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Document 52017AP0300
P8_TA(2017)0300 Union legal framework for customs infringements and sanctions ***I European Parliament legislative resolution of 5 July 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the Union legal framework for customs infringements and sanctions (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD)) P8_TC1-COD(2013)0432 Position of the European Parliament adopted at first reading on 5 July 2017 with a view to the adoption of Directive (EU) 2017/… of the European Parliament and of the Council on the Union legal framework for customs infringements and sanctions
P8_TA(2017)0300 Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD)) P8_TC1-COD(2013)0432 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali
P8_TA(2017)0300 Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD)) P8_TC1-COD(2013)0432 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali
GU C 334 del 19.9.2018, p. 238–252
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/238 |
P8_TA(2017)0300
Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/37)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0884), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0033/2014), |
— |
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 33 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti i pareri motivati inviati dal parlamento lituano e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016 (1), |
— |
visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0239/2016), |
1. |
adotta quale posizione in prima lettura il testo approvato il 25 ottobre 2016 (2); |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 57.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0400.
P8_TC1-COD(2013)0432
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo gli articoli 33 e 114 , [Em. 1]
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le disposizioni nel settore dell'unione doganale sono armonizzate dal diritto dell'Unione. La loro applicazione rientra tuttavia nell'ambito del diritto nazionale degli Stati membri. |
(1 bis) |
La presente direttiva dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («codice»). [Em. 2] |
(2) |
Di conseguenza, Le infrazioni doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi giuridici diversi. Ne consegue che una violazione della normativa doganale dell'Unione non è trattata nello stesso modo in tutta l'Unione e le sanzioni che possono essere irrogate in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda dello Stato membro che irroga la sanzione , il che comporta possibili perdite erariali per gli Stati membri e distorsioni dei flussi commerciali . [Em. 3] |
(3) |
Tale disparità tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide negativamente sulla gestione ottimale dell'unione doganale e sulla trasparenza necessaria a garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda il modo in cui le diverse autorità doganali trattano le infrazioni , ma impedisce anche la realizzazione di condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell'unione doganale , che già sono sottoposti a regolamentazioni diverse in tutta l'Unione, in quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali. [Em. 4] |
(4) |
Il codice è stato concepito per un ambiente elettronico multinazionale in cui la comunicazione tra le autorità doganali avviene in tempo reale e una decisione adottata da uno Stato membro è applicata in tutti gli altri Stati membri. Tale quadro giuridico richiede pertanto un'attuazione armonizzata. Il codice contiene inoltre una disposizione che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. |
(5) |
Il quadro giuridico per l'applicazione della normativa doganale dell'Unione di cui alla presente direttiva è coerente con la normativa vigente in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare con la direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le infrazioni doganali che rientrano nell'ambito del quadro istituito dalla presente direttiva comprendono le infrazioni doganali che incidono su tali interessi finanziari, ma che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa che li tutela mediante il diritto penale, e quelle che non hanno alcuna incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. |
(6) |
È opportuno stilare che la presente direttiva stili un elenco dei comportamenti che devono essere considerati infrazioni della normativa doganale dell'Unione e dare origine a sanzioni. Tali infrazioni doganali devono dovrebbero essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla normativa doganale con riferimenti diretti al codice. La presente direttiva non determina se è opportuno prevede che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative o non penali in relazione a tali infrazioni doganali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere l'imposizione di sanzioni penali, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata. [Em. 5] |
(7) |
La prima categoria di comportamento deve comprendere le infrazioni doganali basate sulla responsabilità oggettiva, che non prevede alcun elemento di colpa, considerando il carattere oggettivo degli obblighi in questione e il fatto che le persone che sono tenute a rispettarli non possono ignorare la loro esistenza e il loro carattere vincolante. [Em. 6] |
(8) |
La seconda e la terza categoria di comportamento devono comprendere le infrazioni doganali commesse, rispettivamente, per negligenza o intenzionalmente, qualora tale elemento soggettivo debba essere stabilito perché sussista la responsabilità. [Em. 7] |
(9) |
Vanno considerate infrazioni doganali l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità a un comportamento considerato un'infrazione doganale commessa intenzionalmente e il tentativo di commettere intenzionalmente determinate infrazioni doganali. |
(10) |
Per garantire la certezza del diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione risultante da un errore delle autorità doganali , come previsto dal codice, non deve essere considerato un'infrazione doganale. [Em. 8] |
(11) |
Gli Stati membri devono provvedere affinché la responsabilità possa insorgere per le persone giuridiche e per le persone fisiche per la stessa infrazione doganale qualora l'infrazione sia stata commessa per conto di una persona giuridica. |
(12) |
Al fine di ravvicinare i sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre stabilire scale di sanzioni che corrispondano alle diverse categorie di alla gravità delle infrazioni doganali e alla loro gravità. Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità competenti, nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano in considerazione le specifiche circostanze aggravanti o attenuanti. [Em. 9] |
(12 bis) |
Soltanto nei casi in cui le infrazioni gravi non sono connesse ai dazi evasi bensì al valore delle merci in questione, ad esempio nel caso di infrazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale o a merci oggetto di divieti o restrizioni, le autorità doganali dovrebbero basare la sanzione imposta sul valore delle merci. [Em. 10] |
(13) |
Il termine di prescrizione dei procedimenti concernenti un'infrazione doganale deve essere fissato a quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, in caso di infrazioni continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine di prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai procedimenti giudiziari riguardanti l'infrazione la stessa infrazione doganale o da un atto della persona responsabile dell'infrazione doganale. Gli Stati membri possono dovrebbero poter stabilire i casi in cui tale periodo è sospeso. L'avvio o la continuazione Qualsiasi procedimento dovrebbe essere prescritto, indipendentemente da un'eventuale interruzione del procedimento devono essere preclusi termine di prescrizione, alla scadenza di un periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per l'applicazione di una sanzione deve essere di tre anni. [Em. 11] |
(14) |
Occorre prevedere una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni doganali qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno rispetto del principio ne bis in idem , che significa che lo stesso reato non può essere punito due volte . [Em. 12] |
(15) |
Per evitare i conflitti positivi di giurisdizione occorre stabilire norme per determinare quali degli Stati membri con giurisdizione devono esaminare il caso. |
(15 bis) |
L'obiettivo generale della presente direttiva è assicurare l'efficace attuazione della legislazione doganale dell'Unione. Tuttavia, il quadro giuridico previsto dalla presente direttiva non permette un approccio integrato in materia di attuazione, in particolare per quanto riguarda la supervisione, il controllo e lo svolgimento di indagini. La Commissione dovrebbe pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tali aspetti, compresa l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni legislative. [Em. 13] |
(16) |
È opportuno che la presente direttiva preveda la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per garantire un'azione efficace contro le infrazioni doganali. |
(17) |
Al fine di agevolare le indagini sulle infrazioni doganali, le autorità competenti devono avere la facoltà di sequestrare temporaneamente qualsiasi tipo di merce o mezzo di trasporto o qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere l'infrazione. |
(18) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (5), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(18 bis) |
La presente direttiva mira a rafforzare la cooperazione doganale ravvicinando le normative nazionali sulle sanzioni doganali. Poiché attualmente le tradizioni giuridiche degli Stati membri differiscono in maniera sensibile, la totale armonizzazione in questo ambito è impossibile. [Em. 14] |
(19) |
La presente direttiva mira a fornire un elenco di infrazioni doganali comuni a tutti gli Stati membri e la base di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che gli Stati membri devono irrogare nel settore dell'unione doganale, che è pienamente armonizzato. Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri sulla base delle loro diverse tradizioni giuridiche, ma possono invece, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e a definire il quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede l'imposizione di sanzioni non penali per tali infrazioni ravvicinando le disposizioni stabilite per legge, regolamentazione o misura amministrativa negli Stati membri . [Em. 15]
2. La presente direttiva si applica alla violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 952/2013 («codice») e di obblighi identici stabiliti in altre parti della normativa doganale dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 5, punto 2, del codice.
2 bis. La presente direttiva riguarda gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei partner commerciali dell'Unione europea nonché dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per istituire un mercato interno omogeneo ed efficace che nel contempo faciliti gli scambi e garantisca la certezza. [Em. 16]
Articolo 2
Infrazioni e sanzioni doganali
1. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a e 6 nel rigoroso rispetto del principio ne bis in idem .
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 costituiscano un'infrazione doganale che siano commessi per negligenza o intenzionalmente.
Gli Stati membri possono prevedere, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, l'imposizione di sanzioni penali anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata.
2. Ai fini della presente direttiva:
a) |
le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa per negligenza, vale a dire che la persona responsabile non ha dato prova di ragionevole diligenza nel controllo delle proprie operazioni o ha adottato misure palesemente insufficienti per evitare il verificarsi delle circostanze che hanno dato origine all'infrazione, ove il rischio che esse si verifichino era ragionevolmente prevedibile; |
b) |
le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, vale a dire che l'atto od omissione è stato compiuto dalla persona responsabile nella consapevolezza che tale atto od omissione costituiva un'infrazione, o con l'intenzione premeditata e deliberata di violare la normativa doganale; |
c) |
gli errori o i vizi materiali non costituiscono un'infrazione doganale a meno che non sia chiaro da tutte le circostanze che sono stati commessi intenzionalmente o per negligenza. [Em. 17] |
Articolo 2 bis
Agevolazione degli scambi
Per rispettare gli obblighi dell'Unione emananti dall'accordo di agevolazione degli scambi dell'OMC, gli Stati membri si coordinano per istituire un sistema di cooperazione che comprenda tutti gli Stati membri. Tale sistema è finalizzato a coordinare gli indicatori chiave di prestazione delle sanzioni doganali (analisi del numero di ricorsi, tasso di recidiva, ecc.), diffondere le migliori prassi tra i servizi doganali (efficienza dei controlli e delle sanzioni, riduzione dei costi amministrativi, ecc.), trasmettere le esperienze degli operatori economici e creare un legame tra di essi, monitorare l'efficacia delle attività dei servizi doganali ed effettuare un lavoro statistico sulle infrazioni commesse da imprese provenienti da paesi terzi. All'interno del sistema di cooperazione, tutti gli Stati membri sono informati tempestivamente delle indagini sulle infrazioni doganali e le infrazioni accertate in modo tale da agevolare gli scambi commerciali, evitare l'immissione di beni illeciti sul mercato interno e migliorare l'efficienza dei controlli. [Em. 18]
Articolo 3
Infrazioni doganali con responsabilità oggettiva
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa:
a) |
mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del codice; |
b) |
mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti di sostegno conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice; |
c) |
mancato rispetto dell'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 127 del codice, una notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile conformemente all'articolo 133 del codice, una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 145 del codice, una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 158 del codice, una notifica di attività nelle zone franche conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente all'articolo 263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente all'articolo 270 del codice, una dichiarazione sommaria di uscita conformemente all'articolo 271 del codice o una notifica di riesportazione conformemente all'articolo 274 del codice; |
d) |
mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per il periodo di tempo prescritto dalla normativa doganale conformemente all'articolo 51 del codice; |
e) |
sottrazione alla vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità doganali, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice; |
f) |
sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, quarto comma, con l'articolo 158, paragrafo 3, e l'articolo 242 del codice; |
g) |
mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione, dell'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, del codice, o dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali qualora gli obblighi non possano essere rispettati conformemente all'articolo 137, paragrafi 1 e 2, del codice e in merito all'ubicazione delle merci ; |
h) |
mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci in una zona franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo, dell'obbligo di introdurre dette merci direttamente in tale zona franca senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del codice; |
i) |
mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o di un regime doganale, dell'obbligo di fornire i documenti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali conformemente all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 163, paragrafo 2, del codice; |
j) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico del dichiarante di una custodia temporanea o della persona che custodisce le merci in altri luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali, responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice; |
k) |
mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, dell'obbligo di avere in suo possesso e di mettere a disposizione delle autorità doganali, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana o una dichiarazione complementare, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione del regime in questione conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, e all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, del codice; |
l) |
mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, in caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del codice o di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, dell'obbligo di presentare una dichiarazione complementare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, del codice; |
m) |
