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Document 52017IP0378

    Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051971 — 2017/2878(RSP))

    GU C 346 del 27.9.2018, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 346/60


    P8_TA(2017)0378

    Soia geneticamente modificata DAS-44406-6

    Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051971 — 2017/2878(RSP))

    (2018/C 346/08)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051971),

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

    visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il lunedì 17 luglio 2017 senza esprimere parere,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 17 febbraio 2017 e pubblicato il 21 marzo 2017 (3),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

    viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il 16 febbraio 2012 Dow Agrosciences LLC e MS Technologies LLC hanno presentato una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6 all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di soia geneticamente modificata DAS-44406-6 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale soia e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione;

    B.

    considerando che il 17 febbraio 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 21 marzo 2017 (5);

    C.

    considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;

    D.

    considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato varie osservazioni critiche (6); che alcune delle osservazioni più critiche hanno sottolineato che la domanda attuale e i dati presentati relativamente alla valutazione del rischio non forniscono informazioni sufficienti per escludere in maniera inequivocabile effetti nocivi sull'uomo o sugli animali (7), che le informazioni sulla valutazione fenotipica, la composizione e la tossicologia sono insufficienti (8) e che l'autorità competente ritiene necessario procedere a ulteriori analisi per valutare la concentrazione di glifosato, 2,4-D, glufosinato e i loro prodotti di degradazione nei semi e nel foraggio per alimenti e mangimi al fine di escludere eventuali effetti negativi sulla salute umana e animale (9);

    E.

    considerando che, secondo uno studio indipendente, la valutazione del rischio condotta dall'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale in quanto non riconosce le lacune in termini di informazioni e le incertezze e non effettua una valutazione della tossicità e dell'impatto sul sistema immunitario e sull'apparato riproduttivo; che secondo il medesimo studio il piano di monitoraggio dovrebbe essere respinto poiché non rende disponibile i dati essenziali (10);

    F.

    considerando che la soia DAS-44406-6 esprime la proteina 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasi (2mEPSPS), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, la proteina arilossialcanoato diossigenasi-12 (AAD-12), che conferisce tolleranza all'acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e ad altri erbicidi fenossici correlati, e la proteina fosfinotricina acetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato d'ammonio;

    G.

    considerando che l'attuale autorizzazione per il glifosato scade al più tardi il 31 dicembre 2017; che i dubbi legati alla cancerogenicità del glifosato continuano a sussistere; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha stabilito che la classificazione non era giustificata; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'OMS ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;

    H.

    considerando che ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni per i rischi dell'ingrediente attivo del 2,4-D riguardanti lo sviluppo dell'embrione, i difetti congeniti e l'interferenza endocrina (11); che, sebbene l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D sia stata rinnovata nel 2015, il richiedente non ha ancora fornito informazioni in merito alle potenziali proprietà endocrine (12);

    I.

    considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi nei criteri di esclusione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (13); che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018 (14);

    J.

    considerando che diversi esperti hanno espresso preoccupazioni circa un prodotto di degradazione del 2,4-D, il 2,4-diclorofenolo, che potrebbe essere presente nella soia DAS-44406-6 importata; che il 2,4-diclorofenolo è un interferente endocrino noto con tossicità per la riproduzione;

    K.

    considerando che la tossicità del 2,4-diclorofenolo, un metabolita diretto del 2,4-D, potrebbe essere più elevata dell'erbicida stesso; che il 2,4-diclorofenolo è classificato dalla IARC come cancerogeno di categoria 2B e figura nell'elenco di sostanze chimiche elaborato ai fini della revisione nel quadro della strategia dell'Unione sugli interferenti endocrini (15);

    L.

    considerando che è prevedibile che, essendo altamente solubile in grassi e oli, il 2,4-diclorofenolo si accumuli nell'olio di soia durante la lavorazione della soia; che il principale prodotto a base di soia per uso umano è l'olio di soia, che è incorporato in alcune formule per lattanti (16), oltre che in molti altri prodotti;

    M.

    considerando che la quantità di 2,4-diclorofenolo presente in un prodotto può essere superiore alla quantità di residuo di 2,4-D; che non esiste un limite massimo di residui (LMR) stabilito dall'Unione per il 2,4-diclorofenolo;

    N.

    considerando che i residui di irrorazione degli erbicidi complementari non sono stati valutati; che non si può pertanto concludere che l'utilizzo della soia geneticamente modificata irrorata con 2,4-D, glifosato e glufosinato sia sicuro per l'alimentazione umana e animale;

    O.

    considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che oltre venti diverse varietà di piante infestanti resistenti al glifosato sono documentate nelle pubblicazioni scientifiche (17); che dal 2009 sono state individuate piante infestanti resistenti al glufosinato;

    P.

    considerando che l'autorizzazione all'importazione di soia DAS-44406-6 nell'Unione comporterà indubbiamente un aumento della sua coltivazione nei paesi terzi e un corrispondente aumento dell'uso del glifosato, del 2,4-D e degli erbicidi a base di glufosinato; che la soia DAS-44406-6 è attualmente coltivata in Argentina, Brasile, Stati Uniti e Canada;

    Q.

    considerando che l'Unione ha sottoscritto gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che comprendono l'impegno a ridurre in misura sostanziale il numero di morti e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo entro il 2030 (SDG 3, obiettivo 3.9) (18); che è stato mostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un utilizzo maggiore di tali erbicidi rispetto alle loro alternative convenzionali (19);

    R.

    considerando che l'Unione è impegnata a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che mira a ridurre al minimo le contraddizioni e a creare sinergie tra le diverse politiche dell'Unione, compresi i settori del commercio, dell'ambiente e dell'agricoltura (20), al fine di favorire i paesi in via di sviluppo e di aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo (21);

    S.

    considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 17 luglio 2017 senza esprimere parere; che 15 Stati membri hanno votato a sfavore, solo 10 Stati membri, che rappresentano appena il 38,43 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e tre si sono astenuti;

    T.

    considerando che il 14 settembre 2017 il comitato di appello ha votato senza esprimere parere; che 14 Stati membri hanno votato a sfavore, solo 12 Stati membri, che rappresentano il 38,78 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e due si sono astenuti;

    U.

    considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, le decisioni di autorizzazione sono state da essa adottate senza il sostegno del parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica (22);

    V.

    considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (23) e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di presentarne una nuova;

    W.

    considerando che, a norma del considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

    1.

    ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione e non sia compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    3.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    4.

    invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura, che si è rivelata inadeguata;

    5.

    invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

    6.

    invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resa resistente a una combinazione di erbicidi, come nel caso della soia DAS-44406-6, senza una valutazione completa degli effetti cumulativi specifici dei residui di irrorazione della combinazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

    7.

    invita la Commissione a elaborare strategie per la valutazione del rischio per la salute e la tossicologia, nonché per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che siano mirate all'intera catena alimentare e dei mangimi;

    8.

    invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'applicazione degli erbicidi complementari e dei loro residui nella valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi;

    9.

    invita la Commissione a ottemperare all'obbligo di coerenza delle politiche per lo sviluppo derivante dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    10.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4738

    (4)  

    Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

    Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (Testi approvati, P8_TA(2015)0456).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (Testi approvati, P8_TA(2016)0040).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (Testi approvati, P8_TA(2016)0039).

    Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (Testi approvati, MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038).

    Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (Testi approvati, P8_TA(2016)0271).

    Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (Testi approvati, P8_TA(2016)0272).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387).

    Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390).

    Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0123).

    Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215).

    Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214).

    Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341).

    (5)  https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4738

    (6)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

    (7)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, pag. 1.

    (8)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, pag. 52.

    (9)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, pag. 87.

    (10)  http://www.testbiotech.org/node/1946

    (11)  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8).

    (13)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).

    (15)  Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, pag. 5. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

    (16)  Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM in relazione alla richiesta di autorizzazione della soia geneticamente modificata DAS-68416-4, pag. 31. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

    (17)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

    (18)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

    (19)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

    (20)  Comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 dal titolo «Coerenza delle politiche per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2005)0134).

    (21)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

    (22)  Si vedano, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

    (23)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

    (24)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


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