COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.11.2019
COM(2019) 619 final
2019/0272(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 (di seguito, "regolamento di base"), è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
Con decisione 98/392/CE del Consiglio, l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene, tra l'altro, i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio, l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.
La convenzione istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "ICCAT").
L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti (raccomandazioni) per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione, ma contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere recepite il prima possibile nel diritto dell'Unione.
Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, "piano di gestione"). Tale piano dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso a seguito della raccomandazione 17-17, che modifica la raccomandazione 14-04.
Scopo della presente proposta è recepire la raccomandazione ICCAT 18-02 nel diritto dell'Unione europea per consentire a quest'ultima di rispettare i suoi obblighi internazionali e garantire certezza giuridica agli operatori per quanto riguarda norme e obblighi.
Il piano di gestione impone il rigetto e il rilascio del tonno rosso in determinate circostanze. Impone il rigetto in mare dai pescherecci, comprese le imbarcazioni per la pesca ricreativa, dei quantitativi di tonno rosso che superano il contingente assegnato al peschereccio e/o il livello massimo delle catture accessorie autorizzate. Deve essere rigettato in mare anche il tonno rosso catturato, presente a bordo, di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, salvo entro un determinato limite di tolleranza stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.
Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione in forza della convenzione ICCAT, il regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso di cui all'articolo 15 del regolamento di base. Di conseguenza, il presente regolamento istituisce un piano di gestione del tonno rosso che non contempla obblighi in materia di rigetto e di rilascio, in quanto si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/98.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stato regolamentato mediante:
–il piano di ricostituzione del tonno rosso di cui al regolamento (UE) 2016/1627;
–le misure tecniche previste dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato III del regolamento (UE) 2019/1241, nonché dall'articolo 8 e dall'allegato II, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
–l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107;
–l'articolo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio; e
–l'articolo 53 del regolamento (UE) 2019/833.
Nel corso dei negoziati, la posizione dell'UE è risultata conforme agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 29 e 33 del regolamento di base.
La raccomandazione ICCAT 18-02, ora recepita dal presente regolamento, prevede un piano di gestione più flessibile rispetto alle norme vigenti in materia di ricostituzione, mentre alcune misure risultano più precise o restrittive, ad esempio per quanto riguarda il controllo all'interno delle aziende di allevamento. Le principali differenze possono essere riassunte come segue.
(a)Periodi di autorizzazione della pesca: il presente regolamento prevede, per le tonniere con reti a circuizione, un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali.
(b)Il presente regolamento aumenta al 20 % il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 % del regolamento (UE) 2016/1627.
(c)Capacità di pesca: il presente regolamento prevede un aumento massimo del 20 % delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare (periodo di riferimento 2018) rispetto al regolamento (UE) 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie.
(d)Capacità di allevamento: il presente regolamento potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 % del quantitativo di pesce presente nelle aziende di allevamento.
(e)Trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e controlli a campione: il sistema di controllo per il tonno rosso è rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Il monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il piano è coerente con le altre politiche dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•
Proporzionalità
La proposta garantirà che il diritto dell'Unione in materia di gestione della pesca del tonno rosso, in particolare tutte le norme e tutti gli obblighi previsti dal piano di gestione approvato dall'ICCAT, sia in linea con i suoi obblighi internazionali e che l'Unione rispetti le decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui essa è parte contraente. La proposta si limita a recepire quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le amministrazioni degli Stati membri sono state consultate durante il gruppo di lavoro organizzato in occasione del Consiglio del 25 e 26 ottobre 2018 e, il 31 ottobre 2018, il COREPER ha approvato la posizione che l'UE avrebbe dovuto assumere nel corso della riunione annuale dell'ICCAT svoltasi dal 12 al 19 novembre 2018, quando è stata adottata la raccomandazione 18-02 sotto la guida dell'Unione.
•Assunzione e uso di perizie
L'atto proposto costituisce il recepimento di una raccomandazione adottata dall'ICCAT conformemente al parere scientifico del suo comitato permanente della ricerca e delle statistiche.
•Valutazione d'impatto
Non pertinente. L'atto proposto costituisce il recepimento di una raccomandazione direttamente applicabile agli Stati membri.
•Efficienza normativa e semplificazione
La presente proposta non è collegata al programma REFIT.
•Diritti fondamentali
La presente proposta non ha alcuna conseguenza sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
(f)Recepimento della base per la fissazione delle possibilità di pesca per il 2019 e il 2020
La ripartizione delle possibilità di pesca per il tonno rosso per il 2018, 2019 e 2020 è stata convenuta in occasione della 25a riunione ordinaria dell'ICCAT. Una tabella contenente tali informazioni è stata inserita nella raccomandazione ICCAT 17-07 come paragrafo 5. Diverse parti contraenti della convenzione hanno tuttavia espresso insoddisfazione riguardo al contingente loro assegnato e hanno chiesto di poter accedere e utilizzare le riserve dell'ICCAT non assegnate (più precisamente, i contingenti non assegnati). A tal fine, durante la riunione intersessione del panel 2 dell'ICCAT svoltasi a Madrid nel marzo 2018, si è discusso dell'eventuale adeguamento del contingente di tonno rosso per il 2019 e il 2020 mediante l'utilizzo delle riserve non assegnate. Le parti contraenti della convenzione hanno convenuto in generale che l'adeguamento dei contingenti avrebbe dovuto rispondere innanzitutto alle esigenze delle flotte artigianali di determinati arcipelaghi greci (Isole Ionie), spagnoli (Isole Canarie) e portoghesi (Azzorre e Madera). In esito alla riunione, la quota dell'UE per il 2019, fissata inizialmente a 17 536 tonnellate, è stata aumentata di 87 tonnellate, imputabili alle riserve, da utilizzare per la pesca artigianale, portando così il contingente totale dell'UE per tale anno a 17 623 tonnellate. Il contingente è stato riconosciuto dalla raccomandazione 18-02 ed è stato recepito nel diritto dell'Unione mediante il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri.
(g)Competenze di esecuzione
Le norme dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso vivo (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (in particolare, l'uso di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e devono essere applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento.
Sono pertanto necessari atti di esecuzione per l'articolo 7 riguardante il "riporto" e per le sezioni 6 e 7 riguardanti, rispettivamente, le "operazioni di trasferimento" e le "operazioni di ingabbiamento".
(h)Poteri delegati
L'articolo 65 del presente regolamento stila un elenco dettagliato di casi in cui sono richiesti poteri delegati onde tener conto delle frequenti modifiche delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT. Le principali motivazioni alla base dell'elenco delle situazioni in cui sono necessari poteri delegati possono essere riassunte come segue:
–l'SCRS sta mettendo a punto un processo di valutazione della strategia di gestione allo scopo di esaminare diverse procedure di gestione della pesca in grado di risolvere le principali fonti di incertezza riguardanti lo stock di tonno rosso. Nel breve termine (2020-2021), il processo di valutazione dovrebbe portare all'elaborazione di procedure di gestione facoltative. In tale ottica, poiché il piano di gestione del tonno rosso ha un obiettivo di gestione intermedio che l'ICCAT dovrebbe rivedere a partire dal 2020, è prevista l'introduzione di poteri delegati per poter recepire rapidamente il piano nel diritto dell'Unione;
–il regolamento (UE) 2016/1627 riguardante il piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale non prevede poteri delegati per modificare tale piano in linea con le decisioni annuali dell'ICCAT. Nel 2018, perciò, si è venuta a creare una situazione critica in cui, non essendo possibile recepire la raccomandazione 18-02 nell'ambito di poteri delegati, alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione di procedere al suo recepimento mediante un atto colegislativo per la campagna di pesca nel giugno 2019. Il presente regolamento introduce poteri delegati che consentono di recepire tempestivamente le future modifiche del piano di ricostituzione del tonno rosso, ponendo quindi la flotta dell'UE in una situazione di pari condizioni di concorrenza rispetto alle flotte dei paesi terzi.
2019/0272 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
(3)L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "convenzione").
(4)Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "ICCAT"), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, "piano di gestione"). Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, "SCRS") che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-17, che modifica la raccomandazione 14-04).
(5)La raccomandazione 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta ad istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627.
(6)È opportuno che, ove pertinente, il presente regolamento recepisca, in tutto o in parte, le raccomandazioni dell'ICCAT 06-07, 18-10, 96-14, 13-13 e 16-15.
(7)Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield - MSY) e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione 2018 dell'SCRS, le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0,1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY). B0,1 oscilla infatti tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.
(8)Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri si adoperino per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, nonché attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.
(9)Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni quali le licenze e le autorizzazioni di pesca e determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 18-02. Non è perciò necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
(10)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell'ICCAT sia recepito nel diritto dell'Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.
(11)Secondo la raccomandazione ICCAT 18-02, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 18-02 che stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Il presente regolamento, pertanto, non deve necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98.
(12)Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante la riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un'analisi di rischio.
(13)Il regolamento (UE) n. 640/2010 istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico ("eBCD"), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni 17-09 e 11-20 sull'applicazione dell'eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione prevede di adottare un nuovo regolamento che recepisca le norme dell'ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall'ICCAT.
(14)Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i seguenti aspetti: i tempi previsti per il raggiungimento del tasso-obiettivo di mortalità per pesca necessario per mantenere la biomassa dello stock a un livello compatibile con l'MSY; i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(15)La Commissione, che rappresenta l'Unione in occasione delle riunioni dell'ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell'ICCAT di natura squisitamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento, le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci - raccomandazioni che sono recepite dagli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno che la Commissione possa adottare atti delegati che modifichino o integrino gli allegati da I a XV in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(16)Le raccomandazioni dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (ad esempio, fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(17)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.
(18)Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833. Per quanto riguarda l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154. È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2017/2107, (CE) n. 1936/2001 e (UE) 2019/833.
(19)La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest'ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, "ICCAT").
Articolo 2
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica:
(a)ai pescherecci dell'Unione e alle imbarcazioni dell'Unione dedite alla pesca ricreativa che
–catturano tonno rosso nella zona della convenzione e
–trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;
(b)alle aziende dell'Unione;
(c)ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;
(d)ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
Articolo 3
Obiettivo
Obiettivo del presente regolamento è mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
Articolo 4
Relazione con altri atti dell'Unione
Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le disposizioni previste da quest'ultimo lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:
(1)il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
(2)il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
(3)il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;
(4)il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(5)"ICCAT": Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
(6)"convenzione": convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
(7) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;
(8)"tonno rosso vivo": tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento, ingabbiato, allevato e infine prelevato o rilasciato in mare;
(9)"SCRS": comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;
(10)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine a fini ricreativi, turistici o sportivi;
(11)"rimorchiatore": qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;
(12)"nave officina": imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
(13)"nave ausiliaria": qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;
(14)"tonnara": rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;
(15)"rete a circuizione": rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
(16)"ingabbiamento": trasferimento del tonno rosso vivo nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;
(17)"nave da cattura": imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;
(18)"azienda": zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;
(19)"allevamento" o "ingrasso": ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;
(20)"prelievo": abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;
(21)"fotocamera stereoscopica": fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce;
(22)"nave per piccola pesca costiera": nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:
(a)lunghezza fuori tutto < 12 m;
(b)attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;
(c)bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;
(d)equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure
(e)utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;
(23)"operazione di pesca congiunta": qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;
(24)"praticare la pesca attiva": per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;
(25)"BCD": documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);
(26)"eBCD": documento elettronico di cattura del tonno rosso;
(27)"zona della convenzione": zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;
(28)"trasbordo": scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;
(29)"trasferimento di controllo": qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;
(30)"fotocamera di controllo": fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;
(31)"PCC": parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;
(32)"peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni": peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
(33)"trasferimento": qualsiasi trasferimento
(a)di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,
(b)di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,
(c)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,
(d)di tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra azienda o tra diverse gabbie nella stessa azienda,
(e)di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;
(34)"operatore": persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
(35)"gruppo di attrezzi": gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;
(36)"sforzo di pesca": prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività, il cui scopo è misurare l'intensità delle operazioni di pesca. La misurazione varia a seconda dell'attrezzo utilizzato. Per la pesca con palangaro, lo sforzo si misura in numero di ami o in ami-ore. Per la pesca con rete a circuizione, lo sforzo si misura in giorni di nave (tempo di pesca più tempo di ricerca);
(37)"Stato membro responsabile": Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi.
CAPO II
Misure di gestione
Articolo 6
Condizioni inerenti alle misure di gestione
(1)Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza superiore a 24 m incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui all'articolo 25.
(2)Gli Stati membri ordinano alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da essi designato quando ritengono esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(3)È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.
Articolo 7
Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati
(1)È vietato il riporto dei contingenti non utilizzati e dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati.
(2)In deroga al paragrafo 1, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati può essere consentito qualora la Commissione abbia messo a punto e notificato al segretariato dell'ICCAT un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 52.
(3)Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 50. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo è controllato annualmente secondo la stessa procedura di campionamento basata su una valutazione del rischio.
(4)La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l'introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67.
Articolo 8
Trasferimento di contingenti
(1)I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica il trasferimento dei contingenti al segretariato dell'ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.
(2)È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa a sua volta informare il segretariato dell'ICCAT prima che avvenga il trasferimento.
Articolo 9
Detrazione in caso di superamento del contingente
(3)Qualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che tale situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 10
Piani di pesca annuali
(1)Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni:
(a)i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;
(b)se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;
(c)le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;
(d)i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;
(e)informazioni sui porti designati;
(f)le norme riguardanti le catture accessorie; e
(g)il numero dei pescherecci, diversi da quelli operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
(2)Gli Stati membri possono assegnare contingenti settoriali a pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso e includono tali contingenti nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.
(3)Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell'Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Il contingente settoriale è incluso nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorarne l'utilizzo sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.
(4)Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell'atto dell'Unione riguardante l'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore.
(5)Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.
Articolo 11
Assegnazione delle possibilità di pesca
Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.
Articolo 12
Piani di gestione annuali della capacità di pesca
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.
Articolo 13
Piani di ispezione annuali
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Lo Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Il piano di ispezione annuale è elaborato conformemente:
(a)agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
(b)al programma nazionale di controllo per il tonno rosso definito ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 14
Piani annuali di gestione dell'allevamento
(1)Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell'allevamento.
(2)Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.
(3)Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel "registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso", oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.
(4)Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel "registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso" dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.
(5)Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro, incluse le importazioni di tonni rossi vivi.
(6)Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall'SCRS di effettuare prove per l'individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 15
Trasmissione dei piani annuali
(1)Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione i piani seguenti:
(a)il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all'articolo 10;
(b)il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all'articolo 12;
(c)il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all'articolo 13; e
(d)il piano annuale di gestione dell'allevamento elaborato conformemente all'articolo 14.
(2)La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell'Unione. Essa trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.
(3)Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto o qualora la Commissione abbia constatato un caso di grave inadempienza alle disposizioni del presente regolamento sulla base di quanto stabilito nelle relazioni finali di ispezione, la Commissione può decidere di non approvare i piani presentati e di trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato.
CAPO III
Misure tecniche
Articolo 16
Campagne di pesca
(1)La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio.
(2)In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 10, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.
(3)In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa di venti di forza pari o superiore a 4 sulla scala Beaufort, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può riportare, per i pescherecci interessati, fino a 10 giorni persi entro l'11 luglio di tale anno. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.
(4)La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio.
(5)Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.
Articolo 17
Obbligo di sbarco
Le disposizioni del presente capo si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.
Articolo 18
Taglia minima di riferimento per la conservazione
(1)È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa, di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm.
(2)In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:
(a)tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;
(b)tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell'ambito della piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e
(c)tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.
(3)Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.
(4)Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 25.
(5)I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro.
Articolo 19
Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento
(1)In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.
(2)La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo ad ogni operazione di pesca.
(3)Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.
(4)Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento si applicano gli articoli 30, 32, 33 e 34.
Articolo 20
Catture accessorie
(1)Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.
(2)Il piano di pesca annuale di cui all'articolo 10 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla piccola pesca costiera può essere calcolato su base annuale.
(3)Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 30 e 31.
(4)Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell'Unione, stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(5)Qualora il contingente totale assegnato allo Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tal caso sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.
(6)I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate del documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD).
