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Document 52017PC0640

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

COM/2017/0640 final - 2017/0282 (NLE)

Bruxelles, 6.11.2017

COM(2017) 640 final

2017/0282(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE per integrarvi la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione 1 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sugli articoli 114, 337 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 2 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presenta proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo,

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile

Valutazione d'impatto

Non applicabile

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione della direttiva (UE) 2015/1535 nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Principali adattamenti richiesti dalla parte EFTA

Motivazione e soluzione proposta

Definizione di "specificazione tecnica", articolo 1, paragrafo 1, lettera c) - adattamento a)

L'adattamento assicura che la menzione “prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, (...) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)" non si applichi nell'ambito della definizione dei termini “specificazione tecnica”, poiché l'articolo 38, paragrafo 1, del TFUE fa riferimento alla PAC e alla PCP dell'UE, strumenti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE. Un adattamento identico è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.

Richieste di informazioni supplementari, articolo 5, paragrafo 1 - adattamento c)

È stato inserito un adattamento per garantire uno scambio di informazioni sufficiente tra l'UE e l'EFTA. Si osservi che un adattamento analogo è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.

Comunicazione di osservazioni, articolo 5, paragrafo 2 - adattamento d)

L'adattamento chiarisce le modalità di comunicazione, tra l'UE e l'EFTA, delle osservazioni relative ai progetti di regola tecnica. Si osservi che un adattamento identico è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.

2017/0282 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II

(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 337 e 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 4 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

(4)Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

(1) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(2) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
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Bruxelles, 6.11.2017

COM(2017) 640 final

ALLEGATO

della proposta di

Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. .../2017


del


che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione 1 .

(2)La direttiva (UE) 2015/1535 abroga la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002 3 ), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;";

b)all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

"Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

c)all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione o gli Stati membri tramite la Commissione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato.";

d)all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni della Commissione e degli Stati membri vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.";

e)l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica."

Articolo 2

Il testo del punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2015/1535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

4Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il comitato misto SEE

   Il Presidente


   I segretari

   del comitato misto SEE

(1) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) Supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.
(4) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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