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Document 52017IP0398

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052753 — 2017/2907(RSP))

    GU C 346 del 27.9.2018, p. 133–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 346/133


    P8_TA(2017)0398

    Colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052753 — 2017/2907(RSP))

    (2018/C 346/19)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052753),

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

    visto il fatto che il 14 settembre 2017 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ha votato senza esprimere parere,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 1o marzo 2017 e pubblicato il 10 aprile 2017 (3),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

    viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il 3 dicembre 2013, Monsanto Europe S.A. e Bayer CropScience N.V. hanno presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale colza e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di colza, ad eccezione della coltivazione; che la domanda riguardava, per tali usi, tutte le sottocombinazioni dei singoli eventi di modifica genetica che costituiscono la colza MON 88302 × Ms8 × Rf3;

    B.

    considerando che il 1o marzo 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 10 aprile 2017;

    C.

    considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;

    D.

    considerando che la colza contenente tre eventi combinati è stata ottenuta mediante incroci convenzionali mirati alla combinazione di tre singoli eventi di modifica genetica: il MON 88302, che esprime la proteina 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasi (CP4 EPSPS) resistente all'erbicida contenente glifosato, l'MS8, che esprime le proteine barnase e fosfinotricina acetiltransferasi (PAT), e l'RF3, che esprime le proteine barstar e PAT, resistenti agli erbicidi contenenti glufosinato di ammonio e per l'ottenimento di eterosi (vigore dell'ibrido);

    E.

    considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche; che dalle osservazioni generali più critiche si evince che i dati presentati non corroborano una valutazione globale e attendibile delle potenziali interazioni tra i singoli eventi incorporati nella colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3, che è invece obbligatoria secondo le linee guida dell'EFSA; che, tenuto conto delle batterie di test e della concezione degli studi, non è possibile ricavare alcuna prova decisiva in merito agli effetti a lungo termine (in particolare per quanto riguarda gli alimenti) sulla riproduzione o lo sviluppo; che le informazioni (dati e analisi di dati) fornite sulla valutazione fenotipica, la composizione e la tossicologia sono insufficienti e che occorrono ulteriori studi per dimostrare la sicurezza della colza MON 88302 × MS8 × RF3 (5);

    F.

    considerando che gli specifici settori problematici riguardano l'assenza di uno studio sull'alimentazione di ratti lungo l'arco di 90 giorni, la mancata valutazione dei residui degli erbicidi complementari sui prodotti alimentari e sui mangimi importati, le possibili ricadute negative sulla salute e l'inadeguatezza del piano di monitoraggio ambientale;

    G.

    considerando che, in ragione dell'assenza di un rapporto della tossicità subcronica sui ratti lungo l'arco di 90 giorni, l'agenzia francese per l'alimentazione, l'ambiente e la salute e la sicurezza sul lavoro ha debitamente respinto la domanda di immissione in commercio della colza MON 88302 × MS8 × RF3 (6);

    H.

    considerando la conclusione di uno studio indipendente secondo cui il parere dell'EFSA dovrebbe essere respinto a causa di gravi difetti e carenze sostanziali e, di conseguenza, l'importazione nell'Unione di semi vitali dell'evento combinato MON 88302 × MS8 × RF3 non dovrebbe essere autorizzata (7);

    I.

    considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno sempre presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali (8);

    J.

    considerando che l'attuale autorizzazione per il glifosato scade al più tardi il 31 dicembre 2017; che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha constatato l'improbabilità che il glifosato sia cancerogeno e nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha stabilito che la sua classificazione non era giustificata; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'OMS ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;

    K.

    considerando che, secondo il comitato sugli antiparassitari dell'EFSA, non è possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza dei residui da irrorazione di colture geneticamente modificate sulla base dei dati forniti ad oggi (9); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione di glifosato possono presentare una tossicità maggiore rispetto a quella del semplice principio attivo (10); che da una serie di studi si evince che le formulazioni di glifosato possono fungere da interferenti endocrini (11);

    L.

    considerando che la colza geneticamente modificata importata è ampiamente utilizzata per l'alimentazione degli animali nell'Unione; che uno studio scientifico sottoposto a valutazione inter pares ha riscontrato una possibile correlazione tra il glifosato nei mangimi per scrofe gravide e l'aumento dell'incidenza di gravi anomalie congenite nei suinetti (12);

    M.

    considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi nei cosiddetti criteri di esclusione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (13); che l'approvazione del glufosinato giunge a scadenza il 31 luglio 2018 (14);

    N.

    considerando che l'autorità competente di uno Stato membro ha messo in evidenza l'incongruenza di autorizzare l'importazione di colza geneticamente modificata resistente al glufosinato vista l'improbabilità del rinnovo dell'autorizzazione all'uso del glufosinato nell'Unione, data la sua tossicità per la riproduzione (15);

    O.

    considerando che i residui di irrorazione degli erbicidi complementari non sono stati valutati; che non è pertanto possibile concludere che la colza geneticamente modificata irrorata con glifosato e glufosinato possa essere utilizzata in modo sicuro negli alimenti e nei mangimi;

    P.

    considerando inoltre che le autorità competenti di numerosi Stati membri hanno manifestato inquietudine circa la capacità della colza geneticamente modificata di insediarsi come popolazione selvatica nell'Unione, soprattutto ai bordi delle strade su cui possono transitare le importazioni, rilevando altresì l'insufficienza del piano di monitoraggio al riguardo;

    Q.

    considerando che uno Stato membro ha osservato che «il glifosato è comunemente utilizzato nell'Unione per combattere le erbe infestanti lungo i bordi delle ferrovie e delle strade; in tali circostanze, l'elevata resistenza al glifosato del MON88302 × MS8 × RF3 può comportare un vantaggio selettivo; gli effetti di tale vantaggio selettivo sulla persistenza e l'invasività dovrebbero essere presi in considerazione in sede di valutazione della probabilità che il ceppo costituisca popolazioni permanenti in Europa, soprattutto data la capacità della colza di sopravvivere nella banca di sementi»;

    R.

    considerando che, secondo uno studio austriaco del 2011, diversi studi internazionali considerano lo spargimento involontario di sementi durante le attività di trasporto un fattore decisivo dell'insediamento di popolazioni di colza selvatica negli habitat ai bordi delle strade; è un problema assai noto il fatto che le popolazioni di colza selvatica sono presenti ovunque non solo nei paesi in cui si coltiva la colza ma anche in quelli in cui le sementi sono semplicemente importate e successivamente trasportate verso impianti di trasformazione dell'olio; inoltre, l'importazione di tipi diversi di ceppi di colza resistenti agli erbicidi possono dar vita a popolazioni selvatiche multiresistenti («accumulo di geni»), il che provoca o acuisce i problemi di gestione degli erbicidi negli habitat ai bordi delle strade (16);

    S.

    considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che nelle pubblicazioni scientifiche sono documentate oltre venti diverse varietà di piante infestanti resistenti al glifosato (17); che le piante infestanti resistenti al glufosinato sono osservate sin dal 2009;

    T.

    considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 14 settembre 2017 senza esprimere parere; che 14 Stati membri hanno votato a sfavore del progetto di atto di esecuzione, mentre soltanto 10 Stati membri, che rappresentano appena il 36,48 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e tre si sono astenuti;

    U.

    considerando che la Commissione ha deplorato più volte, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto di aver adottato decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in quanto non democratica (18);

    V.

    considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (19), invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

    W.

    considerando che, come recita il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

    X.

    considerando che la proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (UE) n. 182/2011 non è in grado di porre rimedio alla mancanza di democrazia nel processo di autorizzazione degli OGM;

    Y.

    considerando che può essere assicurata la legittimità democratica soltanto garantendo, come minimo, che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere, la proposta della Commissione sia ritirata; che tale procedura è già prevista, per altri comitati permanenti;

    1.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    ritiene che la decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    3.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    4.

    invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata;

    5.

    invita i legislatori competenti a portare avanti con urgenza i lavori alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 e a garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM destinati alla coltivazione o all'alimentazione umana e animale, la Commissione ritiri la proposta;

    6.

    invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente a una combinazione di erbicidi, come nel caso della colza MON 88302 × Ms8 × Rf3, senza una valutazione integrale degli effetti cumulativi specifici dei residui da irrorazione della combinazione di erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali utilizzati nei paesi di coltivazione;

    7.

    invita la Commissione a richiedere prove molto più dettagliate per la determinazione dei rischi sanitari legati a eventi combinati quali la colza MON 88302 × Ms8 × Rf3;

    8.

    invita la Commissione a elaborare strategie per la valutazione del rischio per la salute e la tossicologia, nonché per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che siano mirate all'intera catena alimentare e dei mangimi;

    9.

    invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui nella valutazione del rischio della piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi;

    10.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4767

    (4)  

    Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

    Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038).

    Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (P8_TA(2016)0271).

    Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (P8_TA(2016)0272).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0388).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0389).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0386).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0387).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).

    Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0123).

    Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0215).

    Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (P8_TA(2017)0214).

    Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0341).

    Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato FG72, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0377).

    Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0378).

    (5)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368.

    (6)  Ibidem.

    (7)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment% 20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf

    (8)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

    (9)  Conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

    (10)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

    (11)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20 Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf

    (12)  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

    (13)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (14)  GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6.

    (15)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368.

    (16)  https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, pag. 4.

    (17)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

    (18)  Ad esempio, in occasione del discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

    (19)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

    (20)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


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