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Document 52017IP0397

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052752 — 2017/2906(RSP))

    GU C 346 del 27.9.2018, p. 127–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 346/127


    P8_TA(2017)0397

    Soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052752 — 2017/2906(RSP))

    (2018/C 346/18)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052752),

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

    visto il fatto che in occasione del voto del 14 settembre 2017 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso alcun parere,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 14 luglio 2016 e pubblicato il 18 agosto 2016 (3),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

    viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il 20 settembre 2007 la Pioneer Overseas Corporation ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, in conformità degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 x 40-3-2; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di soia geneticamente modificata 305423 x 40-3-2 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale soia e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione;

    B.

    considerando che il 14 luglio 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 18 agosto 2016;

    C.

    considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, nell'elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

    D.

    considerando che una delle piante parentali, la soia 305423, è stata geneticamente modificata al fine di modificare la composizione oleica delle piante e di sviluppare resistenza agli erbicidi inibitori dell'acetolattato sintetasi (ALS), che comprendono gli erbicidi delle famiglie chimiche dell'imidazolinone, della sulfonilurea, della triazolopirimidina, del (tio)benzoato pirimidinile e del sulfonilaminocarbonil-triazolinone; che l'altra pianta parentale, la soia 40-3-2, contiene il gene EPSPS, inteso a renderla resistente agli erbicidi a base di glifosato; che queste varietà di soia geneticamente modificate sono state combinate per creare un cosiddetto evento multiplo resistente a due erbicidi e dalla composizione oleica modificata;

    E.

    considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche (5); che le osservazioni più critiche riguardano il fatto che non è possibile esprimere un giudizio favorevole, dal punto di vista dell'alimentazione umana e animale, sul profilo di sicurezza dei prodotti derivati da varietà di soia contenenti gli eventi di trasformazione 305423 e 40-3-2, che non è possibile trarre conclusioni in merito all'allergenicità di questa soia oggetto di eventi multipli, che non vi sono dati sufficienti e comparatori adeguati per valutare le possibili interazioni tra le linee parentali e per individuare eventuali effetti indesiderati negli eventi multipli, rispetto alle linee parentali, e che sulla base dei dati forniti non è possibile concludere la valutazione del rischio della soia 305423 × 40-3-2;

    F.

    considerando che il richiedente ha fornito uno studio tossicologico sulla somministrazione agli animali per 90 giorni che l'EFSA ha respinto a causa della sua qualità insufficiente; che, di conseguenza, la valutazione del rischio non comprende alcuno studio di questo tipo, e che questo aspetto è stato criticato da varie autorità nazionali competenti; che la mancanza di dati è inaccettabile, soprattutto in considerazione del fatto che le linee guida EFSA del 2006 prevedono tale studio (6);

    G.

    considerando che, alla luce di una serie di lacune a livello dei dati (tra cui la mancata valutazione degli effetti indesiderati della modifica genetica in questione, la mancata valutazione degli effetti tossici e la mancata valutazione dei residui dell'irrorazione con erbicidi complementari), uno studio indipendente è giunto alla conclusione che non è possibile completare la valutazione del rischio e che la domanda dovrebbe pertanto essere respinta (7);

    H.

    considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che ci si può pertanto attendere che nel raccolto saranno sempre presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un utilizzo maggiore di erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali (8);

    I.

    considerando che l'attuale autorizzazione per il glifosato scade al più tardi il 31 dicembre 2017; che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'OMS ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;

    J.

    considerando che, secondo il gruppo scientifico dell'EFSA sui pesticidi, sulla base dei dati sinora forniti è impossibile trarre conclusioni quanto alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (9); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (10); che vari studi indicano che le formulazioni di glifosato possono agire come interferenti endocrini (11);

    K.

    considerando che la soia geneticamente modificata d'importazione è ampiamente utilizzata nell'Unione per i mangimi; che uno studio scientifico oggetto di valutazione inter pares ha individuato una possibile correlazione tra la presenza di glifosato nei mangimi somministrati a scrofe gravide e l'aumento dei casi di gravi anomalie congenite nei lattonzoli (12);

    L.

    considerando che non esiste una valutazione esaustiva del rischio posto dai residui di inibitori ALS irrorati come erbicidi complementari su soia geneticamente modificata; che, al contrario, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui pesticidi ha riscontrato notevoli carenze a livello dei dati per quanto riguarda il tifensulfuron, che è uno dei principi attivi che agiscono come inibitori ALS (13);

    M.

    considerando che i residui di irrorazione degli erbicidi complementari non sono stati valutati; che non è dunque possibile concludere che la soia geneticamente modificata 305423 × 40-30-2 irrorata con glifosato ed erbicidi inibitori ALS possa essere utilizzata in modo sicuro negli alimenti e nei mangimi;

    N.

    considerando che l'autorizzazione dell'importazione di soia 305423 × 40-3-2 nell'Unione comporterà indubbiamente un aumento della sua coltivazione nei paesi terzi e un corrispondente aumento dell'uso degli erbicidi complementari;

    O.

    considerando che la soia 305423 × 40-3-2 è coltivata in Argentina, Canada e Giappone; che l'impatto devastante sulla salute dell'uso del glifosato in Argentina è stato ampliamente documentato;

    P.

    considerando che l'Unione ha sottoscritto gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, che comprendono l'impegno a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di morti e malattie dovute a sostanze chimiche pericolose e alla contaminazione e all'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (SDG 3, obiettivo 3.9) (14); che l'Unione è impegnata a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, che mira a ridurre al minimo le contraddizioni e a creare sinergie tra le diverse politiche dell'Unione, segnatamente nei settori del commercio, dell'ambiente e dell'agricoltura, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo e per aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo;

    Q.

    considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che nelle pubblicazioni scientifiche sono documentate oltre venti diverse varietà di piante infestanti resistenti al glifosato (15);

    R.

    considerando che in occasione del voto del 14 settembre 2017 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere; che 14 Stati membri hanno votato a sfavore, solo 10 Stati membri, che rappresentano appena il 38,43 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e tre si sono astenuti;

    S.

    considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, le decisioni di autorizzazione sono state da essa adottate senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica (16);

    T.

    considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (17) e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di presentarne una nuova;

    U.

    considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

    V.

    considerando che la proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 non è sufficiente per colmare il deficit democratico del processo di autorizzazione degli OGM;

    W.

    considerando che la legittimità democratica può essere garantita solo prevedendo, quantomeno, che nel caso in cui il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non esprima alcun parere la proposta della Commissione è ritirata; che tale procedura esiste già per altri comitati permanenti;

    1.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione e non sia compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    3.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    4.

    invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

    5.

    invita i legislatori competenti a portare avanti con urgenza i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 e a garantire fra l'altro che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale non esprima parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta;

    6.

    invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi (HT GMP) senza una valutazione completa degli effetti cumulativi specifici dei residui di irrorazione di erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali utilizzati nei paesi di coltivazione;

    7.

    invita la Commissione a richiedere prove molto più dettagliate per determinare i rischi per la salute legati a eventi multipli come la soia 305423 × 40-3-2;

    8.

    invita la Commissione a elaborare strategie in materia di valutazione del rischio per la salute e di tossicologia, nonché per quanto concerne il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che coprano l'intera catena alimentare e dei mangimi;

    9.

    invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio posto dall'utilizzo degli erbicidi complementari e dai loro residui nella valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per la produzione di alimenti e mangimi;

    10.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566

    (4)  

    Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

    Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (Testi approvati, P8_TA(2015)0456).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (Testi approvati, P8_TA(2016)0040).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (Testi approvati, P8_TA(2016)0039).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (Testi approvati, P8_TA(2016)0038).

    Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (Testi approvati, P8_TA(2016)0271).

    Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (Testi approvati, P8_TA(2016)0272).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390).

    Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123).

    Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215).

    Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214).

    Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341).

    Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377).

    Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378).

    (5)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368.

    (6)  Ibidem.

    (7)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background %20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf

    (8)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

    (9)  EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva glifosato). EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

    (10)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

    (11)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean %20305423%20x%2040-3-2.pdf

    (12)  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

    (13)  «The potential endocrine disruption of thifensufron-methyl was identified as an issue that could not be finalised and a critical area of concern» (Il potenziale effetto di perturbazione del sistema endocrino del tifensulfuron metile non ha potuto essere chiarito in via definitiva ed è stato individuato come un aspetto critico". Conclusioni sulla revisione inter pares della sostanza attiva tifensulfuron metile. EFSA journal 13(7):4201, p. 2: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf

    (14)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

    (15)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

    (16)  Ad esempio, nel discorso di apertura della tornata del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

    (17)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

    (18)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


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