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Document 52018PC0466

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio

COM/2018/466 final - 2018/0251 (NLE)

Bruxelles, 13.6.2018

COM(2018) 466 final

2018/0251(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio

{SWD(2018) 342 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita ad un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

Motivazioni e obiettivi

La centrale nucleare di Ignalina, situata vicino alla città di Visaginas, è costituita da due reattori di grande potenza a tubi in pressione (reattori RBMK da 1 500 MW), dello stesso tipo di Chernobyl. La disattivazione della centrale contribuisce a rafforzare la sicurezza nucleare nella regione e nell’UE in generale.

Il programma Ignalina (il «programma») ha quindi l’obiettivo generale di aiutare la Lituania a gestire le problematiche relative alla sicurezza radiologica connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina. Inoltre, il programma possiede l’elevata potenzialità di generare conoscenze e di sostenere gli Stati membri dell’UE nel loro processo di disattivazione, in particolare gli Stati membri che devono procedere alla disattivazione di reattori nucleari moderati a grafite.

Il programma, che si estende su diversi periodi finanziari, dovrebbe essere completato entro il 2038. Il programma dovrebbe superare tappe significative grazie ai fondi erogati nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale (2014-2020), ma occorrono ancora somme ingenti per affrontare i principali problemi rimanenti in materia di sicurezza radiologica relativa alla disattivazione della centrale. La disattivazione di questi reattori è un’operazione senza precedenti, che presenta sfide tecnologiche quali lo smantellamento dei noccioli di grafite e la successiva gestione di considerevoli quantità di grafite irradiata.

Il programma ha avuto origine nel contesto dei negoziati di adesione all’Unione europea della Lituania. L’impegno assunto dalla Lituania a chiudere, e successivamente a disattivare, i due reattori nucleari di progettazione sovietica entro una data concordata è sancito dal trattato di adesione della Lituania 1 . Come atto di solidarietà, e riconoscendo la natura a lungo termine della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina e il relativo onere finanziario, l’Unione europea si è impegnata, attraverso il protocollo n. 4 del trattato di adesione della Lituania ( 2 ), a fornire un’adeguata assistenza finanziaria, basata sull’effettivo fabbisogno di finanziamento e capacità di assorbimento, per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina.

La Lituania ha rispettato l’impegno assunto con il trattato di adesione di chiudere tempestivamente i suoi reattori 3 . Conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina allegato al trattato di adesione della Lituania  4 , il Consiglio dell’Unione europea ha adottato dal 2006 regolamenti successivi ( 5 6 ,) per la disattivazione. Oltre al sostegno finanziario dell’UE, al momento della sua istituzione, il programma Ignalina ha beneficiato del sostegno di donatori internazionali (Stati membri dell’UE, della Norvegia e della Svizzera), che hanno contribuito al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Coerenza con le disposizioni vigenti

La finalità del programma si è evoluta negli anni per rispondere meglio alle esigenze e garantire la disattivazione sicura dell’impianto: all’inizio, e fino al 2013, l’assistenza dell’Unione europea era intesa ad aiutare la Lituania a spegnere e a disattivare i reattori interessati, ma anche ad affrontare le conseguenze di una chiusura anticipata dell’impianto nucleare; successivamente, nel 2014, la portata del programma è stata ristretta alle attività di disattivazione, ossia alle misure riguardanti la sicurezza; per la fase successiva si propone che il programma sia maggiormente incentrato sulle attività di disattivazione che presentano difficoltà in materia di sicurezza radiologica.

Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nei depositi geologici di profondità non è contemplato dal programma e resta una competenza dello Stato membro, come previsto dalla pertinente direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio sulla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

In linea con la dichiarazione di Roma ( 7 ), il bilancio dell’UE dovrebbe consentire la realizzazione di un’Europa sicura. Finora il programma di assistenza alla disattivazione nucleare di Ignalina ha contribuito al raggiungimento di questo obiettivo e può continuare a farlo. Il principale impatto positivo perseguito dal programma Ignalina è in effetti la progressiva diminuzione del livello di rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente, in Lituania e in tutta l’UE.

Il programma s’inserisce nel quadro normativo europeo in materia di sicurezza nucleare; sono di particolare rilevanza per il programma: i) la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; ii) la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio e la sua direttiva di modifica 2014/87/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; iii) la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del programma è costituita dal protocollo n. 4 allegato al trattato di adesione (3) del 2003, in base al quale l’Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l’opera di disattivazione oltre il 2006.

Questa base giuridica è stata confermata dal servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il programma Ignalina discende dal trattato di adesione della Lituania e costituisce un impegno assunto dall’Unione europea nei confronti della Lituania. Il programma rientra nell’ambito di applicazione del programma nazionale lituano ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.

Il valore aggiunto apportato al programma dall’UE è stato definito, sin dal suo inizio, in termini di sicurezza nucleare e mitigazione dei costi. L’assenza di un cofinanziamento da parte dell’UE avrebbe probabilmente un impatto negativo sul processo di disattivazione in quanto tale, e ciò potrebbe avere a sua volta ripercussioni dirette sulla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente. A tal riguardo, nella sua fase di sviluppo attuale, il programma apporta ancora valore, considerate le sfide rimanenti a livello di sicurezza radiologica, ma il suo contributo diminuisce naturalmente con l’avanzare della disattivazione.

Il programma può inoltre apportare un valore aggiunto supplementare per l’UE concentrandosi maggiormente sulla condivisione delle conoscenze, un aspetto importante che può aiutare altri Stati membri ad affrontare sfide simili e a portare avanti i loro piani di disattivazione 8 . Attualmente in Europa sono stati spenti definitivamente oltre 90 reattori nucleari, ma soltanto tre sono stati completamente disattivati. Pertanto, il livello di esperienza nello smantellamento dei reattori nucleari in Europa (e a livello internazionale) è limitato. Il programma, oltre a contribuire allo smantellamento dei reattori di Ignalina, permetterà di acquisire ulteriore esperienza e know-how altamente rilevanti, che potranno essere utili per altri progetti di disattivazione, aumentando i livelli di sicurezza nell’Unione europea.

Proporzionalità

Nel prossimo quadro finanziario pluriennale il programma si concentrerà sulle sfide della sicurezza radiologica connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina per le quali è possibile conseguire il maggiore valore aggiunto dell’UE (ossia la progressiva diminuzione del livello di rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente, in Lituania e in tutta l’UE).

Scelta dell’atto giuridico

Secondo la valutazione intermedia del programma, l’assetto attuale (ossia il programma Ignalina come programma di spesa specifico) ha garantito un’efficace ed efficiente attuazione del programma. I principali fattori di successo sono una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e il quadro di monitoraggio rafforzato.

La Commissione propone quindi di continuare ad affidare l’attuazione del programma, in regime di gestione indiretta, all’organismo responsabile dell’esecuzione valutato nell’ambito del pilastro (nello specifico, l’agenzia nazionale lituana di gestione del programma, CPMA).

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione intermedia del programma ha concluso che esso è coerente con le politiche dell’UE volte a garantire il massimo livello di sicurezza nucleare. Il sostegno dell’UE assicura che la strategia di smantellamento immediato in Lituania sia perseguita con costanza ed evita di imporre oneri indebiti alle future generazioni, pur parzialmente derogando, per ragioni storiche, alla responsabilità ultima dello Stato membro di assicurare adeguate risorse finanziarie per la disattivazione nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi.

La Lituania ha progredito, in modo efficace ed efficiente, nella disattivazione dei suoi reattori conformemente alle linee guida stabilite nel 2014 (ossia il piano di disattivazione). Nonostante le sfide e le battute d’arresto dovute alla complessità del programma, il sistema di gestione ha dato prova di una crescente capacità di far fronte a tali sfide.

L’analisi ha anche dimostrato che il finanziamento dell’Unione previsto dal presente quadro finanziario pluriennale porterà a un miglioramento sostanziale dei livelli di sicurezza nel sito. In Lituania i principali sviluppi attuali sul campo sono i continui progressi nella rimozione del combustibile esaurito dagli edifici dei reattori e i preparativi per lo smantellamento della grafite irraggiata dal nocciolo dei reattori, che rappresenta un progetto pionieristico di portata senza precedenti.

Oltre il 2020 la raccolta di fondi supplementari, necessari fino al 2038 per disattivare la centrale nucleare di Ignalina, richiede un attento monitoraggio, visto il considerevole deficit di finanziamento (1 331 Mio EUR).

La valutazione intermedia ha evidenziato che la crescente quota di contributo nazionale favorisce una maggiore responsabilizzazione e promuove comportamenti orientati al risparmio da parte del beneficiario. L’analisi ha inoltre concluso che le crescenti quote di contributo nazionale sono una condizione necessaria, ma non sufficiente, per incentivare una disattivazione tempestiva ed efficiente. Ciononostante, la mancata definizione in passato dei tassi di cofinanziamento nella base giuridica ha creato incertezze, che verranno dissipate nel progetto di base giuridica per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027).

Il sistema di governance ha assicurato un’efficace ed efficiente attuazione del programma e compensato le incertezze sopra citate relative al cofinanziamento. I principali fattori di successo sono stati una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e un quadro di monitoraggio rafforzato. L’analisi ha inoltre evidenziato gli ambiti che necessitano di ulteriore miglioramento, quali:

i)un coinvolgimento più attivo dello Stato membro (coordinatore del programma e coordinatore finanziario) per una maggiore titolarità, nonché una maggiore responsabilizzazione dell’operatore incaricato della disattivazione (beneficiario finale);

ii)la razionalizzazione delle procedure per migliorare la tempestività e l’efficacia del ciclo di gestione;

iii)la maggiore comparabilità con i risultati di altri programmi di disattivazione.

L’assistenza finanziaria dell’Unione europea è stata attuata tramite gestione indiretta ( 9 ) sin dall’inizio. La Commissione propone di continuare ad affidare l’esecuzione del bilancio del programma a un organismo responsabile dell’esecuzione valutato nell’ambito del pilastro (gestione indiretta), nello specifico all’agenzia nazionale lituana di gestione del programma (CPMA).

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell’ambito della valutazione intermedia del programma, nel giugno 2017 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica aperta, che si è estesa per un periodo prolungato di 14 settimane. La consultazione ha riscosso un interesse limitato (20 risposte). Oltre a questa consultazione, a luglio 2017 è stata realizzata una consultazione mirata attraverso un’indagine online, che ha raccolto altre 17 risposte (1 dalla Bulgaria, 4 dalla Lituania e 12 dalla Slovacchia) sul totale di 90 portatori di interessi contattati. Le risposte ricevute esprimevano un parere complessivamente positivo sul programma, ma non hanno apportato alcun nuovo contributo aggiuntivo sul programma. Tuttavia, oltre a queste due consultazioni, sono state effettuate consultazioni mirate attraverso circa 100 interviste agli operatori incaricati della disattivazione e ai portatori di interessi pertinenti.

Esperti esterni

I documenti seguenti hanno contribuito alla preparazione del programma per il prossimo quadro finanziario pluriennale:

«Support to the mid-term evaluation of the Nuclear Decommissioning Assistance Programmes» (Sostegno alla valutazione intermedia dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare), EY, Valutazione per la DG Energia della Commissione europea, 2018.

«Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP) – Assessment of the robustness of the financing plans considering the economic-financial-budgetary situation in each concerned Member State and of the relevance and feasibility of the detailed decommissioning plans» (Programma di assistenza alla disattivazione nucleare – Valutazione della solidità dei piani di finanziamento in considerazione della situazione economica, finanziaria e di bilancio in ogni Stato membro interessato e della pertinenza e fattibilità dei piani di disattivazione dettagliati), Deloitte, NucAdvisor, VVA Europe, Studio preparato per la DG Energia della Commissione europea, 2016.

Relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti europea, “I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all’orizzonte.”

Valutazione d’impatto

In linea con il regolamento finanziario e con la strategia della Commissione per «Legiferare meglio», l’attuale programma è stato sottoposto a una valutazione ex ante (sotto forma di documento di lavoro dei servizi).

Semplificazione

L’attuazione del programma è attualmente affidata, in regime di gestione indiretta, a un organismo responsabile dell’esecuzione valutato nell’ambito del pilastro, dello Stato membro interessato (ossia l’agenzia nazionale lituana di gestione del programma, CPMA). La valutazione intermedia del programma ha confermato che l’assetto attuale ha dimostrato di garantire un’efficace ed efficiente attuazione del programma e verrà quindi mantenuto nel prossimo quadro finanziario pluriennale, con alcune semplificazioni basate sugli insegnamenti appresi dalla valutazione intermedia.

Il programma potrà ad esempio beneficiare della programmazione pluriennale prevista dal regolamento finanziario riveduto. Ciò assicurerà l’uso ottimale del piano di disattivazione dettagliato pluriennale come base per la programmazione e il monitoraggio, e permetterà di accrescere l’efficienza e la tempestività del ciclo di gestione. Per quanto riguarda la programmazione, il carattere pluriennale del programma di disattivazione si rifletterà nell’adozione di un programma di lavoro e di una decisione di finanziamento pluriennali. Il programma può essere riveduto in base ai risultati della valutazione. In linea con la prassi corrente, il finanziamento fornito in forza del presente regolamento potrebbe essere usato per completare i progetti programmati nel piano finale di disattivazione di Ignalina fino alla sua data finale. Un altro esempio riguarda l’introduzione di un quadro più chiaro per il cofinanziamento, che ridurrà l’incertezza riguardo alla fonte di finanziamento, eliminerà la necessità di negoziare e di concordare su base annua il contributo nazionale, e accrescerà il coinvolgimento dello Stato membro nel programma.

Inoltre, sarà applicato il codice unico europeo e saranno sfruttate ulteriori sinergie e complementarità tra i programmi, ogniqualvolta possibile.

Infine, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo di coesione potrebbero sostenere misure di accompagnamento alla transizione sociale ed economica connessa, ivi incluse le misure relative all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili nonché alcune altre attività non legate ai processi di sicurezza radiologica. In quanto tali, questi fondi possono creare ulteriori attività nelle regioni interessate e sfruttare le competenze disponibili a livello locale come principali motori per la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile e l’innovazione. Allo stesso modo dovrebbero essere esaminate le possibilità di sinergie con il 9° programma quadro e/o il programma Euratom di ricerca e formazione in settori quali lo sviluppo e il collaudo di tecnologie, nonché la formazione e l’istruzione.

Diritti fondamentali

Il programma non ha incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Lo stanziamento di bilancio proposto per il periodo 2021-2027 è fissato a 552 000 000 EUR (a prezzi correnti). L’importo si basa sugli esborsi annui previsti, indicati nel piano di disattivazione, tenendo conto delle soglie proposte per il cofinanziamento da parte dell’UE. Lo scenario di riferimento definisce una curva di avanzamento quasi lineare, pertanto sono previsti piani annuali di impegno e di pagamento quasi costanti, come indicato nella scheda finanziaria legislativa.

Le azioni cofinanziate nell’ambito del programma finanziario proposto si basano sul piano di disattivazione dettagliato stabilito dal regolamento (UE) n. 2013/1369 del Consiglio. Questo piano ha già definito la portata del programma, lo stadio finale e la data di completamento della disattivazione; esso riporta le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività.

Le risorse umane e amministrative richieste per la gestione del programma restano invariate rispetto al precedente programma.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il sistema di programmazione, monitoraggio e controllo verrà ulteriormente migliorato e semplificato rispetto a quello esistente. Le lezioni apprese dalla valutazione intermedia verranno utilizzate per garantire una semplificazione e il miglioramento continuo.

Nel 2014 la Commissione ha modificato la governance del programma per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 al fine di definire in modo più chiaro i ruoli e le responsabilità e introdurre maggiori obblighi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione per i beneficiari. In linea con il nuovo approccio di governance, la Lituania ha nominato un coordinatore del programma e un coordinatore finanziario (viceministro o segretario di Stato) responsabili della programmazione, del coordinamento e del monitoraggio del programma di disattivazione a livello nazionale. È operativo un comitato con funzioni di monitoraggio e di rendicontazione, co-presieduto da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore del programma.

Nel prossimo periodo di finanziamento il carattere pluriennale del processo di disattivazione si rifletterà nell’adozione di un programma di lavoro e di una decisione di finanziamento pluriennali, in linea con il nuovo regolamento finanziario proposto. Questo processo di programmazione verrà evidentemente sincronizzato con le fasi di valutazione (una fase intermedia dopo quattro anni e una fase finale cinque anni dopo il 2027, quando è previsto il completamento delle attività sul campo).

Tali valutazioni saranno effettuate in linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 ( 10 ) in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per valutare l’impatto delle diverse opzioni proponibili per l’adozione di ulteriori azioni. Le valutazioni esamineranno gli effetti reali del programma sulla base dei pertinenti indicatori e obiettivi nonché di un’analisi dettagliata del grado di pertinenza, efficacia ed efficienza del programma e del suo valore aggiunto dell’UE e della coerenza con altre politiche. Esse includeranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o potenzialità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare il loro sfruttamento/impatto.

L’attuale pratica di presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio verrà mantenuta.

La Commissione prevede di continuare ad affidare l’esecuzione del bilancio del programma a un organismo responsabile dell’esecuzione valutato nell’ambito del pilastro (gestione indiretta), nello specifico all’agenzia nazionale lituana di gestione del programma (CPMA). I servizi della Commissione continueranno inoltre a seguire da vicino l’attuazione del progetto mediante analisi documentali e verifiche sul posto su base semestrale e a integrare il regolare ciclo di programmazione, di monitoraggio e di controllo con verifiche tematiche basate su analisi dei rischi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’articolo 3 dell’atto di base proposto definisce l’obiettivo del programma per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. L’obiettivo specifico riflette la duplice natura dell’obiettivo del programma, che traduce il valore aggiunto dell’UE, da un lato, in una sicurezza nucleare rafforzata e, dall’altro lato, in maggiori conoscenze sul processo di disattivazione nucleare per gli Stati membri dell’UE interessati.

Gli articoli 3, 6, 7 e l’allegato, nel loro complesso, definiscono un quadro volto a garantire che il finanziamento dell’UE si concentri su azioni che contribuiscono realmente al raggiungimento dell’obiettivo del programma. Chiariscono inoltre il livello di sforzo condiviso tra l’UE e la Lituania per disattivare la centrale nucleare di Ignalina. L’articolo 7 fissa un massimale annuo per il tasso di cofinanziamento dell’Unione pari all’80%, in risposta alle raccomandazioni n. 3 e n. 4 della Corte dei conti europea 11 che invitano, rispettivamente, la Lituania a tenersi pronta a ricorrere ai fondi nazionali per coprire i costi della disattivazione e la Commissione a cercare di ottenere un aumento del contributo nazionale. Questa disposizione e le stime dei costi del piano di disattivazione dettagliato, come da regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, formano il quadro dell’impegno dell’UE nei confronti della Lituania stabilito nel trattato di adesione pertinente.

L’articolo 8 introduce una considerevole semplificazione rispetto al programma attuale, ossia l’uso di un programma di lavoro pluriennale, che riflette la natura dei programmi di disattivazione. Anche se a livello di programmazione viene adottato un approccio pluriennale, l’articolo 4, paragrafo 3, prevede la possibilità di impegni di bilancio annuali; inoltre, la pratica di presentare relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio viene mantenuta, come descritto all’articolo 9, paragrafo 4.

L’articolo 10 definisce il processo di revisione del programma di lavoro pluriennale su un periodo commisurato alla natura del programma e fornisce alla Commissione strumenti adeguati per introdurre misure correttive laddove necessario.

La descrizione dettagliata dell’obiettivo specifico figura nell’allegato I. L’allegato I presenta, nella Tabella 1, la risposta della Commissione alla raccomandazione n. 6 12 della Corte dei conti europea che invitava la Commissione ad autorizzare l’uso dei finanziamenti dell’Unione solo per i costi del personale addetto a tempo pieno alle attività di disattivazione. La tabella prevede il mantenimento dei finanziamenti dell’Unione per le funzioni essenziali, quali la sicurezza, ricorrendo al contempo ai meccanismi di cofinanziamento per coniugare gli interessi dei portatori di interessi locali con quelli dell’Unione. L’allegato II riporta gli indicatori specifici da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi, in materia di smantellamento e decontaminazione, gestione dei rifiuti radioattivi e diffusione delle conoscenze.

2018/0251 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina ( 13 ) dell’atto di adesione del 2003, la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009 e a disattivare successivamente dette unità.

(2)In linea con gli obblighi dell’atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell’Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.

(3)È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione sulla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio 14 e alla legislazione sulla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ( 15 ). La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi spetta alla Lituania.

(4)Riconoscendo che la chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell’Unione Sovietica, è stata un’operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 ha stabilito che l’assistenza dell’Unione nel quadro del programma Ignalina sarebbe stata proseguita senza soluzione di continuità oltre il 2006 e sarebbe stata prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.

(5)Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale di Ignalina in Lituania (il «programma») che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria( 16 ).

(6)Il regolamento (UE, Euratom) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo RF] ( 17 ) («regolamento finanziario») si applica al presente programma. Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(7)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 ( 19 )), (Euratom, CE) n. 2185/96 ( 20 ) e (UE) 2017/1939 ( 21 ) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione vanno tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ). In conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti e l’accesso necessari alla Commissione, all’OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(8)Il presente regolamento non pregiudica l’esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(9)Il finanziamento a norma dal presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese ad attuare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione, mentre la responsabilità ultima della sicurezza nucleare dovrebbe continuare a incombere alla Lituania.

(10)Il programma dovrebbe anche garantire la diffusione delle conoscenze acquisite attraverso il programma in tutti gli Stati membri, in coordinamento e sinergia con altri programmi dell’Unione pertinenti a sostegno della disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e presso il Centro comune di ricerca della Commissione, poiché tali misure apportano il massimo valore aggiunto dell’UE.

(11)La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

(12)La Commissione e la Lituania dovrebbero assicurare un monitoraggio e un controllo efficaci dell’evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell’Unione dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta alla Lituania. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l’adozione di misure correttive, ove necessario.

(13)In conformità ai punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 23 ), è necessario valutare il presente programma in base alle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare l’impatto del programma sul terreno.

(14)Dovrebbe essere possibile rivedere l’importo degli stanziamenti assegnati al programma nonché il periodo di programmazione in base ai risultati della relazione di valutazione intermedia.

(15)Le azioni cofinanziate a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate entro i limiti definiti dal piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma dal regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio (25). Questo piano ha definito la portata del programma, lo stadio finale e la data di completamento della disattivazione; esso riporta le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. Se del caso, la Lituania dovrebbe presentare versioni aggiornate del piano alla Commissione affinché ne tenga conto ai fini dell’elaborazione dei programmi di lavoro.

(16)Il programma dovrebbe essere attuato con uno sforzo finanziario congiunto dell’Unione e della Lituania. Una soglia massima di cofinanziamento dell’Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell’Unione e visto il miglioramento dell’economia lituana, dall’inizio del programma di disattivazione Ignalina fino al completamento delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell’Unione non dovrebbe superare l’80 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di cofinanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell’Unione, segnatamente istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.

(17)È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1369/2013 ( 24 ).

(18)È stata presa in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti europea sui programmi UE di assistenza alla disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia, le sue raccomandazioni e la risposta della Commissione.

(19)Il programma rientra nell’ambito di applicazione del programma nazionale lituano ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.

(20)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ).

(21)Al presente regolamento si applicano le regole adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta e prevedono controlli sulla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per la sana gestione economica e il finanziamento efficace dell’Unione.

(22)Tenendo conto dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l’attuazione del programma e riesaminate nell’ambito della sua valutazione intermedia.

(23)Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal proposito, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché a finanziamenti non legati ai costi, come previsto dall’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale di Ignalina in Lituania (il «programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 20212027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)«disattivazione»: le misure amministrative e tecniche che consentono di eliminare parte o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell’ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell’impianto;

(2)«piano di disattivazione»: il documento contenente informazioni dettagliate sulle attività di disattivazione proposte e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, le scadenze e i relativi principali indicatori di prestazione, compresi gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Articolo

Obiettivi del programma

1.L’obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell’attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle problematiche relative alla sicurezza radiologica di detta disattivazione, garantendo un’ampia diffusione, in tutti gli Stati membri dell’UE, delle conoscenze così acquisite nel campo della disattivazione nucleare.

2.L’obiettivo specifico del programma è smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti, nonché diffondere le conoscenze così acquisite tra i portatori di interessi dell’UE.

3.La descrizione dettagliata dell’obiettivo specifico figura nell’allegato I. La Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l’allegato I, conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo 2021-2027 è di 552 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.L’importo di cui al paragrafo 1 può coprire le spese relative all’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo

Attuazione e forme di finanziamento

1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

Capo II

AMMISSIBILITÀ

Articolo

Azioni ammissibili

Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 e all’allegato I sono ammissibili al finanziamento.

Articolo

Tassi di cofinanziamento

Il tasso massimo totale di cofinanziamento dell’Unione, applicabile nell’ambito del programma, non supera l’80 %. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell’Unione.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo

Programma di lavoro

1.Il programma è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale conformemente all’articolo 110 del regolamento finanziario.

2.Il programma di lavoro pluriennale riflette il piano di disattivazione, che funge da base per la sorveglianza e la valutazione del programma.

Articolo

Sorveglianza e relazioni

1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato II.

2.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e (se del caso) agli Stati membri.

3.Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati negli anni precedenti e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo

Valutazione

1.Le valutazioni sono effettuate in tempo utile per alimentare il processo decisionale.

2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di cui all’articolo 1. La valutazione intermedia esamina anche la possibilità di modificare il programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 8.

3.Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre cinque anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni.

Articolo

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione e del contributo nazionale, effettuati da persone o entità anche diverse da quelle incaricate dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo

Comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, lo decida il presidente o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico generale.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’Articolo 3.

Articolo

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1369/2013 è abrogato.

Articolo

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni previste dal regolamento (UE) n. 1369/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1369/2013.

3.Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.

Articolo

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale di Ignalina in Lituania per il periodo 2021-2027.

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Sicurezza nucleare

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria( 26 )

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Il programma Ignalina ottempera agli obblighi della sua base giuridica (ossia il trattato di adesione della Lituania e in particolare il protocollo n. 4 e l’articolo 56 dell’atto di adesione del 2003).

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Quale condizione per la sua adesione all’UE, la Lituania si è impegnata a chiudere, e successivamente a disattivare, i reattori nucleari della centrale di Ignalina dello stesso tipo di Chernobyl. Per solidarietà verso la Lituania, l’Unione europea si è impegnata nel trattato di adesione del paese a fornire assistenza finanziaria per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina.

Le attività di disattivazione stanno progredendo e la loro conclusione è prevista per il 2038. È nell’interesse dell’Unione continuare a fornire assistenza finanziaria per la disattivazione, contribuendo a garantire il più elevato livello di sicurezza dell’operazione. Il programma offre un sostegno sostanziale e durevole alla salute dei lavoratori e della popolazione, prevenendo il degrado ambientale e assicurando un reale progresso in materia di sicurezza nucleare.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

È stata effettuata una valutazione intermedia dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare (NDAP). La valutazione intermedia ha considerato e valutato i risultati e gli impatti, l’efficienza dell’uso delle risorse e il valore aggiunto dell’Unione. Per la valutazione intermedia la Commissione ha raccolto informazioni e dati pertinenti coinvolgendo largamente i principali portatori di interessi (ossia i ministri, gli organismi di attuazione, gli operatori incaricati della disattivazione, i membri del comitato NDAP).

Le conclusioni della valutazione intermedia dei suddetti programmi NDAP possono essere sintetizzate come segue.

Coerenza con le politiche dell’UE. Il sostegno dell’UE assicura che la strategia di smantellamento immediato in Lituania sia perseguita con costanza ed evita di imporre oneri indebiti alle future generazioni, pur parzialmente derogando, per ragioni storiche, alla responsabilità ultima dello Stato membro di assicurare adeguate risorse finanziarie per la disattivazione nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il piano di disattivazione per la centrale nucleare di Ignalina è stato modificato dalla Lituania nel 2013 in preparazione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020: la data finale del programma è stata posticipata di nove anni, dal 2029 al 2038.

Progressi. La Lituania ha compiuto passi avanti, in modo efficace ed efficiente, nella disattivazione dei due reattori moderati a grafite conformemente alle linee guida (ossia il piano di disattivazione).

Sicurezza. Nei siti si otterrà un miglioramento sostanziale dei livelli di sicurezza grazie ai finanziamenti dell’UE del presente quadro finanziario pluriennale.

Portata finanziaria. Il deficit di finanziamento oltre il 2020 per il programma Ignalina è dell’ordine di 1 331 Mio EUR.

Contributo nazionale. I livelli del contributo nazionale raggiunti sembrano essere sufficienti per mantenere un’efficienza adeguata; tuttavia, i tassi di cofinanziamento non sono definiti nella base giuridica, il che crea incertezze che dovrebbero essere dissipate. L’analisi ha inoltre concluso che i crescenti livelli di contributo nazionale sono una condizione necessaria, ma non sufficiente, per incentivare una disattivazione tempestiva ed efficiente. A tal fine, l’esplicito trasferimento dei rischi (superamenti di spesa, ritardi) alla Lituania sortirebbe un impatto maggiore. Questa pratica è già stata introdotta in parte nell’ambito del presente QFP, laddove possibile.

Governance. Il sistema di governance ha assicurato un’efficace ed efficiente attuazione del programma Ignalina e compensato le incertezze sopra citate relative al contributo nazionale.

Obiettivi. I finanziamenti post-2020 dovrebbero concentrarsi su obiettivi di sicurezza espliciti, monitorati tramite indicatori di prestazione specifici.

Acquisizione di conoscenze. Per ultimo, l’esperienza acquisita finora a seguito dell’attuazione dei progetti nel quadro del programma Ignalina in Lituania, Kozloduy in Bulgaria e Bohunice in Slovacchia, offre una solida base di conoscenze nell’UE per le attività di disattivazione attuali e future. Questi programmi cofinanziati dall’UE possono puntare a diventare un parametro di riferimento solido per quanto riguarda la governance, le pratiche di gestione quali i metodi di stima dei costi o la pianificazione dei costi, le persistenti sfide tecnologiche quali lo smantellamento di reattori moderati a grafite e la successiva gestione di ingenti quantità di grafite irraggiata.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Altri strumenti disponibili dell’UE, come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo di coesione, possono essere utilizzati nella regione di Visaginas assicurando la complementarità con il programma Ignalina. Tali fondi potrebbero ad esempio sostenere misure di accompagnamento alla transizione sociale ed economica connessa, ivi incluse le misure relative all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili nonché alcune altre attività non legate ai processi di sicurezza radiologica. In quanto tali, questi fondi possono creare ulteriori attività nella regione e sfruttare le competenze disponibili a livello locale come principali motori per la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile e l’innovazione. Allo stesso modo si dovrebbero esplorare sinergie con il 9° PQ e/o il programma Euratom di ricerca e formazione in settori quali lo sviluppo e il collaudo di tecnologie, nonché la formazione e l’istruzione.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal 2021 fino al 2027

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 (stanziamenti d’impegno)

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno regime.

1.6.Modalità di gestione previste 27  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

L’organismo responsabile dell’esecuzione valutato nell’ambito del pilastro in Lituania per il programma Ignalina, nello specifico l’agenzia centrale per la gestione del programma (CPMA), continuerà a essere l’organismo responsabile dell’esecuzione nel QFP 2021-2027.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L’attuazione del programma Ignalina viene monitorata dalla Commissione tramite l’accordo di delega concluso con l’organismo responsabile dell’esecuzione valutato nell’ambito del pilastro (la CPMA) e tramite analisi documentali. Periodicamente e sulla base di analisi dei rischi, la Commissione effettua verifiche tematiche indipendenti.

Lo strumento di gestione del valore acquisito viene anche utilizzato per misurare i progressi compiuti e i risultati ottenuti.

La Lituania partecipa alle azioni di monitoraggio tramite il comitato di monitoraggio, che è co-presieduto da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore del programma (il viceministro dell’energia della Repubblica di Lituania). Uno dei compiti più importanti del comitato di monitoraggio è quello di rivedere e approvare le relazioni di monitoraggio semestrali.

Due volte l’anno i funzionari della Commissione visitano il sito per verificare i progressi materiali.

Una valutazione intermedia verrà effettuata entro il 2024.

Una valutazione finale verrà effettuata entro il 2032.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Secondo la valutazione intermedia del programma di assistenza alla disattivazione nucleare (NDAP) l’attuale sistema di governance ha assicurato un’efficace ed efficiente attuazione dei programmi. I principali fattori di successo sono una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e il quadro di monitoraggio rafforzato.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi legati all’attuazione dei programmi vengono inventariati sulla base di analisi documentali, missioni di monitoraggio semestrali in loco e l’utilizzo dello strumento di gestione del valore acquisito, che consente l’individuazione precoce di ritardi e superamenti di spesa. I rischi vengono successivamente valutati con una procedura che predilige un approccio quantitativo. Il registro dei rischi e le azioni associate vengono esaminati e registrati almeno due volte l’anno. I rischi più importanti legati all’attuazione dei progetti vengono monitorati in parallelo con i sistemi esistenti di gestione dei rischi degli organismi responsabili dell’esecuzione e dei beneficiari.

L’esame dei rischi fornisce le informazioni utili a sviluppare un approccio di monitoraggio e di controllo basato sui rischi. Ciò include l’aggiornamento dell’obbligo di informazione per una maggiore focalizzazione sulle aree a rischio, la definizione delle priorità per le missioni di monitoraggio e l’avvio di verifiche tematiche supplementari.

A livello di gestione del programma, il rischio più significativo individuato risiede nel fatto che il contributo nazionale al finanziamento del programma non raggiunga un livello più elevato di quello attuale. Pertanto, nella base giuridica si dovrebbero introdurre tassi di cofinanziamento chiaramente definiti e un quadro di controllo rafforzato al fine di garantire la disponibilità del contributo nazionale.

2.2.3.Stima e giustificazione dell’efficacia dei controlli in termini di costi (rapporto «costi di controllo ÷ valore dei relativi fondi gestiti») e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al momento del pagamento e alla chiusura)

Sulla base di una valutazione degli indicatori chiave e dei risultati dei controlli più pertinenti, la DG ENER ha valutato l’efficacia in termini di costi e l’efficienza del sistema di controllo giungendo a una conclusione positiva per l’anno 2017. Condizioni analoghe si otterranno nel prossimo QFP.

L’indicatore del rapporto costi-efficacia tiene conto del costo della supervisione (che include le ore di lavoro del personale nell’ambito di questi compiti e i contratti specifici direttamente connessi alle mansioni di supervisione, se del caso) delle diverse entità a livello della Commissione.

Nel 2017 l’indicatore del rapporto costi-efficacia consolidato stimato (ossia per tutte le entità incaricate nel loro insieme) si è mantenuto complessivamente stabile.

Le variazioni osservate nei costi di controllo degli organismi di assistenza alla disattivazione nucleare (BERS, CPMA) rispecchiano il graduale passaggio verso i canali di attuazione nazionali in Lituania e il maggiore livello di supervisione e di monitoraggio del programma che ne è conseguito.

Le stime del 2016 e anteriori includevano i compensi pagati alle entità incaricate dell’NDAP. Tali compensi sono ora inclusi nei costi a livello di entità, riportati sotto, ma sono anche stati presi in considerazione, per motivi di coerenza, nel calcolo del rapporto dei costi del controllo.

Entità

Costi del controllo a livello della Commissione

Importo controllato

BERS

0,32 milioni di EUR
(+ diritti versati 2,14 Mio EUR)

239,8 milioni di EUR

CPMA

0,23 milioni di EUR
(+ diritti versati 1,24 Mio EUR)

87,44 milioni di EUR

Per quanto riguarda i livelli di rischio di errore previsti, questi sono stimati allo 0,5 %. Nel 2017 la DG ENER ha effettuato una verifica tematica sulle procedure d’appalto condotte dagli organismi di attuazione, i cui risultati sono stati positivi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La DG ENER ha sviluppato e attuato una propria strategia antifrode dal novembre 2013, conformemente agli orientamenti indicati nella metodologia dell’OLAF. Successivi aggiornamenti sono stati realizzati nell’ottobre 2015 (per il periodo 2016-2017) e nel dicembre 2017 (per il periodo 2018-2019). La strategia è in linea con il quadro di controllo interno riveduto [C(2017) 23730]. La DG ENER si è impegnata ad aggiornare la propria strategia antifrode ogni due anni.

L’attuale strategia si fonda sull’analisi della vulnerabilità ai rischi di frode al fine di accertare i rischi di frode specifici per la DG ENER e comprenderli nel contesto più ampio. Secondo questa valutazione la DG ENER è soggetta a rischi di frode di livello solo moderato o basso, ciò significa che non sono stati individuati rischi significativi o critici.

I controlli volti a garantire la legalità e regolarità delle transazioni sono integrati mediante un piano d’azione allegato alla strategia.

Il piano d’azione garantisce in particolare:

la presenza di regole interne per la gestione e la segnalazione dei sospetti di frode;

una chiara attribuzione delle responsabilità per le azioni antifrode tra le unità e le funzioni;

la considerazione dei potenziali rischi di frode nella valutazione dei rischi annuale per il piano di gestione.

una partecipazione regolare alle riunioni della rete di prevenzione e individuazione delle frodi e del comitato per le frodi e le irregolarità, nonché i contatti con altre DG e servizi;

l’esercizio della funzione di corrispondente antifrode locale, in linea con il piano d’azione comune per la ricerca;

un adeguato livello di cooperazione con l’OLAF.

Il precedente piano d’azione antifrode per il 2017 è stato attuato con successo. Le successive strategie antifrode della DG ENER hanno riconosciuto l’importanza di sensibilizzare il personale e l’importanza delle relazioni con gli organismi di attuazione, nonché l’evoluzione del quadro di cooperazione tra l’OLAF e la Commissione, e tra la DG ENER e le altre DG responsabili della ricerca. L’attuazione della strategia viene monitorata almeno due volte l’anno con la presentazione di relazioni alla dirigenza della DG ENER.

Gli indicatori relativi al mantenimento e all’aggiornamento della strategia, alla regolarità delle relazioni presentate alla dirigenza e al miglioramento dell’informazione del personale mostrano che la strategia è uno strumento efficace di prevenzione e individuazione delle frodi, ma che occorrono ulteriori sforzi, su base continua, per sensibilizzare il personale. Nel periodo 2016-2017 è stato sviluppato un programma di azioni di sensibilizzazione con iniziative mirate alle attività principali e agli obiettivi strategici della DG ENER. Nel 2017 le iniziative riguardavano principalmente riunioni mirate e workshop di valutazione della vulnerabilità. La prevenzione delle frodi è stata anche regolarmente discussa nella newsletter sul controllo interno. Un pacchetto di informazioni è stato pubblicato su un’apposita pagina intranet.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero 1
«Disattivazione nucleare (Lituania)»

Diss./Non diss. 28

di paesi EFTA 29

di paesi candidati 30

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

5

Programma Ignalina [12.03]

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 31  

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

«Disattivazione nucleare (Lituania)»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

Impegni

(1)

72,500

71,400

78,300

83,600

83,700

80,100

82,400

-

552,000

Pagamenti

(2)

-

-

-

-

90,000

90,000

90,000

282,000

552,000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 32  

Impegni = Pagamenti

(3)

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

72,500

71,400

78,300

83,600

83,700

80,100

82,400

-

552,000

Pagamenti

=2+3

-

-

-

-

90,000

90,000

90,000

282,000

552,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

«Spese amministrative»

Sezione da compilare utilizzando i «dati di bilancio di natura amministrativa» che saranno introdotti nell’ allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle regole interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

3,003

Altre spese amministrative

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,455

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

3,458

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
tra le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

72,994

71,894

78,794

84,094

84,194

80,594

82,894

0

555,458

Pagamenti

0,494

0,494

0,494

0,494

90,494

90,494

90,494

282,000

555,458

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

3,003

Altre spese amministrative

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,455

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

3,458

Esclusa la RUBRICA 7 33
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

3,458

Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell’azione e/o che sono stati riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

3

3

3

3

3

3

3

Delegazioni

Ricerca

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED  34

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  35

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

3

3

3

3

3

3

3

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 36

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.
(2)    Articolo 3, paragrafo 1 «Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l’Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l’opera di disattivazione oltre il 2006». Articolo 3, paragrafo 2 «Il programma Ignalina sarà, a tal fine, proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise […] e entrano in vigore, al più tardi, entro la data di scadenza delle attuali prospettive finanziarie. [… ]» Articolo 3, paragrafo 4 «Per il periodo coperto dalle prossime prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi». (Atto di adesione del 2003, protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944).
(3)    L’unità 1 della centrale di Ignalina è stata chiusa nel 2004, l’unità 2 nel 2009.
(4)    Cfr. nota 2.
(5)    Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all’applicazione del protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania — Programma Ignalina (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).
(6)    Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).
(7)    Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea (25 marzo 2017). http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf
(8)    Tale programma è attualmente il più avanzato nel trattamento della disattivazione dei reattori a grafite ed è un obbligo derivante dall’atto di adesione del 2003, protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania. Sulla base del piano di disattivazione dettagliato, il programma durerà fino al 2038.
(9)    Articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
(10)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(11)    Relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti europea - Raccomandazione 3: “Osservanza del principio “chi inquina paga” mediante un incremento dei finanziamenti nazionali per il periodo 2014-2020 e oltre. I tre Stati membri dovrebbero prendere atto del proprio ruolo ai fini del rispetto del principio “chi inquina paga”, nonché essere pronti ad avvalersi di fondi nazionali a copertura dei costi per la disattivazione e di quelli per lo smaltimento finale, sia nell’attuale periodo di finanziamento sia in seguito.” Raccomandazione 4 - Aumento del cofinanziamento nazionale    durante il periodo di finanziamento 2014-2020 La Commissione dovrebbe perseguire un aumento del cofinanziamento nazionale durante il periodo di finanziamento 2014-2020. Dovrebbe definire in modo chiaro, ad esempio in una propria decisione, i “casi eccezionali debitamente giustificati” in cui i progetti possono essere interamente finanziati dall’UE a titolo dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare.
(12)    Relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti europea - Raccomandazione 6: Finanziamento UE esclusivamente per le spese di disattivazione. La Commissione dovrebbe fare in modo che il finanziamento UE a titolo dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare sia impiegato per coprire esclusivamente i costi del personale addetto a tempo pieno ad attività di disattivazione.
(13)    GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.
(14)    Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(15)    direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48);
(16)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(17)    [titolo completo; riferimento GU].
(18)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(19)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(20)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(21)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(22)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(23)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(24)    Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).
(25)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(27)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(28)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(29)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(30)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(31)    Gli importi totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.
(32)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(33)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(34)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(35)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(36)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.
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Bruxelles,13.6.2018

COM(2018) 466 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio

{SWD(2018) 342 final}


ALLEGATO I

1.L’obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell’attuazione della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione degli aspetti relativi alla sicurezza radiologica di tale disattivazione. La rimozione degli elementi di combustibile esaurito dagli edifici dei reattori è stata completata; le prossime importanti sfide per il programma in materia di sicurezza sono lo smantellamento del nocciolo dei reattori e il proseguimento della gestione dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti.

2.Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma contribuirà al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

(a)lo smantellamento e la decontaminazione delle zone superiori e inferiori dei pozzi dei reattori conformemente al piano di disattivazione; i progressi devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi e in base al valore acquisito;

(b)la concezione dello smantellamento e della decontaminazione delle zone centrali dei pozzi dei reattori (noccioli di grafite); i progressi devono essere misurati in base al valore acquisito; questo obiettivo sarà raggiunto entro il 2027, anno in cui verranno concesse le autorizzazioni pertinenti per procedere all’effettiva opera di smantellamento e di decontaminazione prevista dopo il 2027;

(c)la gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti fino allo stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), ivi incluso il completamento dell’infrastruttura di gestione dei rifiuti, laddove necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione; i progressi vanno misurati in base alla quantità e al tipo di rifiuto stoccato o smaltito in sicurezza, e in base al valore acquisito;

(d)il declassamento dei rischi radiologici; questo obiettivo deve essere misurato mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell’impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimandone le probabilità e la portata.

3.Il piano di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina ha stabilito lo schema di ripartizione dei lavori del programma (il cosiddetto schema gerarchico di scomposizione dei progetti e dell’attività di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina). Il primo livello dello schema tecnico è costituito dalle sei voci seguenti:

(`)P.0 «Organizzazione delle attività dell’impresa»;

(a)P.1 «Preparazione della disattivazione»;

(b)P.2 «Smantellamento/demolizione dell’impianto e ripristino del sito»;

(c)P.3 «Gestione del combustibile nucleare irradiato»;

(d)P.4 «Gestione dei rifiuti»;

(e)P.5 «Programma post-attività».

La voce P.0 «Organizzazione delle attività dell’impresa» copre la gestione dell’impresa, la sorveglianza e l’assicurazione della qualità, il monitoraggio delle radiazioni e dell’ambiente, la sicurezza fisica, il sostegno tecnico alle attività dell’impresa.

La voce P.1 «Preparazione della disattivazione» copre la creazione delle condizioni preliminari per la disattivazione (come l’inventario delle attrezzature e la caratterizzazione radiologica), la modifica dell’infrastruttura, l’isolamento dei sistemi e delle attrezzature, la decontaminazione dei sistemi di produzione, delle attrezzature e delle strutture.

La voce P.2 «Smantellamento/demolizione dell’impianto e ripristino del sito» copre lo smantellamento dei reattori, lo smantellamento delle attrezzature di processo/dei sistemi di produzione e il pretrattamento dei rifiuti, la demolizione dell’impianto e il ripristino del sito.

La voce P.3 «Gestione del combustibile nucleare esaurito» copre la gestione e lo stoccaggio del combustibile nucleare irradiato.

La voce P.4 «Gestione dei rifiuti» copre il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi.

La voce P.5 «Programma post-esercizio» copre l’esercizio e la manutenzione degli impianti, le risorse energetiche, il rifornimento idrico, la gestione delle acque reflue e la depurazione delle acque.

4.Nel periodo di finanziamento 2021-2027 le principali sfide per la sicurezza radiologica vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le sfide minori vengono affrontate nell’ambito della voce P.3, mentre le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.

5.Di conseguenza, fatto salvo l’articolo 7, nell’elaborazione del programma di lavoro pluriennale, la Commissione prenderà in considerazione la distribuzione degli importi disponibili in base alle priorità individuate nella tabella 1.

Tabella 1

N.

Voce

Priorità

P.0

Organizzazione delle attività dell’impresa

II

P.1

Preparazione della disattivazione

I

P.2

Smantellamento/demolizione dell’impianto e ripristino del sito

I

P.3

Gestione del combustibile nucleare esaurito

II

P.4

Gestione dei rifiuti

I

P.5

Programma post-esercizio

III

6.L’obiettivo principale del programma è integrato dall’obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell’Unione del programma diffondendo in tutti gli Stati membri le conoscenze acquisite in materia di disattivazione. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell’Unione (ad es. gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, i servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);

documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali e sfide tecnologiche, nell’ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell’Unione.

Queste attività sono finanziate dall’Unione al 100 % dei costi ammissibili.

I progressi vanno misurati in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione.

7.Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nei depositi geologici di profondità non è contemplato dal programma. Tale attività deve essere sviluppata dalla Lituania nel suo programma nazionale di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, come previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.



ALLEGATO II

Indicatori

1. Smantellamento e decontaminazione:

·Quantità e tipo di materiali rimossi.

2. Gestione dei rifiuti radioattivi:

·Quantità e tipo dei rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza.

3. Diffusione delle conoscenze:

·Numero di prodotti della conoscenza generate e loro portata.

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