COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.11.2017
COM(2017) 640 final
2017/0282(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE per integrarvi la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sugli articoli 114, 337 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.
Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.
L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.
Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.
•Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità, la presenta proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo,
•Scelta dell'atto giuridico
Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile
•Valutazione d'impatto
Non applicabile
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'integrazione della direttiva (UE) 2015/1535 nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
Principali adattamenti richiesti dalla parte EFTA
Motivazione e soluzione proposta
Definizione di "specificazione tecnica", articolo 1, paragrafo 1, lettera c) - adattamento a)
L'adattamento assicura che la menzione “prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, (...) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)" non si applichi nell'ambito della definizione dei termini “specificazione tecnica”, poiché l'articolo 38, paragrafo 1, del TFUE fa riferimento alla PAC e alla PCP dell'UE, strumenti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE. Un adattamento identico è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.
Richieste di informazioni supplementari, articolo 5, paragrafo 1 - adattamento c)
È stato inserito un adattamento per garantire uno scambio di informazioni sufficiente tra l'UE e l'EFTA. Si osservi che un adattamento analogo è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.
Comunicazione di osservazioni, articolo 5, paragrafo 2 - adattamento d)
L'adattamento chiarisce le modalità di comunicazione, tra l'UE e l'EFTA, delle osservazioni relative ai progetti di regola tecnica. Si osservi che un adattamento identico è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.
2017/0282 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 337 e 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.
(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente