COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.2.2019
COM(2019) 105 final
2019/0055(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull'adozione del regolamento interno del comitato misto.
RELAZIONE
1.OGGETTO DELLA PROPOSTA
La proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, in relazione alla prevista adozione di una decisione sul regolamento interno del comitato misto.
2.CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1.L'accordo di partenariato strategico UE-Giappone
L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra ("l'accordo") mira a rafforzare il partenariato tra l'UE e i suoi Stati membri e il Giappone e ad approfondire e rafforzare la cooperazione bilaterale su questioni di reciproco interesse, che rispecchino i valori condivisi e i principi comuni. Ciò sarà realizzato attraverso misure come l'intensificazione del dialogo ad alto livello. L’accordo creerà un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni dell’UE con il Giappone. L'accordo è stato firmato il 17 luglio 2018 a Tokyo ed è applicato in via provvisoria dal 1° febbraio 2019.
2.2.Comitato misto
Il comitato misto è istituito dall’articolo 42 dell’accordo. Il suo compito principale consiste nel coordinare il partenariato globale basato sull'accordo e nel garantire il corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo. Le altre funzioni del comitato misto comprendono: fungere da sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per l'accordo; decidere in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nell'accordo, purché siano coerenti con gli obiettivi dello stesso; cercare di risolvere eventuali controversie in merito all'interpretazione, applicazione o attuazione dell'accordo.
Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione sulla base dell'accordo. Il comitato misto opera sulla base del comune accordo e si riunisce una volta l'anno, a turno, a Tokyo o a Bruxelles. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
2.3.Atto previsto del comitato misto
La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell’articolo 42, paragrafo 5, dell’accordo, del regolamento interno alla base dell’organizzazione del comitato misto, al fine di consentire l’applicazione dell’accordo.
3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato misto. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto.
4.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra.
L'atto che il comitato misto deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici poiché, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo, il comitato misto deve adottare decisioni che siano vincolanti per le parti.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
Il regolamento interno riguarda il funzionamento generale di un organismo istituito sulla base di un accordo. Pertanto, il campo di applicazione della decisione prevista deve essere determinato alla luce dell'accordo nel suo complesso.
In considerazione del numero e della natura delle disposizioni in materia di PESC contenute nell'accordo, l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. Questo è il caso, sebbene la firma dell'accordo si sia basata sull'articolo 37 del TUE e sull'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE. La valutazione è cambiata alla luce della successiva sentenza della Corte nella causa C-244/17 Commissione/Consiglio (Kazakistan). La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE.
4.3.Conclusione
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2019/0055 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull'adozione del regolamento interno del comitato misto.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra ("accordo"), è stato firmato a Tokyo il 17 luglio 2018 ed è applicato in via provvisoria dal 1° febbraio 2019.
(2)L'articolo 42, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di coordinare il partenariato globale basato sul presente accordo (il "comitato misto").
(3)A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
(4)È opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto, istituito a norma dell'articolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, consiste nel sostegno all'adozione del regolamento interno da parte del comitato misto, come previsto nel progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente