COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.2.2017
JOIN(2017) 5 final
ALLEGATI
della
Proposta congiunta di
Decisione del Consiglio
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati e di eventuali altri organismi
ALLEGATO I
DECISIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
del
che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione,
dei sottocomitati specializzati o di altri organismi
Il CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN,
visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 268,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° maggio 2016.
(2)A norma dell'articolo 268, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
(3)A norma dell’articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.
(4)A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
(5)A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale.
(6)A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal Consiglio di cooperazione.
(7)Il Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, tenutosi il 6 ottobre 2016, ha deciso di adottare il proprio regolamento interno mediante uno scambio di note verbali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati e di tutti gli altri organismi che figurano negli allegati I e II.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Per il Consiglio di cooperazione
Il presidente
ALLEGATO A
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
Articolo 1
Disposizioni generali
1.
Il Consiglio di cooperazione istituito in conformità dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 268 dell'accordo.
2.
Come stabilito all'articolo 268, paragrafo 5, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti. La composizione del Consiglio di cooperazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale.
3.
Come stabilito all'articolo 268, paragrafo 2, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Il Consiglio di cooperazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di cooperazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne. Il Consiglio di cooperazione può delegare i propri poteri al comitato di cooperazione.
4.
Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 285 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del Consiglio di cooperazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1.
Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle parti, il Consiglio di cooperazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2.
La data di ciascuna riunione del Consiglio di cooperazione è concordata dalle parti.
3.
Le riunioni del Consiglio di cooperazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di cooperazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di cooperazione, al più tardi 30 giorni di calendario prima della data della riunione.
Articolo 4
Rappresentanza
1.
I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del Consiglio di cooperazione il nome del suo rappresentante prima della riunione.
2.
Il rappresentante di un membro del Consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 5
Delegazioni
1.
I membri del Consiglio di cooperazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di cooperazione è informato, tramite il segretariato del Consiglio di cooperazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2.
Il Consiglio di cooperazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.
Articolo 6
Segretariato
Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Repubblica del Kazakhstan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di cooperazione.
Articolo 7
Corrispondenza
1.
La corrispondenza indirizzata al Consiglio di cooperazione è inviata al segretario dell'Unione o della Repubblica del Kazakhstan, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2.
I segretari del Consiglio di cooperazione provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di cooperazione e, se del caso, distribuita ai membri del Consiglio di cooperazione.
3.
Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di cooperazione.
Articolo 8
Riservatezza
Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Consiglio di cooperazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Consiglio di cooperazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1.
Il presidente del Consiglio di cooperazione redige per ciascuna riunione del Consiglio di cooperazione un ordine del giorno provvisorio. Esso è trasmesso dai segretari del Consiglio di cooperazione ai destinatari di cui all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una proposta di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.
2.
Il Consiglio di cooperazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
3.
Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di una circostanza particolare.
Articolo 10
Verbale
1.
Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di cooperazione.
2.
Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
(a)la documentazione presentata al Consiglio di cooperazione;
(b)le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di cooperazione; nonché
(c)le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3.
Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di cooperazione per approvazione. Il Consiglio di cooperazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1.
Il Consiglio di cooperazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.
2.
Il Consiglio di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il progetto di decisione o di raccomandazione è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di cooperazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, entro 21 giorni di calendario prima della riunione. I membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini in funzione delle esigenze di un caso specifico.
3.
Gli atti del Consiglio di cooperazione, ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 2, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo "decisione" o "raccomandazione" seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di cooperazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse a norma dell'articolo 7 del regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
4.
Ciascuna decisione del Consiglio di cooperazione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione o nella raccomandazione stessa.
Articolo 12
Lingue
1.
Le lingue ufficiali del Consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2.
Le lingue di lavoro del Consiglio di cooperazione sono l'inglese e il russo. Salvo se deciso altrimenti, il Consiglio di cooperazione basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tali lingue.
Articolo 13
Spese
1.
Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di cooperazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2.
Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione.
3.
Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.
Articolo 14
Comitato di cooperazione e sottocomitati specializzati
1.
Conformemente all'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato di cooperazione nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di cooperazione. Il comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.
2.
Il comitato di cooperazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di cooperazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di cooperazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di cooperazione esamina qualsiasi questione che gli viene sottoposta dal Consiglio di cooperazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il comitato di cooperazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di cooperazione per approvazione. A norma dell'articolo 268, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione.
3.
Il comitato di cooperazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.
4.
Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di cooperazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di cooperazione con il consenso delle parti.
5.
Conformemente all'articolo 269, paragrafo 6, dell’accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
6.
Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale.
Articolo 15
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.
ALLEGATO B
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE
E DEI SOTTOCOMITATI SPECIALIZZATI O DI ALTRI ORGANISMI
ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
Articolo 1
Disposizioni generali
1.
Il comitato di cooperazione istituito a norma dell'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di cooperazione. A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di cooperazione.
2.
Il comitato di cooperazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di cooperazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di cooperazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di cooperazione esamina qualsiasi questione che gli viene sottoposta dal Consiglio di cooperazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato di cooperazione sottopone al Consiglio di cooperazione proposte o progetti di decisione o di raccomandazione per la relativa adozione.
3.
Come stabilito all'articolo 269, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari. Tali rappresentanti sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Conformemente all'articolo 2 del regolamento interno, un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna funge da presidente del comitato di cooperazione per l'Unione e un rappresentante del Ministero degli affari esteri della Repubblica del Kazakhstan funge da presidente del comitato di cooperazione per il Kazakhstan. Alle riunioni parteciperanno anche rappresentanti della Commissione europea.
4.
A norma dell'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, quando il comitato di cooperazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III (Commercio e imprese) è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica del Kazakhstan che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. A norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno, un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica del Kazakhstan, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del comitato di cooperazione nella formazione Commercio. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e, se del caso, rappresentanti di altri servizi della Commissione europea.
5.
Come disposto dall'articolo 269, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di cooperazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di cooperazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.
6.
Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite conformemente all'articolo 285 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato di cooperazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1.
Fatti salvi altri accordi delle parti, il comitato di cooperazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, riunioni speciali del comitato di cooperazione.
2.
Ciascuna riunione del comitato di cooperazione è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di cooperazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.
3.
Il comitato di cooperazione nella formazione Commercio si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del comitato di cooperazione nella formazione "Commercio" in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di cooperazione nella formazione "Commercio" entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.
4.
Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di cooperazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di cooperazione.
5.
A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del Consiglio di cooperazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di cooperazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.
Articolo 5
Segretariato
1.
Un funzionario del servizio europeo per l'azione esterna e un funzionario del Ministero degli affari esteri della Repubblica del Kazakhstan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di cooperazione. Essi eseguono i compiti di segreteria di concerto, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2.
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica del Kazakhstan, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di cooperazione nella formazione Commercio.
Articolo 6
Corrispondenza
1.
La corrispondenza destinata al comitato di cooperazione è inviata al segretario di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.
2.
Il segretariato del comitato di cooperazione provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di cooperazione sia trasmessa al presidente del comitato di cooperazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.
3.
La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, conformemente all'articolo 7.
Articolo 7
Documenti
1.
I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di cooperazione.
2.
Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario, che trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3.
Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica del Kazakhstan.
4.
Il segretario della Repubblica del Kazakhstan distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Repubblica del Kazakhstan e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.
Articolo 8
Riservatezza
Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al comitato di cooperazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1.
Il segretariato del comitato di cooperazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di cooperazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di cooperazione ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno. I punti all'ordine del giorno sono corredati dei documenti giustificativi pertinenti e presentati entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2.
L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 ed entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3.
Il comitato di cooperazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4.
Il presidente della riunione del comitato di cooperazione può invitare a seconda dei casi previo consenso dell'altra parte, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5.
Il presidente della riunione del comitato di cooperazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 per tener conto di circostanze particolari.
Articolo 10
Verbale e conclusioni operative
1.
Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di cooperazione è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di cooperazione.
2.
Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
(a)un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
(b)la documentazione presentata al comitato di cooperazione;
(c)le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di cooperazione; nonché
(d)le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3.
Il progetto di verbale è sottoposto per approvazione al comitato di cooperazione nella riunione successiva. In alternativa detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di cooperazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4.
Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di cooperazione della parte che detiene la presidenza del comitato di cooperazione. Il progetto delle conclusioni operative è trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione successiva. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di cooperazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di cooperazione. A tal fine, il comitato di cooperazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1.
Il comitato di cooperazione adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di adottare decisioni o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di cooperazione. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di cooperazione e autenticata dai segretari del comitato di cooperazione.
2.
Il comitato di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7 entro 21 giorni di calendario durante i quali sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.
3.
Gli atti del comitato di cooperazione recano, rispettivamente, il titolo "decisione" o "raccomandazione". Ciascuna decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto.
4.
Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad entrambe le parti.
5.
Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
Articolo 12
Relazioni
Il comitato di cooperazione riferisce al Consiglio di cooperazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di cooperazione.
Articolo 13
Lingue
1.
Le lingue ufficiali del comitato di cooperazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2.
Le lingue di lavoro del comitato di cooperazione sono l'inglese e il russo. Salvo decisione contraria, il comitato di cooperazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 14
Spese
1.
Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2.
Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.
3.
Le spese di interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e russo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.
L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
4.
Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.
Articolo 15
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 16
Sottocomitati specializzati o altri organismi
1.
Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di cooperazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato od organismo.
2.
I sottocomitati possono, nei rispettivi ambiti di competenza, tra l'altro:
a) procedere a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;
b) tenere consultazioni regolari e verificare l'attuazione dell'accordo;
c) adottare modalità pratiche e misure sulle questioni definite nell'accordo;
d) formulare raccomandazioni;
e) se il comitato di cooperazione è abilitato dal Consiglio di cooperazione, adottare le sue decisioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio di cooperazione.
3.
Le riunioni dei sottocomitati o degli altri organismi possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nella Repubblica del Kazakhstan o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati e altri organismi devono agire come una piattaforma per monitorare i progressi discutere su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e formulare raccomandazioni e conclusioni operative.
4.
Il segretariato del comitato di cooperazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, nonché di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti i sottocomitati o gli altri organismi.
Articolo 17
Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato di cooperazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.
ALLEGATO 2
DECISIONE N. 2/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
del
relativa all'istituzione di tre sottocomitati specializzati
Il CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN,
visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 269, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° maggio 2016.
(2)A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
(3)A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale.
(4)Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati specializzati.
(5)Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.
Articolo 2
Il regolamento interno dei sottocomitati specializzati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del comitato di cooperazione e dei sottocomitati specializzati adottato con decisione n. 1/2017 del Consiglio di cooperazione UE-Repubblica del Kazakhstan.
Articolo 3
Previo accordo delle parti, l'elenco dei sottocomitati specializzati che figura in allegato può essere modificato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a ..., il
Per il Consiglio di cooperazione
Il presidente
ALLEGATO A
ELENCO DEI SOTTOCOMITATI SPECIALIZZATI
(1)Sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza
(2)Sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente e il cambiamento climatico
(3)Sottocomitato per la cooperazione doganale