final

Bruxelles, 14.1.2020

COM(2020) 7 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (precedentemente noto come il regolamento sull'accesso al mercato)


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (precedentemente noto come il regolamento sull'accesso al mercato)

I.    Introduzione

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 (il cosiddetto regolamento sull'accesso al mercato) è stato introdotto per disciplinare il regime di importazioni dell'UE per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno negoziato accordi di partenariato economico (APE). Questi paesi sono elencati nell'allegato I di tale regolamento.

A maggio 2013 il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e l'Eswatini non avevano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi APE. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, e in particolare, della lettera b) dello stesso, l'allegato I di tale regolamento è stato modificato per escludere tali paesi. Con il regolamento (UE) n. 527/2013 del 21 maggio 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2014 tali paesi non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007.

Il regolamento (UE) n. 527/2013 ha inoltre modificato il regolamento (CE) n. 1528/2007 delegando alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati per adattare l'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato al fine di reinserire i paesi ACP non appena avessero concluso negoziati APE con l'UE.

A luglio 2014 avendo concluso i negoziati e adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, la Namibia e l'Eswatini sono stati reinseriti nell'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato dai regolamenti delegati (UE) n. 1025/2014, 1026/2014 e 1027/2014 del 25 luglio 2014, e il Kenya dal regolamento delegato (UE) n. 1387/2014 del 14 novembre 2014.

Il regolamento sull'accesso al mercato, dopo essere stato più volte modificato con interventi sostanziali, è stato oggetto di rifusione a fini di chiarezza mediante il regolamento (UE) 2016/1076 dell'8 giugno 2016 (in seguito denominato "il regolamento"). Il regolamento ha inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati:

·al fine di modificare l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati che hanno concluso negoziati affinché possano essere in particolare soggetti ai meccanismi di salvaguardia previsti dal regolamento (articolo 2, paragrafo 2);

·al fine di modificare l'allegato I per ritirarne le regioni o gli Stati (articolo 2, paragrafo 3);

·al fine di reinserire le regioni o gli Stati esclusi dall'allegato I mediante il regolamento (UE) n. 527/2013, che abbiano, in seguito a tale esclusione, adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi (articolo 3);

·al fine di aggiungere un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sud Africa (articolo 4, paragrafo 3);

·al fine di apportare modifiche tecniche all'allegato II (Norme d'origine) ove necessario per tenere conto delle modifiche apportate ad altre disposizioni della normativa doganale (articolo 5, paragrafo 3); nonché

· al fine di apportare le modifiche all'articolo 6 (Cooperazione amministrativa) e agli articoli da 9 a 20 (Disposizioni generali di salvaguardia) che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi ai sensi dell'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I (articolo 21).

Il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 22 del regolamento.

Lesotho, Mozambico, Samoa e Sud Africa, avendo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi APE nel periodo in esame, sono stati inclusi nell'allegato I del regolamento mediante i regolamenti delegati (UE) 2017/1550 e 2017/1551 del 14 luglio 2017 e 2019/821 del 12 marzo 2019.

II    Base giuridica

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1076, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 di tale regolamento per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2013. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1076 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata.

L'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1076 prevede che la Commissione elabori una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sul rispetto della delega di potere.

III.    Esercizio della delega

A.    Aspetti procedurali

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1076, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Per ciascuno degli atti delegati la Commissione ha debitamente consultato gli esperti degli Stati membri mediante riunioni o procedure scritte. Parallelamente la Commissione ha anche informato il Parlamento europeo. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento, non appena adotta gli atti delegati, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

B.    Dal 21 maggio 2013 sette (7) atti delegati sono stati adottati e sono entrati in vigore nel modo seguente:

1.Atti delegati di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1076 [reinserimento delle regioni o degli Stati ACP esclusi dal regolamento sull'accesso al mercato mediante il regolamento (UE) n. 527/2013]:

·REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1025/2014 DELLA COMMISSIONE, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure

Avendo concluso i negoziati APE, il Botswana, la Costa d'Avorio, il Ghana, la Namibia e l'Eswatini sono stati reinseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 dal 1° ottobre 2014.

·REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1026/2014 DELLA COMMISSIONE, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

Avendo adottato le misure necessarie alla ratifica dell'APE, le Figi sono state reinserite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 dal 1° ottobre 2014.

RETTIFICA DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1026/2014 DELLA COMMISSIONE, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

"La Repubblica delle Isole Figi" è stata sostituita da "la Repubblica di Figi".

·REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1027/2014 DELLA COMMISSIONE, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

Avendo adottato le misure necessarie alla ratifica dell'APE, il Camerun è stato reinserito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 dal 1° ottobre 2014.

·REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1387/2014 DELLA COMMISSIONE, del 14 novembre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

Il Kenya, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso i negoziati APE il 16 ottobre 2014. Il Kenya è stato reinserito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007.

2.    Atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1076 (regime applicabile ai prodotti originari del Sud Africa):

·REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1550 DELLA COMMISSIONE, del 14 luglio 2017, che aggiunge un allegato al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

In seguito alla ratifica dell'APE SADC, l'allegato V, che definisce il regime di accesso al mercato applicabile all'importazione nell'UE di prodotti originari del Sud Africa, è stato aggiunto al regolamento (UE) 2016/1076.

3.    Atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1076 (che aggiungono regioni o Stati ACP che hanno concluso negoziati APE):

·REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1551 DELLA COMMISSIONE, del 14 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

Avendo ratificato i rispettivi APE, il Lesotho e il Mozambico sono stati inseriti nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076.

·REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/821 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere lo Stato indipendente di Samoa nell'allegato I

In seguito al deposito dell'atto di adesione da parte dello Stato indipendente di Samoa all'APE UE-Pacifico, lo Stato indipendente di Samoa è stato inserito nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076.

IV.    Conclusioni

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione nel contesto del corretto esercizio da parte della Commissione del potere delegato dal regolamento.

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