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Document 52017DP0407

    Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 22 settembre 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (C(2017)06270 — (2017/2859(DEA))

    GU C 346 del 27.9.2018, p. 373–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 346/373


    P8_TA(2017)0407

    Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (modifica del regolamento delegato (UE) n. 149/2013)

    Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 22 settembre 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (C(2017)06270 — (2017/2859(DEA))

    (2018/C 346/54)

    Il Parlamento europeo,

    visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)06270),

    vista la lettera in data 28 settembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

    vista la lettera in data 16 ottobre 2017 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

    visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    visti l'articolo 13 e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2),

    visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sugli «accordi di compensazione indiretta a norma di EMIR e MiFIR» presentato il 26 maggio 2016 dall'ESMA conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012,

    vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

    visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

    visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 24 ottobre 2017,

    A.

    considerando che la Commissione ha approvato il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) solo 16 mesi dopo averlo ricevuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 26 maggio 2016; che durante tale periodo non ha consultato formalmente l'ESMA in merito alle sue modifiche a tale progetto di RTS e non ha informato i colegislatori o il settore dei motivi per cui non ha proceduto all'approvazione entro i tre mesi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1095/2010; che è inaccettabile che la Commissione abbia superato di oltre un anno il termine per l'adozione del progetto di RTS senza informare i colegislatori;

    B.

    considerando che il Parlamento ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, le norme tecniche di regolamentazione adottate non corrispondano a quelle contenute nel progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall'ESMA, e reputa di poter sollevare obiezioni alle norme entro un termine di tre mesi («periodo di controllo»); che la Commissione, nella sua lettera del 28 settembre 2017, ha confermato questo periodo di controllo di tre mesi;

    C.

    considerando che il regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 3 gennaio 2018, data di applicazione della direttiva 2014/65/UE («MiFID II») e del regolamento (UE) n. 600/2014 («MiFIR»), e che se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, il settore non avrebbe più il tempo sufficiente per porre in atto le modifiche;

    D.

    considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe un'attuazione tempestiva delle disposizioni applicabili agli accordi di compensazione indiretta, nonché la relativa certezza del diritto;

    1.

    dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


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