Articolo 21
Utilizzo di mezzi aerei
È vietato l'utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.
CAPO IV
Pesca ricreativa
Articolo 22
Contingente specifico per la pesca ricreativa
(1)Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l'esercizio di questo tipo di pesca. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della "pesca con rilascio in mare". Al momento della trasmissione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.
(2)Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.
Articolo 23
Condizioni specifiche per la pesca ricreativa
(1)Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro mette a disposizione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca. L'elenco contiene le informazioni seguenti:
(a)nome dell'imbarcazione;
(b)numero di immatricolazione;
(c)numero di registrazione ICCAT (se del caso),
(d)eventuale nome precedente; e
(e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori.
(2)Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, per imbarcazione.
(3)È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.
(4)Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato durante la pesca ricreativa e trasmette alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
(5)Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell'ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.
Articolo 24
Cattura, marcatura e rilascio
(1)In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la "pesca con rilascio in mare" nell'Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa possono consentire a un numero limitato di queste imbarcazioni di catturare tonno rosso a scopo di "cattura, marcatura e rilascio", senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell'ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
(2)Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di "cattura, marcatura e rilascio" conformemente al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca dell'ICCAT sul tonno rosso.
(3)Gli Stati membri che autorizzano attività di "cattura, marcatura e rilascio":
(a)presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 11 e 14;
(b)monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino le disposizioni del presente regolamento;
(c)fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un'elevata sopravvivenza degli esemplari; e
(d)presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività scientifiche effettuate, almeno 50 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo. La Commissione trasmette la relazione all'ICCAT 60 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo.
(4)Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di "cattura, marcatura e rilascio" sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.
CAPO V
Misure di controllo
SEZIONE 1
Elenchi e registri dei pescherecci e delle tonnare
Articolo 25
Elenchi e registri dei pescherecci
(1)Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elenchi di pescherecci, nel formato stabilito dall'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAT riguardanti la presentazione dei dati e delle informazioni:
(a)l'elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e
(b)l'elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.
La Commissione invia tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.
(2)Nell'arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.
(3)Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione.
(4)La Commissione non ammette la trasmissione di elenchi con valore retroattivo.
(5)Modifiche successive degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:
(a)i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e
(b)un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o pezze d'appoggio.
(6)Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, fornendo al segretariato dell'ICCAT informazioni aggiornate conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 26
Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci
(1)Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.
(2)Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 25, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
(3)Quando ritenga esaurito il contingente individuale assegnato ad un dato peschereccio, lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.
Articolo 27
Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso
(1)Ogni Stato membro invia alla Commissione per via elettronica, nell'ambito del proprio piano di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.
(2)Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.
(3)Le tonnare dell'Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.
(4)Lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata ad una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.
Articolo 28
Informazioni relative alle attività di pesca
(1)Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni all'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:
(a)il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;
(b)il periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;
(c)le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;
(d)il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; e
(e)le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).
(2)Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
(a)il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l'ICCAT; e
(b)le catture totali di tonno rosso.
(3)Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che si ritiene o si presume abbiano catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT non appena disponibili.
Articolo 29
Operazione di pesca congiunta
(1)Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, disporre di un contingente individuale e rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 31.
(2)Il contingente assegnato ad un'operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.
(3)Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.
(4)Il modulo di domanda per poter partecipare ad un'operazione di pesca congiunta figura nell'allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere dalla propria tonniera o tonniere con reti a circuizione che partecipano ad un'operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:
(a)il periodo di autorizzazione richiesto per l'operazione di pesca congiunta;
(b)l'identità degli operatori partecipanti;
(c)i contingenti dei singoli pescherecci;
(d)il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e
(e)informazioni sulle aziende destinatarie.
(5)Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell'allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera degli altri pescherecci partecipanti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'operazione.
(6)In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
SEZIONE 2
Registrazione delle catture
Articolo 30
Disposizioni riguardanti la registrazione
(1)Il comandante di una nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell'allegato II del presente regolamento.
(2)Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell'Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell'allegato II.
Articolo 31
Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare
(1)I comandanti delle navi da cattura dell'Unione trasmettono per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l'intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l'ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti trasmettono le dichiarazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.
(2)I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati trasmettono le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9.00 GMT per il giorno precedente.
(3)Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere che devono essere trasmesse per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l'intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l'ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, inclusi le catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori trasmettono le suddette informazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.
(4)I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12.00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.
SEZIONE 3
Sbarchi e trasbordi
Articolo 32
Porti designati
(1)Ogni Stato membro al quale è stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 10. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
(2)Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:
(a)definizione degli orari di sbarco e trasbordo;
(b)definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e
(c)definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all'articolo 34.
(3)È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto, prelevato da una tonnara o da una gabbia, può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché ciò avvenga in presenza dell'autorità di controllo.
Articolo 33
Notifica di sbarco preventiva
(1)L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 25. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 di tale regolamento è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.
(2)Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 12 metri, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 25, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:
(a)ora di arrivo prevista;
(b)quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
(c)informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
(d)numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.
(3)Se, in base alla normativa dell'Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l'orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell'arrivo in porto, entro il termine di notifica conseguentemente applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.
(4)Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.
(5)Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all'articolo 13 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.
(6)A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell'Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l'esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo trasmette un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.
Articolo 34
Trasbordo
(1)Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.
(2)Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all'articolo 32 del presente regolamento.
(3)Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente, o il suo rappresentante, fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date di cui all'allegato V.
(4)Lo Stato membro di approdo procede all'ispezione del peschereccio ricevente, all'arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.
(5)Il comandante del peschereccio dell'Unione compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.
(6)Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all'autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.
(7)Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.
SEZIONE 4
Obblighi di comunicazione
Articolo 35
Relazioni mensili sui quantitativi
Entro il giorno 15 di ogni mese, ogni Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati, sbarcati, trasbordati o ingabbiati nel corso del mese precedente da pescherecci o tonnare battenti la sua bandiera o registrati nel suo territorio. Le informazioni fornite sono strutturate per tipo di attrezzo e comprendono le catture accessorie, le catture effettuate nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa e le catture nulle. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
Articolo 36
Informazioni sull'esaurimento dei contingenti
(1)Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all'80 %.
(2)Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un'operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l'ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell'ora della sospensione.
(3)La Commissione informa il segretariato dell'ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell'Unione.
SEZIONE 5
Programmi di osservazione
Articolo 37
Programma di osservazione nazionale
(1)Ogni Stato membro provvede affinché l'invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:
(a)il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);
(b)il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);
(c)il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);
(d)il 100 % dei rimorchiatori;
(e)il 100% delle operazioni di prelievo dalle tonnare.
Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l'attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.
(2)L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:
(a)controlla il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;
(b)registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare:
(a)il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);
(b)la zona di cattura, in latitudine e longitudine;
(c)la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;
(d)la data della cattura;
(c)verifica i dati registrati nel giornale di bordo;
(d)avvista e prende nota dei pescherecci operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.
(3)Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, l'osservatore nazionale svolge attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.
(4)Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione che li trasmette all'SCRS o al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.
(5)Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:
(a) vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
(b) i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;
(c) gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;
(d)si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.
Articolo 38
Programma di osservazione regionale dell'ICCAT
(1)Gli Stati membri garantiscono l'effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui al presente articolo e all'allegato VIII.
(2)Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:
(a)su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
(b)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;
(c)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;
(d)durante tutti i trasferimenti da un'azienda ad un'altra;
(e)durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;
(f)durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e
(g)durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.
(3)Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.
(4)Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a due aziende diverse per garantire continuità alle attività di allevamento. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.
(5)L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:
(a)osserva e monitora le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell'ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;
(b)firma le dichiarazioni di trasferimento ICCAT e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni. Diversamente, l'osservatore regionale dell'ICCAT annota nelle dichiarazioni di trasferimento e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;
(c)svolge attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.
(6)Il comandante, l'equipaggio e l'operatore dell'azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l'osservatore regionale nell'esercizio delle sue funzioni.
SEZIONE 6
Operazioni di trasferimento
Articolo 39
Autorizzazione di trasferimento
(1)Prima di un'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i suoi rappresentanti, o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:
(a)il nome della nave da cattura o dell'azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;
(b)l'orario previsto del trasferimento;
(c)il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;
(d)le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;
(e)il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e
(f)il porto, l'azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.
(2)Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti ad un'unica operazione di pesca, è necessaria una sola dichiarazione di trasferimento, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l'indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.
(3)Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente alla bandiera del rimorchiatore, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.
(4)Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all'operatore della tonnara o dell'azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all'anno e tre lettere che indicano se l'autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.
(5)Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva.
(6)L'autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell'operazione di ingabbiamento.
Articolo 40
Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso
(1)Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara nega l'autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:
(a)la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;
(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;
(c)la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 26; oppure
(d)il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all'articolo 25 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.
(2)Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all'operatore della tonnara o dell'azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all'allegato XII.
(3)In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante, oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore. Tale termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante, o il suo rappresentante, comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.
Articolo 41
Dichiarazione di trasferimento
(1)Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI.
(2)I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo di dichiarazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere "ITD" (SM-20**/xxx/ITD).
(3)L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento. Una copia della dichiarazione è conservata dal comandante del peschereccio o dall'operatore della tonnara o dell'azienda.
(4)I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all'allegato II.
(5)Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all'allegato XIII.
Articolo 42
Videosorveglianza
(1)Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell'acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all'allegato X.
(2)Lo Stato membro fornisce copie delle videoregistrazioni alla Commissione, che le trasmette all'SCRS su richiesta.
Articolo 43
Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini
(1)Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all'articolo 38 e all'allegato VIII:
(a)registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;
(b)osservano e stimano le catture trasferite; e
(c)verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 39 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 41.
(2)Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.
(3)Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.
(4)Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento unicamente se le sue osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione corrispondono a tali sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. L'osservatore dell'ICCAT verifica inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all'operatore dell'azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concorda con la dichiarazione di trasferimento, l'osservatore dell'ICCAT annota la sua presenza e i motivi del disaccordo nella dichiarazione stessa e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.
(5)Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI. Lo Stato membro trasmette la dichiarazione di trasferimento alla Commissione, che la invia senza indugio al segretariato dell'ICCAT.
Articolo 44
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67.
SEZIONE 7
Operazioni di ingabbiamento
Articolo 45
Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione
(1)È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, è necessario che i piani di gestione dell'allevamento di cui all'articolo 14 indichino le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l'azienda.
(2)Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l'operazione.
(3)L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:
(a)la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;
(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o
(c)la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 26.
(4)Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:
(a)informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e
(b)chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.
(5)L'ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell'azienda abbia rilasciato l'approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda possono autorizzare l'operazione di ingabbiamento.
(6)L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento.
Articolo 46
Documentazione riguardante le catture di tonno rosso
Lo Stato membro responsabile dell'azienda vieta l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.
Articolo 47
Ispezioni
Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell'azienda stessa sia oggetto di ispezione.
Articolo 48
Videosorveglianza
Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all'allegato X.
Articolo 49
Avvio e svolgimento di indagini
Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all'articolo 50.
Articolo 50
Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento
(1)Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.
(2)Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della riunione annuale.
(3)Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell'ICCAT.
(4)Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.
(5)Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:
(a)l'indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o
(b)il risultato dell'indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.
Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.
(6)I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti devono essere compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.
(7)Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1° settembre di ogni anno. La Commissione trasmette queste informazioni all'SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.
(8)Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento ad un'altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l'autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all'interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.
(9)Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dal peschereccio o dalla tonnara e i quantitativi calcolati utilizzando le fotocamere di controllo al momento dell'ingabbiamento costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio o della tonnara in questione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.
Articolo 51
Dichiarazione di ingabbiamento
(1)Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda presenta allo Stato membro o alla PCC i cui pescherecci o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento conformemente all'allegato XIV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
(2)Ai fini del paragrafo 1, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l'eventuale indagine avviata e l'eventuale operazione di rilascio ordinata.
Articolo 52
Trasferimenti all'interno dell'azienda e controlli a campione
(1)Lo Stato membro responsabile dell'azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.
(2)Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile dell'azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un'analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell'anno successivo.
(3)Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 13. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno seguente.
Articolo 53
Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti
(1)Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 48 e 50 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell'ICCAT e degli osservatori nazionali e dell'ICCAT che ne facciano richiesta.
(2)Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.
Articolo 54
Rapporto sulle operazioni di ingabbiamento
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 51 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 1° agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:
(a)il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;
(b)l'elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzo) e delle tonnare;
(c)i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l'ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.
Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia sono raccolti durante il prelievo nell'azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;
(d)i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;
(e)i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell'anno precedente; e
(f)i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell'anno precedente.
Articolo 55
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67.
SEZIONE 8
Monitoraggio e sorveglianza
Articolo 56
Sistema di controllo dei pescherecci
(1)In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System - VMS) per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all'allegato XV.
(2)I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.
(3)A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave.
(4)Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.
(5)Lo Stato membro provvede affinché:
(a)i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;
(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;
(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;
(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
(6)Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
SEZIONE 9
Ispezione e contrasto
Articolo 57
Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT
(1)Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma internazionale di ispezione congiunta dell'ICCAT (di seguito, "programma dell'ICCAT") per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell'allegato IX del presente regolamento.
(2)Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.
(3)Se più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un'analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell'inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.
(4)La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.
(5)Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.
(6)Entro il 1º aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.
Articolo 58
Ispezioni in caso di infrazione
Lo Stato membro di bandiera provvede affinché l'ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti, oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:
(a)non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 30 e 31; o
(b)abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 59
Verifiche incrociate
(1)Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, dei documenti elettronici di cattura (eBCD), dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento/trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(2)Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture e/o note di vendita.
SEZIONE 10
Contrasto
Articolo 60
Contrasto
Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 45 a 55. Le misure adottate possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, la sospensione o la radiazione dal registro delle aziende di allevamento del tonno rosso e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
CAPO 6
Commercializzazione
Articolo 61
Misure di commercializzazione
(1)Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento, dall'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001 e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture.
(2)Sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l'esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:
(a)il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente, di un limite di cattura o di una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o
(b)il tonno rosso è stato catturato da un peschereccio o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.
(3)Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, la trasformazione e l'esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.
CAPO 7
Disposizioni finali
Articolo 62
Valutazione
Gli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro la data decisa dall'ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 18-02.
Articolo 63
Finanziamento
Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 64
Riservatezza
I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 65
Procedura di modifica
(1)Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 66, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:
(a)l'obiettivo di mortalità per pesca mirante a mantenere la biomassa dello stock al livello corrispondente all'MSY previsto all'articolo 3;
(b)i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 23, paragrafo 4, articolo 25, paragrafo 1, articolo 28, paragrafo 1, articolo 31, paragrafi 2 e 3, articolo 34, paragrafi 5 e 6, articolo 35, articolo 40, paragrafo 3, articolo 43, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 7, articolo 51, paragrafo 1, articolo 54, articolo 56, paragrafo 5, lettera b), e articolo 57, paragrafo 6;
(c)i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4;
(d)la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 19, paragrafo 1;
(e)le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 12, all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 49 e all'articolo 50, paragrafo 9;
(f)le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 54;
(g)i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell'ICCAT di cui, rispettivamente, all'articolo 37, paragrafo 2, e all'articolo 38, paragrafo 5;
(h)i motivi di diniego dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'articolo 40, paragrafo 1;
(i)i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all'articolo 45, paragrafo 4;
(j)il numero dei pescherecci di cui all'articolo 57, paragrafo 3;
(k)gli allegati da I a XV.
(2)Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT.
Articolo 66
Esercizio della delega
(1)Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
(2)Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 65 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(3)La delega di potere di cui all'articolo 65 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
(4)Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ogni Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
(5)Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
(6)L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 65 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 67
Procedura di comitato
(1)La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
(2)Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 68
Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001
Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:
(a) l'articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l'allegato I bis sono soppressi;
(b)negli allegati I e II, il termine "tonno rosso: Thunnus thynnus" è soppresso.
Articolo 69
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107
Nel regolamento (UE) 2017/2107, l'articolo 43 è soppresso.
Articolo 70
Modifiche del regolamento (UE) 2019/833
Nel regolamento (UE) 2019/833, l'articolo 53 è soppresso.
Articolo 71
Abrogazione
(1)Il regolamento (CE) n. 2016/1627 è abrogato.
(2)I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.
Articolo 72
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente