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Document 52020AP0219
Amendments adopted by the European Parliament on 16 September 2020 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/757 in order to take appropriate account of the global data collection system for ship fuel oil consumption data (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD))
GU C 385 del 22.9.2021, pp. 217–255
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 385/217 |
P9_TA(2020)0219
Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 settembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 385/29)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 6 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 6 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — titolo (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Modifiche al regolamento (UE) 2015/757 |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il regolamento (UE) 2015/757 è così modificato: |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Considerando 23
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-1 bis) il considerando 23 è sostituito dal seguente: |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-1 ter) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: |
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Articolo 1 |
«Articolo 1 |
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Oggetto |
Oggetto |
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Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo . |
Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia dell'Unione quale definito nel regolamento (UE) …/… [legge europea sul clima], tenendo conto della strategia iniziale dell'IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi adottata il 13 aprile 2018, il presente regolamento impone alle società l'obbligo di ridurre le loro emissioni medie annue di CO2 per attività di trasporto , conformemente all'articolo 12 bis .» |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 2 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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-1 quater) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
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1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. |
«1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.» |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 3 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 3 — lettera b
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera a
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 3 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 3 — lettera i
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 4 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1 bis) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
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1. Conformemente agli articoli da 8 a 12, le società per ciascuna delle loro navi monitorano e comunicano i parametri pertinenti in un periodo di riferimento. Esse eseguono tale monitoraggio e comunicazione all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ogni tratta in arrivo in un porto, o in partenza da esso, sotto la giurisdizione di uno Stato. |
«1. Conformemente agli articoli da 8 a 12, le società per ciascuna delle navi sotto il loro controllo operativo commerciale monitorano e comunicano i parametri pertinenti in un periodo di riferimento. Esse eseguono tale monitoraggio e comunicazione all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ogni tratta in arrivo in un porto, o in partenza da esso, sotto la giurisdizione di uno Stato.» |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: |
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«2 bis. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento specificando i metodi per la determinazione delle emissioni di gas metano (CH4). Oltre all'adozione di detti atti delegati, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione valuta l'impatto sul clima globale delle emissioni di gas a effetto serra, diversi da CO2 e CH4, generate dalle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad affrontare la questione di come trattare tali emissioni.» |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — lettera a — punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 6 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera a
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3 bis) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4 — lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 10 — comma 1 — lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. In caso di cambiamento di società, la società precedente presenta alla Commissione e alle autorità dello Stato di bandiera, il più vicino possibile al giorno del compimento del cambiamento e al più tardi entro i tre mesi successivi , una relazione riguardante gli stessi elementi della comunicazione sulle emissioni, ma limitata al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la sua responsabilità. |
«2. In caso di cambiamento di società, la società precedente presenta alla Commissione e alle autorità dello Stato di bandiera, il giorno del compimento del cambiamento o il più vicino possibile al giorno del compimento del cambiamento e al più tardi entro il mese successivo , una relazione riguardante gli stessi elementi della comunicazione sulle emissioni, ma limitata al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la sua responsabilità. La nuova società garantisce che ogni nave sotto la propria responsabilità sia conforme ai requisiti del presente regolamento per il resto del periodo di riferimento in seguito al cambiamento .» |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 11 — paragrafo 3 — lettera a — punto xi bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 11 — paragrafo 3 — lettera a — punto xi ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Capo II bis (nuovo) — articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis) è inserito il capo seguente: «CAPO II bis RIDUZIONE DELLE EMISSIONI Articolo 12 bis Riduzione delle emissioni 1. Entro il 2030 le società riducono in modo lineare di almeno il 40 % le emissioni annue di CO2 per attività di trasporto, come media fra tutte le navi che sono sotto la loro la responsabilità, rispetto alle prestazioni medie per categoria di navi delle stesse dimensioni e della stessa tipologia a norma del presente regolamento. 2. Se, in un determinato anno, una società non rispetta la riduzione annua di cui al paragrafo 1, la Commissione impone una sanzione pecuniaria che deve essere effettiva, proporzionata, dissuasiva e compatibile con un sistema di scambio di quote di emissione basato sul mercato, come l'EU ETS. Il pagamento della sanzione per le emissioni in eccesso non esonera la società dal proprio obbligo di cui al paragrafo 1 per il periodo fino al 2030. Alle società che non hanno rispettato i limiti di emissione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 3 e 4. 3. La Commissione adotta atti delegati entro … [6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento definendo le categorie di navi di cui al paragrafo 1, determinando la base di riferimento e il fattore di riduzione lineare annuo da applicare per ciascuna categoria di navi utilizzando i dati del registro THETIS-MRV, compreso il parametro obbligatorio “merci trasportate”, e il DCS IMO, riconoscendo nel contempo pienamente le riduzioni delle emissioni già effettuate dalle società pioniere della decarbonizzazione, in modo da raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, specificando le regole e i mezzi per il calcolo e la riscossione della sanzione per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 2, e specificando ogni altra regola necessaria per l'osservanza e la verifica del rispetto del presente articolo. 4. Entro 12 mesi dall'adozione da parte dell'IMO di misure di attuazione della strategia iniziale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi, adottata il 13 aprile 2018, e prima che tali misure prendano effetto, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva delle misure decise dall'IMO, compresa la loro ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica quale definito nel regolamento (UE) …/… [legge europea sul clima]. 5. Se del caso, la Commissione può corredare la relazione di cui al paragrafo 4 di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare il presente regolamento in modo coerente con l'obiettivo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione dell'Unione per il clima, in particolare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica quale definito nel regolamento (UE) …/… [legge europea sul clima].» |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 ter Emissioni generate dalle navi all'ormeggio Le società garantiscono che, entro il 2030, nessuna delle navi sotto la propria responsabilità generi emissioni di gas a effetto serra quando è all'ormeggio.» |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5 quater) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
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1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione rende pubbliche le informazioni sulle emissioni di CO2 comunicate a norma dell'articolo 11 nonché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. |
«1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione rende pubbliche le informazioni comunicate a norma dell'articolo 11 nonché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.» |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5 quinquies) all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera d
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6 bis) all'articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato: |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera k ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 quater) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera k quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 quinquies) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 6 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera k quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 sexies) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 6 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera k sexies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 septies) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 6 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera k septies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 octies) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 — paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 nonies) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente: «6 bis Conformemente al suo programma di lavoro 2020-2022, l'EMSA esegue ulteriori verifiche statistiche dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, per garantire che i dati forniti siano coerenti.» |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 decies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 decies) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 21 bis Etichettatura relativa alla prestazione ambientale delle navi 1. Al fine di incentivare le riduzioni delle emissioni e aumentare la trasparenza delle informazioni, la Commissione predispone un sistema olistico di etichettatura dell'Unione relativa alla prestazione ambientale delle navi, da applicare alle navi contemplate dal presente regolamento. 2. Entro il 1o luglio 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento definendo le disposizioni dettagliate del funzionamento del sistema di etichettatura dell'Unione relativa alla prestazione ambientale delle navi nonché le norme tecniche che ne costituiscono la base.» |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 22 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 undecies) all'articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 duodecies) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 22 bis Riesame 1. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento, tenendo conto dell'esperienza maturata con la sua attuazione, nonché di altri sviluppi pertinenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e a onorare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. Nell'ambito del riesame, la Commissione propone requisiti supplementari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra diversi dalla CO2, nonché per ridurre gli inquinanti atmosferici e lo scarico di acque reflue provenienti dalle navi, ivi compreso dai depuratori, in acque aperte. Il riesame prende inoltre in considerazione l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento alle navi di stazza lorda compresa tra 400 e 5 000 tonnellate. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento. 2. Nel quadro del prossimo riesame della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) , la Commissione presenta inoltre una proposta per stabilire obiettivi vincolanti per gli Stati membri al fine di garantire un'adeguata fornitura di energia elettrica in banchina nei porti marittimi e interni. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 terdecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 23 — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6 terdecies) all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1o luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis , all'articolo 12 bis, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1o luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.» |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 quaterdecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 23 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6 quaterdecies) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
«3. La delega dei poteri di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis , all'articolo 12 bis, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6 quindecies (nuovo)
Regolamento (UE) 2015/757
Articolo 23 — paragrafo 5
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6 quindecies) all'articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: |
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
«5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis , dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Capo II bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis (nuovo) Modifiche alla direttiva 2003/87/CE La direttiva 2003/87/CE è così modificata:
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0144/2020).
(1bis) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4)
(15) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.
(15) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.
(15 bis) https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf.
(16) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(17) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(1 bis) https://www.consilium.europa.eu/media/41783/12-euco-final-conclusions-it.pdf
(1 bis) https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_it
(20) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
(21) Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5); regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 1).
(22) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).
(20) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
(21) Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5); regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 1).
(22) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).
(1 bis) Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
(23) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(24) Risoluzione MEPC.278(70) dell'IMO, che modifica l'allegato VI della convenzione MARPOL.
(23) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(24) Risoluzione MEPC.278(70) dell'IMO, che modifica l'allegato VI della convenzione MARPOL.
(25) Risoluzione MEPC.282(70) dell'IMO.
(25) Risoluzione MEPC.282(70) dell'IMO.
(1 bis) « The impact of international shipping on European air quality and climate forcing», Agenzia europea dell'ambiente, relazione tecnica n. 4/2013.