rimozione o distruzione dei contrassegni d'identificazione apposti dalle autorità doganali sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto senza l'autorizzazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del codice; |
n) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento attivo, dell'obbligo di appurare un regime doganale entro il termine specificato conformemente all'articolo 257 del codice; |
o) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento passivo, dell'obbligo di esportare le merci difettose entro il termine specificato conformemente all'articolo 262 del codice; |
p) |
costruzione di un immobile in una zona franca senza l'approvazione delle autorità doganali conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, del codice; |
q) |
mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine prescritto conformemente all'articolo 108 del codice. |
q bis) |
mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di fornire, in risposta a una richiesta delle autorità doganali, i documenti e le informazioni richiesti, in una forma appropriata ed entro un periodo di tempo ragionevole, nonché tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice; |
q ter) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice; |
q quater) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice; |
q quinquies) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
q sexies) |
scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice; |
q septies) |
magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148 del codice; |
q octies) |
mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice; |
q nonies) |
fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice; |
q decies) |
ricorso, da parte di un operatore economico, a informazioni inaccurate o incomplete o a documenti non autentici, inaccurati o non validi al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:
|
q undecies) |
introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice; |
q duodecies) |
trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice; |
q terdecies) |
acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui alle lettere q quinquies) e q undecies) del presente articolo. [Em. 19] |
Articolo 4
Infrazioni doganali commesse per negligenza
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi per negligenza:
(a) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice; |
(b) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di fornire alle autorità doganali tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice; |
(c) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice; |
(d) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice; |
(e) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare alle autorità doganali le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 139 del codice; |
(f) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
(g) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci introdotte in una zona franca conformemente all'articolo 245 del codice; |
(h) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 267, paragrafo 2, del codice; |
(i) |
scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice; |
(j) |
magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148; |
(k) |
mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice. [Em. 20] |
Articolo 5
Infrazioni doganali commesse intenzionalmente
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi intenzionalmente:
a) |
fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice; |
b) |
ricorso, da parte di un operatore economico, a false dichiarazioni o a qualsiasi altro mezzo irregolare al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:
|
c) |
introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice; |
d) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice; |
e) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice; |
f) |
trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice; |
g) |
acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui all'articolo 4, lettera f), e alla lettera c) del presente articolo. [Em. 21] |
Articolo 6
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 8 ter, paragrafo 2, costituiscano un'infrazione doganale.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 3 , lettere b q decies ) o c q undecies ), costituisca un'infrazione doganale. [Em. 22]
Articolo 7
Errore delle autorità doganali
Gli atti o le omissioni di cui agli articoli da 3 a e 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali , conformemente all'articolo 119 del codice. Le autorità doganali sono responsabili per i danni provocati da tali errori [Em. 23].
Articolo 8
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo: [Em. 24]
a) |
potere di rappresentanza della persona giuridica; |
b) |
potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; |
c) |
potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica. |
2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un'infrazione doganale per conto di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità di una persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicata la responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso l'infrazione doganale.
3 bis. Ai fini della presente direttiva, per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o degli enti pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. [Em. 26]
Articolo 8 bis
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è di lieve entità
1. Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 è di lieve entità, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti applicabili, incluse le seguenti:
a) |
il fatto che l'infrazione sia stata commessa per negligenza; |
b) |
il fatto che le merci in questione non siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice; |
c) |
il fatto che l'infrazione non incida, o incida solo lievemente, sull'importo dei dazi doganali da pagare; |
d) |
l'effettiva collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti durante il procedimento; |
e) |
la divulgazione volontaria dell'infrazione da parte della persona responsabile, a condizione che l'infrazione non sia ancora oggetto di attività di indagine di cui la persona responsabile dell'infrazione è a conoscenza; |
f) |
la capacità della persona responsabile dell'infrazione di dimostrare di compiere sforzi significativi per allinearsi alla legislazione doganale dell'Unione, dando prova di un elevato livello di controllo delle proprie operazioni, ad esempio attraverso un sistema di conformità; |
g) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia una piccola o media impresa senza alcuna precedente esperienza in questioni inerenti alle dogane. |
2. Le autorità competenti ritengono che un'infrazione sia di lieve entità solo qualora in relazione alla medesima non vi siano fattori aggravanti di cui all'articolo 8 ter. [Em. 27]
Articolo 8 ter
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è grave
1. Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 o 6 è grave, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le seguenti circostanze pertinenti applicabili:
a) |
il fatto che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente; |
b) |
il fatto che l'infrazione persista per un lungo periodo di tempo, il che riflette l'intenzione di perpetuarla; |
c) |
il fatto che un'infrazione simile o correlata alla stessa persista o venga ripetuta, vale a dire che sia commessa più volte; |
d) |
il fatto che l'infrazione abbia un impatto significativo sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione evasi; |
e) |
il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice; |
f) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione rifiuti di collaborare o di collaborare pienamente con l'autorità competente; |
g) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione abbia commesso infrazioni in precedenza. |
2. Le violazioni di cui all'articolo 3, lettere f), g), p), q decies) e q undecies), costituiscono, per loro natura, violazioni gravi. [Em. 28]
Articolo 9
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3
1. In aggiunta al recupero dei dazi evasi, gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 ritenute di lieve entità in conformità dell'articolo 8 bis, entro i seguenti limiti:
a) |
quando l'infrazione riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo compreso fra l'1 % e il 5 % massimo pari al 70 % dei dazi evasi del valore delle merci; |
b) |
quando l'infrazione non riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo compreso fra 150 e massimo di 7 500 EUR. |
2. Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis. [Em. 29]
Articolo 10
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4 entro i seguenti limiti:
a) |
quando l'infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 15 % del valore delle merci; |
b) |
quando l'infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo di 22 500 EUR. [Em. 30] |
Articolo 11
Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 gravi
1. In aggiunta al recupero dei dazi evasi, gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 3 e 6 ritenute gravi in conformità dell'articolo 8 ter, entro i seguenti limiti:
a) |
quando l'infrazione riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 30 % del valore delle merci compreso tra il 70 % e il 140 % dei dazi evasi ; |
a bis) |
quando l'infrazione doganale non è connessa ai dazi evasi bensì al valore delle merci, una pena pecuniaria di importo compreso tra il 15 % e il 30 % del valore delle merci; |
b) |
quando l'infrazione non riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi né al valore delle merci , una pena pecuniaria di un importo massimo di compreso tra 7 500 EUR e 45 000 EUR. |
2. Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis e all'articolo 8 ter, paragrafo 1. [Em. 31]
Articolo 11 bis
Altre sanzioni non penali applicabili alle infrazioni gravi
1. Oltre alle sanzioni di cui all'articolo 11, e in conformità del codice, gli Stati membri possono imporre le seguenti sanzioni non pecuniarie nei casi in cui sia stata commessa un'infrazione grave:
a) |
confisca permanente o temporanea delle merci; |
b) |
sospensione di un'autorizzazione concessa. |
2. Conformemente al codice, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative alla concessione dello status di operatore economico autorizzato vengano revocate nel caso di un'infrazione grave o ripetuta della legislazione doganale. [Em. 32]
Articolo 11 ter
Riesame
1. L'importo delle sanzioni pecuniarie applicabili a norma degli articoli 9 e 11 è oggetto di riesame da parte della Commissione, assieme alle autorità competenti degli Stati membri, a decorrere da … [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Scopo della procedura di riesame è di garantire che l'importo delle sanzioni pecuniarie applicate nell'ambito dell'Unione doganale sia più convergente al fine di armonizzarne il funzionamento.
2. La Commissione pubblica annualmente le sanzioni applicate dagli Stati membri alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6.
3. Gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del codice nonché del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) . [Em. 33]
Articolo 11 quater
Transazione
Gli Stati membri garantiscono una procedura di transazione che permette alle autorità competenti di stipulare un accordo con la persona responsabile dell'infrazione per risolvere un caso di infrazione doganale in alternativa all'avvio o alla conclusione di un procedimento giudiziario, in cambio dell'accettazione di una sanzione immediatamente esecutiva da parte di tale persona.
Tuttavia, una volta avviato il procedimento giudiziario, le autorità competenti possono raggiungere un accordo transattivo solo con il consenso dell'autorità giudiziaria.
La Commissione fornisce orientamenti sulle procedure di transazione per garantire che la persona responsabile di un'infrazione possa concludere una transazione nel rispetto del principio della parità di trattamento e in maniera trasparente, e che qualsiasi transazione conclusa includa la pubblicazione dell'esito della procedura. [Em. 34]
Articolo 12
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) |
la gravità e la durata dell'infrazione; |
b) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia un operatore economico autorizzato; |
c) |
l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione evaso; |
d) |
il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice o che rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica; |
e) |
il livello di collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti; |
f) |
precedenti infrazioni commesse dalla persona responsabile dell'infrazione. [Em. 35] |
Articolo 12 bis
Conformità
Gli Stati membri garantiscono che gli orientamenti e le pubblicazioni sulla conformità e il mantenimento della conformità con la legislazione doganale dell'Unione siano messi a disposizione delle parti interessate in un formato facilmente accessibile, comprensibile e aggiornato. [Em. 36]
Articolo 13
Prescrizione
1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'avvio del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a e 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione o per effetto di un atto da parte della persona responsabile dell'infrazione . Il termine di prescrizione inizia continua a decorrere dal il giorno dell'interruzione in cui l'interruzione viene a termine .
4. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia preclusa la possibilità prescritto qualsiasi procedimento riguardante un'infrazione doganale di avviare o proseguire un procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da cui all'articolo 3 a o 6 , indipendentemente da un'eventuale interruzione del termine di prescrizione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo .
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
6. Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi. [Em. 37]
Articolo 14
Sospensione del procedimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché il procedimento amministrativo riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 sia sospeso qualora sia stata avviata un'azione penale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché si ponga termine al procedimento amministrativo sospeso riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 qualora l'azione penale di cui al paragrafo 1 sia stata definitivamente conclusa. Negli altri casi il procedimento amministrativo sospeso riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 può essere riassunto.
Articolo 15
Giurisdizione
1. Gli Stati membri provvedono a esercitare giurisdizione sulle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 secondo uno dei seguenti criteri:
a) |
l'infrazione è stata commessa in tutto o in parte sul territorio di tale Stato membro; |
b) |
la persona che ha commesso l'infrazione è un cittadino di tale Stato membro; |
c) |
le merci interessate dall'infrazione si trovano sul territorio di tale Stato membro. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora più di uno Stato membro rivendichi giurisdizione per la stessa infrazione doganale, lo Stato membro in cui è pendente l'azione penale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti eserciti la giurisdizione. Qualora la giurisdizione non possa essere determinata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché eserciti giurisdizione lo Stato membro la cui autorità competente avvia per prima il procedimento relativo all'infrazione doganale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.
Articolo 16
Cooperazione tra Stati membri
Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a e 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. L'obiettivo della cooperazione tra Stati membri è di accrescere l'efficacia dei controlli doganali sulle merci e armonizzare le procedure all'interno dell'Unione. [Em. 38]
La Commissione vigila sulla cooperazione fra gli Stati membri per creare indicatori chiave di prestazione applicabili ai controlli e alle sanzioni doganali, sulla diffusione delle migliori prassi e sul coordinamento della formazione dei funzionari doganali. [Em. 39]
Articolo 17
Sequestro
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto e qualsiasi altro strumento utilizzato o altri strumenti utilizzati per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a e 6. Qualora, in seguito all'imposizione di una sanzione, lo Stato membro confischi tali merci in via permanente, può decidere di distruggerle, riutilizzarle o riciclarle, se del caso. [Em. 40]
Articolo 18
Relazione della Commissione e riesame
Entro il [1o maggio 2019] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli altri elementi dell'applicazione della legislazione doganale dell'Unione, come la supervisione, il controllo e l'indagine, corredata, se del caso, da una proposta legislativa per integrare la presente direttiva. [Em. 41]
Articolo 18 bis
Relazioni presentate dagli Stati membri
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati statistici riguardanti le infrazioni e le sanzioni imposte a seguito di tali infrazioni, al fine di permettere alla Commissione di valutare l'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni sono fornite annualmente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione può avvalersi di tali dati in fase di revisione della presente direttiva al fine di ottenere un migliore ravvicinamento dei sistemi sanzionatori nazionali. [Em. 42]
Articolo 19
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 57.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017.
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L …).
(5) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(6) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).