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Document 52018M7801

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 settembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport — Relatore: Estonia

GU C 113 del 27.3.2018, pp. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/65


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 settembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport

Relatore: Estonia

(2018/C 113/05)

Concentrazione

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione unionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati rilevanti

3.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto e dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

In particolare, il comitato consultivo concorda con le seguenti conclusioni della Commissione:

4.1.

i sistemi di frenatura pneumatica ad attrito per il materiale rotabile costituiscono un mercato del prodotto separato che è distinto da quello dei freni idraulici e di altri tipi di freni;

4.2.

esistono mercati distinti per i sistemi completi di frenatura pneumatica ad attrito, da un lato, e per i loro sottosistemi, dall’altro (freni meccanici, comandi dei freni e unità di alimentazione d’aria);

4.3.

per quanto riguarda i materiali di attrito per il materiale rotabile, esistono mercati distinti per i) le pastiglie organiche, ii) le pastiglie sinterizzate, iii) i ceppi/le ganasce organici e (iv) i ceppi/le ganasce sinterizzati;

4.4.

i dischi dei freni costituiscono un mercato distinto, separato dai materiali di attrito;

4.5.

i pantografi e gli striscianti dei pantografi costituiscono mercati distinti, separati gli uni dagli altri;

4.6.

l’ambito geografico rilevante di tutti i mercati per le apparecchiature del materiale rotabile si estende all’insieme del SEE, ma l’esatto ambito geografico dei mercati per i contatori di energia e per i registratori di eventi può essere lasciato aperto.

Valutazione della concorrenza

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che è sufficiente valutare i mercati per le apparecchiature del materiale rotabile a livello dei costruttori (OEM), fatta eccezione per i componenti che devono essere sostituiti regolarmente, come i materiali di attrito e i dischi dei freni, per i quali si rende necessaria una valutazione distinta a livello del mercato postvendita (IAM).

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione proposta, così come notificata inizialmente dalla parte notificante, rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante per quanto riguarda:

6.1.

le pastiglie per freni sinterizzate nel mercato IAM nel SEE; e

6.2.

i ceppi/le ganasce sinterizzati nel mercato IAM nel SEE.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione proposta non ostacolerà in maniera significativa una concorrenza effettiva per quanto riguarda qualsiasi altro mercato rilevante interessato dall’operazione proposta.

Impegni

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni sono sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione proposta per quanto riguarda:

8.1.

le pastiglie per freni sinterizzate nel mercato IAM nel SEE; e

8.2.

i ceppi/le ganasce sinterizzati nel mercato IAM nel SEE.

Compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


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