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Document 52019PC0105

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull'adozione del regolamento interno del comitato misto.

COM/2019/105 final

Bruxelles, 22.2.2019

COM(2019) 105 final

2019/0055(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull'adozione del regolamento interno del comitato misto.


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, in relazione alla prevista adozione di una decisione sul regolamento interno del comitato misto.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1.L'accordo di partenariato strategico UE-Giappone

L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra ("l'accordo") mira a rafforzare il partenariato tra l'UE e i suoi Stati membri e il Giappone e ad approfondire e rafforzare la cooperazione bilaterale su questioni di reciproco interesse, che rispecchino i valori condivisi e i principi comuni. Ciò sarà realizzato attraverso misure come l'intensificazione del dialogo ad alto livello. L’accordo creerà un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni dell’UE con il Giappone. L'accordo è stato firmato il 17 luglio 2018 a Tokyo ed è applicato in via provvisoria dal 1° febbraio 2019.

2.2.Comitato misto

Il comitato misto è istituito dall’articolo 42 dell’accordo. Il suo compito principale consiste nel coordinare il partenariato globale basato sull'accordo e nel garantire il corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo. Le altre funzioni del comitato misto comprendono: fungere da sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per l'accordo; decidere in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nell'accordo, purché siano coerenti con gli obiettivi dello stesso; cercare di risolvere eventuali controversie in merito all'interpretazione, applicazione o attuazione dell'accordo.

Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione sulla base dell'accordo. Il comitato misto opera sulla base del comune accordo e si riunisce una volta l'anno, a turno, a Tokyo o a Bruxelles. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

2.3.Atto previsto del comitato misto

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell’articolo 42, paragrafo 5, dell’accordo, del regolamento interno alla base dell’organizzazione del comitato misto, al fine di consentire l’applicazione dell’accordo.

3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato misto. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto.

4.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra.

L'atto che il comitato misto deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici poiché, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo, il comitato misto deve adottare decisioni che siano vincolanti per le parti.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Il regolamento interno riguarda il funzionamento generale di un organismo istituito sulla base di un accordo. Pertanto, il campo di applicazione della decisione prevista deve essere determinato alla luce dell'accordo nel suo complesso 2 .

In considerazione del numero e della natura delle disposizioni in materia di PESC contenute nell'accordo, l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. Questo è il caso, sebbene la firma dell'accordo si sia basata sull'articolo 37 del TUE e sull'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE. La valutazione è cambiata alla luce della successiva sentenza della Corte nella causa C-244/17 Commissione/Consiglio (Kazakistan). La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE.

4.3.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2019/0055 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull'adozione del regolamento interno del comitato misto.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra 3 ("accordo"), è stato firmato a Tokyo il 17 luglio 2018 ed è applicato in via provvisoria dal 1° febbraio 2019.

(2)L'articolo 42, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di coordinare il partenariato globale basato sul presente accordo (il "comitato misto").

(3)A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.

(4)È opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto, istituito a norma dell'articolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, consiste nel sostegno all'adozione del regolamento interno da parte del comitato misto, come previsto nel progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Causa C-399/12 Germania/Consiglio (OIV), ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.
(2)    Causa C-244/17 Commissione/Consiglio (Kazakistan), ECLI:EU:C:2018:662, punto 40.
(3)    GU L 216 del 24.8.2018, pag. 4.
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Bruxelles, 22.2.2019

COM(2019) 105 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull’adozione del regolamento interno del comitato misto


ALLEGATO

DECISIONE n. 1/2019
DEL COMITATO MISTO ISTITUITO

DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO UE-GIAPPONE

del 0.0.0

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra 1 ("l'accordo"), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)Alcune parti dell'accordo sono state applicate in attesa dell'entrata in vigore a partire dal 1º febbraio 2019.

(2)Al fine di garantire l'effettiva applicazione in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è opportuno istituire quanto prima il comitato misto.

(3)A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.

2.La decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione.

Firmato a …

   Per il comitato misto

   I copresidenti



Allegato della decisione n. 1/2019

Accordo di partenariato strategico
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,

e il Giappone, dall'altra

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Compiti e composizione

1.Il comitato misto svolge le funzioni di cui all'articolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri ("la parte UE"), da una parte, e il Giappone, dall'altra ("l'accordo").

2.Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti della parte UE, da una parte, e del Giappone, dall'altra (denominate di seguito collettivamente "le parti" e singolarmente "la parte").

Articolo 3

Riunioni

1.Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno, a Tokyo o a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Si riunisce anche, su richiesta di una delle parti, previo accordo delle parti.

2.Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

Articolo 4

Pubblicità

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.

Articolo 5

Segretari

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri del Giappone svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono inoltrate ai segretari.



Articolo 6

Partecipanti

1.Prima di ogni riunione, i copresidenti sono informati, tramite i segretari, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2.Se del caso, previo consenso delle parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1.I copresidenti stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione,

2.L'ordine del giorno provvisorio è stabilito al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

3.L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa decisione delle parti.

4.I copresidenti possono decidere di abbreviare, se necessario, i termini di cui al paragrafo 2. 

Articolo 8

Verbale

1.I segretari redigono congiuntamente i verbali di ciascuna riunione, il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti. Il progetto di verbale comprende, di norma, l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni relative a ciascun punto dell'ordine del giorno.

2.Il progetto di verbale viene approvato per iscritto dalle parti, il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti. 



Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.Nell'ambito delle sue funzioni e dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 42 dell'accordo, il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno. Esse recano il titolo "raccomandazione" o "decisione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna raccomandazione o decisione indica la data della sua entrata in vigore.

2.Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni sulla base del consenso.

3.Il comitato misto può decidere di formulare raccomandazioni e adottare decisioni mediante una procedura scritta consistente nello scambio di note tra i copresidenti del comitato misto.

4.I copresidenti adottano per iscritto le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto. 

5.Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sotto qualsiasi forma. 

Articolo 10

Spese

1.Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 11 

Gruppi di lavoro

1.Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro, i quali lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni.

2.Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi gruppo di lavoro da esso istituito o di stabilirne o modificarne il mandato.

3.I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Le parti possono modificare il regolamento interno, in conformità dell'articolo 9.

(1)    GU UE L XXX, del XX.XX.XXXX, pag. XX.
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