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Document 52018M7801
Opinion of the Advisory Committee on Mergers given at its meeting of 21 September 2016 regarding a draft decision relating to Case M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport — Rapporteur: Estonia
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 settembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport — Relatore: Estonia
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 settembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport — Relatore: Estonia
GU C 113 del 27.3.2018, pp. 65–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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27.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/65 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 settembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport
Relatore: Estonia
(2018/C 113/05)
Concentrazione
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione unionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. |
Mercati rilevanti
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3. |
Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto e dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione. |
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4. |
In particolare, il comitato consultivo concorda con le seguenti conclusioni della Commissione:
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Valutazione della concorrenza
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che è sufficiente valutare i mercati per le apparecchiature del materiale rotabile a livello dei costruttori (OEM), fatta eccezione per i componenti che devono essere sostituiti regolarmente, come i materiali di attrito e i dischi dei freni, per i quali si rende necessaria una valutazione distinta a livello del mercato postvendita (IAM). |
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6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione proposta, così come notificata inizialmente dalla parte notificante, rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante per quanto riguarda:
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7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione proposta non ostacolerà in maniera significativa una concorrenza effettiva per quanto riguarda qualsiasi altro mercato rilevante interessato dall’operazione proposta. |
Impegni
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni sono sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione proposta per quanto riguarda:
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Compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE
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9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
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10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |