Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0412

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

COM/2017/0412 final - 2017/0184 (NLE)

Bruxelles, 3.8.2017

COM(2017) 412 final

2017/0184(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea


RELAZIONE

L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (di seguito “l’accordo”), è stato firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

L’atto di adesione della Croazia prevede che quest’ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012 1 ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con la Repubblica del Kirghizistan si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell’accordo e impegna l’Unione a fornire la versione facente fede dell’accordo in lingua croata.

La Commissione considera soddisfacente l’esito dei negoziati e propone la firma e la conclusione del protocollo. Mediante la proposta allegata la Commissione chiede al Consiglio di autorizzare la firma del protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.



2017/0184 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207, e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Croazia, l’adesione della Croazia all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra l’Unione europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (“l’accordo”) 2 , deve essere approvata tramite un protocollo all’accordo. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.

(2)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kirghizistan ai fini dell’adeguamento dell’accordo 3 . I negoziati si sono conclusi positivamente mediante scambio di note verbali.

(3)Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(4)Per garantirne l’applicazione efficiente, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea è autorizzata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria in conformità al suo articolo 4, paragrafo 3, a decorrere dal 1º luglio 2013, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati ai fini dell’adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l’Unione europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).
(2) Decisione 1999/491/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 12 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48).
(3) Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati ai fini dell’adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l’Unione europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).
Top

Bruxelles, 3.8.2017

COM(2017) 412 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE

CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE

E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, DALL'ALTRA,

PER TENER CONTO DELL'ADESIONE

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito “gli Stati membri”,

L'UNIONE EUROPEA, di seguito “l'Unione”, e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

   da una parte,

E

LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

   dall'altra,

di seguito denominati insieme “le parti contraenti”,


CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, in appresso “l'accordo”, è stato firmato a Corfù il 9 febbraio 1995;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo allegato al medesimo;

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO convenuto quanto segue:



ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra. Inoltre la Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, del testo dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ARTICOLO 2

A tempo debito dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione trasmette ai suoi Stati membri e alla Repubblica del Kirghizistan la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni dell'accordo in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, kirghisa, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

1.    Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Lo strumento di approvazione è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

3.    In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2013.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, kirghisa, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno

firmato il presente protocollo.

Fatto a …, il ...

PER L'UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E GLI STATI MEMBRI

PER LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

Top