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Document 52017AR1528

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Classificazione territoriale e tipologie

    GU C 342 del 12.10.2017, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 342/74


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Classificazione territoriale e tipologie

    (2017/C 342/11)

    Relatore:

    Mieczysław Struk (PL/PPE) presidente della regione Pomerania

    Testo di riferimento:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

    COM(2016) 788 — final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    COM(2016) 788 final

    Articolo 1

    Modificare il paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    Articolo 1

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

    Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    «Articolo 1

    Oggetto

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche armonizzate a diversi livelli territoriali dell'Unione europea.

    1.   Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche armonizzate a diversi livelli territoriali dell'Unione europea.

    2.   La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

    2.   La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

    3.   Le unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

    3.   Le unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

    4.   Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Esse sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

    4.   Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Esse sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla ripartizione e sulla densità della popolazione.

    5.   Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;

    5.   Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;

    Motivazione

    Formulazione più precisa.

    Emendamento 2

    COM(2016) 788 final

    Articolo 1

    Modificare il paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

    5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

    […]

    (…)

    Articolo 4 ter

    Articolo 4 ter

    Tipologie territoriali dell'Unione

    Tipologie territoriali dell'Unione

    (…)

    (…)

    3.   Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

    3.   Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

    a)

    grado di urbanizzazione (DEGURBA):

    a)

    grado di urbanizzazione (DEGURBA):

     

    «Zone urbane»:

     

    «Zone urbane»:

     

    «Grandi città» o «Zone densamente popolate»,

     

    «Zone densamente popolate»,

     

    «Città e periferie» o «Zone mediamente popolate»,

     

    «Zone mediamente popolate»,

     

    «Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;

     

    «Zone scarsamente popolate»;

    b)

    zone urbane funzionali:

    b)

    zone urbane funzionali:

     

    «Grandi città» più le loro «Zone di pendolarismo»;

     

    «Zone urbane» più le loro «Zone di pendolarismo»;

    c)

    zone costiere:

    c)

    zone costiere:

     

    «Zone costiere»,

     

    «Zone costiere»,

     

    «Zone non costiere».

     

    «Zone non costiere».

    Se in uno Stato membro esistono diversi livelli amministrativi delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

    Se in uno Stato membro esistono diversi livelli amministrativi delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

    4.   Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

    4.   Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

    a)

    tipologia urbana-rurale:

    a)

    tipologia urbana-rurale:

     

    «Regioni prevalentemente urbane»,

     

    «Regioni prevalentemente urbane»,

     

    «Regioni intermedie»,

     

    «Regioni intermedie»,

     

    «Regioni prevalentemente rurali»;

     

    «Regioni prevalentemente rurali»;

    b)

    tipologia metropolitana:

    b)

    tipologia metropolitana:

     

    «Regioni metropolitane»,

     

    «Regioni metropolitane»,

     

    «Regioni non metropolitane»;

     

    «Regioni non metropolitane»;

    c)

    tipologia costiera:

    c)

    tipologia costiera:

     

    «Regioni costiere»,

     

    «Regioni costiere»,

     

    «Regioni non costiere».

     

    «Regioni non costiere»;

     

    d)

    tipologia insulare:

    «Regioni insulari»,

    «Regioni non insulari»;

    e)

    tipologia montuosa:

    «Regioni montuose»,

    «Regioni non montuose»;

    f)

    tipologia frontaliera:

    «Regioni frontaliere»,

    «Regioni non frontaliere»;

    g)

    tipologia demografica:

    «Regioni scarsamente popolate»,

    «Regioni non scarsamente popolate»,

    «Regioni che invecchiano»,

    «Regioni che non invecchiano»,

    «Regioni che si spopolano»,

    «Regioni che non si spopolano»;

    h)

    tipologia periferica:

    «Regioni periferiche»,

    «Regioni non periferiche».

    Motivazione

    I territori con caratteristiche (geografiche, economiche, sociali e demografiche) specifiche potranno utilizzare gli indicatori pertinenti per sostenere l'attuazione delle politiche pubbliche destinate ad affrontare le sfide cui sono confrontati.

    Emendamento 3

    COM(2016) 788 final

    Articolo 1

    Modificare il paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento del CdR

    5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

    5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

    (…)

    (…)

    Articolo 4 ter

    Articolo 4 ter

    Tipologie territoriali dell'Unione

    Tipologie territoriali dell'Unione

    (…)

    (…)

    5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione , condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie negli Stati membri e a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 7.

    5.   La Commissione stabilisce, in consultazione con gli Stati membri e le regioni , condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie negli Stati membri e a livello dell'Unione.

     

    6.     In caso di necessità motivata, individuata dagli Stati membri o dal Comitato delle regioni e confermata dalla Commissione, le tipologie di cui ai suddetti paragrafi 3 e 4 possono essere integrate da tipologie nuove.

    Motivazione

    I territori con caratteristiche (geografiche, economiche, sociali e demografiche) specifiche potranno utilizzare gli indicatori pertinenti per sostenere l'attuazione delle politiche pubbliche destinate ad affrontare le sfide cui sono confrontati.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

    1.

    sottolinea l'importanza delle statistiche regionali europee in quanto costituiscono uno strumento importante per l'elaborazione di politiche mirate e uno strumento utile per comprendere e quantificare l'impatto delle decisioni politiche in specifici territori. Tali statistiche sono utilizzate per molteplici scopi da numerosi utenti pubblici e privati, compresi gli enti regionali e locali, e offrono una base obiettiva per sostenere i processi decisionali in molti settori d'intervento pubblico, quali il sostegno alle PMI, la politica in materia di innovazione, l'istruzione, il mercato del lavoro, i trasporti, il turismo e le industrie marittime;

    2.

    conferma che le tipologie territoriali derivanti dalle statistiche europee svolgono un ruolo importante nella politica regionale, dato che sono in grado di contribuire agli interventi strategici basati su dati concreti e ad approcci territoriali più integrati che riflettono la diversità delle regioni dell'UE;

    3.

    prende atto dell'iniziativa della Commissione europea di modificare il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet). La codificazione di tali tipologie in un unico testo normativo potrebbe consentire di aggregare i dati per diversi tipi di territori, garantendo un'applicazione trasparente e armonizzata delle metodologie esistenti a livello sia dell'UE che degli Stati membri. Ciò, tuttavia, non deve condurre a fare della nuova classificazione Tercet la base delle norme di ammissibilità per tutte le politiche dell'UE, compresa la politica di coesione;

    4.

    conclude che la proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 1059/2003 è conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che l'obiettivo di istituire, coordinare e mantenere, a livello UE e a fini statistici, classificazioni statistiche armonizzate non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri. D'altro canto, tuttavia, il rispetto del principio di sussidiarietà può essere garantito soltanto se le tipologie territoriali sono state concordate nel corso di un confronto approfondito con gli Stati membri e le regioni. Inoltre, la proposta legislativa, in linea di principio, non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi e potrebbe pertanto essere considerata conforme al principio di proporzionalità;

    5.

    sottolinea la necessità di intensificare il dialogo tra gli istituti nazionali di statistica e gli enti locali e regionali al fine di garantire che la nuova classificazione Tercet tenga debitamente conto delle specificità socioeconomiche, territoriali e amministrative dei diversi territori;

    6.

    sottolinea l'importanza di affrontare la situazione specifica dei territori con particolari caratteristiche geografiche, economiche, sociali e demografiche, che dovrebbe essere trattata adeguatamente nel quadro delle statistiche regionali europee al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE;

    7.

    a tale proposito, richiama l'attenzione sui seguenti elementi:

    a)

    l'articolo 174 del TFUE, in base al quale un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

    b)

    il Libro verde sulla coesione territoriale (COM(2008) 616 final) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008) 2550), che menzionano alcune tipologie territoriali tra cui le regioni frontaliere, le regioni montuose, le regioni insulari e le regioni scarsamente popolate — tipologie, queste, già utilizzate nel contesto della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (pubblicata nel novembre 2010);

    c)

    il parere del CdR in merito al suddetto Libro verde (COTER-IV-020), nel quale si chiede alla Commissione di approfondire le ricerche in vista della definizione di indicatori pertinenti per gli specifici problemi socioeconomici dei diversi tipi di regioni, in particolare quelle montuose e insulari, a bassa densità demografica e frontaliere, e di migliorare in modo sostanziale le informazioni statistiche e la loro rappresentazione cartografica, in modo da rispecchiare la situazione reale;

    d)

    il parere del CdR Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COTER-V-052), in cui si esorta a rispettare meglio le disposizioni dell'articolo 174 del TFUE;

    e)

    il parere del CdR Indicatori dello sviluppo territoriale — non solo PIL (COTER-VI-009), in cui si rileva l'insufficienza delle informazioni quantitative sui vari territori con caratteristiche (geografiche, ambientali, economiche e sociali) specifiche che ne condizionano lo sviluppo, e si propone che la Commissione (e più precisamente Eurostat) adotti le categorie territoriali individuate dal Trattato al fine di contribuire alla corretta attuazione delle politiche dell'UE dotate di una dimensione territoriale;

    f)

    il progetto di parere del CdR L'imprenditorialità nelle isole: il contributo alla coesione territoriale (COTER-VI/022), in cui si propone di integrare le isole come categoria supplementare nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento Tercet;

    8.

    si rammarica che la proposta della Commissione preveda un numero limitato di tipologie territoriali e non tenga conto di altre tipologie legate ai territori con caratteristiche geografiche, economiche, sociali e demografiche specifiche che sono già state sviluppate e utilizzate, e in particolare delle tipologie relative alle regioni insulari, montuose, frontaliere, scarsamente popolate e ultraperiferiche. Per rispecchiare meglio le caratteristiche di questi territori è estremamente importante che siano adottate tipologie territoriali atte a evidenziare, sul piano statistico, la diversità e complessità di queste regioni; raccomanda pertanto di inserire dei riferimenti alle suddette tipologie territoriali in sede di modifica del regolamento Tercet con la partecipazione degli Stati membri e delle regioni.

    Bruxelles, 13 luglio 2017.

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


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