Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0248

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica islamica di Mauritania

COM/2019/248 final

Bruxelles, 4.6.2019

COM(2019) 248 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica islamica di Mauritania

{SWD(2019) 195 final} - {SWD(2019) 196 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione propone di negoziare, con la Repubblica islamica di Mauritania, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e un nuovo protocollo che rispondano alle esigenze della flotta dell'Unione e siano in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (di seguito, "APP") tra l'Unione europea e la Mauritania 1 è stato firmato il 4 agosto 2008 2 . Si propone ora di negoziare un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile allo scopo di includervi alcune disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1380/2013 3 non contemplate dall'APP in vigore. L'attuale protocollo quadriennale 4 dell'APP è entrato in vigore il 16 novembre 2015 5 e scadrà il 15 novembre 2019. Modificato dalle decisioni (UE) 2017/451 6 e (UE) 2017/1373 7 della Commissione, esso fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori.

La contropartita finanziaria pubblica dovuta annualmente dall'UE alla Mauritania ammonta a 61 625 000 EUR 8 , di cui 4 125 000 EUR destinati al sostegno settoriale.

L'APP con la Mauritania prevede possibilità di pesca per specie demersali e pelagiche, per il tonno e per specie altamente migratorie per le navi dell'UE di dieci 9 Stati membri (Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo). L'Unione europea dispone di un'ampia rete di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nelle acque dell'Oceano Atlantico antistanti l'Africa occidentale, segnatamente con il Marocco, il Senegal, la Gambia, la Guinea-Bissau, la Liberia e la Costa d'Avorio.

Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contribuiscono a promuovere gli obiettivi della politica comune della pesca a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi, inoltre, favoriscono la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una miglior gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance, sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e garantendo il finanziamento della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Contribuiscono peraltro allo sviluppo sostenibile dell'industria ittica locale e alla promozione della crescita e di un'occupazione dignitosa connesse all'attività marittima. Rafforzano infine la posizione dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca: in particolare, nel caso della Mauritania, all'interno della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) 10 e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) 11 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo accordo e del relativo protocollo con la Mauritania sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Base giuridica

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, competenza esclusiva.

Proporzionalità

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2018-2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APP con la Mauritania e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione.

Secondo le conclusioni della valutazione, i settori della pesca dell'UE sono fortemente interessati ad operare nelle acque della Mauritania e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, vista l'estensione della zona di pesca soggetta alla giurisdizione di quest'ultimo. Per le navi dell'UE, in particolare per quelle di stanza nelle regioni ultraperiferiche quali le Isole Canarie, dedite alla pesca di specie demersali e pelagiche, per le tonniere con reti a circuizione e per i pescherecci con palangari, ciò significa inoltre poter mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico pluriennale internazionale.

Per le autorità mauritane l'obiettivo consiste nel proseguire le relazioni con l'UE al fine di rafforzare la governance degli oceani, beneficiando nel contempo di un sostegno settoriale specifico che preveda opportunità di finanziamento pluriennali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Mauritania. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in particolare in occasione della sua riunione del 27 marzo 2019.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nell'incidenza sul bilancio connessa al nuovo protocollo figura anche il versamento di una contropartita finanziaria alla Repubblica islamica di Mauritania. Le dotazioni di bilancio corrispondenti, in termini di stanziamenti di impegno e di pagamento, devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (11 03 01) e devono essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale pertinente. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non entrati in vigore all'inizio dell'anno 12 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto per il secondo trimestre del 2019.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica islamica di Mauritania;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica islamica di Mauritania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Mauritania per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con tale paese.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio, sulla base delle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.
(2)     https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2006111&DocLanguage=it  
(3)    Cfr. regolamento (UE) n. 1380/2013, parte VI, titolo II.
(4)    GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3.
(5)     https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015063&DocLanguage=it  
(6)    GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34.
(7)    GU L 193 del 25.7.2017, pag. 4.
(8)    Per gli ultimi due anni previsti dal protocollo. Per i due anni precedenti l'importo ammontava a 59 125 000 EUR (cfr. articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, quale modificato dalla decisione (UE) 2017/451 della Commissione del 14 marzo 2017); GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34.
(9)    Il Regno Unito ha avuto possibilità di pesca nel quadro dell'attuale APP fino al 2019.
(10)     http://www.fao.org/fishery/rfb/iccat/en , organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione.
(11)     http://www.fao.org/fishery/rfb/cecaf/en , per le specie demersali e pelagiche.
(12)    Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).
Top

Bruxelles, 4.6.2019

COM(2019) 248 final

ALLEGATO

della

raccomandazione

di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica islamica di Mauritania

{SWD(2019) 195 final} - {SWD(2019) 196 final}


ALLEGATO

Direttive di negoziato

Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile dovrebbe pertanto definire il quadro, i principi e gli obiettivi generali che costituiranno la base del partenariato con la Repubblica islamica di Mauritania. Esso dovrebbe contenere una clausola che abroghi l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania 1 attualmente in vigore.

Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'UE e la Repubblica islamica di Mauritania mediante il nuovo accordo e relativo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

·garantire l'accesso alla zona di pesca della Repubblica islamica di Mauritania e le necessarie autorizzazioni affinché le navi della flotta dell'UE possano esercitarvi le loro attività di pesca, sviluppando tra l'altro, in questo modo, la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'UE nell'Africa occidentale;

·tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;

·cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca eccedentarie, pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, nonché l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

·garantire che l'accesso alle attività di pesca si basi sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'UE nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone e tenendo conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche dell'UE;

·stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica, promuovere l'attività economica e affrontare, tra l'altro, le cause dell'emigrazione irregolare dalla Mauritania;

·garantire che il protocollo concorra a incoraggiare la crescita e a promuovere un'occupazione dignitosa in relazione all'attività marittima, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

·includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

Il protocollo dovrebbe definire in particolare:

·le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell'Unione europea,

·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, nonché

·i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.

Nel caso in cui i negoziati per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania si protraessero oltre i tempi previsti e onde evitare un lungo periodo di interruzione delle attività di pesca, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di concordare con la Repubblica islamica di Mauritania una proroga dell'accordo e del protocollo attualmente in vigore per un periodo massimo di un anno, continuando nel contempo ad adoperarsi per giungere ad un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e relativo protocollo conformemente agli obiettivi sopra enunciati.

(1)    GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.
Top