COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.10.2017
COM(2017) 625 final
2017/0274(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta comprende:
–
il massimale dell'importo annuo dei contributi per il 2019;
–
l'importo annuo dei contributi per il 2018;
–
l'importo della prima quota dei contributi per il 2018;
–
una previsione non vincolante degli importi annui previsti per il 2020 e il 2021.
L'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8°, il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di regole:
- l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo;
- l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno dell'11° FES");
- il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario dell'11° FES").
I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario dell'11° FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi regolari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi regolari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che attuano gli impegni finanziari precedentemente decisi.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi regolari, quale il presente.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento finanziario dell'11° FES, l'importo gestito dalla Commissione e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.
Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione europea.
A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11° FES, il Consiglio decide sulla proposta entro il 15 novembre.
A norma dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8° e del 9° FES sono ridotte. La riduzione è attuata sulla terza quota 2017 e/o sulla prima quota 2018 dei contributi degli Stati membri in base all'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri.
L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
•Proporzionalità
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
•Scelta dello strumento
Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
2017/0274 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario dell'11° FES"), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione presenta entro il 15 ottobre 2017 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2019, b) l'importo annuo del contributo per il 2018, c) l'importo della prima quota del contributo per il 2018 e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021.
(2)Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 4 settembre 2017 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11º FES per la Commissione.
(4)La decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020, ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI.
(5)La decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017, ha disposto una riduzione del contributo dai fondi disimpegnati dell'8° e del 9° FES per un importo di 200 000 000 EUR,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 800 000 000 EUR così ripartiti: 4 550 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato della presente decisione.
I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8° e del 9° FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.
Articolo 4
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2020 è fissata a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2021 è fissata a 4 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente