COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.5.2018
COM(2018) 349 final
2018/0181(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.
La presente proposta correda la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise relativamente al capo V della direttiva XXX/CE del Consiglio. Essa concerne l’automazione del controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
Le nuove disposizioni richiederanno l’iscrizione degli operatori economici che movimentano prodotti ai sensi del capo V della direttiva XXX/CE nel registro degli operatori economici attualmente limitato agli operatori economici che si avvalgono delle disposizioni di cui ai capi III e IV della direttiva XXX/CE. La presente proposta attua tale requisito nel regolamento (UE) n. 389/2012.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è collegata alla rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si fonda sull’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale articolo dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell’imposizione indiretta.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea.
Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell’Unione. Le procedure nazionali di registrazione in vigore variano ampiamente e non sono idonee a fungere da base per l’automazione di tali procedure.
•Proporzionalità
La proposta di modifica non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.
La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.
Finalità della proposta è introdurre l’obbligo di registrazione degli operatori economici che movimentano prodotti ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva XXX/CE. In assenza di tale proposta non sarà possibile l’automazione integrale dei movimenti dei prodotti immessi in consumo.
•Scelta dello strumento
Regolamento del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La direttiva 2008/118/CE è stata valutata e la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise si fonda su tale valutazione nonché sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise del 21.4.2017 (COM(2017) 184 final). La relazione ha sottolineato l’esigenza di procedere a un’ulteriore automazione e la presente proposta concerne unicamente un adeguamento di minore entità che riflette tale opzione strategica.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La consultazione dei portatori di interessi ha avuto luogo contestualmente alla revisione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.
•Valutazione d’impatto
Non è stata necessaria alcuna valutazione d’impatto, in quanto la scelta strategica a favore di un’ulteriore automazione è sostenuta dalla valutazione d’impatto stilata per la rifusione della direttiva 2008/118/CE.
•Efficienza normativa e semplificazione
La valutazione della direttiva 2008/118/CE è stata effettuata nell’ambito del programma REFIT della Commissione.
•Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione della vita privata attraverso le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento (UE) n. 389/2012.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Gli impatti finanziari connessi all’introduzione della fase 4 del sistema d’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa derivano dalla decisione XXX/CE. L’incidenza sul bilancio dello sviluppo a livello centrale e del funzionamento del nuovo servizio ampliato sarà coperta dal bilancio di Fiscalis entro gli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale. Non saranno necessarie ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell’UE. Inoltre, la presente iniziativa non pregiudica la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non sono ritenuti necessari documenti esplicativi sul recepimento delle disposizioni della presente proposta.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta modifica l’ambito d’applicazione dell’articolo 19 del regolamento al fine di includere due nuove categorie di operatori economici: gli speditori certificati, registrati come speditori di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo, e i destinatari certificati, registrati come destinatari di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo. I depositari autorizzati e gli speditori registrati avranno la possibilità di agire in qualità di speditori certificati e i depositari autorizzati e i destinatari registrati avranno la possibilità di agire in qualità di destinatari certificati. Le competenti autorità di uno Stato membro dovranno essere informate al riguardo e tale informazione dovrebbe anch’essa essere inclusa nel registro.
Inoltre, secondo la proposta, il registro elettronico includerà informazioni relative al diritto dello speditore registrato di non compilare i campi relativi alla destinazione nella bozza di documento amministrativo elettronico nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa per via marittima o di navigazione interna. A norma dell’articolo 23 della direttiva XXX/CE il depositario autorizzato e lo speditore registrato possono non compilare il campo relativo alla destinazione. A norma dell’attuale regolamento (UE) n. 389/2012, il registro centrale comprende tali informazioni sull’omissione del campo relativo alla destinazione unicamente nel caso di un depositario autorizzato.
2018/0181 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio impone agli Stati membri l’obbligo di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e dei relativi depositi.
(2)La direttiva XXX/CE estende l’uso del sistema informatizzato, attualmente impiegato per controllare i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e quindi trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
(3)Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, è necessario modificare l’ambito d’applicazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per includervi due nuove categorie di operatori economici: gli speditori certificati, registrati come speditori di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo, e i destinatari certificati, registrati come destinatari di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo.
(4)A norma dell’articolo 23 della direttiva XXX/CE, nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, per via marittima o di navigazione interna, le competenti autorità dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione nella bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva. A norma del regolamento (UE) n. 389/2012, solo un depositario autorizzato è tenuto a inserire tali informazioni nel registro elettronico. È fondamentale inoltre che lo speditore registrato sia in grado di introdurre nel registro elettronico le informazioni relative al suo diritto di non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione.
(5)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’estensione del registro elettronico al fine di includervi gli operatori economici che movimentano i prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato e dir agevolare la lotta contro la frode, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(6)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Tenuto conto dei limiti fissati dal presente regolamento, il trattamento di tali dati nell’ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri.
(7)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8)Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva XXX/CE sull’automazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e per concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi dal 14 febbraio 2022.
(9)Si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 è modificato come segue:
(1)al paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti iv) e v):
“iv) speditori certificati ai sensi dell’articolo 4, punto 11), della direttiva XXX/CE;
v) destinatari certificati ai sensi dell’articolo 4, punto 12), della direttiva XXX/CE;”;
(2)il paragrafo 2 è modificato come segue:
(a)le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
“f) per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 23 della direttiva XXX/CE, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’articolo 24 della direttiva XXX/CE, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, della medesima direttiva, una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato o di destinatario certificato a norma dell’articolo 36, paragrafi 6 e 7, della direttiva XXX/CE;
g) per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva XXX/CE, una menzione indicante che egli agisce in qualità di destinatario certificato a norma dell’articolo 36, paragrafo 7, della direttiva XXX/CE;”;
(b)è aggiunta la seguente lettera k):
“k) per gli speditori registrati, una menzione indicante che lo speditore è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 23 della direttiva XXX/CE, una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato a norma dell’articolo 36, paragrafo 6, della direttiva XXX/CE.”.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 febbraio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente