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Document 52017AR1528
Opinion of the European Committee of the Regions — Territorial classification and typologies
Parere del Comitato europeo delle regioni — Classificazione territoriale e tipologie
Parere del Comitato europeo delle regioni — Classificazione territoriale e tipologie
GU C 342 del 12.10.2017, p. 74–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 342/74 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Classificazione territoriale e tipologie
(2017/C 342/11)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
COM(2016) 788 final
Articolo 1
Modificare il paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato: |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato: |
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«Articolo 1 |
«Articolo 1 |
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Oggetto |
Oggetto |
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1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche armonizzate a diversi livelli territoriali dell'Unione europea. |
1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche armonizzate a diversi livelli territoriali dell'Unione europea. |
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2. La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I. |
2. La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I. |
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3. Le unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS. |
3. Le unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS. |
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4. Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Esse sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione. |
4. Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Esse sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla ripartizione e sulla densità della popolazione. |
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5. Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»; |
5. Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»; |
Motivazione
Formulazione più precisa.
Emendamento 2
COM(2016) 788 final
Articolo 1
Modificare il paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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5) sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: |
5) sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: |
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[…] |
(…) |
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Articolo 4 ter |
Articolo 4 ter |
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Tipologie territoriali dell'Unione |
Tipologie territoriali dell'Unione |
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(…) |
(…) |
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3. Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU: |
3. Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU: |
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Se in uno Stato membro esistono diversi livelli amministrativi delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie. |
Se in uno Stato membro esistono diversi livelli amministrativi delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie. |
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4. Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3: |
4. Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3: |
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Motivazione
I territori con caratteristiche (geografiche, economiche, sociali e demografiche) specifiche potranno utilizzare gli indicatori pertinenti per sostenere l'attuazione delle politiche pubbliche destinate ad affrontare le sfide cui sono confrontati.
Emendamento 3
COM(2016) 788 final
Articolo 1
Modificare il paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
5) sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: |
5) sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: |
(…) |
(…) |
Articolo 4 ter |
Articolo 4 ter |
Tipologie territoriali dell'Unione |
Tipologie territoriali dell'Unione |
(…) |
(…) |
5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione , condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie negli Stati membri e a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 7. |
5. La Commissione stabilisce, in consultazione con gli Stati membri e le regioni , condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie negli Stati membri e a livello dell'Unione. |
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6. In caso di necessità motivata, individuata dagli Stati membri o dal Comitato delle regioni e confermata dalla Commissione, le tipologie di cui ai suddetti paragrafi 3 e 4 possono essere integrate da tipologie nuove. |
Motivazione
I territori con caratteristiche (geografiche, economiche, sociali e demografiche) specifiche potranno utilizzare gli indicatori pertinenti per sostenere l'attuazione delle politiche pubbliche destinate ad affrontare le sfide cui sono confrontati.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)
1. |
sottolinea l'importanza delle statistiche regionali europee in quanto costituiscono uno strumento importante per l'elaborazione di politiche mirate e uno strumento utile per comprendere e quantificare l'impatto delle decisioni politiche in specifici territori. Tali statistiche sono utilizzate per molteplici scopi da numerosi utenti pubblici e privati, compresi gli enti regionali e locali, e offrono una base obiettiva per sostenere i processi decisionali in molti settori d'intervento pubblico, quali il sostegno alle PMI, la politica in materia di innovazione, l'istruzione, il mercato del lavoro, i trasporti, il turismo e le industrie marittime; |
2. |
conferma che le tipologie territoriali derivanti dalle statistiche europee svolgono un ruolo importante nella politica regionale, dato che sono in grado di contribuire agli interventi strategici basati su dati concreti e ad approcci territoriali più integrati che riflettono la diversità delle regioni dell'UE; |
3. |
prende atto dell'iniziativa della Commissione europea di modificare il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet). La codificazione di tali tipologie in un unico testo normativo potrebbe consentire di aggregare i dati per diversi tipi di territori, garantendo un'applicazione trasparente e armonizzata delle metodologie esistenti a livello sia dell'UE che degli Stati membri. Ciò, tuttavia, non deve condurre a fare della nuova classificazione Tercet la base delle norme di ammissibilità per tutte le politiche dell'UE, compresa la politica di coesione; |
4. |
conclude che la proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 1059/2003 è conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che l'obiettivo di istituire, coordinare e mantenere, a livello UE e a fini statistici, classificazioni statistiche armonizzate non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri. D'altro canto, tuttavia, il rispetto del principio di sussidiarietà può essere garantito soltanto se le tipologie territoriali sono state concordate nel corso di un confronto approfondito con gli Stati membri e le regioni. Inoltre, la proposta legislativa, in linea di principio, non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi e potrebbe pertanto essere considerata conforme al principio di proporzionalità; |
5. |
sottolinea la necessità di intensificare il dialogo tra gli istituti nazionali di statistica e gli enti locali e regionali al fine di garantire che la nuova classificazione Tercet tenga debitamente conto delle specificità socioeconomiche, territoriali e amministrative dei diversi territori; |
6. |
sottolinea l'importanza di affrontare la situazione specifica dei territori con particolari caratteristiche geografiche, economiche, sociali e demografiche, che dovrebbe essere trattata adeguatamente nel quadro delle statistiche regionali europee al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE; |
7. |
a tale proposito, richiama l'attenzione sui seguenti elementi:
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8. |
si rammarica che la proposta della Commissione preveda un numero limitato di tipologie territoriali e non tenga conto di altre tipologie legate ai territori con caratteristiche geografiche, economiche, sociali e demografiche specifiche che sono già state sviluppate e utilizzate, e in particolare delle tipologie relative alle regioni insulari, montuose, frontaliere, scarsamente popolate e ultraperiferiche. Per rispecchiare meglio le caratteristiche di questi territori è estremamente importante che siano adottate tipologie territoriali atte a evidenziare, sul piano statistico, la diversità e complessità di queste regioni; raccomanda pertanto di inserire dei riferimenti alle suddette tipologie territoriali in sede di modifica del regolamento Tercet con la partecipazione degli Stati membri e delle regioni. |
Bruxelles, 13 luglio 2017.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA