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Document 52016PC0456

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia

COM/2016/0456 final - 2016/0213 (NLE)

Bruxelles, 12.7.2016

COM(2016) 456 final

2016/0213(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee 1 . Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti chiave di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013, come adottato dalla Comunità dell'energia, fissa un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il termine di recepimento delle disposizioni principali del regolamento e il termine per la definizione dell'elenco dei PECI è il 31 dicembre 2016.

I progetti elencati nell'allegato 2 della presente decisione sono stati presentati dai promotori e sottoposti a consultazione pubblica dal segretariato 2 della Comunità dell'energia. Sono attualmente all'esame delle istituzioni della Comunità dell'energia, come previsto dal regolamento, e la Commissione informa il Consiglio degli sviluppi di tale processo. La Commissione, nel corso dei preparativi per il Consiglio ministeriale di Sarajevo del 14 ottobre 2016, proporrà la posizione finale dell'Unione europea in merito alla decisione del Consiglio ministeriale relativa all'adozione dell'elenco dei progetti di interesse per la Comunità dell'energia.

Il regolamento (UE) n. 347/2013 può essere applicato anche ai progetti d'interesse comune (projects of mutual interest - PMI), ossia progetti che vanno a beneficio di due Stati confinanti (una parte contraente e uno Stato membro), ma che non hanno lo status giuridico di progetto d'interesse per la Comunità dell'energia; sono sostenuti dalle parti contraenti e dagli Stati membri interessati. In merito a tali progetti e oltre alla proposta di decisione giuridicamente vincolante sui PECI, la Commissione propone che l'Unione proponga al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia di formulare una raccomandazione che dia impulso politico alla realizzazione dei progetti d'interesse comune e di varare le misure di regolamentazione necessarie a tal fine.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della decisione del Consiglio ministeriale relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 3 , il Consiglio ministeriale definisce l'elenco dei progetti d'interesse comune per la Comunità dell'energia mediante una decisione adottata a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia.

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia il Consiglio ministeriale adotta le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato. La Commissione propone di presentare a nome dell'Unione europea la proposta suddetta al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia.

La posizione dell'Unione europea riguardo alla decisione del Consiglio ministeriale deve essere stabilita ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni della decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia.

Come enunciato nell'articolo 76 del trattato della Comunità dell'energia, la raccomandazione del Consiglio ministeriale non ha efficacia vincolante e pertanto non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Il testo della raccomandazione è allegato alla presente decisione a titolo informativo.

L'atto procedurale che disciplina i lavori del Consiglio ministeriale 4 dispone che la documentazione sia presentata due mesi prima della riunione del Consiglio ministeriale, vale a dire entro il 13 agosto 2016.

3.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Come previsto dalle disposizioni del regolamento adottato, per preparare l'elenco dei PECI sono stati creati due gruppi di lavoro. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica lanciata dal segretariato della Comunità dell'energia il 2 maggio 2016. Nel corso del 2016 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare nelle categorie di PECI e PMI. È stata effettuata un'analisi costi-benefici di ogni progetto, in seguito alla quale è stata stilata una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri prestabiliti. Al termine di questo processo, previsto per la fine di settembre 2016, i gruppi di lavoro proporranno consensualmente un progetto di elenco preliminare di PECI al Gruppo permanente ad alto livello, l'organo decisionale della Comunità dell'energia. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia, l'elenco preliminare definitivo dei PECI dovrà essere approvato dall'organo decisionale nella riunione del 13 ottobre 2016. L'elenco definitivo della Comunità dell'energia sarà sottoposto al Consiglio ministeriale per decisione il 14 ottobre 2016.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

2016/0213 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia 5 , in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia 6 relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee istituisce una procedura volta a stabilire l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia e consente di applicare il regolamento anche a progetti d'interesse comune su base volontaria.

(2)L'Unione europea dovrebbe presentare una proposta che stabilisca il suddetto elenco, conformemente al titolo III e all'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia.

(3)L'allegato della proposta di cui al precedente considerando, che consiste nell'elenco definitivo dei progetti, può essere stilato soltanto in una data successiva, una volta completata la valutazione dei vari progetti. La presente decisione dovrebbe pertanto indicare tutti i progetti tra i quali la Commissione potrà scegliere quelli da includere successivamente nell'elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta dell'Unione europea relativa al testo della decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che stabilisce l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia figura nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della proposta di cui all'articolo 1 è costituito dai progetti che figurano nell'allegato 2 della presente decisione. Nell'allegato 2 figurano i progetti presentati per valutazione e decisione finale, secondo quanto stabilito dalla decisione 2015/09/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

La Commissione, a nome dell'Unione europea, può sostenere l'inclusione nell'elenco definitivo di qualsiasi progetto dell'allegato 2 che rispetti i criteri stabiliti nella decisione 2015/09/MC-EnC del Consiglio ministeriale. I progetti possono essere scelti unicamente tra quelli che figurano nell'allegato 2.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) D/2015/09/MC-EnC.
(2) https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Consultation/2016_PROJECTS
(3) D/2015/09/MC-EnC
(4) Atto procedurale 2006/01/MC-EnC, regolamento interno del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia.
(5) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.
(6) D/2015/09/MC-EnC.
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Bruxelles, 12.7.2016

COM(2016) 456 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia


ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia

RELAZIONE

1. Introduzione

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee 1 . Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti chiave di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013 come adottato dalla Comunità dell'energia, fissa un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il termine di recepimento delle disposizioni principali del regolamento e il termine per la definizione dell'elenco dei PECI è il 31 dicembre 2016.

A norma del regolamento (UE) n. 347/2013, come adottato dalla Comunità dell'energia, sono stati creati due gruppi di lavoro incaricati di preparare l'elenco dei PECI. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica lanciata dal segretariato della Comunità dell'energia il 2 maggio 2016. Nel corso del 2016 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare nelle categoria di PECI. È stata effettuata un'analisi costibenefici di ogni progetto, in seguito alla quale è stata stilata una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri prestabiliti. Al termine del processo, il progetto di elenco preliminare di PECI, elaborato per consenso, sarà proposto al Gruppo permanente ad alto livello, l'organo decisionale della Comunità dell'energia. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia, l'elenco preliminare definitivo dei PECI dovrà essere approvato dall'organo decisionale.

L'allegato con i rispettivi elenchi di progetti sarà stilato dopo la conclusione del processo decisionale summenzionato.

2. Base giuridica della proposta

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia, il Consiglio ministeriale adotta le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato. La Commissione, a nome dell'Unione europea, ha presentato al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, la proposta suddetta.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della decisione, il Consiglio ministeriale definisce l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia mediante una decisione a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia.



Proposta dell'Unione europea di

DECISIONE DEL
CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

sulla definizione dell'elenco di progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (l'"elenco della Comunità dell'energia")

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (il "trattato"), in particolare gli articoli 2, 26, 27 e 82,

vista la decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia D/2015/09/MC-EnC relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento come adottato dalla Comunità dell'energia,

vista la proposta dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

1)    Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione 2 relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

2)    Ai sensi dell'articolo 82 del trattato una delle parti o il segretariato propongono misure.

3)    I progetti di cui si propone l'inclusione nell'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia ("PECI") sono stati valutati dai gruppi di lavoro e soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento.

4)    L'elenco preliminare dei PECI è stato concordato dai gruppi di lavoro nelle riunioni tecniche. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia riguardo all'applicazione coerente dei criteri di valutazione e effettuata l'analisi costi-benefici, l'elenco proposto è stato discusso e approvato dal Gruppo permanente ad alto livello nella [XX] riunione del [XXXX] 2016; la presente decisione è stata ultimata e adottata da detto Gruppo nella veste di organo decisionale.

5)    Le organizzazioni che rappresentano i portatori d'interesse, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzione, fornitori e organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti di cui si propone l'inclusione nell'elenco della Comunità dell'energia.

6)    L'inclusione nell'elenco definitivo non pregiudica l'esito della pertinente valutazione d'impatto ambientale e della procedura di autorizzazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento adottato, i progetti non conformi alla normativa della Comunità dell'energia possono essere rimossi dall'elenco della Comunità dell'energia. L'attuazione dei PECI, ivi compresa la loro conformità alla normativa della Comunità dell'energia, dovrebbe essere monitorata a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento.

7)    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento adottato, l'elenco della Comunità dell'energia è stabilito ogni due anni mediante una decisione adottata a norma del titolo III del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1



L'elenco dei PECI figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La decisione è destinata alle parti aderenti, all'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo e agli Stati membri di cui all'articolo 27 del trattato della Comunità dell'energia.

Fatto a …, il … 2016.

                               Per il Consiglio ministeriale

                               Il presidente



(1) D/2015/09/MC-EnC.
(2) Decisione D/2009/2015/MC-EnC.
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Bruxelles, 12.7.2016

COM(2016) 456 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia


ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia

Elenco dei progetti presentati dai promotori a norma della decisione 2015/09/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

GAS (17 progetti)

Progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI):

- gasdotto d'interconnessione tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) e il Kosovo* 1 , l'Albania e la Serbia

- gasdotto ex Repubblica jugoslava di Macedonia - frontiera albanese

- interconnettore del gas Serbia - ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sezione sul territorio serbo

- interconnettore del gas Serbia - Montenegro (compreso il Kosovo* 2 ), sezione Nis (Doljevac) - Pristina

- gasdotto Albania­Kosovo* 3 (ALKOGAP)

- gasdotto d'interconnessione Serbia — Bulgaria, sezione sul territorio serbo (l'intero interconnettore ha status di progetto d'interesse comune nell'Unione europea - PCI)* 4  

- parte ex Repubblica iugoslava di Macedonia del progetto TESLA*

Progetti d'interesse comune (PMI):

- gasdotto d'interconnessione Bosnia-Erzegovina-Croazia (Slobodnica-Bosanski Brod-Zenica)

- gasdotto d'interconnessione Bosnia-Erzegovina-Croazia (Licka Jesenica-Trzac-Bosanska Krupa)

- gasdotto d'interconnessione Bosnia-Erzegovina-Croazia (Zagvozd-Posusje-Novi Travnik/ Ploce-Mostar Sarajevo)

- interconnettore ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Bulgaria e Grecia

- interconnettore Serbia - Romania, sezione serba

- gasdotto d'interconnessione Serbia - Croazia, sezione serba

- gasdotto d'interconnessione Polonia - Ucraina

- interconnessione Ungheria - Ucraina, sviluppo di capacità continua

- gasdotto Ionio - Adriatico (IAP)

- EAGLE LNG e gasdotto

ENERGIA ELETTRICA (12 progetti)

Progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI):

- corridoio transbalcanico, fase 1 (Romania, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina)*

- corridoio transbalcanico, fase 2, linea elettrica aerea 400 kV Bajina Basta ­ Kraljevo 3 (Serbia)

- corridoio transbalcanico della rete elettrica, sezione del Montenegro

- interconnessione per linea elettrica aerea 400 kV, Bitola (ex Repubblica jugoslava di Macedonia) - Elbasan (Albania)

- interconnessione per linea elettrica aerea 400 kV, Skopje 5 (ex Repubblica jugoslava di Macedonia) - centrale termoelettrica «New Kosovo»* (Kosovo)

Progetti d'interesse comune (PMI):

- interconnessione tra Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e Lika (Croazia) con strutture interne di sostegno

- interconnessione tra Balti (Moldova) e Suceava (Romania)

- stazione back to back sulla linea elettrica aerea 400 kV tra Vulcanesti (Moldova), Isaccea (Romania) e nuova linea elettrica aerea (Moldova)

- interconnessione per linea elettrica aerea 400 kV tra Straseni (Moldova) e Iasi (Romania), con stazione back to back a Straseni (Moldova)

- interconnessione asincrona della rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e della rete elettrica ucraina per linea aerea 750 kV tra la centrale nucleare di Khmelnytska (Ucraina) e Rzeszow (Polonia), in corrente continua ad alta tensione (HVDC)

- ripristino dell'interconnessione per linea elettrica aerea 400 kV Mukacheve (Ucraina) - V.Kapusany (Slovacchia)

- ripristino dell'interconnessione per linea elettrica aerea 750 kV centrale nucleare di Pivdennoukrainska (Ucraina) - Isaccea (Romania) e modernizzazione della linea elettrica aerea 400 kV Primorska (Ucraina) - Isaccea (Romania)

Progetti di reti elettriche intelligenti (2 progetti):

- riduzione delle perdite di rete (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

- progetto di contatore intelligente, Kosovo*

- gestione della domanda, stoccaggio di energia e risorse d'energia distribuite per una migliore gestione della rete elettrica, Repubblica di Serbia

PETROLIO (1 progetto):

- costruzione dell'oleodotto Brody-Adamowo

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) ibidem.
(3) ibidem.
(4) I progetti contrassegnati dall'asterisco rientrano nella categoria dei progetti d'interesse comune nell'Unione europea (PCI).
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